TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 330
TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge 241 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento

    Il provvedimento prefettizio rientra tra gli atti caratterizzati da particolari esigenze di celerità per i quali può essere omessa la comunicazione, in quanto i fatti costituivano già di per sé fonte di concreto pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, rendendo necessaria l'adozione immediata del divieto.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore sui presupposti – errata valutazione sull’assenza di affidabilità del ricorrente – irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità

    Gli inquirenti hanno colto un nesso tra la commissione del reato di simulazione e la detenzione delle armi, ritenendo il primo funzionale ad ottenere il rinnovo della licenza. Il rischio di abuso non è connaturato al tipo di reato, ma alle modalità descrittive dell'imputazione. L'assenza di comportamenti violenti non rileva, poiché il rischio può desumersi anche da fatti che pregiudicano altri beni giuridici. Le giustificazioni sulla tardività della denuncia sono inidonee a scalfire la ragionevolezza della decisione amministrativa, basata sul "più probabile che non". Il giudizio di non affidabilità non è legato alla semplice sussistenza di un processo, ma all'imputazione e ai fatti rappresentati nell'istruttoria dei Carabinieri.

  • Rigettato
    Conseguenza del provvedimento prefettizio

    Per le medesime ragioni relative all'omessa comunicazione di avvio del procedimento, il vizio non è configurabile rispetto al conseguente provvedimento questorile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 330
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 330
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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