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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIASI FABIO, Presidente e Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
LI ALDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 162/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38122 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 RL - P.IVA Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 42/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1 e pubblicata il 04/02/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 92388/20 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. 92388/20 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 RL (d'ora in poi “società”), quale società veicolo di appoggio ex legge n. 130/1999, impugnava il provvedimento dell'A.E. di Trento di diniego del rimborso della complessiva somma di
€ 19.809,00, di cui € 15.457,00 per imposta ipotecaria ed € 4.352,00 per imposta catastale) a tali titoli versate dalla Società ai fini della registrazione dei decreti di trasferimento di n. 7 lotti, emessi dal Tribunale di Rovereto, nell'ambito della procedura esecutiva n. 49/2017.
Quale unico motivo di impugnazione, la società deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 7.1, comma
4 bis della L. n. 130/1999, in quanto era incontestata la sua natura di società veicolo di appoggio, istituita nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione per acquisire, gestire e valorizzare beni immobili o beni mobili registrati posti a garanzia di crediti deteriorati, che come tale gode di un regime fiscale agevolato, con imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa sui trasferimenti immobiliari: sosteneva pure che la citata norma di cui all'art. 7 non prevede oneri da rispettare a pena di decadenza (cioè una richiesta di applicazione dell'agevolazione da formularsi al momento della formazione dei decreti di trasferimento degli immobili.
Si costituiva l'A.E., contestando quanto prodotto e dedotto da controparte, osservando che la richiesta di rimborso – quale dichiarazione notarile integrativa – è intervenuta a distanza di quasi un anno dalla registrazione del decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Rovereto.
La Corte di I°, nell'accogliere il ricorso, osservava in sintesi che:
1. la Società ha, quale esclusivo oggetto sociale, l'acquisto, la gestione e la valorizzazione, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione n. 908 realizzata da Società_3 S.r.l. di beni immobili e mobili registrati a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ai sensi dell'art.
7.1 comma 4 della L.30 aprile
1999, n. 130;
2. alla stessa vennero aggiudicate dal Tribunale di Rovereto n. 7 unità immobiliari, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 49/2017;
3. la registrazione dei decreti di trasferimento avveniva con il versamento dell'imposta di Registro “ordinaria” in misura proporzionale, con aliquota del 9%, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n.
131/1986;
4. ai sensi dell'art. 7.1, commi 4 e 4 bis della Legge n. 130/1999, per le operazioni ivi contemplate (nel caso di specie il trasferimento a qualsiasi titolo alla Società Veicolo di Appoggio di beni immobili) sono dovute in misura fissa le imposte di registro, ipotecarie e catastali;
5. in sede di trascrizione, la Società ha versato l'imposta di registro in misura proporzionale, con l'applicazione dell'aliquota del 9%;
6. la Società, una volta accertato l'errore, ha proceduto con una dichiarazione fiscale integrativa, redatta dal Notaio, seguita dalla richiesta di rimborso;
7. detta dichiarazione costituisce a tutti gli effetti un atto pubblico, che integra e modifica l'atto originariamente registrato;
8. l'Ufficio, nel motivare il rigetto di rimborso, nulla ha eccepito in ordine al possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per poter beneficiare dell'imposizione agevolata, affermando per contro che la Società non aveva esercitato l'opzione per la misura agevolativa nell'atto originario;
9. la normativa istitutiva della misura di favore non prevede che la richiesta debba essere esercitata, a pena di decadenza, nel documento originario;
10. nel caso di specie si può affermare trattarsi di un “chiaro vizio di forma, … per cui la società de qua ha il documento originale con una dichiarazione integrativa in forma di atto pubblico.”.
Viene inoltre riportata Cass. N. 2643 del 2020, sulla base della quale va desunto il principio secondo il quale, una volta che si è proceduto alla correzione dell'errore, “l'atto da prendere in considerazione non potrà che essere quello finale, come integrato, e non più quello originario.”.
Viene infine osservato che non esiste alcuna norma ostativa all'integrazione dell'atto originario.
Appellava l'A.E., per il seguente unico motivo.
Omessa pronuncia sulle eccezioni formulate dall'Ufficio in relazione all'idoneità e tardività della dichiarazione dd 02.10.2020 ai fini della richiesta delle agevolazioni ex art. 7, D.L. 34/2019 (convertito nella L. 58/2019).
Secondo l'Ufficio appellante, la Corte di prime cure, annullando il diniego di rimborso, ha trascurato la particolarità della fattispecie ed i rilievi formulati dall'Ufficio stesso in ordine all'inconferenza dei documenti di prassi richiamati dalla Società ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale.
Viene in particolare contestata la tesi secondo cui per fruire delle agevolazioni fiscali è sufficiente l'esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi al momento del trasferimento e che è possibile formulare la richiesta di agevolazione anche con successivi atti integrativi.
Contesta altresì la tesi secondo la quale l'atto integrativo, sottoscritto da un Notaio, costituisca un atto pubblico, idoneo a modificare l'atto originariamente registrato, sostenendo per contro che si tratterebbe di una scrittura privata autenticata nelle firme.
Sostiene che nella fattispecie gli atti oggetto di originaria registrazione non erano atti negoziali, bensì atti giudiziari, per i quali è prevista la speciale procedura per la correzione degli errori materiali, ai sensi dell'art. 287 c.p.c. e che “il primo Giudice avrebbe dovuto rilevare come gli stessi non potessero essere validamente integrati, quantomeno ai fini fiscali, a mezzo della dichiarazione resa dalla società davanti al Notaio e successivamente portata alla registrazione.”
Nel caso in esame non risulta alcune rettifica dell'atto da parte dell'A.G., né risulta che la parte aggiudicataria abbia tempestivamente attivato la procedura di correzione ex art. 278 c.p.c..
Di conseguenza, l'atto originaria sarebbe divenuto intangibile, quanto al regime fiscale applicato, che non può essere modificato mediante successive dichiarazioni di parte, rese da soggetti diversi da quello che ha emanato l'atto soggetto a registrazione.
Manca, ad avviso dell'Ufficio appellante, una valutazione, da parte dei primi giudici, dell'efficacia integrativa della dichiarazione resa dinnanzi al Notaio, che viene definita tout court “atto pubblico”.
L'appellante ritiene improprio il richiamo della società ricorrente – a sostegno della propria tesi - alla
Risoluzione n. 110/E dd 02.10 e la Risposta ad Interpello n. 384/2020 dell'Agenzia delle Entrate, in quanto tali documenti sarebbero contrari alle tesi sostenute dal controparte ed in particolare:
- Nella Risoluzione n. 110/E l'Agenzia aveva ritenuto possibile la redazione di atti integrativi di trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, purché nella stessa forma dell'atto precedente, ai fini di ottenere il regime agevolato;
- Anche nella Risposta ad Interpello l'Agenzia, con riferimento alle agevolazioni di cui all'art. 7 D.L.
34/2019, riconosce la possibilità di integrazione successiva del rogito originario.
Osserva l'Ufficio, peraltro, che in entrambi i casi l'oggetto di registrazione erano contratti di compravendita, privi delle richieste di agevolazione, che le parti intendevano integrare, nelle stesse forme degli atti privati originalmente stipulati.
Un diverso profilo, non considerato dalla Corte di I°, attiene al principio di certezza dei rapporti giuridici: osserva l'appellante in proposito che i decreti di trasferimento furono registrati con applicazione in misura ordinaria delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura ordinaria, a seguito sia dell'esplicita esclusione di richiesta di agevolazioni fiscali e per la mancata indicazione della propria qualità di società veicolo d'appoggio della richiedente la registrazione.
Ritiene l'Ufficio che il termine ultimo per la richiesta delle agevolazioni fiscali previste dalla legge sia il momento della richiesta di registrazione del provvedimento: tale conclusione deriverebbe non solo dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 21379/2006, 9569/2013, 2261/2014, Cass. 8141/2025), ma anche da due Risoluzioni (n. 370/E dd 03.10.2008 e n. 90/E dd 17.10.2014).
Si costituiva la società, sostenendo che, a seguito dell'aggiudicazione di n. 7 lotti nella procedura esecutiva n. 49/2017 del tribunale di Rovereto, per mero errore materiale al momento della trascrizione, non era stata ab origine indicata la natura di “società veicolo d'appoggio” (SPV), per cui l'Ufficio aveva proceduto alla registrazione degli atti con l'applicazione dell'imposta di Registro, ipotecaria e catastale proporzionale, anziché in misura fissa, come previsto dalle norme agevolative.
Al fine di emendare l'errore, la società aveva presentato una dichiarazione integrativa, redatta da un Notaio, con le precisazioni che seguono: “Resistente_1 S.R.L. …al momento dei trasferimenti era – ed è tuttora – società veicolo d'appoggio ai sensi del comma 4 dell'art.
7.1 della l. 30 aprile 1999, n. 130” e richiedendo per l'effetto “ai sensi dell'art. 4 bis dell'art.
7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130,… trattandosi di trasferimenti di beni e diritti di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.
7.1 L. 130/1999, in favore della società veicolo d'appoggio, l'applicazione ai trasferimenti sopra indicati delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa”.
Rispetto al diniego di rimborso delle somme versate per errore, la società sostiene che l'Ufficio, senza mai eccepire in ordine alla sussistenza dei requisiti sostanziali per l'applicazione della tassazione in misura fissa, avrebbe arbitrariamente sostenuto che il momento della registrazione dell'atto rappresenterebbe il limite temporale oltre il quale richiedere, a pena di decadenza, l'applicazione dell'imposizione agevolativa.
Rappresenta che l'Ufficio, nel sostenere l'inammissibilità della dichiarazione integrativa, non indica alcuna fonte normativa che potesse vietare la dichiarazione stessa.
Sostiene che se, come afferma l'Ufficio, il termine ultimo per la richiesta del regime agevolato corrisponde al momento stesso della registrazione, ne conseguirebbe una sostanziale impossibilità di integrazione dell'atto, in quanto, una volta che si è provveduto alla registrazione, sarebbe preclusa qualsiasi ulteriore richiesta.
Viene richiamato il principio giurisprudenziale (Cass. n. 2643/2020), in base al quale un'agevolazione fiscale può essere richiesta in un momento successivo a quello dell'imposizione, ma solo a condizione che la normativa di riferimento non imponga al contribuente di farla valere con specifiche modalità, come nel caso di espressa e specifica previsione normativa. Osserva che nella fattispecie la norma di legge non impone il rispetto di specifiche modalità, da applicarsi a pena di decadenza e di irretrattabilità, e ciò costituirebbe un'ulteriore conferma dell'arbitrarietà del diniego di rimborso.
All'esito della pubblica udienza di discussione del 19 gennaio 2016, la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è infondato e deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Pacifico è che in capo alla società ricorrente sussistono tutti i presupposti, soggettivi ed oggettivi, per poter usufruire del trattamento fiscale agevolato, quale società veicolo d'appoggio, ai sensi dell'art. 7.1, comma
4 bis della legge n. 130/1999.
Ciò è riconosciuto dall'Ufficio, che nulla eccepisce sul punto: a ciò si aggiunga che la citata norma non prevede termini di decadenza, per fruire dell'agevolazione, con la conseguenza che tale possibilità si possa efficacemente verificare in un tempo successivo.
E' altresì incontestato il fatto che in sede di trascrizione del decreto di trasferimento delle unità immobiliari, si era verificato un errore materiale, emendato successivamente (02.10.2020) con la dichiarazione integrativa in atti.
L'appello dell'Ufficio verte sia sull'idoneità che sulla tardività di tale dichiarazione integrativa.
In ordine all'idoneità dell'atto, l'Ufficio contesta la decisione di primo grado, secondo la quale la dichiarazione notarile (per la verità solo sottoscritta dal Notaio) possa assurgere ad atto pubblico, idoneo ad emendare un atto giudiziario, come tale soggetto alle norme del Codice di Procedura Civile (art. 287 c.p.c.) in ipotesi di correzione di errori materiali.
Tali tesi sono infondate.
Ad avviso del Collegio, è persino irrilevante stabilire se la dichiarazione integrativa redatta davanti un Notaio costituisca o meno un atto pubblico, trattandosi viceversa dell'emendamento – sempre possibile – di un errore evidente, alla luce del chiaro disposto di cui al citato art. 7.1, comma 4 bis l. n. 130/1999: il principio di emendabilità degli atti anche attraverso semplici dichiarazioni, è ormai consolidato, nel senso che “… può quindi confermarsi l'emendabilità, in generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto da una dichiarazione resa dal contribuente all'NI tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione;
tanto deve affermarsi, per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97
Cost.)” (Cass. n. 14889/2024).
La forma notarile dell'atto dichiarativo conferisce certamente allo stesso un carattere solenne ed autorevole, ma ciò non toglie che la parte avrebbe potuto formarlo anche in forma semplice, trattandosi di un atto che va ad incidere direttamente sui rapporti tra contribuente e NI tributaria, all'interno di una dialettica, costituzionalmente tutelata, volta a stabilire l'an ed il quantum di ogni pretesa tributaria: il tutto in omaggio a quel principio di certezza, correttezza e necessaria collaborazione tra le parti, invocato dalla stessa NI IA (atto di appello, pag. 5 e ss). Ritiene il Collegio che vada confermato il principio giurisprudenziale (Cass. n. 10354/2007; Cass.
31618/2018; Cass. 1493/2020) secondo cui, in estrema sintesi, “il legislatore quando ha voluto subordinare l'accesso ad un trattamento agevolato a particolari formalità da seguirsi a pena di decadenza, lo ha espressamente stabilito”.
Il Collegio valuta inoltre come forzato ed improprio il richiamo dell'Ufficio all'art. 287 c.p.c., in quanto il decreto di trasferimento ha sì natura formalmente giurisdizionale - in quanto proveniente dall'A.G. – ma anche negoziale, poiché contiene dichiarazioni di volontà, in un contratto con efficacia reale), ed una sua dichiarazione integrativa e correttiva, ai soli effetti fiscali, non ne altera in alcun modo le funzioni e lo scopo, restando circoscritto in quel preciso ambito.
Si deve pertanto ritenere che l'atto dichiarativo di cui si discute sia a tutti gli effetti idoneo ad emendare l'errore originario.
Quanto alla presunta tardività della produzione all'Ufficio della dichiarazione integrativa di emendamento dell'errore, appare del tutto apodittica l'affermazione dell'Ufficio stesso, secondo la quale l'eventuale integrazione dell'atto portato alla registrazione debba essere formulata “in tempi assai ristretti”, per “evidenti ragioni di certezza dei rapporti giuridici” (atto di appello, pag. 5).
Va per contro osservato che nel caso di specie e limitatamente alla materia del contendere non esiste alcuna norma (tranne quelle sulla prescrizione, ma non è questo il caso) che consenta una tale affermazione ed il richiamo alla giurisprudenza ed alla prassi amministrativa è arbitraria e fuorviante, posto che in nessuno dei documenti richiamati (Cass. 21379/2006, 9569/2013, 2261/2014, Cass. 8141/2025, Risoluzioni dell'A.E. n.
370/E dd 03.10.2008 e n. 90/E dd 17.10.2014) si fa riferimento a decadenze, ovvero all'impossibilità di rimediare ex post l'errore commesso in sede di iniziale richiesta di registrazione, per il recupero dell'agevolazione spettante, ma non fruita.
In definitiva, il diniego da parte dell'Ufficio di rimborso delle imposte pacificamente versate in eccedenza si profila come del tutto ingiustificato e pertanto l'appello non può essere accolto, con conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese, le stesse – così come disposto in primo grado - possono essere integralmente compensate, in ragione della novità e particolarità delle questioni versate in causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado respinge l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIASI FABIO, Presidente e Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
LI ALDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 162/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38122 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 RL - P.IVA Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 42/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1 e pubblicata il 04/02/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 92388/20 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. 92388/20 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 RL (d'ora in poi “società”), quale società veicolo di appoggio ex legge n. 130/1999, impugnava il provvedimento dell'A.E. di Trento di diniego del rimborso della complessiva somma di
€ 19.809,00, di cui € 15.457,00 per imposta ipotecaria ed € 4.352,00 per imposta catastale) a tali titoli versate dalla Società ai fini della registrazione dei decreti di trasferimento di n. 7 lotti, emessi dal Tribunale di Rovereto, nell'ambito della procedura esecutiva n. 49/2017.
Quale unico motivo di impugnazione, la società deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 7.1, comma
4 bis della L. n. 130/1999, in quanto era incontestata la sua natura di società veicolo di appoggio, istituita nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione per acquisire, gestire e valorizzare beni immobili o beni mobili registrati posti a garanzia di crediti deteriorati, che come tale gode di un regime fiscale agevolato, con imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa sui trasferimenti immobiliari: sosteneva pure che la citata norma di cui all'art. 7 non prevede oneri da rispettare a pena di decadenza (cioè una richiesta di applicazione dell'agevolazione da formularsi al momento della formazione dei decreti di trasferimento degli immobili.
Si costituiva l'A.E., contestando quanto prodotto e dedotto da controparte, osservando che la richiesta di rimborso – quale dichiarazione notarile integrativa – è intervenuta a distanza di quasi un anno dalla registrazione del decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Rovereto.
La Corte di I°, nell'accogliere il ricorso, osservava in sintesi che:
1. la Società ha, quale esclusivo oggetto sociale, l'acquisto, la gestione e la valorizzazione, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione n. 908 realizzata da Società_3 S.r.l. di beni immobili e mobili registrati a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ai sensi dell'art.
7.1 comma 4 della L.30 aprile
1999, n. 130;
2. alla stessa vennero aggiudicate dal Tribunale di Rovereto n. 7 unità immobiliari, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 49/2017;
3. la registrazione dei decreti di trasferimento avveniva con il versamento dell'imposta di Registro “ordinaria” in misura proporzionale, con aliquota del 9%, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n.
131/1986;
4. ai sensi dell'art. 7.1, commi 4 e 4 bis della Legge n. 130/1999, per le operazioni ivi contemplate (nel caso di specie il trasferimento a qualsiasi titolo alla Società Veicolo di Appoggio di beni immobili) sono dovute in misura fissa le imposte di registro, ipotecarie e catastali;
5. in sede di trascrizione, la Società ha versato l'imposta di registro in misura proporzionale, con l'applicazione dell'aliquota del 9%;
6. la Società, una volta accertato l'errore, ha proceduto con una dichiarazione fiscale integrativa, redatta dal Notaio, seguita dalla richiesta di rimborso;
7. detta dichiarazione costituisce a tutti gli effetti un atto pubblico, che integra e modifica l'atto originariamente registrato;
8. l'Ufficio, nel motivare il rigetto di rimborso, nulla ha eccepito in ordine al possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per poter beneficiare dell'imposizione agevolata, affermando per contro che la Società non aveva esercitato l'opzione per la misura agevolativa nell'atto originario;
9. la normativa istitutiva della misura di favore non prevede che la richiesta debba essere esercitata, a pena di decadenza, nel documento originario;
10. nel caso di specie si può affermare trattarsi di un “chiaro vizio di forma, … per cui la società de qua ha il documento originale con una dichiarazione integrativa in forma di atto pubblico.”.
Viene inoltre riportata Cass. N. 2643 del 2020, sulla base della quale va desunto il principio secondo il quale, una volta che si è proceduto alla correzione dell'errore, “l'atto da prendere in considerazione non potrà che essere quello finale, come integrato, e non più quello originario.”.
Viene infine osservato che non esiste alcuna norma ostativa all'integrazione dell'atto originario.
Appellava l'A.E., per il seguente unico motivo.
Omessa pronuncia sulle eccezioni formulate dall'Ufficio in relazione all'idoneità e tardività della dichiarazione dd 02.10.2020 ai fini della richiesta delle agevolazioni ex art. 7, D.L. 34/2019 (convertito nella L. 58/2019).
Secondo l'Ufficio appellante, la Corte di prime cure, annullando il diniego di rimborso, ha trascurato la particolarità della fattispecie ed i rilievi formulati dall'Ufficio stesso in ordine all'inconferenza dei documenti di prassi richiamati dalla Società ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale.
Viene in particolare contestata la tesi secondo cui per fruire delle agevolazioni fiscali è sufficiente l'esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi al momento del trasferimento e che è possibile formulare la richiesta di agevolazione anche con successivi atti integrativi.
Contesta altresì la tesi secondo la quale l'atto integrativo, sottoscritto da un Notaio, costituisca un atto pubblico, idoneo a modificare l'atto originariamente registrato, sostenendo per contro che si tratterebbe di una scrittura privata autenticata nelle firme.
Sostiene che nella fattispecie gli atti oggetto di originaria registrazione non erano atti negoziali, bensì atti giudiziari, per i quali è prevista la speciale procedura per la correzione degli errori materiali, ai sensi dell'art. 287 c.p.c. e che “il primo Giudice avrebbe dovuto rilevare come gli stessi non potessero essere validamente integrati, quantomeno ai fini fiscali, a mezzo della dichiarazione resa dalla società davanti al Notaio e successivamente portata alla registrazione.”
Nel caso in esame non risulta alcune rettifica dell'atto da parte dell'A.G., né risulta che la parte aggiudicataria abbia tempestivamente attivato la procedura di correzione ex art. 278 c.p.c..
Di conseguenza, l'atto originaria sarebbe divenuto intangibile, quanto al regime fiscale applicato, che non può essere modificato mediante successive dichiarazioni di parte, rese da soggetti diversi da quello che ha emanato l'atto soggetto a registrazione.
Manca, ad avviso dell'Ufficio appellante, una valutazione, da parte dei primi giudici, dell'efficacia integrativa della dichiarazione resa dinnanzi al Notaio, che viene definita tout court “atto pubblico”.
L'appellante ritiene improprio il richiamo della società ricorrente – a sostegno della propria tesi - alla
Risoluzione n. 110/E dd 02.10 e la Risposta ad Interpello n. 384/2020 dell'Agenzia delle Entrate, in quanto tali documenti sarebbero contrari alle tesi sostenute dal controparte ed in particolare:
- Nella Risoluzione n. 110/E l'Agenzia aveva ritenuto possibile la redazione di atti integrativi di trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, purché nella stessa forma dell'atto precedente, ai fini di ottenere il regime agevolato;
- Anche nella Risposta ad Interpello l'Agenzia, con riferimento alle agevolazioni di cui all'art. 7 D.L.
34/2019, riconosce la possibilità di integrazione successiva del rogito originario.
Osserva l'Ufficio, peraltro, che in entrambi i casi l'oggetto di registrazione erano contratti di compravendita, privi delle richieste di agevolazione, che le parti intendevano integrare, nelle stesse forme degli atti privati originalmente stipulati.
Un diverso profilo, non considerato dalla Corte di I°, attiene al principio di certezza dei rapporti giuridici: osserva l'appellante in proposito che i decreti di trasferimento furono registrati con applicazione in misura ordinaria delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura ordinaria, a seguito sia dell'esplicita esclusione di richiesta di agevolazioni fiscali e per la mancata indicazione della propria qualità di società veicolo d'appoggio della richiedente la registrazione.
Ritiene l'Ufficio che il termine ultimo per la richiesta delle agevolazioni fiscali previste dalla legge sia il momento della richiesta di registrazione del provvedimento: tale conclusione deriverebbe non solo dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 21379/2006, 9569/2013, 2261/2014, Cass. 8141/2025), ma anche da due Risoluzioni (n. 370/E dd 03.10.2008 e n. 90/E dd 17.10.2014).
Si costituiva la società, sostenendo che, a seguito dell'aggiudicazione di n. 7 lotti nella procedura esecutiva n. 49/2017 del tribunale di Rovereto, per mero errore materiale al momento della trascrizione, non era stata ab origine indicata la natura di “società veicolo d'appoggio” (SPV), per cui l'Ufficio aveva proceduto alla registrazione degli atti con l'applicazione dell'imposta di Registro, ipotecaria e catastale proporzionale, anziché in misura fissa, come previsto dalle norme agevolative.
Al fine di emendare l'errore, la società aveva presentato una dichiarazione integrativa, redatta da un Notaio, con le precisazioni che seguono: “Resistente_1 S.R.L. …al momento dei trasferimenti era – ed è tuttora – società veicolo d'appoggio ai sensi del comma 4 dell'art.
7.1 della l. 30 aprile 1999, n. 130” e richiedendo per l'effetto “ai sensi dell'art. 4 bis dell'art.
7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130,… trattandosi di trasferimenti di beni e diritti di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.
7.1 L. 130/1999, in favore della società veicolo d'appoggio, l'applicazione ai trasferimenti sopra indicati delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa”.
Rispetto al diniego di rimborso delle somme versate per errore, la società sostiene che l'Ufficio, senza mai eccepire in ordine alla sussistenza dei requisiti sostanziali per l'applicazione della tassazione in misura fissa, avrebbe arbitrariamente sostenuto che il momento della registrazione dell'atto rappresenterebbe il limite temporale oltre il quale richiedere, a pena di decadenza, l'applicazione dell'imposizione agevolativa.
Rappresenta che l'Ufficio, nel sostenere l'inammissibilità della dichiarazione integrativa, non indica alcuna fonte normativa che potesse vietare la dichiarazione stessa.
Sostiene che se, come afferma l'Ufficio, il termine ultimo per la richiesta del regime agevolato corrisponde al momento stesso della registrazione, ne conseguirebbe una sostanziale impossibilità di integrazione dell'atto, in quanto, una volta che si è provveduto alla registrazione, sarebbe preclusa qualsiasi ulteriore richiesta.
Viene richiamato il principio giurisprudenziale (Cass. n. 2643/2020), in base al quale un'agevolazione fiscale può essere richiesta in un momento successivo a quello dell'imposizione, ma solo a condizione che la normativa di riferimento non imponga al contribuente di farla valere con specifiche modalità, come nel caso di espressa e specifica previsione normativa. Osserva che nella fattispecie la norma di legge non impone il rispetto di specifiche modalità, da applicarsi a pena di decadenza e di irretrattabilità, e ciò costituirebbe un'ulteriore conferma dell'arbitrarietà del diniego di rimborso.
All'esito della pubblica udienza di discussione del 19 gennaio 2016, la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è infondato e deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Pacifico è che in capo alla società ricorrente sussistono tutti i presupposti, soggettivi ed oggettivi, per poter usufruire del trattamento fiscale agevolato, quale società veicolo d'appoggio, ai sensi dell'art. 7.1, comma
4 bis della legge n. 130/1999.
Ciò è riconosciuto dall'Ufficio, che nulla eccepisce sul punto: a ciò si aggiunga che la citata norma non prevede termini di decadenza, per fruire dell'agevolazione, con la conseguenza che tale possibilità si possa efficacemente verificare in un tempo successivo.
E' altresì incontestato il fatto che in sede di trascrizione del decreto di trasferimento delle unità immobiliari, si era verificato un errore materiale, emendato successivamente (02.10.2020) con la dichiarazione integrativa in atti.
L'appello dell'Ufficio verte sia sull'idoneità che sulla tardività di tale dichiarazione integrativa.
In ordine all'idoneità dell'atto, l'Ufficio contesta la decisione di primo grado, secondo la quale la dichiarazione notarile (per la verità solo sottoscritta dal Notaio) possa assurgere ad atto pubblico, idoneo ad emendare un atto giudiziario, come tale soggetto alle norme del Codice di Procedura Civile (art. 287 c.p.c.) in ipotesi di correzione di errori materiali.
Tali tesi sono infondate.
Ad avviso del Collegio, è persino irrilevante stabilire se la dichiarazione integrativa redatta davanti un Notaio costituisca o meno un atto pubblico, trattandosi viceversa dell'emendamento – sempre possibile – di un errore evidente, alla luce del chiaro disposto di cui al citato art. 7.1, comma 4 bis l. n. 130/1999: il principio di emendabilità degli atti anche attraverso semplici dichiarazioni, è ormai consolidato, nel senso che “… può quindi confermarsi l'emendabilità, in generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto da una dichiarazione resa dal contribuente all'NI tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione;
tanto deve affermarsi, per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97
Cost.)” (Cass. n. 14889/2024).
La forma notarile dell'atto dichiarativo conferisce certamente allo stesso un carattere solenne ed autorevole, ma ciò non toglie che la parte avrebbe potuto formarlo anche in forma semplice, trattandosi di un atto che va ad incidere direttamente sui rapporti tra contribuente e NI tributaria, all'interno di una dialettica, costituzionalmente tutelata, volta a stabilire l'an ed il quantum di ogni pretesa tributaria: il tutto in omaggio a quel principio di certezza, correttezza e necessaria collaborazione tra le parti, invocato dalla stessa NI IA (atto di appello, pag. 5 e ss). Ritiene il Collegio che vada confermato il principio giurisprudenziale (Cass. n. 10354/2007; Cass.
31618/2018; Cass. 1493/2020) secondo cui, in estrema sintesi, “il legislatore quando ha voluto subordinare l'accesso ad un trattamento agevolato a particolari formalità da seguirsi a pena di decadenza, lo ha espressamente stabilito”.
Il Collegio valuta inoltre come forzato ed improprio il richiamo dell'Ufficio all'art. 287 c.p.c., in quanto il decreto di trasferimento ha sì natura formalmente giurisdizionale - in quanto proveniente dall'A.G. – ma anche negoziale, poiché contiene dichiarazioni di volontà, in un contratto con efficacia reale), ed una sua dichiarazione integrativa e correttiva, ai soli effetti fiscali, non ne altera in alcun modo le funzioni e lo scopo, restando circoscritto in quel preciso ambito.
Si deve pertanto ritenere che l'atto dichiarativo di cui si discute sia a tutti gli effetti idoneo ad emendare l'errore originario.
Quanto alla presunta tardività della produzione all'Ufficio della dichiarazione integrativa di emendamento dell'errore, appare del tutto apodittica l'affermazione dell'Ufficio stesso, secondo la quale l'eventuale integrazione dell'atto portato alla registrazione debba essere formulata “in tempi assai ristretti”, per “evidenti ragioni di certezza dei rapporti giuridici” (atto di appello, pag. 5).
Va per contro osservato che nel caso di specie e limitatamente alla materia del contendere non esiste alcuna norma (tranne quelle sulla prescrizione, ma non è questo il caso) che consenta una tale affermazione ed il richiamo alla giurisprudenza ed alla prassi amministrativa è arbitraria e fuorviante, posto che in nessuno dei documenti richiamati (Cass. 21379/2006, 9569/2013, 2261/2014, Cass. 8141/2025, Risoluzioni dell'A.E. n.
370/E dd 03.10.2008 e n. 90/E dd 17.10.2014) si fa riferimento a decadenze, ovvero all'impossibilità di rimediare ex post l'errore commesso in sede di iniziale richiesta di registrazione, per il recupero dell'agevolazione spettante, ma non fruita.
In definitiva, il diniego da parte dell'Ufficio di rimborso delle imposte pacificamente versate in eccedenza si profila come del tutto ingiustificato e pertanto l'appello non può essere accolto, con conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese, le stesse – così come disposto in primo grado - possono essere integralmente compensate, in ragione della novità e particolarità delle questioni versate in causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado respinge l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.