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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/08/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.770/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Ravenna n.168/2024 pubblicata in data 23/05/2024 promossa con ricorso depositato in data 23/11/2024 da:
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Brescia via Solferino n.3 presso e nello studio dell'avv. Francesco Borgo Palazzo che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
CP_1 elettivamente domiciliato a Settimo Torinese via Leini n.23 presso e nello studio dell'avv. Alessandro Alfonzo che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Controparte_2
In persona del legale rappresentante pro tempore quale mandatario speciale di elettivamente domiciliato a Bologna via Milazzo n.4/2 presso CP_3
CP_ l'avvocatura di rappresentato e difeso dall' avv. Mariateresa Nasso giusta procura generale alle liti a ministero notaio n. 37875 rep del 22 Persona_1 marzo 2024
1 APPELLATO
OGGETTO: Opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 12.06.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ravenna in funzione di giudice del lavoro accoglieva l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 045 2023
90019552 29000 proposta da limitatamente alla cartella di CP_1 pagamento n. 04520090000514704000 dichiarando l'estinzione per prescrizione del credito portato da tale cartella di pagamento e condannava
[...]
a rifondere le spese legali a . Parte_1 CP_1
In tale ricorso proponeva opposizione all'intimazione di CP_1 pagamento notificatagli eccependo in relazione alla cartella di pagamento n.
04520090000514704000 la prescrizione e chiedendone, quindi, l'annullamento.
In via subordinata deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per carenza di competenza territoriale del concessionario della riscossione della provincia di Forlì e per violazione dell'art. 26 bis del dl n. 233/2006.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Parte_1
CP_ Si costituiva quale mandatario speciale di chiedendo che venisse CP_3 dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto del ricorso.
Il tribunale di Ravenna sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva falsa applicazione dell'art. 3 comma 9 della legge n.335/1995.
Sosteneva che il giudice di primo grado avesse ritenuto erroneamente prescritta integralmente la contribuzione portata dalla cartella di pagamento.
04520090000514704000 notificata in data 11.03.2009 per decorso del termine quinquennale essendo il primo atto interruttivo costituito dall'intimazione di pagamento notificata in data 28.04.2016, mentre la prescrizione in relazione alle annualità dal 1991 al 1995 era decennale stante il disposto dell'art. 3 comma 9
2 della legge n.335/1995.
Con il secondo motivo di appello chiedeva, comunque, la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui l'aveva condannata alla rifusione delle spese.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto integralmente prescritta la cartella n. 04520090000514704 000, ritenendo legittima la stessa relativamente alle somme relative alle annualità dal
1991 al 1995 e chiedendo che, per l'effetto, fosse accertata e dichiarata l'efficacia e la validità dell'intimazione di pagamento n. 04520239001955229
000 notificata in data 13.11.2023 relativamente a detta parte della medesima cartella di pagamento.
Domandava in subordine che, comunque, fosse riformata la sentenza appellata nella parte in cui aveva condannato al Controparte_5 pagamento delle spese di lite compensando le spese di lite del grado ovvero tenendo indenne la stessa con manleva da parte dell'Ente impositore.
Si costituiva con memoria depositata in data 3 maggio 2025 CP_1 chiedendo che venisse dichiarato inammissibile l'appello proposto da
[...]
in relazione al primo motivo stante il difetto di Parte_1 legitimatio ad causam e nel merito il rigetto dell'appello. CP_ Si costituiva con memoria depositata in data 29 maggio 2025 in qualità di mandatario di chiedendo, in accoglimento dell'appello proposto da CP_3
, il rigetto del ricorso proposto da Parte_1 CP_1
.
[...]
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 12 giugno 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 Va, innanzitutto, esaminato il primo motivo di appello relativo alla prescrizione.
Si ritiene che lo stesso sia infondato.
Il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale anche ai contributi relativi agli anni dal 1991 al 1995.
L'art. 3 della legge n. 335/1995 ai commi 9 e 10, infatti, prevede che: “
9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a ) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il
3 contributo di solidarietà previsto dall'art.
9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991,
n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto
a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b ) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'art. 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.”
Orbene, come si evince dal comma 10, il termine prescrizionale di 5 anni si applica anche alle contribuzioni precedenti al 1996 ad eccezione che nel caso in cui siano già stati compiuti atti interruttivi o già iniziate procedure, fattispecie che non ricorre nel caso di specie dal momento che, come primo atto interruttivo della prescrizione, risulta agli atti solo la cartella di pagamento notificata in data
11.03.2009.
Quanto sopra detto è, del resto, confermato dalla giurisprudenza costante della
Suprema Corte ( Cass.lav n. 13831/2015, SU 5784/2008) secondo cui: “In tema di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall anteriormente al 31 dicembre 1995, CP_4
i quali - tenuto conto dell'intento del legislatore di realizzare un "effetto annuncio" idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti - valgono a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l'atto interruttivo e a far decorrere, dalla data di questo, un nuovo termine decennale di prescrizione.”
Ne consegue, quindi, che il primo motivo di appello è infondato e va rigettato.
4 Si ritiene, altresì, infondato il secondo motivo di appello relativo alla condanna alle spese legali.
Correttamente il giudice di primo grado ha condannato Parte_1
alla rifusione delle spese legali in quanto anche se la titolarità del
[...]
CP_ credito è di tuttavia, la presente vertenza è scaturita dalla notificazione dell'intimazione di pagamento contenente anche la cartella oggetto della presente causa i cui crediti previdenziali sono prescritti e, peraltro, nel presente giudizio si discute della prescrizione maturata dopo la notifica della cartella di pagamento e, quindi, successiva all'affidamento del credito ad
[...]
. Parte_1
L'appello va, quindi, rigettato.
Le spese tra e seguono la Parte_1 CP_1 soccombenza e si liquidano come in dispositivo e devono essere distratte a favore del procuratore antistatario. CP_ Stante la posizione di e nel presente giudizio vanno compensate CP_3 le spese del giudizio di appello tra gli stessi e le altre parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.770/2024 così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) Condanna a rifondere a le Parte_1 CP_1 spese del presente grado di giudizio che liquida nella somma di euro 3000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario CP_
3) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra e e le altre CP_3 parti
Così deciso in Bologna, 12/06/2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.770/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Ravenna n.168/2024 pubblicata in data 23/05/2024 promossa con ricorso depositato in data 23/11/2024 da:
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Brescia via Solferino n.3 presso e nello studio dell'avv. Francesco Borgo Palazzo che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
CP_1 elettivamente domiciliato a Settimo Torinese via Leini n.23 presso e nello studio dell'avv. Alessandro Alfonzo che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Controparte_2
In persona del legale rappresentante pro tempore quale mandatario speciale di elettivamente domiciliato a Bologna via Milazzo n.4/2 presso CP_3
CP_ l'avvocatura di rappresentato e difeso dall' avv. Mariateresa Nasso giusta procura generale alle liti a ministero notaio n. 37875 rep del 22 Persona_1 marzo 2024
1 APPELLATO
OGGETTO: Opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 12.06.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ravenna in funzione di giudice del lavoro accoglieva l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 045 2023
90019552 29000 proposta da limitatamente alla cartella di CP_1 pagamento n. 04520090000514704000 dichiarando l'estinzione per prescrizione del credito portato da tale cartella di pagamento e condannava
[...]
a rifondere le spese legali a . Parte_1 CP_1
In tale ricorso proponeva opposizione all'intimazione di CP_1 pagamento notificatagli eccependo in relazione alla cartella di pagamento n.
04520090000514704000 la prescrizione e chiedendone, quindi, l'annullamento.
In via subordinata deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per carenza di competenza territoriale del concessionario della riscossione della provincia di Forlì e per violazione dell'art. 26 bis del dl n. 233/2006.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Parte_1
CP_ Si costituiva quale mandatario speciale di chiedendo che venisse CP_3 dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto del ricorso.
Il tribunale di Ravenna sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva falsa applicazione dell'art. 3 comma 9 della legge n.335/1995.
Sosteneva che il giudice di primo grado avesse ritenuto erroneamente prescritta integralmente la contribuzione portata dalla cartella di pagamento.
04520090000514704000 notificata in data 11.03.2009 per decorso del termine quinquennale essendo il primo atto interruttivo costituito dall'intimazione di pagamento notificata in data 28.04.2016, mentre la prescrizione in relazione alle annualità dal 1991 al 1995 era decennale stante il disposto dell'art. 3 comma 9
2 della legge n.335/1995.
Con il secondo motivo di appello chiedeva, comunque, la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui l'aveva condannata alla rifusione delle spese.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto integralmente prescritta la cartella n. 04520090000514704 000, ritenendo legittima la stessa relativamente alle somme relative alle annualità dal
1991 al 1995 e chiedendo che, per l'effetto, fosse accertata e dichiarata l'efficacia e la validità dell'intimazione di pagamento n. 04520239001955229
000 notificata in data 13.11.2023 relativamente a detta parte della medesima cartella di pagamento.
Domandava in subordine che, comunque, fosse riformata la sentenza appellata nella parte in cui aveva condannato al Controparte_5 pagamento delle spese di lite compensando le spese di lite del grado ovvero tenendo indenne la stessa con manleva da parte dell'Ente impositore.
Si costituiva con memoria depositata in data 3 maggio 2025 CP_1 chiedendo che venisse dichiarato inammissibile l'appello proposto da
[...]
in relazione al primo motivo stante il difetto di Parte_1 legitimatio ad causam e nel merito il rigetto dell'appello. CP_ Si costituiva con memoria depositata in data 29 maggio 2025 in qualità di mandatario di chiedendo, in accoglimento dell'appello proposto da CP_3
, il rigetto del ricorso proposto da Parte_1 CP_1
.
[...]
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 12 giugno 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 Va, innanzitutto, esaminato il primo motivo di appello relativo alla prescrizione.
Si ritiene che lo stesso sia infondato.
Il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale anche ai contributi relativi agli anni dal 1991 al 1995.
L'art. 3 della legge n. 335/1995 ai commi 9 e 10, infatti, prevede che: “
9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a ) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il
3 contributo di solidarietà previsto dall'art.
9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991,
n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto
a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b ) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'art. 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.”
Orbene, come si evince dal comma 10, il termine prescrizionale di 5 anni si applica anche alle contribuzioni precedenti al 1996 ad eccezione che nel caso in cui siano già stati compiuti atti interruttivi o già iniziate procedure, fattispecie che non ricorre nel caso di specie dal momento che, come primo atto interruttivo della prescrizione, risulta agli atti solo la cartella di pagamento notificata in data
11.03.2009.
Quanto sopra detto è, del resto, confermato dalla giurisprudenza costante della
Suprema Corte ( Cass.lav n. 13831/2015, SU 5784/2008) secondo cui: “In tema di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall anteriormente al 31 dicembre 1995, CP_4
i quali - tenuto conto dell'intento del legislatore di realizzare un "effetto annuncio" idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti - valgono a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l'atto interruttivo e a far decorrere, dalla data di questo, un nuovo termine decennale di prescrizione.”
Ne consegue, quindi, che il primo motivo di appello è infondato e va rigettato.
4 Si ritiene, altresì, infondato il secondo motivo di appello relativo alla condanna alle spese legali.
Correttamente il giudice di primo grado ha condannato Parte_1
alla rifusione delle spese legali in quanto anche se la titolarità del
[...]
CP_ credito è di tuttavia, la presente vertenza è scaturita dalla notificazione dell'intimazione di pagamento contenente anche la cartella oggetto della presente causa i cui crediti previdenziali sono prescritti e, peraltro, nel presente giudizio si discute della prescrizione maturata dopo la notifica della cartella di pagamento e, quindi, successiva all'affidamento del credito ad
[...]
. Parte_1
L'appello va, quindi, rigettato.
Le spese tra e seguono la Parte_1 CP_1 soccombenza e si liquidano come in dispositivo e devono essere distratte a favore del procuratore antistatario. CP_ Stante la posizione di e nel presente giudizio vanno compensate CP_3 le spese del giudizio di appello tra gli stessi e le altre parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.770/2024 così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) Condanna a rifondere a le Parte_1 CP_1 spese del presente grado di giudizio che liquida nella somma di euro 3000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario CP_
3) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra e e le altre CP_3 parti
Così deciso in Bologna, 12/06/2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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