Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13985 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Avellone Roberta;
– parte attrice –
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Randazzo Vincenzo;
-parte convenuta –
nato a [...] il [...]; CP_2
nato a [...] il [...]; Controparte_3
– parti convenute contumaci –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: alimenti.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24/02/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , conveniva in Parte_1 giudizio i figli e e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 chiedeva al Tribunale di accertare le precarie condizioni economiche in cui versava, tenuto conto dell'età, delle condizioni di fatto rappresentate e dello stato di salute;
per l'effetto di porre a carico dei convenuti l'obbligo di versare in suo favore un assegno alimentare in via provvisoria e dichiarare i medesimi tenuti a prestare gli alimenti con cadenza mensile in favore della madre, nella misura ritenuta congrua dal Giudice e comunque non inferiore ad € 150,00 ciascuno.
2. Si costituiva in giudizio soltanto , il quale contestava la Controparte_1 sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo all'odierna attrice del diritto agli alimenti e sollecitava il rigetto di tutte le domande formulate dalla controparte.
3. Il Tribunale, rilevato che l'azione promossa rientra, ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c., nell'ambito applicativo delle “norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” di cui al titolo IV bis del libro II del codice di rito, ha disposto il mutamento del rito da rito ordinario di cognizione a rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie di cui agli artt. 473 bis e ss. c.p.c.
La causa quindi, acquisiti i documenti prodotti dalle parti costituite e senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 24/02/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, è stata posta in decisione.
4. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dei convenuti CP_2
e i quali, sebbene siano stati ritualmente evocati in giudizio, Controparte_3 hanno omesso di costituirsi.
5. Nel merito la domanda proposta da è infondata e va, sulla Parte_1 scorta delle considerazioni che seguono, rigettata.
Com'è noto, ai sensi degli art. 433 e seg. c.c., colui il quale si trovi in una situazione particolare di bisogno che conduce all'impossibilità di provvedere ai propri fondamentali bisogni di vita, ha diritto a ricevere gli alimenti dal coniuge e dai prossimi congiunti.
Lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 cod. civ., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà
o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie (Cass. n.
25248 dell'8/11/2013).
In altri termini, gli elementi costitutivi della fattispecie, oltre l'esistenza di uno dei vincoli indicati nell'articolo 433 c.c., sono rappresentati dallo stato di bisogno dell'alimentando e dalle condizioni economiche dell'obbligato, cioè dal fatto che quest'ultimo sia in grado di effettuare la prestazione alimentare.
Nel valutare l'esistenza di tali elementi è, pertanto, necessario avere riguardo alle condizioni soggettive del beneficiario, con particolare riferimento all'età, alla salute e alle attitudini o concrete possibilità lavorative.
Orbene, nel caso di specie non risulta che l'odierna attrice versi in stato di bisogno.
Come già rilevato da questo Tribunale con l'ordinanza emessa il 13/01/2017 nell'ambito del procedimento tra le stesse parti avente r.g. n. 10105/2016 avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento di un assegno periodico a carico dell'eredità ai sensi dell'art. 9 bis della legge n. 898/70, la sig.ra , Parte_1 sebbene oggi abbia raggiunto l'età di 77 anni, dispone tuttora delle risorse necessarie per soddisfare le proprie esigenze di vita.
Al riguardo, preme evidenziare, in aderenza al consolidato indirizzo della
Suprema Corte, che, del resto, l'assegno a carico dell'eredità, previsto dall'art. 9 bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 in favore dell'ex coniuge in precedenza beneficiario dell'assegno di divorzio, avendo natura assistenziale, postula che il medesimo si trovi in stato di bisogno, vale a dire manchi delle risorse economiche occorrenti per soddisfare le essenziali e primarie esigenze di vita e l'entità del bisogno deve essere valutata non già con riferimento alle norme dettate da leggi speciali per finalità di ordine generale di sostegno dell'indigenza, bensì in relazione al contesto socio-economico del richiedente e del "de cuius", in analogia a quanto previsto dall'art. 438 cod. civ. in materia di alimenti (cfr., tra le tante, Cass. n.
1253/2012).
Invero, come pure posto in rilievo anche dalla difesa del convenuto, on l'ordinanza del 13.1.2017 questo Tribunale ha rigettato la domanda della ricorrente sul presupposto che la stessa è percettrice di redditi da pensione di reversibilità pari a circa 800 euro mensili;
è comproprietaria dell'immobile sito in Palermo via
Pagano 14 dalla medesima occupato i cui costi tributari e di manutenzione ordinaria e straordinaria che gravano sulla medesima pro quota, nonché di un fondo in Carini della estensione di oltre mille mq.; ha ottenuto dall'ex marito nel
2005 un capitale pari ad oltre euro 60.000,00; presenta un quadro clinico compatibile con l'età ed in forza del quale non ha comunque diritto alle prestazioni previdenziali della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento (cfr. verbale del 2015) e beneficia dell'esenzione delle spese sanitarie fin dal luglio CP_4
2013 e, nondimeno, si sottopone a visite specialistiche a pagamento presso strutture e professionisti privati.
Le suddette ragioni in virtù delle quali il Tribunale ha rigettato la richiesta di assegno alimentare allora formulata dalla odierna attrice sono perfettamente sovrapponibili ed adattabili alla odierna domanda giudiziale ex art. 433 c.c., atteso che dalla certificazione unica 2023 prodotta emerge che la gode di una Parte_1 pensione di reversibilità dell'importo di € 10.721,41 annue, pari ad € 893,45 mensili;
inoltre la stessa continua ad essere comproprietaria al 50% della casa di via Pagano 14 in cui abita (di cui sostiene i costi tributari e di manutenzione in proporzione alla sua quota proprietaria), nonché del terreno sito in Carini foglio 31 particella 541 di are 11,30 e, per converso, non corrisponde ai convenuti l'indennità di occupazione della restante quota del 50%; ha ottenuto nella procedura esecutiva immobiliare n. 900/1995 RGE, nella quale aveva spiegato intervento per gli assegni di mantenimento non corrisposti integralmente dall'ex marito, con provvedimento del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Palermo del 25.01.2005 l'assegnazione della somma di € 61.382,56 (di conseguenza non risponde al vero quanto dedotto in atto di citazione in ordine all'esito infruttuoso delle azioni esecutive intraprese dalla contro , ex marito); il quadro clinico dell'attrice Parte_1 Controparte_5 non è mutato nel tempo tanto che la stessa in questo procedimento ha depositato il medesimo verbale di visita collegiale del 14.1.2015 nonché un verbale della CP_4 commissione medica ASL del 2019 che sostanzialmente conferma il quadro clinico già preso in esame nel verbale del 2015 citato;
gode della esenzione delle spese CP_4 sanitarie e nonostante ciò continua a sottoporsi a visite specialistiche a pagamento presso strutture e professionisti privati (cfr. fattura 4932/2023 della casa di cura e ricevuta n. 28 del 6.3.2023 della dott.ssa poste a CP_6 Parte_2 corredo dell'atto introduttivo). E', d'altro canto, innegabile che, contrariamente a quanto asserito dall'attrice, non può assumere rilievo alcuno nel presente giudizio la circostanza che nei confronti della stessa sia stato promosso un procedimento di pignoramento presso terzi fondato su ragioni creditorie rimaste insoddisfatte.
Non può neppure tralasciarsi di considerare che in atto la non ha Parte_1 oneri abitativi e percepisce un emolumento pensionistico di ammontare ben maggiore rispetto all'assegno sociale, che viene erogato dall' quale prestazione CP_4 assistenziale a chi si trova in condizioni economiche disagiate e che nel 2025 ammonta a 538,68 euro mensili.
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda proposta da Parte_1
va, pertanto, rigettata.
[...]
6. In ossequio, infine, al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., va condannata a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1
tenuto conto della mancata costituzione degli altri Controparte_1 convenuti, nella misura liquidata come in dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda e all'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara la contumacia di e Controparte_3 CP_2
2) rigetta la domanda avanzata da;
Parte_1
3) condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore Parte_1 del convenuto che si liquidano in complessivi € Controparte_1
2.200,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Palermo, il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice relatore.