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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10333 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
XI SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 06.11.2025
Nella causa iscritta al RG. N. 20809/2020
Il Giudice, preliminarmente dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L.
34/2020 (conv. con modifiche in l. n. 77/2020) e che entro il termine assegnato dalla scrivente le parti hanno depositato le note conclusive, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
Lette le note depositate dalle parti, la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Maria Rosaria Scotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile –
La dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico, all'udienza del 06.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20809 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020 avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
P.I. , nella persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 P.IVA_1
sede in Boscoreale (NA), alla via Cimitero n. 1, elettivamente domiciliata in Napoli, al viale
Gramsci n. 17/B, presso lo studio dell'avv. Francesco Brunelli, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
(già , P.I. Controparte_1 Controparte_2
nella persona del legale rappresentante p.t., con sede in Pozzuoli (NA), alla P.IVA_2
via Prov. Pianura n. 41, elettivamente domiciliata in Casoria (NA) alla via Giolitti n. 4, presso lo studio degli avv.ti Massimo Agostino Madonna e RT IN, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio per chiedere la revoca del decreto ingiuntivo Controparte_2
opposto, in quanto emesso in riferimento a prestazioni mai effettuate dall'opposta, nonché in carenza di idonea prova scritta del credito.
premesso che:
in data 01.10.2018 le parti stipulavano un contratto di noleggio software in modalità SAAS relativo agli applicativi denominati Siretail/Sicash sul server del cliente, per una durata di n.
3 anni e con fatturazione annuale;
le parti sottoscrivevano, altresì, l'allegato A come parte integrante dell'accordo, in cui venivano specificate le tariffe orarie per i diversi tipi di intervento non inclusi nel canone annuo di noleggio;
l'opposta riceveva richieste di intervento dall'opponente sia a mezzo mail che a mezzo utenza telefonica, le quali venivano evase dagli ingegneri della presso la sede del CP_2
cliente o da remoto attraverso l'utenza telefonica contraddistinta dal n. 081642219, redigendo, all'esito, un modulo d'intervento;
nel corso del 2019, l'opposta effettuava i seguenti interventi: in data 2 e 10 aprile 2019 CP_ presso la sede del cliente e in data 19 e 30 aprile 2019 presso la sede della a fronte dei quali veniva emessa la fattura n. 147 dell'08.05.2019;
in data 09 e 13 maggio presso il cliente e in data 10, 17, 21 e 30 maggio presso la sede dell'opposta, per i quali veniva emessa fattura n. 162 del 06.06.2019; in data 17, 18 e 27 giugno presso la sede dell'opposta di cui alla fattura n. 188 del 01.07.2019; in data 09, 16,
23, 24 luglio presso il cliente, con fattura n. 197 del 31.07.2019; infine, in data 12 settembre CP_ presso il cliente e 17 settembre presso la sede di per i quali veniva emessa fattura n.
235 del 30.09.2019; con pec del 07.11.2019, stante il mancato pagamento delle fatture suindicate, l'opposta diffidava la società opponente al pagamento delle somme dovute, senza ricevere alcun riscontro;
CP_ con pec dell'11.02.2020, l'opponente contestava la pretesa di pagamento di in quanto riferita a prestazioni mai richieste e/o mai ricevute;
l'opposta proponeva, allora, ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo n. 5154/2020 con cui veniva ingiunto all'opponente il pagamento di euro
5.267,39 oltre interessi e spese di procedura, per il mancato pagamento del saldo della fattura n. 147/00/2019 e delle fatture nn. 162/00/2019, 188/00/2019, 197/00/2019,
235/00/2019;
L'opponente deduceva, in primo luogo, l'infondatezza del credito azionato in via monitoria, in quanto l'opposta non aveva effettuato nessuna delle prestazioni di “sviluppo software” indicate nelle fatture.
Eccepiva la mancanza di idonea prova scritta del credito, avendo controparte allegato, in sede monitoria, soltanto le fatture.
Deduceva, infine, l'illegittimo/abusivo frazionamento del credito da parte di CP_2
avendo azionato nei confronti dell'opponente due distinti procedimenti monitori da cui l'emissione dei decreti ingiuntivi n. 5154/2020 di euro 5.267,38 e n. 4790/2020 di euro
8.433,70, originati dal medesimo rapporto contrattuale.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare la inesistenza delle prestazioni di cui alle fatture n. 147/00/2019,
n. 162/00/2019, n. 188/00/2019, n. 197/00/2019 e n. 235/00/2019, e per l'effetto annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto, mancando ogni presupposto di fatto e di diritto per la emissione dello stesso;
- accertare e dichiarare l'illegittimo frazionamento del credito operato, in quanto sfornito di ogni interesse alla proposizione di separate azioni, con riunione dei procedimenti di opposizione spiegati;
- rigettare comunque ogni domanda avanzata nei confronti della comparente perché infondata in fatto e diritto;
- ci si oppone sin d'ora alla eventuale concessione della provvisoria esecuzione, mancando ogni presupposto;
- in ogni caso, condannare l'opposta al pagamento in favore della opponente delle competenze e spese di giudizio, con attribuzione allo scrivente procuratore.”
Si costituiva ritualmente parte opposta eccependo la nullità dell'atto di citazione in opposizione per eccessiva genericità nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Sull'eccezione di illegittimo frazionamento del credito, chiariva che i due ricorsi monitori riguardavano crediti diversi, riguardando il d.i. n. 4790/2020 di euro 8.433,70 il mancato pagamento del canone di noleggio dei software relativo al secondo anno di contratto, mentre il d.i. n. 5154/2020 di euro 5.267,38, l'omesso pagamento del saldo delle fatture aventi ad oggetto gli interventi di assistenza tecnica svolti nel periodo maggio-settembre 2019.
Contestava, inoltre, l'asserito mancato svolgimento delle prestazioni indicate nelle fatture, avendo effettuato, nel corso del 2019, su richiesta dell'opponente svariati interventi di assistenza sia in sede che da remoto mediante utenza telefonica, redigendo all'esito delle operazioni il modulo di intervento.
Deduceva, altresì, che nel giudizio di opposizione aveva prodotto il contratto di noleggio software dell'01.10.2018 stipulato con la controparte, corredato dall'Allegato A, nonché copia delle fatture con tutti i moduli di intervento effettuati presso la sede dell'opponente, debitamente sottoscritti da quest'ultima, nonché il registro IVA con autentica notarile. Chiedeva condannarsi l'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. essendo l'opposizione generica e dilatoria nonchè concedersi la provvisoria esecuzione al d.i. opposto.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare per le ragioni sopra indicate, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 5154/2020 per euro 5.267,38 inquanto trattasi di opposizione non fondata su prova scritta ne di pronta soluzione e del tutto destituita di ogni fondamento giuridico e fattuale;
Di contro il decreto ingiuntivo è fondato documentazione chiara ed Cont incontrovertibile, sottoscritta dalle parti, mai contestata dalla nei termini previsti;
2) Sempre in via preliminare, dichiarare nulla la domanda attorea perché generica ex art
163 cpc e destituita di ogni fondamento giuridico;
3) Nel merito, per le motivazioni sopra esposte, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto, non provata e meramente dilatoria e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n 5154/20;
4) In ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite oltre spese generali
IVA e CPA come per legge con attribuzione ai sottoscritti procuratori;
5) In ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle spese per la lite temeraria ex art 96 cpc, secondo quanto ritenuto di ragione;
”
Alla prima udienza dell'11.03.2021, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice rinviava la causa per consentire a parte opponente di replicare alle difese articolate dall'opposta.
Alla successiva udienza del 28.06.2021 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo e assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
All'udienza del 30.05.2022 il Giudice ammetteva la prova per testi diretta e contraria articolata dalle parti.
All'udienza del 09.03.2023, venivano escussi i testi di parte opposta e Controparte_4
; all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Controparte_5 Con ordinanza del 24.10.2025 la causa veniva rinviata per la discussione e le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.11.2025.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione per presunta genericità degli elementi di fatto e di diritto della domanda. Secondo l'indirizzo consolidato della Suprema Corte “la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta
l'improponibilità solo di quelle e, non anche la nullità della citazione nella sua interezza”
(cfr. Cass, sent. 8077/2012). Dall'esame dell'atto introduttivo non risulta tuttavia l'incertezza reclamata in ordine al petitum o alla causa petendi.
Parimenti infondata appare l'eccezione di abusivo frazionamento del credito sollevata dall'opponente, in quanto l'opposta ha azionato due distinti procedimenti monitori l'uno, con n. RG. 20804/2020, relativo al mancato adempimento del canone di noleggio software riconducibile al contratto di durata triennale stipulato con la R&F in data 01.10.2018, allegato in atti, l'altro relativo al presente procedimento, con RG. 20809/2020, concernente il mancato pagamento di fatture aventi ad oggetto prestazioni di assistenza tecnica eseguite in favore del medesimo contraente. In linea generale, le domande aventi ad oggetto distinti diritti di credito relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti devono essere proposte nel medesimo giudizio se le pretese creditorie siano inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o fondate sullo stesso fatto costitutivo, salvo che risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (tra le tante Cass., n. 24657/2023). Dalla documentazione in atti, anche alla luce della prospettazione difensiva dell'opponente, si deve ritenere l'ammissibilità della tutela processuale dei crediti vantati mediante giudizi separati, ancorchè discendano da un medesimo rapporto contrattuale. Infatti, mentre il canone di noleggio risulta immediatamente esigibile sin dall'introduzione della causa, il pagamento delle fatture di cui alla prestazione degli interventi tecnici richiesti da controparte è condizionato alla prova documentale della effettiva esecuzione degli stessi e, pertanto, si può ritenere provato l'interesse concreto del creditore.
Passando al merito, com'è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe sul creditore opposto la piena prova del credito vantato, secondo il principio di cui all'art. 2697 c.c., mentre il debitore opponente deve dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere.
Da un attento esame dei documenti prodotti in giudizio si ritiene che l' opposta abbia adeguatamente assolto l'onere probatorio a suo carico mediante l'allegazione di ampia documentazione concernente sia il contratto di durata triennale stipulato con la controparte, che prevede, fra l'altro, specifiche tariffe per l'assistenza di tecnici specializzati nei casi in cui questa non riguardi la manutenzione del software, sia le prestazioni effettivamente rese, con l'allegazione dei moduli dell'intervento richiesto, sottoscritti, per la gran parte, da controparte. Il contratto di noleggio richiamato esclude, infatti, dall'accordo di assistenza lo sviluppo o la modifica di procedure o programmi, oggetto di trattativa a parte. Nell'allegato
A, si prevedono tariffe differenti in relazione alla figura professionale richiesta per la risoluzione del problema (tecnico hardware, sistemista, analista programmatore …) e diritti fissi di chiamata.
Contrariamente, dunque, a quanto sostenuto dall'opponente, la società ha CP_2
dimostrato, in primo luogo, la sussistenza di un valido rapporto contrattuale intercorso con la controparte mediante copia del contratto di noleggio software del 01.10.2018, corredato dall'All. A, nel quale, come sopravisto, venivano specificate anche le tariffe e le modalità degli interventi ulteriori rispetto a quelli coperti dal canone di noleggio (cfr. all. L comparsa di costituzione e risposta). Ha, inoltre, allegato copia delle fatture nn. 147/00/2019 dell'08.05.2019, n. 162/00/2019 del 06.06.2019, n. 188/00/2019 del 01.07.2019, n.
197/00/2019 del 31.07.2019 e n. 235/00/2019 del 30.09.2019 corredate dai verbali (cd.
“moduli di intervento”) redatti dai tecnici della I.G. dopo ogni intervento di assistenza, sia se effettuati presso la sede del cliente, sia se effettuati da remoto. Quanto ai verbali di intervento del 02.04.2019, del 10.04.2019 (cfr. all. E comparsa di costituzione e risposta), del 09.05.2019 e del 13.05.2019 (cfr. all. F ibidem), del 9.07.2019, del 16.07.2019, del 23.07.2019 (cfr. all. H ibidem) essi sono sottoscritti dal cliente
[...]
mentre i restanti moduli che risultano sottoscritti soltanto dal tecnico, Parte_1
concernono gli interventi da remoto e trovano riscontro nelle mail di richiesta inviate alla opponente dallo stesso tecnico incaricato.
Con specifico riguardo ai moduli di intervento da remoto del 30.04.2019 e del 17.09.2019,
l'opposta ha documentato che essi venivano effettuati dal proprio tecnico Per_1
il quale mediante allegazione delle e-mail inviate a controparte, rispettivamente
[...]
in data 02.05.2019 (cfr. all. E, pag. 6) e in data 06.02.2020 (all. I, pag. 4), richiedeva alla
R&F di restituire il modulo controfirmato. Tali circostanze trovano conferma anche in sede istruttoria. Risulta infine allegato dall'oppostastralcio del Registro IVA autenticato da notaio dott. . Persona_2
Il teste , di parte opposta, interrogato sui capi di cui alla memoria n. 2 di Controparte_4
parte opposta all'udienza del 09.03.2023, rispondeva: “sulla fattura che mi viene mostrata del 19.04.2019 riconosco il modulo di intervento a mia firma e posso confermare di avere svolto l'intervento riportato […] Preciso che l'intervento del 19 aprile 2019 risulta da un modulo non controfirmato perché svolto da remoto a differenza di quelli svolti presso il cliente che recano entrambe le firme”; nonché “Riconosco gli interventi effettuati riportati nelle fatture relative alle date 10,17,21 e 30 maggio del medesimo anno”; infine,
“Riconosco gli interventi effettuati nei giorni 17,18 e 27 giugno 2019”.
Anche l'altro teste , interrogato sui capi di cui alla memoria n. 2 di parte Controparte_5
opposta, dichiarava: “Riconosco l'intervento del 24 luglio 2019 come risulta dal modulo di intervento a mia firma che mi viene mostrato”.
Le dichiarazioni dei testi escussi appaiono coerenti e attendibili, mentre generiche e prive di motivazione sono le contestazioni dell'opponente.
Tuttavia, non sembrano ricorrere i presupposti per ritenere che quest'ultima abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o comunque in difetto della normale prudenza, sì chè si rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. L'opposizione pertanto deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo n. 5154/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data 14.09.2020.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
(già ) così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5154/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data 14.09.2020;
2. Condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in Parte_1
favore dell'opposta, delle spese del giudizio che si liquidano in euro 2.550,00, oltre s.g.,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Massimo Agostino Madonna e
RT IN;
Così deciso in Napoli il 06.11.2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Scotti