Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/06/2025, n. 2891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2891 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14655 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Miraglia Alfredo;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Caputo Mario;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/02/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
10/11/2022, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 il 19/07/2011 a Monreale (PA), unione dalla quale è nato Controparte_1 il 16/09/2011 a Palermo Gabriel, ha esposto di essersi separata con senten- za non definitiva n. 3911/2017 e ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, con conferma dell'affidamento esclusivo del minore e obbli- go, a carico del resistente, di versare in suo favore la somma di euro 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
2. costituitosi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
17/03/2023, ha aderito alla domanda di divorzio e, offrendo una diversa ri- costruzione dei fatti, ha invocato l'affidamento condiviso del figlio ad Per_1 entrambi i genitori e si è dichiarato disponibile a versare per il suo manteni- mento una somma non superiore a 150,00 euro mensili.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 29/03/2023, il Presidente, con ordinanza del 30/03/2023, con- fermava in via provvisoria e urgente, “in attesa di un maggiore approfondi- mento istruttorio”, le condizioni della sentenza di separazione n. 2934/2018 emessa in data 15/06/2018 dal Tribunale e rimetteva le parti dinanzi al
Giudice Istruttore.
Per il prosieguo la causa è stata istruita mediante prova testimoniale, in- terrogatorio formale del resistente e ascolto del figlio minore delle parti
[...]
Per_2
Infine, all'udienza del 10/02/2025- celebrata con modalità cartolare si sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Sulla domanda di divorzio
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, atteso che risultano essere tra- scorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella causa di separazione, avvenuta il
18/02/2015.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i
- 2 - presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con sentenza non definitiva n. 3911/2017 e successivamente, a defini- zione del giudizio, è stata emessa la sentenza n. 2934/2018, passata in giu- dicato.
5. Provvedimenti nell'interesse della prole
Ciò posto, riguardo ai provvedimenti nell'interesse del figlio della coppia che oggi ha 13 anni, ritiene il Collegio che sussistano nella Persona_3 vicenda in disamina ragioni ostative al regime ordinario dell'affidamento congiunto ad entrambi i genitori, atteso che appare conforme all'interesse del ragazzo concentrare la responsabilità genitoriale sulla madre, quale figura genitoriale che appare più idonea a ridurre al massimo il pregiudizio derivan- te dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della sua personalità, tenuto conto del prolungato disinteresse manifestato nei confronti del figlio da parte del padre e degli atteggiamenti violenti assun- ti dal resistente anche in presenza del figlio minore.
è stato, invero, condannato, con sentenza n. 730/2023 Controparte_1 del 2/2/2023 di questo Tribunale, alla pena di anni due e mesi sei di reclu- sione, senza sospensione condizionale, in quanto ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. commesso in danno della moglie sin dal 2010, con l'aggravante di averla sottoposta a continue vessazioni e violenze fisiche e morali anche dopo la nascita del figlio e in sua presenza (si veda sentenza versata in atti dalla ricorrente in data 1/9/2023).
ha, del resto, esposto di essere stata l'unica ad occuparsi Parte_1 dell'accudimento e della crescita di sin dalla cessazione della convi- Per_1 venza tra i coniugi, tenuto conto del totale disinteresse mostrato dal padre verso le esigenze morali e materiali del figlio.
Tali circostanze sono state confermate da , madre della Persona_4 ricorrente, la quale, in occasione della deposizione testimoniale resa all'udienza del 18/06/2024, ha raccontato che oltre a Controparte_1 non vedere il figlio da diversi anni, non contribuisce al suo mantenimento, di cui invece si occupa la madre con l'aiuto della sua famiglia d'origine (vedasi
- 3 - verbale d'ud. citato).
Lo stesso resistente, d'altra parte, all'udienza presidenziale del
29/03/2023, ha riferito: “da più di un anno che non incontro mio figlio perché lui non mi vuole incontrare;
secondo me lo plagiano, io ho provato a mandare messaggi, tutti i giorni provo a chiamarlo ma non mi risponde;
pertanto non voglio forzarlo per non creare problemi;
(…) io da un po' non verso più il man- tenimento, visto che mio figlio non mi vuole vedere;
in passato facevo delle ri- cariche della PostePay (…)” (vedasi verbale d'ud. cit.).
Dal canto suo all'udienza del 10/12/2024 ha dichiarato: “onesta- Per_1 mente ho deciso di non avere più nessun rapporto con mio padre perché ogni volta che andavo da lui si mostrava assente, non svolgeva il suo ruolo di pa- dre. Non lo vedo da all'incirca un anno e mezzo. (…) io sono andato a trovarlo
a casa perché si era rotto il piede e lui piuttosto che stare con me, nonostante non mi vedeva da tanto tempo, ha deciso di stare con i suoi amici per bere una birra e mi ha ignorato. In questo ultimo anno e mezzo non mi ha cercato. In una sola occasione l'ho chiamato per chiedergli di partecipare alle spese per la scuola e mi ha detto delle cose brutte, che io dovevo cominciare a lavorare. Io vado bene a scuola. (…) onestamente non voglio riprovare ad avere rapporti con lui. Con mamma invece vado d'accordo. Sono figlio unico, non ho altri fra- telli”.
Non può, pertanto, revocarsi in dubbio la totale infondatezza di tutte le doglianze illustrate dal il quale nessun supporto probatorio ha for- CP_1 nito in merito alle presunte condotte ostruzionistiche assunte dalla madre.
Difatti, il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attraverso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdurante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali rap- presentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Il fatto che si sia sostanzialmente disinteressato delle Controparte_1 esigenze quotidiane di vita del figlio, il cui onere è stato sopportato in manie- ra pressoché esclusiva dalla ricorrente, denota evidentemente la sua incapa- cità di gestire le responsabilità e gli impegni connessi ad un regime di affi-
- 4 - damento congiunto.
Preme evidenziare, al riguardo, che del resto lo stesso Controparte_1 nel costituirsi nel presente giudizio ha ammesso di non contribuire al man- tenimento del figlio sin dal 2022.
In definitiva, appare conforme al prevalente interesse morale e materiale del figlio confermare l'affidamento in via esclusiva alla madre, come d'altro canto già previsto in sede di separazione, fermo restando che, in conformità alla previsione dell'ultimo comma dell'art. 337 quater cod. civ., le decisioni di maggiore interesse saranno adottate da entrambi i genitori e il padre ha il di- ritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione.
Il regime di affidamento esclusivo alla madre non osta, nondimeno, ad una regolare frequentazione del padre con il minore nella prospettiva del raf- forzamento della relazione genitoriale e di una sempre crescente responsabi- lizzazione del ruolo paterno, nell'obiettivo di attuare una bigenitorialità piena ed effettiva, non delegata ad altri.
Va, dunque, confermato il regime di visita stabilito nella sentenza di sepa- razione n. 2934/2018, purché vi sia il consenso di ad incontrare il Per_1 padre.
6. Provvedimenti di carattere economico
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli mi- nori della coppia si deve osservare brevemente che, a seguito della separa- zione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della fa- miglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, con- tinuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assi- stenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle
- 5 - sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate po- tenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri- sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle ri- sorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi- sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genito- ri, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
- 6 - I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con- creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consento- no, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previ- sione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, cal- colata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Facendo applicazione degli illustrati principi alla fattispecie che ci occupa, si osserva che la ricorrente, all'udienza presidenziale del 29/03/2023, ha esposto di essere disoccupata e ha dichiarato: “io attualmente non lavoro, già da febbraio 2022, e ora sono in disoccupazione;
prima lavoravo presso un su- permercato, dal 2016 al 2022, come repartista/cassiera, poi nel 2022
l'azienda è stata ceduta e sono stata licenziata insieme ad altri dipendenti;
come stipendio mensile percepivo 700 euro più assegni, mentre ora come di- soccupazione percepisco 560 euro circa”.
Dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente si evince che la me- desima ha avuto per l'anno d'imposta 2022 un reddito imponibile di
7.288,00 euro (imposta lorda euro 1.676,00), nel 2021 di euro 10.610,00 ( imposta lorda euro 2.440,00) e nel 2020 di euro 10.862,00 (imposta lorda euro 2.498,00) (cfr. mod. 730 allegati alla memoria del 18.06.2024).
Il resistente ha dichiarato di essere disoccupato e di non svolgere alcuna attività lavorativa e, tuttavia, non ha depositato nessuna documentazione reddituale, sebbene anche con l'ordinanza dell'8.4.2024 entrambe le parti erano state onerate della produzione in giudizio di copia delle dichiarazioni dei redditi relative all'ultimo triennio o di certificazione dell'Agenzia delle En- trate attestante la mancata effettuazione delle medesime.
Il si è limitato a depositare unicamente alcune ricevute di vaglia CP_1 postali bonifici eseguiti in favore della ricorrente, nonché copie di ricariche di pagamento di Postepay e scontrini relativi ad acquisti effettuati, a suo dire, per il figlio minore, documentazione peraltro risalente agli anni dal 2016 al
2021.
D'altronde, non può neppure tralasciarsi di considerare che l'aumento del-
- 7 - le esigenze economiche del figlio minorenne è notoriamente legato alla sua crescita, non ha bisogno di specifica dimostrazione, e le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (così Cass. n. 13664 del 2022).
Pertanto, alla luce della documentazione depositata e delle risultanze dell'attività istruttoria svolta, in considerazione della domiciliazione pressoc- ché esclusiva del figlio presso l'abitazione materna va previsto a cari- Per_1 co di l'obbligo di corrispondere, a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ciascun mese, per il mantenimento del figlio un contribu- Per_1 to che si stima equo stabilire nella misura di euro 250,00 mensili, annual- mente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le fa- miglie di operai ed impiegati.
Entrambe le parti vanno, inoltre, obbligate a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
La decorrenza delle superiori statuizioni, adottate all'esito dell'istruttoria svolta, va stabilita a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, fermo restando per il periodo pregresso quanto già stabi- lito con l'ordinanza presidenziale.
Preme, altresì, osservare che l'assegno unico universale per i figli a carico erogato dall' ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021 spetta CP_2 per intero a per effetto del disposto affidamento esclusivo di Parte_1
Persona_3
7. Le spese del giudizio
In ossequio, infine, al criterio della soccombenza, va Controparte_1 condannato a rifondere le spese processuali, che si liquidano come in dispo- sitivo, tenuto conto dell'attività svolta, disponendone il pagamento in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 D.Lgs. 115/2002, poiché è Parte_1
- 8 - stata ammessa al patrocinio a carico dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 21/10/2021.
Al riguardo, giova evidenziare che, come ha avuto occasione di precisare la Suprema Corte, “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovu- te dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130.
In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite
l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo di- fensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto
e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. civ. n.
22017/2018, conf. n. 11590/2019).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, udito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Monreale (PA), in data 19/07/2011, da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
nato a [...] il [...], iscritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del medesimo Comune al n. 17, parte I dell'anno 2011;
2. affida il figlio minore della coppia, nato a [...] il Persona_3
16/09/2011, in via esclusiva alla madre;
Parte_1
3. dispone che il regime di visita sia determinato di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto della volontà del minore e salvo, quindi, di- versi accordi liberamente stretti tra le parti, secondo le modalità indicate in parte motiva;
4. pone, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fermo restando per il periodo pregresso quanto già stabilito con
- 9 - l'ordinanza presidenziale, l'obbligo a carico di di corri- Controparte_1 spondere in favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, un as- Parte_1 segno mensile di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio della coppia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
5. dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel
Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019;
6. dichiara che , nata a [...] il [...], ha diritto Parte_1
a percepire per intero dall' l'assegno unico universale per il figlio minore CP_2
ai sensi dell'art. 6 co.4 d.lgs. 230/2021; Persona_3
7. condanna a rimborsare le spese del giudizio nei con- Controparte_1 fronti di , che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre Parte_1 spese forfettarie generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone il pa- gamento in favore dell'Erario;
8. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.
P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 19/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.
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