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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 26/11/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1322/2021 R.G.
REPUBBLICA AL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del dott. Giuseppe Izzo, in funzione di giudice unico, all'esito dello spirare del termine perentorio fissato per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 25/11/2025, pronuncia la se- guente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1322 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F./ P. IVA ), in per- Parte_1 P.IVA_1
sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gennaro Fiorillo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno alla Piazza S. Francesco D'Assisi n. 3,
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione avverso ruolo esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, spiegava opposizione av- CP_1 verso l'estratto di ruolo a mezzo del quale, sulla ritenuta necessità di verificare la pro- pria posizione fiscale, aveva avuto modo di apprendere l'esistenza di un credito, vantato dall , derivante dal mancato pagamento della cartella Parte_1
1
esattoriale n.10020050052288318000, scaturente dal presunto mancato pagamento degli interessi di mora della imposta regionale attività produttive anno 1999.
A sostegno delle proprie doglianze, l'opponente eccepiva l'invalidità del meccanismo di notificazione della cartella di pagamento nonché l'intervenuta prescrizione del credito, convenendo così l' dinanzi il Giudice di Pace di Polla, Parte_1
per ivi sentir accertare e dichiarare l'inesistenza del credito.
Incardinata la causa, si costituiva in giudizio con Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, nonché l'inammissibilità dell'opposizione per rituale notifica della cartella di pagamento.
Istruita la causa e precisate le conclusioni, la stessa veniva introitata in decisione.
Con sentenza n. 146/2021, pubblicata in data 23/04/2021 e non notificata, il Giudice di
Pace di Polla accoglieva l'opposizione de qua dichiarando, per l'effetto, l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere la somma dovuta dall'opponente, presupposta alla cartella impugnata, condannando di poi la convenuta Parte_1
alla refusione delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 22/10/2021 Parte_1
spiegava appello avverso la sentenza sopra indicata;
al riguardo, postulava l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure in ordine alla pretesa ammissibilità dell'opposizione spiegata direttamente avverso il ruolo esattoriale;
sul punto, richiama- va l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non sussisterebbe l'interesse ad agire con un'opposizione di tal fatta a fronte della prova fornita in ordine alla notificazione della cartella di pagamento e dell'assenza di atti esecutivi posti in es- sere dall'agente della riscossione.
Tanto opportunamente premesso, l'appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presen- te sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, dispo- sizione con la quale è stato aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del
1973, il quale conseguentemente prevede che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscetti- bili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimo- stri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a
2
una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e del- le finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Orbene, ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione (che ha introdotto tale previsione) la disposizione in esame è in vigore dal 21/12/2021 (ovverosia dal giorno successivo al- la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R.
n. 602 del 1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra- tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle con- travvenzioni per violazione del codice della strada).
Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D.
Lgs. n. 46 del 1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n.
689 del 1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285 del 1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al codice della strada), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602 del
1973).
Ciò posto, la disposizione sopra citata dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del
1973 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore.
Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre
2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col qua- le, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente noti- ficata” (Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e
3
la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero, l'originario opponente non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) l'esistenza di un pregiu- dizio derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza in capo alla parte origi- naria opponente.
Le spese sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro
1.101,00 ad euro 5.200,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione – in entrambi i gradi di giu- dizio – della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e congrua ridu- zione di quelle per le ulteriori fasi (per la scarsa attività complessivamente posta in esse- re).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto:
- riforma integralmente la sentenza n. 146/2021 del Giudice di Pace di Polla, pub-
blicata in data 23/04/2021;
- dichiara inammissibile l'opposizione formulata da;
CP_1
- condanna parte appellata al pagamento – in favore di parte ap- CP_1
pellante – delle spese del doppio grado di Parte_1
giudizio, che liquida come segue: per il giudizio di primo grado, euro 650,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
per il giudizio di secondo grado, euro 147,00 per spese prenotate a debito ed euro 1.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese gene- rali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
Così deciso in Lagonegro, 26/11/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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REPUBBLICA AL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del dott. Giuseppe Izzo, in funzione di giudice unico, all'esito dello spirare del termine perentorio fissato per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 25/11/2025, pronuncia la se- guente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1322 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F./ P. IVA ), in per- Parte_1 P.IVA_1
sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gennaro Fiorillo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno alla Piazza S. Francesco D'Assisi n. 3,
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione avverso ruolo esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, spiegava opposizione av- CP_1 verso l'estratto di ruolo a mezzo del quale, sulla ritenuta necessità di verificare la pro- pria posizione fiscale, aveva avuto modo di apprendere l'esistenza di un credito, vantato dall , derivante dal mancato pagamento della cartella Parte_1
1
esattoriale n.10020050052288318000, scaturente dal presunto mancato pagamento degli interessi di mora della imposta regionale attività produttive anno 1999.
A sostegno delle proprie doglianze, l'opponente eccepiva l'invalidità del meccanismo di notificazione della cartella di pagamento nonché l'intervenuta prescrizione del credito, convenendo così l' dinanzi il Giudice di Pace di Polla, Parte_1
per ivi sentir accertare e dichiarare l'inesistenza del credito.
Incardinata la causa, si costituiva in giudizio con Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, nonché l'inammissibilità dell'opposizione per rituale notifica della cartella di pagamento.
Istruita la causa e precisate le conclusioni, la stessa veniva introitata in decisione.
Con sentenza n. 146/2021, pubblicata in data 23/04/2021 e non notificata, il Giudice di
Pace di Polla accoglieva l'opposizione de qua dichiarando, per l'effetto, l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere la somma dovuta dall'opponente, presupposta alla cartella impugnata, condannando di poi la convenuta Parte_1
alla refusione delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 22/10/2021 Parte_1
spiegava appello avverso la sentenza sopra indicata;
al riguardo, postulava l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure in ordine alla pretesa ammissibilità dell'opposizione spiegata direttamente avverso il ruolo esattoriale;
sul punto, richiama- va l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non sussisterebbe l'interesse ad agire con un'opposizione di tal fatta a fronte della prova fornita in ordine alla notificazione della cartella di pagamento e dell'assenza di atti esecutivi posti in es- sere dall'agente della riscossione.
Tanto opportunamente premesso, l'appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presen- te sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, dispo- sizione con la quale è stato aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del
1973, il quale conseguentemente prevede che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscetti- bili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimo- stri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a
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una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e del- le finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Orbene, ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione (che ha introdotto tale previsione) la disposizione in esame è in vigore dal 21/12/2021 (ovverosia dal giorno successivo al- la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R.
n. 602 del 1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra- tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle con- travvenzioni per violazione del codice della strada).
Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D.
Lgs. n. 46 del 1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n.
689 del 1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285 del 1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al codice della strada), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602 del
1973).
Ciò posto, la disposizione sopra citata dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del
1973 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore.
Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre
2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col qua- le, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente noti- ficata” (Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e
3
la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero, l'originario opponente non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) l'esistenza di un pregiu- dizio derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza in capo alla parte origi- naria opponente.
Le spese sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro
1.101,00 ad euro 5.200,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione – in entrambi i gradi di giu- dizio – della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e congrua ridu- zione di quelle per le ulteriori fasi (per la scarsa attività complessivamente posta in esse- re).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto:
- riforma integralmente la sentenza n. 146/2021 del Giudice di Pace di Polla, pub-
blicata in data 23/04/2021;
- dichiara inammissibile l'opposizione formulata da;
CP_1
- condanna parte appellata al pagamento – in favore di parte ap- CP_1
pellante – delle spese del doppio grado di Parte_1
giudizio, che liquida come segue: per il giudizio di primo grado, euro 650,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
per il giudizio di secondo grado, euro 147,00 per spese prenotate a debito ed euro 1.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese gene- rali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
Così deciso in Lagonegro, 26/11/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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