Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 21/02/2025, n. 3903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3903 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03903/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00815/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 815 del 2024, proposto da
AU NI, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianpiero Pasquariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Caserta, via Roma, 66;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione di Valutazione c/o M.U.R., non costituito in giudizio;
nei confronti
LO IA NE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento del Giudizio di inidoneità/mancato raggiungimento della c.d. "maturità scientifica" all'Abilitazione scientifica Nazionale per Professore universitario di Prima fascia per il Settore concorsuale 06/F2;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 23 gennaio 2024, la Dott.ssa NI AU, medico specializzato in malattie dell’apparato visivo, ha impugnato il Giudizio di “non idoneità” reso dalla Commissione giudicatrice, pubblicato il 27.11.2023, nell’ambito della procedura concorsuale per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia, per il Settore concorsuale 06/F2; i giudizi individuali di non abilitazione; i verbali, anche non conosciuti, di valutazione della domanda della ricorrente; in una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali, se ed in quanto lesivi.
A sostegno del ricorso sono state quindi articolate le seguenti censure sinteticamente enunciate.
2. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.D. n. 553/21 e ss.mm.ii. Violazione e falsa applicazione dell’art.2 del D.M. 589/18. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3,4 co.3 lett. A) del D.M. 120/16. Violazione dell’art.97 Cost. – Eccesso di potere- Irragionevolezza – Arbitrarietà – Disparità di trattamento – Ingiustizia manifesta – Contraddittorietà rispetto ai criteri di valutazione indicati nel verbale di Commissione n.1 del 18.08.21.
La ricorrente lamenta di essere stata valutata sulla base di un'erronea interpretazione della normativa di riferimento. In particolare, il range temporale considerato per la valutazione della produzione accademica sarebbe stato di quindici anni, anziché di dieci come previsto dalla normativa. Inoltre, il giudizio di inidoneità non risulterebbe adeguatamente motivato, limitandosi a un generico riferimento alla "produzione scientifica" senza un'analisi dettagliata degli articoli, delle citazioni e dell'indice h-hirsch. Tale carenza comprometterebbe la comprensione dell'iter logico seguito dalla Commissione, rendendo difficile un successivo controllo sulla coerenza e correttezza dei presupposti di fatto e di diritto. Ulteriore motivo di censura riguarda il giudizio di "discontinuità" espresso dalla Commissione, in quanto tale parametro non sarebbe previsto dal bando né dalla normativa di settore. Parte ricorrente riferisce inoltre che la Commissione non avrebbe adeguatamente valutato la rilevanza e la qualità internazionale delle pubblicazioni scientifiche.
3. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del DM 120/16 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/90 – eccesso di potere – arbitrarietà – contraddittorietà – travisamento dei fatti. Il giudizio espresso dalla Commissione sarebbe ulteriormente viziato dal riferimento a due parametri non inclusi nel bando. La violazione da parte dei commissari scaturirebbe dal discrezionale ricorso al criterio della monotematicità e della settorialità con le quali hanno giudicato la produzione scientifica della candidata. A dimostrazione di quanto eccepito parte ricorrente ulteriormente rinvia alla valutazione di un collega (Dott. Luca Cimino) abilitato alla prima fascia nella stessa tornata concorsuale. Nel caso in esame la Commissione avrebbe valutato positivamente le pubblicazioni del collega vertenti unicamente su una specifica disciplina di indirizzo, non facendo così ricorso alla censura della monotematicità contrariamente a quanto avvenuto per il giudizio della ricorrente.
4. In data 19 febbraio 2024, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2025, fissata per la trattazione nel merito del ricorso, la causa è stata introitata per la decisione.
6.Il ricorso è infondato per le ragioni che verranno esposte nel prosieguo della decisione.
7. Giova preliminarmente rammentare che, ai sensi dell’ art. 6 del D.M. 120/2016 “La Commissione attribuisce l'abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell'Allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 5; b) presentano, ai sensi dell'articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all'articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità "elevata" secondo la definizione di cui all'Allegato B”. L’art. 4 del D.M. citato prevede una serie di criteri di valutazione delle pubblicazioni (tra cui la qualità di esse, valutata all’interno del panorama scientifico nazionale e internazionale sulla base dell’originalità̀, del rigore metodologico e del carattere innovativo), che debbono sussistere cumulativamente ai fini del conseguimento dell’ASN (Cons. di Stato, sez. VII, sent. n. 9728/2024 del 4 dicembre 2024). I criteri in base ai quali la Commissione è chiamata ad accertare l’elevata qualità delle pubblicazioni allegate dal candidato, sono specificati dall’art. 4 del D.M. 120/2016, a norma del quale “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico disciplinari ricompresi”.
8. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta un’erronea applicazione dei criteri di valutazione della produzione scientifica stabiliti dall’art. 4 del D.M. cit., sostenendo che la Commissione avrebbe indebitamente ritenuto discontinua la sua attività, evidenziando “una produttività 9 volte superiore negli ultimi sette anni (n=87 prodotti) rispetto ai precedenti otto (n=10), non soddisfacendo il criterio e) di cui all’art. 4 del D.M. 120/2016”, e riferendo tale valutazione a un periodo di quindici anni.
La doglianza non coglie nel segno. Invero, né l’art. 7 del D.M. cit. (che disciplina le pubblicazioni presentabili dai candidati), né l’art. 4 del medesimo decreto (che definisce i criteri di valutazione) prevedono specifiche limitazioni temporali ai fini dell’esame della produzione scientifica. La Commissione, dunque, è chiamata a valutare la continuità temporale (criterio sub e), il numero e la tipologia delle pubblicazioni, nonché la costanza della produzione scientifica, unicamente sulla base dei lavori che il candidato ha scelto di allegare alla domanda. L’erroneo riferimento a un arco temporale di dieci anni, al quale la ricorrente fa cenno, si rinviene invece nel comma 2 dell’Allegato C del D.M. n. 120/2016, che individua gli indicatori bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione (per la prima e la seconda fascia), tra i quali “il numero complessivo di articoli riportati nella domanda e pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati ‘Scopus’ e ‘Web of Science’, rispettivamente nei dieci anni (prima fascia)… precedenti”. Si tratta, tuttavia, di un parametro afferente a un ambito di valutazione differente rispetto a quello concernente la continuità temporale delle pubblicazioni ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto.
9. Non coglie nel segno, neppure sotto questo profilo, la doglianza con cui la ricorrente lamenta l’utilizzo di un criterio arbitrario e non predeterminato dalle rilevanti disposizioni normative applicabili, quale la monotematicità delle pubblicazioni presentate. Il termine ‘’monotematicità’’ è stato impiegato dai Commissari al fine di denotare l’estrema settorialità delle pubblicazioni presentate, ‘’avendo presentato 15 delle 16 pubblicazioni su patologia rara (uveiti e scleriti patogenesi immunitaria) e di queste 11 sono incentrate sull’uso dei farmaci biologici in queste malattie’’. La monotematicità rappresenta, nel caso specifico, una declinazione dei criteri f) e c) dell’articolo 4 DM cit, che si riferiscono a ‘’c) la qualità della produzione scientifica valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo’’, e, ‘’f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico disciplinari ricompresi”. Questa osservazione ha costituito una mera constatazione fattuale e non l’introduzione di un criterio non previsto dalle norme, rappresentando un elemento descrittivo a supporto della valutazione negativa rispetto ai criteri normativamente previsti e richiamati.
9. Con riferimento alla censura relativa all’asserita rilevanza internazionale delle pubblicazioni presentate ed alla collocazione editoriale, ritenuta insufficiente, da parte della Commissione, il Collegio osserva trattarsi del giudizio di un organo di valutazione che mira a verificare l’idoneità per divenire docente di prima fascia universitaria e, come costantemente ritenuto in casi analoghi dalla giurisprudenza amministrativa, (tra le molte, Cons. di Stato, VII sez., sent. n.4461 del 2.5.2023) “sono inammissibili le censure che tendono a sollecitare il giudice affinché eserciti un sindacato sostitutorio al di fuori dei casi tassativi stabiliti dall’art. 134 c.p.a., trattandosi di un sindacato non consentito se non entro detti casi’’ (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 3 agosto 2021, n. 5711; Sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7787; Sez. VI, 2 novembre 2017, n. 5060; Sez. IV, 25 ottobre 2016, n. 4459). Come è noto, “ (...) il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare al concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità. Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo” (tra le numerose, Tar Lazio, Sez. III-bis, 20.01.2024, n. 1020; Tar. Lazio, sent. n. 13462 del 24.12.21, confermata in appello dal Consiglio di Stato, con sent. n. 870 del 2023). Difatti, sia la motivazione collegiale, sia quelle individuali, ad un attento esame di questo Collegio, risultano chiare ed intelleggibili, permettendo di ripercorrere l’iter logico motivazionale che ha indotto i Commissari all’unanimità ad esprimersi rispetto all’inidoneità della candidata all’ottenimento dell’abilitazione scientifica nazionale. Non si riscontra neppure alcun contrasto tra i giudizi individuali, i quali esprimono giudizi positivi su alcuni dei criteri previsti dall’art. 4 DM cit, e quello collegiale espresso dalla commissione, come allegato dal ricorrente. Si ricorda sul punto che i criteri previsti dall’articolo 4 del DM cit, adeguatamente applicati dalla commissione, sia nei giudizi individuali sia in quello collegiale, sono cumulativi e pertanto, il difetto di anche solo uno dei criteri può legittimamente condurre al mancato conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale. In altri termini, l’assenza anche di solo uno di questi è tale da provocare il giudizio negativo della Commissione (cfr. TAR Lazio, Sez. IV, 17 ottobre 2022, n. 13151; Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9728 del 4.12.2024).
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto.
La complessità delle questioni in fatto e diritto scrutinate, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
IAngela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | IAngela Caminiti |
IL SEGRETARIO