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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Saioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado n. 10117/2024 R.G. promossa da
Parte_1
con gli avv.ti Michela Cerù e Nicola Frezza, domicilio eletto in
Massa, piazza Mercurio n. 5,
- RICORRENTE -
contro
CP_1
con l'avv. Salvatore Fanara, domicilio eletto in Milano, via Savarè n.
1,
- RESISTENTE –
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio chiedendo che venissero accolte le seguenti CP_1
domande: “Preliminarmente Voglia il Giudice del Lavoro adito disporre la sospensione dell'avviso di addebito impugnato per i motivi di cui sopra. Nel
merito Voglia il Giudice del Lavoro adito dichiarare nullo e/o annullare e/o
dichiarare inefficace e/o illegittimo, in tutto o in parte, per i motivi di cui al
presente ricorso, l'Avviso di Addebito n. 366 2024 00002399 52 000 CP_1
formato il 24 giugno 2024 e notificato il 12 luglio 2024, dichiarando non
dovute le somme con esso ingiunte. Con ogni prodromica e consequenziale
pronuncia di legge. Vinte le spese del giudizio, di cui i sottoscritti difensori
si dichiarano sin d'ora antistatari, e rimborso del CU”.
si costituiva in giudizio dando atto della fondatezza della CP_1
pretesa avversaria e documentando di avere già provveduto all'annullamento dell'avviso di addebito oggetto di causa.
Nel merito, può quindi essere dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto dalla difesa di con adesione di CP_1
controparte che ha, tuttavia, insistito per la liquidazione delle spese.
Sul punto, pur dandosi atto della collaborativa condotta da parte di
è innegabile che la società ricorrente sia stata costretta ad adire CP_1
l'autorità giudiziaria per la sua migliore tutela.
va quindi condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute CP_1
dalla parte ricorrente, tenuto conto della brevità del giudizio e del valore economico dello stesso. Con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla CP_1
ricorrente, liquidate in euro 1.843,00 di cui euro 43,00 per contributo unificato ed euro 1.800,00 per compensi oltre al rimborso delle spese
2 generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 22/01/2025
Il giudice
Francesca Saioni
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Saioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado n. 10117/2024 R.G. promossa da
Parte_1
con gli avv.ti Michela Cerù e Nicola Frezza, domicilio eletto in
Massa, piazza Mercurio n. 5,
- RICORRENTE -
contro
CP_1
con l'avv. Salvatore Fanara, domicilio eletto in Milano, via Savarè n.
1,
- RESISTENTE –
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio chiedendo che venissero accolte le seguenti CP_1
domande: “Preliminarmente Voglia il Giudice del Lavoro adito disporre la sospensione dell'avviso di addebito impugnato per i motivi di cui sopra. Nel
merito Voglia il Giudice del Lavoro adito dichiarare nullo e/o annullare e/o
dichiarare inefficace e/o illegittimo, in tutto o in parte, per i motivi di cui al
presente ricorso, l'Avviso di Addebito n. 366 2024 00002399 52 000 CP_1
formato il 24 giugno 2024 e notificato il 12 luglio 2024, dichiarando non
dovute le somme con esso ingiunte. Con ogni prodromica e consequenziale
pronuncia di legge. Vinte le spese del giudizio, di cui i sottoscritti difensori
si dichiarano sin d'ora antistatari, e rimborso del CU”.
si costituiva in giudizio dando atto della fondatezza della CP_1
pretesa avversaria e documentando di avere già provveduto all'annullamento dell'avviso di addebito oggetto di causa.
Nel merito, può quindi essere dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto dalla difesa di con adesione di CP_1
controparte che ha, tuttavia, insistito per la liquidazione delle spese.
Sul punto, pur dandosi atto della collaborativa condotta da parte di
è innegabile che la società ricorrente sia stata costretta ad adire CP_1
l'autorità giudiziaria per la sua migliore tutela.
va quindi condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute CP_1
dalla parte ricorrente, tenuto conto della brevità del giudizio e del valore economico dello stesso. Con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla CP_1
ricorrente, liquidate in euro 1.843,00 di cui euro 43,00 per contributo unificato ed euro 1.800,00 per compensi oltre al rimborso delle spese
2 generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 22/01/2025
Il giudice
Francesca Saioni
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