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Articolo 13 della Legge 21 luglio 1967, n. 613
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Legge 21 luglio 1967, n. 613
Articolo 13 della Legge 21 luglio 1967, n. 613
Versione
18 agosto 1967
Art. 13.
Il permesso di prospezione non e' trasferibile per atto fra vivi.
Entrata in vigore il 18 agosto 1967
Vedi fonte istituzionale
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