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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. seconda, sentenza 14/01/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento Sezione seconda in composizione monocratica in persona del dr. Giovanni Ilarda
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento n. 550/2024 avente ad oggetto
ricorso proposto da
Nominativo_1 (CF_1), difesa da Nominativo_2 CF_2( ) ed elettivamente domiciliata presso Email_1,
nei confronti di
- Comune di Aragona (non costituito);
- Comune di Favara, elettivamente domiciliato presso Email_2,
avverso il seguente atto tributario impugnato
- avviso di accertamento del Comune di Favara n. 7189 per TARI dell'anno 2018.
Motivi della decisione
La ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento di debito tributario per TARI dell'anno 2018, sia nei confronti dell'ente impositore (Comune di Favara), che si è costituito, sia nei confronti di un altro ente locale (Comune di Aragona) che non si è costituito, chiedendo nei confronti del primo l'annullamento dell'atto impugnato e nei confronti del secondo, in via subordinata e per il caso di rigetto del ricorso proposto avverso l'atto impositivo, la condanna alla restituzione della somma che allo stesso era stata pagata per il medesimo tributo.
Premessa l'esistenza di un risalente contrasto fra i due enti locali sui confini dei rispettivi territori che era stato risolto soltanto con legge regionale 14.12.2019, n. 25, la ricorrente opponeva a sostegno dell'impugnazione dell'avviso di accertamento l'insussistenza del fondamento della pretesa tributaria dell'ente impositore, deducendo che l'immobile per il quale la stessa pretesa risultava avanzata ricadeva nel territorio dell'altro Comune e che, conseguentemente, il tributo era stato versato a quest'ultimo, come documentato da una quietanza che al fine di provarne il pagamento veniva prodotta in giudizio.
Il motivo non è fondato. La l.r.s. 2019, n. 25 richiamata dalla ricorrente (pubblicata sulla GURS del 20.12.1919), infatti, non ha previsto, con efficacia retroattiva, quali fossero gli effettivi confini fra i territori comunali, ma ha disposto (e solo a decorrere dal 4.1.2020, data della sua entrata in vigore) una “Variazione territoriale dei confini” e la loro “modifica” (art. 1), stabilendo una “Nuova delimitazione territoriale” in base alla quale i confini venivano
“variati e modificati” secondo le indicazioni del progetto di “nuova delimitazione territoriale” approvato dai consigli comunali dei due Comuni (art. 2).
Soltanto in dipendenza di tale nuovo assetto territoriale e solo a decorrere dal 4.1.2020 gli immobili oggetto dell'atto impositivo impugnato sono stati ricompresi nel territorio del Comune di Aragona, ciò emergendo inequivocabilmente dalla documentazione catastale prodotta dalla ricorrente dalla quale risulta che gli immobili erano stati censiti in un foglio di mappa del territorio del Comune di Aragona, con provenienza dal territorio del Comune di Favara, a decorrere dal 4.1.2020 e per effetto della l.r.s. 2019, n. 25.
Ciò impedisce anche un possibile effetto liberatorio, ex art. 1189, co.1, c.c., del pagamento che si assume effettuato ad altro Comune, perché l'effetto liberatorio del pagamento effettuato al creditore apparente ha come necessario presupposto che lo stesso sia stato effettuato a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, mentre le risultanze catastali anteriori alla variazione intervenuta sulla base della l.r.s. 2019, n. 25 (risultanze conosciute o, comunque, facilmente conoscibili dalla ricorrente con la ordinaria diligenza), escludevano del tutto l'apparenza di una tale legittimazione.
Il ricorso proposto nei confronti del Comune di Favara avverso un avviso di accertamento riferito a tributo dell'anno 2018 va, pertanto, respinto.
La domanda subordinata di condanna dell'altro Comune alla restituzione della somma della quale è stato prospettato l'avvenuto versamento allo stesso per TARI dell'anno 2018 è, invece, inammissibile per difetto di una condizione dell'azione.
Infatti, a parte il fatto che il versamento al Comune di Aragona risulta effettuato da un diverso contribuente (indicato come fratello della ricorrente) e per un avviso di pagamento relativo ad immobile documentalmente non coincidente con uno di quelli oggetto dell'avviso di accertamento del Comune di Favara impugnato in questa sede, il giudizio tributario è un giudizio impugnatorio e l'azione di condanna alla restituzione di un tributo che si assume pagato senza titolo ha come necessario presupposto l'impugnazione del rifiuto, espresso o tacito, di restituzione delle somme versate a seguito di un'istanza di rimborso.
Ricorrono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti costituite, tenuto conto del risalente contrasto sui confini fra i due Comuni che ha ingenerato dubbi e pesanti incertezze nei contribuenti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento respinge il ricorso proposto nei confronti del Comune di Favara, dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Comune di Aragona e compensa fra le parti costituite le spese di giudizio.
Agrigento 12.1.2026. Il Giudice Giovanni Ilarda
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento Sezione seconda in composizione monocratica in persona del dr. Giovanni Ilarda
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento n. 550/2024 avente ad oggetto
ricorso proposto da
Nominativo_1 (CF_1), difesa da Nominativo_2 CF_2( ) ed elettivamente domiciliata presso Email_1,
nei confronti di
- Comune di Aragona (non costituito);
- Comune di Favara, elettivamente domiciliato presso Email_2,
avverso il seguente atto tributario impugnato
- avviso di accertamento del Comune di Favara n. 7189 per TARI dell'anno 2018.
Motivi della decisione
La ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento di debito tributario per TARI dell'anno 2018, sia nei confronti dell'ente impositore (Comune di Favara), che si è costituito, sia nei confronti di un altro ente locale (Comune di Aragona) che non si è costituito, chiedendo nei confronti del primo l'annullamento dell'atto impugnato e nei confronti del secondo, in via subordinata e per il caso di rigetto del ricorso proposto avverso l'atto impositivo, la condanna alla restituzione della somma che allo stesso era stata pagata per il medesimo tributo.
Premessa l'esistenza di un risalente contrasto fra i due enti locali sui confini dei rispettivi territori che era stato risolto soltanto con legge regionale 14.12.2019, n. 25, la ricorrente opponeva a sostegno dell'impugnazione dell'avviso di accertamento l'insussistenza del fondamento della pretesa tributaria dell'ente impositore, deducendo che l'immobile per il quale la stessa pretesa risultava avanzata ricadeva nel territorio dell'altro Comune e che, conseguentemente, il tributo era stato versato a quest'ultimo, come documentato da una quietanza che al fine di provarne il pagamento veniva prodotta in giudizio.
Il motivo non è fondato. La l.r.s. 2019, n. 25 richiamata dalla ricorrente (pubblicata sulla GURS del 20.12.1919), infatti, non ha previsto, con efficacia retroattiva, quali fossero gli effettivi confini fra i territori comunali, ma ha disposto (e solo a decorrere dal 4.1.2020, data della sua entrata in vigore) una “Variazione territoriale dei confini” e la loro “modifica” (art. 1), stabilendo una “Nuova delimitazione territoriale” in base alla quale i confini venivano
“variati e modificati” secondo le indicazioni del progetto di “nuova delimitazione territoriale” approvato dai consigli comunali dei due Comuni (art. 2).
Soltanto in dipendenza di tale nuovo assetto territoriale e solo a decorrere dal 4.1.2020 gli immobili oggetto dell'atto impositivo impugnato sono stati ricompresi nel territorio del Comune di Aragona, ciò emergendo inequivocabilmente dalla documentazione catastale prodotta dalla ricorrente dalla quale risulta che gli immobili erano stati censiti in un foglio di mappa del territorio del Comune di Aragona, con provenienza dal territorio del Comune di Favara, a decorrere dal 4.1.2020 e per effetto della l.r.s. 2019, n. 25.
Ciò impedisce anche un possibile effetto liberatorio, ex art. 1189, co.1, c.c., del pagamento che si assume effettuato ad altro Comune, perché l'effetto liberatorio del pagamento effettuato al creditore apparente ha come necessario presupposto che lo stesso sia stato effettuato a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, mentre le risultanze catastali anteriori alla variazione intervenuta sulla base della l.r.s. 2019, n. 25 (risultanze conosciute o, comunque, facilmente conoscibili dalla ricorrente con la ordinaria diligenza), escludevano del tutto l'apparenza di una tale legittimazione.
Il ricorso proposto nei confronti del Comune di Favara avverso un avviso di accertamento riferito a tributo dell'anno 2018 va, pertanto, respinto.
La domanda subordinata di condanna dell'altro Comune alla restituzione della somma della quale è stato prospettato l'avvenuto versamento allo stesso per TARI dell'anno 2018 è, invece, inammissibile per difetto di una condizione dell'azione.
Infatti, a parte il fatto che il versamento al Comune di Aragona risulta effettuato da un diverso contribuente (indicato come fratello della ricorrente) e per un avviso di pagamento relativo ad immobile documentalmente non coincidente con uno di quelli oggetto dell'avviso di accertamento del Comune di Favara impugnato in questa sede, il giudizio tributario è un giudizio impugnatorio e l'azione di condanna alla restituzione di un tributo che si assume pagato senza titolo ha come necessario presupposto l'impugnazione del rifiuto, espresso o tacito, di restituzione delle somme versate a seguito di un'istanza di rimborso.
Ricorrono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti costituite, tenuto conto del risalente contrasto sui confini fra i due Comuni che ha ingenerato dubbi e pesanti incertezze nei contribuenti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento respinge il ricorso proposto nei confronti del Comune di Favara, dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Comune di Aragona e compensa fra le parti costituite le spese di giudizio.
Agrigento 12.1.2026. Il Giudice Giovanni Ilarda