Articolo 1 della Legge 26 novembre 1955, n. 1121
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21 dicembre 1955
Art. 1. Articolo unico.

Le disposizioni di cui all' art. 32 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , si estendono, a richiesta, anche al personale cessato dal servizio a decorrere dalla data del 1 maggio 1948, compreso quello cessato a norma del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 .
Le relative ritenute saranno calcolate sulla retribuzione in godimento all'atto della cessazione dal servizio.

Entrata in vigore il 21 dicembre 1955