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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
(segue verbale dell'udienza del 9 gennaio 2025)
R.G. 4507/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott. Luisa Rosetti,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4507 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018, promossa da:
, C.F. , in persona del Ministro in Parte_1 P.IVA_1
carica pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Cagliari presso i cui uffici è pure ex lege
domiciliato;
-attore, opponente-
CONTRO
P.I. Controparte_1
, C.F. , con sede in Sanluri, in persona del suo P.IVA_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura resa a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avvocato Giuseppe
Altieri e dall'Avvocato Michele Pannia del Foro di Vibo Valentia ed elettivamente domiciliata in Lunamatrona presso lo studio legale dell'Avvocato Andrea Spiga;
-convenuta, opposta-
1 Causa avente in oggetto: opposizione decreto ingiuntivo – pagamento spettanze custodia su cose sottoposte a provvedimenti di fermo, sequestro e rimozione a seguito di contestazione di illecito amministrativo.
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il Procuratore del chiede e conclude: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della proposta
opposizione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, siccome
erroneo, inammissibile, ingiusto ed infondato, dichiarare inammissibile e
nulla ogni domanda proposta dal ricorrente ed in stretto subordine
comunque respingerla in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che
prescritta; in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio. Ai
fini del contributo unificato, il valore della controversia è pari ad €.
437.845,53 (contributo unificato €. 1.214,00 da prenotarsi a debito)”.
I Procuratori della Società opposta chiedono e concludono:
“I sottoscritti procuratori, insistono per l'accoglimento delle conclusioni
come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto
chiedono che l'Ill.mo giudice adito, contrariis reiectis, voglia rigettare la
domanda attrice perché tardiva ed inammissibile, nel merito infondata in
fatto e diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto
condannare l'opponente al pagamento delle somme liquidate con il decreto
ingiuntivo ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre
interessi moratori maturati e maturandi nonché spese e competenze del
giudizio di opposizione”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 28.09.2017, n. R.G. 8951/2017, la
[...]
ha chiesto che fosse ingiunto al Parte_2
il pagamento della somma di €437.845,53 oltre Parte_1
accessori.
2 Il titolo che fondava la pretesa era il contratto intercorrente tra l'Amministrazione e la società ricorrente per la custodia di veicoli sottoposti a provvedimenti di fermo, sequestro e rimozione a seguito di contestazione di illecito amministrativo.
L'importo azionato era stato calcolato (al netto della differenza tra quanto dovuto e quanto già ricevuto dall'Amministrazione in esecuzione del contratto) sulla scorta della pronuncia della Corte Costituzionale n. 92 del
22 maggio 2013 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 comma 6 del D.L. del 30 settembre 2003 n. 269, norma che stabiliva la base del calcolo forfettario dei compensi poi definiti con il provvedimento della Prefettura di Sassari, decreto Prefettizio del 14 aprile 2011, Prot. N.
6368/Serv. ContGest. Fin (provvedimento adottato dall'Amministrazione a definizione del procedimento di alienazione straordinaria dei veicoli al custode, avviato in adempimento di quanto previsto da apposito decreto dirigenziale del emanato in attuazione dell'art. 38 Parte_1
cit).
Nella prospettazione del ricorrente, la declaratoria di illegittimità dell'articolo citato avrebbe determinato, in capo al custode, il diritto all'integrazione dei compensi già definiti, poiché la retroattività della sentenza comporta la reviviscenza delle tariffe previste dall'art. 12 del d.P.R. n. 571 del 1982 (con rinvio anche agli usi locali) in ragione del carattere espressamente derogatorio dell'art. 38 citato rispetto ai criteri di calcolo precedentemente vigenti.
Il Tribunale di Cagliari, valutata la fondatezza della pretesa, ha emesso il decreto ingiuntivo n.630/2018 per l'importo come da domanda oltre interessi e spese della procedura.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il
[...]
ha proposto opposizione alla pretesa azionata in sede Parte_1
monitoria, allegando che:
- il credito vantato dall'opposta sarebbe prescritto, essendo decorso sia il termine di prescrizione quinquennale sia, in subordine, il termine decennale;
3 - la sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2013 non è applicabile alla vicenda sub iudice in quanto rapporto già esaurito prima della pronuncia della Consulta;
- il non sarebbe (almeno parzialmente) Parte_1
legittimato passivo per il pagamento delle spettanze in quanto i veicoli erano custoditi anche per conto dell'Agenzia del Demanio, dell'Amministrazione Comunale e del Corpo Forestale Regionale di
Sassari;
- nel merito, null'altro è dovuto all'opposta in forza dell'esaurimento del rapporto negoziale, poiché la somma già corrisposta era stata proposta e accettata “a saldo e stralcio” senza alcuna contestazione né riserva e senza che la Società avesse provveduto ad impugnare i provvedimenti a suo tempo adottati dall'Amministrazione per la liquidazione dei compensi;
- la ricorrente non ha specificato come sia pervenuta al computo della somma pretesa, importo comunque eccessivo e sproporzionato rispetto alla determinazione secondo i previgenti criteri rispetto all'art. 38 D.L. 269/2003;
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita oltre i termini di legge la Parte_2
replicando nel merito che:
- la sentenza della Corte Costituzionale 92/2013 è applicabile al rapporto in esame, poiché ha censurato proprio il criterio di calcolo dei compensi utilizzato nel decreto prefettizio;
- la prescrizione del diritto azionato segue un termine decennale che decorre dalla data di alienazione straordinaria, termine non ancora decorso all'atto dell'opposizione;
- è corretto il calcolo della somma effettuato secondo le tariffe prefettizie, già sottratto quanto percepito;
- l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva è infondata in quanto generica;
4 - sono irrilevanti le allegazioni dell'opponente relative all'accettazione del credito da parte dell'opposta, essendo stati quegli importi quantificati secondo l'art. 38 D.L. 269/2003 e prima della pronuncia della Corte Costituzionale.
Ha eccepito inoltre la tardività dell'opposizione e ha concluso, comunque, per il rigetto della domanda nel merito e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita documentalmente.
___
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di tardività della proposta opposizione.
Ai sensi dell'art. 155, comma 4, c.p.c., la proroga di diritto del termine che scade in un giorno festivo si applica anche ai termini per il compimento di atti processuali fuori udienza che scadano di sabato.
Poiché il decreto è stato notificato in data 9.04.2018 e il termine per l'opposizione di 40 giorni scadeva sabato 19 maggio 2018, l'atto di citazione risulta depositato nel rispetto dei termini di legge (ossia, in data lunedì 21 maggio 2018).
Sempre in via preliminare, non si condivide l'eccezione di parziale difetto di legittimazione dal lato passivo, (genericamente) sollevata dall'opponente che ha allegato che alcuni dei veicoli per i quali sarebbero maturate le competenze oggetto di causa fossero detenuti per conto di altri Enti.
La circostanza che ai fini della determinazione dei compensi siano state applicate le tariffe prefettizie di Sassari e che il provvedimento di liquidazione del 14 aprile 2011 sia stato adottato dal Prefetto di Sassari
fonda la legittimazione processuale del ingiunto, rimanendo Parte_1
irrilevante accertare per conto di quali soggetti pubblici fossero custoditi i veicoli.
___
5 Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
Occorre, seppure brevemente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Con l'art. 38 del D.L. 30 settembre 2003 n°269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici),
il legislatore – al fine di contenere il fenomeno dell'accumulo di veicoli nei depositi giudiziari, la protrazione dei tempi del loro deposito e l'entità dei relativi costi – ha previsto, in via eccezionale e straordinaria, l'alienazione
(con cessione al soggetto titolare del deposito) di tutti i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del
30 settembre 2003, anche se non confiscati.
In seguito, il , in attuazione della previsione in Parte_1
commento, ha disposto con decreto dirigenziale una serie di adempimenti per ottenere il provvedimento di alienazione al custode acquirente e la determinazione forfettaria del compenso dovuto per l'attività di custodia e conservazione dei veicoli.
La dopo la ricognizione dei veicoli giacenti nella Controparte_2
depositeria dell'opposta, ha quindi disposto l'alienazione straordinaria degli stessi alla Parte_2
stabilendo l'importo dovuto al custode secondo le tariffe forfettarie di cui al comma VI dell'art. 38 citato.
Com'è noto, poi, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 92 del 22 maggio
2013, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 38 commi 2, 4, 6, e 10 del D.L.
30 settembre 2003 n°269 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24
novembre 2003 n° 326, avendo riconosciuto nella norma citata un vizio di irragionevolezza nella parte in cui stabilisce l'applicazione delle tariffe ivi
6 previste in luogo delle tariffe di cui all'art. 12 del d.P.R. n. 571 del 1982
(con rinvio anche agli usi locali).
L'attrice ha, dunque, ricalcolato le spettanze in conformità alla pronuncia di incostituzionalità dei commi 2, 4, 6, e 10 dell'art. 38 cit., domandando l'integrazione dei compensi.
L'Amministrazione opposta ha eccepito che gli effetti caducatori provocati dalla citata sentenza non potrebbero estendersi alla fattispecie in oggetto, da considerarsi alla stregua di un rapporto esaurito, dato che il procedimento di alienazione di cui all'art. 38 D.L. 30 settembre 2003 n. 269 sarebbe stato già definito con integrale pagamento delle spettanze, liquidate con decreto del Prefetto di Sassari n. 6368 del 14 aprile 2011.
Tale ultimo assunto difensivo non può essere condiviso.
La sentenza di declaratoria dell'incostituzionalità di una norma ha efficacia
erga omnes ed ex tunc e incide su tutti i rapporti pendenti ad esclusione soltanto di quelli (ormai) esauriti in modo definitivo (per tutte, v. Cass.
20381/2012).
L'efficacia retroattiva di tale sentenza presuppone che i rapporti su cui la decisione produce effetto siano ancora pendenti o, meglio, “suscettibili di
essere azionati in giudizio”.
Sono dunque esclusi dal campo di efficacia della retroattività della sentenza solamente i rapporti esauriti in modo definitivo “per avvenuta formazione
del giudicato o per essersi verificato altro evento per cui l'ordinamento
collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi
verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non
direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia di
incostituzionalità” (così ancora Cass. 20381/2012).
Fermo quanto precede, l'integrale soddisfo delle spettanze determinate secondo i criteri di cui all'art. 38 cit. – fatto incontroverso – non può
7 comportare di per sé l'esaurirsi del rapporto: ciò in base al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'effetto estintivo del pagamento […] eseguito in base a una norma dichiarata
incostituzionale cessa con la dichiarazione di incostituzionalità, sicché il
creditore che non ha ricevuto il pagamento ha diritto di pretenderlo” (così
Cass. Sent. 1693/2012).
Ne consegue, ancora, l'irrilevanza dell'accettazione, da parte dell'opponente, della somma corrisposta dall'Amministrazione senza alcuna contestazione o riserva, in quanto intervenuta in un momento antecedente rispetto alla declaratoria di incostituzionalità della disciplina che autorizzava la liquidazione nei termini accettati dall'opposta; nonché
l'irrilevanza della mancata impugnazione dei relativi provvedimenti amministrativi, legittimamente adottati nel vigore della normativa precedente alla pronuncia della Consulta.
Quanto all'eccepito decorso del termine di prescrizione, si osserva quanto segue.
Come chiarito dalla più autorevole giurisprudenza di legittimità, il termine prescrizionale del diritto al compenso del custode di cose sequestrate è
quello decennale stabilito dall'art. 2946 c.c. e non quello quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, c.c. Il credito, infatti, è correlato a una prestazione continuativa e matura di giorno in giorno;
solo qualora nel provvedimento di conferimento sia stabilita una determinata periodicità
nella corresponsione del compenso sarebbe infatti configurabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Ciò premesso, occorre ulteriormente considerare che gli effetti delle pronunce di incostituzionalità si riverberano anche sul computo del dies a
quo: infatti, secondo il criterio più volte ribadito dalla giurisprudenza di
8 merito in controversie analoghe – che qui si intende interamente condiviso
– il giorno in cui un diritto può essere fatto valere deve essere individuato nella data della pronuncia della Consulta, poiché sino a quella data il diritto a ottenere le tariffe ordinarie, al netto di quanto già pagato dalla parte pubblica, non avrebbe potuto, in alcun modo, essere fatto valere.
Ne consegue che, calcolando il termine di prescrizione dalla data della sentenza del 22.05.2013, il termine decennale non era certo trascorso alla data del ricorso per decreto ingiuntivo (2018).
In ogni caso, il termine prescrizionale non risulterebbe comunque spirato pur calcolando – come vuole l'opposta – il dies a quo della prescrizione dall'ultimo atto di liquidazione del 14.4.2011, ovverosia dal momento dell'emanazione da parte della Prefettura di Sassari del decreto di liquidazione n. 6398 (di cui doc. 2 allegato all'atto di citazione).
Tale ricostruzione, in ogni caso, non sarebbe condivisibile, poiché si controverte in merito a un rapporto privatistico fondato su un rapporto negoziale nel quale trova fonte il diritto azionato, come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità (sul carattere privato del rapporto in esame, in obiter dictum v. Cost. 92/2013 e, da ultimo, Cass.
S.U. n. 23458 del 17.11.2015).
Deve quindi escludersi che si tratti di un diritto scaturente dal provvedimento amministrativo e, parimenti, che il termine di prescrizione debba essere calcolato dalla data di adozione del decreto di liquidazione.
Da tutto quanto sinora esposto discende che il rapporto in scrutinio non fosse rapporto esaurito alla data dell'azione monitoria.
___
Con riferimento al quantum del credito azionato si osserva quanto segue.
All'atto dell'opposizione, il ha contestato la Parte_1
quantificazione del credito in quanto, anche applicando i criteri prefettizi
9 anteriori all'introduzione della norma derogatoria ex art. 38 D.L. 269/2003,
le somme dovute risulterebbero inferiori rispetto alla pretesa;
ulteriormente,
il ha sostenuto che i compensi avrebbero dovuto essere Parte_1
determinati fino al 1.1.2010, non già al 14.4.2011 come da calcolo dell'opposta.
Su invito del Giudice, l'attrice ha depositato in data 17.2.2023 nuovi conteggi effettuati (anche) alla luce delle contestazioni mosse dal
, così rideterminando il quantum della pretesa nella minor somma Parte_1
pari ad €410.416,51 rispetto ad €437.845,53 (oltre I.V.A.) come da decreto ingiuntivo.
All'udienza del 16.05.2023, l'Amministrazione ha dichiarato di non avere nulla da osservare, dal punto di vista contabile, in merito a tali conteggi;
ha contestato l'applicazione della tariffa di €1,29 ed €0.98 in luogo della minor somma di €0,33 per ciascun veicolo.
All'udienza successiva, l'attrice ha specificato che le tariffe applicate erano quelle richiamate nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
depositate dalla stessa difesa erariale (come effettivamente è dato leggere a p. 4 della memoria in questione).
In difetto di diversa evidenza, deve affermarsi la piena legittimità della pretesa azionata, pur contenuta nei limiti del ricalcolo di cui alle note del
17.02.2023: correlativamente, deve essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo in quanto emesso per importo superiore.
Su detta somma, da liquidarsi in favore della società creditrice, spettano,
altresì, gli interessi di legge a decorrere dalla data della domanda (che, in difetto di diversa evidenza, deve fissarsi alla data di notifica del decreto ingiuntivo) fino all'effettivo soddisfo.
***
Visto l'esito della controversia (considerato che, ad esito del giudizio, la
10 pretesa è stata rimodulata dalla stessa attrice rispetto a quanto riconosciuto in fase monitoria) le spese di lite devono essere compensate nella misura di
1/5 secondo soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al D.M. 147/2022, scaglione da €260.001,00
ad €520.000,00, valori minimi (in ragione del carattere seriale delle difese prospettate da entrambe le parti) e per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 630/2018 emesso dal Tribunale di
Cagliari per la somma di €437.845,53;
- dichiara tenuto e condanna il al pagamento, Parte_1
in favore dell'opposta, della somma di €410.416,51 oltre I.V.A. e interessi come in parte motiva;
- dichiara tenuto e condanna il a rifondere alla Parte_1
le spese di Parte_3
lite che liquida in €9.200,00 (4/5 di €11.500,00) per compensi oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a.
Cagliari, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
11
R.G. 4507/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott. Luisa Rosetti,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4507 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018, promossa da:
, C.F. , in persona del Ministro in Parte_1 P.IVA_1
carica pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Cagliari presso i cui uffici è pure ex lege
domiciliato;
-attore, opponente-
CONTRO
P.I. Controparte_1
, C.F. , con sede in Sanluri, in persona del suo P.IVA_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura resa a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avvocato Giuseppe
Altieri e dall'Avvocato Michele Pannia del Foro di Vibo Valentia ed elettivamente domiciliata in Lunamatrona presso lo studio legale dell'Avvocato Andrea Spiga;
-convenuta, opposta-
1 Causa avente in oggetto: opposizione decreto ingiuntivo – pagamento spettanze custodia su cose sottoposte a provvedimenti di fermo, sequestro e rimozione a seguito di contestazione di illecito amministrativo.
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il Procuratore del chiede e conclude: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della proposta
opposizione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, siccome
erroneo, inammissibile, ingiusto ed infondato, dichiarare inammissibile e
nulla ogni domanda proposta dal ricorrente ed in stretto subordine
comunque respingerla in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che
prescritta; in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio. Ai
fini del contributo unificato, il valore della controversia è pari ad €.
437.845,53 (contributo unificato €. 1.214,00 da prenotarsi a debito)”.
I Procuratori della Società opposta chiedono e concludono:
“I sottoscritti procuratori, insistono per l'accoglimento delle conclusioni
come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto
chiedono che l'Ill.mo giudice adito, contrariis reiectis, voglia rigettare la
domanda attrice perché tardiva ed inammissibile, nel merito infondata in
fatto e diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto
condannare l'opponente al pagamento delle somme liquidate con il decreto
ingiuntivo ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre
interessi moratori maturati e maturandi nonché spese e competenze del
giudizio di opposizione”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 28.09.2017, n. R.G. 8951/2017, la
[...]
ha chiesto che fosse ingiunto al Parte_2
il pagamento della somma di €437.845,53 oltre Parte_1
accessori.
2 Il titolo che fondava la pretesa era il contratto intercorrente tra l'Amministrazione e la società ricorrente per la custodia di veicoli sottoposti a provvedimenti di fermo, sequestro e rimozione a seguito di contestazione di illecito amministrativo.
L'importo azionato era stato calcolato (al netto della differenza tra quanto dovuto e quanto già ricevuto dall'Amministrazione in esecuzione del contratto) sulla scorta della pronuncia della Corte Costituzionale n. 92 del
22 maggio 2013 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 comma 6 del D.L. del 30 settembre 2003 n. 269, norma che stabiliva la base del calcolo forfettario dei compensi poi definiti con il provvedimento della Prefettura di Sassari, decreto Prefettizio del 14 aprile 2011, Prot. N.
6368/Serv. ContGest. Fin (provvedimento adottato dall'Amministrazione a definizione del procedimento di alienazione straordinaria dei veicoli al custode, avviato in adempimento di quanto previsto da apposito decreto dirigenziale del emanato in attuazione dell'art. 38 Parte_1
cit).
Nella prospettazione del ricorrente, la declaratoria di illegittimità dell'articolo citato avrebbe determinato, in capo al custode, il diritto all'integrazione dei compensi già definiti, poiché la retroattività della sentenza comporta la reviviscenza delle tariffe previste dall'art. 12 del d.P.R. n. 571 del 1982 (con rinvio anche agli usi locali) in ragione del carattere espressamente derogatorio dell'art. 38 citato rispetto ai criteri di calcolo precedentemente vigenti.
Il Tribunale di Cagliari, valutata la fondatezza della pretesa, ha emesso il decreto ingiuntivo n.630/2018 per l'importo come da domanda oltre interessi e spese della procedura.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il
[...]
ha proposto opposizione alla pretesa azionata in sede Parte_1
monitoria, allegando che:
- il credito vantato dall'opposta sarebbe prescritto, essendo decorso sia il termine di prescrizione quinquennale sia, in subordine, il termine decennale;
3 - la sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2013 non è applicabile alla vicenda sub iudice in quanto rapporto già esaurito prima della pronuncia della Consulta;
- il non sarebbe (almeno parzialmente) Parte_1
legittimato passivo per il pagamento delle spettanze in quanto i veicoli erano custoditi anche per conto dell'Agenzia del Demanio, dell'Amministrazione Comunale e del Corpo Forestale Regionale di
Sassari;
- nel merito, null'altro è dovuto all'opposta in forza dell'esaurimento del rapporto negoziale, poiché la somma già corrisposta era stata proposta e accettata “a saldo e stralcio” senza alcuna contestazione né riserva e senza che la Società avesse provveduto ad impugnare i provvedimenti a suo tempo adottati dall'Amministrazione per la liquidazione dei compensi;
- la ricorrente non ha specificato come sia pervenuta al computo della somma pretesa, importo comunque eccessivo e sproporzionato rispetto alla determinazione secondo i previgenti criteri rispetto all'art. 38 D.L. 269/2003;
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita oltre i termini di legge la Parte_2
replicando nel merito che:
- la sentenza della Corte Costituzionale 92/2013 è applicabile al rapporto in esame, poiché ha censurato proprio il criterio di calcolo dei compensi utilizzato nel decreto prefettizio;
- la prescrizione del diritto azionato segue un termine decennale che decorre dalla data di alienazione straordinaria, termine non ancora decorso all'atto dell'opposizione;
- è corretto il calcolo della somma effettuato secondo le tariffe prefettizie, già sottratto quanto percepito;
- l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva è infondata in quanto generica;
4 - sono irrilevanti le allegazioni dell'opponente relative all'accettazione del credito da parte dell'opposta, essendo stati quegli importi quantificati secondo l'art. 38 D.L. 269/2003 e prima della pronuncia della Corte Costituzionale.
Ha eccepito inoltre la tardività dell'opposizione e ha concluso, comunque, per il rigetto della domanda nel merito e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita documentalmente.
___
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di tardività della proposta opposizione.
Ai sensi dell'art. 155, comma 4, c.p.c., la proroga di diritto del termine che scade in un giorno festivo si applica anche ai termini per il compimento di atti processuali fuori udienza che scadano di sabato.
Poiché il decreto è stato notificato in data 9.04.2018 e il termine per l'opposizione di 40 giorni scadeva sabato 19 maggio 2018, l'atto di citazione risulta depositato nel rispetto dei termini di legge (ossia, in data lunedì 21 maggio 2018).
Sempre in via preliminare, non si condivide l'eccezione di parziale difetto di legittimazione dal lato passivo, (genericamente) sollevata dall'opponente che ha allegato che alcuni dei veicoli per i quali sarebbero maturate le competenze oggetto di causa fossero detenuti per conto di altri Enti.
La circostanza che ai fini della determinazione dei compensi siano state applicate le tariffe prefettizie di Sassari e che il provvedimento di liquidazione del 14 aprile 2011 sia stato adottato dal Prefetto di Sassari
fonda la legittimazione processuale del ingiunto, rimanendo Parte_1
irrilevante accertare per conto di quali soggetti pubblici fossero custoditi i veicoli.
___
5 Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
Occorre, seppure brevemente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Con l'art. 38 del D.L. 30 settembre 2003 n°269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici),
il legislatore – al fine di contenere il fenomeno dell'accumulo di veicoli nei depositi giudiziari, la protrazione dei tempi del loro deposito e l'entità dei relativi costi – ha previsto, in via eccezionale e straordinaria, l'alienazione
(con cessione al soggetto titolare del deposito) di tutti i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del
30 settembre 2003, anche se non confiscati.
In seguito, il , in attuazione della previsione in Parte_1
commento, ha disposto con decreto dirigenziale una serie di adempimenti per ottenere il provvedimento di alienazione al custode acquirente e la determinazione forfettaria del compenso dovuto per l'attività di custodia e conservazione dei veicoli.
La dopo la ricognizione dei veicoli giacenti nella Controparte_2
depositeria dell'opposta, ha quindi disposto l'alienazione straordinaria degli stessi alla Parte_2
stabilendo l'importo dovuto al custode secondo le tariffe forfettarie di cui al comma VI dell'art. 38 citato.
Com'è noto, poi, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 92 del 22 maggio
2013, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 38 commi 2, 4, 6, e 10 del D.L.
30 settembre 2003 n°269 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24
novembre 2003 n° 326, avendo riconosciuto nella norma citata un vizio di irragionevolezza nella parte in cui stabilisce l'applicazione delle tariffe ivi
6 previste in luogo delle tariffe di cui all'art. 12 del d.P.R. n. 571 del 1982
(con rinvio anche agli usi locali).
L'attrice ha, dunque, ricalcolato le spettanze in conformità alla pronuncia di incostituzionalità dei commi 2, 4, 6, e 10 dell'art. 38 cit., domandando l'integrazione dei compensi.
L'Amministrazione opposta ha eccepito che gli effetti caducatori provocati dalla citata sentenza non potrebbero estendersi alla fattispecie in oggetto, da considerarsi alla stregua di un rapporto esaurito, dato che il procedimento di alienazione di cui all'art. 38 D.L. 30 settembre 2003 n. 269 sarebbe stato già definito con integrale pagamento delle spettanze, liquidate con decreto del Prefetto di Sassari n. 6368 del 14 aprile 2011.
Tale ultimo assunto difensivo non può essere condiviso.
La sentenza di declaratoria dell'incostituzionalità di una norma ha efficacia
erga omnes ed ex tunc e incide su tutti i rapporti pendenti ad esclusione soltanto di quelli (ormai) esauriti in modo definitivo (per tutte, v. Cass.
20381/2012).
L'efficacia retroattiva di tale sentenza presuppone che i rapporti su cui la decisione produce effetto siano ancora pendenti o, meglio, “suscettibili di
essere azionati in giudizio”.
Sono dunque esclusi dal campo di efficacia della retroattività della sentenza solamente i rapporti esauriti in modo definitivo “per avvenuta formazione
del giudicato o per essersi verificato altro evento per cui l'ordinamento
collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi
verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non
direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia di
incostituzionalità” (così ancora Cass. 20381/2012).
Fermo quanto precede, l'integrale soddisfo delle spettanze determinate secondo i criteri di cui all'art. 38 cit. – fatto incontroverso – non può
7 comportare di per sé l'esaurirsi del rapporto: ciò in base al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'effetto estintivo del pagamento […] eseguito in base a una norma dichiarata
incostituzionale cessa con la dichiarazione di incostituzionalità, sicché il
creditore che non ha ricevuto il pagamento ha diritto di pretenderlo” (così
Cass. Sent. 1693/2012).
Ne consegue, ancora, l'irrilevanza dell'accettazione, da parte dell'opponente, della somma corrisposta dall'Amministrazione senza alcuna contestazione o riserva, in quanto intervenuta in un momento antecedente rispetto alla declaratoria di incostituzionalità della disciplina che autorizzava la liquidazione nei termini accettati dall'opposta; nonché
l'irrilevanza della mancata impugnazione dei relativi provvedimenti amministrativi, legittimamente adottati nel vigore della normativa precedente alla pronuncia della Consulta.
Quanto all'eccepito decorso del termine di prescrizione, si osserva quanto segue.
Come chiarito dalla più autorevole giurisprudenza di legittimità, il termine prescrizionale del diritto al compenso del custode di cose sequestrate è
quello decennale stabilito dall'art. 2946 c.c. e non quello quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, c.c. Il credito, infatti, è correlato a una prestazione continuativa e matura di giorno in giorno;
solo qualora nel provvedimento di conferimento sia stabilita una determinata periodicità
nella corresponsione del compenso sarebbe infatti configurabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Ciò premesso, occorre ulteriormente considerare che gli effetti delle pronunce di incostituzionalità si riverberano anche sul computo del dies a
quo: infatti, secondo il criterio più volte ribadito dalla giurisprudenza di
8 merito in controversie analoghe – che qui si intende interamente condiviso
– il giorno in cui un diritto può essere fatto valere deve essere individuato nella data della pronuncia della Consulta, poiché sino a quella data il diritto a ottenere le tariffe ordinarie, al netto di quanto già pagato dalla parte pubblica, non avrebbe potuto, in alcun modo, essere fatto valere.
Ne consegue che, calcolando il termine di prescrizione dalla data della sentenza del 22.05.2013, il termine decennale non era certo trascorso alla data del ricorso per decreto ingiuntivo (2018).
In ogni caso, il termine prescrizionale non risulterebbe comunque spirato pur calcolando – come vuole l'opposta – il dies a quo della prescrizione dall'ultimo atto di liquidazione del 14.4.2011, ovverosia dal momento dell'emanazione da parte della Prefettura di Sassari del decreto di liquidazione n. 6398 (di cui doc. 2 allegato all'atto di citazione).
Tale ricostruzione, in ogni caso, non sarebbe condivisibile, poiché si controverte in merito a un rapporto privatistico fondato su un rapporto negoziale nel quale trova fonte il diritto azionato, come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità (sul carattere privato del rapporto in esame, in obiter dictum v. Cost. 92/2013 e, da ultimo, Cass.
S.U. n. 23458 del 17.11.2015).
Deve quindi escludersi che si tratti di un diritto scaturente dal provvedimento amministrativo e, parimenti, che il termine di prescrizione debba essere calcolato dalla data di adozione del decreto di liquidazione.
Da tutto quanto sinora esposto discende che il rapporto in scrutinio non fosse rapporto esaurito alla data dell'azione monitoria.
___
Con riferimento al quantum del credito azionato si osserva quanto segue.
All'atto dell'opposizione, il ha contestato la Parte_1
quantificazione del credito in quanto, anche applicando i criteri prefettizi
9 anteriori all'introduzione della norma derogatoria ex art. 38 D.L. 269/2003,
le somme dovute risulterebbero inferiori rispetto alla pretesa;
ulteriormente,
il ha sostenuto che i compensi avrebbero dovuto essere Parte_1
determinati fino al 1.1.2010, non già al 14.4.2011 come da calcolo dell'opposta.
Su invito del Giudice, l'attrice ha depositato in data 17.2.2023 nuovi conteggi effettuati (anche) alla luce delle contestazioni mosse dal
, così rideterminando il quantum della pretesa nella minor somma Parte_1
pari ad €410.416,51 rispetto ad €437.845,53 (oltre I.V.A.) come da decreto ingiuntivo.
All'udienza del 16.05.2023, l'Amministrazione ha dichiarato di non avere nulla da osservare, dal punto di vista contabile, in merito a tali conteggi;
ha contestato l'applicazione della tariffa di €1,29 ed €0.98 in luogo della minor somma di €0,33 per ciascun veicolo.
All'udienza successiva, l'attrice ha specificato che le tariffe applicate erano quelle richiamate nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
depositate dalla stessa difesa erariale (come effettivamente è dato leggere a p. 4 della memoria in questione).
In difetto di diversa evidenza, deve affermarsi la piena legittimità della pretesa azionata, pur contenuta nei limiti del ricalcolo di cui alle note del
17.02.2023: correlativamente, deve essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo in quanto emesso per importo superiore.
Su detta somma, da liquidarsi in favore della società creditrice, spettano,
altresì, gli interessi di legge a decorrere dalla data della domanda (che, in difetto di diversa evidenza, deve fissarsi alla data di notifica del decreto ingiuntivo) fino all'effettivo soddisfo.
***
Visto l'esito della controversia (considerato che, ad esito del giudizio, la
10 pretesa è stata rimodulata dalla stessa attrice rispetto a quanto riconosciuto in fase monitoria) le spese di lite devono essere compensate nella misura di
1/5 secondo soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al D.M. 147/2022, scaglione da €260.001,00
ad €520.000,00, valori minimi (in ragione del carattere seriale delle difese prospettate da entrambe le parti) e per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 630/2018 emesso dal Tribunale di
Cagliari per la somma di €437.845,53;
- dichiara tenuto e condanna il al pagamento, Parte_1
in favore dell'opposta, della somma di €410.416,51 oltre I.V.A. e interessi come in parte motiva;
- dichiara tenuto e condanna il a rifondere alla Parte_1
le spese di Parte_3
lite che liquida in €9.200,00 (4/5 di €11.500,00) per compensi oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a.
Cagliari, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
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