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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2187 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Maria Rizzo Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore dott. Raffaele Nalli esperto dott. Gaetano Di Stefano esperto
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6648/2022 vertente tra
TRA
(C.F.: ), con l'avv. GAETANO Parte_1 C.F._1
PALOMBO.
Appellante
E
(C.F.: ), con l'avv. SANDRO D'ANELLA. Controparte_1 C.F._2
Appellata
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto appello avverso la sentenza n. 992/2022 con cui il Parte_1
Tribunale ordinario di Cassino – Sezione Specializzata Controversie Agrarie ha dichiarato inammissibili le domande della ricorrente, ha dichiarato assorbite le domande riconvenzionali della convenuta, ha rigettato la domanda ex art. 96 cpc e compensato le spese.
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: ha convenuto in giudizio Parte_1 deducendo: - di essere iscritta regolarmente, all'epoca dei fatti, quale Controparte_1 imprenditrice agricola, giusta contratto del 23/01/2012, registrato presso l'Agenzia delle
Entrate di Cassino in data 05/03/2012, n. 602–Serie 3; - che riceveva in affitto dai sigg.ri e i fondi per coltivazioni agricole (di qualsiasi coltura), siti Controparte_1 Parte_2 nel comune di Pico (Fr) localita' Tordoni, contraddistinti al Foglio 6 particelle N°103 e N°104
Ha Tot. 0,57,81 concessi HA 0,57,81; - che la durata del contratto veniva convenuta in anni 5, con decorrenza dal 23 Gennaio 2012 al 31 Dicembre 2017, con canone di affitto di euro 100,00
1 annui;
- che con raccomandata a/r del 26/05/2014 comunicava al Sig. la Parte_2 impossibilità di procedere alla coltivazione dei terreni di cui al punto 1, poiché lo stesso aveva dato incarico a terzi, chiedendo altresì di essere reintegrata nella loro coltivazione giusta contratto di affitto “fondi Rustici” del 23/01/2012; - che con lettera raccomandata a/r del 25 giugno 2014 (anticipata via fax), l'Avv. Sandro Danella, in nome e per conto dei sigg.ri Parte_2
e formalizzava risoluzione contrattuale, contestando quanto
[...] Controparte_1 rappresentato dalla odierna ricorrente, e lamentando inadempienze contrattuali di varia natura, oltre al mancato pagamento dei canoni;
- che con lettera raccomandata a/r del 16/05/2016, la ricorrente comunicava la persistenza della condizione di impossibilità di Parte_1 coltivazione dei fondi rustici di cui in locazione, poiché concesso a terzi, rigettava qualunque addebito riguardo le inadempienze contrattuali lamentate da parte resistente e comunicava la volontà di recedere dal contratto di affitto “fondi Rustici” stipulato in data 23/01/2012 ai sensi del 1° comma art. 5 L. n° 302/1982; - che con raccomandata a/r del 20/11/2019 il difensore richiedeva tentativo di conciliazione ex art. 11 Decreto Legislativo N° 150/2011 alla sig.ra poiche' nel frattempo era intervenuto il decesso del sig. , di Controparte_1 Parte_2 cui la stessa rimaneva erede e quindi nella qualita'; - che in data 16/09/2020 presso l' Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud della Regione Lazio ( già Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura), si teneva tentativo di conciliazione tra la Sig. ra (istante) e Parte_1 la Sig.ra con impossibilità di giungere ad una composizione bonaria della Controparte_1 controversia in quanto le richieste di parte attrice (dichiarazione di risoluzione contrattuale per inadempimento e risarcimento danni) erano considerate infondate da parte convenuta;
- che l'inadempimento del contratto da parte dei concedenti è consistito proprio Parte_3 nell'aver concesso in affitto i suddetti terreni ad altre persone ancora quando era in corso il regolare contratto di fondi rustici con la ricorrente;
- che ha subìto danni per Parte_1 tale vicenda in quanto ha provveduto in altro modo per la coltivazione di fieno e altri prodotti.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva che il Tribunale dichiarasse la validità del contratto di fitto di fondi rustici, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cassino in data 5.3.2012 n. 602 Sezione 3; accertasse il grave inadempimento della locatrice anche nella qualità di erede di e per l'effetto dichiarasse risolto il contratto e condannasse la convenuta al Parte_2 risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva chiedendo, in via preliminare, Controparte_1 dichiararsi inammissibile il ricorso, stante la mancanza dei requisiti di imprenditore agricolo e dell'interesse ad agire della ricorrente;
accertarsi la nullità del contratto ovvero annullarlo per vizio del consenso;
nel merito, rigettarsi la domanda;
accertarsi la risoluzione del contratto agrario, stante il disinteresse nella coltivazione e il mancato pagamento dei canoni;
con condanna ex art. 96 cpc.. Respinte le istanze istruttore, all'udienza del 1.6.2022 il Collegio pronuncia sentenza definitiva mediante lettura in udienza del dispositivo e della motivazione.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Come è noto, l'art. 100 c.p.c. prescrive che per proporre una domanda ovvero per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile che non sia possibile conseguire senza l'intervento del giudice (cfr., Cass. 2721/2002; 565/2000; 486/1998). Esso è identificato in una situazione di carattere oggettivo,
2 derivante da un fatto lesivo del diritto e deve essere concreto ed attuale, nel senso che, senza l'intervento del giudice, l'attore subirebbe un danno (Cass. 4229/1983). È stato, inoltre, specificato che l'interesse ad agire ha carattere attuale quando trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva dell'agente, assurgendo ad una consistenza giuridicamente oggettiva. Così, si rinviene la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente (Cass. 12548/2002), situazione che pertanto deve essere specificamente allegata e provata.
Invero, il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare (Cass. 10039/2002).
Nel caso di specie, in disparte i reciproci inadempimenti contestati, deve ritenersi che non sussista alcun interesse ad agire della ricorrente, al fine di ottenere una pronuncia di risoluzione per inadempimento del contratto agrario stipulato tra le parti, atteso che il contratto de quo risulta già sciolto in virtù del recesso manifestato dalla ricorrente in data 16.5.2016 (v. doc. in atti di parte ricorrente), con effetto senz'altro dalla successiva annata agraria (2017). Infatti, ai sensi dell'art. 5 co, 1 L. 203/1982 l'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria. Né risulta che successivamente vi sia stata una nuova manifestazione di volontà da parte di entrambe le parti, volta alla ripresa del rapporto contrattuale.
Ne consegue che la domanda di risoluzione, unitamente alla conseguente domanda di risarcimento del danno, vanno dichiarate inammissibili. Tali conclusioni rendono assolutamente superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni e contestazioni sollevate dalle parti, tenuto conto che non vi è più alcun contratto valido di cui discutere. Restano pertanto assorbite le domande riconvenzionali di nullità/annullamento/risoluzione del contratto, svolte dalla convenuta.
Parimenti va respinta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., per difetto di allegazione e prova del danno.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L.
n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
1) FATTO STORICO: NARRAZIONE DELLA VICENDA PER CUI E' CAUSA –
MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO.
Con il primo motivo l'appellante chiede il risarcimento dei danni per aver dovuto procedere in maniera alternativa alla coltivazione di fieno e agli altri prodotti in quanto i terreni da lei affittati sarebbero stati dati in gestione a terzi dai concedenti, nonostante il regolare contratto di fondi rustici con la ricorrente fosse ancora in essere.
3 2) LA IMPUGNATA SENTENZA VA RIFORMATA IN QUANTO:IL GIUDICE DI PRIMO GRADO SEZIONE COLLEGIO AGRARIA HA VIOLATO LE NORME DI CUI ALL'ART. 111 COST. E DI CUI ALL'ART.132, 2° COMMA N°4, c.p.c..
Deduce inoltre la carenza di motivazione della sentenza impugnata in quanto mancherebbero i riferimenti a questioni, fatti e materiale probatorio prodotto in giudizio.
3) LA SENTENZA DI PRIMO GRADO VA DICHIARATA NULLA GIACCHE' IL GIUDICE DI PRIME CURE HA VIOLATO ANCORA L'ART. 132 C.P.C. 2° COMMA N°
3.
Il Giudice di prime cure avrebbe omesso di riportare le conclusioni delle parti, violando l'art. 132, comma due, n.3 c.p.c.
4) NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI
CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO.
Censura la mancata pronuncia del Giudice rispetto a quanto richiesto dall'appellante per quanto attiene ai danni subiti dalla odierna appellante a fronte dell'impossibilità di lavorare un terreno per il quale la stessa aveva stipulato un regolare contratto di locazione. Ritiene pertanto la sentenza non conforme ai dettami di cui all'art. 112 c.p.c., chiedendone la riforma.
5) DIRITTO DELLA APPELLANTE AL RISARCIMENTO DEL DANNO -
L'APPELLANTE HA PROVATO DI ESSERE COLTIVATRICE DIRETTO ATTRAVERSO
LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA – IN DIRITTO LEGITTIMAZIONE ATTIVA IN CAPO A CHI AL MOMENTO DELL'EVENTO DANNOSO E' PROPRIETARIO O
COMUNQUE TITOLARE DEL DIRITTO – PAGINE N°3 E 4 DELLA SENTENZA
IMPUGNATA.
Considera errata la valutazione del Giudice nella parte in cui non avrebbe riconosciuto la legittimazione attiva della ricorrente ritenendola manchevole di interesse ad agire nei confronti della odierna appellata dal momento che, nel 2016, quest'ultima aveva considerato risolto il contratto di locazione agraria.
L'appellante sostiene di aver provato lo stato di coltivatore diretto e la legittimazione dell'azione legale per cui è causa (dichiarazione di inizio attività, certificato di attribuzione, libretto di controllo gasolio per il 2014) e sostiene che dal 2012 (anno di stipula del contratto) al 2016 le sarebbe stato arrecato un danno in quanto non aveva mai avuto la possibilità di lavorare il terreno secondo quanto desiderato e autorizzata a fare, spettandole conseguentemente la tutela risarcitoria.
6) VALUTAZIONE DEL DANNO SECONDO EQUITA' - IL GIUDICANTE OMETTE
COMPLETAMENTE DI EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE EQUITATIVA DEL
DANNO ANCHE SE RICHIESTO - LEGITTIMAZIONE ALLA RICHIESTA DA PARTE
DELL'ODIERNO APPELLANTE.
Il Giudicante avrebbe omesso di valutare l'entità del danno secondo una propria stima equitativa, in applicazione dell'art.1226 cod. civ.
7) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO CON
RIFERIMENTO AGLI ARTT. 2721, 2722 C.C. - ILLEGITTIMA NON AMMISSIONE DEI
4 MEZZI ISTRUTTORI - L'OPPOSTO NON HA POSSIBILITA' DI PROVARE I LAVORI
EFFETTUATI.
Assume la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure non ammettendo la prova testimoniale ritenendola superflua e inopportuna. L'appellante sostiene di aver chiesto l'ammissione della prova testi al fine di rendere edotto il Giudicante relativamente ai danni cagionati dal comportamento dell'odierna appellata dal 2012 al 2016.
8) SULLE SPESE DI GIUDIZIO: SOCCOMBENZA DELLA APPELLATA -
ANTISTATARIETA' DELL'AVV. GAETANO PALOMBO.
Chiede la distrazione delle spese in favore del difensore avv. Gaetano Palombo dichiaratosi antistatario.
4.- chiede dichiararsi inammissibile e/o improponibile l'appello, per Controparte_1 violazione dell'art. 342 cpc, nonché ai sensi dell'art. 348 bis cpc e/o per acquiescenza agli effetti della sentenza impugnata ed ai capi della stessa non espressamente impugnati e in quanto infondato in fatto e diritto. Chiede rigettarsi la domanda di risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, in quanto domanda nuova inammissibile, con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado, più rimborso forfetario del 15% sui compensi, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
6.- L'appello non è fondato.
Il secondo e terzo motivo di appello non sono fondati, dal momento che la motivazione della sentenza è esaustiva, logica e completa e le conclusioni sono riportate nel corpo della motivazione.
Gli ulteriori motivi di appello si incentrano sul mancato riconoscimento del danno patito per effetto dell'inadempimento dell'appellata e sulla relativa quantificazione, mentre la ratio della sentenza impugnata si fonda sulla carenza di interesse di interesse ad agire per la risoluzione contrattuale, e della conseguente domanda risarcitoria, per essere l'appellante già receduta dal contratto oggetto di giudizio. Anche quello rubricato come violazione dell'art.112 c.p.c. difatti attiene ai danni subiti dalla odierna appellante a fronte dell'impossibilità di lavorare un terreno.
In analoghe fattispecie la Suprema Corte ha avuto moto, al riguardo, di chiarire che è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza ( v. Cass., 6 Sez. Un., 8/8/2005,
n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015, n. 24076), vuoi per carenza di interesse, (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/9/2006, n.
20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), vuoi per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendí non censurata ( v. Cass., 13/10/2017, n.
24076; Cass., 27/12/2016, n. 27015; Cass., 22/9/2011, n. 19254, Cass., 11/1/2007, n. 1658;
Cass., 13/7/2005, n. 14740).
D'altronde, la qualificazione della domanda come domanda risarcitoria conseguente all'inadempienza contrattuale è corretta, come si evince chiaramente dal tenore delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado : “Accertare e dichiarare il grave inadempimento della locatrice, Sig.ra nella qualità di erede del de cuius Controparte_1
5 , per l'effetto, ai sensi e per gli effetti della Legge N°203/1982, dichiarare Parte_2 risolto il contratto di affitto di fondo rustico stipulato inter partes in data 23 gennaio 2012;
Conseguentemente, e per l'effetto, condannare la Sig.ra nella Sua qualita' di Controparte_1 erede del de cuius , al risarcimento dei danni per violazione degli obblighi di Parte_2 legge del contratto di affitto "fondi Rustici" di conservazione e manutenzione come da quantificazione che avverrà attraverso il giudizio”.
Da qui la non fondatezza anche del quinto motivo d'appello, in cui adduce di aver svolto domanda risarcitoria per le annualità 2012-2016 per non essere messa in grado di coltivare il terreno di cui è causa, dal momento che la causa petendi si ricollega alla spiegata domanda di risoluzione e conseguenziale risarcimento del danno, ritenuta inammissibile alla luce del recesso contrattuale esercitato.
I rilievi che precedono assorbono anche il motivo attinente alle spese del giudizio che seguono la soccombenza.
Alla luce dei precedenti rilievi l'appello proposto deve essere, in definitiva, rigettato.
7.- Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. sentenza n. 992/2022 del Tribunale ordinario di Cassino – Sezione Specializzata Agraria:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1
che liquida in euro 3.200 per compensi, oltre iva e cassa come per Controparte_1 legge, in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR
n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 4 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Maria Rizzo Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore dott. Raffaele Nalli esperto dott. Gaetano Di Stefano esperto
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6648/2022 vertente tra
TRA
(C.F.: ), con l'avv. GAETANO Parte_1 C.F._1
PALOMBO.
Appellante
E
(C.F.: ), con l'avv. SANDRO D'ANELLA. Controparte_1 C.F._2
Appellata
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto appello avverso la sentenza n. 992/2022 con cui il Parte_1
Tribunale ordinario di Cassino – Sezione Specializzata Controversie Agrarie ha dichiarato inammissibili le domande della ricorrente, ha dichiarato assorbite le domande riconvenzionali della convenuta, ha rigettato la domanda ex art. 96 cpc e compensato le spese.
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: ha convenuto in giudizio Parte_1 deducendo: - di essere iscritta regolarmente, all'epoca dei fatti, quale Controparte_1 imprenditrice agricola, giusta contratto del 23/01/2012, registrato presso l'Agenzia delle
Entrate di Cassino in data 05/03/2012, n. 602–Serie 3; - che riceveva in affitto dai sigg.ri e i fondi per coltivazioni agricole (di qualsiasi coltura), siti Controparte_1 Parte_2 nel comune di Pico (Fr) localita' Tordoni, contraddistinti al Foglio 6 particelle N°103 e N°104
Ha Tot. 0,57,81 concessi HA 0,57,81; - che la durata del contratto veniva convenuta in anni 5, con decorrenza dal 23 Gennaio 2012 al 31 Dicembre 2017, con canone di affitto di euro 100,00
1 annui;
- che con raccomandata a/r del 26/05/2014 comunicava al Sig. la Parte_2 impossibilità di procedere alla coltivazione dei terreni di cui al punto 1, poiché lo stesso aveva dato incarico a terzi, chiedendo altresì di essere reintegrata nella loro coltivazione giusta contratto di affitto “fondi Rustici” del 23/01/2012; - che con lettera raccomandata a/r del 25 giugno 2014 (anticipata via fax), l'Avv. Sandro Danella, in nome e per conto dei sigg.ri Parte_2
e formalizzava risoluzione contrattuale, contestando quanto
[...] Controparte_1 rappresentato dalla odierna ricorrente, e lamentando inadempienze contrattuali di varia natura, oltre al mancato pagamento dei canoni;
- che con lettera raccomandata a/r del 16/05/2016, la ricorrente comunicava la persistenza della condizione di impossibilità di Parte_1 coltivazione dei fondi rustici di cui in locazione, poiché concesso a terzi, rigettava qualunque addebito riguardo le inadempienze contrattuali lamentate da parte resistente e comunicava la volontà di recedere dal contratto di affitto “fondi Rustici” stipulato in data 23/01/2012 ai sensi del 1° comma art. 5 L. n° 302/1982; - che con raccomandata a/r del 20/11/2019 il difensore richiedeva tentativo di conciliazione ex art. 11 Decreto Legislativo N° 150/2011 alla sig.ra poiche' nel frattempo era intervenuto il decesso del sig. , di Controparte_1 Parte_2 cui la stessa rimaneva erede e quindi nella qualita'; - che in data 16/09/2020 presso l' Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud della Regione Lazio ( già Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura), si teneva tentativo di conciliazione tra la Sig. ra (istante) e Parte_1 la Sig.ra con impossibilità di giungere ad una composizione bonaria della Controparte_1 controversia in quanto le richieste di parte attrice (dichiarazione di risoluzione contrattuale per inadempimento e risarcimento danni) erano considerate infondate da parte convenuta;
- che l'inadempimento del contratto da parte dei concedenti è consistito proprio Parte_3 nell'aver concesso in affitto i suddetti terreni ad altre persone ancora quando era in corso il regolare contratto di fondi rustici con la ricorrente;
- che ha subìto danni per Parte_1 tale vicenda in quanto ha provveduto in altro modo per la coltivazione di fieno e altri prodotti.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva che il Tribunale dichiarasse la validità del contratto di fitto di fondi rustici, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cassino in data 5.3.2012 n. 602 Sezione 3; accertasse il grave inadempimento della locatrice anche nella qualità di erede di e per l'effetto dichiarasse risolto il contratto e condannasse la convenuta al Parte_2 risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva chiedendo, in via preliminare, Controparte_1 dichiararsi inammissibile il ricorso, stante la mancanza dei requisiti di imprenditore agricolo e dell'interesse ad agire della ricorrente;
accertarsi la nullità del contratto ovvero annullarlo per vizio del consenso;
nel merito, rigettarsi la domanda;
accertarsi la risoluzione del contratto agrario, stante il disinteresse nella coltivazione e il mancato pagamento dei canoni;
con condanna ex art. 96 cpc.. Respinte le istanze istruttore, all'udienza del 1.6.2022 il Collegio pronuncia sentenza definitiva mediante lettura in udienza del dispositivo e della motivazione.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Come è noto, l'art. 100 c.p.c. prescrive che per proporre una domanda ovvero per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile che non sia possibile conseguire senza l'intervento del giudice (cfr., Cass. 2721/2002; 565/2000; 486/1998). Esso è identificato in una situazione di carattere oggettivo,
2 derivante da un fatto lesivo del diritto e deve essere concreto ed attuale, nel senso che, senza l'intervento del giudice, l'attore subirebbe un danno (Cass. 4229/1983). È stato, inoltre, specificato che l'interesse ad agire ha carattere attuale quando trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva dell'agente, assurgendo ad una consistenza giuridicamente oggettiva. Così, si rinviene la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente (Cass. 12548/2002), situazione che pertanto deve essere specificamente allegata e provata.
Invero, il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare (Cass. 10039/2002).
Nel caso di specie, in disparte i reciproci inadempimenti contestati, deve ritenersi che non sussista alcun interesse ad agire della ricorrente, al fine di ottenere una pronuncia di risoluzione per inadempimento del contratto agrario stipulato tra le parti, atteso che il contratto de quo risulta già sciolto in virtù del recesso manifestato dalla ricorrente in data 16.5.2016 (v. doc. in atti di parte ricorrente), con effetto senz'altro dalla successiva annata agraria (2017). Infatti, ai sensi dell'art. 5 co, 1 L. 203/1982 l'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria. Né risulta che successivamente vi sia stata una nuova manifestazione di volontà da parte di entrambe le parti, volta alla ripresa del rapporto contrattuale.
Ne consegue che la domanda di risoluzione, unitamente alla conseguente domanda di risarcimento del danno, vanno dichiarate inammissibili. Tali conclusioni rendono assolutamente superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni e contestazioni sollevate dalle parti, tenuto conto che non vi è più alcun contratto valido di cui discutere. Restano pertanto assorbite le domande riconvenzionali di nullità/annullamento/risoluzione del contratto, svolte dalla convenuta.
Parimenti va respinta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., per difetto di allegazione e prova del danno.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L.
n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
1) FATTO STORICO: NARRAZIONE DELLA VICENDA PER CUI E' CAUSA –
MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO.
Con il primo motivo l'appellante chiede il risarcimento dei danni per aver dovuto procedere in maniera alternativa alla coltivazione di fieno e agli altri prodotti in quanto i terreni da lei affittati sarebbero stati dati in gestione a terzi dai concedenti, nonostante il regolare contratto di fondi rustici con la ricorrente fosse ancora in essere.
3 2) LA IMPUGNATA SENTENZA VA RIFORMATA IN QUANTO:IL GIUDICE DI PRIMO GRADO SEZIONE COLLEGIO AGRARIA HA VIOLATO LE NORME DI CUI ALL'ART. 111 COST. E DI CUI ALL'ART.132, 2° COMMA N°4, c.p.c..
Deduce inoltre la carenza di motivazione della sentenza impugnata in quanto mancherebbero i riferimenti a questioni, fatti e materiale probatorio prodotto in giudizio.
3) LA SENTENZA DI PRIMO GRADO VA DICHIARATA NULLA GIACCHE' IL GIUDICE DI PRIME CURE HA VIOLATO ANCORA L'ART. 132 C.P.C. 2° COMMA N°
3.
Il Giudice di prime cure avrebbe omesso di riportare le conclusioni delle parti, violando l'art. 132, comma due, n.3 c.p.c.
4) NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI
CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO.
Censura la mancata pronuncia del Giudice rispetto a quanto richiesto dall'appellante per quanto attiene ai danni subiti dalla odierna appellante a fronte dell'impossibilità di lavorare un terreno per il quale la stessa aveva stipulato un regolare contratto di locazione. Ritiene pertanto la sentenza non conforme ai dettami di cui all'art. 112 c.p.c., chiedendone la riforma.
5) DIRITTO DELLA APPELLANTE AL RISARCIMENTO DEL DANNO -
L'APPELLANTE HA PROVATO DI ESSERE COLTIVATRICE DIRETTO ATTRAVERSO
LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA – IN DIRITTO LEGITTIMAZIONE ATTIVA IN CAPO A CHI AL MOMENTO DELL'EVENTO DANNOSO E' PROPRIETARIO O
COMUNQUE TITOLARE DEL DIRITTO – PAGINE N°3 E 4 DELLA SENTENZA
IMPUGNATA.
Considera errata la valutazione del Giudice nella parte in cui non avrebbe riconosciuto la legittimazione attiva della ricorrente ritenendola manchevole di interesse ad agire nei confronti della odierna appellata dal momento che, nel 2016, quest'ultima aveva considerato risolto il contratto di locazione agraria.
L'appellante sostiene di aver provato lo stato di coltivatore diretto e la legittimazione dell'azione legale per cui è causa (dichiarazione di inizio attività, certificato di attribuzione, libretto di controllo gasolio per il 2014) e sostiene che dal 2012 (anno di stipula del contratto) al 2016 le sarebbe stato arrecato un danno in quanto non aveva mai avuto la possibilità di lavorare il terreno secondo quanto desiderato e autorizzata a fare, spettandole conseguentemente la tutela risarcitoria.
6) VALUTAZIONE DEL DANNO SECONDO EQUITA' - IL GIUDICANTE OMETTE
COMPLETAMENTE DI EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE EQUITATIVA DEL
DANNO ANCHE SE RICHIESTO - LEGITTIMAZIONE ALLA RICHIESTA DA PARTE
DELL'ODIERNO APPELLANTE.
Il Giudicante avrebbe omesso di valutare l'entità del danno secondo una propria stima equitativa, in applicazione dell'art.1226 cod. civ.
7) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO CON
RIFERIMENTO AGLI ARTT. 2721, 2722 C.C. - ILLEGITTIMA NON AMMISSIONE DEI
4 MEZZI ISTRUTTORI - L'OPPOSTO NON HA POSSIBILITA' DI PROVARE I LAVORI
EFFETTUATI.
Assume la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure non ammettendo la prova testimoniale ritenendola superflua e inopportuna. L'appellante sostiene di aver chiesto l'ammissione della prova testi al fine di rendere edotto il Giudicante relativamente ai danni cagionati dal comportamento dell'odierna appellata dal 2012 al 2016.
8) SULLE SPESE DI GIUDIZIO: SOCCOMBENZA DELLA APPELLATA -
ANTISTATARIETA' DELL'AVV. GAETANO PALOMBO.
Chiede la distrazione delle spese in favore del difensore avv. Gaetano Palombo dichiaratosi antistatario.
4.- chiede dichiararsi inammissibile e/o improponibile l'appello, per Controparte_1 violazione dell'art. 342 cpc, nonché ai sensi dell'art. 348 bis cpc e/o per acquiescenza agli effetti della sentenza impugnata ed ai capi della stessa non espressamente impugnati e in quanto infondato in fatto e diritto. Chiede rigettarsi la domanda di risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, in quanto domanda nuova inammissibile, con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado, più rimborso forfetario del 15% sui compensi, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
6.- L'appello non è fondato.
Il secondo e terzo motivo di appello non sono fondati, dal momento che la motivazione della sentenza è esaustiva, logica e completa e le conclusioni sono riportate nel corpo della motivazione.
Gli ulteriori motivi di appello si incentrano sul mancato riconoscimento del danno patito per effetto dell'inadempimento dell'appellata e sulla relativa quantificazione, mentre la ratio della sentenza impugnata si fonda sulla carenza di interesse di interesse ad agire per la risoluzione contrattuale, e della conseguente domanda risarcitoria, per essere l'appellante già receduta dal contratto oggetto di giudizio. Anche quello rubricato come violazione dell'art.112 c.p.c. difatti attiene ai danni subiti dalla odierna appellante a fronte dell'impossibilità di lavorare un terreno.
In analoghe fattispecie la Suprema Corte ha avuto moto, al riguardo, di chiarire che è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza ( v. Cass., 6 Sez. Un., 8/8/2005,
n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015, n. 24076), vuoi per carenza di interesse, (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/9/2006, n.
20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), vuoi per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendí non censurata ( v. Cass., 13/10/2017, n.
24076; Cass., 27/12/2016, n. 27015; Cass., 22/9/2011, n. 19254, Cass., 11/1/2007, n. 1658;
Cass., 13/7/2005, n. 14740).
D'altronde, la qualificazione della domanda come domanda risarcitoria conseguente all'inadempienza contrattuale è corretta, come si evince chiaramente dal tenore delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado : “Accertare e dichiarare il grave inadempimento della locatrice, Sig.ra nella qualità di erede del de cuius Controparte_1
5 , per l'effetto, ai sensi e per gli effetti della Legge N°203/1982, dichiarare Parte_2 risolto il contratto di affitto di fondo rustico stipulato inter partes in data 23 gennaio 2012;
Conseguentemente, e per l'effetto, condannare la Sig.ra nella Sua qualita' di Controparte_1 erede del de cuius , al risarcimento dei danni per violazione degli obblighi di Parte_2 legge del contratto di affitto "fondi Rustici" di conservazione e manutenzione come da quantificazione che avverrà attraverso il giudizio”.
Da qui la non fondatezza anche del quinto motivo d'appello, in cui adduce di aver svolto domanda risarcitoria per le annualità 2012-2016 per non essere messa in grado di coltivare il terreno di cui è causa, dal momento che la causa petendi si ricollega alla spiegata domanda di risoluzione e conseguenziale risarcimento del danno, ritenuta inammissibile alla luce del recesso contrattuale esercitato.
I rilievi che precedono assorbono anche il motivo attinente alle spese del giudizio che seguono la soccombenza.
Alla luce dei precedenti rilievi l'appello proposto deve essere, in definitiva, rigettato.
7.- Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. sentenza n. 992/2022 del Tribunale ordinario di Cassino – Sezione Specializzata Agraria:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1
che liquida in euro 3.200 per compensi, oltre iva e cassa come per Controparte_1 legge, in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR
n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 4 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
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