Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/04/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3976/2024 R.G. promossa da:
) nato a [...] , con il ministero dell'Avv. DE CARO Parte_1 P.IVA_1
SEBASTIANO ;
- attore -opponente
CONTRO
) nato a [...] , col il ministero dell'Avv. MARCHESELLI LEONARDO CP_1 P.IVA_2
- convenuto – opposto-
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno discusso la causa come da verbale di udienza del 09.04.2025 qui da intendersi integralmente richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Ai sensi della novella L. 69/2009 in vigore dal 4 luglio 2009 per i procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
MOTIVAZIONE
Le parti hanno chiesto concordemente di dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ciò premesso, attesa la cessazione della materia del contendere, che viene con questa sentenza accertata, la causa viene in decisione al solo fine di stabilire la imputazione delle spese del giudizio.
Come noto, al fine di statuire sulle dette spese questo giudice deve individuare quella che è la c.d. soccombenza virtuale.
In giurisprudenza si rileva che “La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse, nel caso specifico, all'opposizione; la composizione in tal modo della controversia giustifica… una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale”(Cass.
Civ., sez. I, 13 settembre 2007, n. 19160; in senso conforme, cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. 11.2.2015, n. 2719).
La cessazione della materia del contendere va dichiarata in quanto parte opposta ha rinunciato agli atti successivamente alla opposizione del e ciò Parte_1
basta ai fini della condanna della parte opposta alla spese del giudizio, a nulla rilevando i motivi, pur apprezzabili, della rinuncia agli atti.
Le spese vengono conseguentemente liquidate a carico della parte opposta, come da dispositivo, e limitatamente alla fase di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia al precetto;
condanna parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 1.696,00 per compenso, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a.
Siracusa 09.04.2025 alle ore 15.50
Il Giudice
Dott. Giuseppe
Solarino