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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 2979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2979 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17258/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17258/2024
Oggi 8 aprile 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Nicola Di Plotti, sono comparsi:
Per il COMUNE DI MILANO l'avv. SMALDONE SALVATORE, che si riporta al proprio atto e insiste nelle proprie domande.
Per CO NI nessuno è comparso.
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia dell'appellato.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17258/2024 promossa da:
COMUNE DI MILANO (C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, dell'avv. COZZI PAOLA ( ), C.F._1 dell'avv. SMALDONE SALVATORE ( ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
DELLA GUASTALLA, 6 20122 MILANO presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale
RICORRENTE/APPELLANTE contro
CO NI (C.F. ) C.F._3
RESISTENTE/APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atto introduttivo del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 204 bis cds RC AN ha proposto opposizione avverso 143 verbali di contestazione per violazioni dell'art. 7 co. 14 cds commesse nel mese di gennaio 2023 in relazione a plurimi accessi non autorizzati alla corsia riservata ai mezzi pubblici con il veicolo tg. GK801YG, cui è collegata la licenza taxi n. 25 rilasciata dal Comune di Rho. Il ricorrente ha allegato che i taxi della
Città Metropolitana di Milano e Provincia, in quanto ad uso pubblico, sono automaticamente autorizzati alla circolazione nelle zone ZTL.
Il Comune di Milano si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 6346/2023 il Giudice di Pace di Milano ha parzialmente accolto il ricorso, confermando il solo verbale n. 00100365 del 19.1.2023.
Il Comune di Milano propone ricorso avverso tale decisione, evidenziando l'erronea applicazione dell'art. 3 L.689/81 e dell'istituto della continuazione. pagina 2 di 5 RC AN non si è costituito in giudizio, pur essendo stato ritualmente citato.
Non è stato contestato nel giudizio di primo grado che gli accessi siano effettivamente avvenuti, né che il conducente non fosse in possesso di una autorizzazione rilasciata dal Comune di Milano.
Il giudice di prime cure, dopo avere rilevato che il Comune ha “documentato che giusto disciplinare è necessario registrare la targa dell'autoveicolo adibito al trasporto pubblico, cosa che il ricorrente ha fatto solo successivamente alle elevate contestazioni a seguito di verbali notificatigli”, ha ritenuto che tale omissione si sia verificata in buona fede da parte dello stesso;
ha inoltre evidenziato che i verbali di accertamento impugnati “sono stati notificati pressoché contestualmente” e che perciò il ricorrente si è potuto avvedere delle contestazioni – avvenute anche a breve distanza temporale tra loro - solo all'esito delle molteplici notifiche;
ha infine ritenuto l'applicabilità dell'art. 8 bis co. 4 L. 689/821 annullando, sulla base di tali rilievi, solo il primo verbale.
***
Il Comune di Milano ha contestato, in sede d'appello, l'applicazione sia dell'art. 3 L. 689/81, sia dell'art. 8 bis co. 4 L. 689/81.
Premesso che entrambi i profili trattati dal giudice di prime cure non erano stati posti alla base del ricorso di RC AN, si rileva quanto segue sui motivi d'appello avanzati dal Comune.
La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “E' consolidata infatti l'affermazione secondo cui
(poiché per integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa è sufficiente la semplice colpa, che si presume a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza: Cass. n. 2406 del 2016; Cass. n. 13610 del
2007,) a concretizzare quella buona fede che esclude la responsabilità dell'autore dell'illecito non è sufficiente che al momento dell'infrazione costui si trovi in uno stato di mera ignoranza circa la concreta sussistenza dei presupposti ai quali l'ordinamento positivo riconduce il suo dovere (punito in caso di inosservanza con la detta sanzione) di tenere una determinata condotta;
occorre, invece, che tale stato di ignoranza sia incolpevole (Cass. n. 14107 del 2003, citata dallo stesso ricorrente), ossia che non sia superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. n. 13011 del 1997). Pertanto, se l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa, ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore (Cass. n. 24803 del 2006), e che l'onere della prova dell'erroneo convincimento grava su chi lo invoca (Cass. n. 5877 del 2004), non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio (Cass. n. 15195 del 2008) … l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per la pagina 3 di 5 responsabilità penale, in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass. n. 13610 del 2007)” (Cass. ord. 20219/2018).
Nella fattispecie in esame non emerge alcun comportamento positivo della Pubblica Amministrazione che possa avere influenzato il comportamento del ricorrente in primo grado, né vengono evidenziate ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore.
L'art. 198 cds prevede inoltre che “in deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”.
Non vi sono pertanto motivi per limitare il numero delle contestazioni legittimamente formalizzate dall'Amministrazione Comunale.
***
Quanto all'unica censura svolta dal ricorrente in primo grado, cioè quella secondo cui, svolgendo la professione di conducente di taxi, deve ritenersi automaticamente autorizzato all'accesso alle zone a traffico imitato, il giudice di prime cure ha già osservato che “il comune di Milano ha dedotto e documentato che giusto disciplinare è necessario registrare la targa dell'autoveicolo adibito al trasporto pubblico cosa che il ricorrente ha fatto solo successivamente alle elevate contestazioni a seguito dei verbali notificatigli”, con ciò disattendendo l'argomentazione posta alla base del ricorso.
Si richiamano in proposito le seguenti norme:
- art. 6 co. 4, lett. b) cds: l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, co. 3,
“stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”;
- art. 7 co. 1, lett. a) cds: nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, “adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4”;
- art. 7 co. 9 cds: i comuni, con deliberazione della giunta, “provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione di giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma
8”;
pagina 4 di 5 - art. 7 co. 14 cds: “la violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma …”.
Il Comune, con ordinanza n. 441/2015, ha stabilito, in caso di utilizzo di un veicolo adibito al servizio di taxi o NCC, l'obbligo di comunicare il numero della targa del veicolo in occasione del primo accesso, preventivamente o entro le 72 ore successive al transito (doc. 6 fascicolo del Comune in primo grado).
Tale comunicazione non è stata effettuata da parte di RC AN.
Le violazioni oggetto di contestazione sono pertanto state correttamente contestate.
Non vi sono altri aspetti, dedotti in giudizio dalle parti, che debbano essere esaminati.
Dalle considerazioni che precedono deriva, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il rigetto integrale del ricorso originariamente proposto da RC AN.
Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto, quanto al presente grado di giudizio, del principio della soccombenza e dell'attività processuale espletata;
quanto al primo grado di giudizio, del fatto che il Comune si è costituito in giudizio con i propri funzionari, in assenza di specifica documentazione in ordine alle spese sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'appello del Comune di Milano e in parziale riforma della sentenza n.
6346/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano il 27.9.2023, rigetta il ricorso originariamente proposto da RC AN.
2) Condanna RC AN alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore del Comune, liquidate in € 382,50 per spese, € 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 8 aprile 2025
Il Giudice dott. Nicola Di Plotti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17258/2024
Oggi 8 aprile 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Nicola Di Plotti, sono comparsi:
Per il COMUNE DI MILANO l'avv. SMALDONE SALVATORE, che si riporta al proprio atto e insiste nelle proprie domande.
Per CO NI nessuno è comparso.
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia dell'appellato.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17258/2024 promossa da:
COMUNE DI MILANO (C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, dell'avv. COZZI PAOLA ( ), C.F._1 dell'avv. SMALDONE SALVATORE ( ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
DELLA GUASTALLA, 6 20122 MILANO presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale
RICORRENTE/APPELLANTE contro
CO NI (C.F. ) C.F._3
RESISTENTE/APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atto introduttivo del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 204 bis cds RC AN ha proposto opposizione avverso 143 verbali di contestazione per violazioni dell'art. 7 co. 14 cds commesse nel mese di gennaio 2023 in relazione a plurimi accessi non autorizzati alla corsia riservata ai mezzi pubblici con il veicolo tg. GK801YG, cui è collegata la licenza taxi n. 25 rilasciata dal Comune di Rho. Il ricorrente ha allegato che i taxi della
Città Metropolitana di Milano e Provincia, in quanto ad uso pubblico, sono automaticamente autorizzati alla circolazione nelle zone ZTL.
Il Comune di Milano si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 6346/2023 il Giudice di Pace di Milano ha parzialmente accolto il ricorso, confermando il solo verbale n. 00100365 del 19.1.2023.
Il Comune di Milano propone ricorso avverso tale decisione, evidenziando l'erronea applicazione dell'art. 3 L.689/81 e dell'istituto della continuazione. pagina 2 di 5 RC AN non si è costituito in giudizio, pur essendo stato ritualmente citato.
Non è stato contestato nel giudizio di primo grado che gli accessi siano effettivamente avvenuti, né che il conducente non fosse in possesso di una autorizzazione rilasciata dal Comune di Milano.
Il giudice di prime cure, dopo avere rilevato che il Comune ha “documentato che giusto disciplinare è necessario registrare la targa dell'autoveicolo adibito al trasporto pubblico, cosa che il ricorrente ha fatto solo successivamente alle elevate contestazioni a seguito di verbali notificatigli”, ha ritenuto che tale omissione si sia verificata in buona fede da parte dello stesso;
ha inoltre evidenziato che i verbali di accertamento impugnati “sono stati notificati pressoché contestualmente” e che perciò il ricorrente si è potuto avvedere delle contestazioni – avvenute anche a breve distanza temporale tra loro - solo all'esito delle molteplici notifiche;
ha infine ritenuto l'applicabilità dell'art. 8 bis co. 4 L. 689/821 annullando, sulla base di tali rilievi, solo il primo verbale.
***
Il Comune di Milano ha contestato, in sede d'appello, l'applicazione sia dell'art. 3 L. 689/81, sia dell'art. 8 bis co. 4 L. 689/81.
Premesso che entrambi i profili trattati dal giudice di prime cure non erano stati posti alla base del ricorso di RC AN, si rileva quanto segue sui motivi d'appello avanzati dal Comune.
La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “E' consolidata infatti l'affermazione secondo cui
(poiché per integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa è sufficiente la semplice colpa, che si presume a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza: Cass. n. 2406 del 2016; Cass. n. 13610 del
2007,) a concretizzare quella buona fede che esclude la responsabilità dell'autore dell'illecito non è sufficiente che al momento dell'infrazione costui si trovi in uno stato di mera ignoranza circa la concreta sussistenza dei presupposti ai quali l'ordinamento positivo riconduce il suo dovere (punito in caso di inosservanza con la detta sanzione) di tenere una determinata condotta;
occorre, invece, che tale stato di ignoranza sia incolpevole (Cass. n. 14107 del 2003, citata dallo stesso ricorrente), ossia che non sia superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. n. 13011 del 1997). Pertanto, se l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa, ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore (Cass. n. 24803 del 2006), e che l'onere della prova dell'erroneo convincimento grava su chi lo invoca (Cass. n. 5877 del 2004), non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio (Cass. n. 15195 del 2008) … l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per la pagina 3 di 5 responsabilità penale, in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass. n. 13610 del 2007)” (Cass. ord. 20219/2018).
Nella fattispecie in esame non emerge alcun comportamento positivo della Pubblica Amministrazione che possa avere influenzato il comportamento del ricorrente in primo grado, né vengono evidenziate ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore.
L'art. 198 cds prevede inoltre che “in deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”.
Non vi sono pertanto motivi per limitare il numero delle contestazioni legittimamente formalizzate dall'Amministrazione Comunale.
***
Quanto all'unica censura svolta dal ricorrente in primo grado, cioè quella secondo cui, svolgendo la professione di conducente di taxi, deve ritenersi automaticamente autorizzato all'accesso alle zone a traffico imitato, il giudice di prime cure ha già osservato che “il comune di Milano ha dedotto e documentato che giusto disciplinare è necessario registrare la targa dell'autoveicolo adibito al trasporto pubblico cosa che il ricorrente ha fatto solo successivamente alle elevate contestazioni a seguito dei verbali notificatigli”, con ciò disattendendo l'argomentazione posta alla base del ricorso.
Si richiamano in proposito le seguenti norme:
- art. 6 co. 4, lett. b) cds: l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, co. 3,
“stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”;
- art. 7 co. 1, lett. a) cds: nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, “adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4”;
- art. 7 co. 9 cds: i comuni, con deliberazione della giunta, “provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione di giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma
8”;
pagina 4 di 5 - art. 7 co. 14 cds: “la violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma …”.
Il Comune, con ordinanza n. 441/2015, ha stabilito, in caso di utilizzo di un veicolo adibito al servizio di taxi o NCC, l'obbligo di comunicare il numero della targa del veicolo in occasione del primo accesso, preventivamente o entro le 72 ore successive al transito (doc. 6 fascicolo del Comune in primo grado).
Tale comunicazione non è stata effettuata da parte di RC AN.
Le violazioni oggetto di contestazione sono pertanto state correttamente contestate.
Non vi sono altri aspetti, dedotti in giudizio dalle parti, che debbano essere esaminati.
Dalle considerazioni che precedono deriva, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il rigetto integrale del ricorso originariamente proposto da RC AN.
Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto, quanto al presente grado di giudizio, del principio della soccombenza e dell'attività processuale espletata;
quanto al primo grado di giudizio, del fatto che il Comune si è costituito in giudizio con i propri funzionari, in assenza di specifica documentazione in ordine alle spese sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'appello del Comune di Milano e in parziale riforma della sentenza n.
6346/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano il 27.9.2023, rigetta il ricorso originariamente proposto da RC AN.
2) Condanna RC AN alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore del Comune, liquidate in € 382,50 per spese, € 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 8 aprile 2025
Il Giudice dott. Nicola Di Plotti
pagina 5 di 5