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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 2634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2634 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1968/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2675/2019, emessa dal
Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n.
12142/2016, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 24.01.2025, pendente
TRA
(C.F. e P. IVA: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Esposito
(C.F.: ) in virtù di procura alle liti a margine della C.F._1
comparsa di costituzione depositata in primo grado
APPELLANTE
E
(P. Iva ) in persona ONparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio
Preziosi (C.F: ) in virtù di procura alle liti in calce C.F._2
alla comparsa di costituzione
APPELLATA
NONCHE' (C.F.: ) in persona del ONparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Federico
Maccone (C.F. ) in forza di procura generale alle C.F._3
liti autenticata nella firma il 21.5.2015 per atto n. 67632 rep. Notaio di Milano nonché dagli avvocati Marina Isenburg (C.F.: Persona_1
) e (C.F.: C.F._4 ONparte_3
in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._5
costituzione depositata in primo grado
APPELLATA
Oggetto: responsabilità per danni da inadempimento contrattuale
Conclusioni: per l'appellante: “…si riporta a tutti i propri atti e scritti difensivi chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate …
Impugna tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito”; per “… Rigettare l'appello, perché ONparte_1
inammissibile ed infondato, … In via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, sia dichiarata la corresponsabilità tra la società e Pt_1
ON in solido oltre al pagamento del doppio grado di giudizio con tutti gli accessori di legge…”; per “… si riporta a tutti i propri atti e ONparte_2
scritti difensivi chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate .... Impugna tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 14.04.2016 ONparte_1
conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli, esponendo Parte_1
che: in data 24/02/16 la società stipulava con la Società CP_1 Pt_1
un contratto di trasporto dietro corrispettivo della somma di € Parte_1
899,99 ai sensi dell'art. 1678 c.c., in virtù del quale quest'ultima assumeva Cont l'obbligo di imballare e trasportare fino a Montecarlo c/o le Sporting
Montecarlo / n. 10 fotografie dotate di cornici, ONparte_5
della dimensione di un metro per un metro;
l'esecuzione della predetta prestazione, comprensiva anche di imballaggio, veniva affidata alla Società
affiliato Mai XE, con destinazione Montecarlo;
al Parte_1
momento della consegna, avvenuta in data 2/3/2016, la aveva CP_6
personalmente aperto i colli, costatando il danneggiamento irrimediabile della merce;
i danni, documentati dalle foto allegate, era una conseguenza di imballaggi inadeguati e difformi dalla procedura di imballo prevista dalla normativa vigente;
era stato, difatti, costatato all'apertura degli imballaggi che:- le opere non erano intervallate da lastre di materiale assorbente (polistirolo da almeno 5 cm);- gli angoli non erano stati protetti con angolari di pluriball;
- le cornici lungo i 4 lati non erano state protette su tutta la lunghezza con strisce di pluriball e quindi esposte a colpi diretti sulle parti esterne e a colpi tra le opere stesse imballate nello stesso scatolo;
- i colli a loro volta non erano ulteriormente avvolti integralmente in pluriball e non erano stati inscatolati con cartoni doppia onda ad alta resistenza.; a causa dei danni lamentati, essa istante, non solo, non era riuscita ad esporre le proprie opere previste per la mostra di Montecarlo con grave danno all'immagine, ma era stata costretta suo malgrado a rispedire i colli di n 10 fotografie distrutte invece che a Napoli, a Milano per la riparazione del danno;
inoltre a Montecarlo, la società Parte_1
[... incaricata, come da contratto, all'imballaggio e alla spedizione delle opere su Napoli, si era rifiutata di porre in essere l'imballaggio ed essa istante aveva dovuto provvedere a sue spese a affidare l'imballaggio ad un'altra ditta per l'importo di € 420,00; l'08.03.2016, essa istante, dopo essere venuto a conoscenza degli eventi in questione, inoltrava alla Postal
Express apposita diffida, al fine di ottenere la restituzione dell'intero prezzo corrisposto per il trasporto della merce, pari ad euro 899,99 e il pagamento di tutte le somme sostenute, ma senza nessun esito.
Ritenendo, dunque, alla luce del contratto intercorso fra le parti, che i danni lamentati fossero da ricondurre alla la società attrice Parte_1
insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “In via principale, accertato l'inadempimento contrattuale della ONparte_7
in persona del legale rapp.te p.t e la responsabilità della stessa
[...]
per il danneggiamento delle merci trasportate ai sensi dell'art. 1693 c.c., condannarla al risarcimento del danno in favore dell'istante, da quantificarsi nella misura di euro 10.000 oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno a quest'ultimo arrecato, da determinarsi in via equitativa, sempre col corredo di interessi e rivalutazione monetaria, vertendosi in tema di debito di valore...”.
Si costituiva la quale, ritenendosi non responsabile, Parte_1
contestava la domanda, chiedendone il rigetto e in via subordinata chiedeva la chiamata in garanzia della società per dichiarare la ONparte_2
società unica debitrice in relazione ai crediti azionati ONparte_2
da parte attrice e pertanto condannarla al pagamento della somma che sarà accertata nel corso del giudizio tanto per sorte che per accessori, in via ancora più subordinata, dichiarare la sussistenza in capo alla società del diritto di rivalersi nei confronti della società Parte_1 [...]
nella denegata ipotesi in cui fosse essa stessa condannata al CP_2
pagamento di somme tanto per sorte che per accessori ...”.
Autorizzata dal Giudicante la chiamata in causa,si costituiva CP_2
che resisteva e chiedeva il rigetto della domanda.
[...]
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., venivano raccolti gli interrogatori dei legali rappresentanti delle società, ammessa ed espletata prova per testi, nonché CTU tecnica volta alla stima dei danni lamentati. All'udienza del 9.11.2018, sulla base delle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione.
All'esito del giudizio, il Tribunale così statuiva:
“1) Condanna la società convenuta a pagare alla società attrice la somma di € 10899,99, oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 2/3/2006 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 2/3/2006 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
2) Condanna la società convenuta a rimborsare alla società attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in € 1473,53, oltre CP ed
Iva;
3) Condanna la società convenuta a rimborsare alla società attrice le spese del presente giudizio, che liquida in € 275 per esborsi ed € 4800 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Valerio Preziosi;
4) Condanna la società convenuta a rimborsare alla società chiamata in causa le spese del giudizio, che liquida in € 4800 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 12.03.2019 e notificata il
18.03.2019, con citazione notificata il 11.04.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva Parte_1
appello - iscritto a ruolo il 19.04.2019 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ … - in rito, dichiarare la domanda attorea improcedibile per difetto della condizione di procedibilità;- nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea siccome infondata;
- in linea subordinata ed in accoglimento della domanda di manleva, accertare e dichiarare la società ONparte_2
unica debitrice in relazione ai crediti azionati da parte attrice e pertanto condannarla al pagamento della somma acclarata;
- in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla società
[...]
del diritto di rivalersi nei confronti della società Parte_1 [...]
nella denegata ipotesi in cui fosse essa stessa condannata al CP_2
pagamento di somme tanto per sorte che per accessori;
…”.
Si costituiva che chiedeva il rigetto del gravame ONparte_1
e in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, fosse dichiarata ON la corresponsabilità tra la società e Pt_1
Si costituiva anche resistendo al gravame e ONparte_2
chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza di comparizione del 20.09.2019 la Corte si riservava sulla decisione in merito alla richiesta sospensiva e con provvedimento depositato il 11.10.2019 accoglieva parzialmente l'istanza sospendendo “la sentenza impugnata per l'importo eccedente il 50% delle somme liquidate per sorta capitale e spese di lite”, rinviando al 26.03.2021 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con decreto del 6.05.2024 veniva nominato quale relatore della causa un
Giudice Ausiliare, così che all'esito della già disposta udienza del
14.06.2024, sulle conclusioni rassegnate in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 19.9.2024 e memoria di replica il 9.10.2024. depositava comparsa conclusionale il ONparte_1
25.6.2024, mentre depositava comparsa ONparte_2
conclusionale il 19.9.2024 e memoria di replica il 10.10.2024.
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche e stante la mancata conferma del nominato Giudice Ausiliare, la causa veniva riassegnata alla Consigliera scrivente e concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 24.01.2025 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni. All'esito dell'udienza del 24.01.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha, in accoglimento parziale della domanda, così statuito:
“La domanda della società attrice nei confronti della società convenuta è parzialmente fondata, e va accolta per quanto di ragione.
Sottoscrivendo in data 24/2/2016 un “Modulo ordine spedizione”,
[...]
NI incarica quale affiliata di IL XE CP_8 Parte_1
Etc., di provvedere alla consegna di un collo ad un corriere, perché venga trasportato da Napoli al Principato di Monaco e ritorno, per il prezzo di € ON 900; all'art. 3 del modulo si stabilisce che “ è responsabile nei limiti del valore dichiarato dal cliente per le operazioni di imballaggio (solo se ON effettuato da , custodia e consegna del collo al corriere”; ed all'art.
ON 4: “Fatti salvi i casi di dolo e colpa grave … non si assume la responsabilità per il buon esito del trasporto dei colli accettati né per la ON perdita o danneggiamento dei contenuti, per qualsiasi causa. … non si assume la responsabilità per danneggiamento dei colli imballati dal cliente”; entrambe le clausole sono specificamente approvate per iscritto dalla cliente. ha convenuto nel presente giudizio CP_1 Parte_1
deducendo che la merce affidata alla stessa perché la spedisse, consistente in 10 fotografie dotate di cornici, delle dimensioni di 1 metro per 1 metro, era giunta a destinazione irrimediabilmente danneggiata “dal momento che gli imballaggi erano del tutto inadeguati e difformi dalla procedura
d'imballo prevista dalla normativa vigente”, e chiedendo di dichiarare
[...]
responsabile ex art. 1693 c.c. e di condannarla a risarcire i CP_10
danni subiti dall'attrice, da liquidare in € 10000 “oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno a quest'ultimo arrecato, da determinarsi in via equitativa, sempre col corredo di interessi e rivalutazione,”. Si è costituita
chiedendo di dichiarare la domanda improcedibile, Parte_1
oppure rigettarla per propria carenza di legittimazione passiva, o perché infondata;
ha chiamato , quale Parte_1 ONparte_2
vettore che aveva eseguito il trasporto, chiedendo di dichiararla unica responsabile dei danni lamentati dall'attrice, e condannarla a risarcire i danni subiti da;
si è costituita , chiedendo CP_1 ONparte_2
di rigettare la domanda proposta nei propri confronti dalla convenuta;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, sono stati espletati gli interrogatori formali dei legali rappresentanti della società attrice
[...]
) e di quella convenuta ( , sono stati CP_11 ONparte_12
escussi i testi e (dal Tribunale di Testimone_1 Testimone_2
Milano, delegato), ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dalla prof.ssa ; ora la causa va decisa. Persona_2
Preliminarmente si evidenzia che in citazione è stato chiesto, oltre al risarcimento del valore delle opere di € 10000 ed al rimborso delle spese di trasporto di € 899,99 anche il risarcimento del danno all'immagine, non quantificato e non contenuto espressamente nei limiti di € 50000, per cui la presente controversia non rientra tra quelle per le quali era obbligatoria la negoziazione assistita (il valore della causa è stato quantificato in € 10000 solo ai fini del contributo unificato).
Ai sensi dell'art. 1737 cc “Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.”; come affermato da Cass. 4567/1997, tra le prestazioni accessorie cui è tenuto lo spedizioniere, è incluso
l'imballaggio. Dal modulo sottoscritto da entrambe le parti, del 24/2/2016, non risulta che la cliente avesse esonerato la società spedizioniere dall'obbligo accessorio di imballare la merce. All'art. 3 del modulo/contratto, lo spedizioniere si assumeva la responsabilità per le operazioni d'imballaggio, deve ritenersi anche per la corretta esecuzione delle stesse, quindi per i danni subiti dalla merce durante il traporto per un non adeguato imballaggio;
e che sia così, lo si desume anche dal punto dell'art. 4 in cui si esclude la responsabilità dello spedizioniere per il danneggiamento di colli imballati dal cliente, e “La responsabilità del corriere per i colli imballati dal cliente è limitata al caso di perdita e non al caso di danneggiamento”. Quindi, la limitazione di responsabilità espressa dall'art. 4 non riguarda i danneggiamenti dovuti a difetti dell'imballaggio realizzato dallo spedizioniere. E poi, anche l'art. 4 non esclude la responsabilità dello spedizioniere, ma la limita ai casi di dolo o colpa grave, la cui assenza, ai sensi dell'art. 1218 cc, va sempre dimostrata dal debitore.
Si è visto che ai sensi dell'art. 3 delle condizioni generali del contratto lo spedizioniere è responsabile per le operazioni di imballaggio nei limiti del valore dichiarato dal cliente, e va aggiunto che in questo caso non risulta che il cliente abbia dichiarato alcun valore della merce da spedire;
ciò significa che il limite di valore doveva considerarsi pari a 0, oppure che non c'era un limite di valore alla responsabilità dello spedizioniere?
Trattandosi di una limitazione di responsabilità, quindi di una eccezione alla regola, deve ritenersi che, non avendo la società cliente dichiarato alcun valore della merce, e del resto non avendo lo spedizioniere sollecitato la cliente a farlo (avrebbe potuto porla come condizione per stipulare il contratto), in questo caso lo spedizioniere sia responsabile senza limiti di valore.
Come affermato da Cass. 15328/2018, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per
l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore spetta la dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Nel caso in esame,
[...]
era debitrice dell'obbligo di imballare correttamente la Parte_1
merce, e agisce per il risarcimento del danno da inadempimento CP_1
di tale obbligo;
spettava a provare di averlo adempiuto. ONparte_10
Nell'atto di citazione si denunciano specifici difetti nell'imballaggio realizzato dallo spedizioniere, e costituendosi ha Parte_1
dichiarato di avere invece imballato la merce esattamente con le modalità che in citazione si affermano omesse;
dunque anche la convenuta riconosce che l'imballaggio andava effettuato come sostiene parte attrice, per cui o la cliente aveva reso noto che si dovevano trasportare opere
d'arte, oppure, la circostanza era irrilevante, essendo comunque chiaro anche ad una visione sommaria del materiale da affidare al vettore, che esso andava imballato seguendo specifiche precauzioni.
In ogni caso, il teste , un collaboratore esterno di Testimone_1 [...]
ha riferito di avere egli stesso trasportato le opere presso la sede CP_1
di IL XE , e di avere spiegato allo spedizioniere Parte_1
che si trattava di opere d'arte che andavano imballate e spedite. Non risulta, insomma, che vi sia stata colpa esclusiva o concorrente della società attrice per non avere informato lo spedizioniere circa la natura della merce da consegnare al vettore.
Posto tutto quanto sopra, non ha provato di avere Parte_1
imballato a regola d'arte le opere affidatele da L'unico CP_1
elemento di prova fornito, è costituito da una missiva datata 11/3/2016 ON inviata dal vettore allo spedizioniere ONparte_2
[...]
in cui esprime “il proprio rincrescimento per il Parte_1
contrattempo occorso” rassicurando l'interlocutore “circa l'eccezionalità di quanto accaduto” e dichiarandosi disposta a riconoscere un risarcimento massimo di € 91,85. Secondo parte convenuta, se la merce (le opere) fosse stata imballata male, il vettore lo avrebbe senza dubbio rilevato e contestato allo spedizioniere: la missiva, in questa prospettiva, costituirebbe un'assunzione di responsabilità del vettore, che escluderebbe quella dello spedizioniere. Tuttavia, non è possibile da un solo indizio dedurre l'adempimento dello spedizioniere: il vettore potrebbe per qualunque ragione aver riconosciuto una propria responsabilità prevalente, pur in presenza di difetti di imballaggio della merce, anche in considerazione del fatto che dopo tutto offriva a titolo di risarcimento una somma irrisoria, inferiore ad € 100. La missiva del vettore non afferma che
l'imballaggio fosse corretto, limitandosi a non contestarlo;
tale non contestazione costituisce un mero indizio della correttezza dell'imballaggio, non suffragato da altri indizi, quindi non prova
l'adempimento dello spedizioniere. Non essendo provato che le opere siano state imballate a regola d'arte dalla società convenuta, appare altamente verosimile che i danni lamentati dalla società attrice siano stati per lo meno concausati da un vizio d'imballaggio, pur se vi fossero stati degli errori da parte del vettore, riconosciuti implicitamente nella missiva dell'11/3/2016. E in caso di concorso di colpa, comunque uno dei corresponsabili è tenuto a risarcire il danno per l'intero (art. 2055 cc).
In ultima analisi, la convenuta è obbligata a risarcire il danno subito dall'attrice. Viceversa, non può essere accolta la domanda proposta dalla Par convenuta nei confronti della chiamata in causa ONparte_2
avente ad oggetto la declaratoria di responsabilità esclusiva di quest'ultima: tale responsabilità esclusiva non è dimostrata dalla lettera dell'11/3/2016.
Quanto alla entità del danno subito da la CTU ha confermato il CP_1
valore complessivo di € 10000 delle opere. La CTU ha anche stabilito un coefficiente di valorizzazione delle opere considerata la natura artistica delle stesse, ma in realtà questa forma di danno non è stata nemmeno allegata dalla parte attrice, la quale ha lamentato tre forme di danno in citazione, né ha integrato la domanda nella prima memoria ex art. 183.6 cpc: rimborso del “controvalore delle opere spedite”, “danno all'immagine in quanto l'istante non ha potuto esporre le proprie opere all'esposizione di Montecarlo”, “rimborso di €899,99 sostenute per il trasporto delle opere da Napoli a Montecarlo A/R”; l'ulteriore richiesta di
“ogni ulteriore danno derivante dall'inadempimento contrattuale”, è troppo generica per poter essere presa in considerazione: i danni vanno allegati, prima che provati. Quindi, la convenuta va condannata a rimborsare all'attrice il controvalore delle opere pari ad € 10000, nonché il costo del trasporto, sostenuto senza poter usufruire realmente del servizio essendo le opere risultate irrimediabilmente danneggiate all'arrivo; nulla può essere riconosciuto per il danno all'immagine derivante dalla mancata esposizione delle opere a Montecarlo, avendo la stessa CTU rilevato che non vi sono sufficienti elementi per svolgere fondate deduzioni sul punto (nulla di preciso si sa neanche sulla natura della mostra), essendo invece possibili solo mere illazioni.
In definitiva, la società convenuta va condannata a pagare alla società attrice la somma di € 10899,99, oltre rivalutazione secondo indici Istat dal
2/3/2006 (data della prevista consegna) alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 2/3/2006 alla;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della convenuta nei confronti di entrambe le controparti, e si liquidano come in dispositivo”.
§ 4.
Con il quarto motivo parte appellante si duole dell'omesso accoglimento dell'eccezione di improcedibilità, per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, osservando che, da un lato, il
Tribunale nella gravata sentenza afferma che “l'ulteriore richiesta di ogni ulteriore danno derivante dall'inadempimento contrattuale” è troppo generica per poter essere presa in considerazione: i danni vanno allegati, prima che provati”, dall'altro, nell'ordinanza del 20.02.17 il Tribunale ha ritenuto la proposta domanda di valore indeterminabile, considerando, dunque, i danni non esaminati perché non allegati;
l'appellante conclude assumendo che la domanda doveva ritenersi contenuta nell'importo di €
10.000,00 e, pertanto, la controversia rientra tra quelle per le quali è obbligatoria la negoziazione assistita.
Il motivo su trascritto, che ha natura preliminare, è infondato.
Come già evidenziato nella gravata sentenza, la società istante, oltre al risarcimento dei danni, pari al controvalore delle opere perse e al rimborso delle spese di trasporto, ha chiesto il risarcimento del danno all'immagine, demandando la quantificazione alla valutazione equitativa del Tribunale;
tenuto conto che il valore della domanda, a fini in esame, va valutato alla stregua della prospettazione offerta in seno all'atto introduttivo, senza tener conto delle allegazioni e delle prove di cui alle memorie depositate nel corso del giudizio ai sensi dell'art. 183 c.p.c., alla luce dei danni come prospettati in seno alla citazione, la domanda supera il valore di €
50.000,00.
§ 5.
Con il primo motivo parte appellante si duole dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1737 c.c. e ss. in materia di contratto di spedizione in luogo di quella in tema contratto di mandato con rappresentanza ex art. 1704 c.c., rammentando che il contratto di spedizione si presenta come una species appartenente al genus contratto di mandato senza rappresentanza, avente quale specifico oggetto la stipulazione di contratto di trasporto ed essendo a tal fine dotato di propria normativa di settore;
sostiene che il contratto concluso tra le società CP_1
e è un contratto di mandato con rappresentanza col quale la Parte_1
seconda si è impegnata a sottoscrivere in nome e per conto della prima un contratto di trasporto con uno dei vettori di propria fiducia, alle relative condizioni contrattuali, note alla tanto si evince dall'art. 1 della CP_1
convenzione stipulata tra le parti, che precisa che il vettore affidatario ON
“curerà la consegna al luogo di destinazione” e che la (ossia la Pt_1
è abilitata dal cliente a “sottoscrivere in suo nome e conto la
[...]
relativa lettera di vettura le cui condizioni di trasporto il cliente dichiara di conoscere in quanto allegate al presente ordine di spedizione” ; il contratto di trasporto è, cioè, stato stipulato tra l'attrice, nel cui nome e per il cui ON conto ha agito dietro espresso mandato la e la ONparte_2
corriere prescelto, le cui condizioni di contratto sono allegate all'ordine di spedizione, come riconosciuto dall'attrice sottoscrivente e il rapporto scaturito da detto contratto si è pertanto instaurato esclusivamente tra la e la che beneficiano ovvero subiscono i relativi CP_1 CP_2
effetti, ad esclusione di essa appellante, la quale in tale rapporto si atteggia soltanto a mera procuratrice della mandante;
ne consegue l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina tipica del contratto di spedizione, incluso il preteso obbligo accessorio di provvedere all'imballaggio che, secondo il
Tribunale, cederebbe a carico della mandataria;
essa appellante ha effettivamente provveduto ad eseguire l'imballaggio dei beni oggetto della spedizione, ma soltanto quale servizio spontaneamente offerto alla propria clientela, senza che nessun corrispondente obbligo gravasse su di essa, né ex lege, non essendosi in presenza di un contratto di spedizione e non potendosi pertanto fare applicazione della sua disciplina, inclusiva degli obblighi accessori, né ex contractu, in quanto non espressamente previsto;
nessuna clausola contrattuale impone obblighi di tal fattura in capo ad essa appellante, la quale provvede tuttavia all'imballo dei colli in spedizione semplicemente sostituendosi ai corrieri di volta in volta incaricati del materiale trasporto, come si evince dal disposto dell'art. 2 del contratto, in cui il cliente “riconosce che gli standard d'imballaggio dei corrieri sono ON stati resi noti da , in modo tale che essa appellante quale affiliata ON
– provveda essa stessa ad effettuare le operazioni d'imballo dei colli,
i quali vengono poi consegnati al corriere di turno;
quest'ultimo, nel ricevere la merce così come predisposta e nell'accettare il conseguente incarico di trasporto, dimostra di accettare in toto anche le avvenute operazioni d'imballo, implicitamente riconoscendone la qualità e conformità ai propri standard, già a loro volta accettati dal cliente;
essa appellante da questo momento in poi è esonerata da ogni responsabilità in ordine alla consegna dei beni, non potendo essere responsabile né del trasporto, affidato a terzi e da questi eseguito, né delle presupposte operazioni d'imballaggio, riconosciute dal corriere conformi ai propri standard qualitativi per facta concludentia, ossia per la circostanza dell'accettazione della merce;
a riprova del rapporto diretto instauratosi tra mandante e corriere si richiama l'art. 4 del contratto concluso tra la prima ON ( e essa appellante mandataria, ai sensi del quale la “ non si CP_1
assume la responsabilità per il buon esito del trasporto dei colli accettati né per la perdita o danneggiamento dei contenuti, per qualsiasi causa” ed ON in ogni caso, in detta evenienza, la si limita a contattare il vettore per l'eventuale risarcimento da questi dovuto al cliente, non essendo in ogni caso responsabile né del rifiuto opposto dal vettore né per il rimborso del danno medesimo (“e comunque non sarà tenuto al rimborso del danno”, art. 4).
Con il secondo motivo l'appellante formula doglianze circa l'erronea interpretazione delle clausole del contratto intervenuto tra essa appellante e la propria mandante e circa l'erronea applicazione degli art. 1218, 2697 e 2727 c.c., in materia di esonero di responsabilità per inadempimento e riparto dell'onere della prova.
La società critica la decisione del Tribunale di ritenere sussistente l'obbligo di provvedere all'imballaggio dei colli in spedizione alla luce della lettura forzata delle clausole del modulo sottoscritto dalle due dette società; in particolare, secondo il Tribunale, l'obbligo detto si ricava dall'art. 3 del ON detto modulo, alla cui stregua “ è responsabile nei limiti del valore dichiarato dal cliente per le operazioni d'imballaggio (solo se effettuato da ON
, custodia e consegna del collo al corriere”, ma, ritiene parte appellante, nessun impegno è assunto dalla stessa in ordine all'attività
d'imballo sulla scorta della clausola in questione, la quale evidenzia soltanto l'eventuale responsabilità qualora detta attività sia da essa stessa svolta, in luogo del cliente, ed in ogni caso esclusivamente entro i limiti del valore dichiarato da quest'ultimo; la clausola in parola enuncia al contrario una chiara limitazione di responsabilità, circoscritta alla sola ipotesi che l'imballaggio sia eseguito dalla società piuttosto che dal cliente personalmente e comunque nei soli limiti del valore da questi dichiarato, in nessun modo predicando la sussistenza di un generalizzato dovere di effettuare le operazioni d'imballo; il Tribunale conferma la deduzione appellandosi all'art. 4, in base al quale “la responsabilità del corriere per i colli imballati dal cliente è limitata al caso di perdita e non al caso di danneggiamento”, ma detta clausola si riferisce alla sola responsabilità del corriere, ma la limitazione di responsabilità di quest'ultimo non può comportare un automatico aggravio di quella dello spedizioniere o comunque di soggetti terzi estranei all'attività del primo;
il Tribunale non ha correttamente richiamato l'art. 1218 c.c. quando afferma che l'art. 4 limita la responsabilità dello spedizioniere ai casi di dolo e colpa grave e che l'assenza di questi ultimi “ai sensi dell'art. 1218 c.c., va sempre dimostrata dal debitore”, posto che ai sensi di detta norma il debitore inadempiente è tenuto a provare “che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, che è circostanza ben diversa da dolo e colpa grave, i quali non sono menzionati nell'art. 1218 c.c.; riguardo invece alla responsabilità limitata al valore dichiarato dal cliente, seppur il Tribunale abbia riconosciuto che nessun valore è stato dichiarato dalla ne trae la CP_1
conclusione che in questo caso lo spedizioniere è responsabile senza limiti di valore, ma l'indeterminatezza di detto valore cozza con la ratio della clausola, che ha una funzione limitativa dell'eventuale responsabilità risarcitoria e peraltro, la limitazione di responsabilità in dipendenza del valore dichiarato dal cliente è stata esplicitamente pattuita dalle parti del contratto stipulato tra mandante e mandataria e con specifica doppia approvazione della relativa clausola anche per gli effetti degli artt. 1341 e
1342 c.c.; ritiene che la totale assenza della dichiarazione di valore della merce da parte del cliente non può essere interpretata come illimitatezza del valore non denunciato e che essa appellante non poteva ritenersi onerata di porre l'indicazione del valore della merce come condizione della stipula; dalla natura e dal tenore generale dell'accordo emerge una chiara volontà delle parti di esentare essa appellante da responsabilità per esito negativo del trasporto;
anche la previsione dell'art. 2, in cui il cliente “riconosce che ON gli standard d'imballaggio dei corrieri sono stati resi noti da , dimostra come il cliente sia a conoscenza che le operazioni d'imballo siano sostanzialmente imputabili ai corrieri e non ad essa appellante, la quale provvede alle medesime operazioni sostituendosi ai corrieri medesimi e questi a loro volta, nell'accettare senza riserve i colli come imballati, riconoscono tacitamente la qualità degli imballaggi e la loro conformità a quegli stessi standard che il cliente ha dichiarato di conoscere e di accettare;
inoltre, ai sensi dell'art. 1693 c.c., il vettore è responsabile se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio”; la presunzione di assenza di vizi d'imballo è qualificata come assoluta dalla giurisprudenza di legittimità nel caso di vizi apparenti, ammettendo, viceversa, la prova contraria nell'evenienza opposta;
il fatto che il vettore riceva i colli senza obiezione alcuna mostra che nessun vizio visibile abbia potuto rilevare e nessuna prova può offrire in contrario;
ma quand'anche si fosse in presenza di vizi non apparenti, resterebbe in ogni caso onerato di vincere la presunzione di legge, nel mentre nella fattispecie ON nessuna prova la ha mai offerto circa l'eventuale difetto degli imballi delle opere oggi in contestazione;
nessuna prova, pertanto, essa appellante avrebbe dovuto fornire circa la qualità degli imballaggi, non essendone onerata neanche in via d'inversione ex art. 1218 c.c., in quanto non era direttamente obbligata ad eseguirli ed in ogni caso il relativo adempimento e la sua qualità restano provati per presunzione, mai vinta dalle controparti.
Con il quinto motivo parte appellante denuncia la violazione dell'art. 112
c.p.c. per aver il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla domanda di ON garanzia proposta da essa appellante verso la
I motivi su trascritti, da esaminare congiuntamente siccome connessi, essendo finalizzati ad escludere la responsabilità dell'odierna appellante in ordine al danneggiamento dei beni in questione, sono infondati.
A prescindere dall'erronea qualificazione contrattuale del rapporto intercorso tra e sostenuta dall'appellante Parte_1 CP_1
per affermare che la stessa non era tenuta all'imballaggio delle opere, sicché alcuna responsabilità per difetti di quest'ultimo può alla stessa imputarsi, incontestata è la circostanza che l'odierna appellante abbia provveduto all'imballaggio delle opere in questione;
piuttosto, assume l'appellante, che non ha assunto un impegno a provvedere all'imballaggio e di aver provveduto a tanto solo in sostituzione del corriere. Tanto, tuttavia, ovvero, la circostanza che abbia provveduto nel caso di specie a sostituirsi ai corrieri nel provvedere all'imballaggio senza assumere la responsabilità di tale operazione, non emerge affatto dal contratto concluso tra
[...]
e e in particolare dal “ modulo ordine Parte_1 CP_1
spedizione” del 24.2.2016, esaminato dal Tribunale, ove al punto 3, come evidenziato nella gravata sentenza, è prevista una limitazione di responsabilità – “ nei limiti del valore dichiarato dal cliente” - dell'odierna appellante ove provveda all'imballaggio e all'art. 4 l'esclusione di responsabilità della stessa per il danneggiamento dei colli imballati dal cliente;
posto che obbligo e responsabilità sono concetti correlati, la circostanza che nel detto modulo, predisposto da e Parte_1
sottoscritto da sia prevista una specifica disciplina in punto di CP_1
responsabilità dell'odierna appellante relativamente alle operazioni di imballaggio, induce ad affermare che l'imballaggio è un servizio che può essere fornito dalla medesima appellante, con conseguente assunzione di responsabilità; sul punto la formulazione letterale delle clausole dette è chiara. Ciò senza considerare che secondo la Suprema Corte, colui il quale assume volontariamente un obbligo, ovvero, inizia volontariamente l'esecuzione di una prestazione, ha il dovere di adempiere il primo o di eseguire la seconda con la correttezza e la diligenza prescritte dagli artt.
1175 e 1176 c.c., a nulla rilevando che la prestazione sia eseguita volontariamente ed a titolo gratuito;
ciò è affermato finanche nel caso di prestazioni di cortesia, come nel caso del trasporto di cortesia (cfr. Cass. n.
21389 del 08/10/2009), ovvero del deposito di cortesia (cfr. Cass. n. 7363 del 02/06/2000), a fortiori, dunque, va affermato anche nel caso di prestazioni gratuite, ovvero assunte volontariamente senza corrispettivo
(cfr. Cass. n.18230 del 26/08/2014). Né depone in senso contrario la previsione di cui all'art. 2, secondo cui il cliente “riconosce che gli standard d'imballaggio dei corrieri sono stati resi ON noti da , posto che la stessa presuppone che all'imballaggio provvedano i corrieri e non già l'odierna appellante.
Pure l'art. 4 dell'anzidetto “modulo ordine spedizione”, richiamato nella gravata sentenza, conferma la sussistenza della responsabilità imputata all'odierna appellante ove prevede “fatti salvi i casi di dolo e colpa grave ON
… non si assume la responsabilità per il buon esito del trasporto dei colli accettati né per la perdita o danneggiamento dei contenuti per qualsiasi causa “, posto che, contrariamente alle deduzioni di parte appellante, era quest'ultima tenuta a provare l'assenza di colpa grave, ovvero, di dolo, prova che, nella specie, non è stata fornita. Ed invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte, la presenza di una clausola limitativa della responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave non altera i normali criteri di ripartizione dell'onere della prova (artt. 1218 e 2697 c.c.), sicché il debitore, il quale voglia andare esente da responsabilità, pur in presenza di una clausola di esonero, ha l'onere di provare che l'inadempimento o l'inesatto adempimento è dipeso da causa a lui non imputabile e, cioè, al di fuori del suo potere di controllo, oppure che la sua attività o inattività, in rapporto causale con la mancanza o l'inesattezza dell'adempimento, concreta colpa lieve, anziché grave o dolosa. Quindi, la responsabilità rimane a carico del debitore, ove il medesimo non fornisca la prova di una causa, esattamente individuata, a lui estranea, oppure, di modalità della sua attività o inattività che ne comportino la sussunzione nella colpa lieve. In tal senso depone il principio generale fissato dall'art. 2697 c.c., secondo il quale al creditore che chieda il risarcimento del danno per l'inadempimento altrui spetta la prova della mancata o inesatta esecuzione della prestazione;
d'altra parte, la tutela apprestata dall'art. 1218
c.c., a favore del creditore, mediante il rafforzamento della sua posizione processuale, trova rispondenza nella considerazione - pacificamente riconosciuta - delle scarse possibilità di individuazione, da parte del creditore, delle cause che hanno dato origine all'inadempimento o all'inesatto adempimento, trattandosi di vicende necessariamente ricomprese nell'ambito dell'attività del debitore (in tal senso, in motivazione Cass. n. 367 del 2002, nonché Cassazione civile , sez. III ,
29/05/2013 , n. 13434).
In merito, poi, alla circostanza che, seppur sia previsto nel detto modulo che l'odierna appellante è responsabile nei limiti del valore dichiarato dal cliente, alcun valore della merce da spedire è stato dichiarato dal cliente, va evidenziato che non ha alcun fondamento logico, prima che giuridico, la critica alla decisione del Tribunale di ritenere l'odierna appellante responsabile senza limiti di valore assumendo che l'indeterminatezza di detto valore cozza con la ratio della clausola, che ha una funzione limitativa dell'eventuale responsabilità risarcitoria;
ed invero, proprio perché la clausola in questione ha funzione limitativa dell'eventuale responsabilità risarcitoria, la mancata determinazione del valore – limite di tale responsabilità si traduce nell'omessa stipula della medesima clausola, non sussistendo nella specie tantomeno una disciplina legislativa suppletiva a tale carenza contrattuale.
Quanto, poi, alle domande proposte nei confronti della terza chiamata
ON
in prima battuta l'odierna appellante ha chiesto dichiararsi la ON responsabilità esclusiva della e sul punto il Tribunale si è pronunciato statuendo < appare altamente verosimile che i danni lamentati dalla società attrice siano stati per lo meno concausati da un vizio
d'imballaggio, pur se vi fossero stati degli errori da parte del vettore, riconosciuti implicitamente nella missiva dell'11/3/2016. E in caso di concorso di colpa, comunque uno dei corresponsabili è tenuto a risarcire il danno per l'intero (art. 2055 cc). In ultima analisi, la convenuta è obbligata a risarcire il danno subito dall'attrice. Viceversa, non può essere accolta la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della chiamata Par in causa avente ad oggetto la declaratoria di ONparte_2
responsabilità esclusiva di quest'ultima: tale responsabilità esclusiva non è dimostrata dalla lettera dell'11/3/2016>>.
In via subordinata, l'odierna appellante ha proposto anche domanda di rivalsa e sul punto il Tribunale non si è pronunciato;
seppur Parte_1
abbia denunciato tale omissione, la domanda non è accoglibile, posto
[...]
che non è tantomeno precisato il rapporto di garanzia, fonte dell'invocato diritto a rivalersi degli effetti pregiudizievoli conseguenti all'inflitta condanna, considerato, peraltro, che la chiamata del terzo in garanzia ex art. 106 c.p.c. - mediante la quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo esercita il diritto a rivalersi dei relativi effetti pregiudizievoli nei confronti di altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - si differenzia dall'azione di regresso, che invece tale vincolo presuppone, mirando a redistribuire pro quota , nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi (cfr. Cassazione civile , sez.
II , 07/11/2023 , n. 30952). Nella specie, l'odierna appellante ha dedotto la ON responsabilità della terza chiamata per escludere la propria e non già per affermare una corresponsabilità della stessa ai fini di un'azione di regresso.
In merito, infine, alla dedotta responsabilità della quale ONparte_2
vettore ai sensi dell'art. 1693 c.c., non ha fondamento né logico né giuridico la deduzione secondo cui l'esecuzione a regola d'arte delle operazioni di imballo si evince dal rilievo che la non ha ONparte_2
fornito prova della circostanza che i danni ai beni siano stati causati da vizi di imballaggio. L'odierna appellante è stata convenuta in giudizio dalla per ottenere il risarcimento dei danno, sul presupposto che la CP_1
stessa non abbia provveduto correttamente alle operazioni di imballo ed era pertanto tenuta a fornire prova del contrario ai sensi dell'art. 1218 c.c., mentre vorrebbe, con la detta argomentazione, Parte_1
presumere ex se l'assolvimento dell'onere della prova sulla stessa gravante dal mancato adempimento di quello gravante sulla terza chiamata quale trasportatore ai sensi dell'art. 1693 c.c.
§ 6.
Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione degli Parte_1
artt. 1227 e 2055 c.c., in materia rispettivamente di concorso di colpa e regresso in via di solidarietà, nonché illogica e contradditoria valutazione delle prove. In particolare, parte appellante deduce di non aver ammesso che l'imballaggio andasse effettuato esattamente secondo le specifiche indicazioni indicate dall'istante nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, pur avendole di fatto rispettate ma soltanto perché rappresentano normali standard d'imballo e non prescrizioni speciali per il tipo di beni che la mandante intendeva spedire;
deduce di aver eseguito la prestazione pattuita secondo le comuni regole della normale diligenza e senza particolari ragguagli in ordine a valore, frangibilità o facile deperibilità dei medesimi, in ordine ai quali nulla le è stato indicato all'atto della stipula del contratto de quo e pertanto, il fatto dannoso è imputabile al solo committente, unico soggetto in grado oltre che onerato di fornire le necessarie informazioni per ottenere il miglior servizio disponibile dall'incaricato della consegna.
Inoltre, parte appellante afferma che con propria comunicazione ON dell'11.03.16 la stessa ha ammesso che l'accaduto si è verificato ON unicamente per propria inadempienza e la circostanza che la abbia riconosciuto la sua piena responsabilità per il danno procurato è prova che nessuna contestazione poteva essere mossa né di fatto è stata mossa sull'imballaggio effettuato da essa appellante;
deduce che erroneamente il
Tribunale non ha attribuito alcun rilievo alla dichiarazione di responsabilità ON resa dalla seppur abbia effettuato una valutazione di mera verosimiglianza circa l'imputabilità del fatto e dei danni ad essa appellante affermando “appare altamente verosimile che i danni lamentati dalla società attrice siano stati per lo meno concausati da un vizio
d'imballaggio”; sostiene che il Tribunale, seppur riconosca che i danni de quibus siano stati quanto meno concausati da un vizio d'imballaggio, tuttavia condanna in via esclusiva essa appellante, esonerando da responsabilità tutti gli altri;
critica, poi la decisione di non accogliere la domanda di manleva verso il corriere perché proposta per responsabilità esclusiva, assumendo che quand'anche la domanda fosse stata ritenuta da accogliersi solo parzialmente ovvero in via solidale, nulla avrebbe ostato ad esso accoglimento per il principio che il più contiene il meno;
peraltro, a mente dell' l'art. 2055 c.cc. se è vero che l'obbligato solidale è tenuto per l'intero, è anche vero che ha diritto di regresso verso il condebitore.
Il motivo è infondato.
Parte appellante, nell'affermare di aver effettuato l'imballaggio delle opere in questione secondo le indicazioni indicate dall'istante nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, rappresentando tali indicazioni normali standard d'imballo, non contesta la circostanza che la prestazione di cui la eccepisce l'inadempimento doveva essere eseguita CP_1
secondo le allegazioni attoree;
tuttavia, seppur afferma di aver rispettato i detti standard d'imballo, non ne fornisce prova ai sensi dell'art. 1218 .c.c., come in precedenza già evidenziato né precisa le specifiche – e diverse da quelle dedotte dalla parte istante – procedure di imballaggio che avrebbe dovuto applicare ove fosse stata informata della frangibilità o facile deperibilità dei beni da spedire, sicché la deduzione è inconsistente. ON Con la comunicazione dell'11.03.16 la non ha affatto ammesso la propria inadempienza, né in questa si discorre dell'imballo dei beni e, richiamando le condizioni generali di trasporto, offre la somma irrisoria di € 91,85. Come ha affermato il Tribunale, tale comunicazione è un mero indizio, insufficiente ex se per affermare che nella specie le opere siano state correttamente imballate, non rappresentando una circostanza grave, precisa e concordante nella prospettiva di cui all'art. 2729 c.c. nel senso di mancanza di responsabilità dell'odierna appellante, sia per l'eseguità della ON somma offerta sia per l'interesse manifestato dalla nella detta comunicazione di preservare i rapporti di collaborazione con la società istante.
Infine, il Tribunale ove afferma che i danni lamentati dalla società attrice sono stati concausati da un vizio d'imballaggio intende riferirsi alla responsabilità concorsuale del trasportatore, nei cui confronti, come già evidenziato, ha rigettato, coerentemente, la domanda di condanna in via esclusiva proposta dall'odierna appellante;
non è accoglibile la domanda di manleva verso il corriere perché non è stato precisato il rapporto di garanzia sul quale si fonda il diritto di rivalsa, che, come detto, è diverso da quello di regresso, diritto non invocato dall'odierno appellante, con conseguente irrilevanza dell'invocato disposto di cui all'art. 2055 c.c.
§ 7.
Con il sesto motivo l'appellante critica la quantificazione del danno.
Parte appellante, in merito all'entità del danno, osserva che nonostante il
CTU dichiari di aver potuto visionare soltanto n. 3 opere delle n. 10 oggetto di lite, fornisce una valutazione relativa a tutte le n. 10 opere, estendendovi
'per analogia' l'esito dell'esame svolto su quelle disponibili;
ne consegue che in relazione a n. 7 opere manca non soltanto la prova del danno ma persino l'oggetto stesso del danneggiamento, il che si traduce in una manifesta carenza probatoria;
deduce che la quantificazione dei costi sostenuti è stata effettuata su documentazione proveniente dall'attrice e non riferibili con certezza ai beni esaminati, sicché il Ctu non si è avvalso di criteri oggettivi e di mercato;
quanto poi alla definizione del valore di mercato delle opere in contestazione, il CTU dichiara che non vi sono regole, ed azzarda un'ipotesi valutativa, piena di incetezze incertezze, ovvero, “potremmo indicare un parametro compreso tra 1 e 1,5, per cui ad esempio un'opera di cm 100 x 100 dovrebbe costare intorno ai 2.000,00 –
3.000,00 euro”; la condanna risarcitoria si presenta manifestamente erronea quanto alla fissazione della decorrenza degli interessi, individuando il dies a quo nel giorno 02.03.2006, nel mentre la data di consegna dei colli a destinazione, e dunque di presumibile decorrenza, è il 02.03.2016, con una differenza di ben 10 anni di interessi al cui pagamento essa appellante è stata condannata.
Il motivo è infondato, salva la quaestio del termine di decorrenza degli interessi.
In primo luogo, non sussiste la dedotta carenza probatoria per aver il CTU dichiarato di aver potuto visionare soltanto tre opere delle dieci oggetto di spedizione, posto che il danneggiamento delle opere non è oggetto di contestazione, sicché rappresenta circostanza pacifica ai sensi dell'art. 115
c.p.c. Né tale rilievo incide sulla quantificazione operata dal CTU, siccome questa ha ad oggetto il costo vivo desunto dalle fatture che, seppur fornite dalla medesima istante, non sono chiaramente elaborate dalla stessa, ma dai venditori dei medesimi beni, sicché per la relativa quantificazione sono stati utilizzati criteri oggettivi.
Non è poi rilevante la deduzione circa la definizione del valore di mercato delle opere in contestazione, operata dal CTU, non essendo stata riconosciuta dal Tribunale tale voce di danno.
Fondata è la doglianza circa l'individuazione del dies a quo di decorrenza degli interessi, individuato nel 2.3.2006, anziché nel 2.3.2016, quale data della prevista consegna, che emerge pacificamente dagli atti.
Secondo la Suprema Corte nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, dato che l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori materiali (cfr. tra le altre Cass. 27 luglio 2001 n. 10289 e Cass. 6 febbraio
1995 n. 1348) e il giudice d'appello, nell'interpretare la sentenza impugnata, ha il potere- dovere di rilevarne l'effettiva portata e, quindi, incidentalmente, anche di porre rimedio ad eventuali errori materiali (cfr., da ultimo, Cassazione civile 12/01/2022, n.683).
Con la deduzione in esame si deduce un errore di fatto, passibile di correzione materiale, ictu oculi evincibile dagli atti di causa.
Pertanto, la parte motiva e il capo 1 del dispositivo della gravata sentenza vanno corretti, ovvero, letti nel senso che ove è scritto <2.3.2006>> deve intendersi scritto <2.3.2016>>.
§ 8.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
È infondata la doglianza relativa all'omessa compensazione delle spese di lite, nonostante, secondo l'appellante sia configurabile soccombenza reciproca, avendo il Tribunale condannato la stessa al pagamento di €
10.000,00 a titolo di risarcimento per il controvalore delle opere e di €
899,99 quale rimborso per il servizio di trasporto non utilmente usufruito, respingendo tutte le altre voci di danni. Ed invero, secondo costante orientamento della Suprema Corte, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., nella specie non affatto dedotti (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. II, 11/03/2025, n.6486).
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 26.000,00, nel quale risulta compreso il disputatum, con riduzione del 50 % dei compensi tabellari della fase trattazione/istruttoria in ragione dell'attività espletata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata il 11.04.2019, avverso la Parte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in
[...]
euro 3.933,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Valerio Preziosi;
c) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese processuali del grado di appello, che ONparte_2
liquida in euro 3.933,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Federico Maccone;
d) ordina la correzione della sentenza n. 2675/2019, emessa dal Tribunale di
Napoli il 12.03.2019, nel senso che ove è scritto <<2.3.2006>> deve intendersi scritto <2.3.2016>>;
e) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 31.1.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato l'AUpp dr. Vincenzo
Genno.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro
- Presidente -
Cocchiara
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1968/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2675/2019, emessa dal
Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n.
12142/2016, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 24.01.2025, pendente
TRA
(C.F. e P. IVA: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Esposito
(C.F.: ) in virtù di procura alle liti a margine della C.F._1
comparsa di costituzione depositata in primo grado
APPELLANTE
E
(P. Iva ) in persona ONparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio
Preziosi (C.F: ) in virtù di procura alle liti in calce C.F._2
alla comparsa di costituzione
APPELLATA
NONCHE'
(C.F.: ) in persona del ONparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Federico
Maccone (C.F. ) in forza di procura generale alle C.F._3
liti autenticata nella firma il 21.5.2015 per atto n. 67632 rep. Notaio di Milano nonché dagli avvocati Marina Isenburg (C.F.: Persona_1
) e (C.F.: C.F._4 ONparte_3
in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._5
costituzione depositata in primo grado
APPELLATA
Oggetto: responsabilità per danni da inadempimento contrattuale Conclusioni: per l'appellante: “…si riporta a tutti i propri atti e scritti difensivi chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate …
Impugna tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito”; per “… Rigettare l'appello, perché ONparte_1
inammissibile ed infondato, … In via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, sia dichiarata la corresponsabilità tra la società e Pt_1
ON in solido oltre al pagamento del doppio grado di giudizio con tutti gli accessori di legge…”; per “… si riporta a tutti i propri atti e ONparte_2
scritti difensivi chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate .... Impugna tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 14.04.2016 ONparte_1
conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli, esponendo Parte_1
che: in data 24/02/16 la società stipulava con la Società CP_1 Pt_1
un contratto di trasporto dietro corrispettivo della somma di € Parte_1
899,99 ai sensi dell'art. 1678 c.c., in virtù del quale quest'ultima assumeva Cont l'obbligo di imballare e trasportare fino a Montecarlo c/o le Sporting
Montecarlo / n. 10 fotografie dotate di cornici, ONparte_5
della dimensione di un metro per un metro;
l'esecuzione della predetta prestazione, comprensiva anche di imballaggio, veniva affidata alla Società
affiliato Mai XE, con destinazione Montecarlo;
al Parte_1
momento della consegna, avvenuta in data 2/3/2016, la aveva CP_6
personalmente aperto i colli, costatando il danneggiamento irrimediabile della merce;
i danni, documentati dalle foto allegate, era una conseguenza di imballaggi inadeguati e difformi dalla procedura di imballo prevista dalla normativa vigente;
era stato, difatti, costatato all'apertura degli imballaggi che:- le opere non erano intervallate da lastre di materiale assorbente (polistirolo da almeno 5 cm);- gli angoli non erano stati protetti con angolari di pluriball;
- le cornici lungo i 4 lati non erano state protette su tutta la lunghezza con strisce di pluriball e quindi esposte a colpi diretti sulle parti esterne e a colpi tra le opere stesse imballate nello stesso scatolo;
- i colli a loro volta non erano ulteriormente avvolti integralmente in pluriball e non erano stati inscatolati con cartoni doppia onda ad alta resistenza.; a causa dei danni lamentati, essa istante, non solo, non era riuscita ad esporre le proprie opere previste per la mostra di Montecarlo con grave danno all'immagine, ma era stata costretta suo malgrado a rispedire i colli di n 10 fotografie distrutte invece che a Napoli, a Milano per la riparazione del danno;
inoltre a Montecarlo, la società Parte_1
[... incaricata, come da contratto, all'imballaggio e alla spedizione delle opere su Napoli, si era rifiutata di porre in essere l'imballaggio ed essa istante aveva dovuto provvedere a sue spese a affidare l'imballaggio ad un'altra ditta per l'importo di € 420,00; l'08.03.2016, essa istante, dopo essere venuto a conoscenza degli eventi in questione, inoltrava alla Postal
Express apposita diffida, al fine di ottenere la restituzione dell'intero prezzo corrisposto per il trasporto della merce, pari ad euro 899,99 e il pagamento di tutte le somme sostenute, ma senza nessun esito.
Ritenendo, dunque, alla luce del contratto intercorso fra le parti, che i danni lamentati fossero da ricondurre alla la società attrice Parte_1
insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “In via principale, accertato l'inadempimento contrattuale della ONparte_7
in persona del legale rapp.te p.t e la responsabilità della stessa
[...]
per il danneggiamento delle merci trasportate ai sensi dell'art. 1693 c.c., condannarla al risarcimento del danno in favore dell'istante, da quantificarsi nella misura di euro 10.000 oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno a quest'ultimo arrecato, da determinarsi in via equitativa, sempre col corredo di interessi e rivalutazione monetaria, vertendosi in tema di debito di valore...”.
Si costituiva la quale, ritenendosi non responsabile, Parte_1
contestava la domanda, chiedendone il rigetto e in via subordinata chiedeva la chiamata in garanzia della società per dichiarare la ONparte_2
società unica debitrice in relazione ai crediti azionati ONparte_2
da parte attrice e pertanto condannarla al pagamento della somma che sarà accertata nel corso del giudizio tanto per sorte che per accessori, in via ancora più subordinata, dichiarare la sussistenza in capo alla società del diritto di rivalersi nei confronti della società Parte_1 [...]
nella denegata ipotesi in cui fosse essa stessa condannata al CP_2
pagamento di somme tanto per sorte che per accessori ...”.
Autorizzata dal Giudicante la chiamata in causa,si costituiva CP_2
che resisteva e chiedeva il rigetto della domanda.
[...]
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., venivano raccolti gli interrogatori dei legali rappresentanti delle società, ammessa ed espletata prova per testi, nonché CTU tecnica volta alla stima dei danni lamentati.
All'udienza del 9.11.2018, sulla base delle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione.
All'esito del giudizio, il Tribunale così statuiva:
“1) Condanna la società convenuta a pagare alla società attrice la somma di € 10899,99, oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 2/3/2006 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 2/3/2006 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
2) Condanna la società convenuta a rimborsare alla società attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in € 1473,53, oltre CP ed
Iva; 3) Condanna la società convenuta a rimborsare alla società attrice le spese del presente giudizio, che liquida in € 275 per esborsi ed € 4800 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Valerio Preziosi;
4) Condanna la società convenuta a rimborsare alla società chiamata in causa le spese del giudizio, che liquida in € 4800 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 12.03.2019 e notificata il
18.03.2019, con citazione notificata il 11.04.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva Parte_1
appello - iscritto a ruolo il 19.04.2019 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ … - in rito, dichiarare la domanda attorea improcedibile per difetto della condizione di procedibilità;- nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea siccome infondata;
- in linea subordinata ed in accoglimento della domanda di manleva, accertare e dichiarare la società ONparte_2
unica debitrice in relazione ai crediti azionati da parte attrice e pertanto condannarla al pagamento della somma acclarata;
- in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla società
[...]
del diritto di rivalersi nei confronti della società Parte_1 [...]
nella denegata ipotesi in cui fosse essa stessa condannata al CP_2
pagamento di somme tanto per sorte che per accessori;
…”.
Si costituiva che chiedeva il rigetto del gravame ONparte_1
e in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, fosse dichiarata ON la corresponsabilità tra la società e Pt_1
Si costituiva anche resistendo al gravame e ONparte_2
chiedendone il rigetto. Alla prima udienza di comparizione del 20.09.2019 la Corte si riservava sulla decisione in merito alla richiesta sospensiva e con provvedimento depositato il 11.10.2019 accoglieva parzialmente l'istanza sospendendo “la sentenza impugnata per l'importo eccedente il 50% delle somme liquidate per sorta capitale e spese di lite”, rinviando al 26.03.2021 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con decreto del 6.05.2024 veniva nominato quale relatore della causa un
Giudice Ausiliare, così che all'esito della già disposta udienza del
14.06.2024, sulle conclusioni rassegnate in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 19.9.2024 e memoria di replica il 9.10.2024. depositava comparsa conclusionale il ONparte_1
25.6.2024, mentre depositava comparsa ONparte_2
conclusionale il 19.9.2024 e memoria di replica il 10.10.2024.
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche e stante la mancata conferma del nominato Giudice Ausiliare, la causa veniva riassegnata alla Consigliera scrivente e concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 24.01.2025 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni. All'esito dell'udienza del 24.01.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha, in accoglimento parziale della domanda, così statuito:
“La domanda della società attrice nei confronti della società convenuta è parzialmente fondata, e va accolta per quanto di ragione.
Sottoscrivendo in data 24/2/2016 un “Modulo ordine spedizione”,
[...]
NI incarica quale affiliata di IL XE CP_8 Parte_1
Etc., di provvedere alla consegna di un collo ad un corriere, perché venga trasportato da Napoli al Principato di Monaco e ritorno, per il prezzo di €
ON 900; all'art. 3 del modulo si stabilisce che “ è responsabile nei limiti del valore dichiarato dal cliente per le operazioni di imballaggio (solo se
ON effettuato da , custodia e consegna del collo al corriere”; ed all'art.
ON 4: “Fatti salvi i casi di dolo e colpa grave … non si assume la responsabilità per il buon esito del trasporto dei colli accettati né per la
ON perdita o danneggiamento dei contenuti, per qualsiasi causa. … non si assume la responsabilità per danneggiamento dei colli imballati dal cliente”; entrambe le clausole sono specificamente approvate per iscritto dalla cliente. ha convenuto nel presente giudizio CP_1 Parte_1
deducendo che la merce affidata alla stessa perché la spedisse, consistente in 10 fotografie dotate di cornici, delle dimensioni di 1 metro per 1 metro, era giunta a destinazione irrimediabilmente danneggiata “dal momento che gli imballaggi erano del tutto inadeguati e difformi dalla procedura
d'imballo prevista dalla normativa vigente”, e chiedendo di dichiarare
[...]
responsabile ex art. 1693 c.c. e di condannarla a risarcire i CP_10
danni subiti dall'attrice, da liquidare in € 10000 “oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno a quest'ultimo arrecato, da determinarsi in via equitativa, sempre col corredo di interessi e rivalutazione,”. Si è costituita
chiedendo di dichiarare la domanda improcedibile, Parte_1
oppure rigettarla per propria carenza di legittimazione passiva, o perché infondata;
ha chiamato , quale Parte_1 ONparte_2
vettore che aveva eseguito il trasporto, chiedendo di dichiararla unica responsabile dei danni lamentati dall'attrice, e condannarla a risarcire i danni subiti da;
si è costituita , chiedendo CP_1 ONparte_2
di rigettare la domanda proposta nei propri confronti dalla convenuta;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, sono stati espletati gli interrogatori formali dei legali rappresentanti della società attrice
[...] ) e di quella convenuta ( , sono stati CP_11 ONparte_12
escussi i testi e (dal Tribunale di Testimone_1 Testimone_2
Milano, delegato), ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dalla prof.ssa ; ora la causa va decisa. Persona_2
Preliminarmente si evidenzia che in citazione è stato chiesto, oltre al risarcimento del valore delle opere di € 10000 ed al rimborso delle spese di trasporto di € 899,99 anche il risarcimento del danno all'immagine, non quantificato e non contenuto espressamente nei limiti di € 50000, per cui la presente controversia non rientra tra quelle per le quali era obbligatoria la negoziazione assistita (il valore della causa è stato quantificato in € 10000 solo ai fini del contributo unificato).
Ai sensi dell'art. 1737 cc “Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.”; come affermato da Cass. 4567/1997, tra le prestazioni accessorie cui è tenuto lo spedizioniere, è incluso
l'imballaggio. Dal modulo sottoscritto da entrambe le parti, del 24/2/2016, non risulta che la cliente avesse esonerato la società spedizioniere dall'obbligo accessorio di imballare la merce. All'art. 3 del modulo/contratto, lo spedizioniere si assumeva la responsabilità per le operazioni d'imballaggio, deve ritenersi anche per la corretta esecuzione delle stesse, quindi per i danni subiti dalla merce durante il traporto per un non adeguato imballaggio;
e che sia così, lo si desume anche dal punto dell'art. 4 in cui si esclude la responsabilità dello spedizioniere per il danneggiamento di colli imballati dal cliente, e “La responsabilità del corriere per i colli imballati dal cliente è limitata al caso di perdita e non al caso di danneggiamento”. Quindi, la limitazione di responsabilità espressa dall'art. 4 non riguarda i danneggiamenti dovuti a difetti dell'imballaggio realizzato dallo spedizioniere. E poi, anche l'art. 4 non esclude la responsabilità dello spedizioniere, ma la limita ai casi di dolo o colpa grave, la cui assenza, ai sensi dell'art. 1218 cc, va sempre dimostrata dal debitore.
Si è visto che ai sensi dell'art. 3 delle condizioni generali del contratto lo spedizioniere è responsabile per le operazioni di imballaggio nei limiti del valore dichiarato dal cliente, e va aggiunto che in questo caso non risulta che il cliente abbia dichiarato alcun valore della merce da spedire;
ciò significa che il limite di valore doveva considerarsi pari a 0, oppure che non c'era un limite di valore alla responsabilità dello spedizioniere?
Trattandosi di una limitazione di responsabilità, quindi di una eccezione alla regola, deve ritenersi che, non avendo la società cliente dichiarato alcun valore della merce, e del resto non avendo lo spedizioniere sollecitato la cliente a farlo (avrebbe potuto porla come condizione per stipulare il contratto), in questo caso lo spedizioniere sia responsabile senza limiti di valore.
Come affermato da Cass. 15328/2018, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per
l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore spetta la dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Nel caso in esame,
[...]
era debitrice dell'obbligo di imballare correttamente la Parte_1
merce, e agisce per il risarcimento del danno da inadempimento CP_1
di tale obbligo;
spettava a provare di averlo adempiuto. ONparte_10
Nell'atto di citazione si denunciano specifici difetti nell'imballaggio realizzato dallo spedizioniere, e costituendosi ha Parte_1
dichiarato di avere invece imballato la merce esattamente con le modalità che in citazione si affermano omesse;
dunque anche la convenuta riconosce che l'imballaggio andava effettuato come sostiene parte attrice, per cui o la cliente aveva reso noto che si dovevano trasportare opere
d'arte, oppure, la circostanza era irrilevante, essendo comunque chiaro anche ad una visione sommaria del materiale da affidare al vettore, che esso andava imballato seguendo specifiche precauzioni.
In ogni caso, il teste , un collaboratore esterno di Testimone_1 [...]
ha riferito di avere egli stesso trasportato le opere presso la sede CP_1
di IL XE , e di avere spiegato allo spedizioniere Parte_1
che si trattava di opere d'arte che andavano imballate e spedite. Non risulta, insomma, che vi sia stata colpa esclusiva o concorrente della società attrice per non avere informato lo spedizioniere circa la natura della merce da consegnare al vettore.
Posto tutto quanto sopra, non ha provato di avere Parte_1
imballato a regola d'arte le opere affidatele da L'unico CP_1
elemento di prova fornito, è costituito da una missiva datata 11/3/2016 ON inviata dal vettore allo spedizioniere ONparte_2
[...]
in cui esprime “il proprio rincrescimento per il Parte_1
contrattempo occorso” rassicurando l'interlocutore “circa l'eccezionalità di quanto accaduto” e dichiarandosi disposta a riconoscere un risarcimento massimo di € 91,85. Secondo parte convenuta, se la merce (le opere) fosse stata imballata male, il vettore lo avrebbe senza dubbio rilevato e contestato allo spedizioniere: la missiva, in questa prospettiva, costituirebbe un'assunzione di responsabilità del vettore, che escluderebbe quella dello spedizioniere. Tuttavia, non è possibile da un solo indizio dedurre l'adempimento dello spedizioniere: il vettore potrebbe per qualunque ragione aver riconosciuto una propria responsabilità prevalente, pur in presenza di difetti di imballaggio della merce, anche in considerazione del fatto che dopo tutto offriva a titolo di risarcimento una somma irrisoria, inferiore ad € 100. La missiva del vettore non afferma che l'imballaggio fosse corretto, limitandosi a non contestarlo;
tale non contestazione costituisce un mero indizio della correttezza dell'imballaggio, non suffragato da altri indizi, quindi non prova
l'adempimento dello spedizioniere. Non essendo provato che le opere siano state imballate a regola d'arte dalla società convenuta, appare altamente verosimile che i danni lamentati dalla società attrice siano stati per lo meno concausati da un vizio d'imballaggio, pur se vi fossero stati degli errori da parte del vettore, riconosciuti implicitamente nella missiva dell'11/3/2016. E in caso di concorso di colpa, comunque uno dei corresponsabili è tenuto a risarcire il danno per l'intero (art. 2055 cc).
In ultima analisi, la convenuta è obbligata a risarcire il danno subito dall'attrice. Viceversa, non può essere accolta la domanda proposta dalla Par convenuta nei confronti della chiamata in causa ONparte_2
avente ad oggetto la declaratoria di responsabilità esclusiva di quest'ultima: tale responsabilità esclusiva non è dimostrata dalla lettera dell'11/3/2016.
Quanto alla entità del danno subito da la CTU ha confermato il CP_1
valore complessivo di € 10000 delle opere. La CTU ha anche stabilito un coefficiente di valorizzazione delle opere considerata la natura artistica delle stesse, ma in realtà questa forma di danno non è stata nemmeno allegata dalla parte attrice, la quale ha lamentato tre forme di danno in citazione, né ha integrato la domanda nella prima memoria ex art. 183.6 cpc: rimborso del “controvalore delle opere spedite”, “danno all'immagine in quanto l'istante non ha potuto esporre le proprie opere all'esposizione di Montecarlo”, “rimborso di €899,99 sostenute per il trasporto delle opere da Napoli a Montecarlo A/R”; l'ulteriore richiesta di
“ogni ulteriore danno derivante dall'inadempimento contrattuale”, è troppo generica per poter essere presa in considerazione: i danni vanno allegati, prima che provati. Quindi, la convenuta va condannata a rimborsare all'attrice il controvalore delle opere pari ad € 10000, nonché il costo del trasporto, sostenuto senza poter usufruire realmente del servizio essendo le opere risultate irrimediabilmente danneggiate all'arrivo; nulla può essere riconosciuto per il danno all'immagine derivante dalla mancata esposizione delle opere a Montecarlo, avendo la stessa CTU rilevato che non vi sono sufficienti elementi per svolgere fondate deduzioni sul punto (nulla di preciso si sa neanche sulla natura della mostra), essendo invece possibili solo mere illazioni.
In definitiva, la società convenuta va condannata a pagare alla società attrice la somma di € 10899,99, oltre rivalutazione secondo indici Istat dal
2/3/2006 (data della prevista consegna) alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 2/3/2006 alla;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della convenuta nei confronti di entrambe le controparti, e si liquidano come in dispositivo”.
§ 4.
Con il quarto motivo parte appellante si duole dell'omesso accoglimento dell'eccezione di improcedibilità, per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, osservando che, da un lato, il
Tribunale nella gravata sentenza afferma che “l'ulteriore richiesta di ogni ulteriore danno derivante dall'inadempimento contrattuale” è troppo generica per poter essere presa in considerazione: i danni vanno allegati, prima che provati”, dall'altro, nell'ordinanza del 20.02.17 il Tribunale ha ritenuto la proposta domanda di valore indeterminabile, considerando, dunque, i danni non esaminati perché non allegati;
l'appellante conclude assumendo che la domanda doveva ritenersi contenuta nell'importo di €
10.000,00 e, pertanto, la controversia rientra tra quelle per le quali è obbligatoria la negoziazione assistita. Il motivo su trascritto, che ha natura preliminare, è infondato.
Come già evidenziato nella gravata sentenza, la società istante, oltre al risarcimento dei danni, pari al controvalore delle opere perse e al rimborso delle spese di trasporto, ha chiesto il risarcimento del danno all'immagine, demandando la quantificazione alla valutazione equitativa del Tribunale;
tenuto conto che il valore della domanda, a fini in esame, va valutato alla stregua della prospettazione offerta in seno all'atto introduttivo, senza tener conto delle allegazioni e delle prove di cui alle memorie depositate nel corso del giudizio ai sensi dell'art. 183 c.p.c., alla luce dei danni come prospettati in seno alla citazione, la domanda supera il valore di €
50.000,00.
§ 5.
Con il primo motivo parte appellante si duole dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1737 c.c. e ss. in materia di contratto di spedizione in luogo di quella in tema contratto di mandato con rappresentanza ex art. 1704 c.c., rammentando che il contratto di spedizione si presenta come una species appartenente al genus contratto di mandato senza rappresentanza, avente quale specifico oggetto la stipulazione di contratto di trasporto ed essendo a tal fine dotato di propria normativa di settore;
sostiene che il contratto concluso tra le società CP_1
e è un contratto di mandato con rappresentanza col quale la Parte_1
seconda si è impegnata a sottoscrivere in nome e per conto della prima un contratto di trasporto con uno dei vettori di propria fiducia, alle relative condizioni contrattuali, note alla tanto si evince dall'art. 1 della CP_1
convenzione stipulata tra le parti, che precisa che il vettore affidatario
ON
“curerà la consegna al luogo di destinazione” e che la (ossia la Pt_1
è abilitata dal cliente a “sottoscrivere in suo nome e conto la
[...]
relativa lettera di vettura le cui condizioni di trasporto il cliente dichiara di conoscere in quanto allegate al presente ordine di spedizione” ; il contratto di trasporto è, cioè, stato stipulato tra l'attrice, nel cui nome e per il cui ON conto ha agito dietro espresso mandato la e la ONparte_2
corriere prescelto, le cui condizioni di contratto sono allegate all'ordine di spedizione, come riconosciuto dall'attrice sottoscrivente e il rapporto scaturito da detto contratto si è pertanto instaurato esclusivamente tra la e la che beneficiano ovvero subiscono i relativi CP_1 CP_2
effetti, ad esclusione di essa appellante, la quale in tale rapporto si atteggia soltanto a mera procuratrice della mandante;
ne consegue l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina tipica del contratto di spedizione, incluso il preteso obbligo accessorio di provvedere all'imballaggio che, secondo il
Tribunale, cederebbe a carico della mandataria;
essa appellante ha effettivamente provveduto ad eseguire l'imballaggio dei beni oggetto della spedizione, ma soltanto quale servizio spontaneamente offerto alla propria clientela, senza che nessun corrispondente obbligo gravasse su di essa, né ex lege, non essendosi in presenza di un contratto di spedizione e non potendosi pertanto fare applicazione della sua disciplina, inclusiva degli obblighi accessori, né ex contractu, in quanto non espressamente previsto;
nessuna clausola contrattuale impone obblighi di tal fattura in capo ad essa appellante, la quale provvede tuttavia all'imballo dei colli in spedizione semplicemente sostituendosi ai corrieri di volta in volta incaricati del materiale trasporto, come si evince dal disposto dell'art. 2 del contratto, in cui il cliente “riconosce che gli standard d'imballaggio dei corrieri sono ON stati resi noti da , in modo tale che essa appellante quale affiliata ON
– provveda essa stessa ad effettuare le operazioni d'imballo dei colli,
i quali vengono poi consegnati al corriere di turno;
quest'ultimo, nel ricevere la merce così come predisposta e nell'accettare il conseguente incarico di trasporto, dimostra di accettare in toto anche le avvenute operazioni d'imballo, implicitamente riconoscendone la qualità e conformità ai propri standard, già a loro volta accettati dal cliente;
essa appellante da questo momento in poi è esonerata da ogni responsabilità in ordine alla consegna dei beni, non potendo essere responsabile né del trasporto, affidato a terzi e da questi eseguito, né delle presupposte operazioni d'imballaggio, riconosciute dal corriere conformi ai propri standard qualitativi per facta concludentia, ossia per la circostanza dell'accettazione della merce;
a riprova del rapporto diretto instauratosi tra mandante e corriere si richiama l'art. 4 del contratto concluso tra la prima ON ( e essa appellante mandataria, ai sensi del quale la “ non si CP_1
assume la responsabilità per il buon esito del trasporto dei colli accettati né per la perdita o danneggiamento dei contenuti, per qualsiasi causa” ed ON in ogni caso, in detta evenienza, la si limita a contattare il vettore per l'eventuale risarcimento da questi dovuto al cliente, non essendo in ogni caso responsabile né del rifiuto opposto dal vettore né per il rimborso del danno medesimo (“e comunque non sarà tenuto al rimborso del danno”, art. 4).
Con il secondo motivo l'appellante formula doglianze circa l'erronea interpretazione delle clausole del contratto intervenuto tra essa appellante e la propria mandante e circa l'erronea applicazione degli art. 1218, 2697 e
2727 c.c., in materia di esonero di responsabilità per inadempimento e riparto dell'onere della prova.
La società critica la decisione del Tribunale di ritenere sussistente l'obbligo di provvedere all'imballaggio dei colli in spedizione alla luce della lettura forzata delle clausole del modulo sottoscritto dalle due dette società; in particolare, secondo il Tribunale, l'obbligo detto si ricava dall'art. 3 del ON detto modulo, alla cui stregua “ è responsabile nei limiti del valore dichiarato dal cliente per le operazioni d'imballaggio (solo se effettuato da ON
, custodia e consegna del collo al corriere”, ma, ritiene parte appellante, nessun impegno è assunto dalla stessa in ordine all'attività
d'imballo sulla scorta della clausola in questione, la quale evidenzia soltanto l'eventuale responsabilità qualora detta attività sia da essa stessa svolta, in luogo del cliente, ed in ogni caso esclusivamente entro i limiti del valore dichiarato da quest'ultimo; la clausola in parola enuncia al contrario una chiara limitazione di responsabilità, circoscritta alla sola ipotesi che l'imballaggio sia eseguito dalla società piuttosto che dal cliente personalmente e comunque nei soli limiti del valore da questi dichiarato, in nessun modo predicando la sussistenza di un generalizzato dovere di effettuare le operazioni d'imballo; il Tribunale conferma la deduzione appellandosi all'art. 4, in base al quale “la responsabilità del corriere per i colli imballati dal cliente è limitata al caso di perdita e non al caso di danneggiamento”, ma detta clausola si riferisce alla sola responsabilità del corriere, ma la limitazione di responsabilità di quest'ultimo non può comportare un automatico aggravio di quella dello spedizioniere o comunque di soggetti terzi estranei all'attività del primo;
il Tribunale non ha correttamente richiamato l'art. 1218 c.c. quando afferma che l'art. 4 limita la responsabilità dello spedizioniere ai casi di dolo e colpa grave e che l'assenza di questi ultimi “ai sensi dell'art. 1218 c.c., va sempre dimostrata dal debitore”, posto che ai sensi di detta norma il debitore inadempiente è tenuto a provare “che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, che è circostanza ben diversa da dolo e colpa grave, i quali non sono menzionati nell'art. 1218 c.c.; riguardo invece alla responsabilità limitata al valore dichiarato dal cliente, seppur il Tribunale abbia riconosciuto che nessun valore è stato dichiarato dalla ne trae la CP_1
conclusione che in questo caso lo spedizioniere è responsabile senza limiti di valore, ma l'indeterminatezza di detto valore cozza con la ratio della clausola, che ha una funzione limitativa dell'eventuale responsabilità risarcitoria e peraltro, la limitazione di responsabilità in dipendenza del valore dichiarato dal cliente è stata esplicitamente pattuita dalle parti del contratto stipulato tra mandante e mandataria e con specifica doppia approvazione della relativa clausola anche per gli effetti degli artt. 1341 e
1342 c.c.; ritiene che la totale assenza della dichiarazione di valore della merce da parte del cliente non può essere interpretata come illimitatezza del valore non denunciato e che essa appellante non poteva ritenersi onerata di porre l'indicazione del valore della merce come condizione della stipula; dalla natura e dal tenore generale dell'accordo emerge una chiara volontà delle parti di esentare essa appellante da responsabilità per esito negativo del trasporto;
anche la previsione dell'art. 2, in cui il cliente “riconosce che ON gli standard d'imballaggio dei corrieri sono stati resi noti da , dimostra come il cliente sia a conoscenza che le operazioni d'imballo siano sostanzialmente imputabili ai corrieri e non ad essa appellante, la quale provvede alle medesime operazioni sostituendosi ai corrieri medesimi e questi a loro volta, nell'accettare senza riserve i colli come imballati, riconoscono tacitamente la qualità degli imballaggi e la loro conformità a quegli stessi standard che il cliente ha dichiarato di conoscere e di accettare;
inoltre, ai sensi dell'art. 1693 c.c., il vettore è responsabile se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio”; la presunzione di assenza di vizi d'imballo è qualificata come assoluta dalla giurisprudenza di legittimità nel caso di vizi apparenti, ammettendo, viceversa, la prova contraria nell'evenienza opposta;
il fatto che il vettore riceva i colli senza obiezione alcuna mostra che nessun vizio visibile abbia potuto rilevare e nessuna prova può offrire in contrario;
ma quand'anche si fosse in presenza di vizi non apparenti, resterebbe in ogni caso onerato di vincere la presunzione di legge, nel mentre nella fattispecie
ON nessuna prova la ha mai offerto circa l'eventuale difetto degli imballi delle opere oggi in contestazione;
nessuna prova, pertanto, essa appellante avrebbe dovuto fornire circa la qualità degli imballaggi, non essendone onerata neanche in via d'inversione ex art. 1218 c.c., in quanto non era direttamente obbligata ad eseguirli ed in ogni caso il relativo adempimento e la sua qualità restano provati per presunzione, mai vinta dalle controparti.
Con il quinto motivo parte appellante denuncia la violazione dell'art. 112
c.p.c. per aver il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla domanda di ON garanzia proposta da essa appellante verso la
I motivi su trascritti, da esaminare congiuntamente siccome connessi, essendo finalizzati ad escludere la responsabilità dell'odierna appellante in ordine al danneggiamento dei beni in questione, sono infondati.
A prescindere dall'erronea qualificazione contrattuale del rapporto intercorso tra e sostenuta dall'appellante Parte_1 CP_1
per affermare che la stessa non era tenuta all'imballaggio delle opere, sicché alcuna responsabilità per difetti di quest'ultimo può alla stessa imputarsi, incontestata è la circostanza che l'odierna appellante abbia provveduto all'imballaggio delle opere in questione;
piuttosto, assume l'appellante, che non ha assunto un impegno a provvedere all'imballaggio e di aver provveduto a tanto solo in sostituzione del corriere. Tanto, tuttavia, ovvero, la circostanza che abbia provveduto nel caso di specie a sostituirsi ai corrieri nel provvedere all'imballaggio senza assumere la responsabilità di tale operazione, non emerge affatto dal contratto concluso tra
[...]
e e in particolare dal “ modulo ordine Parte_1 CP_1
spedizione” del 24.2.2016, esaminato dal Tribunale, ove al punto 3, come evidenziato nella gravata sentenza, è prevista una limitazione di responsabilità – “ nei limiti del valore dichiarato dal cliente” - dell'odierna appellante ove provveda all'imballaggio e all'art. 4 l'esclusione di responsabilità della stessa per il danneggiamento dei colli imballati dal cliente;
posto che obbligo e responsabilità sono concetti correlati, la circostanza che nel detto modulo, predisposto da e Parte_1
sottoscritto da sia prevista una specifica disciplina in punto di CP_1
responsabilità dell'odierna appellante relativamente alle operazioni di imballaggio, induce ad affermare che l'imballaggio è un servizio che può essere fornito dalla medesima appellante, con conseguente assunzione di responsabilità; sul punto la formulazione letterale delle clausole dette è chiara. Ciò senza considerare che secondo la Suprema Corte, colui il quale assume volontariamente un obbligo, ovvero, inizia volontariamente l'esecuzione di una prestazione, ha il dovere di adempiere il primo o di eseguire la seconda con la correttezza e la diligenza prescritte dagli artt.
1175 e 1176 c.c., a nulla rilevando che la prestazione sia eseguita volontariamente ed a titolo gratuito;
ciò è affermato finanche nel caso di prestazioni di cortesia, come nel caso del trasporto di cortesia (cfr. Cass. n.
21389 del 08/10/2009), ovvero del deposito di cortesia (cfr. Cass. n. 7363 del 02/06/2000), a fortiori, dunque, va affermato anche nel caso di prestazioni gratuite, ovvero assunte volontariamente senza corrispettivo
(cfr. Cass. n.18230 del 26/08/2014).
Né depone in senso contrario la previsione di cui all'art. 2, secondo cui il cliente “riconosce che gli standard d'imballaggio dei corrieri sono stati resi ON noti da , posto che la stessa presuppone che all'imballaggio provvedano i corrieri e non già l'odierna appellante.
Pure l'art. 4 dell'anzidetto “modulo ordine spedizione”, richiamato nella gravata sentenza, conferma la sussistenza della responsabilità imputata all'odierna appellante ove prevede “fatti salvi i casi di dolo e colpa grave ON
… non si assume la responsabilità per il buon esito del trasporto dei colli accettati né per la perdita o danneggiamento dei contenuti per qualsiasi causa “, posto che, contrariamente alle deduzioni di parte appellante, era quest'ultima tenuta a provare l'assenza di colpa grave, ovvero, di dolo, prova che, nella specie, non è stata fornita. Ed invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte, la presenza di una clausola limitativa della responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave non altera i normali criteri di ripartizione dell'onere della prova (artt. 1218 e 2697 c.c.), sicché il debitore, il quale voglia andare esente da responsabilità, pur in presenza di una clausola di esonero, ha l'onere di provare che l'inadempimento o l'inesatto adempimento è dipeso da causa a lui non imputabile e, cioè, al di fuori del suo potere di controllo, oppure che la sua attività o inattività, in rapporto causale con la mancanza o l'inesattezza dell'adempimento, concreta colpa lieve, anziché grave o dolosa. Quindi, la responsabilità rimane a carico del debitore, ove il medesimo non fornisca la prova di una causa, esattamente individuata, a lui estranea, oppure, di modalità della sua attività o inattività che ne comportino la sussunzione nella colpa lieve. In tal senso depone il principio generale fissato dall'art. 2697 c.c., secondo il quale al creditore che chieda il risarcimento del danno per l'inadempimento altrui spetta la prova della mancata o inesatta esecuzione della prestazione;
d'altra parte, la tutela apprestata dall'art. 1218
c.c., a favore del creditore, mediante il rafforzamento della sua posizione processuale, trova rispondenza nella considerazione - pacificamente riconosciuta - delle scarse possibilità di individuazione, da parte del creditore, delle cause che hanno dato origine all'inadempimento o all'inesatto adempimento, trattandosi di vicende necessariamente ricomprese nell'ambito dell'attività del debitore (in tal senso, in motivazione Cass. n. 367 del 2002, nonché Cassazione civile , sez. III ,
29/05/2013 , n. 13434).
In merito, poi, alla circostanza che, seppur sia previsto nel detto modulo che l'odierna appellante è responsabile nei limiti del valore dichiarato dal cliente, alcun valore della merce da spedire è stato dichiarato dal cliente, va evidenziato che non ha alcun fondamento logico, prima che giuridico, la critica alla decisione del Tribunale di ritenere l'odierna appellante responsabile senza limiti di valore assumendo che l'indeterminatezza di detto valore cozza con la ratio della clausola, che ha una funzione limitativa dell'eventuale responsabilità risarcitoria;
ed invero, proprio perché la clausola in questione ha funzione limitativa dell'eventuale responsabilità risarcitoria, la mancata determinazione del valore – limite di tale responsabilità si traduce nell'omessa stipula della medesima clausola, non sussistendo nella specie tantomeno una disciplina legislativa suppletiva a tale carenza contrattuale.
Quanto, poi, alle domande proposte nei confronti della terza chiamata ON
in prima battuta l'odierna appellante ha chiesto dichiararsi la ON responsabilità esclusiva della e sul punto il Tribunale si è pronunciato statuendo < appare altamente verosimile che i danni lamentati dalla società attrice siano stati per lo meno concausati da un vizio
d'imballaggio, pur se vi fossero stati degli errori da parte del vettore, riconosciuti implicitamente nella missiva dell'11/3/2016. E in caso di concorso di colpa, comunque uno dei corresponsabili è tenuto a risarcire il danno per l'intero (art. 2055 cc). In ultima analisi, la convenuta è obbligata a risarcire il danno subito dall'attrice. Viceversa, non può essere accolta la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della chiamata Par in causa avente ad oggetto la declaratoria di ONparte_2
responsabilità esclusiva di quest'ultima: tale responsabilità esclusiva non è dimostrata dalla lettera dell'11/3/2016>>.
In via subordinata, l'odierna appellante ha proposto anche domanda di rivalsa e sul punto il Tribunale non si è pronunciato;
seppur Parte_1
abbia denunciato tale omissione, la domanda non è accoglibile, posto
[...]
che non è tantomeno precisato il rapporto di garanzia, fonte dell'invocato diritto a rivalersi degli effetti pregiudizievoli conseguenti all'inflitta condanna, considerato, peraltro, che la chiamata del terzo in garanzia ex art. 106 c.p.c. - mediante la quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo esercita il diritto a rivalersi dei relativi effetti pregiudizievoli nei confronti di altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - si differenzia dall'azione di regresso, che invece tale vincolo presuppone, mirando a redistribuire pro quota , nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi (cfr. Cassazione civile , sez.
II , 07/11/2023 , n. 30952). Nella specie, l'odierna appellante ha dedotto la ON responsabilità della terza chiamata per escludere la propria e non già per affermare una corresponsabilità della stessa ai fini di un'azione di regresso.
In merito, infine, alla dedotta responsabilità della quale ONparte_2
vettore ai sensi dell'art. 1693 c.c., non ha fondamento né logico né giuridico la deduzione secondo cui l'esecuzione a regola d'arte delle operazioni di imballo si evince dal rilievo che la non ha ONparte_2
fornito prova della circostanza che i danni ai beni siano stati causati da vizi di imballaggio. L'odierna appellante è stata convenuta in giudizio dalla per ottenere il risarcimento dei danno, sul presupposto che la CP_1
stessa non abbia provveduto correttamente alle operazioni di imballo ed era pertanto tenuta a fornire prova del contrario ai sensi dell'art. 1218 c.c., mentre vorrebbe, con la detta argomentazione, Parte_1
presumere ex se l'assolvimento dell'onere della prova sulla stessa gravante dal mancato adempimento di quello gravante sulla terza chiamata quale trasportatore ai sensi dell'art. 1693 c.c.
§ 6.
Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione degli Parte_1
artt. 1227 e 2055 c.c., in materia rispettivamente di concorso di colpa e regresso in via di solidarietà, nonché illogica e contradditoria valutazione delle prove. In particolare, parte appellante deduce di non aver ammesso che l'imballaggio andasse effettuato esattamente secondo le specifiche indicazioni indicate dall'istante nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, pur avendole di fatto rispettate ma soltanto perché rappresentano normali standard d'imballo e non prescrizioni speciali per il tipo di beni che la mandante intendeva spedire;
deduce di aver eseguito la prestazione pattuita secondo le comuni regole della normale diligenza e senza particolari ragguagli in ordine a valore, frangibilità o facile deperibilità dei medesimi, in ordine ai quali nulla le è stato indicato all'atto della stipula del contratto de quo e pertanto, il fatto dannoso è imputabile al solo committente, unico soggetto in grado oltre che onerato di fornire le necessarie informazioni per ottenere il miglior servizio disponibile dall'incaricato della consegna.
Inoltre, parte appellante afferma che con propria comunicazione ON dell'11.03.16 la stessa ha ammesso che l'accaduto si è verificato ON unicamente per propria inadempienza e la circostanza che la abbia riconosciuto la sua piena responsabilità per il danno procurato è prova che nessuna contestazione poteva essere mossa né di fatto è stata mossa sull'imballaggio effettuato da essa appellante;
deduce che erroneamente il
Tribunale non ha attribuito alcun rilievo alla dichiarazione di responsabilità ON resa dalla seppur abbia effettuato una valutazione di mera verosimiglianza circa l'imputabilità del fatto e dei danni ad essa appellante affermando “appare altamente verosimile che i danni lamentati dalla società attrice siano stati per lo meno concausati da un vizio
d'imballaggio”; sostiene che il Tribunale, seppur riconosca che i danni de quibus siano stati quanto meno concausati da un vizio d'imballaggio, tuttavia condanna in via esclusiva essa appellante, esonerando da responsabilità tutti gli altri;
critica, poi la decisione di non accogliere la domanda di manleva verso il corriere perché proposta per responsabilità esclusiva, assumendo che quand'anche la domanda fosse stata ritenuta da accogliersi solo parzialmente ovvero in via solidale, nulla avrebbe ostato ad esso accoglimento per il principio che il più contiene il meno;
peraltro, a mente dell' l'art. 2055 c.cc. se è vero che l'obbligato solidale è tenuto per l'intero, è anche vero che ha diritto di regresso verso il condebitore.
Il motivo è infondato.
Parte appellante, nell'affermare di aver effettuato l'imballaggio delle opere in questione secondo le indicazioni indicate dall'istante nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, rappresentando tali indicazioni normali standard d'imballo, non contesta la circostanza che la prestazione di cui la eccepisce l'inadempimento doveva essere eseguita CP_1
secondo le allegazioni attoree;
tuttavia, seppur afferma di aver rispettato i detti standard d'imballo, non ne fornisce prova ai sensi dell'art. 1218 .c.c., come in precedenza già evidenziato né precisa le specifiche – e diverse da quelle dedotte dalla parte istante – procedure di imballaggio che avrebbe dovuto applicare ove fosse stata informata della frangibilità o facile deperibilità dei beni da spedire, sicché la deduzione è inconsistente.
ON Con la comunicazione dell'11.03.16 la non ha affatto ammesso la propria inadempienza, né in questa si discorre dell'imballo dei beni e, richiamando le condizioni generali di trasporto, offre la somma irrisoria di
€ 91,85. Come ha affermato il Tribunale, tale comunicazione è un mero indizio, insufficiente ex se per affermare che nella specie le opere siano state correttamente imballate, non rappresentando una circostanza grave, precisa e concordante nella prospettiva di cui all'art. 2729 c.c. nel senso di mancanza di responsabilità dell'odierna appellante, sia per l'eseguità della ON somma offerta sia per l'interesse manifestato dalla nella detta comunicazione di preservare i rapporti di collaborazione con la società istante.
Infine, il Tribunale ove afferma che i danni lamentati dalla società attrice sono stati concausati da un vizio d'imballaggio intende riferirsi alla responsabilità concorsuale del trasportatore, nei cui confronti, come già evidenziato, ha rigettato, coerentemente, la domanda di condanna in via esclusiva proposta dall'odierna appellante;
non è accoglibile la domanda di manleva verso il corriere perché non è stato precisato il rapporto di garanzia sul quale si fonda il diritto di rivalsa, che, come detto, è diverso da quello di regresso, diritto non invocato dall'odierno appellante, con conseguente irrilevanza dell'invocato disposto di cui all'art. 2055 c.c.
§ 7.
Con il sesto motivo l'appellante critica la quantificazione del danno.
Parte appellante, in merito all'entità del danno, osserva che nonostante il
CTU dichiari di aver potuto visionare soltanto n. 3 opere delle n. 10 oggetto di lite, fornisce una valutazione relativa a tutte le n. 10 opere, estendendovi
'per analogia' l'esito dell'esame svolto su quelle disponibili;
ne consegue che in relazione a n. 7 opere manca non soltanto la prova del danno ma persino l'oggetto stesso del danneggiamento, il che si traduce in una manifesta carenza probatoria;
deduce che la quantificazione dei costi sostenuti è stata effettuata su documentazione proveniente dall'attrice e non riferibili con certezza ai beni esaminati, sicché il Ctu non si è avvalso di criteri oggettivi e di mercato;
quanto poi alla definizione del valore di mercato delle opere in contestazione, il CTU dichiara che non vi sono regole, ed azzarda un'ipotesi valutativa, piena di incetezze incertezze, ovvero, “potremmo indicare un parametro compreso tra 1 e 1,5, per cui ad esempio un'opera di cm 100 x 100 dovrebbe costare intorno ai 2.000,00 –
3.000,00 euro”; la condanna risarcitoria si presenta manifestamente erronea quanto alla fissazione della decorrenza degli interessi, individuando il dies a quo nel giorno 02.03.2006, nel mentre la data di consegna dei colli a destinazione, e dunque di presumibile decorrenza, è il 02.03.2016, con una differenza di ben 10 anni di interessi al cui pagamento essa appellante è stata condannata.
Il motivo è infondato, salva la quaestio del termine di decorrenza degli interessi. In primo luogo, non sussiste la dedotta carenza probatoria per aver il CTU dichiarato di aver potuto visionare soltanto tre opere delle dieci oggetto di spedizione, posto che il danneggiamento delle opere non è oggetto di contestazione, sicché rappresenta circostanza pacifica ai sensi dell'art. 115
c.p.c. Né tale rilievo incide sulla quantificazione operata dal CTU, siccome questa ha ad oggetto il costo vivo desunto dalle fatture che, seppur fornite dalla medesima istante, non sono chiaramente elaborate dalla stessa, ma dai venditori dei medesimi beni, sicché per la relativa quantificazione sono stati utilizzati criteri oggettivi.
Non è poi rilevante la deduzione circa la definizione del valore di mercato delle opere in contestazione, operata dal CTU, non essendo stata riconosciuta dal Tribunale tale voce di danno.
Fondata è la doglianza circa l'individuazione del dies a quo di decorrenza degli interessi, individuato nel 2.3.2006, anziché nel 2.3.2016, quale data della prevista consegna, che emerge pacificamente dagli atti.
Secondo la Suprema Corte nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, dato che l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori materiali (cfr. tra le altre Cass. 27 luglio 2001 n. 10289 e Cass. 6 febbraio
1995 n. 1348) e il giudice d'appello, nell'interpretare la sentenza impugnata, ha il potere- dovere di rilevarne l'effettiva portata e, quindi, incidentalmente, anche di porre rimedio ad eventuali errori materiali (cfr., da ultimo, Cassazione civile 12/01/2022, n.683).
Con la deduzione in esame si deduce un errore di fatto, passibile di correzione materiale, ictu oculi evincibile dagli atti di causa. Pertanto, la parte motiva e il capo 1 del dispositivo della gravata sentenza vanno corretti, ovvero, letti nel senso che ove è scritto <2.3.2006>> deve intendersi scritto <2.3.2016>>.
§ 8.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
È infondata la doglianza relativa all'omessa compensazione delle spese di lite, nonostante, secondo l'appellante sia configurabile soccombenza reciproca, avendo il Tribunale condannato la stessa al pagamento di €
10.000,00 a titolo di risarcimento per il controvalore delle opere e di €
899,99 quale rimborso per il servizio di trasporto non utilmente usufruito, respingendo tutte le altre voci di danni. Ed invero, secondo costante orientamento della Suprema Corte, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., nella specie non affatto dedotti (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. II, 11/03/2025, n.6486).
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 26.000,00, nel quale risulta compreso il disputatum, con riduzione del 50 % dei compensi tabellari della fase trattazione/istruttoria in ragione dell'attività espletata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata il 11.04.2019, avverso la Parte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
f) Rigetta l'appello;
g) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in
[...]
euro 3.933,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Valerio Preziosi;
h) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese processuali del grado di appello, che ONparte_2
liquida in euro 3.933,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Federico Maccone e dell'avv. CP_3
[...]
i) ordina la correzione della sentenza n. 2675/2019, emessa dal Tribunale di
Napoli il 12.03.2019, nel senso che ove è scritto <<2.3.2006>> deve intendersi scritto <2.3.2016>>;
j) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 31.1.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato l'AUpp dr. Vincenzo
Genno.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1968/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2675/2019, emessa dal
Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n.
12142/2016, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 24.01.2025, pendente
TRA
(C.F. e P. IVA: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Esposito
(C.F.: ) in virtù di procura alle liti a margine della C.F._1
comparsa di costituzione depositata in primo grado
APPELLANTE
E
(P. Iva ) in persona ONparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio
Preziosi (C.F: ) in virtù di procura alle liti in calce C.F._2
alla comparsa di costituzione
APPELLATA
NONCHE' (C.F.: ) in persona del ONparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Federico
Maccone (C.F. ) in forza di procura generale alle C.F._3
liti autenticata nella firma il 21.5.2015 per atto n. 67632 rep. Notaio di Milano nonché dagli avvocati Marina Isenburg (C.F.: Persona_1
) e (C.F.: C.F._4 ONparte_3
in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._5
costituzione depositata in primo grado
APPELLATA
Oggetto: responsabilità per danni da inadempimento contrattuale
Conclusioni: per l'appellante: “…si riporta a tutti i propri atti e scritti difensivi chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate …
Impugna tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito”; per “… Rigettare l'appello, perché ONparte_1
inammissibile ed infondato, … In via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, sia dichiarata la corresponsabilità tra la società e Pt_1
ON in solido oltre al pagamento del doppio grado di giudizio con tutti gli accessori di legge…”; per “… si riporta a tutti i propri atti e ONparte_2
scritti difensivi chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate .... Impugna tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 14.04.2016 ONparte_1
conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli, esponendo Parte_1
che: in data 24/02/16 la società stipulava con la Società CP_1 Pt_1
un contratto di trasporto dietro corrispettivo della somma di € Parte_1
899,99 ai sensi dell'art. 1678 c.c., in virtù del quale quest'ultima assumeva Cont l'obbligo di imballare e trasportare fino a Montecarlo c/o le Sporting
Montecarlo / n. 10 fotografie dotate di cornici, ONparte_5
della dimensione di un metro per un metro;
l'esecuzione della predetta prestazione, comprensiva anche di imballaggio, veniva affidata alla Società
affiliato Mai XE, con destinazione Montecarlo;
al Parte_1
momento della consegna, avvenuta in data 2/3/2016, la aveva CP_6
personalmente aperto i colli, costatando il danneggiamento irrimediabile della merce;
i danni, documentati dalle foto allegate, era una conseguenza di imballaggi inadeguati e difformi dalla procedura di imballo prevista dalla normativa vigente;
era stato, difatti, costatato all'apertura degli imballaggi che:- le opere non erano intervallate da lastre di materiale assorbente (polistirolo da almeno 5 cm);- gli angoli non erano stati protetti con angolari di pluriball;
- le cornici lungo i 4 lati non erano state protette su tutta la lunghezza con strisce di pluriball e quindi esposte a colpi diretti sulle parti esterne e a colpi tra le opere stesse imballate nello stesso scatolo;
- i colli a loro volta non erano ulteriormente avvolti integralmente in pluriball e non erano stati inscatolati con cartoni doppia onda ad alta resistenza.; a causa dei danni lamentati, essa istante, non solo, non era riuscita ad esporre le proprie opere previste per la mostra di Montecarlo con grave danno all'immagine, ma era stata costretta suo malgrado a rispedire i colli di n 10 fotografie distrutte invece che a Napoli, a Milano per la riparazione del danno;
inoltre a Montecarlo, la società Parte_1
[... incaricata, come da contratto, all'imballaggio e alla spedizione delle opere su Napoli, si era rifiutata di porre in essere l'imballaggio ed essa istante aveva dovuto provvedere a sue spese a affidare l'imballaggio ad un'altra ditta per l'importo di € 420,00; l'08.03.2016, essa istante, dopo essere venuto a conoscenza degli eventi in questione, inoltrava alla Postal
Express apposita diffida, al fine di ottenere la restituzione dell'intero prezzo corrisposto per il trasporto della merce, pari ad euro 899,99 e il pagamento di tutte le somme sostenute, ma senza nessun esito.
Ritenendo, dunque, alla luce del contratto intercorso fra le parti, che i danni lamentati fossero da ricondurre alla la società attrice Parte_1
insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “In via principale, accertato l'inadempimento contrattuale della ONparte_7
in persona del legale rapp.te p.t e la responsabilità della stessa
[...]
per il danneggiamento delle merci trasportate ai sensi dell'art. 1693 c.c., condannarla al risarcimento del danno in favore dell'istante, da quantificarsi nella misura di euro 10.000 oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno a quest'ultimo arrecato, da determinarsi in via equitativa, sempre col corredo di interessi e rivalutazione monetaria, vertendosi in tema di debito di valore...”.
Si costituiva la quale, ritenendosi non responsabile, Parte_1
contestava la domanda, chiedendone il rigetto e in via subordinata chiedeva la chiamata in garanzia della società per dichiarare la ONparte_2
società unica debitrice in relazione ai crediti azionati ONparte_2
da parte attrice e pertanto condannarla al pagamento della somma che sarà accertata nel corso del giudizio tanto per sorte che per accessori, in via ancora più subordinata, dichiarare la sussistenza in capo alla società del diritto di rivalersi nei confronti della società Parte_1 [...]
nella denegata ipotesi in cui fosse essa stessa condannata al CP_2
pagamento di somme tanto per sorte che per accessori ...”.
Autorizzata dal Giudicante la chiamata in causa,si costituiva CP_2
che resisteva e chiedeva il rigetto della domanda.
[...]
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., venivano raccolti gli interrogatori dei legali rappresentanti delle società, ammessa ed espletata prova per testi, nonché CTU tecnica volta alla stima dei danni lamentati. All'udienza del 9.11.2018, sulla base delle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione.
All'esito del giudizio, il Tribunale così statuiva:
“1) Condanna la società convenuta a pagare alla società attrice la somma di € 10899,99, oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 2/3/2006 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 2/3/2006 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
2) Condanna la società convenuta a rimborsare alla società attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in € 1473,53, oltre CP ed
Iva;
3) Condanna la società convenuta a rimborsare alla società attrice le spese del presente giudizio, che liquida in € 275 per esborsi ed € 4800 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Valerio Preziosi;
4) Condanna la società convenuta a rimborsare alla società chiamata in causa le spese del giudizio, che liquida in € 4800 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 12.03.2019 e notificata il
18.03.2019, con citazione notificata il 11.04.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva Parte_1
appello - iscritto a ruolo il 19.04.2019 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ … - in rito, dichiarare la domanda attorea improcedibile per difetto della condizione di procedibilità;- nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea siccome infondata;
- in linea subordinata ed in accoglimento della domanda di manleva, accertare e dichiarare la società ONparte_2
unica debitrice in relazione ai crediti azionati da parte attrice e pertanto condannarla al pagamento della somma acclarata;
- in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla società
[...]
del diritto di rivalersi nei confronti della società Parte_1 [...]
nella denegata ipotesi in cui fosse essa stessa condannata al CP_2
pagamento di somme tanto per sorte che per accessori;
…”.
Si costituiva che chiedeva il rigetto del gravame ONparte_1
e in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, fosse dichiarata ON la corresponsabilità tra la società e Pt_1
Si costituiva anche resistendo al gravame e ONparte_2
chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza di comparizione del 20.09.2019 la Corte si riservava sulla decisione in merito alla richiesta sospensiva e con provvedimento depositato il 11.10.2019 accoglieva parzialmente l'istanza sospendendo “la sentenza impugnata per l'importo eccedente il 50% delle somme liquidate per sorta capitale e spese di lite”, rinviando al 26.03.2021 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con decreto del 6.05.2024 veniva nominato quale relatore della causa un
Giudice Ausiliare, così che all'esito della già disposta udienza del
14.06.2024, sulle conclusioni rassegnate in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 19.9.2024 e memoria di replica il 9.10.2024. depositava comparsa conclusionale il ONparte_1
25.6.2024, mentre depositava comparsa ONparte_2
conclusionale il 19.9.2024 e memoria di replica il 10.10.2024.
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche e stante la mancata conferma del nominato Giudice Ausiliare, la causa veniva riassegnata alla Consigliera scrivente e concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 24.01.2025 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni. All'esito dell'udienza del 24.01.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha, in accoglimento parziale della domanda, così statuito:
“La domanda della società attrice nei confronti della società convenuta è parzialmente fondata, e va accolta per quanto di ragione.
Sottoscrivendo in data 24/2/2016 un “Modulo ordine spedizione”,
[...]
NI incarica quale affiliata di IL XE CP_8 Parte_1
Etc., di provvedere alla consegna di un collo ad un corriere, perché venga trasportato da Napoli al Principato di Monaco e ritorno, per il prezzo di € ON 900; all'art. 3 del modulo si stabilisce che “ è responsabile nei limiti del valore dichiarato dal cliente per le operazioni di imballaggio (solo se ON effettuato da , custodia e consegna del collo al corriere”; ed all'art.
ON 4: “Fatti salvi i casi di dolo e colpa grave … non si assume la responsabilità per il buon esito del trasporto dei colli accettati né per la ON perdita o danneggiamento dei contenuti, per qualsiasi causa. … non si assume la responsabilità per danneggiamento dei colli imballati dal cliente”; entrambe le clausole sono specificamente approvate per iscritto dalla cliente. ha convenuto nel presente giudizio CP_1 Parte_1
deducendo che la merce affidata alla stessa perché la spedisse, consistente in 10 fotografie dotate di cornici, delle dimensioni di 1 metro per 1 metro, era giunta a destinazione irrimediabilmente danneggiata “dal momento che gli imballaggi erano del tutto inadeguati e difformi dalla procedura
d'imballo prevista dalla normativa vigente”, e chiedendo di dichiarare
[...]
responsabile ex art. 1693 c.c. e di condannarla a risarcire i CP_10
danni subiti dall'attrice, da liquidare in € 10000 “oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno a quest'ultimo arrecato, da determinarsi in via equitativa, sempre col corredo di interessi e rivalutazione,”. Si è costituita
chiedendo di dichiarare la domanda improcedibile, Parte_1
oppure rigettarla per propria carenza di legittimazione passiva, o perché infondata;
ha chiamato , quale Parte_1 ONparte_2
vettore che aveva eseguito il trasporto, chiedendo di dichiararla unica responsabile dei danni lamentati dall'attrice, e condannarla a risarcire i danni subiti da;
si è costituita , chiedendo CP_1 ONparte_2
di rigettare la domanda proposta nei propri confronti dalla convenuta;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, sono stati espletati gli interrogatori formali dei legali rappresentanti della società attrice
[...]
) e di quella convenuta ( , sono stati CP_11 ONparte_12
escussi i testi e (dal Tribunale di Testimone_1 Testimone_2
Milano, delegato), ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dalla prof.ssa ; ora la causa va decisa. Persona_2
Preliminarmente si evidenzia che in citazione è stato chiesto, oltre al risarcimento del valore delle opere di € 10000 ed al rimborso delle spese di trasporto di € 899,99 anche il risarcimento del danno all'immagine, non quantificato e non contenuto espressamente nei limiti di € 50000, per cui la presente controversia non rientra tra quelle per le quali era obbligatoria la negoziazione assistita (il valore della causa è stato quantificato in € 10000 solo ai fini del contributo unificato).
Ai sensi dell'art. 1737 cc “Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.”; come affermato da Cass. 4567/1997, tra le prestazioni accessorie cui è tenuto lo spedizioniere, è incluso
l'imballaggio. Dal modulo sottoscritto da entrambe le parti, del 24/2/2016, non risulta che la cliente avesse esonerato la società spedizioniere dall'obbligo accessorio di imballare la merce. All'art. 3 del modulo/contratto, lo spedizioniere si assumeva la responsabilità per le operazioni d'imballaggio, deve ritenersi anche per la corretta esecuzione delle stesse, quindi per i danni subiti dalla merce durante il traporto per un non adeguato imballaggio;
e che sia così, lo si desume anche dal punto dell'art. 4 in cui si esclude la responsabilità dello spedizioniere per il danneggiamento di colli imballati dal cliente, e “La responsabilità del corriere per i colli imballati dal cliente è limitata al caso di perdita e non al caso di danneggiamento”. Quindi, la limitazione di responsabilità espressa dall'art. 4 non riguarda i danneggiamenti dovuti a difetti dell'imballaggio realizzato dallo spedizioniere. E poi, anche l'art. 4 non esclude la responsabilità dello spedizioniere, ma la limita ai casi di dolo o colpa grave, la cui assenza, ai sensi dell'art. 1218 cc, va sempre dimostrata dal debitore.
Si è visto che ai sensi dell'art. 3 delle condizioni generali del contratto lo spedizioniere è responsabile per le operazioni di imballaggio nei limiti del valore dichiarato dal cliente, e va aggiunto che in questo caso non risulta che il cliente abbia dichiarato alcun valore della merce da spedire;
ciò significa che il limite di valore doveva considerarsi pari a 0, oppure che non c'era un limite di valore alla responsabilità dello spedizioniere?
Trattandosi di una limitazione di responsabilità, quindi di una eccezione alla regola, deve ritenersi che, non avendo la società cliente dichiarato alcun valore della merce, e del resto non avendo lo spedizioniere sollecitato la cliente a farlo (avrebbe potuto porla come condizione per stipulare il contratto), in questo caso lo spedizioniere sia responsabile senza limiti di valore.
Come affermato da Cass. 15328/2018, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per
l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore spetta la dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Nel caso in esame,
[...]
era debitrice dell'obbligo di imballare correttamente la Parte_1
merce, e agisce per il risarcimento del danno da inadempimento CP_1
di tale obbligo;
spettava a provare di averlo adempiuto. ONparte_10
Nell'atto di citazione si denunciano specifici difetti nell'imballaggio realizzato dallo spedizioniere, e costituendosi ha Parte_1
dichiarato di avere invece imballato la merce esattamente con le modalità che in citazione si affermano omesse;
dunque anche la convenuta riconosce che l'imballaggio andava effettuato come sostiene parte attrice, per cui o la cliente aveva reso noto che si dovevano trasportare opere
d'arte, oppure, la circostanza era irrilevante, essendo comunque chiaro anche ad una visione sommaria del materiale da affidare al vettore, che esso andava imballato seguendo specifiche precauzioni.
In ogni caso, il teste , un collaboratore esterno di Testimone_1 [...]
ha riferito di avere egli stesso trasportato le opere presso la sede CP_1
di IL XE , e di avere spiegato allo spedizioniere Parte_1
che si trattava di opere d'arte che andavano imballate e spedite. Non risulta, insomma, che vi sia stata colpa esclusiva o concorrente della società attrice per non avere informato lo spedizioniere circa la natura della merce da consegnare al vettore.
Posto tutto quanto sopra, non ha provato di avere Parte_1
imballato a regola d'arte le opere affidatele da L'unico CP_1
elemento di prova fornito, è costituito da una missiva datata 11/3/2016 ON inviata dal vettore allo spedizioniere ONparte_2
[...]
in cui esprime “il proprio rincrescimento per il Parte_1
contrattempo occorso” rassicurando l'interlocutore “circa l'eccezionalità di quanto accaduto” e dichiarandosi disposta a riconoscere un risarcimento massimo di € 91,85. Secondo parte convenuta, se la merce (le opere) fosse stata imballata male, il vettore lo avrebbe senza dubbio rilevato e contestato allo spedizioniere: la missiva, in questa prospettiva, costituirebbe un'assunzione di responsabilità del vettore, che escluderebbe quella dello spedizioniere. Tuttavia, non è possibile da un solo indizio dedurre l'adempimento dello spedizioniere: il vettore potrebbe per qualunque ragione aver riconosciuto una propria responsabilità prevalente, pur in presenza di difetti di imballaggio della merce, anche in considerazione del fatto che dopo tutto offriva a titolo di risarcimento una somma irrisoria, inferiore ad € 100. La missiva del vettore non afferma che
l'imballaggio fosse corretto, limitandosi a non contestarlo;
tale non contestazione costituisce un mero indizio della correttezza dell'imballaggio, non suffragato da altri indizi, quindi non prova
l'adempimento dello spedizioniere. Non essendo provato che le opere siano state imballate a regola d'arte dalla società convenuta, appare altamente verosimile che i danni lamentati dalla società attrice siano stati per lo meno concausati da un vizio d'imballaggio, pur se vi fossero stati degli errori da parte del vettore, riconosciuti implicitamente nella missiva dell'11/3/2016. E in caso di concorso di colpa, comunque uno dei corresponsabili è tenuto a risarcire il danno per l'intero (art. 2055 cc).
In ultima analisi, la convenuta è obbligata a risarcire il danno subito dall'attrice. Viceversa, non può essere accolta la domanda proposta dalla Par convenuta nei confronti della chiamata in causa ONparte_2
avente ad oggetto la declaratoria di responsabilità esclusiva di quest'ultima: tale responsabilità esclusiva non è dimostrata dalla lettera dell'11/3/2016.
Quanto alla entità del danno subito da la CTU ha confermato il CP_1
valore complessivo di € 10000 delle opere. La CTU ha anche stabilito un coefficiente di valorizzazione delle opere considerata la natura artistica delle stesse, ma in realtà questa forma di danno non è stata nemmeno allegata dalla parte attrice, la quale ha lamentato tre forme di danno in citazione, né ha integrato la domanda nella prima memoria ex art. 183.6 cpc: rimborso del “controvalore delle opere spedite”, “danno all'immagine in quanto l'istante non ha potuto esporre le proprie opere all'esposizione di Montecarlo”, “rimborso di €899,99 sostenute per il trasporto delle opere da Napoli a Montecarlo A/R”; l'ulteriore richiesta di
“ogni ulteriore danno derivante dall'inadempimento contrattuale”, è troppo generica per poter essere presa in considerazione: i danni vanno allegati, prima che provati. Quindi, la convenuta va condannata a rimborsare all'attrice il controvalore delle opere pari ad € 10000, nonché il costo del trasporto, sostenuto senza poter usufruire realmente del servizio essendo le opere risultate irrimediabilmente danneggiate all'arrivo; nulla può essere riconosciuto per il danno all'immagine derivante dalla mancata esposizione delle opere a Montecarlo, avendo la stessa CTU rilevato che non vi sono sufficienti elementi per svolgere fondate deduzioni sul punto (nulla di preciso si sa neanche sulla natura della mostra), essendo invece possibili solo mere illazioni.
In definitiva, la società convenuta va condannata a pagare alla società attrice la somma di € 10899,99, oltre rivalutazione secondo indici Istat dal
2/3/2006 (data della prevista consegna) alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 2/3/2006 alla;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della convenuta nei confronti di entrambe le controparti, e si liquidano come in dispositivo”.
§ 4.
Con il quarto motivo parte appellante si duole dell'omesso accoglimento dell'eccezione di improcedibilità, per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, osservando che, da un lato, il
Tribunale nella gravata sentenza afferma che “l'ulteriore richiesta di ogni ulteriore danno derivante dall'inadempimento contrattuale” è troppo generica per poter essere presa in considerazione: i danni vanno allegati, prima che provati”, dall'altro, nell'ordinanza del 20.02.17 il Tribunale ha ritenuto la proposta domanda di valore indeterminabile, considerando, dunque, i danni non esaminati perché non allegati;
l'appellante conclude assumendo che la domanda doveva ritenersi contenuta nell'importo di €
10.000,00 e, pertanto, la controversia rientra tra quelle per le quali è obbligatoria la negoziazione assistita.
Il motivo su trascritto, che ha natura preliminare, è infondato.
Come già evidenziato nella gravata sentenza, la società istante, oltre al risarcimento dei danni, pari al controvalore delle opere perse e al rimborso delle spese di trasporto, ha chiesto il risarcimento del danno all'immagine, demandando la quantificazione alla valutazione equitativa del Tribunale;
tenuto conto che il valore della domanda, a fini in esame, va valutato alla stregua della prospettazione offerta in seno all'atto introduttivo, senza tener conto delle allegazioni e delle prove di cui alle memorie depositate nel corso del giudizio ai sensi dell'art. 183 c.p.c., alla luce dei danni come prospettati in seno alla citazione, la domanda supera il valore di €
50.000,00.
§ 5.
Con il primo motivo parte appellante si duole dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1737 c.c. e ss. in materia di contratto di spedizione in luogo di quella in tema contratto di mandato con rappresentanza ex art. 1704 c.c., rammentando che il contratto di spedizione si presenta come una species appartenente al genus contratto di mandato senza rappresentanza, avente quale specifico oggetto la stipulazione di contratto di trasporto ed essendo a tal fine dotato di propria normativa di settore;
sostiene che il contratto concluso tra le società CP_1
e è un contratto di mandato con rappresentanza col quale la Parte_1
seconda si è impegnata a sottoscrivere in nome e per conto della prima un contratto di trasporto con uno dei vettori di propria fiducia, alle relative condizioni contrattuali, note alla tanto si evince dall'art. 1 della CP_1
convenzione stipulata tra le parti, che precisa che il vettore affidatario ON
“curerà la consegna al luogo di destinazione” e che la (ossia la Pt_1
è abilitata dal cliente a “sottoscrivere in suo nome e conto la
[...]
relativa lettera di vettura le cui condizioni di trasporto il cliente dichiara di conoscere in quanto allegate al presente ordine di spedizione” ; il contratto di trasporto è, cioè, stato stipulato tra l'attrice, nel cui nome e per il cui ON conto ha agito dietro espresso mandato la e la ONparte_2
corriere prescelto, le cui condizioni di contratto sono allegate all'ordine di spedizione, come riconosciuto dall'attrice sottoscrivente e il rapporto scaturito da detto contratto si è pertanto instaurato esclusivamente tra la e la che beneficiano ovvero subiscono i relativi CP_1 CP_2
effetti, ad esclusione di essa appellante, la quale in tale rapporto si atteggia soltanto a mera procuratrice della mandante;
ne consegue l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina tipica del contratto di spedizione, incluso il preteso obbligo accessorio di provvedere all'imballaggio che, secondo il
Tribunale, cederebbe a carico della mandataria;
essa appellante ha effettivamente provveduto ad eseguire l'imballaggio dei beni oggetto della spedizione, ma soltanto quale servizio spontaneamente offerto alla propria clientela, senza che nessun corrispondente obbligo gravasse su di essa, né ex lege, non essendosi in presenza di un contratto di spedizione e non potendosi pertanto fare applicazione della sua disciplina, inclusiva degli obblighi accessori, né ex contractu, in quanto non espressamente previsto;
nessuna clausola contrattuale impone obblighi di tal fattura in capo ad essa appellante, la quale provvede tuttavia all'imballo dei colli in spedizione semplicemente sostituendosi ai corrieri di volta in volta incaricati del materiale trasporto, come si evince dal disposto dell'art. 2 del contratto, in cui il cliente “riconosce che gli standard d'imballaggio dei corrieri sono ON stati resi noti da , in modo tale che essa appellante quale affiliata ON
– provveda essa stessa ad effettuare le operazioni d'imballo dei colli,
i quali vengono poi consegnati al corriere di turno;
quest'ultimo, nel ricevere la merce così come predisposta e nell'accettare il conseguente incarico di trasporto, dimostra di accettare in toto anche le avvenute operazioni d'imballo, implicitamente riconoscendone la qualità e conformità ai propri standard, già a loro volta accettati dal cliente;
essa appellante da questo momento in poi è esonerata da ogni responsabilità in ordine alla consegna dei beni, non potendo essere responsabile né del trasporto, affidato a terzi e da questi eseguito, né delle presupposte operazioni d'imballaggio, riconosciute dal corriere conformi ai propri standard qualitativi per facta concludentia, ossia per la circostanza dell'accettazione della merce;
a riprova del rapporto diretto instauratosi tra mandante e corriere si richiama l'art. 4 del contratto concluso tra la prima ON ( e essa appellante mandataria, ai sensi del quale la “ non si CP_1
assume la responsabilità per il buon esito del trasporto dei colli accettati né per la perdita o danneggiamento dei contenuti, per qualsiasi causa” ed ON in ogni caso, in detta evenienza, la si limita a contattare il vettore per l'eventuale risarcimento da questi dovuto al cliente, non essendo in ogni caso responsabile né del rifiuto opposto dal vettore né per il rimborso del danno medesimo (“e comunque non sarà tenuto al rimborso del danno”, art. 4).
Con il secondo motivo l'appellante formula doglianze circa l'erronea interpretazione delle clausole del contratto intervenuto tra essa appellante e la propria mandante e circa l'erronea applicazione degli art. 1218, 2697 e 2727 c.c., in materia di esonero di responsabilità per inadempimento e riparto dell'onere della prova.
La società critica la decisione del Tribunale di ritenere sussistente l'obbligo di provvedere all'imballaggio dei colli in spedizione alla luce della lettura forzata delle clausole del modulo sottoscritto dalle due dette società; in particolare, secondo il Tribunale, l'obbligo detto si ricava dall'art. 3 del ON detto modulo, alla cui stregua “ è responsabile nei limiti del valore dichiarato dal cliente per le operazioni d'imballaggio (solo se effettuato da ON
, custodia e consegna del collo al corriere”, ma, ritiene parte appellante, nessun impegno è assunto dalla stessa in ordine all'attività
d'imballo sulla scorta della clausola in questione, la quale evidenzia soltanto l'eventuale responsabilità qualora detta attività sia da essa stessa svolta, in luogo del cliente, ed in ogni caso esclusivamente entro i limiti del valore dichiarato da quest'ultimo; la clausola in parola enuncia al contrario una chiara limitazione di responsabilità, circoscritta alla sola ipotesi che l'imballaggio sia eseguito dalla società piuttosto che dal cliente personalmente e comunque nei soli limiti del valore da questi dichiarato, in nessun modo predicando la sussistenza di un generalizzato dovere di effettuare le operazioni d'imballo; il Tribunale conferma la deduzione appellandosi all'art. 4, in base al quale “la responsabilità del corriere per i colli imballati dal cliente è limitata al caso di perdita e non al caso di danneggiamento”, ma detta clausola si riferisce alla sola responsabilità del corriere, ma la limitazione di responsabilità di quest'ultimo non può comportare un automatico aggravio di quella dello spedizioniere o comunque di soggetti terzi estranei all'attività del primo;
il Tribunale non ha correttamente richiamato l'art. 1218 c.c. quando afferma che l'art. 4 limita la responsabilità dello spedizioniere ai casi di dolo e colpa grave e che l'assenza di questi ultimi “ai sensi dell'art. 1218 c.c., va sempre dimostrata dal debitore”, posto che ai sensi di detta norma il debitore inadempiente è tenuto a provare “che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, che è circostanza ben diversa da dolo e colpa grave, i quali non sono menzionati nell'art. 1218 c.c.; riguardo invece alla responsabilità limitata al valore dichiarato dal cliente, seppur il Tribunale abbia riconosciuto che nessun valore è stato dichiarato dalla ne trae la CP_1
conclusione che in questo caso lo spedizioniere è responsabile senza limiti di valore, ma l'indeterminatezza di detto valore cozza con la ratio della clausola, che ha una funzione limitativa dell'eventuale responsabilità risarcitoria e peraltro, la limitazione di responsabilità in dipendenza del valore dichiarato dal cliente è stata esplicitamente pattuita dalle parti del contratto stipulato tra mandante e mandataria e con specifica doppia approvazione della relativa clausola anche per gli effetti degli artt. 1341 e
1342 c.c.; ritiene che la totale assenza della dichiarazione di valore della merce da parte del cliente non può essere interpretata come illimitatezza del valore non denunciato e che essa appellante non poteva ritenersi onerata di porre l'indicazione del valore della merce come condizione della stipula; dalla natura e dal tenore generale dell'accordo emerge una chiara volontà delle parti di esentare essa appellante da responsabilità per esito negativo del trasporto;
anche la previsione dell'art. 2, in cui il cliente “riconosce che ON gli standard d'imballaggio dei corrieri sono stati resi noti da , dimostra come il cliente sia a conoscenza che le operazioni d'imballo siano sostanzialmente imputabili ai corrieri e non ad essa appellante, la quale provvede alle medesime operazioni sostituendosi ai corrieri medesimi e questi a loro volta, nell'accettare senza riserve i colli come imballati, riconoscono tacitamente la qualità degli imballaggi e la loro conformità a quegli stessi standard che il cliente ha dichiarato di conoscere e di accettare;
inoltre, ai sensi dell'art. 1693 c.c., il vettore è responsabile se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio”; la presunzione di assenza di vizi d'imballo è qualificata come assoluta dalla giurisprudenza di legittimità nel caso di vizi apparenti, ammettendo, viceversa, la prova contraria nell'evenienza opposta;
il fatto che il vettore riceva i colli senza obiezione alcuna mostra che nessun vizio visibile abbia potuto rilevare e nessuna prova può offrire in contrario;
ma quand'anche si fosse in presenza di vizi non apparenti, resterebbe in ogni caso onerato di vincere la presunzione di legge, nel mentre nella fattispecie ON nessuna prova la ha mai offerto circa l'eventuale difetto degli imballi delle opere oggi in contestazione;
nessuna prova, pertanto, essa appellante avrebbe dovuto fornire circa la qualità degli imballaggi, non essendone onerata neanche in via d'inversione ex art. 1218 c.c., in quanto non era direttamente obbligata ad eseguirli ed in ogni caso il relativo adempimento e la sua qualità restano provati per presunzione, mai vinta dalle controparti.
Con il quinto motivo parte appellante denuncia la violazione dell'art. 112
c.p.c. per aver il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla domanda di ON garanzia proposta da essa appellante verso la
I motivi su trascritti, da esaminare congiuntamente siccome connessi, essendo finalizzati ad escludere la responsabilità dell'odierna appellante in ordine al danneggiamento dei beni in questione, sono infondati.
A prescindere dall'erronea qualificazione contrattuale del rapporto intercorso tra e sostenuta dall'appellante Parte_1 CP_1
per affermare che la stessa non era tenuta all'imballaggio delle opere, sicché alcuna responsabilità per difetti di quest'ultimo può alla stessa imputarsi, incontestata è la circostanza che l'odierna appellante abbia provveduto all'imballaggio delle opere in questione;
piuttosto, assume l'appellante, che non ha assunto un impegno a provvedere all'imballaggio e di aver provveduto a tanto solo in sostituzione del corriere. Tanto, tuttavia, ovvero, la circostanza che abbia provveduto nel caso di specie a sostituirsi ai corrieri nel provvedere all'imballaggio senza assumere la responsabilità di tale operazione, non emerge affatto dal contratto concluso tra
[...]
e e in particolare dal “ modulo ordine Parte_1 CP_1
spedizione” del 24.2.2016, esaminato dal Tribunale, ove al punto 3, come evidenziato nella gravata sentenza, è prevista una limitazione di responsabilità – “ nei limiti del valore dichiarato dal cliente” - dell'odierna appellante ove provveda all'imballaggio e all'art. 4 l'esclusione di responsabilità della stessa per il danneggiamento dei colli imballati dal cliente;
posto che obbligo e responsabilità sono concetti correlati, la circostanza che nel detto modulo, predisposto da e Parte_1
sottoscritto da sia prevista una specifica disciplina in punto di CP_1
responsabilità dell'odierna appellante relativamente alle operazioni di imballaggio, induce ad affermare che l'imballaggio è un servizio che può essere fornito dalla medesima appellante, con conseguente assunzione di responsabilità; sul punto la formulazione letterale delle clausole dette è chiara. Ciò senza considerare che secondo la Suprema Corte, colui il quale assume volontariamente un obbligo, ovvero, inizia volontariamente l'esecuzione di una prestazione, ha il dovere di adempiere il primo o di eseguire la seconda con la correttezza e la diligenza prescritte dagli artt.
1175 e 1176 c.c., a nulla rilevando che la prestazione sia eseguita volontariamente ed a titolo gratuito;
ciò è affermato finanche nel caso di prestazioni di cortesia, come nel caso del trasporto di cortesia (cfr. Cass. n.
21389 del 08/10/2009), ovvero del deposito di cortesia (cfr. Cass. n. 7363 del 02/06/2000), a fortiori, dunque, va affermato anche nel caso di prestazioni gratuite, ovvero assunte volontariamente senza corrispettivo
(cfr. Cass. n.18230 del 26/08/2014). Né depone in senso contrario la previsione di cui all'art. 2, secondo cui il cliente “riconosce che gli standard d'imballaggio dei corrieri sono stati resi ON noti da , posto che la stessa presuppone che all'imballaggio provvedano i corrieri e non già l'odierna appellante.
Pure l'art. 4 dell'anzidetto “modulo ordine spedizione”, richiamato nella gravata sentenza, conferma la sussistenza della responsabilità imputata all'odierna appellante ove prevede “fatti salvi i casi di dolo e colpa grave ON
… non si assume la responsabilità per il buon esito del trasporto dei colli accettati né per la perdita o danneggiamento dei contenuti per qualsiasi causa “, posto che, contrariamente alle deduzioni di parte appellante, era quest'ultima tenuta a provare l'assenza di colpa grave, ovvero, di dolo, prova che, nella specie, non è stata fornita. Ed invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte, la presenza di una clausola limitativa della responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave non altera i normali criteri di ripartizione dell'onere della prova (artt. 1218 e 2697 c.c.), sicché il debitore, il quale voglia andare esente da responsabilità, pur in presenza di una clausola di esonero, ha l'onere di provare che l'inadempimento o l'inesatto adempimento è dipeso da causa a lui non imputabile e, cioè, al di fuori del suo potere di controllo, oppure che la sua attività o inattività, in rapporto causale con la mancanza o l'inesattezza dell'adempimento, concreta colpa lieve, anziché grave o dolosa. Quindi, la responsabilità rimane a carico del debitore, ove il medesimo non fornisca la prova di una causa, esattamente individuata, a lui estranea, oppure, di modalità della sua attività o inattività che ne comportino la sussunzione nella colpa lieve. In tal senso depone il principio generale fissato dall'art. 2697 c.c., secondo il quale al creditore che chieda il risarcimento del danno per l'inadempimento altrui spetta la prova della mancata o inesatta esecuzione della prestazione;
d'altra parte, la tutela apprestata dall'art. 1218
c.c., a favore del creditore, mediante il rafforzamento della sua posizione processuale, trova rispondenza nella considerazione - pacificamente riconosciuta - delle scarse possibilità di individuazione, da parte del creditore, delle cause che hanno dato origine all'inadempimento o all'inesatto adempimento, trattandosi di vicende necessariamente ricomprese nell'ambito dell'attività del debitore (in tal senso, in motivazione Cass. n. 367 del 2002, nonché Cassazione civile , sez. III ,
29/05/2013 , n. 13434).
In merito, poi, alla circostanza che, seppur sia previsto nel detto modulo che l'odierna appellante è responsabile nei limiti del valore dichiarato dal cliente, alcun valore della merce da spedire è stato dichiarato dal cliente, va evidenziato che non ha alcun fondamento logico, prima che giuridico, la critica alla decisione del Tribunale di ritenere l'odierna appellante responsabile senza limiti di valore assumendo che l'indeterminatezza di detto valore cozza con la ratio della clausola, che ha una funzione limitativa dell'eventuale responsabilità risarcitoria;
ed invero, proprio perché la clausola in questione ha funzione limitativa dell'eventuale responsabilità risarcitoria, la mancata determinazione del valore – limite di tale responsabilità si traduce nell'omessa stipula della medesima clausola, non sussistendo nella specie tantomeno una disciplina legislativa suppletiva a tale carenza contrattuale.
Quanto, poi, alle domande proposte nei confronti della terza chiamata
ON
in prima battuta l'odierna appellante ha chiesto dichiararsi la ON responsabilità esclusiva della e sul punto il Tribunale si è pronunciato statuendo < appare altamente verosimile che i danni lamentati dalla società attrice siano stati per lo meno concausati da un vizio
d'imballaggio, pur se vi fossero stati degli errori da parte del vettore, riconosciuti implicitamente nella missiva dell'11/3/2016. E in caso di concorso di colpa, comunque uno dei corresponsabili è tenuto a risarcire il danno per l'intero (art. 2055 cc). In ultima analisi, la convenuta è obbligata a risarcire il danno subito dall'attrice. Viceversa, non può essere accolta la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della chiamata Par in causa avente ad oggetto la declaratoria di ONparte_2
responsabilità esclusiva di quest'ultima: tale responsabilità esclusiva non è dimostrata dalla lettera dell'11/3/2016>>.
In via subordinata, l'odierna appellante ha proposto anche domanda di rivalsa e sul punto il Tribunale non si è pronunciato;
seppur Parte_1
abbia denunciato tale omissione, la domanda non è accoglibile, posto
[...]
che non è tantomeno precisato il rapporto di garanzia, fonte dell'invocato diritto a rivalersi degli effetti pregiudizievoli conseguenti all'inflitta condanna, considerato, peraltro, che la chiamata del terzo in garanzia ex art. 106 c.p.c. - mediante la quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo esercita il diritto a rivalersi dei relativi effetti pregiudizievoli nei confronti di altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - si differenzia dall'azione di regresso, che invece tale vincolo presuppone, mirando a redistribuire pro quota , nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi (cfr. Cassazione civile , sez.
II , 07/11/2023 , n. 30952). Nella specie, l'odierna appellante ha dedotto la ON responsabilità della terza chiamata per escludere la propria e non già per affermare una corresponsabilità della stessa ai fini di un'azione di regresso.
In merito, infine, alla dedotta responsabilità della quale ONparte_2
vettore ai sensi dell'art. 1693 c.c., non ha fondamento né logico né giuridico la deduzione secondo cui l'esecuzione a regola d'arte delle operazioni di imballo si evince dal rilievo che la non ha ONparte_2
fornito prova della circostanza che i danni ai beni siano stati causati da vizi di imballaggio. L'odierna appellante è stata convenuta in giudizio dalla per ottenere il risarcimento dei danno, sul presupposto che la CP_1
stessa non abbia provveduto correttamente alle operazioni di imballo ed era pertanto tenuta a fornire prova del contrario ai sensi dell'art. 1218 c.c., mentre vorrebbe, con la detta argomentazione, Parte_1
presumere ex se l'assolvimento dell'onere della prova sulla stessa gravante dal mancato adempimento di quello gravante sulla terza chiamata quale trasportatore ai sensi dell'art. 1693 c.c.
§ 6.
Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione degli Parte_1
artt. 1227 e 2055 c.c., in materia rispettivamente di concorso di colpa e regresso in via di solidarietà, nonché illogica e contradditoria valutazione delle prove. In particolare, parte appellante deduce di non aver ammesso che l'imballaggio andasse effettuato esattamente secondo le specifiche indicazioni indicate dall'istante nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, pur avendole di fatto rispettate ma soltanto perché rappresentano normali standard d'imballo e non prescrizioni speciali per il tipo di beni che la mandante intendeva spedire;
deduce di aver eseguito la prestazione pattuita secondo le comuni regole della normale diligenza e senza particolari ragguagli in ordine a valore, frangibilità o facile deperibilità dei medesimi, in ordine ai quali nulla le è stato indicato all'atto della stipula del contratto de quo e pertanto, il fatto dannoso è imputabile al solo committente, unico soggetto in grado oltre che onerato di fornire le necessarie informazioni per ottenere il miglior servizio disponibile dall'incaricato della consegna.
Inoltre, parte appellante afferma che con propria comunicazione ON dell'11.03.16 la stessa ha ammesso che l'accaduto si è verificato ON unicamente per propria inadempienza e la circostanza che la abbia riconosciuto la sua piena responsabilità per il danno procurato è prova che nessuna contestazione poteva essere mossa né di fatto è stata mossa sull'imballaggio effettuato da essa appellante;
deduce che erroneamente il
Tribunale non ha attribuito alcun rilievo alla dichiarazione di responsabilità ON resa dalla seppur abbia effettuato una valutazione di mera verosimiglianza circa l'imputabilità del fatto e dei danni ad essa appellante affermando “appare altamente verosimile che i danni lamentati dalla società attrice siano stati per lo meno concausati da un vizio
d'imballaggio”; sostiene che il Tribunale, seppur riconosca che i danni de quibus siano stati quanto meno concausati da un vizio d'imballaggio, tuttavia condanna in via esclusiva essa appellante, esonerando da responsabilità tutti gli altri;
critica, poi la decisione di non accogliere la domanda di manleva verso il corriere perché proposta per responsabilità esclusiva, assumendo che quand'anche la domanda fosse stata ritenuta da accogliersi solo parzialmente ovvero in via solidale, nulla avrebbe ostato ad esso accoglimento per il principio che il più contiene il meno;
peraltro, a mente dell' l'art. 2055 c.cc. se è vero che l'obbligato solidale è tenuto per l'intero, è anche vero che ha diritto di regresso verso il condebitore.
Il motivo è infondato.
Parte appellante, nell'affermare di aver effettuato l'imballaggio delle opere in questione secondo le indicazioni indicate dall'istante nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, rappresentando tali indicazioni normali standard d'imballo, non contesta la circostanza che la prestazione di cui la eccepisce l'inadempimento doveva essere eseguita CP_1
secondo le allegazioni attoree;
tuttavia, seppur afferma di aver rispettato i detti standard d'imballo, non ne fornisce prova ai sensi dell'art. 1218 .c.c., come in precedenza già evidenziato né precisa le specifiche – e diverse da quelle dedotte dalla parte istante – procedure di imballaggio che avrebbe dovuto applicare ove fosse stata informata della frangibilità o facile deperibilità dei beni da spedire, sicché la deduzione è inconsistente. ON Con la comunicazione dell'11.03.16 la non ha affatto ammesso la propria inadempienza, né in questa si discorre dell'imballo dei beni e, richiamando le condizioni generali di trasporto, offre la somma irrisoria di € 91,85. Come ha affermato il Tribunale, tale comunicazione è un mero indizio, insufficiente ex se per affermare che nella specie le opere siano state correttamente imballate, non rappresentando una circostanza grave, precisa e concordante nella prospettiva di cui all'art. 2729 c.c. nel senso di mancanza di responsabilità dell'odierna appellante, sia per l'eseguità della ON somma offerta sia per l'interesse manifestato dalla nella detta comunicazione di preservare i rapporti di collaborazione con la società istante.
Infine, il Tribunale ove afferma che i danni lamentati dalla società attrice sono stati concausati da un vizio d'imballaggio intende riferirsi alla responsabilità concorsuale del trasportatore, nei cui confronti, come già evidenziato, ha rigettato, coerentemente, la domanda di condanna in via esclusiva proposta dall'odierna appellante;
non è accoglibile la domanda di manleva verso il corriere perché non è stato precisato il rapporto di garanzia sul quale si fonda il diritto di rivalsa, che, come detto, è diverso da quello di regresso, diritto non invocato dall'odierno appellante, con conseguente irrilevanza dell'invocato disposto di cui all'art. 2055 c.c.
§ 7.
Con il sesto motivo l'appellante critica la quantificazione del danno.
Parte appellante, in merito all'entità del danno, osserva che nonostante il
CTU dichiari di aver potuto visionare soltanto n. 3 opere delle n. 10 oggetto di lite, fornisce una valutazione relativa a tutte le n. 10 opere, estendendovi
'per analogia' l'esito dell'esame svolto su quelle disponibili;
ne consegue che in relazione a n. 7 opere manca non soltanto la prova del danno ma persino l'oggetto stesso del danneggiamento, il che si traduce in una manifesta carenza probatoria;
deduce che la quantificazione dei costi sostenuti è stata effettuata su documentazione proveniente dall'attrice e non riferibili con certezza ai beni esaminati, sicché il Ctu non si è avvalso di criteri oggettivi e di mercato;
quanto poi alla definizione del valore di mercato delle opere in contestazione, il CTU dichiara che non vi sono regole, ed azzarda un'ipotesi valutativa, piena di incetezze incertezze, ovvero, “potremmo indicare un parametro compreso tra 1 e 1,5, per cui ad esempio un'opera di cm 100 x 100 dovrebbe costare intorno ai 2.000,00 –
3.000,00 euro”; la condanna risarcitoria si presenta manifestamente erronea quanto alla fissazione della decorrenza degli interessi, individuando il dies a quo nel giorno 02.03.2006, nel mentre la data di consegna dei colli a destinazione, e dunque di presumibile decorrenza, è il 02.03.2016, con una differenza di ben 10 anni di interessi al cui pagamento essa appellante è stata condannata.
Il motivo è infondato, salva la quaestio del termine di decorrenza degli interessi.
In primo luogo, non sussiste la dedotta carenza probatoria per aver il CTU dichiarato di aver potuto visionare soltanto tre opere delle dieci oggetto di spedizione, posto che il danneggiamento delle opere non è oggetto di contestazione, sicché rappresenta circostanza pacifica ai sensi dell'art. 115
c.p.c. Né tale rilievo incide sulla quantificazione operata dal CTU, siccome questa ha ad oggetto il costo vivo desunto dalle fatture che, seppur fornite dalla medesima istante, non sono chiaramente elaborate dalla stessa, ma dai venditori dei medesimi beni, sicché per la relativa quantificazione sono stati utilizzati criteri oggettivi.
Non è poi rilevante la deduzione circa la definizione del valore di mercato delle opere in contestazione, operata dal CTU, non essendo stata riconosciuta dal Tribunale tale voce di danno.
Fondata è la doglianza circa l'individuazione del dies a quo di decorrenza degli interessi, individuato nel 2.3.2006, anziché nel 2.3.2016, quale data della prevista consegna, che emerge pacificamente dagli atti.
Secondo la Suprema Corte nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, dato che l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori materiali (cfr. tra le altre Cass. 27 luglio 2001 n. 10289 e Cass. 6 febbraio
1995 n. 1348) e il giudice d'appello, nell'interpretare la sentenza impugnata, ha il potere- dovere di rilevarne l'effettiva portata e, quindi, incidentalmente, anche di porre rimedio ad eventuali errori materiali (cfr., da ultimo, Cassazione civile 12/01/2022, n.683).
Con la deduzione in esame si deduce un errore di fatto, passibile di correzione materiale, ictu oculi evincibile dagli atti di causa.
Pertanto, la parte motiva e il capo 1 del dispositivo della gravata sentenza vanno corretti, ovvero, letti nel senso che ove è scritto <2.3.2006>> deve intendersi scritto <2.3.2016>>.
§ 8.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
È infondata la doglianza relativa all'omessa compensazione delle spese di lite, nonostante, secondo l'appellante sia configurabile soccombenza reciproca, avendo il Tribunale condannato la stessa al pagamento di €
10.000,00 a titolo di risarcimento per il controvalore delle opere e di €
899,99 quale rimborso per il servizio di trasporto non utilmente usufruito, respingendo tutte le altre voci di danni. Ed invero, secondo costante orientamento della Suprema Corte, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., nella specie non affatto dedotti (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. II, 11/03/2025, n.6486).
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 26.000,00, nel quale risulta compreso il disputatum, con riduzione del 50 % dei compensi tabellari della fase trattazione/istruttoria in ragione dell'attività espletata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata il 11.04.2019, avverso la Parte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in
[...]
euro 3.933,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Valerio Preziosi;
c) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese processuali del grado di appello, che ONparte_2
liquida in euro 3.933,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Federico Maccone;
d) ordina la correzione della sentenza n. 2675/2019, emessa dal Tribunale di
Napoli il 12.03.2019, nel senso che ove è scritto <<2.3.2006>> deve intendersi scritto <2.3.2016>>;
e) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 31.1.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato l'AUpp dr. Vincenzo
Genno.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro
- Presidente -
Cocchiara
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1968/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2675/2019, emessa dal
Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n.
12142/2016, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 24.01.2025, pendente
TRA
(C.F. e P. IVA: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Esposito
(C.F.: ) in virtù di procura alle liti a margine della C.F._1
comparsa di costituzione depositata in primo grado
APPELLANTE
E
(P. Iva ) in persona ONparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio
Preziosi (C.F: ) in virtù di procura alle liti in calce C.F._2
alla comparsa di costituzione
APPELLATA
NONCHE'
(C.F.: ) in persona del ONparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Federico
Maccone (C.F. ) in forza di procura generale alle C.F._3
liti autenticata nella firma il 21.5.2015 per atto n. 67632 rep. Notaio di Milano nonché dagli avvocati Marina Isenburg (C.F.: Persona_1
) e (C.F.: C.F._4 ONparte_3
in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._5
costituzione depositata in primo grado
APPELLATA
Oggetto: responsabilità per danni da inadempimento contrattuale Conclusioni: per l'appellante: “…si riporta a tutti i propri atti e scritti difensivi chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate …
Impugna tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito”; per “… Rigettare l'appello, perché ONparte_1
inammissibile ed infondato, … In via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, sia dichiarata la corresponsabilità tra la società e Pt_1
ON in solido oltre al pagamento del doppio grado di giudizio con tutti gli accessori di legge…”; per “… si riporta a tutti i propri atti e ONparte_2
scritti difensivi chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate .... Impugna tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 14.04.2016 ONparte_1
conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli, esponendo Parte_1
che: in data 24/02/16 la società stipulava con la Società CP_1 Pt_1
un contratto di trasporto dietro corrispettivo della somma di € Parte_1
899,99 ai sensi dell'art. 1678 c.c., in virtù del quale quest'ultima assumeva Cont l'obbligo di imballare e trasportare fino a Montecarlo c/o le Sporting
Montecarlo / n. 10 fotografie dotate di cornici, ONparte_5
della dimensione di un metro per un metro;
l'esecuzione della predetta prestazione, comprensiva anche di imballaggio, veniva affidata alla Società
affiliato Mai XE, con destinazione Montecarlo;
al Parte_1
momento della consegna, avvenuta in data 2/3/2016, la aveva CP_6
personalmente aperto i colli, costatando il danneggiamento irrimediabile della merce;
i danni, documentati dalle foto allegate, era una conseguenza di imballaggi inadeguati e difformi dalla procedura di imballo prevista dalla normativa vigente;
era stato, difatti, costatato all'apertura degli imballaggi che:- le opere non erano intervallate da lastre di materiale assorbente (polistirolo da almeno 5 cm);- gli angoli non erano stati protetti con angolari di pluriball;
- le cornici lungo i 4 lati non erano state protette su tutta la lunghezza con strisce di pluriball e quindi esposte a colpi diretti sulle parti esterne e a colpi tra le opere stesse imballate nello stesso scatolo;
- i colli a loro volta non erano ulteriormente avvolti integralmente in pluriball e non erano stati inscatolati con cartoni doppia onda ad alta resistenza.; a causa dei danni lamentati, essa istante, non solo, non era riuscita ad esporre le proprie opere previste per la mostra di Montecarlo con grave danno all'immagine, ma era stata costretta suo malgrado a rispedire i colli di n 10 fotografie distrutte invece che a Napoli, a Milano per la riparazione del danno;
inoltre a Montecarlo, la società Parte_1
[... incaricata, come da contratto, all'imballaggio e alla spedizione delle opere su Napoli, si era rifiutata di porre in essere l'imballaggio ed essa istante aveva dovuto provvedere a sue spese a affidare l'imballaggio ad un'altra ditta per l'importo di € 420,00; l'08.03.2016, essa istante, dopo essere venuto a conoscenza degli eventi in questione, inoltrava alla Postal
Express apposita diffida, al fine di ottenere la restituzione dell'intero prezzo corrisposto per il trasporto della merce, pari ad euro 899,99 e il pagamento di tutte le somme sostenute, ma senza nessun esito.
Ritenendo, dunque, alla luce del contratto intercorso fra le parti, che i danni lamentati fossero da ricondurre alla la società attrice Parte_1
insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “In via principale, accertato l'inadempimento contrattuale della ONparte_7
in persona del legale rapp.te p.t e la responsabilità della stessa
[...]
per il danneggiamento delle merci trasportate ai sensi dell'art. 1693 c.c., condannarla al risarcimento del danno in favore dell'istante, da quantificarsi nella misura di euro 10.000 oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno a quest'ultimo arrecato, da determinarsi in via equitativa, sempre col corredo di interessi e rivalutazione monetaria, vertendosi in tema di debito di valore...”.
Si costituiva la quale, ritenendosi non responsabile, Parte_1
contestava la domanda, chiedendone il rigetto e in via subordinata chiedeva la chiamata in garanzia della società per dichiarare la ONparte_2
società unica debitrice in relazione ai crediti azionati ONparte_2
da parte attrice e pertanto condannarla al pagamento della somma che sarà accertata nel corso del giudizio tanto per sorte che per accessori, in via ancora più subordinata, dichiarare la sussistenza in capo alla società del diritto di rivalersi nei confronti della società Parte_1 [...]
nella denegata ipotesi in cui fosse essa stessa condannata al CP_2
pagamento di somme tanto per sorte che per accessori ...”.
Autorizzata dal Giudicante la chiamata in causa,si costituiva CP_2
che resisteva e chiedeva il rigetto della domanda.
[...]
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., venivano raccolti gli interrogatori dei legali rappresentanti delle società, ammessa ed espletata prova per testi, nonché CTU tecnica volta alla stima dei danni lamentati.
All'udienza del 9.11.2018, sulla base delle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione.
All'esito del giudizio, il Tribunale così statuiva:
“1) Condanna la società convenuta a pagare alla società attrice la somma di € 10899,99, oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 2/3/2006 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 2/3/2006 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
2) Condanna la società convenuta a rimborsare alla società attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in € 1473,53, oltre CP ed
Iva; 3) Condanna la società convenuta a rimborsare alla società attrice le spese del presente giudizio, che liquida in € 275 per esborsi ed € 4800 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Valerio Preziosi;
4) Condanna la società convenuta a rimborsare alla società chiamata in causa le spese del giudizio, che liquida in € 4800 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 12.03.2019 e notificata il
18.03.2019, con citazione notificata il 11.04.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva Parte_1
appello - iscritto a ruolo il 19.04.2019 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ … - in rito, dichiarare la domanda attorea improcedibile per difetto della condizione di procedibilità;- nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea siccome infondata;
- in linea subordinata ed in accoglimento della domanda di manleva, accertare e dichiarare la società ONparte_2
unica debitrice in relazione ai crediti azionati da parte attrice e pertanto condannarla al pagamento della somma acclarata;
- in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla società
[...]
del diritto di rivalersi nei confronti della società Parte_1 [...]
nella denegata ipotesi in cui fosse essa stessa condannata al CP_2
pagamento di somme tanto per sorte che per accessori;
…”.
Si costituiva che chiedeva il rigetto del gravame ONparte_1
e in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, fosse dichiarata ON la corresponsabilità tra la società e Pt_1
Si costituiva anche resistendo al gravame e ONparte_2
chiedendone il rigetto. Alla prima udienza di comparizione del 20.09.2019 la Corte si riservava sulla decisione in merito alla richiesta sospensiva e con provvedimento depositato il 11.10.2019 accoglieva parzialmente l'istanza sospendendo “la sentenza impugnata per l'importo eccedente il 50% delle somme liquidate per sorta capitale e spese di lite”, rinviando al 26.03.2021 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con decreto del 6.05.2024 veniva nominato quale relatore della causa un
Giudice Ausiliare, così che all'esito della già disposta udienza del
14.06.2024, sulle conclusioni rassegnate in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 19.9.2024 e memoria di replica il 9.10.2024. depositava comparsa conclusionale il ONparte_1
25.6.2024, mentre depositava comparsa ONparte_2
conclusionale il 19.9.2024 e memoria di replica il 10.10.2024.
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche e stante la mancata conferma del nominato Giudice Ausiliare, la causa veniva riassegnata alla Consigliera scrivente e concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 24.01.2025 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni. All'esito dell'udienza del 24.01.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha, in accoglimento parziale della domanda, così statuito:
“La domanda della società attrice nei confronti della società convenuta è parzialmente fondata, e va accolta per quanto di ragione.
Sottoscrivendo in data 24/2/2016 un “Modulo ordine spedizione”,
[...]
NI incarica quale affiliata di IL XE CP_8 Parte_1
Etc., di provvedere alla consegna di un collo ad un corriere, perché venga trasportato da Napoli al Principato di Monaco e ritorno, per il prezzo di €
ON 900; all'art. 3 del modulo si stabilisce che “ è responsabile nei limiti del valore dichiarato dal cliente per le operazioni di imballaggio (solo se
ON effettuato da , custodia e consegna del collo al corriere”; ed all'art.
ON 4: “Fatti salvi i casi di dolo e colpa grave … non si assume la responsabilità per il buon esito del trasporto dei colli accettati né per la
ON perdita o danneggiamento dei contenuti, per qualsiasi causa. … non si assume la responsabilità per danneggiamento dei colli imballati dal cliente”; entrambe le clausole sono specificamente approvate per iscritto dalla cliente. ha convenuto nel presente giudizio CP_1 Parte_1
deducendo che la merce affidata alla stessa perché la spedisse, consistente in 10 fotografie dotate di cornici, delle dimensioni di 1 metro per 1 metro, era giunta a destinazione irrimediabilmente danneggiata “dal momento che gli imballaggi erano del tutto inadeguati e difformi dalla procedura
d'imballo prevista dalla normativa vigente”, e chiedendo di dichiarare
[...]
responsabile ex art. 1693 c.c. e di condannarla a risarcire i CP_10
danni subiti dall'attrice, da liquidare in € 10000 “oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno a quest'ultimo arrecato, da determinarsi in via equitativa, sempre col corredo di interessi e rivalutazione,”. Si è costituita
chiedendo di dichiarare la domanda improcedibile, Parte_1
oppure rigettarla per propria carenza di legittimazione passiva, o perché infondata;
ha chiamato , quale Parte_1 ONparte_2
vettore che aveva eseguito il trasporto, chiedendo di dichiararla unica responsabile dei danni lamentati dall'attrice, e condannarla a risarcire i danni subiti da;
si è costituita , chiedendo CP_1 ONparte_2
di rigettare la domanda proposta nei propri confronti dalla convenuta;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, sono stati espletati gli interrogatori formali dei legali rappresentanti della società attrice
[...] ) e di quella convenuta ( , sono stati CP_11 ONparte_12
escussi i testi e (dal Tribunale di Testimone_1 Testimone_2
Milano, delegato), ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dalla prof.ssa ; ora la causa va decisa. Persona_2
Preliminarmente si evidenzia che in citazione è stato chiesto, oltre al risarcimento del valore delle opere di € 10000 ed al rimborso delle spese di trasporto di € 899,99 anche il risarcimento del danno all'immagine, non quantificato e non contenuto espressamente nei limiti di € 50000, per cui la presente controversia non rientra tra quelle per le quali era obbligatoria la negoziazione assistita (il valore della causa è stato quantificato in € 10000 solo ai fini del contributo unificato).
Ai sensi dell'art. 1737 cc “Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.”; come affermato da Cass. 4567/1997, tra le prestazioni accessorie cui è tenuto lo spedizioniere, è incluso
l'imballaggio. Dal modulo sottoscritto da entrambe le parti, del 24/2/2016, non risulta che la cliente avesse esonerato la società spedizioniere dall'obbligo accessorio di imballare la merce. All'art. 3 del modulo/contratto, lo spedizioniere si assumeva la responsabilità per le operazioni d'imballaggio, deve ritenersi anche per la corretta esecuzione delle stesse, quindi per i danni subiti dalla merce durante il traporto per un non adeguato imballaggio;
e che sia così, lo si desume anche dal punto dell'art. 4 in cui si esclude la responsabilità dello spedizioniere per il danneggiamento di colli imballati dal cliente, e “La responsabilità del corriere per i colli imballati dal cliente è limitata al caso di perdita e non al caso di danneggiamento”. Quindi, la limitazione di responsabilità espressa dall'art. 4 non riguarda i danneggiamenti dovuti a difetti dell'imballaggio realizzato dallo spedizioniere. E poi, anche l'art. 4 non esclude la responsabilità dello spedizioniere, ma la limita ai casi di dolo o colpa grave, la cui assenza, ai sensi dell'art. 1218 cc, va sempre dimostrata dal debitore.
Si è visto che ai sensi dell'art. 3 delle condizioni generali del contratto lo spedizioniere è responsabile per le operazioni di imballaggio nei limiti del valore dichiarato dal cliente, e va aggiunto che in questo caso non risulta che il cliente abbia dichiarato alcun valore della merce da spedire;
ciò significa che il limite di valore doveva considerarsi pari a 0, oppure che non c'era un limite di valore alla responsabilità dello spedizioniere?
Trattandosi di una limitazione di responsabilità, quindi di una eccezione alla regola, deve ritenersi che, non avendo la società cliente dichiarato alcun valore della merce, e del resto non avendo lo spedizioniere sollecitato la cliente a farlo (avrebbe potuto porla come condizione per stipulare il contratto), in questo caso lo spedizioniere sia responsabile senza limiti di valore.
Come affermato da Cass. 15328/2018, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per
l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore spetta la dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Nel caso in esame,
[...]
era debitrice dell'obbligo di imballare correttamente la Parte_1
merce, e agisce per il risarcimento del danno da inadempimento CP_1
di tale obbligo;
spettava a provare di averlo adempiuto. ONparte_10
Nell'atto di citazione si denunciano specifici difetti nell'imballaggio realizzato dallo spedizioniere, e costituendosi ha Parte_1
dichiarato di avere invece imballato la merce esattamente con le modalità che in citazione si affermano omesse;
dunque anche la convenuta riconosce che l'imballaggio andava effettuato come sostiene parte attrice, per cui o la cliente aveva reso noto che si dovevano trasportare opere
d'arte, oppure, la circostanza era irrilevante, essendo comunque chiaro anche ad una visione sommaria del materiale da affidare al vettore, che esso andava imballato seguendo specifiche precauzioni.
In ogni caso, il teste , un collaboratore esterno di Testimone_1 [...]
ha riferito di avere egli stesso trasportato le opere presso la sede CP_1
di IL XE , e di avere spiegato allo spedizioniere Parte_1
che si trattava di opere d'arte che andavano imballate e spedite. Non risulta, insomma, che vi sia stata colpa esclusiva o concorrente della società attrice per non avere informato lo spedizioniere circa la natura della merce da consegnare al vettore.
Posto tutto quanto sopra, non ha provato di avere Parte_1
imballato a regola d'arte le opere affidatele da L'unico CP_1
elemento di prova fornito, è costituito da una missiva datata 11/3/2016 ON inviata dal vettore allo spedizioniere ONparte_2
[...]
in cui esprime “il proprio rincrescimento per il Parte_1
contrattempo occorso” rassicurando l'interlocutore “circa l'eccezionalità di quanto accaduto” e dichiarandosi disposta a riconoscere un risarcimento massimo di € 91,85. Secondo parte convenuta, se la merce (le opere) fosse stata imballata male, il vettore lo avrebbe senza dubbio rilevato e contestato allo spedizioniere: la missiva, in questa prospettiva, costituirebbe un'assunzione di responsabilità del vettore, che escluderebbe quella dello spedizioniere. Tuttavia, non è possibile da un solo indizio dedurre l'adempimento dello spedizioniere: il vettore potrebbe per qualunque ragione aver riconosciuto una propria responsabilità prevalente, pur in presenza di difetti di imballaggio della merce, anche in considerazione del fatto che dopo tutto offriva a titolo di risarcimento una somma irrisoria, inferiore ad € 100. La missiva del vettore non afferma che l'imballaggio fosse corretto, limitandosi a non contestarlo;
tale non contestazione costituisce un mero indizio della correttezza dell'imballaggio, non suffragato da altri indizi, quindi non prova
l'adempimento dello spedizioniere. Non essendo provato che le opere siano state imballate a regola d'arte dalla società convenuta, appare altamente verosimile che i danni lamentati dalla società attrice siano stati per lo meno concausati da un vizio d'imballaggio, pur se vi fossero stati degli errori da parte del vettore, riconosciuti implicitamente nella missiva dell'11/3/2016. E in caso di concorso di colpa, comunque uno dei corresponsabili è tenuto a risarcire il danno per l'intero (art. 2055 cc).
In ultima analisi, la convenuta è obbligata a risarcire il danno subito dall'attrice. Viceversa, non può essere accolta la domanda proposta dalla Par convenuta nei confronti della chiamata in causa ONparte_2
avente ad oggetto la declaratoria di responsabilità esclusiva di quest'ultima: tale responsabilità esclusiva non è dimostrata dalla lettera dell'11/3/2016.
Quanto alla entità del danno subito da la CTU ha confermato il CP_1
valore complessivo di € 10000 delle opere. La CTU ha anche stabilito un coefficiente di valorizzazione delle opere considerata la natura artistica delle stesse, ma in realtà questa forma di danno non è stata nemmeno allegata dalla parte attrice, la quale ha lamentato tre forme di danno in citazione, né ha integrato la domanda nella prima memoria ex art. 183.6 cpc: rimborso del “controvalore delle opere spedite”, “danno all'immagine in quanto l'istante non ha potuto esporre le proprie opere all'esposizione di Montecarlo”, “rimborso di €899,99 sostenute per il trasporto delle opere da Napoli a Montecarlo A/R”; l'ulteriore richiesta di
“ogni ulteriore danno derivante dall'inadempimento contrattuale”, è troppo generica per poter essere presa in considerazione: i danni vanno allegati, prima che provati. Quindi, la convenuta va condannata a rimborsare all'attrice il controvalore delle opere pari ad € 10000, nonché il costo del trasporto, sostenuto senza poter usufruire realmente del servizio essendo le opere risultate irrimediabilmente danneggiate all'arrivo; nulla può essere riconosciuto per il danno all'immagine derivante dalla mancata esposizione delle opere a Montecarlo, avendo la stessa CTU rilevato che non vi sono sufficienti elementi per svolgere fondate deduzioni sul punto (nulla di preciso si sa neanche sulla natura della mostra), essendo invece possibili solo mere illazioni.
In definitiva, la società convenuta va condannata a pagare alla società attrice la somma di € 10899,99, oltre rivalutazione secondo indici Istat dal
2/3/2006 (data della prevista consegna) alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 2/3/2006 alla;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della convenuta nei confronti di entrambe le controparti, e si liquidano come in dispositivo”.
§ 4.
Con il quarto motivo parte appellante si duole dell'omesso accoglimento dell'eccezione di improcedibilità, per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, osservando che, da un lato, il
Tribunale nella gravata sentenza afferma che “l'ulteriore richiesta di ogni ulteriore danno derivante dall'inadempimento contrattuale” è troppo generica per poter essere presa in considerazione: i danni vanno allegati, prima che provati”, dall'altro, nell'ordinanza del 20.02.17 il Tribunale ha ritenuto la proposta domanda di valore indeterminabile, considerando, dunque, i danni non esaminati perché non allegati;
l'appellante conclude assumendo che la domanda doveva ritenersi contenuta nell'importo di €
10.000,00 e, pertanto, la controversia rientra tra quelle per le quali è obbligatoria la negoziazione assistita. Il motivo su trascritto, che ha natura preliminare, è infondato.
Come già evidenziato nella gravata sentenza, la società istante, oltre al risarcimento dei danni, pari al controvalore delle opere perse e al rimborso delle spese di trasporto, ha chiesto il risarcimento del danno all'immagine, demandando la quantificazione alla valutazione equitativa del Tribunale;
tenuto conto che il valore della domanda, a fini in esame, va valutato alla stregua della prospettazione offerta in seno all'atto introduttivo, senza tener conto delle allegazioni e delle prove di cui alle memorie depositate nel corso del giudizio ai sensi dell'art. 183 c.p.c., alla luce dei danni come prospettati in seno alla citazione, la domanda supera il valore di €
50.000,00.
§ 5.
Con il primo motivo parte appellante si duole dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1737 c.c. e ss. in materia di contratto di spedizione in luogo di quella in tema contratto di mandato con rappresentanza ex art. 1704 c.c., rammentando che il contratto di spedizione si presenta come una species appartenente al genus contratto di mandato senza rappresentanza, avente quale specifico oggetto la stipulazione di contratto di trasporto ed essendo a tal fine dotato di propria normativa di settore;
sostiene che il contratto concluso tra le società CP_1
e è un contratto di mandato con rappresentanza col quale la Parte_1
seconda si è impegnata a sottoscrivere in nome e per conto della prima un contratto di trasporto con uno dei vettori di propria fiducia, alle relative condizioni contrattuali, note alla tanto si evince dall'art. 1 della CP_1
convenzione stipulata tra le parti, che precisa che il vettore affidatario
ON
“curerà la consegna al luogo di destinazione” e che la (ossia la Pt_1
è abilitata dal cliente a “sottoscrivere in suo nome e conto la
[...]
relativa lettera di vettura le cui condizioni di trasporto il cliente dichiara di conoscere in quanto allegate al presente ordine di spedizione” ; il contratto di trasporto è, cioè, stato stipulato tra l'attrice, nel cui nome e per il cui ON conto ha agito dietro espresso mandato la e la ONparte_2
corriere prescelto, le cui condizioni di contratto sono allegate all'ordine di spedizione, come riconosciuto dall'attrice sottoscrivente e il rapporto scaturito da detto contratto si è pertanto instaurato esclusivamente tra la e la che beneficiano ovvero subiscono i relativi CP_1 CP_2
effetti, ad esclusione di essa appellante, la quale in tale rapporto si atteggia soltanto a mera procuratrice della mandante;
ne consegue l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina tipica del contratto di spedizione, incluso il preteso obbligo accessorio di provvedere all'imballaggio che, secondo il
Tribunale, cederebbe a carico della mandataria;
essa appellante ha effettivamente provveduto ad eseguire l'imballaggio dei beni oggetto della spedizione, ma soltanto quale servizio spontaneamente offerto alla propria clientela, senza che nessun corrispondente obbligo gravasse su di essa, né ex lege, non essendosi in presenza di un contratto di spedizione e non potendosi pertanto fare applicazione della sua disciplina, inclusiva degli obblighi accessori, né ex contractu, in quanto non espressamente previsto;
nessuna clausola contrattuale impone obblighi di tal fattura in capo ad essa appellante, la quale provvede tuttavia all'imballo dei colli in spedizione semplicemente sostituendosi ai corrieri di volta in volta incaricati del materiale trasporto, come si evince dal disposto dell'art. 2 del contratto, in cui il cliente “riconosce che gli standard d'imballaggio dei corrieri sono ON stati resi noti da , in modo tale che essa appellante quale affiliata ON
– provveda essa stessa ad effettuare le operazioni d'imballo dei colli,
i quali vengono poi consegnati al corriere di turno;
quest'ultimo, nel ricevere la merce così come predisposta e nell'accettare il conseguente incarico di trasporto, dimostra di accettare in toto anche le avvenute operazioni d'imballo, implicitamente riconoscendone la qualità e conformità ai propri standard, già a loro volta accettati dal cliente;
essa appellante da questo momento in poi è esonerata da ogni responsabilità in ordine alla consegna dei beni, non potendo essere responsabile né del trasporto, affidato a terzi e da questi eseguito, né delle presupposte operazioni d'imballaggio, riconosciute dal corriere conformi ai propri standard qualitativi per facta concludentia, ossia per la circostanza dell'accettazione della merce;
a riprova del rapporto diretto instauratosi tra mandante e corriere si richiama l'art. 4 del contratto concluso tra la prima ON ( e essa appellante mandataria, ai sensi del quale la “ non si CP_1
assume la responsabilità per il buon esito del trasporto dei colli accettati né per la perdita o danneggiamento dei contenuti, per qualsiasi causa” ed ON in ogni caso, in detta evenienza, la si limita a contattare il vettore per l'eventuale risarcimento da questi dovuto al cliente, non essendo in ogni caso responsabile né del rifiuto opposto dal vettore né per il rimborso del danno medesimo (“e comunque non sarà tenuto al rimborso del danno”, art. 4).
Con il secondo motivo l'appellante formula doglianze circa l'erronea interpretazione delle clausole del contratto intervenuto tra essa appellante e la propria mandante e circa l'erronea applicazione degli art. 1218, 2697 e
2727 c.c., in materia di esonero di responsabilità per inadempimento e riparto dell'onere della prova.
La società critica la decisione del Tribunale di ritenere sussistente l'obbligo di provvedere all'imballaggio dei colli in spedizione alla luce della lettura forzata delle clausole del modulo sottoscritto dalle due dette società; in particolare, secondo il Tribunale, l'obbligo detto si ricava dall'art. 3 del ON detto modulo, alla cui stregua “ è responsabile nei limiti del valore dichiarato dal cliente per le operazioni d'imballaggio (solo se effettuato da ON
, custodia e consegna del collo al corriere”, ma, ritiene parte appellante, nessun impegno è assunto dalla stessa in ordine all'attività
d'imballo sulla scorta della clausola in questione, la quale evidenzia soltanto l'eventuale responsabilità qualora detta attività sia da essa stessa svolta, in luogo del cliente, ed in ogni caso esclusivamente entro i limiti del valore dichiarato da quest'ultimo; la clausola in parola enuncia al contrario una chiara limitazione di responsabilità, circoscritta alla sola ipotesi che l'imballaggio sia eseguito dalla società piuttosto che dal cliente personalmente e comunque nei soli limiti del valore da questi dichiarato, in nessun modo predicando la sussistenza di un generalizzato dovere di effettuare le operazioni d'imballo; il Tribunale conferma la deduzione appellandosi all'art. 4, in base al quale “la responsabilità del corriere per i colli imballati dal cliente è limitata al caso di perdita e non al caso di danneggiamento”, ma detta clausola si riferisce alla sola responsabilità del corriere, ma la limitazione di responsabilità di quest'ultimo non può comportare un automatico aggravio di quella dello spedizioniere o comunque di soggetti terzi estranei all'attività del primo;
il Tribunale non ha correttamente richiamato l'art. 1218 c.c. quando afferma che l'art. 4 limita la responsabilità dello spedizioniere ai casi di dolo e colpa grave e che l'assenza di questi ultimi “ai sensi dell'art. 1218 c.c., va sempre dimostrata dal debitore”, posto che ai sensi di detta norma il debitore inadempiente è tenuto a provare “che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, che è circostanza ben diversa da dolo e colpa grave, i quali non sono menzionati nell'art. 1218 c.c.; riguardo invece alla responsabilità limitata al valore dichiarato dal cliente, seppur il Tribunale abbia riconosciuto che nessun valore è stato dichiarato dalla ne trae la CP_1
conclusione che in questo caso lo spedizioniere è responsabile senza limiti di valore, ma l'indeterminatezza di detto valore cozza con la ratio della clausola, che ha una funzione limitativa dell'eventuale responsabilità risarcitoria e peraltro, la limitazione di responsabilità in dipendenza del valore dichiarato dal cliente è stata esplicitamente pattuita dalle parti del contratto stipulato tra mandante e mandataria e con specifica doppia approvazione della relativa clausola anche per gli effetti degli artt. 1341 e
1342 c.c.; ritiene che la totale assenza della dichiarazione di valore della merce da parte del cliente non può essere interpretata come illimitatezza del valore non denunciato e che essa appellante non poteva ritenersi onerata di porre l'indicazione del valore della merce come condizione della stipula; dalla natura e dal tenore generale dell'accordo emerge una chiara volontà delle parti di esentare essa appellante da responsabilità per esito negativo del trasporto;
anche la previsione dell'art. 2, in cui il cliente “riconosce che ON gli standard d'imballaggio dei corrieri sono stati resi noti da , dimostra come il cliente sia a conoscenza che le operazioni d'imballo siano sostanzialmente imputabili ai corrieri e non ad essa appellante, la quale provvede alle medesime operazioni sostituendosi ai corrieri medesimi e questi a loro volta, nell'accettare senza riserve i colli come imballati, riconoscono tacitamente la qualità degli imballaggi e la loro conformità a quegli stessi standard che il cliente ha dichiarato di conoscere e di accettare;
inoltre, ai sensi dell'art. 1693 c.c., il vettore è responsabile se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio”; la presunzione di assenza di vizi d'imballo è qualificata come assoluta dalla giurisprudenza di legittimità nel caso di vizi apparenti, ammettendo, viceversa, la prova contraria nell'evenienza opposta;
il fatto che il vettore riceva i colli senza obiezione alcuna mostra che nessun vizio visibile abbia potuto rilevare e nessuna prova può offrire in contrario;
ma quand'anche si fosse in presenza di vizi non apparenti, resterebbe in ogni caso onerato di vincere la presunzione di legge, nel mentre nella fattispecie
ON nessuna prova la ha mai offerto circa l'eventuale difetto degli imballi delle opere oggi in contestazione;
nessuna prova, pertanto, essa appellante avrebbe dovuto fornire circa la qualità degli imballaggi, non essendone onerata neanche in via d'inversione ex art. 1218 c.c., in quanto non era direttamente obbligata ad eseguirli ed in ogni caso il relativo adempimento e la sua qualità restano provati per presunzione, mai vinta dalle controparti.
Con il quinto motivo parte appellante denuncia la violazione dell'art. 112
c.p.c. per aver il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla domanda di ON garanzia proposta da essa appellante verso la
I motivi su trascritti, da esaminare congiuntamente siccome connessi, essendo finalizzati ad escludere la responsabilità dell'odierna appellante in ordine al danneggiamento dei beni in questione, sono infondati.
A prescindere dall'erronea qualificazione contrattuale del rapporto intercorso tra e sostenuta dall'appellante Parte_1 CP_1
per affermare che la stessa non era tenuta all'imballaggio delle opere, sicché alcuna responsabilità per difetti di quest'ultimo può alla stessa imputarsi, incontestata è la circostanza che l'odierna appellante abbia provveduto all'imballaggio delle opere in questione;
piuttosto, assume l'appellante, che non ha assunto un impegno a provvedere all'imballaggio e di aver provveduto a tanto solo in sostituzione del corriere. Tanto, tuttavia, ovvero, la circostanza che abbia provveduto nel caso di specie a sostituirsi ai corrieri nel provvedere all'imballaggio senza assumere la responsabilità di tale operazione, non emerge affatto dal contratto concluso tra
[...]
e e in particolare dal “ modulo ordine Parte_1 CP_1
spedizione” del 24.2.2016, esaminato dal Tribunale, ove al punto 3, come evidenziato nella gravata sentenza, è prevista una limitazione di responsabilità – “ nei limiti del valore dichiarato dal cliente” - dell'odierna appellante ove provveda all'imballaggio e all'art. 4 l'esclusione di responsabilità della stessa per il danneggiamento dei colli imballati dal cliente;
posto che obbligo e responsabilità sono concetti correlati, la circostanza che nel detto modulo, predisposto da e Parte_1
sottoscritto da sia prevista una specifica disciplina in punto di CP_1
responsabilità dell'odierna appellante relativamente alle operazioni di imballaggio, induce ad affermare che l'imballaggio è un servizio che può essere fornito dalla medesima appellante, con conseguente assunzione di responsabilità; sul punto la formulazione letterale delle clausole dette è chiara. Ciò senza considerare che secondo la Suprema Corte, colui il quale assume volontariamente un obbligo, ovvero, inizia volontariamente l'esecuzione di una prestazione, ha il dovere di adempiere il primo o di eseguire la seconda con la correttezza e la diligenza prescritte dagli artt.
1175 e 1176 c.c., a nulla rilevando che la prestazione sia eseguita volontariamente ed a titolo gratuito;
ciò è affermato finanche nel caso di prestazioni di cortesia, come nel caso del trasporto di cortesia (cfr. Cass. n.
21389 del 08/10/2009), ovvero del deposito di cortesia (cfr. Cass. n. 7363 del 02/06/2000), a fortiori, dunque, va affermato anche nel caso di prestazioni gratuite, ovvero assunte volontariamente senza corrispettivo
(cfr. Cass. n.18230 del 26/08/2014).
Né depone in senso contrario la previsione di cui all'art. 2, secondo cui il cliente “riconosce che gli standard d'imballaggio dei corrieri sono stati resi ON noti da , posto che la stessa presuppone che all'imballaggio provvedano i corrieri e non già l'odierna appellante.
Pure l'art. 4 dell'anzidetto “modulo ordine spedizione”, richiamato nella gravata sentenza, conferma la sussistenza della responsabilità imputata all'odierna appellante ove prevede “fatti salvi i casi di dolo e colpa grave ON
… non si assume la responsabilità per il buon esito del trasporto dei colli accettati né per la perdita o danneggiamento dei contenuti per qualsiasi causa “, posto che, contrariamente alle deduzioni di parte appellante, era quest'ultima tenuta a provare l'assenza di colpa grave, ovvero, di dolo, prova che, nella specie, non è stata fornita. Ed invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte, la presenza di una clausola limitativa della responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave non altera i normali criteri di ripartizione dell'onere della prova (artt. 1218 e 2697 c.c.), sicché il debitore, il quale voglia andare esente da responsabilità, pur in presenza di una clausola di esonero, ha l'onere di provare che l'inadempimento o l'inesatto adempimento è dipeso da causa a lui non imputabile e, cioè, al di fuori del suo potere di controllo, oppure che la sua attività o inattività, in rapporto causale con la mancanza o l'inesattezza dell'adempimento, concreta colpa lieve, anziché grave o dolosa. Quindi, la responsabilità rimane a carico del debitore, ove il medesimo non fornisca la prova di una causa, esattamente individuata, a lui estranea, oppure, di modalità della sua attività o inattività che ne comportino la sussunzione nella colpa lieve. In tal senso depone il principio generale fissato dall'art. 2697 c.c., secondo il quale al creditore che chieda il risarcimento del danno per l'inadempimento altrui spetta la prova della mancata o inesatta esecuzione della prestazione;
d'altra parte, la tutela apprestata dall'art. 1218
c.c., a favore del creditore, mediante il rafforzamento della sua posizione processuale, trova rispondenza nella considerazione - pacificamente riconosciuta - delle scarse possibilità di individuazione, da parte del creditore, delle cause che hanno dato origine all'inadempimento o all'inesatto adempimento, trattandosi di vicende necessariamente ricomprese nell'ambito dell'attività del debitore (in tal senso, in motivazione Cass. n. 367 del 2002, nonché Cassazione civile , sez. III ,
29/05/2013 , n. 13434).
In merito, poi, alla circostanza che, seppur sia previsto nel detto modulo che l'odierna appellante è responsabile nei limiti del valore dichiarato dal cliente, alcun valore della merce da spedire è stato dichiarato dal cliente, va evidenziato che non ha alcun fondamento logico, prima che giuridico, la critica alla decisione del Tribunale di ritenere l'odierna appellante responsabile senza limiti di valore assumendo che l'indeterminatezza di detto valore cozza con la ratio della clausola, che ha una funzione limitativa dell'eventuale responsabilità risarcitoria;
ed invero, proprio perché la clausola in questione ha funzione limitativa dell'eventuale responsabilità risarcitoria, la mancata determinazione del valore – limite di tale responsabilità si traduce nell'omessa stipula della medesima clausola, non sussistendo nella specie tantomeno una disciplina legislativa suppletiva a tale carenza contrattuale.
Quanto, poi, alle domande proposte nei confronti della terza chiamata ON
in prima battuta l'odierna appellante ha chiesto dichiararsi la ON responsabilità esclusiva della e sul punto il Tribunale si è pronunciato statuendo < appare altamente verosimile che i danni lamentati dalla società attrice siano stati per lo meno concausati da un vizio
d'imballaggio, pur se vi fossero stati degli errori da parte del vettore, riconosciuti implicitamente nella missiva dell'11/3/2016. E in caso di concorso di colpa, comunque uno dei corresponsabili è tenuto a risarcire il danno per l'intero (art. 2055 cc). In ultima analisi, la convenuta è obbligata a risarcire il danno subito dall'attrice. Viceversa, non può essere accolta la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della chiamata Par in causa avente ad oggetto la declaratoria di ONparte_2
responsabilità esclusiva di quest'ultima: tale responsabilità esclusiva non è dimostrata dalla lettera dell'11/3/2016>>.
In via subordinata, l'odierna appellante ha proposto anche domanda di rivalsa e sul punto il Tribunale non si è pronunciato;
seppur Parte_1
abbia denunciato tale omissione, la domanda non è accoglibile, posto
[...]
che non è tantomeno precisato il rapporto di garanzia, fonte dell'invocato diritto a rivalersi degli effetti pregiudizievoli conseguenti all'inflitta condanna, considerato, peraltro, che la chiamata del terzo in garanzia ex art. 106 c.p.c. - mediante la quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo esercita il diritto a rivalersi dei relativi effetti pregiudizievoli nei confronti di altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - si differenzia dall'azione di regresso, che invece tale vincolo presuppone, mirando a redistribuire pro quota , nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi (cfr. Cassazione civile , sez.
II , 07/11/2023 , n. 30952). Nella specie, l'odierna appellante ha dedotto la ON responsabilità della terza chiamata per escludere la propria e non già per affermare una corresponsabilità della stessa ai fini di un'azione di regresso.
In merito, infine, alla dedotta responsabilità della quale ONparte_2
vettore ai sensi dell'art. 1693 c.c., non ha fondamento né logico né giuridico la deduzione secondo cui l'esecuzione a regola d'arte delle operazioni di imballo si evince dal rilievo che la non ha ONparte_2
fornito prova della circostanza che i danni ai beni siano stati causati da vizi di imballaggio. L'odierna appellante è stata convenuta in giudizio dalla per ottenere il risarcimento dei danno, sul presupposto che la CP_1
stessa non abbia provveduto correttamente alle operazioni di imballo ed era pertanto tenuta a fornire prova del contrario ai sensi dell'art. 1218 c.c., mentre vorrebbe, con la detta argomentazione, Parte_1
presumere ex se l'assolvimento dell'onere della prova sulla stessa gravante dal mancato adempimento di quello gravante sulla terza chiamata quale trasportatore ai sensi dell'art. 1693 c.c.
§ 6.
Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione degli Parte_1
artt. 1227 e 2055 c.c., in materia rispettivamente di concorso di colpa e regresso in via di solidarietà, nonché illogica e contradditoria valutazione delle prove. In particolare, parte appellante deduce di non aver ammesso che l'imballaggio andasse effettuato esattamente secondo le specifiche indicazioni indicate dall'istante nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, pur avendole di fatto rispettate ma soltanto perché rappresentano normali standard d'imballo e non prescrizioni speciali per il tipo di beni che la mandante intendeva spedire;
deduce di aver eseguito la prestazione pattuita secondo le comuni regole della normale diligenza e senza particolari ragguagli in ordine a valore, frangibilità o facile deperibilità dei medesimi, in ordine ai quali nulla le è stato indicato all'atto della stipula del contratto de quo e pertanto, il fatto dannoso è imputabile al solo committente, unico soggetto in grado oltre che onerato di fornire le necessarie informazioni per ottenere il miglior servizio disponibile dall'incaricato della consegna.
Inoltre, parte appellante afferma che con propria comunicazione ON dell'11.03.16 la stessa ha ammesso che l'accaduto si è verificato ON unicamente per propria inadempienza e la circostanza che la abbia riconosciuto la sua piena responsabilità per il danno procurato è prova che nessuna contestazione poteva essere mossa né di fatto è stata mossa sull'imballaggio effettuato da essa appellante;
deduce che erroneamente il
Tribunale non ha attribuito alcun rilievo alla dichiarazione di responsabilità ON resa dalla seppur abbia effettuato una valutazione di mera verosimiglianza circa l'imputabilità del fatto e dei danni ad essa appellante affermando “appare altamente verosimile che i danni lamentati dalla società attrice siano stati per lo meno concausati da un vizio
d'imballaggio”; sostiene che il Tribunale, seppur riconosca che i danni de quibus siano stati quanto meno concausati da un vizio d'imballaggio, tuttavia condanna in via esclusiva essa appellante, esonerando da responsabilità tutti gli altri;
critica, poi la decisione di non accogliere la domanda di manleva verso il corriere perché proposta per responsabilità esclusiva, assumendo che quand'anche la domanda fosse stata ritenuta da accogliersi solo parzialmente ovvero in via solidale, nulla avrebbe ostato ad esso accoglimento per il principio che il più contiene il meno;
peraltro, a mente dell' l'art. 2055 c.cc. se è vero che l'obbligato solidale è tenuto per l'intero, è anche vero che ha diritto di regresso verso il condebitore.
Il motivo è infondato.
Parte appellante, nell'affermare di aver effettuato l'imballaggio delle opere in questione secondo le indicazioni indicate dall'istante nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, rappresentando tali indicazioni normali standard d'imballo, non contesta la circostanza che la prestazione di cui la eccepisce l'inadempimento doveva essere eseguita CP_1
secondo le allegazioni attoree;
tuttavia, seppur afferma di aver rispettato i detti standard d'imballo, non ne fornisce prova ai sensi dell'art. 1218 .c.c., come in precedenza già evidenziato né precisa le specifiche – e diverse da quelle dedotte dalla parte istante – procedure di imballaggio che avrebbe dovuto applicare ove fosse stata informata della frangibilità o facile deperibilità dei beni da spedire, sicché la deduzione è inconsistente.
ON Con la comunicazione dell'11.03.16 la non ha affatto ammesso la propria inadempienza, né in questa si discorre dell'imballo dei beni e, richiamando le condizioni generali di trasporto, offre la somma irrisoria di
€ 91,85. Come ha affermato il Tribunale, tale comunicazione è un mero indizio, insufficiente ex se per affermare che nella specie le opere siano state correttamente imballate, non rappresentando una circostanza grave, precisa e concordante nella prospettiva di cui all'art. 2729 c.c. nel senso di mancanza di responsabilità dell'odierna appellante, sia per l'eseguità della ON somma offerta sia per l'interesse manifestato dalla nella detta comunicazione di preservare i rapporti di collaborazione con la società istante.
Infine, il Tribunale ove afferma che i danni lamentati dalla società attrice sono stati concausati da un vizio d'imballaggio intende riferirsi alla responsabilità concorsuale del trasportatore, nei cui confronti, come già evidenziato, ha rigettato, coerentemente, la domanda di condanna in via esclusiva proposta dall'odierna appellante;
non è accoglibile la domanda di manleva verso il corriere perché non è stato precisato il rapporto di garanzia sul quale si fonda il diritto di rivalsa, che, come detto, è diverso da quello di regresso, diritto non invocato dall'odierno appellante, con conseguente irrilevanza dell'invocato disposto di cui all'art. 2055 c.c.
§ 7.
Con il sesto motivo l'appellante critica la quantificazione del danno.
Parte appellante, in merito all'entità del danno, osserva che nonostante il
CTU dichiari di aver potuto visionare soltanto n. 3 opere delle n. 10 oggetto di lite, fornisce una valutazione relativa a tutte le n. 10 opere, estendendovi
'per analogia' l'esito dell'esame svolto su quelle disponibili;
ne consegue che in relazione a n. 7 opere manca non soltanto la prova del danno ma persino l'oggetto stesso del danneggiamento, il che si traduce in una manifesta carenza probatoria;
deduce che la quantificazione dei costi sostenuti è stata effettuata su documentazione proveniente dall'attrice e non riferibili con certezza ai beni esaminati, sicché il Ctu non si è avvalso di criteri oggettivi e di mercato;
quanto poi alla definizione del valore di mercato delle opere in contestazione, il CTU dichiara che non vi sono regole, ed azzarda un'ipotesi valutativa, piena di incetezze incertezze, ovvero, “potremmo indicare un parametro compreso tra 1 e 1,5, per cui ad esempio un'opera di cm 100 x 100 dovrebbe costare intorno ai 2.000,00 –
3.000,00 euro”; la condanna risarcitoria si presenta manifestamente erronea quanto alla fissazione della decorrenza degli interessi, individuando il dies a quo nel giorno 02.03.2006, nel mentre la data di consegna dei colli a destinazione, e dunque di presumibile decorrenza, è il 02.03.2016, con una differenza di ben 10 anni di interessi al cui pagamento essa appellante è stata condannata.
Il motivo è infondato, salva la quaestio del termine di decorrenza degli interessi. In primo luogo, non sussiste la dedotta carenza probatoria per aver il CTU dichiarato di aver potuto visionare soltanto tre opere delle dieci oggetto di spedizione, posto che il danneggiamento delle opere non è oggetto di contestazione, sicché rappresenta circostanza pacifica ai sensi dell'art. 115
c.p.c. Né tale rilievo incide sulla quantificazione operata dal CTU, siccome questa ha ad oggetto il costo vivo desunto dalle fatture che, seppur fornite dalla medesima istante, non sono chiaramente elaborate dalla stessa, ma dai venditori dei medesimi beni, sicché per la relativa quantificazione sono stati utilizzati criteri oggettivi.
Non è poi rilevante la deduzione circa la definizione del valore di mercato delle opere in contestazione, operata dal CTU, non essendo stata riconosciuta dal Tribunale tale voce di danno.
Fondata è la doglianza circa l'individuazione del dies a quo di decorrenza degli interessi, individuato nel 2.3.2006, anziché nel 2.3.2016, quale data della prevista consegna, che emerge pacificamente dagli atti.
Secondo la Suprema Corte nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, dato che l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori materiali (cfr. tra le altre Cass. 27 luglio 2001 n. 10289 e Cass. 6 febbraio
1995 n. 1348) e il giudice d'appello, nell'interpretare la sentenza impugnata, ha il potere- dovere di rilevarne l'effettiva portata e, quindi, incidentalmente, anche di porre rimedio ad eventuali errori materiali (cfr., da ultimo, Cassazione civile 12/01/2022, n.683).
Con la deduzione in esame si deduce un errore di fatto, passibile di correzione materiale, ictu oculi evincibile dagli atti di causa. Pertanto, la parte motiva e il capo 1 del dispositivo della gravata sentenza vanno corretti, ovvero, letti nel senso che ove è scritto <2.3.2006>> deve intendersi scritto <2.3.2016>>.
§ 8.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
È infondata la doglianza relativa all'omessa compensazione delle spese di lite, nonostante, secondo l'appellante sia configurabile soccombenza reciproca, avendo il Tribunale condannato la stessa al pagamento di €
10.000,00 a titolo di risarcimento per il controvalore delle opere e di €
899,99 quale rimborso per il servizio di trasporto non utilmente usufruito, respingendo tutte le altre voci di danni. Ed invero, secondo costante orientamento della Suprema Corte, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., nella specie non affatto dedotti (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. II, 11/03/2025, n.6486).
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 26.000,00, nel quale risulta compreso il disputatum, con riduzione del 50 % dei compensi tabellari della fase trattazione/istruttoria in ragione dell'attività espletata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata il 11.04.2019, avverso la Parte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
f) Rigetta l'appello;
g) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in
[...]
euro 3.933,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Valerio Preziosi;
h) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese processuali del grado di appello, che ONparte_2
liquida in euro 3.933,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Federico Maccone e dell'avv. CP_3
[...]
i) ordina la correzione della sentenza n. 2675/2019, emessa dal Tribunale di
Napoli il 12.03.2019, nel senso che ove è scritto <<2.3.2006>> deve intendersi scritto <2.3.2016>>;
j) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 31.1.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato l'AUpp dr. Vincenzo
Genno.