Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5864/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] (Avv. INGUAGGIATO GIUSEPPE); Parte_1
E
nata a [...] il [...] (Avv. MOLFETTINI Controparte_1
MAXIMILIAN);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 06/12/2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 16-20/12/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito richiamate integralmente:
Per_ B. l'affidamento delle figlie e sarà condiviso, con domicilio prevalente Per_2 presso la madre;
C. la casa coniugale, che durante la convivenza era condotta in affitto, è stata lasciata;
D. la SI.ra ha già trovato un'altra casa, che condurrà in affitto e che si CP_1 impegnerà a pagare essendo economicamente autosufficiente, dove vi continuerà ad abitare Per_ insieme alle figli;
Per_2
E. il SI provvederà a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, per il Parte_1 solo mantenimento delle figlie, un assegno mensile di € 300,00, € 150,00 per ciascuna figlia;
F. il SI. non verserà alcun mantenimento alla SI.ra , in quanto Pt_1 CP_1 economicamente autosufficiente;
G. il SI. si impegnerà a corrispondere il 50% delle spese straordinarie Pt_1 mediche, da individuarsi nelle spese relative a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché il 50% delle spese scolastiche in favore delle figlie;
H. il SI potrà incontrare e tenere con sé le proprie figlie, compatibilmente con Pt_1 le eSIenze delle bambine, secondo le seguenti modalità:
- per tre pomeriggi alla settimana, in base alle eSIenze lavorative di entrambi i genitori, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15,00 fino alle 21,00, con possibilità di cenare presso la casa del padre;
- a settimane alterne, nel fine settimana dal pomeriggio di sabato fino a domenica sera con facoltà di pernottamento nella notte intermedia.
-per sette giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti;
- ad anni alterni, dalle ore 15.00 del 24 dicembre alle ore 15.00 del 27 dicembre ovvero dalle ore 15.00 del 30 dicembre alle ore 15.00 del 02 gennaio, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie.
- ad anni alterni, dalle ore 10.00 alle ore 21.00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 10.00 alle ore 21.00 del Lunedì dell'Angelo;
- durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni.
I. stante che ciascuno dei coniugi è economicamente autosufficiente, rinunziano entrambi ad ogni assegno e/o contributo al riguardo.
J. non avendo alcun bene in comunione, ciascuno di essi manterrà la titolarità e disponibilità di quelli eventualmente posseduti, ivi comprese le autovetture e mezzi di trasporto in genere loro intestati;
K. i ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto, senza alcuna condizione”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in PALERMO, in data 27/09/2014, da nato a Parte_1
PALERMO il 03/07/1990 e da , nata a [...] il [...], Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 185, parte II, serie A, dell'anno
2014, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della I Sezione Civile del Tribunale, il
3/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescri- zioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.