Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00035/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00213/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 213 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mariapaola Marro, con domicilio digitale coma da PEC da Registri di Giustizia e domicilio elettivo presso lo studio dell’avv. Marro in Milano, via Primaticcio 8;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, largo Porta Nuova, 9, è pure per legge domiciliato;
per l’accertamento del diritto
in capo all’odierno ricorrente, alla percezione dell’indennità di trasferimento, ai sensi dell’art. 1, c. 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, a seguito del rientro in Italia dalla missione all’estero presso -OMISSIS- (-OMISSIS-) in una sede differente da quella di precedente servizio,
e la conseguente condanna
della parte resistente alla liquidazione al ricorrente di predetta indennità oltre a interessi legali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la nota di deposito del 02.01.2026, con la quale l’Avvocatura dimette la nota del Comando Legione Carabinieri Trentino – Alto Adige, indirizzata p.c. anche a parte ricorrente, relativa alla disposizione del pagamento dell’indennità richiesta;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il consigliere LE ST e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che nelle more del giudizio l’Amministrazione resistente ha riconosciuto al ricorrente l’indennità di trasferimento ( ex l. 29 marzo 2001, n. 86) dallo stesso richiesta e che, di conseguenza, risultando pienamente soddisfatta la pretesa fatta valere, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ulteriormente rilevato che l’Amministrazione, con riferimento alla novità della questione e all’incertezza del relativo quadro giurisprudenziale, ha chiesto la compensazione delle spese di lite e che sul punto parte ricorrente nulla ha controdedotto, limitandosi a chiedere il passaggio in decisone sugli scritti difensivi, il Collegio ritiene che ricorrano sufficienti ragioni per disporre la compensazione delle spese, ad eccezione del contributo unificato. Tale contributo, se ed in quanto versato per l’instaurazione del presente giudizio, in applicazione dell’art. 13, comma 6- bis .1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ), va posto a carico del Ministero della Difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Il contributo unificato, se ed in quanto versato per l’instaurazione del presente giudizio, in applicazione dell’art. 13, comma 6- bis .1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ), va posto a carico del Ministero della Difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE BE, Presidente
LE ST, Consigliere, Estensore
Fabrizio Cavallar, Consigliere
Andrea Sacchetti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE ST | TE BE |
IL SEGRETARIO