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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 23/02/2026, n. 3099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3099 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3099/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15066/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 1 - 3 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N.20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712025 0101725612 IMP. SOST. FORF 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1794/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rapp.ta e difesa Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n. 071 2025 01017256 12 e il relativo ruolo n. 2025/550429 reso esecutivo in data 20/03/2025, notificata il
19/05/2025 con la quale l'Agenzia delle Entrate –Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di
Napoli, richiede, € 5.386,71, relativi a Imposta sostitutiva sul regime forfettario e relative sanzioni ed interessi per il periodo d'imposta 2019. La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per: 1)mancanza del contraddittorio preventivo;
2) inesistenza del credito vantato dall'Amministrazione; 3) difetto di motivazione e carenza di sottoscrizione dell'atto impugnato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli, che, impugnate le avverse eccezioni chiede il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La pretesa tributaria trae origine dal controllo automatizzato disciplinato dall'art. 36-bis del DPR n. 600/1973.
A seguito della comunicazione di irregolarità relativa alla dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta
2019, con codice atto n. 27657512011, consegnata in data 14/07/2022, il contribuente ha proceduto alla rateizzazione in 20 rate trimestrali, rientrando tra coloro che potevano usufruire della c.d. “definizione agevolata degli avvisi bonari”, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della Legge n. 197/2022, che consentiva di ridurre l'ordinaria sanzione del 10% sulle somme dovute a seguito del controllo automatizzato ex art. 36- bis. Il contribuente è stato ritenuto decaduto dal beneficio della rateazione per aver pagato in misura insufficiente la seconda rata del piano di rateizzazione, con scadenza il 02/01/2023. Senonché il ricorrente ha dimostrato, mediante l'istituto del ravvedimento operoso, di aver provveduto, prima della scadenza della rata successiva, al pagamento della rata comprensiva di sanzioni e interessi. L'art. 3 del D.Lgs. n. 159/2015 ha previsto alcune ipotesi di “lieve inadempimento”, al verificarsi delle quali non si decade dalla rateizzazione.
La rata pagata in ritardo va gestita mediante ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, con il pagamento delle sanzioni e degli interessi legali. Nel caso di specie, il contribuente ha provveduto a sanare la propria posizione mediante il pagamento delle somme dovute in data 31 dicembre 2023, con un ritardo di appena 29 giorni rispetto alla scadenza ed entro il termine previsto per la rata successiva. Inoltre, non può sottacersi che il contribuente ha dimostrato di essere in regola con il pagamento delle rate successive, manifestando la volontà di adempiere al proprio debito nei confronti dell'Erario.
Per quanto precede, il ricorso è fondato e va accolto. La particolarità della materia trattata e il contrasto giurisprudenziale in tema di decadenza dal beneficio, a causa del ritardo nel pagamento di una rata a seguito di comunicazione di controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR n. 600/1973, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
spese di lite compensate. Il Giudice Monocratico
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15066/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 1 - 3 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N.20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712025 0101725612 IMP. SOST. FORF 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1794/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rapp.ta e difesa Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n. 071 2025 01017256 12 e il relativo ruolo n. 2025/550429 reso esecutivo in data 20/03/2025, notificata il
19/05/2025 con la quale l'Agenzia delle Entrate –Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di
Napoli, richiede, € 5.386,71, relativi a Imposta sostitutiva sul regime forfettario e relative sanzioni ed interessi per il periodo d'imposta 2019. La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per: 1)mancanza del contraddittorio preventivo;
2) inesistenza del credito vantato dall'Amministrazione; 3) difetto di motivazione e carenza di sottoscrizione dell'atto impugnato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli, che, impugnate le avverse eccezioni chiede il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La pretesa tributaria trae origine dal controllo automatizzato disciplinato dall'art. 36-bis del DPR n. 600/1973.
A seguito della comunicazione di irregolarità relativa alla dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta
2019, con codice atto n. 27657512011, consegnata in data 14/07/2022, il contribuente ha proceduto alla rateizzazione in 20 rate trimestrali, rientrando tra coloro che potevano usufruire della c.d. “definizione agevolata degli avvisi bonari”, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della Legge n. 197/2022, che consentiva di ridurre l'ordinaria sanzione del 10% sulle somme dovute a seguito del controllo automatizzato ex art. 36- bis. Il contribuente è stato ritenuto decaduto dal beneficio della rateazione per aver pagato in misura insufficiente la seconda rata del piano di rateizzazione, con scadenza il 02/01/2023. Senonché il ricorrente ha dimostrato, mediante l'istituto del ravvedimento operoso, di aver provveduto, prima della scadenza della rata successiva, al pagamento della rata comprensiva di sanzioni e interessi. L'art. 3 del D.Lgs. n. 159/2015 ha previsto alcune ipotesi di “lieve inadempimento”, al verificarsi delle quali non si decade dalla rateizzazione.
La rata pagata in ritardo va gestita mediante ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, con il pagamento delle sanzioni e degli interessi legali. Nel caso di specie, il contribuente ha provveduto a sanare la propria posizione mediante il pagamento delle somme dovute in data 31 dicembre 2023, con un ritardo di appena 29 giorni rispetto alla scadenza ed entro il termine previsto per la rata successiva. Inoltre, non può sottacersi che il contribuente ha dimostrato di essere in regola con il pagamento delle rate successive, manifestando la volontà di adempiere al proprio debito nei confronti dell'Erario.
Per quanto precede, il ricorso è fondato e va accolto. La particolarità della materia trattata e il contrasto giurisprudenziale in tema di decadenza dal beneficio, a causa del ritardo nel pagamento di una rata a seguito di comunicazione di controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR n. 600/1973, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
spese di lite compensate. Il Giudice Monocratico