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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 17/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1787/2022 tra le parti:
cf ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. GORI VALENTINA (cf C.F._2
ATTRICE
(cf , Parte_2 C.F._3 con l'avv. MARTINI SILVIA, cf C.F._4
(cf ), Parte_3 C.F._5 con l'avv. ALIANI SODERI MARIA CHIARA (cf ; C.F._6
(cf , Parte_4 P.IVA_1 con gli avv. BOURSIER NIUTTA CARLO (cf ) e C.F._7
ANGELI PAOLO (cf ) C.F._8
CONVENUTI
(cf , Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. CARLESI ALBERTO (cf C.F._9
TERZA CHIAMATA
Decisa a Pistoia in data 15/02/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attrice: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente precisazione delle conclusioni, dep. 22.7.2024
Convenuto : come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. Parte_2 contenente precisazione delle conclusioni, dep. 22.7.2024
Convenuto : come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. Parte_3 contenente precisazione delle conclusioni, dep. 22.7.2024
Convenuta Le come da nota scritta ex art. Controparte_2
127ter c.p.c. contenente precisazione delle conclusioni, dep. 19.7.2024
Terza chiamata come da nota scritta ex art. Controparte_1
127ter c.p.c. contenente precisazione delle conclusioni, dep. 23.7.2024 Fatto e diritto
I.1. Viene in decisione la domanda risarcitoria azionata da Parte_1 nei confronti dei dottori e nonché della Parte_2 Parte_3 società al fine di sentir Parte_4
“- accertare e dichiarare la responsabilità del Dr. per l'errata Parte_2 esecuzione dell'intervento eseguito presso la clinica LCO s.r.l., unità locale di Pistoia, in data 3.03.2018, che ha comportato a carico della Sig.ra la lesione Parte_1 del nervo alveolare inferiore destro, con presenza di lesioni di tipo neurologico, come meglio rappresentato in narrativa, e, per l'effetto, condannare il suddetto medico al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dall'attrice, così come saranno quantificati in corso di causa e comunque in misura non inferiore ad Euro 20.000,00, a titolo di danno biologico, ed Euro 3.188,80 a titolo di danno patrimoniale, con condanna in via solidale altresì della clinica , in persona del liquidatore;
Controparte_3
- accertare e dichiarare i vizi e difetti della protesi fornita alla Sig.ra
[...]
dalla clinica e, per l'effetto, condannare la suddetta Parte_1 Controparte_3 clinica , in persona del liquidatore, nonché i medici Dr. Controparte_3
e , alla refusione delle spese di acquisto della protesi Parte_2 Parte_3 stessa per Euro 1.881,00.
In via istruttoria. Parte attrice chiede l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio medicolegale ai fini dell'accertamento e della quantificazione deldanno non patrimoniale subito dall'attrice Sig.ra in conseguenza dei fatti di causa, come in Parte_1 epigrafe rappresentati;
nonché ai fini dell'accertamento dei vizi e difetti della protesi fornita dalla clinica LCO s.r.l. sulla base delle indicazioni fornite dal Dr. Parte_3
. Con vittoria di compensi e spese di causa, comprese eventuali spese di CTU e di
[...]
CTP”.
Quanto sopra, in relazione a intervento chirurgico posto in essere in data
3.3.2018 dal dott. presso la struttura Parte_2 [...]
di Pistoia finalizzato alla rimozione di osteofiti della protesi Parte_4 dentaria e che avrebbe determinato, a detto dell'attrice, la lesione del nervo alveolare inferiore di destra, causa a sua volta di lesione di tipo neurologico oltre che di pregiudizio estetico: da qui, la domanda risarcitoria nei confronti del dott. per errata esecuzione dell'intervento, nei confronti Parte_2 del dott. quale responsabile della struttura all'epoca del fatto Parte_3 causatore del danno, infine nei confronti della struttura sanitaria ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. per il danno biologico patito dall'attrice e per i vizi della protesi. I.2. Si sono costituite in giudizio tutte le parti convenute:
- il dott. , contestando la pretesa attorea e chiedendo al Parte_2
Tribunale:
“In rito: Consenta la chiamata in causa del terzo, e, di conseguenza, fissi nuova udienza per consentire la ridetta chiamata in causa del terzo Società Controparte_1
con sede legale in 1050 Bruxelles (Belgio) AS Tower (14 Etage) Place
[...]
Du Champs De Mars n. 5 (c.f. ) nella persona del suo legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliati presso il rappresentante
Generale per l'Italia (c.f. e p.i. ) con sede in 20121 Milano, P.IVA_3 P.IVA_4
Corso Garibaldi n. 86, il tutto a norma dell'art. 269 c.p.c., nel rispetto dei termini, per i motivi esposti in narrativa;
In via principale, nel merito, rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre oneri come per legge;
In via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo Società con sede legale in Controparte_1
1050 Bruxelles (Belgio) AS Tower (14 Etage) Place Du Champs De Mars n. 5
(c.f. nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed P.IVA_2 elettivamente domiciliati presso il rappresentante Generale per l'Italia (c.f. P.IVA_3
e p.i. ) con sede in 20121 Milano, Corso Garibaldi n. 86, tenuto a tenere P.IVA_4 indenne e manlevare il Dottor per tutto quanto fosse tenuto a Parte_2 risarcire a favore della attrice e, per l'effetto, condannare la Società Parte_5
a corrispondere alla attrice il quantum del risarcimento.
[...]
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario
15% e C.P.A. come per legge”;
- il dott. , parimenti contestando la domanda attorea e Parte_3 concludendo:
“In rito: Consenta la chiamata in causa del terzo, e, di conseguenza, fissi nuova udienza per consentire la ridetta chiamata in causa del terzo Società Controparte_1
con sede legale in 1050 Bruxelles (Belgio) AS Tower (14 Etage) Place
[...]
Du Champs De Mars n. 5 (c.f. ) nella persona del suo legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliati presso il rappresentante
Generale per l'Italia (c.f. e p.i. ) con sede in 20121 Milano, P.IVA_3 P.IVA_4
Corso Garibaldi n. 86, con la quale ha stipulato la polizza n.AENW0003130 , il tutto a norma dell'art. 269 c.p.c., nel rispetto dei termini, per i motivi esposti in narrativa;
In via principale, nel merito, dichiarare la Signora decaduta Parte_1 dall'azione di risarcimento esperita contro il dott. , non avendo ella denunciato il Pt_2 vizio entro 8 giorni dalla scoperta né, tanto meno, avendo avviato la procedura giudiziale entro l'anno dalla scoperta del vizio, per l'effetto, rigettare la domanda attrice . In via subordinata, ed in ogni caso, rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto.
In via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il con sede legale in 1050 CP_4 Controparte_1
Bruxelles (Belgio) AS Tower (14 Etage) Place Du Champs De Mars n. 5
(c.f. nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed P.IVA_2 elettivamente domiciliati presso il rappresentante Generale per l'Italia (c.f. P.IVA_3
e p.i. ) con sede in 20121 Milano, Corso Garibaldi n. 8, con la quale ha P.IVA_4 stipulato la polizza n.AENW0003130 in persona del rappresentante generale per
l'Italia pro tempore , Corso Garibaldi 86, 20121 Milano, tenuto a tenere indenne CP_1
e manlevare il Dottor per tutto quanto fosse tenuto a risarcire a favore Parte_3 della attrice e, per l'effetto, condannare a corrispondere Controparte_5 alla attrice il quantum del risarcimento.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario
15% e C.P.A. come per legge”;
- , eccependo preliminarmente Parte_4 la propria carenza di legittimazione e l'improcedibilità della domanda ex l. n.
24/2017, comunque negando profili di responsabilità a proprio carico, per concludere:
“Voglia il Giudice, disattesa ogni diversa e contraria istanza: Co
• accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della;
Controparte_3
• accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per le ragioni sopra menzionate;
• rigettare la domanda proposta nei confronti della per i motivi Controparte_3 tutti di cui in narrativa;
• in ogni caso, condannare parte attrice, o chi di dovere, alla refusione delle spese di lite”.
I.3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita la compagnia assicurativa di entrambi i professionisti convenuti, Controparte_1 che ha chiesto:
[...]
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia adito, contrariis reiectis:
1. Respingere le domande proposte dalla sig. nei confronti del dr Parte_1
, poiché infondate in fatto e in diritto, con conseguente rigetto della Parte_3 domanda di garanzia/manleva spiegata da quest'ultimo nei confronti della
[...] con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_1
AENW0002897, con ogni conseguenza di legge;
2. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte proposte dalla sig. nei confronti del dr e di Parte_1 Parte_3 quella di manleva da quest'ultimo spiegata nei confronti della Controparte_1 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. AENW0002897,
[...] respingere comunque le richieste risarcitorie formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, liquidando iuxta probata et alligata gli eventuali danni rideterminandoli sulla base della Tabelle Ministeriali ex art. 3 n.3 L.189/2012 nonché art. 7 co.4 L.24/17, graduando quanto al profilo interno le distinte responsabilità eventualmente attribuibili al dr ovvero agli altri convenuti, valutandone l'attività svolta alla luce Parte_3 delle Linee guida e dei protocolli scientifici applicabili al caso di specie, e, quanto alla domanda di manleva spiegata dal dr nei confronti di Parte_3 [...] con riferimento al rischio assunto con il certificato Controparte_1
n.AENW0002897, tenere conto di tutte le delimitazioni pattizie, nessuna esclusa, delimitanti l'eventuale obbligazione assicurativa, tra cui, tra l'altro, l'esistenza di una franchigia fissa di € 500.00, l'esclusione dei danni per assenza/insufficienza o inidoneità del consenso informato (art. 10 sub e) Cond. di Assicurazione), l'esclusione dalla garanzia delle somme chieste in restituzione all'assicurato per importi da quest'ultimo percepiti a titolo di compenso (art. 10.2 Cond. di Ass.), la delimitazione della garanzia alla sola quota di responsabilità dell'assicurato (art.11 Cond. di Ass.),
l'esclusione delle spese per legali o tecnici non nominati dalla Compagnia (art.6
Cond.Ass), l'operatività “a secondo rischio” rispetto alla polizza aziendale, l'esclusione della copertura per le attività dal dott. effettuate quale “direttore sanitario” Pt_2 della struttura il limite di massimale, con ogni conseguenza di legge;
3. In tutti i casi con vittoria di spese e compensi, oltre Spese generali 15%, CPA ed IVA nelle misure di legge”1.
I.4. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., è stato nominato c.t.u. al fine di un previo giudizio di fattibilità di un'indagine tecnica stante il lasso di tempo trascorso dal fatto denunciato ex parte actoris e il fatto che da tempo la protesi per cui è lite non è più in utilizzo;
quindi, a fronte della risposta negativa del c.t.u., sono state respinte le altre istanze istruttorie ritenute superflue ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata in modalità cd. figurata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con successiva assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
******
II. La domanda attorea non merita accoglimento.
In ottica di economia decisionale, trattandosi di questione non solo assorbente ma anche del tutto centrale stante l'oggetto della contesa e il tenore delle domande versate in giudizio, non può che prendersi mosse dalle considerazioni tecniche rese dal c.t.u. nominato e al quale è stata chiesta in via preliminare, considerata la particolarità della vicenda occorsa e il contenuto sia delle doglianze attoree sia delle difese svolte dai convenuti, una valutazione circa la fattibilità dell'indagine e, ovvero, circa la possibilità di ottenere tramite la stessa risposte dotate di fondamento scientifico tale da poter sorreggere una decisione giudiziale.
Quanto sopra si è reso necessario non solo per la notevole distanza temporale tra la data di svolgimento dell'indagine tecnica e le condotte mediche denunciate, ma anche per il fatto che sulla zona interessata dall'intervento odontoiatrico per cui è causa e successivamente a esso sono intervenuti altri professionisti, circostanza che in sede conclusionale parte attrice ha contestato (mentre alcuna censura aveva sollevato, con riferimento a tale aspetto, avverso l'ordinanza istruttoria 18.12.2023 che pure espressamente lo contemplava) e che tuttavia risulta in certo qual modo necessitata e comprovata dall'avvenuta sostituzione della protesi, questa sì espressamente ammessa dall'attrice e che inevitabilmente ha richiesto l'intervento di altri odontoiatri senza che, peraltro, di tale intervento sia stata prodotta documentazione alcuna.
Per le ragioni anzidette, con l'ordinanza di nomina di uno specialista ai fini dell'eventuale affidamento di un incarico di c.t.u., costui è stato invitato a esaminare tutta la documentazione medica in atti onde poi poter rispondere cognita causa al giudice in udienza all'interrogativo preliminare inerente la fattibilità/attendibilità di una eventuale indagine tecnica: ciò, del resto, è del tutto coerente con esigenze non solo di speditezza processuale ma anche di risparmio di spese e adempimenti (quali quelli per l'espletamento di una c.t.u.) passibili poi di risultare inutili in ottica decisionale.
Essendo questo il senso della nomina “preventiva” di uno specialista al fine di rispondere all'interrogativo preliminare di cui s'è detto - tanto è vero che non risultano essere state sollevate contestazioni dalle parti avverso tale modus operandi - le eccezioni avanzate da parte attrice in ordine a una asserita nullità per violazione del contraddittorio peritale sono del tutto prive di pregio. In primis, a fronte del tenore testuale dell'ordinanza di questo g.i. 18.12.2023
(“ritenuto opportuno preliminarmente – in vista di un'eventuale consulenza tecnica d'ufficio – convocare dinnanzi a sé nel contraddittorio con le parti un medico specialista odontoiatra, al fine di valutare la fattibilità di un'indagine tecnica nel senso chiesto dall'attrice a distanza di molti anni dagli eventi di causa ed essendo medio tempore intervenuti altri medici sulla zona interessata,
P.Q.M.
[…] fissa per assunzione dell'incarico peritale l'udienza dell'11.1.2024 ore 11:30, invita il c.t.u. ad esaminare, prima dell'udienza, tutta la documentazione medica presente nel fascicolo al fine di poter rispondere, in via preliminare, all'interrogativo in ordine alla fattibilità dell'indagine tecnica come chiesta da parte attrice a distanza di parecchi anni dagli eventi denunciati”), l'avvenuto deposito da parte del professionista nominato (dopo una prima revoca per incompatibilità) dott.ssa Lucia Giunti di una breve nota scritta – al di là della titolazione data a questa, del tutto irrilevante – contenente l'esposizione della propria valutazione al riguardo non può certo dirsi affetta da nullità, palesandosi come mera espressione anticipata del proprio parere rispetto a quanto la professionista era stata chiamata a fare in sede di udienza davanti al giudice.
Peraltro, ogni pur ipotetica contestazione sul punto è stata definitivamente superata con l'ampia discussione, occorsa in sede di udienza, fra il c.t.u. e i cc.tt.pp. presenti sì da eliminare alla radice ogni dubbio di intervenuta lesione del contraddittorio.
Quanto all'oggetto della valutazione tecnica preliminare, il professionista nominato ha a più riprese spiegato e scientificamente motivato – da una posizione di assoluta terzietà, come si addice a un professionista di nomina giudiziale – l'impossibilità di svolgere alla data odierna una indagine tecnica che possa esitare in conclusioni scientificamente attendibili rispetto alle doglianze attoree rispetto all'operato dei professionisti convenuti.
La dott.ssa Giunti ha chiarito che (cfr. verbale udienza 8.2.2024) “dall'esame degli atti di causa, l'indagine tecnica chiesta da parte attrice non risulta ad oggi esperibile sia per l'assenza di documentazione relativa al danno biologico eventualmente conseguente all'intervento chirurgico del 30.3.2018 perché manca documentazione relativa a questo intervento, sia per il fatto che la protesi di cui è stata richiesta una valutazione di congruità o di idoneità non è più indossata dall'attrice, come da essa stessa riferito, da circa 4 anni e per motivi di evidenza scientifica (a disposizione le fonti scientifiche sul punto) la congruità sarebbe comunque stata persa e non si può risalire alla congruità all'epoca, la paziente adesso ha un'altra bocca” e “Il c.t.u. ribadisce che, pur potendo ad oggi effettuare una valutazione clinica e riscontrare l'esistenza del danno nervoso, non ha elementi per rispondere in ordine al nesso causale proprio dal punto di vista medico-legale. Precisa che anche in termini probabilistici è impossibile ad oggi verificare la congruità della protesi”.
Alla luce di siffatte considerazioni, risultano in definitiva di scarsa rilevanza le disquisizioni attoree circa il valore della cartella clinica nell'ambito della sanità privata e circa le conseguenze processuali della relativa mancanza, avendo la dott.ssa Giunti espressamente ribadito che, al di là della problematica inerente l'assenza di cartella clinica, ciò che rende scientificamente impossibile condurre un'indagine medico-legale del tipo di quella richiesta è, da un lato, il fatto che la protesi di cui si discute non è stata più utilizzata da svariati anni e quindi è ad oggi impossibile valutare la congruità della stessa anche con riferimento all'epoca delle vicende di causa perché irrimediabilmente e irreversibilmente modificata sia essa, sia la bocca della paziente, dall'altro lato e conseguentemente l'impossibilità di dare una risposta in punto di nesso di causalità sia pur in termini probabilistici.
A questo proposito, mette conto osservare ulteriormente come l'attrice non abbia prodotto alcuna documentazione medica inerente l'installazione della successiva protesi mentre i documenti depositati in giudizio o si profilano di scarsa utilità ai fini dell'indagine richiesta, non rilevando alcuna anomalia degna di nota (cfr. risonanza magnetica del 30.5.2019, di cui al doc. 4 fasc. attoreo) ovvero consistendo in mere descrizioni della sintomatologia riferita dalla paziente ma senza effettuazione di esami diagnostici (cfr. docc. 5, 6, 7 fasc. attoreo): cosicché ad oggi, essendo medio tempore intervenute modificazioni irreversibili dell'oggetto dell'indagine senza possibilità - per carenze probatorie della stessa parte attrice, a ciò onerata ex art. 2697 c.c. - di risalire con certezza alla paternità delle varie modifiche, non è giuridicamente
(e, prima ancora, scientificamente) possibile stabilire la responsabilità delle lesioni/pregiudizi subiti dall'attrice e denunciati nella presente sede giudiziale.
Ogni altra considerazione e valutazione appare ultronea e inconferente, perché inevitabilmente assorbita dalle argomentazioni suesposte: su una base tecnico-scientifica così lacunosa e carente, risulta impossibile condurre una valutazione giuridica sulle responsabilità dei vari soggetti coinvolti e odierni convenuti, cui è necessariamente sottesa la prova del nesso di causalità fra condotta ed evento di danno nella specie mai raggiunta e, a detta del professionista nominato dal giudice, non raggiungibile neppure in termini di probabilità (secondo la cd. causalità civilistica) - cosicché un'eventuale indagine tecnica sconta anche la censura di inammissibilità per esploratività -
e tanto determina inevitabilmente il rigetto della domanda attorea in applicazione dell'ordinario regime probatorio codicistico.
III. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, dovendo gravare su parte attrice con riguardo sia a tutte le parti convenute, sia alla parte terza chiamata (cfr. per tutte Cass. ord. n. 6144/2024).
La liquidazione viene operata a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa e alla consistenza dell'attività processuale svolta, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria al di là dell'udienza di discussione con il tecnico di nomina giudiziale e del mancato deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e di un solo scritto conclusivo a opera della terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore istanza ed eccezione disattesa e assorbita così provvede:
1) respinge la domanda attorea;
2) condanna parte attrice alla refusione, in favore delle altre parti, delle spese del presente giudizio che liquida:
- nell'importo di euro 4.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e Cpa di legge, oltre spese di notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo, in favore di ciascuno dei convenuti e Parte_2 Parte_3
;
[...]
- nell'importo di euro 4.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e Cpa di legge in favore di parte convenuta Parte_4
[...]
- nell'importo di euro 2.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e Cpa di legge in favore di parte terza chiamata Controparte_1
[...]
Pistoia, 15/02/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Conclusioni del tutto analoghe sono state rassegnate dalla compagnia assicurativa con riferimento alla posizione di entrambi i convenuti, mutando esclusivamente il numero di polizza azionata e riportata nelle conclusioni della comparsa costitutiva
Controparte_1