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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/05/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione SECONDA Civile
in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. ssa Eliana Tazzoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 595/2023del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra:
- , nato a [...] [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Taranto alla Via Minniti n.73, elettivamente domiciliato in Taranto Piazza Giovanni XXIII
n.20 presso lo studio dall'Avv. Maurizio Lasalvia, dal quale è rappresentato e difeso , -
opponente
CONTRO con sede legale in Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Viviana Graziani PEC CP_1
ove è domiciliata presso il suo studio in Roma Email_1
alla Via Gregorio VII n.474,
-opposta
Oggetto del giudizio : opposizione al decreto ingiuntivo n.2043/2023, RG
n.6183/2022, emesso il 29/11/2022 dal Giudice del Tribunale di Taranto, Dott.ssa
Federica Rotondo, notificato il 19/12/2022.
All'udienza odierna, in esito alle deduzione delle parti questo Magistrato invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, che entrambe le parti rassegnavano.
All'esito, questa veniva riservata a termini del 190 c.p.c.
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
Con atto di citazione in opposizione proposto ex adverso , il signor proponeva Pt_1
rituale opposizione, al decreto ingiuntivo emesso a seguito di ricorso deducendo ed eccependo, sostanzialmente: 1) incompetenza territoriale del giudice adito, 2) difetto di legittimazione attiva , 3) Inesistenza del credito azionato per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2934 c.c. e 2946 c.c Il presunto credito vantato dalla società ricorrente deve considerarsi in ogni caso prescritto per decorrenza dei termini previsti dall'art. 2946 c.c. L'art. 2946 c.c. dispone che i diritti si estinguono per prescrizione decorso il termine di dieci anni. Nel caso in questione il credito per il quale agisce la fa CP_1
riferimento ad un contratto finanziamento nel lontano anno 2006. In conseguenza il presunto credito rivendicato dalla società opposta è da intendersi ormai prescritto. Il
Sig. peraltro, contesta di avere eseguito i versamenti indicati nel ricorso Pt_1
monitorio (€ 300,00 ed € 600,00), presunti versamenti che non risultano documentati da parte ricorrente. Il sig. , inoltre, contesta di avere ricevuto alcuna Parte_1
comunicazione di surrogazione da parte della società di assicurazioni Net , Parte_2
contrariamente a quanto assunto dalla società opposta;
in particolare non ha mai ricevuto la lettera del 24/01/2013 prodotta dalla
Si TI , l'opposta società che contestava in diritto ed in fatto le avverse deduzioni ed eccezioni, con richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
In relazione all'eccezione dell'incompetenza territoriale del giudice adito :
La Corte di Cassazione con sentenza n. 20633 del 2021, ancora una volta, ha ribadito che nell'ambito di un rapporto bancario stipulato tra consumatore e professionista in materia di competenza territoriale, si applica la lex specialis di cui all'art. 33, comma 2,
lett. U del Codice del Consumo, dando, pertanto prevalenza al domicilio eletto dal consumatore. La sentenza poc'anzi riportata in esame è quella di aver ribadito, ancora una volta, in maniera chiara che, di fronte all'individuazione del luogo di elezione di domicilio effettuato dal consumatore ai sensi della suddetta normativa, non è
necessario alcun ulteriore accertamento di fatto da parte del Giudice, rivestendo preminenza, la qualità di consumatore della parte. Nel caso di specie, la CP_1
cessionaria del credito, poiché la competenza del foro del consumatore è inderogabile ad opera del professionista, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo ha provveduto a depositare il ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Taranto,
residenza del Sig. quale parte contrattuale debole. Ora, ritenendo bastevole Pt_1
quanto già detto, è opportuno comunque specificare che la Cassazione civile, sez. VI-3,
ordinanza 28/09/2016 n° 19061, chiamata ad esprimersi in punto di giurisdizione relativamente all'individualizzazione dell'Autorità giudiziaria competente a dirimere le controversie insorte a seguito dei rapporti contrattuali tra professionista e consumatore ha affermato il seguente principio di diritto: “Qualora in un contratto fra professionista e consumatore venga pattuita una clausola di individuazione di una competenza convenzionale esclusiva sulle controversie originanti dal contratto in luogo diverso da quello del foro del consumatore e, quindi, da presumersi vessatoria ai sensi della lettera u) dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. n. 206 e, conseguentemente, nulla ai sensi dell'art. 36
dello stesso d.lgs., in mancanza di esito positivo dell'accertamento della non vessatorietà ai sensi dell'art. 34 del medesimo d.lgs., ove il professionista convenga in giudizio il consumatore davanti al foro a lui riferibile, nel convincimento (espresso o implicito) della vessatorietà della clausola, compete al consumatore che eccepisca l'esistenza della clausola convenzionale dare la dimostrazione che essa non era vessatoria e, quindi, provare la ricorrenza di alcuno degli elementi contrari alla vessatorietà indicati dal citato art. 34, come quello indicato dal suo comma 4. In
mancanza la causa deve ritenersi correttamente radicata dal professionista presso il foro del consumatore convenuto. In tal modo il Legislatore ha inteso favorire le esigenze del consumatore, in virtù anche delle particolari modalità con cui sono redatti
(sottoscrizione di moduli o formulari predisposti) questi tipo di contratti nonchè al fine di evitare che il consumatore sopporti i costi di una difesa da svolgersi fuori dai luoghi nei quali egli risiede abitualmente. La Corte di Cassazione conclude affermando “che allorquando il professionista, come nel caso di specie, nel presupposto che la clausola derogatoria sia nulla agisce chiamando in giudizio il consumatore presso il foro a lui riferibile come tale a norma dell'art. 33, lett. u) e, quindi, nell'implicita prospettazione che la clausola non sia stata frutto di trattativa individuale, il consumatore convenuto che invece ritenga valida la clausola convenzionale derogatoria e voglia superare la presunzione di vessatorietà e, dunque, sostenere che il foro della controversia doveva essere quello della clausola convenzionale pur non coincidente con il c.d. foro del consumatore, è onerato, quale elemento costitutivo dell'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito, di dedurre e dimostrare che vi era stata una specifica trattativa e che, pertanto, non essendo la clausola vessatoria, la clausola contrattuale derogatoria era legittima”. Ora, nel caso di specie, parte opponente non ha in alcun modo dimostrato né tantomeno argomentato in atti che la clausola indicata nell'art 10
del contratto de quo è stato oggetto di una specifica trattativa tra le parti, ma tale ipotesi è alquanto difficile in considerazione del fatto che i contratti de quo sono generalmente formulari predisposti . ( depositati in atti)
In relazione al difetto di legittimazione attiva :
la acquistava pro – soluto dalla società di CP_1 Parte_3
- società che obbligata in caso di inadempimento dell'obbligato principale, a rifondere la somma del prestito contratto, così come avvenuto ( dichiarazione di prestitalia del
16.09.2022 ) un Portafoglio di crediti insoluti e di difficile riscossione, tra i quali quello del Sig. come da contratto di cessione del credito che si allega con la Parte_1
presente comparsa di costituzione e risposta. E' chiaro che la titolare del CP_1
credito de quo è legittimata attiva al recupero dello stesso nei confronti del Sig. Pt_1
. Pertanto, si rigetta il difetto di legittimazione eccepito da parte opponente.
[...]
In relazione all'eccezione di prescrizione del credito :
Si evidenza dalla documentazione prodotta e non contestata da parte opponente che :
ll contratto di finanziamento è stato stipulato dal Sig. in data 25 luglio 2006; - in Pt_1
data 21.02.2013 il Sig. effettuava un pagamento di € 100,00 alla , Pt_1 Parte_3
come da bollettino postale allegato agli atti;
- in data 22.03.2013 il Sig. effettuava Pt_1
un ulteriore pagamento di € 100,00 sempre alla , come da bollettino Parte_3
postale allegato agli atti;
- in data 05.04.2022 la inviava al Sig. lettera di CP_1 Pt_1
cessione del credito. Ragion per cui l'eccezione non può trovare accoglimento.
Per tali ragioni, si rigetta l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese e i compensi seguono il principio di soccombenza con applicazione dei parametri DM 55/2014 secondo la natura, il valore e l'attività espletata nella causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico
G.O.T. dott. ssa Eliana Tazzoli definitivamente decidendo la domanda proposta dall'opponente contro così provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta l'opposizione e di conseguenza conferma il Decreto Ingiuntivo n. 2043/2023
del Tribunale di Taranto, già provvisoriamente reso esecutivo con ordinanza resa in udienza del 29 Maggio 2023;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della società opposta delle spese e compensi di causa liquidati nella somma complessiva di €. 2.850,00 per compensi oltre rsg iva e cap determinati secondo il valore della causa e dell'attività espletata.
Così deciso in Taranto oggi 07 Maggio 2025 .
Il Giudice Unico
(G.O.T. dott. Eliana Tazzoli)