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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 436/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 04.06.2024 tenutasi con trattazione scritta e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Alba Adriatica (TE), alla Parte_1
Via Arezzo n.4 presso e nello studio degli Avv.ti Angelo Lancione e Valeria
Saccuti, rappresentato e difeso dagli stessi, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di mandato in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa in virtù di procura in Controparte_1 atti, dall'Avv. Antonio Di Gaspare, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Alba Adriatica (TE), alla Via Mazzini n.22;
APPELLATA
E
1 APPELLATA Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come da ordinanza all'esito della Camera di Consiglio da remoto del 04.06.2024.
OGGETTO: Vendita di beni immobili. Appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Teramo n. 221/2022 del 07.03.2022, pubblicata il 08.03.2022.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, dinnanzi al Tribunale di Teramo, e Controparte_1 [...]
al fine di ottenere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. di Controparte_2
trasferimento in suo favore degli immobili di cui al contratto preliminare di compravendita concluso in data 21.11.2016 con le convenute.
Si costituiva contestando l'avversa domanda e Controparte_1
chiedendo, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente, nonché il risarcimento del danno derivante, sia, dalla detenzione illegittima dell'immobile dopo la intervenuta risoluzione di diritto del preliminare, sia, dall'illegittima iscrizione negativa del procedimento.
non si costituiva in giudizio e ne veniva Controparte_2
dichiarata la contumacia.
Istruita la causa a mezzo di prova documentale, il giudice del Tribunale di
Teramo con la sentenza n. 221/2022 si pronunciava nei termini che seguono:
“1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta Controparte_1
e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto preliminare del
[...]
21.11.2016 per grave inadempimento di parte attrice;
2 3) rigetta le altre domande proposte da parte convenuta Controparte_1
[...]
4) condanna parte attrice al pagamento, in favore di Controparte_1 delle spese di lite liquidate in € 9.785,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
5) nulla sulle spese nei confronti di . Controparte_2
Nella sentenza il giudice rilevava come le parti avessero pattuito, nel preliminare di compravendita dell'immobile meglio indicato in sentenza, il pagamento, al momento della stipula del definitivo, da parte del promissario acquirente Pt_1
di una residua somma pari ad € 45.000,00 (sul prezzo complessivo stabilito in €
60.000,00 parzialmente già pagato).
A fronte delle deduzioni attoree tese ad ottenere una compensazione giudiziale del prezzo residuo (pari ad € 35.000,00 poichè ridotto nel tempo in forza di ulteriori pagamenti) con un controcredito pari ad € 28.338,06 + Iva derivante da lavori di ristrutturazione del fabbricato eseguiti dall'attore, il giudice riteneva che quest'ultimo non avesse però provato l'esistenza di un accordo tra le parti per una diversa modalità di pagamento del prezzo, mentre risultava che detti lavori erano stati oggetto di una diversa pattuizione tra le parti, al di fuori del contratto preliminare e per un importo, di molto inferiore rispetto a quello invocato, pari ad
€ 9.284,00 + Iva. Peraltro, rilevava il primo giudice, anche a voler ammettere una operazione di compensazione, parte attrice non aveva provato, né, l'entità, né, il valore dei lavori eseguiti, non potendo a tal fine invocarsi il principio di non contestazione (non applicabile per l'appunto stante l'avvenuta espressa contestazione).
L'inadempimento di parte attrice all'obbligo di pagamento del prezzo doveva ritenersi, secondo le statuizioni del primo giudice, un inadempimento 'grave' ai sensi dell'art. 1455 c.c.; da ciò la pronuncia in termini di risoluzione per grave inadempimento di parte attrice ed il conseguente rigetto della domanda dalla
3 stessa proposta volta ad ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c., nonché della conseguente domanda risarcitoria.
Quanto alle altre domande avanzate dalla convenuta, il giudice riteneva non accoglibile:
1) né, la domanda tesa ad ottenere l'accertamento della legittimità delle somme ricevute a titolo di caparra, trattandosi di grave inadempimento della controparte e potendo la parte non inadempiente agire, alternativamente, per il recesso (con ritenzione della caparra) o per la risoluzione (con richiesta di risarcimento danni);
2) né, la domanda risarcitoria per l'illegittima occupazione dell'immobile, trattandosi di danno solo invocato, ma non allegato, né tantomeno provato;
3) né, la domanda risarcitoria per la trascrizione della domanda ex art. 2932
c.c. da parte dell'attore, trattandosi di danno anch'esso solo invocato ma carente di idonea prova.
Nel proporre appello censurava la decisione del primo giudice Parte_1 affidando l'impugnativa ai motivi di seguito sintetizzati:
1) Erronea ritenuta impossibilità per l'attore di opporre in compensazione il proprio controcredito. A dire di parte appellante, non era necessario alcun accordo tra le parti per procedere alla compensazione dei rispettivi crediti/debiti, ma doveva essere ritenuta operante e legittima la compensazione ex artt. 1242 e ss. c.c..
2) Erronea ritenuta inapplicabilità del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ed erroneo riparto dell'onere probatorio. A dire di parte appellante, a fronte di un computo metrico indicativo di tutti i lavori eseguiti e redatto dal DDL incaricato dalla stessa Arch. il CP_1 Persona_1
giudice aveva tenuto conto invece della contestazione della convenuta sull'entità dei lavori eseguiti e sulla presenza di vizi e/o difetti, nonchè del preventivo di spesa limitato solo ad alcuni dei lavori indicati (preventivo del
19.09.2016, sottoscritto da entrambe le parti per un importo, inferiore, di €
4 9.284,00). In sostanza, difettando ogni contestazione in merito all'avvenuta redazione del computo metrico da parte del DDL, il giudice avrebbe dovuto ritenere pacifica l'avvenuta esecuzione di 'tutti' i lavori ivi riportati (quindi, non solo, quelli preventivati, ma altri extra).
3) Erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale avanzata da A dire dell'appellante, il giudice Controparte_1 avrebbe dovuto considerare che non era l'unica Controparte_1 proprietaria dell'immobile di cui è causa (essendo titolare del diritto per
11/12), e dunque non avrebbe potuto avanzare domanda di risoluzione contrattuale;
d'altro canto, non avrebbe neanche potuto trasferire i diritti pari all'intera proprietà dell'immobile oggetto del preliminare. Quindi, anche il non accoglimento della proposta compensazione non avrebbe potuto condurre ad una declaratoria di risoluzione contrattuale.
4) Errato rigetto della domanda attorea senza esaminare la richiesta di determinazione del prezzo residuo. Secondo la difesa di parte appellante, il giudice avrebbe dovuto considerare comunque la domanda ex art. 2932 c.c. tenuto conto che l'attore aveva convocato le venditrici dinnanzi al Notaio per il rogito essendo disponibile al versamento della residua somma (anche mediante compensazione). Dunque, la domanda poteva essere accolta subordinando eventualmente il trasferimento dell'immobile al pagamento del residuo importo, nella misura massima di € 35.000,00.
5) Mancata assunzione della prova testimoniale perché ritenuta erroneamente rinunciata. Stante la ritenuta inapplicabilità dell'art. 115
c.p.c. il giudice avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale tesa a confermare la redazione del computo metrico da parte della DDL e non avrebbe dovuto ritenere la prova 'rinunciata' in forza del comportamento processuale dell'attore, come si poteva evincere dalla verbalizzazione attorea all'udienza di discussione (l'attore si riportava “ai propri scritti insistendo per l'accoglimento della domanda”).
5 6) Erronea condanna dell'attore al rimborso integrale delle spese di lite.
Omessa compensazione almeno parziale delle spese. Secondo la difesa dell'appellante, il giudice non aveva fatto un corretto uso delle norme in tema di riparto delle spese poiché, pur essendo principalmente soccombente l'attore, gran parte delle domande proposte in via riconvenzionale dalla convenuta erano state rigettate.
Concludeva nei termini che seguono:
“A) dichiarare valide ed efficaci tra le parti in causa le pattuizioni risultanti nella scrittura privata in data 21 novembre 2016, e per l'effetto pronunciare, ai sensi dell'art. 2932 C.C., una sentenza che produca gli stessi effetti dell'atto pubblico non concluso - per fatti addebitabili in via esclusiva ad esse convenute - disponendo, previa emissione da parte dell'attore di fattura relativa all'importo dei lavori eseguiti e previo pagamento in favore delle stesse dell'importo che
l'adita Corte, anche in via equitativa, riterrà alle stesse ancora dovuto, il definitivo trasferimento della proprietà in favore di esso attore delle unità immobiliari descritte nella parte narrativa e, precisamente: porzione immobiliare sita in Alba Adriatica (TE) Via Garibaldi n. 38 costituita da “appartamento al piano terra, locali accessori (garage – ripostiglio) al p.t., cortile – percorso
d'accesso lato est;
il tutto distinto al Catasto Fabbricati di Alba Adriatica al fg. 4 mappale 1214, sub 10, piano terra, categoria A/2, classe 1, vani catastali 6, rendita € 495,80; al fg. 4, mappale 1214 sub 11, piano terra, categoria C/6, classe 1, consistenza catastale 29 mq;
porzione di area esterna a servizio diretto dell'appartamento pari a 67mq”, così come riportata nelle planimetrie da ultimo prodotte agli atti;
B) disporre che la trascrizione dell'emananda sentenza venga subordinata all'avvenuta emissione e presentazione, da parte dell'attore, della fattura relativa ai lavori eseguiti, nella misura in cui gli stessi verranno quantificati dal
Tribunale, su cui andrà calcolata ed aggiunta l'IVA in ragione del 22%, nonché al pagamento del residuo prezzo ancora dovuto;
C) rigettare tutte le domande proposte dalla signora Controparte_1
6 D) condannare esse convenute al pagamento delle spese e del compenso del doppio grado di giudizio;
E) in via subordinata, e nel solo caso di conferma della sentenza di primo grado, modificare il regolamento delle spese di primo grado, disponendo la loro integrale, o, quanto meno parziale, compensazione, stante la reciproca soccombenza.
Il tutto con invito al Direttore del competente Ufficio del Territorio presso
l'Agenzia delle Entrate di Teramo di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza ed alla consequenziale volturazione catastale degli immobili assegnati in esclusiva proprietà all'acquirente (…).
In via istruttoria e per le ragioni spiegate in narrativa, si chiede, se del caso ed in via subordinata, l'ammissione della prova testimoniale sul seguente capitolo di prova: “Vero che il computo metrico dei lavori ed opere, eseguiti dal sig. nell'immobile delle convenute, veniva redatto dal DDL nominato Parte_1
dalla parte committente, Arch. dopo una diretta verifica in loco Persona_1 svolta, nell'estate del 2018, alla presenza sia della signora che Controparte_1 dello stesso , a mezzo del teste, Arch. con studio Parte_1 Persona_1 in Giulianova (TE); nonché l'ammissione di una CTU, al fine di procedere alla quantificazione dei lavori tutti eseguiti dall'odierno appellante, così come risultanti dal computo metrico redatto dall'allora DDL, Arch. . Persona_1
Si costituiva in appello contestando le avverse Controparte_1 deduzioni, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., e, nel merito, l'infondatezza dello stesso. Non proponeva appello incidentale. Concludeva come segue:
“1) In via preliminare, rigettare l'appello in toto in quanto inammissibile e comunque infondato. Confermare la sentenza impugnata in ogni suo punto e quindi il rigetto della richiesta di sentenza ex art. 2932 c.c. con gli stessi effetti del contratto definitivo non concluso, e con conferma dell'accoglimento della riconvenzionale, e quindi della avvenuta risoluzione del contratto preliminare di
7 compravendita del 21/11/2016 per inadempimento del promissario acquirente, per le argomentazioni ed eccezioni espresse in narrativa.
2) Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio, e conferma della condanna alle spese del giudizio di primo grado”.
, già contumace in primo grado, non si costituiva in Controparte_2
appello.
Preliminarmente la Corte è chiamata a pronunciarsi in merito all'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata ex art. 348 bis c.p.c.. Trattasi di eccezione infondata poichè non appaiono sussistere – come d'altro canto già valutato dalla Corte prima della trattazione della causa - i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento (stante la validità, indipendentemente dall'esito finale della valutazione, degli elementi offerti al giudizio per la confutazione delle avverse tesi).
Con riferimento ai primi due motivi di appello la Corte ritiene che le argomentazioni prospettate dal giudice di primo grado sul punto siano condivisibili ed immuni da criticità. Nel caso di specie, a fronte di un preliminare di compravendita ritualmente sottoscritto dalle parti in data 21.11.2016, la cui regolamentazione prevedeva il pagamento da parte dell'acquirente, alla firma del rogito, di un importo determinato a saldo del prezzo pattuito, non è stato prodotto alcuno scritto modificativo dei termini del contratto. In altri termini, nello specifico, non vi è in atti documentazione attestativa di un accordo tra le parti teso a legittimare la compensazione del debito residuo in termini di prezzo derivante dall'acquisto dell'immobile, con un credito dell'acquirente per lavori edili svolti in favore dell'alienante. Né, è stata avanzata una istanza di prova testimoniale idonea a dimostrare l'intervenuta modifica di un elemento accessorio del contratto
(ex art. 2723 c.c.).
8 Ciò detto, pur non volendo tenere conto della mancanza di detto accordo, la Corte
– aderendo alle argomentazioni del primo giudice – ritiene l'insussistenza dei presupposti per una compensazione, legale o giudiziale che sia, tra i due crediti/debiti.
Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 1243 c.c., la compensazione legale si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere (dunque, omogenei) e che sono egualmente liquidi (quindi, determinati nel loro ammontare) ed esigibili (dunque,
non sottoposti, né, a termine, né, a condizione). Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione (comma 2 art. citato), il giudice può dichiarare la compensazione (giudiziale) per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.
Dunque, la compensazione legale non può operare qualora il credito addotto in compensazione sia contestato nell'esistenza o nell'ammontare, in quanto la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo, laddove la legge richiede, affinché la compensazione legale si verifichi, la contestuale presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito (Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza
n. 2234 del 5 giugno 1975).
D'altro canto, la compensazione giudiziale è ammessa nella sola ipotesi in cui il credito opposto sia, oltreché esigibile ed omogeneo al controcredito, di facile e pronta liquidazione, con la conseguenza che la mancanza di tale condizione (che si verifica non soltanto quando il credito non sia certo nel suo ammontare, ma anche qualora ne risulti contestata l'esistenza, sì che il relativo accertamento necessiti di una lunga istruttoria) obbliga il giudice a disattendere la relativa eccezione, dovendo la parte far valere il credito in separato giudizio con autonoma domanda (Cass. civ. n. 12664/2000). La compensazione giudiziale, prevista dall'art. 1243, secondo comma, c.c., è ammessa, infatti, soltanto se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità
9 del credito opposto in compensazione e la verifica della sussistenza del requisito della liquidità, risolvendosi in una valutazione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. civ. n. 21923/2009).
Ora, nel caso che occupa la Corte, la richiesta compensazione del corrispettivo asseritamente dovuto dalla parte venditrice per lavori di ristrutturazione dell'intero fabbricato con il residuo importo dovuto dalla parte acquirente a saldo prezzo della vendita, non può trovare accoglimento per essere stato, il valore dei lavori eseguiti, chiaramente ed inequivocabilmente contestato dall'appellata, sia, nell'an, e sia, nel quantum.
Contrariamente a quanto asserisce parte appellante, la convenuta, odierna appellata, ha contestato espressamente: Controparte_1
a) le modalità di affidamento dei lavori, per essere stato sottoscritto dalle parti, al di fuori del contratto preliminare di compravendita per cui è causa, un preventivo lavori in data 19.09.2016;
b) l'entità dei lavori, essendo stato stabilito, per i lavori accettati come da scrittura privata citata, un importo pari ad € 9.284,00 + iva;
c) l'esecuzione a regola d'arte dei lavori stessi, essendo emersi vizi e difformità ritualmente denunciati.
La deduzione di parte appellante secondo cui la prova dei lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 28.338,06 + iva - e dunque la prova della sussistenza di tutti i presupposti per la compensazione debiti/crediti - è stata fornita per essere stato prodotto in giudizio il relativo computo metrico firmato dal Direttore dei
Lavori, è deduzione che non convince la Corte.
Ed infatti, dal computo metrico estimativo a firma dell'Arch. Persona_1
allegato in atti, documento non datato, a cui parte appellante sembrerebbe attribuire valore probatorio assoluto, non può dirsi dimostrato alcunchè riguardo ai lavori eseguiti. Al suo interno sono riportate le lavorazioni che avrebbero dovuto essere eseguite, i prezzi unitari di ciascuna opera e la quantità per cui occorre moltiplicare i costi, nonché l'ammontare complessivo dell'operazione. Ma
10 detto documento – che non è stato firmato per accettazione/approvazione dalla controparte - non costituisce prova, né identifica con certezza la tipologia delle opere concretamente realizzate dalla parte acquirente. Dunque, il computo metrico estimativo – contenente il prezzo unitario di ogni lavorazione – lungi dal provare quali e quanti lavori siano stati effettivamente eseguiti dall'appaltatore, ha valore di semplice traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale, per cui non può in questa sede, essere valorizzato a comprova del credito preteso dalla ditta appaltatrice (si veda Cass. Civ. sentenza n. 128/2022, Cass. Civ. sentenza
n.33575/2021; Cass. Civ. sentenza n. 26517/2018; Cass. Civ. sentenza n.
10870/2007; Cass. Civ. sentenza n. 2333/1995).
Tanto detto, richiesto il pagamento del prezzo residuo ed invitata parte acquirente a presentarsi in data 06.09.2018 dinnanzi al Notaio per la stipula del contratto definitivo, l'intervenuto mancato pagamento del saldo prezzo, nonchè
l'accertata impossibilità per i motivi anzidetti di operare una compensazione, legale o giudiziale, finanche parziale, rendono la parte acquirente inadempiente all'obbligazione contrattuale, sulla stessa gravante, derivante dal preliminare di compravendita. L'inadempimento accertato – come condivisibilmente riconosciuto dal primo giudice – deve qualificarsi come 'grave', non essendo stato versato il prezzo residuo per un importo maggiore della metà di quanto pattuito.
Correttamente pronunciata la risoluzione del contratto preliminare di compravendita per grave inadempimento della parte acquirente, va da sé che il primo giudice non poteva accogliere la domanda attrice volta ad ottenere la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., né, tantomeno, accogliere la domanda risarcitoria.
Disattesi i primi due motivi di appello, parimente infondato appare alla Corte il terzo motivo di appello, poichè anche a voler ritenere la 'comproprietà', seppure con percentuali notevolmente diversificate (1/12 e 11/12), dell'immobile di cui è causa tra le sorelle vi è che la domanda di risoluzione di un contratto CP_1
preliminare può essere avanzata anche da un solo comproprietario in assenza di
11 'espressa volontà contraria' dell'altro comproprietario (“Con riguardo alla domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, sia pure proposta in via riconvenzionale di fronte alla domanda avversaria ex art. 2932 cod. civ., deve essere negata la legittimazione attiva del comproprietario pro indiviso dell'immobile promesso in vendita ove risulta l'espressa volontà contraria di altri comproprietari promittenti venditori o aventi causa degli stessi, sempre che il conflitto, non superabile con il criterio della maggioranza richiesta per atti del genere, non venga composto in sede giudiziale a norma dell'art. 1105 cod. civ.”, come massimata Cass. civ., sez.
II, 13-02-1999, n. 1213). In mancanza di una espressa volontà contraria, pertanto, che sarebbe peraltro confortata dall'assenza di una costituzione in giudizio (pur in presenza di una rituale notificazione), e dunque dalla mancata coltivazione di un interesse al riguardo, non può dichiararsi comunque carente di legittimazione attiva l'odierna appellata.
Non accoglibile neanche il quarto motivo di appello stante l'impossibilità per il primo giudice, al netto delle allegazioni, della documentazione in atti e delle contestazioni intervenute, di individuare un importo 'residuo', né a ciò avrebbe potuto supplire una CTU dalla natura evidentemente esplorativa.
Da disattendere anche il quinto motivo di appello con cui parte appellante censura la mancata ammissione della prova testimoniale invocata a conferma della redazione del computo metrico da parte della DDL alla presenza della controparte.
A prescindere dal contenuto del capitolo di prova, la Corte rileva che con ordinanza del 25.01.2022 il giudice del Tribunale di Teramo si era espressamente pronunciato in termini di inammissibilità della prova testimoniale articolata da parte attrice “in quanto vertente su una circostanza irrilevante”, e che nessuna impugnativa della detta ordinanza, o riproposizione della prova in sede di precisazione delle conclusioni, risulta essere intervenuta. Con la conseguenza che le argomentazioni del primo giudice in termini di rinuncia dell'attore alla prova articolata, appaiono corrette e condivisibili, e che la reiterata domanda di ammissione della prova testi in grado di appello è inammissibile.
12 La Corte di Cassazione (Sez. III Civ., n. 16886/16) ha rilevato che “l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata”. Dunque “sia le istanze istruttorie disattese sia quelle sulle quali il giudice istruttore non ha comunque provveduto devono essere reiterate nell'udienza di precisazione delle conclusioni per evitare che le stesse vengano ritenute abbandonate. Infatti, la giurisprudenza ritiene che le richieste istruttorie disattese nel giudizio di primo grado e non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive, al momento della rimessione della causa in decisione, non possono essere riproposte in appello (v. anche art. 356 c.p.c.), essendo precluse dall'inerzia del proponente nel grado pregresso” (Sez. III Civ., n. 25157/08).
Ciò detto, la Corte ritiene – condividendo le argomentazioni del giudice di primo grado - che l'onere di riproposizione delle istanze istruttorie non sia stato assolto dall'attore tramite il generico richiamo al contenuto dei precedenti atti difensivi, poiché la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo coerente con la relativa funzione di delineare il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle richieste, sia istruttorie che di merito, definitivamente proposte.
Quanto al sesto motivo di appello la Corte rileva che l'unico limite che il giudice incontra nella regolamentazione delle spese di lite è rappresentato dal non porre le stesse a carico della parte totalmente vittoriosa.
Come è noto, la soccombenza consiste nella difformità tra le richieste della parte, in termini di domande e di eccezioni fissate nella comparsa conclusionale, e la decisione del giudice. Ora, la giurisprudenza di merito ha elaborato anche una nozione di c.d. 'soccombenzasostanziale', che consiste nella valutazione globale dell'esito del giudizio. Solo la parte che all'esito della causa risulti interamente vittoriosa, non può essere mai condannata alle spese;
in tutti gli altri casi di c.d. soccombenza reciproca, è rimessa alla valutazione del giudice di merito la
13 decisione di compensare interamente le spese o porre una quota delle spese a carico della parte parzialmente soccombente, lasciando a carico della parte parzialmente vittoriosa una parte delle spese legali. In ogni caso, la parte parzialmente vittoriosa non può essere comunque condannata a rifondere le spese alla parte soccombente (Cass. civ. sez. VI ord. 22/04/2020 n.8036). Recentemente la Cassazione ha stabilito che, in caso di soccombenza reciproca, se il giudice non decide di compensare le spese, deve porle a carico della parte la cui domanda, anche se accolta, ha un valore minore rispetto a quella di controparte, anch'essa accolta (Cass. civ. sez VI ord. 21/01/2020 n. 1269).
Ciò detto in termini generali, la Corte ritiene di condividere la decisione assunta sul punto dal giudice di primo grado, essendo lo risultato Pt_1
sostanzialmente soccombente in primo grado (per aver visto rigettata la sua domanda ex art. 2932 c.c. ed aver visto accolta la domanda riconvenzionale della tesa ad ottenere la risoluzione del contratto preliminare del 21.11.2016 CP_1 per grave inadempimento dello stesso). Non di rilievo, a fronte dell'esito complessivo della lite, il rigetto delle domande riconvenzionali risarcitorie derivanti dall'inadempimento dell'attore/appellante.
Le spese di lite del presente grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
Ai sensi dell'art. 1 comma 17 della l. 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del d.p.r n. 115/2002 con l'inserimento del comma 1 quater (in base al quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis) è altresì dovuto dall'appellante il versamento di tale ulteriore somma.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
14 2) condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata costituita delle spese di lite del presente grado che liquida in € 9.991,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
3) dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto del 20.02.2025.
Il Cons. Est. Dott.ssa Augusta Massima Cucina
Il Pres. Dott.ssa Nicoletta Orlandi
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