Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00330/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00935/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 935 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Iannone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Catanzaro, Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del decreto della Prefettura di Catanzaro – Area I bis – prot. Uscita n. -OMISSIS- del 24 aprile 2025
notificato il 5 maggio 2025 con il quale è stato disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni
ed esplosivi e la revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale e del conseguenziale provvedimento della Questura di Catanzaro dell’8 maggio 2025 con il quale è stata revocata la licenza di porto di fucile uso caccia n. -OMISSIS- rilasciata il 7 novembre 2023 e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Catanzaro e di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa LE AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti notificati, rispettivamente, il 5 e il 12 maggio 2025, con i quali il Prefetto e il Questore di Catanzaro hanno disposto, a suo danno, la revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale, rinnovata da ultimo il 10 giugno 2024, e della licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata il 7 novembre 2023.
Gli atti impugnati traggono fondamento dal rapporto informativo del 17 aprile 2025, redatto dalla Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, dal quale risulta che il sig. -OMISSIS- è stato deferito alla Procura della Repubblica di Catanzaro per “ simulazione di reato ” a seguito delle indagini scaturite dalla denuncia contro ignoti per “ minaccia aggravata ”, con instaurazione del procedimento n. -OMISSIS- RG.
Il ricorrente ha, inoltre, riferito di aver depositato, presso la Procura della Repubblica, un’istanza di audizione e una memoria ricostruttiva dei fatti, evidenziando che la conoscenza del rinvenimento della tanica derivava esclusivamente dal racconto del figlio, -OMISSIS-, il quale – rientrando dal servizio di consegna dei prodotti del forno – ne aveva constatato la presenza e aveva provveduto a collocarla all’interno dell’area privata per ragioni di sicurezza, precisando altresì che le immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’esercizio commerciale confermerebbero tale circostanza.
Gli organi investigativi hanno nondimeno ritenuto di poter ricondurre la vicenda ad una condotta simulatoria asseritamente posta in essere dal ricorrente e dal figlio, al fine di veder rinnovata la licenza di porto di pistola per difesa personale, valorizzando:
– il ritardo di tre giorni nella presentazione della denuncia;
– la collocazione dell’oggetto in una zona non coperta da telecamere;
– l’ipotizzato intento di agevolare il rinnovo del porto d’armi, assumendo che la qualità di vittima di atti intimidatori potesse incidere sulla valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza.
Tali deduzioni sono state oggetto di contestazione da parte del ricorrente, il quale ha evidenziato come il differimento della denuncia fosse esclusivamente correlato all’intenzione di riferire personalmente l’accaduto al Comandante della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, temporaneamente assente dal servizio, come confermato dalla documentazione agli atti e dalla conversazione telefonica intercorsa in tale occasione. Il ricorrente ha inoltre evidenziato che le licenze di cui è titolare risultavano regolarmente rinnovate, senza che gli accertamenti di polizia avessero mai segnalato elementi ostativi, così escludendosi l’esistenza di un qualsiasi interesse simulativo.
2. A fondamento del presente ricorso ha addotto i seguenti motivi:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge 241 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento. Violazione delle garanzie partecipative, dei principi del giusto procedimento, di imparzialità, buon andamento e di leale collaborazione, essendo stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento;
II. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore sui presupposti – errata valutazione sull’assenza di affidabilità del ricorrente – irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità, atteso che dal fatto di reato per il quale vi è giudizio, ossia la simulazione di reato, non si potrebbero ricavare elementi idonei a ritenere che lo stesso potesse abusare delle armi, non avendo questi posto in essere comportamenti violenti o di minaccia nei confronti di chicchessia ed essendo la ritardata denuncia giustificata dal rapporto di fiducia con il Maresciallo addetto alla stazione locale, assente dal servizio al momento del fatto. Inoltre il giudizio negativo a carico del ricorrente si basa – a proprio dire - sulla mera segnalazione di pendenza del giudizio penale, senza che sia stata effettuata un’autonoma valutazione.
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Catanzaro e la Questura di Catanzaro avversando la richiesta del ricorrente, poiché infondata nel merito.
4. All’udienza in camera di consiglio del 3 settembre 2025 il ricorrente ha rinunciato alla sospensiva e l’intestato Tribunale ha fissato la discussione del merito all’udienza del 17 dicembre 2025, nel corso della quale il giudizio è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso, le cui censure possono essere scrutinate congiuntamente, poiché connesse, è infondato.
2. Giova preliminarmente richiamare l'assetto normativo delle autorizzazioni di polizia, in particolare in tema di porto d’armi - come interpretato dalla giurisprudenza richiamata in più occasioni anche da questo Tribunale - in forza del quale:
- la possibilità di detenere armi è anzitutto un’ipotesi assolutamente eccezionale nel nostro sistema giuridico: “ nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5306/2021), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014) " (Cons. St., sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404; Cons. St., sez. III, 30 novembre 2018, n. 6812);
- la licenza di porto d'armi può dunque essere negata all'istante anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto; a tali fini l'Autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità, o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2930/2025). All’autorità amministrativa è quindi riconosciuto un ampio margine di valutazione in ordine ai presupposti che giustificano o meno il rilascio o il mantenimento in capo agli interessati dei requisiti per il possesso di armi, non risultando dunque necessario che il comportamento da cui emerge il presupposto dell’atto restrittivo sia acclarato nella sua rilevanza penale (Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018). In particolare, il giudizio soggettivo circa l’affidabilità del singolo sull’utilizzo delle armi è espressione di una valutazione che rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa, non sindacabile pertanto in sede giurisdizionale, se non ab externo a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole della p.a. procedente (T.A.R. Calabria, Sez. I, 24 aprile 2025, n. 759; T.A.R. Calabria, Sez. I, 4 novembre 2024, n. 1555);
- inoltre, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016, n. 3687; 14 dicembre 2016, n. 5276; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1085/2025); in punto di sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza si è precisato, infatti, che non è compito del giudice amministrativo sostituirsi all'autorità competente nel valutare discrezionalmente se una determinata situazione giustifica o non la misura cautelativa, ma solo verificare che la valutazione fatta non sia ictu oculi errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678, TAR Campania - Napoli, Sez. V, 18 marzo 2020, n. 1181).
3. Tanto premesso, il Collegio rileva in primo luogo che, il provvedimento prefettizio ex art.39 TULPS, rientra sicuramente tra gli atti caratterizzati da particolari esigenze di celerità per i quali può esser omessa la comunicazione. Invero – posto che ai fini dell’osservanza del disposto di legge di cui all’art. 7 citato, la comunicazione di avvio del procedimento può anche essere omessa, a condizione che vengano rappresentate nel provvedimento le particolari esigenze di celerità che giustificano detta omissione – deve osservare il Collegio che, nella situazione in esame, l’Autorità di P.S. ha considerato che i fatti e le circostanze descritte nel decreto impugnato costituissero già di per sé fonte di concreto pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, tenuto conto peraltro che il ricorrente era munito di licenza di porto pistola per difesa personale, rendendo necessaria l’adozione immediata del divieto impugnato, per l’esigenza di evitare il verificarsi di avvenimenti pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche in ragione della natura eccezionale del provvedimento autorizzatorio.
L’urgenza, quindi, è qualificata dal pericolo della compromissione di tali interessi pubblici che caratterizza la misura preventiva con la quale l’Autorità prefettizia ha disposto il divieto di detenzione di cui trattasi e la revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale; dette ragioni integrano pertanto quelle particolari esigenze di celerità del procedimento amministrativo in presenza delle quali l’Amministrazione è sollevata dall’obbligo della comunicazione previsto dal citato art. 7 ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2007, n. 509).
Né, per le medesime ragioni, tale vizio è configurabile rispetto al conseguente provvedimento questorile di revoca della licenza di porto di fucile “uso caccia”.
4. È altresì destituito di fondamento l’ulteriore motivo con cui si denuncia l’eccesso di potere del provvedimento, assumendo che dalla simulazione di reato non si si potrebbero ricavare elementi idonei a ritenere che il ricorrente potesse abusare delle armi, per l’assenza di comportamenti violenti o di minaccia nei confronti di chicchessia ed essendo la ritardata denuncia giustificata dal rapporto di fiducia con il Maresciallo addetto alla stazione locale ma tuttavia assente dal servizio al momento del fatto; per l’essere il giudizio negativo a carico del ricorrente basato sulla mera segnalazione di pendenza del giudizio penale senza che sia stata effettuata una autonoma valutazione.
Quanto al primo aspetto il Collegio rileva che, in disparte la fattispecie astratta, nel caso specifico gli inquirenti hanno colto ed evidenziato un nesso tra la commissione del reato di simulazione e la detenzione delle armi, nel senso che il primo sarebbe, a loro dire, funzionale ad ottenere il rinnovo della licenza. È quindi evidente che il rischio di abuso dell’arma non è tanto connaturato al tipo di reato commesso, ma alle modalità descrittive dell’imputazione, soprattutto sotto il profilo soggettivo.
Del pari non rileva, a giudizio del Collegio, l’assenza di comportamenti violenti o di minaccia, posto che il rischio di abuso delle armi può essere desunto anche da fatti che pregiudicano altri beni giuridici pur presidiati dall’ordinamento e purtuttavia tali da inferire la non completa affidabilità del soggetto, indipendentemente peraltro dall’esito dell’accertamento in sede penale (esaustiva è al riguardo la recente pronunzia del Giudice di appello ampiamente richiamata nel provvedimento prefettizio impugnato: Cons. Stato, III, 14 marzo 2023, n. 2677). In tale logica, peraltro, risultano inidonee a scalfire la ragionevolezza e logicità della decisione assunta dall’Autorità amministrativa le giustificazioni addotte dal ricorrente in ordine alla tardività della denuncia sporta rispetto al ritrovamento della tanica, tenuto conto che si tratta di una ricostruzione di parte, e considerato altresì che il giudizio di pericolosità, diversamente da quello penale, si basa sul “ più probabile che non ”, con la conseguenza che, il solo dubbio che la ricostruzione degli inquirenti possa essere corretta, è sufficiente a fondare il provvedimento, la cui funzione – lo si ripete – non è quella di sanzionare ma di prevenire l’uso improprio dell’arma.
5. Non è, infine, idonea a scalfire la legittimità del provvedimento, sotto il profilo della logicità, ragionevolezza e sufficienza della motivazione, l’assenza di una valutazione autonoma dei fatti per i quali il ricorrente è stato portato a giudizio. Dalla lettura degli atti emerge infatti che il giudizio di non affidabilità non è legato alla semplice sussistenza di un processo a carico del ricorrente, quanto piuttosto all’imputazione e ai fatti così come rappresentati nell’ambito dell’istruttoria dei Carabinieri.
6. Per tutte le ragioni sin qui esposte il ricorso deve essere respinto.
7. Sussistono nondimeno i presupposti per compensare le spese di lite, date le peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le generalità dei soggetti indicati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR RA, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
LE AL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE AL | AR RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.