TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15937 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 5918/2025 promossa da
nato in [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall' Avv. Luciano De C.F._1
Maio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Portici (NA), viale Ascione n. 29
Ricorrente
Contro
Controparte_1
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
[...]
difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
Resistente
Oggetto: ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies ss. cpc depositato in data 11.02.2025, il ricorrente, cittadino pakistano titolare di permesso UE di lungo pagina 1 soggiorno, ha lamentato il silenzio inadempimento dell' CP_1
a in merito alla procedura di rilascio del
[...] Controparte_1
visto per ricongiungimento familiare in favore della coniuge e delle figlie e ha chiesto, in via cautelare, di ordinare la fissazione di appuntamento per la formalizzazione delle relative domande e, nel merito, accertata l'illegittimità dell'inerzia della PA, ordinare la definizione del relativo procedimento e il rilascio dei visti di ingresso.
Il ricorrente ha esposto di aver ottenuto dallo Sportello Unico
Immigrazione di Napoli in data 02.02.2024 il nulla osta in favore della coniuge , nata il [...] a [...] e delle CP_2
figlie: , nata il [...] a [...] e Persona_1 Per_2
nata il [...] a [...]; di essersi attivato al
[...]
fine di ottenere la fissazione di un appuntamento presso la competente , sia telefonicamente sia mediante il portale CP_1
web a ciò preposto, sempre senza esito;
di aver quindi deciso di adire il Tribunale competente.
Il ricorrente ha in questa sede lamentato la violazione del suo diritto all'unità familiare ed ha rappresentato il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile, evidenziando l'urgenza di provvedere sulla domanda in ragione, in particolare, del lasso di tempo già trascorso.
Il Giudice ha fissato udienza per l'esame dell'istanza cautelare e del merito per il giorno 30.05.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data
27.05.2025, rappresentando di aver provveduto a comunicare pagina 2 l'avvenuta fissazione dell'appuntamento al giorno 27.05.2025 e, pertanto, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione delle dedotte difficoltà organizzative.
Con note del 29.05.2025, parte ricorrente ha anch'essa rappresentato l'avvenuta fissazione del suddetto appuntamento insistendo per l'integrale accoglimento di quanto richiesto. In via subordinata, ha chiesto dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e la fissazione di nuova udienza al fine di verificare l'esito della procedura amministrativa.
In ragione di quanto sopra, è stata fissata nuova udienza al
10.10.2025 per la quale sono pervenute le sole note di parte ricorrente.
Quest'ultima ha rappresentato l'intervenuto rilascio dei visti richiesti, insistendo per la condanna alle spese della PA adita.
Deve pertanto dichiararsi l'integrale cessazione della materia del contendere.
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il è interessato da un importante flusso CP_1
migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un'enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il è un Paese caratterizzato da CP_1
pagina 3 elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
“La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'Amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, il 10 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 5918/2025 promossa da
nato in [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall' Avv. Luciano De C.F._1
Maio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Portici (NA), viale Ascione n. 29
Ricorrente
Contro
Controparte_1
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
[...]
difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
Resistente
Oggetto: ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies ss. cpc depositato in data 11.02.2025, il ricorrente, cittadino pakistano titolare di permesso UE di lungo pagina 1 soggiorno, ha lamentato il silenzio inadempimento dell' CP_1
a in merito alla procedura di rilascio del
[...] Controparte_1
visto per ricongiungimento familiare in favore della coniuge e delle figlie e ha chiesto, in via cautelare, di ordinare la fissazione di appuntamento per la formalizzazione delle relative domande e, nel merito, accertata l'illegittimità dell'inerzia della PA, ordinare la definizione del relativo procedimento e il rilascio dei visti di ingresso.
Il ricorrente ha esposto di aver ottenuto dallo Sportello Unico
Immigrazione di Napoli in data 02.02.2024 il nulla osta in favore della coniuge , nata il [...] a [...] e delle CP_2
figlie: , nata il [...] a [...] e Persona_1 Per_2
nata il [...] a [...]; di essersi attivato al
[...]
fine di ottenere la fissazione di un appuntamento presso la competente , sia telefonicamente sia mediante il portale CP_1
web a ciò preposto, sempre senza esito;
di aver quindi deciso di adire il Tribunale competente.
Il ricorrente ha in questa sede lamentato la violazione del suo diritto all'unità familiare ed ha rappresentato il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile, evidenziando l'urgenza di provvedere sulla domanda in ragione, in particolare, del lasso di tempo già trascorso.
Il Giudice ha fissato udienza per l'esame dell'istanza cautelare e del merito per il giorno 30.05.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data
27.05.2025, rappresentando di aver provveduto a comunicare pagina 2 l'avvenuta fissazione dell'appuntamento al giorno 27.05.2025 e, pertanto, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione delle dedotte difficoltà organizzative.
Con note del 29.05.2025, parte ricorrente ha anch'essa rappresentato l'avvenuta fissazione del suddetto appuntamento insistendo per l'integrale accoglimento di quanto richiesto. In via subordinata, ha chiesto dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e la fissazione di nuova udienza al fine di verificare l'esito della procedura amministrativa.
In ragione di quanto sopra, è stata fissata nuova udienza al
10.10.2025 per la quale sono pervenute le sole note di parte ricorrente.
Quest'ultima ha rappresentato l'intervenuto rilascio dei visti richiesti, insistendo per la condanna alle spese della PA adita.
Deve pertanto dichiararsi l'integrale cessazione della materia del contendere.
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il è interessato da un importante flusso CP_1
migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un'enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il è un Paese caratterizzato da CP_1
pagina 3 elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
“La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'Amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, il 10 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 4