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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 478/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), con l'avv. RAFFAELLA BEATO Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(C.F.: ), in persona del p.t., con l'avv. DANIELA CP_1 P.IVA_1 CP_2
DANTE
Appellata
CONCLUSIONI
Nelle note in sostituzione dell'udienza del 05.03.2025 le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto appello avverso la sentenza n. 13985/2019 con cui il Parte_1
Tribunale ordinario di Roma ha rigettato l'opposizione e ha condannato la ricorrente a rifondere alla convenuta le spese di lite che si sono liquidate in euro 3.972,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A e
C.P.A. come per legge.
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Con il ricorso introduttivo del presente giudizio,
conveniva in giudizio esponendo: - che il proprio coniuge, Parte_1 CP_1 [...]
, in data 1°.
9.2003 era divenuto assegnatario dell'alloggio di edilizia pubblica residenziale CP_3 sito in alla via Dameta n. 30, ed. 4, p. 1, int. 6, per un corrispettivo mensile pari a complessivi CP_1
EUR 97,02 per canoni ed oneri accessori;
- che il successivo 14.4.2009 il Tribunale aveva omologato la separazione concordata dai coniugi in data 24.3.2009; - che ella aveva instato, in data 18.11.2010, per l'acquisto dell'unità immobiliare in via di dismissione da parte di versando un CP_1 acconto di Eur 2.000,00, senza ricevere alcun riscontro;
- di essere incorsa, tra il 2010 ed il 2014, in
1 una serie di ritardi e morosità a motivo di disagi personali e familiari, per la cui sanatoria aveva concordato con una rateizzazione non onorata a causa di sopraggiunte ulteriori CP_1 difficoltà economiche;
- che aveva avviato, in data 8.6.2016, il procedimento di CP_1 decadenza dall'assegnazione, culminato nell'adozione della d.d. 954/16 del 6.7.2016, ad onta delle memorie e delle richieste di soprassedere presentate da essa ricorrente, deducendo che la reiterazione della morosità non avrebbe potuto essere posta a fondamento della decadenza dall'assegnazione, per essere richiesto anche un accertamento delle condizioni economiche dell'esponente ed una valutazione della sua disponibilità all'adempimento, in seguito operato. Si costituiva in giudizio
[...]
, contestando integralmente l'opposizione della quale chiedeva il rigetto. La causa, istruita CP_1 mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, era discussa dinanzi alla scrivente, subentrata al Giudice cui era stata in origine assegnata la trattazione della controversia.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Appare opportuno premettere alla trattazione la corretta individuazione del thema decidendum. Oggetto della presente controversia
è l'accertamento della perdurante validità e vigenza del rapporto di locazione conseguente all'assegnazione dell'alloggio sito in alla via Dameta n. 30, ed. 4, p. 1, int. 6 in favore CP_1 dell'odierna opponente, per l'insussistenza delle condizioni indicate, dall'Amministrazione convenuta, nella d.d. n. 954 del 6.7.2016, consistenti nell'elevata morosità accumulata da T_
, a mente dell'art. 14, I comma, lett. A), r.r. 20.9.2000, n. 2 s.m.i., “per non avere la
[...] medesima ottemperato all'obbligo del pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori, secondo quanto indicato dall'art. 17 del citato Regolamento”. Il provvedimento impugnato ha, infatti, un valore non già costitutivo, ma ricognitivo dei presupposti per pronunciare la decadenza, come ricordato da Cass. 16628/2008 (“La pronuncia di tale decadenza ha mera natura dichiarativa dell'avvenuta estinzione del diritto all'assegnazione dell'alloggio verificatasi nel momento stesso della violazione del divieto”; conforme Cass. 6395/2000), essendo pacifico che l'ente locale, titolare del potere di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale, possa (anzi sia tenuto a) pronunziare il provvedimento (dichiarativo) di decadenza, laddove riscontri la ricorrenza di ipotesi tassativamente indicate dalla legge;
si verte, infatti, nell'ambito di un rapporto giuridico in cui il privato e la pubblica amministrazione si trovano su un piano paritetico (cfr. ex plurimis Cass., sez. unite, n. 29095/2011: “In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, è necessario tenere distinta la prima fase antecedente all'assegnazione dell'alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all'assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, dovendosi attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fino all'assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto”; ancora Cass., sez. unite, n. 3623/2012: “In tema di edilizia economica e popolare il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario- anche dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo di cui al d. lg. n. 104 del 2010 – trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della p.a. non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato”; conforme Cass. 13527/2006).
Tanto premesso, si passa ad esaminare il quadro normativo pertinente.
2 L'art. 14, r.r. 20.9.2000, n. 2 ("Decadenza dall'assegnazione e rilascio dell'alloggio di erp”) prevede che: “1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 della l.r, 12/1999, il comune competente per territorio dispone, su proposta dell'ente gestore, con motivato provvedimento, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:
a)non paghi il canone di locazione o le spese per i servizi, compresi quelli dell'autogestione di cui all'articolo 15, secondo quanto indicato dall'articolo 17 ovvero si renda responsabile di inadempienze contrattuali per le quali sia espressamente prevista la risoluzione del contratto;
b) abbia perduto i requisiti di cui all'articolo 11 della l.r. 12/1999 eccezione fatta per il requisito di cui al comma 1, lettera e) del citato articolo 2. Per i fini di cui al comma 1, l'ente gestore accerta almeno ogni due anni che non sussistano per l'assegnatario e per il suo nucleo familiare le condizioni previste dal comma 1 stesso, anche attraverso la verifica incrociata dei dati anagrafici e delle utenze relative all'erogazione di pubblici servizi. L'ente gestore procede all'accertamento richiedendo agli assegnatari idonea documentazione. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, anche a seguito di diffida ad adempiere da parte dell'ente gestore, quest'ultimo dà avvio alle procedure per la decadenza dell'assegnatario ai sensi del comma 1. 3.
L'accertamento di cui al comma 2 è effettuato a campione su una percentuale di assegnatari non inferiore al venti per cento.
4.A seguito del provvedimento con cui il comune dispone la decadenza dall'assegnazione, l'ente gestore attiva le procedure per il rilascio dell'alloggio ai sensi della normativa vigente”
L'art. 17 ("Recupero delle morosità nel pagamento del canone e dei servizi"), a sua volta, dispone che “1. La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione e dei servizi è causa di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 14. 2. La morosità può essere tuttavia sanata per non più di una volta nel corso dell'anno qualora il pagamento della somma dovuta, con i relativi interessi a tasso legale, avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla costituzione in mora.
3. Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario qualora ne sia derivata l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione e dei servizi. Non appena cessi la causa della morosità, l'ente gestore provvede al recupero delle somme dovute.
4. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli enti gestori possono applicare le procedure previste dall'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165”. Giova a questo punto osservare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così, ex multis, Cass. 15659/2011; 3373/2010; 9351/2007; 1743/2007; 13674/2006; 8615/2006; 20073/2004; 2387/2004; Id., sez. unite, 13533/2001; ancora Cass. 29288/2011: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva – cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito – l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico”).
Ebbene, la stessa opponente- che ha prodotto il giudizio il contratto di locazione sub all.1 al ricorso
– ha affermato nei propri scritti di essere incorsa in morosità negli anni a cavallo tra il 2010 ed il
3 2014, sì da presentare il data 2.2.2014, ai sensi del D.G.C. 88/2010, un atto di riconoscimento di debito (cfr. all. 6 al ricorso), riscontrato da il successivo 7.5.2014 con l'invio di un CP_1 prospetto riepilogativo del piano di rateizzazione del debito nella misura di euro 88,52 mensili (cfr. all. 7), che ella però non riusciva ad onorare per difficoltà economiche legale alla situazione familiare.
Nel caso di specie, è dunque pacifico che la conduttrice sia incorsa in una morosità rilevante ai sensi dell'art. 17, I comma e che detta morosità fosse reiterata nel tempo e non sanata nel termine fissato a mente dell'art. 17, II comma;
né la conduttrice ha allegato uno stato di malattia o di disoccupazione tale da far ritenere non imputabile il mancato pagamento di quanto dovuto, producendo unicamente il decreto di omologa della separazione consensuale dal coniuge (privo finanche delle condizioni con questi concordate: cfr. all. 2 al ricorso) Solo per completezza, va aggiunto che, quand'anche la sig.ra fosse integralmente rientrata T_ dell'esposizione debitoria entro il 30.9.2016 – circostanza che la stessa afferma ma non documenta- l'adempimento sarebbe stato comunque successivo di oltre sessanta giorni (termine espressamente qualificato come perentorio dal richiamato art. 17) alla comunicazione di avvio del procedimento di contestazione, notificatale in data 16.6.2016 (cfr. all. 8), sicché lo stesso non sarebbe valso a scongiurare la decadenza dell'assegnazione. Si impone, pertanto, alla luce di tutte le considerazioni sinora svolte, il rigetto dell'opposizione.
Per effetto della soccombenza, la ricorrente va infine condannata alla refusione delle spese di lite, che si liquidano prendendo a riferimento i parametri minimi suggeriti dal d.m. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile e di limitata complessità.”
3.- ha proposto appello per i motivi che di seguito si enunciano, mentre Parte_1 ha chiesto rigettarsi integralmente il gravame condannando l'appellante al CP_1 pagamento di spese, diritti e onorari.
4.- Con il primo motivo l'appellante adduce la riforma della sentenza NEL MERITO EX ARTICOLO
342 PRIMO COMMA N. 1 E 2 C.P.C.
1. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la documentazione sul rientro integrale dell'esposizione debitoria pregressa;
l'appellante, di contro, afferma di aver interamente documentato, anche nel corso del processo di primo grado, l'adempimento de quo. In particolare, avrebbe prodotto e depositato in via telematica, a mezzo del difensore, tutte le ricevute di pagamento dei bollettini, evidenziando l'indiscussa volontà di adempiere e di regolarizzare la sua posizione nei confronti dell'Amministrazione capitolina e contribuendo, con il suo contegno, a circoscrivere quegli eventi che avevano in passato causato la sua morosità come eventi di natura "incontestabilmente eccezionale". Sostiene che vi sarebbe stata anche una proposta di acquisto dell'immobile in oggetto, formulata dalla ricorrente con contestuale versamento alla parte appellata della somma a titolo di acconto. La parte ritiene, altresì, immotivato il diniego opposto dall'Amministrazione nella relativa CP_4
Determinazione dirigenziale, non trattandosi di atto amministrativo soggetto a valutazioni di natura discrezionale. L'appellante censura inoltre l'affermazione del giudice relativa alla mancata allegazione da parte dell'appellante dello stato di malattia o di disoccupazione tale da far ritenere non imputabile il mancato pagamento di quanto dovuto, producendo unicamente il decreto di omologa della separazione consensuale dal coniuge. La ricorrente avrebbe prodotto e depositato il decreto di omologa della separazione consensuale, poiché unico documento in quel momento dalla stessa posseduto ma idoneo a confermare lo stato di disagio, anche economico, vissuto a seguito della separazione dal marito In relazione alla mancata prova dello stato di malattia, l'appellante sostiene che la separazione coniugale produce a livello emotivo sintomi depressivi, ansiosi, malattie psicosomatiche anche per
4 molti anni successivi alla separazione, oltre ai ben noti disagi di natura economica e finanziaria, quale segno della difficoltà incontrate nel processo di elaborazione della separazione e della successiva riorganizzazione della propria vita.
Il motivo è privo di pregio.
Questa Corte rileva che in data 23 ottobre 2017 e, dunque, nel corso del giudizio di primo grado, l'appellante ha depositato in via telematica copia dei pagamenti dei bollettini relativi ai canoni del periodo da aprile 2014 a ottobre 2017. Pertanto, si ritiene di condividere quanto sostenuto dal giudice di prime cure secondo cui nessuna prova è stata fornita in relazione al rientro della posizione debitoria precedente, relativa al periodo che va dal 2010 al 2014, per la quale è stato formulato un piano di ammortamento del debito di sessanta rate mensili. Prova del pagamento spettante al debitore in base ai principi di riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale.
In tema di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia pubblica residenziale, l'art. 17 del Regolamento Regionale 20 settembre 2000 n. 2 prevede espressamente un termine perentorio di sessanta giorni dalla costituzione in mora per sanare la morosità, per non più di una volta nel corso dell'anno.
Orbene, a seguito di comunicazione di avvio del procedimento di decadenza notificato il
16.06.2016, la ha presentato memorie difensive in cui dichiarava che avrebbe sanato T_
l'intero debito entro il 30.09.2016. Preliminarmente, si osserva che a fronte di una dichiarazione di intenti, nulla è stato depositato a sostegno dell'effettivo saldo del debito ammontante ad un totale di euro 7.461,18.
In ogni caso, non si può trascurare come la data indicata dall'appellante sarebbe stata comunque inidonea a sanare la morosità, in quanto ben oltre il termine di decorrenza di sessanta giorni.
Il suddetto termine, peraltro, è considerato perentorio e, dunque, al decorrere dello stesso, la decadenza è automatica e scevra da ogni valutazione discrezionale da parte dell'ente locale.
In riferimento alla mancata allegazione specifica dello stato di malattia, quale causa di impedimento della decadenza, non si può condividere quanto sostenuto dall'appellante. Non si dubita che la separazione coniugale produca effetti impattanti dal punto di vista emotivo. Tuttavia, la norma prevede espressamente uno stato di malattia che, seppur generico, presuppone un idoneo accertamento medico. Pur volendo accedere ad una nozione ampia di “stato di malattia”, si rileva che nel caso che qui ci occupa, l'appellante non ha fornito alcuna prova neppure della sussistenza di stati depressivi o ansiosi.
In definitiva, questa Corte condivide i rilievi del Tribunale posti a fondamento della decisione per i quali sussistono i requisiti per dichiarare la decadenza del provvedimento di assegnazione dell'alloggio di edilizia pubblica residenziale.
Con il secondo motivo ha dedotto la sussistenza di “CIRCOSTANZE DA CUI DERIVA LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE E DELLA LORO RILEVANZA AL FINI DELLA DECISIONE” L'appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado e la conseguente affermazione del diritto dell'assegnataria di continuare a godere dell'alloggio sito in alla via Dameta Parte_1 CP_1
n. 30, ed. 4, sc. Unica, p. 1, int. 6, in forza del contratto di locazione per uso abitativo sottoscritto in data 1.09.2003. Rileva, altresì, che parte appellata non avrebbe ottemperato nei termini di legge al deposito delle note difensive autorizzate, così come disposto nell'ordinanza del 9.07.2017.
Conseguentemente richiede la riforma integrale del capo della sentenza di primo grado contenente la condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite, che sono state liquidate prendendo a riferimento i parametri minimi suggeriti dal d.m. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile e di limitata complessità, nell'importo di € 3.972,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il rigetto del primo motivo comporta il rigetto del secondo motivo, in materia di spese conseguenti.
5 5.- In conclusione, l'appello di è infondato e deve essere rigettato. Parte_1
6.- Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , avverso la Parte_1 sentenza n. 13985/2019 del Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, per compensi professionali, oltre spese CP_1 generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 5.3.2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 478/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), con l'avv. RAFFAELLA BEATO Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(C.F.: ), in persona del p.t., con l'avv. DANIELA CP_1 P.IVA_1 CP_2
DANTE
Appellata
CONCLUSIONI
Nelle note in sostituzione dell'udienza del 05.03.2025 le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto appello avverso la sentenza n. 13985/2019 con cui il Parte_1
Tribunale ordinario di Roma ha rigettato l'opposizione e ha condannato la ricorrente a rifondere alla convenuta le spese di lite che si sono liquidate in euro 3.972,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A e
C.P.A. come per legge.
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Con il ricorso introduttivo del presente giudizio,
conveniva in giudizio esponendo: - che il proprio coniuge, Parte_1 CP_1 [...]
, in data 1°.
9.2003 era divenuto assegnatario dell'alloggio di edilizia pubblica residenziale CP_3 sito in alla via Dameta n. 30, ed. 4, p. 1, int. 6, per un corrispettivo mensile pari a complessivi CP_1
EUR 97,02 per canoni ed oneri accessori;
- che il successivo 14.4.2009 il Tribunale aveva omologato la separazione concordata dai coniugi in data 24.3.2009; - che ella aveva instato, in data 18.11.2010, per l'acquisto dell'unità immobiliare in via di dismissione da parte di versando un CP_1 acconto di Eur 2.000,00, senza ricevere alcun riscontro;
- di essere incorsa, tra il 2010 ed il 2014, in
1 una serie di ritardi e morosità a motivo di disagi personali e familiari, per la cui sanatoria aveva concordato con una rateizzazione non onorata a causa di sopraggiunte ulteriori CP_1 difficoltà economiche;
- che aveva avviato, in data 8.6.2016, il procedimento di CP_1 decadenza dall'assegnazione, culminato nell'adozione della d.d. 954/16 del 6.7.2016, ad onta delle memorie e delle richieste di soprassedere presentate da essa ricorrente, deducendo che la reiterazione della morosità non avrebbe potuto essere posta a fondamento della decadenza dall'assegnazione, per essere richiesto anche un accertamento delle condizioni economiche dell'esponente ed una valutazione della sua disponibilità all'adempimento, in seguito operato. Si costituiva in giudizio
[...]
, contestando integralmente l'opposizione della quale chiedeva il rigetto. La causa, istruita CP_1 mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, era discussa dinanzi alla scrivente, subentrata al Giudice cui era stata in origine assegnata la trattazione della controversia.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Appare opportuno premettere alla trattazione la corretta individuazione del thema decidendum. Oggetto della presente controversia
è l'accertamento della perdurante validità e vigenza del rapporto di locazione conseguente all'assegnazione dell'alloggio sito in alla via Dameta n. 30, ed. 4, p. 1, int. 6 in favore CP_1 dell'odierna opponente, per l'insussistenza delle condizioni indicate, dall'Amministrazione convenuta, nella d.d. n. 954 del 6.7.2016, consistenti nell'elevata morosità accumulata da T_
, a mente dell'art. 14, I comma, lett. A), r.r. 20.9.2000, n. 2 s.m.i., “per non avere la
[...] medesima ottemperato all'obbligo del pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori, secondo quanto indicato dall'art. 17 del citato Regolamento”. Il provvedimento impugnato ha, infatti, un valore non già costitutivo, ma ricognitivo dei presupposti per pronunciare la decadenza, come ricordato da Cass. 16628/2008 (“La pronuncia di tale decadenza ha mera natura dichiarativa dell'avvenuta estinzione del diritto all'assegnazione dell'alloggio verificatasi nel momento stesso della violazione del divieto”; conforme Cass. 6395/2000), essendo pacifico che l'ente locale, titolare del potere di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale, possa (anzi sia tenuto a) pronunziare il provvedimento (dichiarativo) di decadenza, laddove riscontri la ricorrenza di ipotesi tassativamente indicate dalla legge;
si verte, infatti, nell'ambito di un rapporto giuridico in cui il privato e la pubblica amministrazione si trovano su un piano paritetico (cfr. ex plurimis Cass., sez. unite, n. 29095/2011: “In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, è necessario tenere distinta la prima fase antecedente all'assegnazione dell'alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all'assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, dovendosi attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fino all'assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto”; ancora Cass., sez. unite, n. 3623/2012: “In tema di edilizia economica e popolare il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario- anche dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo di cui al d. lg. n. 104 del 2010 – trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della p.a. non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato”; conforme Cass. 13527/2006).
Tanto premesso, si passa ad esaminare il quadro normativo pertinente.
2 L'art. 14, r.r. 20.9.2000, n. 2 ("Decadenza dall'assegnazione e rilascio dell'alloggio di erp”) prevede che: “1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 della l.r, 12/1999, il comune competente per territorio dispone, su proposta dell'ente gestore, con motivato provvedimento, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:
a)non paghi il canone di locazione o le spese per i servizi, compresi quelli dell'autogestione di cui all'articolo 15, secondo quanto indicato dall'articolo 17 ovvero si renda responsabile di inadempienze contrattuali per le quali sia espressamente prevista la risoluzione del contratto;
b) abbia perduto i requisiti di cui all'articolo 11 della l.r. 12/1999 eccezione fatta per il requisito di cui al comma 1, lettera e) del citato articolo 2. Per i fini di cui al comma 1, l'ente gestore accerta almeno ogni due anni che non sussistano per l'assegnatario e per il suo nucleo familiare le condizioni previste dal comma 1 stesso, anche attraverso la verifica incrociata dei dati anagrafici e delle utenze relative all'erogazione di pubblici servizi. L'ente gestore procede all'accertamento richiedendo agli assegnatari idonea documentazione. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, anche a seguito di diffida ad adempiere da parte dell'ente gestore, quest'ultimo dà avvio alle procedure per la decadenza dell'assegnatario ai sensi del comma 1. 3.
L'accertamento di cui al comma 2 è effettuato a campione su una percentuale di assegnatari non inferiore al venti per cento.
4.A seguito del provvedimento con cui il comune dispone la decadenza dall'assegnazione, l'ente gestore attiva le procedure per il rilascio dell'alloggio ai sensi della normativa vigente”
L'art. 17 ("Recupero delle morosità nel pagamento del canone e dei servizi"), a sua volta, dispone che “1. La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione e dei servizi è causa di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 14. 2. La morosità può essere tuttavia sanata per non più di una volta nel corso dell'anno qualora il pagamento della somma dovuta, con i relativi interessi a tasso legale, avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla costituzione in mora.
3. Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario qualora ne sia derivata l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione e dei servizi. Non appena cessi la causa della morosità, l'ente gestore provvede al recupero delle somme dovute.
4. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli enti gestori possono applicare le procedure previste dall'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165”. Giova a questo punto osservare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così, ex multis, Cass. 15659/2011; 3373/2010; 9351/2007; 1743/2007; 13674/2006; 8615/2006; 20073/2004; 2387/2004; Id., sez. unite, 13533/2001; ancora Cass. 29288/2011: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva – cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito – l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico”).
Ebbene, la stessa opponente- che ha prodotto il giudizio il contratto di locazione sub all.1 al ricorso
– ha affermato nei propri scritti di essere incorsa in morosità negli anni a cavallo tra il 2010 ed il
3 2014, sì da presentare il data 2.2.2014, ai sensi del D.G.C. 88/2010, un atto di riconoscimento di debito (cfr. all. 6 al ricorso), riscontrato da il successivo 7.5.2014 con l'invio di un CP_1 prospetto riepilogativo del piano di rateizzazione del debito nella misura di euro 88,52 mensili (cfr. all. 7), che ella però non riusciva ad onorare per difficoltà economiche legale alla situazione familiare.
Nel caso di specie, è dunque pacifico che la conduttrice sia incorsa in una morosità rilevante ai sensi dell'art. 17, I comma e che detta morosità fosse reiterata nel tempo e non sanata nel termine fissato a mente dell'art. 17, II comma;
né la conduttrice ha allegato uno stato di malattia o di disoccupazione tale da far ritenere non imputabile il mancato pagamento di quanto dovuto, producendo unicamente il decreto di omologa della separazione consensuale dal coniuge (privo finanche delle condizioni con questi concordate: cfr. all. 2 al ricorso) Solo per completezza, va aggiunto che, quand'anche la sig.ra fosse integralmente rientrata T_ dell'esposizione debitoria entro il 30.9.2016 – circostanza che la stessa afferma ma non documenta- l'adempimento sarebbe stato comunque successivo di oltre sessanta giorni (termine espressamente qualificato come perentorio dal richiamato art. 17) alla comunicazione di avvio del procedimento di contestazione, notificatale in data 16.6.2016 (cfr. all. 8), sicché lo stesso non sarebbe valso a scongiurare la decadenza dell'assegnazione. Si impone, pertanto, alla luce di tutte le considerazioni sinora svolte, il rigetto dell'opposizione.
Per effetto della soccombenza, la ricorrente va infine condannata alla refusione delle spese di lite, che si liquidano prendendo a riferimento i parametri minimi suggeriti dal d.m. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile e di limitata complessità.”
3.- ha proposto appello per i motivi che di seguito si enunciano, mentre Parte_1 ha chiesto rigettarsi integralmente il gravame condannando l'appellante al CP_1 pagamento di spese, diritti e onorari.
4.- Con il primo motivo l'appellante adduce la riforma della sentenza NEL MERITO EX ARTICOLO
342 PRIMO COMMA N. 1 E 2 C.P.C.
1. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la documentazione sul rientro integrale dell'esposizione debitoria pregressa;
l'appellante, di contro, afferma di aver interamente documentato, anche nel corso del processo di primo grado, l'adempimento de quo. In particolare, avrebbe prodotto e depositato in via telematica, a mezzo del difensore, tutte le ricevute di pagamento dei bollettini, evidenziando l'indiscussa volontà di adempiere e di regolarizzare la sua posizione nei confronti dell'Amministrazione capitolina e contribuendo, con il suo contegno, a circoscrivere quegli eventi che avevano in passato causato la sua morosità come eventi di natura "incontestabilmente eccezionale". Sostiene che vi sarebbe stata anche una proposta di acquisto dell'immobile in oggetto, formulata dalla ricorrente con contestuale versamento alla parte appellata della somma a titolo di acconto. La parte ritiene, altresì, immotivato il diniego opposto dall'Amministrazione nella relativa CP_4
Determinazione dirigenziale, non trattandosi di atto amministrativo soggetto a valutazioni di natura discrezionale. L'appellante censura inoltre l'affermazione del giudice relativa alla mancata allegazione da parte dell'appellante dello stato di malattia o di disoccupazione tale da far ritenere non imputabile il mancato pagamento di quanto dovuto, producendo unicamente il decreto di omologa della separazione consensuale dal coniuge. La ricorrente avrebbe prodotto e depositato il decreto di omologa della separazione consensuale, poiché unico documento in quel momento dalla stessa posseduto ma idoneo a confermare lo stato di disagio, anche economico, vissuto a seguito della separazione dal marito In relazione alla mancata prova dello stato di malattia, l'appellante sostiene che la separazione coniugale produce a livello emotivo sintomi depressivi, ansiosi, malattie psicosomatiche anche per
4 molti anni successivi alla separazione, oltre ai ben noti disagi di natura economica e finanziaria, quale segno della difficoltà incontrate nel processo di elaborazione della separazione e della successiva riorganizzazione della propria vita.
Il motivo è privo di pregio.
Questa Corte rileva che in data 23 ottobre 2017 e, dunque, nel corso del giudizio di primo grado, l'appellante ha depositato in via telematica copia dei pagamenti dei bollettini relativi ai canoni del periodo da aprile 2014 a ottobre 2017. Pertanto, si ritiene di condividere quanto sostenuto dal giudice di prime cure secondo cui nessuna prova è stata fornita in relazione al rientro della posizione debitoria precedente, relativa al periodo che va dal 2010 al 2014, per la quale è stato formulato un piano di ammortamento del debito di sessanta rate mensili. Prova del pagamento spettante al debitore in base ai principi di riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale.
In tema di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia pubblica residenziale, l'art. 17 del Regolamento Regionale 20 settembre 2000 n. 2 prevede espressamente un termine perentorio di sessanta giorni dalla costituzione in mora per sanare la morosità, per non più di una volta nel corso dell'anno.
Orbene, a seguito di comunicazione di avvio del procedimento di decadenza notificato il
16.06.2016, la ha presentato memorie difensive in cui dichiarava che avrebbe sanato T_
l'intero debito entro il 30.09.2016. Preliminarmente, si osserva che a fronte di una dichiarazione di intenti, nulla è stato depositato a sostegno dell'effettivo saldo del debito ammontante ad un totale di euro 7.461,18.
In ogni caso, non si può trascurare come la data indicata dall'appellante sarebbe stata comunque inidonea a sanare la morosità, in quanto ben oltre il termine di decorrenza di sessanta giorni.
Il suddetto termine, peraltro, è considerato perentorio e, dunque, al decorrere dello stesso, la decadenza è automatica e scevra da ogni valutazione discrezionale da parte dell'ente locale.
In riferimento alla mancata allegazione specifica dello stato di malattia, quale causa di impedimento della decadenza, non si può condividere quanto sostenuto dall'appellante. Non si dubita che la separazione coniugale produca effetti impattanti dal punto di vista emotivo. Tuttavia, la norma prevede espressamente uno stato di malattia che, seppur generico, presuppone un idoneo accertamento medico. Pur volendo accedere ad una nozione ampia di “stato di malattia”, si rileva che nel caso che qui ci occupa, l'appellante non ha fornito alcuna prova neppure della sussistenza di stati depressivi o ansiosi.
In definitiva, questa Corte condivide i rilievi del Tribunale posti a fondamento della decisione per i quali sussistono i requisiti per dichiarare la decadenza del provvedimento di assegnazione dell'alloggio di edilizia pubblica residenziale.
Con il secondo motivo ha dedotto la sussistenza di “CIRCOSTANZE DA CUI DERIVA LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE E DELLA LORO RILEVANZA AL FINI DELLA DECISIONE” L'appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado e la conseguente affermazione del diritto dell'assegnataria di continuare a godere dell'alloggio sito in alla via Dameta Parte_1 CP_1
n. 30, ed. 4, sc. Unica, p. 1, int. 6, in forza del contratto di locazione per uso abitativo sottoscritto in data 1.09.2003. Rileva, altresì, che parte appellata non avrebbe ottemperato nei termini di legge al deposito delle note difensive autorizzate, così come disposto nell'ordinanza del 9.07.2017.
Conseguentemente richiede la riforma integrale del capo della sentenza di primo grado contenente la condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite, che sono state liquidate prendendo a riferimento i parametri minimi suggeriti dal d.m. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile e di limitata complessità, nell'importo di € 3.972,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il rigetto del primo motivo comporta il rigetto del secondo motivo, in materia di spese conseguenti.
5 5.- In conclusione, l'appello di è infondato e deve essere rigettato. Parte_1
6.- Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , avverso la Parte_1 sentenza n. 13985/2019 del Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, per compensi professionali, oltre spese CP_1 generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 5.3.2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
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