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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17561 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 42635/2020 pervenute all'udienza del 30 giugno 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. , vertente tra:
nato a [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dall' Avv. Parte_1
RG IA OS
ATTORE
E
(da ora in avanti per brevità la Controparte_1 P.IVA_1
) , difesa giusta delega in atti dagli Avv.ti Vincenzo Gambardella, Giuseppe Fratto ed CP_2
IO MM
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità medica- angioma vascolare- preteso omesso completamento della terapia chirurgica
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 30 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
Ingenito , premesso che: in data 11 gennaio 2000, avendo lamentato da qualche tempo Pt_1
un fastidio in regione inguinale destra, veniva sottoposto presso la Clinica Poliambulanza di Brescia ad esame TAC, dove gli veniva diagnosticata "una tumefazione irregolarmente ovalare di circa 7,9
× 4 cm sul piano assiale e di centimetri 16 sull'asse cranio- caudale ed una lesione espansiva costituita da vasi anomali di tipo angiomatoso”, e veniva consigliata l'escissione chirurgica della parte;
in data 18 marzo 2010 veniva eseguita presso l di Controparte_3
una angio RMN ed una RMN addome, che evidenziava "una formazione espansiva nello CP_4
spessore del muscolo sartorio e retto femorale di destra, con dimensioni sul piano trasverso di 9 ×
4,5 cm estensione longitudinale da un piano passante per l'acetabolo per 20 cm. La lesione è costituita da elementi e lacune vascolari con carattere sostitutivo nei confronti delle strutture muscolari interessate"; in data 7 agosto 2010 esso attore veniva ricoverato presso l'Ospedale San
MI RL e veniva sottoposto ad “embolizzazione percutanea dell'angioma con parziale riduzione del rifornimento arterovenoso”; il giorno 9 agosto 2010 esso ricorrente veniva dimesso con la seguente diagnosi "malformazione arterovenosa a livello della radice della coscia destra"; nel suddetto foglio di dimissioni veniva scritto che il paziente " verrà ricontattato dal Dottor Per_1
per completamento dell'iter terapeutico", ma tale circostanza non è mai avvenuta, malgrado i vari solleciti effettuati dall'interessato; in data 22 giugno 2016 veniva eseguito ecodoppler agli arti inferiori, che refertava l'esistenza alla radice della coscia destra di “tumefazione sopra e sotto fasciale, della lunghezza di centimetri 15, con all'interno formazioni vascolari multiple a tipo fistole arterovenose che determinano ectasia della vena e arteria femorale"; in data 22 dicembre 2017 esso attore si sottoponeva presso l'Ospedale Grassi di Ostia ad ecocolordoppler vasi arti inferiori, che documentava la presenza di “fistola arterovenosa nel tratto dell'arteria femorale destra, con voluminoso aneurisma della vena femorale comune le cui dimensioni misurano 6 × 5 × 12 cm, il flusso ematico in tale sede appare marcatamente turbolento"; in data 7 febbraio 2018 esso ricorrente veniva dimesso dopo il ricovero presso l'Ospedale Sant'Andrea, per essere sottoposto ad intervento chirurgico risolutivo, con la diagnosi di "pseudoaneurisma femorale destro post traumatico di centimetri 11 in paziente …sottoposto a tentativo di embolizzazione di pseudoaneurisma femorale destro previo accesso percutaneo inguinale"; in data 6 aprile 2018 esso attore si sottoponeva a visita psichiatrica e in data 14 giugno 2018 veniva confermata la causa psichica dell'incapacità del ricorrente a compiere atti sessuali;
veniva quindi espletata una consulenza medico-legale di parte, con affidamento dell'incarico peritale al dottor Persona_2
medico legale, il quale ravvisava profili di negligenza ed imperizia nell'operato del personale sanitario dell in considerazione del fatto che non era Controparte_3
mai stato eseguito l'intervento chirurgico annunciato al paziente in sede di dimissioni;
inoltre il consulente di parte sottolineava che nelle Linee Guida del tempo l'escissione dell'angioma -non praticato dall'Ente ospedaliero convenuto nonostante vi fosse un'indicazione in tal senso da parte di altro nosocomio-veniva indicato come intervento di elezione;
che, in diritto, era configurabile l'inadempimento del personale sanitario dell per le Controparte_3
motivazioni sopra indicate e che era interesse di esso attore conseguire il ristoro del danno biologico, morale ed esistenziale derivante dall'inadempimento della TT;
che era stata esperita mediazione con esito negativo (vedi verbale di mediazione in atti); tanto premesso , ha convenuto in giudizio l' chiedendone la condanna al Controparte_3
risarcimento dei danni come sopra specificati , il tutto previo accertamento della responsabilità della convenuta per la malpractice come sopra prospettata. CP_2
Si è costituita in giudizio l la quale, dopo aver Controparte_3
ripercorso la storia clinica ed anamnestica dell'attore, attraverso la compiuta disamina della cartella clinica, ha contestato la domanda risarcitoria avversaria sia nell'an che nel quantum, instando per il rigetto della medesima.
Radicatosi il contraddittorio, ammessa ed espletata CTU medico – legale, all'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere, ferma la procedibilità della domanda come da verbale di mediazione con esito negativo in atti, venendo al merito della domanda risarcitoria , ritiene il Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità , dal decidente condivisa, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale (o da contatto sociale quando i casi di malpractice risalgano ad epoca antecedente alla entrata in vigore della legge LI IA ) della TT sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass.
Civ. 18392/2017; 975/2009 ; 17143/2012; 21177/2015).
Più specificamente, nel campo della responsabilità sanitaria, quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente, ritenuta fonte di danno, occorre far riferimento a quanto indicato dalla giurisprudenza di cui a Cass. SSUU 577/2008 , rilevante per dirimere il caso concreto: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante".
L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (così chiosa Cass. SSUU
577/2008) .
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018;
5128/2020).
Tanto premesso, la CTU medico legale disposta nel presente giudizio , a firma del Professor
medico legale , e del Dott. chirurgo vascolare , dopo avere Persona_3 Persona_4 ripercorso la storia clinica e anamnestica dell'attore , previo accurato esame della documentazione sanitaria in atti , ha fornito importanti cenni definitori in merito alla anomalia vascolare, avuto riguardo alle principali Linee Guida della Società Italiana di Chirurgia Vascolare: "Le anomalie vascolari sono rappresentate da una patologia dell'apparato circolatorio, caratterizzate da alterazioni morfo-funzionali con implicazioni di natura estetica e psicologica. La eziologia è rappresentata da errati sviluppi embrionali dei vasi su base genetica. Le malformazioni arterovenose o MAV sono definibili come comunicazioni tra vasi arteriosi e venosi, direttamente o attraverso una rete di vasi denominata "nido". Le MAV sono inquadrabili come malformazioni ad alto flusso che si distinguono in forme tronculari, estremamente rare laddove è presente una comunicazione diretta artero-venosa, mentre le più frequenti sono rappresentate dalle forme extratronculari a carattere infiltrativo e con presenza del cosiddetto "nido". Le caratteristiche di tale reticolo sono state classificate in tre sottogruppi così definiti da CHO: a) tipo 1 artero-venoso con comunicazione diretta tra l'arteria e una vena;
b) tipo 2 artero- venoso con arterie multiple ed una singola vena;
c) tipo 3 arteriolo- venulare con comunicazione multiple di arteriole e venule. Clinicamente si presentano come tumefazioni calde iperemiche con rigonfiamento ed ipertrofia dei tessuti coinvolti, talvolta con aumento di volume e l'allungamento dell'arto e conseguente discrepanza tra i due arti. L'evoluzione clinica può essere varia in relazione anche a traumatismi ed altri fattori. La diagnosi è strumentale, rappresentata da ecocolor doppler, Angio RMN, Angio
TAC e angiografia selettiva. Il trattamento è decisamente complesso e controverso per le indicazioni, timing, modalità e spesso necessita di pluritrattamenti per la presenza di possibili recidive. Le MAV extratronculari si giovano generalmente di un trattamento che può essere ottenuto con procedure di embolizzazione, chirurgiche o associazione tra le due metodiche. La chirurgia rappresenta una opzione valida e spesso risolutiva, ma che comporta peraltro atti estremamente demolitivi con rischio di abbondanti perdite ematiche, comportando in tutti i casi la radicalità della malformazione. Le possibilità di successo sono maggiori delle forme circoscritte ed intramuscolari. Altra opzione è rappresentata dalla embolizzazione che rappresenta un trattamento alternativo, complementare e preparatorio per la chirurgia, ottenuta con tecnica trans- arteriosa o percutanea. Tale metodica è anche considerata come terapia palliativa e di rallentamento della progressione delle dimensioni e quindi dei sintomi. Si hanno maggiori risultati nelle MAV di tipo 2
e 3 (arterio-venose ed arteriolo- venulari). I materiali di embolizzazione maggiormente utilizzati sono rappresentati da spirali, cianacrilati, etanolo. Le spirali sono utilizzate in genere per la chiusura dei vasi e efferenti sul versante venoso. Il cianacrilato è particolarmente efficace per le capacità di chiudere i nidi. L'etanolo sotto forma di alcol assoluto è considerato l'agente embolizzante più efficace per la capacità di distruggere l'endotelio, anche se presenta dei rischi di neurotossicità che possono essere minimizzati rispettando i volumi e dalla compressione delle vene differenti riducendo il flusso anterogrado con palloncino. Nelle raccomandazioni in particolare è indicata una stretta condivisione tra il radiologo interventista ed il chirurgo per la scelta della migliore strategia terapeutica, la procedura e il follow-up" (pagine 7, 8 e 9 della CTU).
Venendo ora al caso in esame, il collegio peritale ha evidenziato che "il paziente nel 2010 è stato sottoposto ad una procedura di embolizzazione, per via percutanea trans femorale sinistra, con successivo cateterismo selettivo dell'arto inferiore destro, di grossolana tumefazione artero-venosa, con molteplici fonti di rifornimento, a livello della radice della coscia destra superiore. È stata eseguita in particolare l'embolizzazione del ramo di rifornimento più distale della tumefazione artero-venosa mediante rilascio di due spirali, con parziale riduzione del rifornimento arterioso.
Dalla cartella clinica e dalla descrizione della procedura appare evidente che si trattava di una
MAV di tipo 3, e la metodica aveva utilizzato il rilascio di spirali con parziale riduzione del flusso.
Tale procedura appare corretta e aderente alle linee guida dell'epoca, rappresentando un primo step nel trattamento della malformazione. Nel caso in esame c'erano in previsione successivi steps rappresentati da ulteriore embolizzazione e/ o di un trattamento chirurgico, dipendendo ciò anche dall'evoluzione del quadro clinico e dalla rapidità di crescita della stessa. Appare incomprensibile
e con motivazione non documentata l'interruzione dell'iter diagnostico e terapeutico, e non sono segnalati altri accertamenti per i successivi sei anni, seppur in presenza di un accrescimento della tumefazione e in presenza dei disturbi di tipo psicologico riferiti dal paziente, che certamente avrebbe dovuto in tutti i casi insistere ed accelerare le suddette procedure. Come detto, ben sei anni dopo, lo stesso, dopo ulteriori accertamenti strumentali, riprende tale iter, sottoponendosi in definitiva ad un intervento chirurgico risolutivo con esiti peraltro non differenti da una simile procedura eseguita qualche anno prima. Per tali motivi non riteniamo riscontrabili profili di responsabilità professionale da parte dei RI , non essendo possibile Controparte_5
dimostrare il motivo della mancata riconvocazione del paziente, che comunque non ha mai sollecitato la prosecuzione delle procedure endovascolari e/o chirurgiche. Ribadiamo in definitiva la correttezza metodologica rappresentata da una prima embolizzazione della MAV e propedeutica per un trattamento successivo eseguita dai RI dell'Ospedale " (pagine 9- 10 della CP_3
CTU).
In riferimento alle conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale il procuratore di parte attrice ha presentato note critiche (parte convenuta non ha depositato osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale), le quali hanno evidenziato che il paziente era un soggetto a bassa scolarità che si era totalmente affidato ai RI dell'Ospedale , e che non aveva ritenuto di dover CP_3
sollecitare una eventuale prosecuzione dell'iter terapeutico;
inoltre nelle suddette note critiche è stato evidenziato che l'assunto secondo il quale erano trascorsi otto anni tra l'intervento eseguito all'Ospedale e l'intervento risolutivo eseguito presso l CP_3 Controparte_6
senza che il paziente avesse avuto complicanze , non è condivisibile in
[...]
relazione alla impotenza erigendi e alla conseguente difficoltà di avere rapporti sessuali.
Alle osservazioni critiche di parte attrice il collegio peritale ha replicato che "certamente c'è da rilevare come sia poco chiara ma possibile per refusi organizzativi la mancata riconvocazione del paziente da parte della TT ma allo stesso modo sia incomprensibile il Controparte_3
mancato sollecito da parte del paziente per la prosecuzione della procedura e come siano trascorsi ben otto anni tra la stessa e l'intervento risolutivo eseguito presso il Sant'Andrea. Ma si ribadiscono due aspetti fondamentali già espressi nella bozza: a) in tale periodo non si sono manifestate complicanze reali relative alla persistenza della patologia vascolare, né alcun peggioramento della stessa, elementi questi che possono spiegare il mancato sollecito da parte del paziente;
b) l'intervento presso il Sant'Andrea ha risolto completamente la problematica, non avendo presentato particolari difficoltà relative ad un presupposto colpevole ritardo terapeutico e sovrapponibile ad un eventuale analogo intervento eseguito anche anni prima;
c) l' impotenza erigendi è una patologia che non riconosce come causa la malformazione vascolare di cui era affetto il signor Ingenito" (pagina 15 della CTU).
Ritiene il Tribunale che la consulenza tecnica d'ufficio, redatta con professionalità, con adeguati riferimenti bibliografici alla letteratura scientifica e alle Linee Guida vigenti in materia all'epoca dei fatti, coerente nella metodologia adottata in riferimento al rapporto che lega le premesse alle conclusioni, oltre che immune da vizi logici e/ o di altra natura, sia pienamente condivisibile ,anche nelle risposte fornite alle osservazioni critiche di parte attrice.
Invero se si guarda alla storia clinica del paziente, lo stesso si è sottoposto ad intervento nell'agosto
2010 presso l'Ospedale teso alla embolizzazione dell'angioma, e solo a Controparte_3
distanza di otto anni si è sottoposto ad un intervento chirurgico risolutivo presso l'Ospedale
Sant'Andrea, il che sta a significare che nel lasso di tempo intercorso tra i due interventi il paziente non ha risentito di complicanze e/o patologie ingravescenti riconducibili, secondo la regola causale del più probabile che non, all'operato dei RI della convenuta. CP_2
L'embolizzazione eseguita presso l'Azienda convenuta- che il collegio peritale ha riconosciuto essere stata eseguita correttamente nonché essere stato trattamento adeguato come alternativa ad un trattamento chirurgico e comunque come propedeutico allo stesso (il tutto a fronte di una diagnosi di MAV correttamente formulata da parte del personale sanitario della TT convenuta)- , ha costituito momento preparatorio e prodromico all'esecuzione del successivo intervento chirurgico, intervento chirurgico che, giova ripeterlo, è intervenuto a distanza di otto anni dalla esecuzione dell'embolizzazione medesima.
A nulla rileva il basso livello di scolarità del paziente, come rappresentato dal procuratore di parte attrice nelle note critiche all'elaborato peritale, in considerazione del fatto che qualunque persona senziente è in grado di riconoscere di stare male , quando percepisca e avverta determinati e precisi sintomi, sintomi che, sebbene ovviamente il più delle volte non riconoscibili a livello medico scientifico da parte di soggetti che non possiedono un bagaglio di conoscenze mediche, costituiscono tuttavia indice rivelatore di un fastidio, che il più delle volte deve essere approfondito ed indagato con il compimento di esami diagnostico-strumentali specifici.
Per le considerazioni che precedono non è ravvisabile la responsabilità della convenuta . CP_2
La domanda va ,dunque, inevitabilmente rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza , con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 (causa di valore indeterminabile).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio;
c) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore di parte convenuta che si liquidano in € 3809,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 42635/2020 pervenute all'udienza del 30 giugno 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. , vertente tra:
nato a [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dall' Avv. Parte_1
RG IA OS
ATTORE
E
(da ora in avanti per brevità la Controparte_1 P.IVA_1
) , difesa giusta delega in atti dagli Avv.ti Vincenzo Gambardella, Giuseppe Fratto ed CP_2
IO MM
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità medica- angioma vascolare- preteso omesso completamento della terapia chirurgica
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 30 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
Ingenito , premesso che: in data 11 gennaio 2000, avendo lamentato da qualche tempo Pt_1
un fastidio in regione inguinale destra, veniva sottoposto presso la Clinica Poliambulanza di Brescia ad esame TAC, dove gli veniva diagnosticata "una tumefazione irregolarmente ovalare di circa 7,9
× 4 cm sul piano assiale e di centimetri 16 sull'asse cranio- caudale ed una lesione espansiva costituita da vasi anomali di tipo angiomatoso”, e veniva consigliata l'escissione chirurgica della parte;
in data 18 marzo 2010 veniva eseguita presso l di Controparte_3
una angio RMN ed una RMN addome, che evidenziava "una formazione espansiva nello CP_4
spessore del muscolo sartorio e retto femorale di destra, con dimensioni sul piano trasverso di 9 ×
4,5 cm estensione longitudinale da un piano passante per l'acetabolo per 20 cm. La lesione è costituita da elementi e lacune vascolari con carattere sostitutivo nei confronti delle strutture muscolari interessate"; in data 7 agosto 2010 esso attore veniva ricoverato presso l'Ospedale San
MI RL e veniva sottoposto ad “embolizzazione percutanea dell'angioma con parziale riduzione del rifornimento arterovenoso”; il giorno 9 agosto 2010 esso ricorrente veniva dimesso con la seguente diagnosi "malformazione arterovenosa a livello della radice della coscia destra"; nel suddetto foglio di dimissioni veniva scritto che il paziente " verrà ricontattato dal Dottor Per_1
per completamento dell'iter terapeutico", ma tale circostanza non è mai avvenuta, malgrado i vari solleciti effettuati dall'interessato; in data 22 giugno 2016 veniva eseguito ecodoppler agli arti inferiori, che refertava l'esistenza alla radice della coscia destra di “tumefazione sopra e sotto fasciale, della lunghezza di centimetri 15, con all'interno formazioni vascolari multiple a tipo fistole arterovenose che determinano ectasia della vena e arteria femorale"; in data 22 dicembre 2017 esso attore si sottoponeva presso l'Ospedale Grassi di Ostia ad ecocolordoppler vasi arti inferiori, che documentava la presenza di “fistola arterovenosa nel tratto dell'arteria femorale destra, con voluminoso aneurisma della vena femorale comune le cui dimensioni misurano 6 × 5 × 12 cm, il flusso ematico in tale sede appare marcatamente turbolento"; in data 7 febbraio 2018 esso ricorrente veniva dimesso dopo il ricovero presso l'Ospedale Sant'Andrea, per essere sottoposto ad intervento chirurgico risolutivo, con la diagnosi di "pseudoaneurisma femorale destro post traumatico di centimetri 11 in paziente …sottoposto a tentativo di embolizzazione di pseudoaneurisma femorale destro previo accesso percutaneo inguinale"; in data 6 aprile 2018 esso attore si sottoponeva a visita psichiatrica e in data 14 giugno 2018 veniva confermata la causa psichica dell'incapacità del ricorrente a compiere atti sessuali;
veniva quindi espletata una consulenza medico-legale di parte, con affidamento dell'incarico peritale al dottor Persona_2
medico legale, il quale ravvisava profili di negligenza ed imperizia nell'operato del personale sanitario dell in considerazione del fatto che non era Controparte_3
mai stato eseguito l'intervento chirurgico annunciato al paziente in sede di dimissioni;
inoltre il consulente di parte sottolineava che nelle Linee Guida del tempo l'escissione dell'angioma -non praticato dall'Ente ospedaliero convenuto nonostante vi fosse un'indicazione in tal senso da parte di altro nosocomio-veniva indicato come intervento di elezione;
che, in diritto, era configurabile l'inadempimento del personale sanitario dell per le Controparte_3
motivazioni sopra indicate e che era interesse di esso attore conseguire il ristoro del danno biologico, morale ed esistenziale derivante dall'inadempimento della TT;
che era stata esperita mediazione con esito negativo (vedi verbale di mediazione in atti); tanto premesso , ha convenuto in giudizio l' chiedendone la condanna al Controparte_3
risarcimento dei danni come sopra specificati , il tutto previo accertamento della responsabilità della convenuta per la malpractice come sopra prospettata. CP_2
Si è costituita in giudizio l la quale, dopo aver Controparte_3
ripercorso la storia clinica ed anamnestica dell'attore, attraverso la compiuta disamina della cartella clinica, ha contestato la domanda risarcitoria avversaria sia nell'an che nel quantum, instando per il rigetto della medesima.
Radicatosi il contraddittorio, ammessa ed espletata CTU medico – legale, all'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere, ferma la procedibilità della domanda come da verbale di mediazione con esito negativo in atti, venendo al merito della domanda risarcitoria , ritiene il Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità , dal decidente condivisa, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale (o da contatto sociale quando i casi di malpractice risalgano ad epoca antecedente alla entrata in vigore della legge LI IA ) della TT sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass.
Civ. 18392/2017; 975/2009 ; 17143/2012; 21177/2015).
Più specificamente, nel campo della responsabilità sanitaria, quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente, ritenuta fonte di danno, occorre far riferimento a quanto indicato dalla giurisprudenza di cui a Cass. SSUU 577/2008 , rilevante per dirimere il caso concreto: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante".
L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (così chiosa Cass. SSUU
577/2008) .
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018;
5128/2020).
Tanto premesso, la CTU medico legale disposta nel presente giudizio , a firma del Professor
medico legale , e del Dott. chirurgo vascolare , dopo avere Persona_3 Persona_4 ripercorso la storia clinica e anamnestica dell'attore , previo accurato esame della documentazione sanitaria in atti , ha fornito importanti cenni definitori in merito alla anomalia vascolare, avuto riguardo alle principali Linee Guida della Società Italiana di Chirurgia Vascolare: "Le anomalie vascolari sono rappresentate da una patologia dell'apparato circolatorio, caratterizzate da alterazioni morfo-funzionali con implicazioni di natura estetica e psicologica. La eziologia è rappresentata da errati sviluppi embrionali dei vasi su base genetica. Le malformazioni arterovenose o MAV sono definibili come comunicazioni tra vasi arteriosi e venosi, direttamente o attraverso una rete di vasi denominata "nido". Le MAV sono inquadrabili come malformazioni ad alto flusso che si distinguono in forme tronculari, estremamente rare laddove è presente una comunicazione diretta artero-venosa, mentre le più frequenti sono rappresentate dalle forme extratronculari a carattere infiltrativo e con presenza del cosiddetto "nido". Le caratteristiche di tale reticolo sono state classificate in tre sottogruppi così definiti da CHO: a) tipo 1 artero-venoso con comunicazione diretta tra l'arteria e una vena;
b) tipo 2 artero- venoso con arterie multiple ed una singola vena;
c) tipo 3 arteriolo- venulare con comunicazione multiple di arteriole e venule. Clinicamente si presentano come tumefazioni calde iperemiche con rigonfiamento ed ipertrofia dei tessuti coinvolti, talvolta con aumento di volume e l'allungamento dell'arto e conseguente discrepanza tra i due arti. L'evoluzione clinica può essere varia in relazione anche a traumatismi ed altri fattori. La diagnosi è strumentale, rappresentata da ecocolor doppler, Angio RMN, Angio
TAC e angiografia selettiva. Il trattamento è decisamente complesso e controverso per le indicazioni, timing, modalità e spesso necessita di pluritrattamenti per la presenza di possibili recidive. Le MAV extratronculari si giovano generalmente di un trattamento che può essere ottenuto con procedure di embolizzazione, chirurgiche o associazione tra le due metodiche. La chirurgia rappresenta una opzione valida e spesso risolutiva, ma che comporta peraltro atti estremamente demolitivi con rischio di abbondanti perdite ematiche, comportando in tutti i casi la radicalità della malformazione. Le possibilità di successo sono maggiori delle forme circoscritte ed intramuscolari. Altra opzione è rappresentata dalla embolizzazione che rappresenta un trattamento alternativo, complementare e preparatorio per la chirurgia, ottenuta con tecnica trans- arteriosa o percutanea. Tale metodica è anche considerata come terapia palliativa e di rallentamento della progressione delle dimensioni e quindi dei sintomi. Si hanno maggiori risultati nelle MAV di tipo 2
e 3 (arterio-venose ed arteriolo- venulari). I materiali di embolizzazione maggiormente utilizzati sono rappresentati da spirali, cianacrilati, etanolo. Le spirali sono utilizzate in genere per la chiusura dei vasi e efferenti sul versante venoso. Il cianacrilato è particolarmente efficace per le capacità di chiudere i nidi. L'etanolo sotto forma di alcol assoluto è considerato l'agente embolizzante più efficace per la capacità di distruggere l'endotelio, anche se presenta dei rischi di neurotossicità che possono essere minimizzati rispettando i volumi e dalla compressione delle vene differenti riducendo il flusso anterogrado con palloncino. Nelle raccomandazioni in particolare è indicata una stretta condivisione tra il radiologo interventista ed il chirurgo per la scelta della migliore strategia terapeutica, la procedura e il follow-up" (pagine 7, 8 e 9 della CTU).
Venendo ora al caso in esame, il collegio peritale ha evidenziato che "il paziente nel 2010 è stato sottoposto ad una procedura di embolizzazione, per via percutanea trans femorale sinistra, con successivo cateterismo selettivo dell'arto inferiore destro, di grossolana tumefazione artero-venosa, con molteplici fonti di rifornimento, a livello della radice della coscia destra superiore. È stata eseguita in particolare l'embolizzazione del ramo di rifornimento più distale della tumefazione artero-venosa mediante rilascio di due spirali, con parziale riduzione del rifornimento arterioso.
Dalla cartella clinica e dalla descrizione della procedura appare evidente che si trattava di una
MAV di tipo 3, e la metodica aveva utilizzato il rilascio di spirali con parziale riduzione del flusso.
Tale procedura appare corretta e aderente alle linee guida dell'epoca, rappresentando un primo step nel trattamento della malformazione. Nel caso in esame c'erano in previsione successivi steps rappresentati da ulteriore embolizzazione e/ o di un trattamento chirurgico, dipendendo ciò anche dall'evoluzione del quadro clinico e dalla rapidità di crescita della stessa. Appare incomprensibile
e con motivazione non documentata l'interruzione dell'iter diagnostico e terapeutico, e non sono segnalati altri accertamenti per i successivi sei anni, seppur in presenza di un accrescimento della tumefazione e in presenza dei disturbi di tipo psicologico riferiti dal paziente, che certamente avrebbe dovuto in tutti i casi insistere ed accelerare le suddette procedure. Come detto, ben sei anni dopo, lo stesso, dopo ulteriori accertamenti strumentali, riprende tale iter, sottoponendosi in definitiva ad un intervento chirurgico risolutivo con esiti peraltro non differenti da una simile procedura eseguita qualche anno prima. Per tali motivi non riteniamo riscontrabili profili di responsabilità professionale da parte dei RI , non essendo possibile Controparte_5
dimostrare il motivo della mancata riconvocazione del paziente, che comunque non ha mai sollecitato la prosecuzione delle procedure endovascolari e/o chirurgiche. Ribadiamo in definitiva la correttezza metodologica rappresentata da una prima embolizzazione della MAV e propedeutica per un trattamento successivo eseguita dai RI dell'Ospedale " (pagine 9- 10 della CP_3
CTU).
In riferimento alle conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale il procuratore di parte attrice ha presentato note critiche (parte convenuta non ha depositato osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale), le quali hanno evidenziato che il paziente era un soggetto a bassa scolarità che si era totalmente affidato ai RI dell'Ospedale , e che non aveva ritenuto di dover CP_3
sollecitare una eventuale prosecuzione dell'iter terapeutico;
inoltre nelle suddette note critiche è stato evidenziato che l'assunto secondo il quale erano trascorsi otto anni tra l'intervento eseguito all'Ospedale e l'intervento risolutivo eseguito presso l CP_3 Controparte_6
senza che il paziente avesse avuto complicanze , non è condivisibile in
[...]
relazione alla impotenza erigendi e alla conseguente difficoltà di avere rapporti sessuali.
Alle osservazioni critiche di parte attrice il collegio peritale ha replicato che "certamente c'è da rilevare come sia poco chiara ma possibile per refusi organizzativi la mancata riconvocazione del paziente da parte della TT ma allo stesso modo sia incomprensibile il Controparte_3
mancato sollecito da parte del paziente per la prosecuzione della procedura e come siano trascorsi ben otto anni tra la stessa e l'intervento risolutivo eseguito presso il Sant'Andrea. Ma si ribadiscono due aspetti fondamentali già espressi nella bozza: a) in tale periodo non si sono manifestate complicanze reali relative alla persistenza della patologia vascolare, né alcun peggioramento della stessa, elementi questi che possono spiegare il mancato sollecito da parte del paziente;
b) l'intervento presso il Sant'Andrea ha risolto completamente la problematica, non avendo presentato particolari difficoltà relative ad un presupposto colpevole ritardo terapeutico e sovrapponibile ad un eventuale analogo intervento eseguito anche anni prima;
c) l' impotenza erigendi è una patologia che non riconosce come causa la malformazione vascolare di cui era affetto il signor Ingenito" (pagina 15 della CTU).
Ritiene il Tribunale che la consulenza tecnica d'ufficio, redatta con professionalità, con adeguati riferimenti bibliografici alla letteratura scientifica e alle Linee Guida vigenti in materia all'epoca dei fatti, coerente nella metodologia adottata in riferimento al rapporto che lega le premesse alle conclusioni, oltre che immune da vizi logici e/ o di altra natura, sia pienamente condivisibile ,anche nelle risposte fornite alle osservazioni critiche di parte attrice.
Invero se si guarda alla storia clinica del paziente, lo stesso si è sottoposto ad intervento nell'agosto
2010 presso l'Ospedale teso alla embolizzazione dell'angioma, e solo a Controparte_3
distanza di otto anni si è sottoposto ad un intervento chirurgico risolutivo presso l'Ospedale
Sant'Andrea, il che sta a significare che nel lasso di tempo intercorso tra i due interventi il paziente non ha risentito di complicanze e/o patologie ingravescenti riconducibili, secondo la regola causale del più probabile che non, all'operato dei RI della convenuta. CP_2
L'embolizzazione eseguita presso l'Azienda convenuta- che il collegio peritale ha riconosciuto essere stata eseguita correttamente nonché essere stato trattamento adeguato come alternativa ad un trattamento chirurgico e comunque come propedeutico allo stesso (il tutto a fronte di una diagnosi di MAV correttamente formulata da parte del personale sanitario della TT convenuta)- , ha costituito momento preparatorio e prodromico all'esecuzione del successivo intervento chirurgico, intervento chirurgico che, giova ripeterlo, è intervenuto a distanza di otto anni dalla esecuzione dell'embolizzazione medesima.
A nulla rileva il basso livello di scolarità del paziente, come rappresentato dal procuratore di parte attrice nelle note critiche all'elaborato peritale, in considerazione del fatto che qualunque persona senziente è in grado di riconoscere di stare male , quando percepisca e avverta determinati e precisi sintomi, sintomi che, sebbene ovviamente il più delle volte non riconoscibili a livello medico scientifico da parte di soggetti che non possiedono un bagaglio di conoscenze mediche, costituiscono tuttavia indice rivelatore di un fastidio, che il più delle volte deve essere approfondito ed indagato con il compimento di esami diagnostico-strumentali specifici.
Per le considerazioni che precedono non è ravvisabile la responsabilità della convenuta . CP_2
La domanda va ,dunque, inevitabilmente rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza , con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 (causa di valore indeterminabile).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio;
c) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore di parte convenuta che si liquidano in € 3809,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri