Articolo 8 della Legge 30 luglio 1985, n. 404
Articolo 7Articolo 9
Versione
27 agosto 1985
Art. 8. Commissione consultiva 1. Ai fini dell'espressione del parere sulle domande di contributo di cui alla presente legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, nomina una commissione composta da:
a) il Ministro dei trasporti o un suo delegato, che la presiede;
b) un dirigente del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
c) un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
d) un dirigente della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
e) un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
f) tre membri, dei quali uno in rappresentanza degli imprenditori, uno in rappresentanza degli autotrasportatori artigiani, uno in rappresentanza della cooperazione, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali del settore autotrasporto merci in conto terzi piu' rappresentative a livello nazionale;
g) un esperto in materia di autotrasporto merci.
2. Il Ministro dei trasporti nomina un funzionario del proprio dicastero per le mansioni di segretario della commissione. Le spese per il funzionamento della commissione e della segreteria fanno carico al capitolo 1554 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Entrata in vigore il 27 agosto 1985