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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/07/2025, n. 2852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2852 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 03 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 3014/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Nicola Caroppo
-Ricorrente-
Contro
, Controparte_1 in persona del Direttore Generale pro tempore rappr. e dif. dagli Avv.ti Costanza Sollecito e Raffaella Travi
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Parte ricorrente chiede di accertare e dichiarare il suo diritto a percepire l'indennità per ferie non godute e, per l'effetto, condannare l' resistente al pagamento della somma di euro 58.052,70. CP_1
1 A fondamento di tale richiesta deduceva di aver prestato servizio presso l resistente dal 18.11.2005 al 15.07.2023 Controparte_1 con qualifica di Dirigente Medico presso la U.O.C. di Neuroradiologia
Universitaria.
Il rapporto cessava in data 15.07.2023, a seguito della non ripresa in servizio dopo un periodo di aspettativa semestrale senza retribuzione per affidamento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di “Radiologia Interventistica e Vascolare” – disciplina di Radiodiagnostica presso l'Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza (all.to 4 – richiesta aspettativa).
Difatti, con determinazione dirigenziale n. 24 del 10.01.2023,
l' resistente disponeva “di accogliere la richiesta del Dott. CP_1 [...]
collocandolo in aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza Parte_1 dell'anzianità per la durata del periodo di prova di mesi 6 dal 16.01.2023 al 15.07.2023” e “di dare atto che in caso di mancato rientro in servizio al termine del periodo di prova il rapporto di lavoro sarà risolto con decorrenza dalla scadenza del suddetto periodo di aspettativa” (all.to 11).
Parte ricorrente specificava di essere titolare di n. 228 giorni di ferie maturate e non fruite;
di averne richiesto la fruizione come da richieste allegate (all.ti 1-3-7).
Si costituiva l Controparte_1
, contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendone
[...] il rigetto.
Risulta pacifico che alla data della determinazione dirigenziale n. 24 del 10.01.2023, ovvero alla data di risoluzione del rapporto di lavoro,
l'odierno istante doveva ancora fruire di un numero considerevole di giorni ferie, come risultante anche dal prospetto allegato da parte datoriale
(all.to 4 parte resistente).
2 L'elemento decisivo, al fine di risolvere la questione giuridica posta dalle parti è data dal fatto che difetta la prova della imputabilità alla parte datoriale della mancata fruizione delle ferie.
Si osserva, infatti che è lo stesso ricorrente, nell'atto introduttivo,
a riferire che il rapporto lavorativo è cessato a seguito del suo mancato rientro in servizio dopo un periodo di aspettativa semestrale per affidamento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di
“Radiologia Interventistica e Vascolare” – disciplina di Radiodiagnostica presso l'Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza.
Allo stesso modo, l'Azienda Ospedaliera, constatato il mancato rientro in servizio del e, dunque la mancata volontà di riprendere Parte_1
l'attività lavorativa, provvedeva a risolvere il rapporto di lavoro con la delibera sopra citata.
Risulta, dunque, evidente che la cessazione del rapporto di lavoro non
è dipesa dalla volontà della datrice di lavoro.
L'articolo 5 del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95 – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario (supplemento ordinario alla GURI n. 156, del 6 luglio 2012), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge del 7 agosto 2012, n. 135, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto legge n. 95»), rubricato «Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni», al comma 8 prevede quanto segue:
«Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) [Italia] ai sensi dell'articolo
3 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob) [Italia], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
Con la nota n. 105685 del 12.12.2022 (all.to 6 parte resistente)
l resistente, sul presupposto della cogenza del divieto di CP_1 monetizzazione del residuo ferie previsto dalla citata disposizione legale, chiedeva al dott. di voler differire la data di decorrenza del Parte_1 periodo di aspettativa richiesto e ciò proprio al fine di poter prima esaurire il numero di ferie residue.
Più nel dettaglio, nella menzionata nota prot. n. 105685/2022 si legge:
«In riferimento alla richiesta di aspettativa non retribuita del
21.11.2022, acquisita al protocollo aziendale n. 99510 del 22.11.2022, per la durata del periodo di prova di 6 mesi a decorrere dal 16.01.2023, a seguito del conferimento di incarico di Direttore della Struttura Complessa di "Radiologia Interventistica e Vascolare" — disciplina di Radiodiagnostica presso l'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza, si chiede alla S.V. di voler differire la data di decorrenza del periodo di aspettativa al fine di poter prima esaurire il numero di ferie residue.
Si ritiene opportuno precisare che qualora la S.V. confermi la data del
16.01.2023, quale inizio del periodo di aspettativa, le ferie residue, in caso di mancato rientro in servizio, non potranno essere oggetto di monetizzazione, visto quanto disposto dall'art. 5, comma 8 della vigente
Legge n. 135 del 07.08.2012, che ha stabilito il divieto di corresponsione
4 di trattamenti economici sostitutivi delle ferie, permessi e riposi non fruiti dal personale dipendente delle Amministrazioni Pubbliche».
Pertanto, atteso che l resistente è stata in grado di dimostrare CP_1 di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia stato effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, la domanda deve essere rigettata, essendo provato che la mancata fruizione delle numerose giornate richieste in ricorso è dipesa unicamente dalla volontà del ricorrente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Attesa la particolarità della questione, sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso di ogni contraria domanda, eccezione e difesa Parte_1 respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Bari, 03 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 03 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 3014/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Nicola Caroppo
-Ricorrente-
Contro
, Controparte_1 in persona del Direttore Generale pro tempore rappr. e dif. dagli Avv.ti Costanza Sollecito e Raffaella Travi
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Parte ricorrente chiede di accertare e dichiarare il suo diritto a percepire l'indennità per ferie non godute e, per l'effetto, condannare l' resistente al pagamento della somma di euro 58.052,70. CP_1
1 A fondamento di tale richiesta deduceva di aver prestato servizio presso l resistente dal 18.11.2005 al 15.07.2023 Controparte_1 con qualifica di Dirigente Medico presso la U.O.C. di Neuroradiologia
Universitaria.
Il rapporto cessava in data 15.07.2023, a seguito della non ripresa in servizio dopo un periodo di aspettativa semestrale senza retribuzione per affidamento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di “Radiologia Interventistica e Vascolare” – disciplina di Radiodiagnostica presso l'Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza (all.to 4 – richiesta aspettativa).
Difatti, con determinazione dirigenziale n. 24 del 10.01.2023,
l' resistente disponeva “di accogliere la richiesta del Dott. CP_1 [...]
collocandolo in aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza Parte_1 dell'anzianità per la durata del periodo di prova di mesi 6 dal 16.01.2023 al 15.07.2023” e “di dare atto che in caso di mancato rientro in servizio al termine del periodo di prova il rapporto di lavoro sarà risolto con decorrenza dalla scadenza del suddetto periodo di aspettativa” (all.to 11).
Parte ricorrente specificava di essere titolare di n. 228 giorni di ferie maturate e non fruite;
di averne richiesto la fruizione come da richieste allegate (all.ti 1-3-7).
Si costituiva l Controparte_1
, contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendone
[...] il rigetto.
Risulta pacifico che alla data della determinazione dirigenziale n. 24 del 10.01.2023, ovvero alla data di risoluzione del rapporto di lavoro,
l'odierno istante doveva ancora fruire di un numero considerevole di giorni ferie, come risultante anche dal prospetto allegato da parte datoriale
(all.to 4 parte resistente).
2 L'elemento decisivo, al fine di risolvere la questione giuridica posta dalle parti è data dal fatto che difetta la prova della imputabilità alla parte datoriale della mancata fruizione delle ferie.
Si osserva, infatti che è lo stesso ricorrente, nell'atto introduttivo,
a riferire che il rapporto lavorativo è cessato a seguito del suo mancato rientro in servizio dopo un periodo di aspettativa semestrale per affidamento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di
“Radiologia Interventistica e Vascolare” – disciplina di Radiodiagnostica presso l'Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza.
Allo stesso modo, l'Azienda Ospedaliera, constatato il mancato rientro in servizio del e, dunque la mancata volontà di riprendere Parte_1
l'attività lavorativa, provvedeva a risolvere il rapporto di lavoro con la delibera sopra citata.
Risulta, dunque, evidente che la cessazione del rapporto di lavoro non
è dipesa dalla volontà della datrice di lavoro.
L'articolo 5 del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95 – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario (supplemento ordinario alla GURI n. 156, del 6 luglio 2012), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge del 7 agosto 2012, n. 135, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto legge n. 95»), rubricato «Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni», al comma 8 prevede quanto segue:
«Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) [Italia] ai sensi dell'articolo
3 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob) [Italia], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
Con la nota n. 105685 del 12.12.2022 (all.to 6 parte resistente)
l resistente, sul presupposto della cogenza del divieto di CP_1 monetizzazione del residuo ferie previsto dalla citata disposizione legale, chiedeva al dott. di voler differire la data di decorrenza del Parte_1 periodo di aspettativa richiesto e ciò proprio al fine di poter prima esaurire il numero di ferie residue.
Più nel dettaglio, nella menzionata nota prot. n. 105685/2022 si legge:
«In riferimento alla richiesta di aspettativa non retribuita del
21.11.2022, acquisita al protocollo aziendale n. 99510 del 22.11.2022, per la durata del periodo di prova di 6 mesi a decorrere dal 16.01.2023, a seguito del conferimento di incarico di Direttore della Struttura Complessa di "Radiologia Interventistica e Vascolare" — disciplina di Radiodiagnostica presso l'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza, si chiede alla S.V. di voler differire la data di decorrenza del periodo di aspettativa al fine di poter prima esaurire il numero di ferie residue.
Si ritiene opportuno precisare che qualora la S.V. confermi la data del
16.01.2023, quale inizio del periodo di aspettativa, le ferie residue, in caso di mancato rientro in servizio, non potranno essere oggetto di monetizzazione, visto quanto disposto dall'art. 5, comma 8 della vigente
Legge n. 135 del 07.08.2012, che ha stabilito il divieto di corresponsione
4 di trattamenti economici sostitutivi delle ferie, permessi e riposi non fruiti dal personale dipendente delle Amministrazioni Pubbliche».
Pertanto, atteso che l resistente è stata in grado di dimostrare CP_1 di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia stato effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, la domanda deve essere rigettata, essendo provato che la mancata fruizione delle numerose giornate richieste in ricorso è dipesa unicamente dalla volontà del ricorrente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Attesa la particolarità della questione, sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso di ogni contraria domanda, eccezione e difesa Parte_1 respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Bari, 03 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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