Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/01/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Monica Montante Presidente
dr. Sara Marino Giudice
dr. Eleonora Bruno Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'ambito del procedimento camerale iscritto al n. r.g. 15993 dell'anno 2023 promosso
DA
nato a [...] in data [...] (Avv. Parte_1
MAJORINI ROBERTO);
– ricorrente –
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, (Avvocatura Distrettuale Controparte_1
dello Stato di Palermo);
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. Parte_1
ha impugnato il provvedimento della Questura di Agrigento Prot. 63/2023 CAT.A
[...]
12/IMM/SEZ. IV-L.P., emesso il 06.07.2023 e notificato all'interessato in data 24.11.2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, comma 3, del D.lgs 25/2008.
Il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Questura di Agrigento che, esaminato il parere negativo della Commissione territoriale di Agrigento, non ha ravvisato i requisiti previsti per il rilascio del permesso di soggiorno.
Il si è costituito in giudizio il 16.07.2024 ed ha chiesto dichiararsi Controparte_1
l'infondatezza della pretesa azionata.
All'udienza del 9.12.2024, celebrata con modalità cartolare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa verifica del deposito di note scritte.
2. Preliminarmente occorre revocare la dichiarazione di contumacia dell'amministrazione resistente.
3. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla scorta delle seguenti considerazioni.
In punto di diritto il collegio prende atto dell'intervenuta modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020, entrato in vigore in data 22 ottobre 2020, convertito nella legge
173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed interamente innovato la disciplina così prevedendo: nell'art. 5 c. 6 d. lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, viene inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
l'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998 prevede che sono “convertibili” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi:
1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c), e art.16 d. lgs. 251/2007);
2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);
3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR 394/1999);
2 4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
5. permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
6. permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs. 286/1998);
7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
8. permesso di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998);
9. permesso di soggiorno per gravi motivi sanitari.
E' stato, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 296/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” il cui nuovo comma 1.1, come sostituito dal d. l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica
(nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine). Il comma 1.2., aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, e che nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il combinato delle norme modificate, in forza del disposto dell'art. 15 delle disposizioni transitorie del D.L. 130/2020, subentra alla precedente disciplina introdotta con il D.L.
113/2018 convertito nella legge 132/2018, sicché deve ritenersi la stessa applicabile a decorrere dalla data nella quale, alla stregua dei principi affermati dalle stesse SS.UU. n. 29460/2019 del
13.11.2019 e condivisi dal Tribunale, non può più ritenersi operante l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, vale a dire per domande di protezione internazionale
3 formalizzate in data anteriore al 5 ottobre 2018 le quali rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in vigore ancora prima del citato D.L. 113/2018.
Nel caso in esame, la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno è stata formalizzata il
24/02/2023, pertanto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, abrogato tuttavia per il tramite della novella legislativa esaminata, di cui al D.L 130/2020, che deve pertanto ritenersi applicabile al caso in esame.
Alla luce della novella legislativa esaminata, ai sensi del. D.L. 130/2020 come convertito, può ritenersi il ricorrente meritevole delle forme di protezione così istituite, posto che ha dato prova di avviato un proficuo percorso di integrazione sociale e lavorativa nel nostro territorio, nel quale si trova da tempo significativo, ossia dal 2.01.2020.
Infatti, ha documentato di essere stato assunto, come marinaio, con contratto a tempo determinato il 24.05.23 alle dipendenze di sino al 12 novembre 2023 (v. Parte_2
Unilav e buste paga da maggio a settembre 2023 – doc. 3 e 4 posti a corredo del ricorso).
Con le successive note, depositate il 28.06.2024, ha prodotto i nuovi contratti di lavoro marittimo del 27.11.2023 (scadenza 16.05.2024) e del 4.06.2024 (scadenza 30.07.2024) e le relative buste paga dei mesi di gennaio, marzo, aprile e maggio 2024.
Infine, con le note scritte da ultimo depositate il 6.12.2024 ha dato prova della prosecuzione del rapporto di lavoro e del suo percorso di integrazione socio-economica, atteso che ha offerto in comunicazione le buste paga del 2023 e del 2024 (da gennaio ad ottobre) e la Certificazione
Unica 2024.
Alla luce di quanto appena evidenziato deve quindi acclararsi l'esistenza dei presupposti del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19 comma 1.1. D.L. 286/98, applicabili alla presente fattispecie nella formulazione vigente ratione temporis – tenuto conto della data di presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale- prima delle modifiche introdotte dall'art. 7 del D.L. n. 20/2023 cd “Decreto Cutro”, comma 1 lettera c, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 5 maggio 2023, che ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19. co.
1.1 del Decreto Legislativo n. 286/1998.
Dunque, acclarato che il ricorrente si è integrato nel tessuto socio-economico del paese ospitante, ove si trova da ormai 4 anni, che lo stesso ha tenuto una condotta rispettosa delle leggi e che ha dimostrato di essersi impegnato nello svolgimento di regolare attività lavorativa,
è opportuno consentirne la permanenza nel territorio italiano attraverso il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, in quanto il suo allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe uno sradicamento e affievolimento dei legami sociali e culturali instaurati.
4. Spese processuali
4 Avuto, infine, riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1. revoca la dichiarazione di contumacia dell'amministrazione resistente;
2. dichiara che il ricorrente ha il diritto di ottenere il rilascio di un Parte_1
permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n.
286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n. 173/2020, che ha abrogato il d.l. 138/2018), e, per l'effetto, dispone la trasmissione della presente sentenza al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
3. dispone la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio del 23.1.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente relatore dott. Monica Montante.
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