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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/06/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1797/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1797 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
R. (C.F. ) Parte_2 P.IVA_1
appellanti rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Bordoni contro
Controparte_1
(C.F.
[...] P.IVA_2
appellata rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3439/2024 del Tribunale di Venezia emessa in data 16.05.2024 e depositata in data 03.10.2024.
1 Conclusioni di parte appellante:
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, previa sospensione dell'esecuzione della stessa, disporre l'annullamento della ordinanza ingiunzione di pagamento opposta, in tutto od in parte, per le ragioni sopra articolate. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
Conclusioni di parte appellata:
“respingere integralmente l'appello, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte, nonchè respingere l'originario ricorso proposto il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 6 del D.Lgs. 150/2011 depositato in data 21.09.2022, Parte_1
in proprio e quale legale rappresentante di proponeva
[...] Controparte_2 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. G5220021/0V46E04V prot. 65162 del
17.07.2022, con la quale il Direttore della sede di Venezia dell' gli Controparte_1 aveva intimato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di €20.000,00 prevista dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater del r.d. 18.6.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), in quanto, in occasione del controllo eseguito l'11.11.2020 dai funzionari dell'
[...] presso l'esercizio commerciale “Bar Arlecchino” corrente in San Controparte_1
Dona di Piave (Ve), era stato riscontrato che un apparecchio da gioco collegato alla rete elettrica ed appartenente a era privo di scheda di gioco e dei titoli Controparte_2
autorizzatori.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_1 dell'opposizione.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia rigettava l'opposizione e nulla disponeva in ordine alle spese, essendosi la convenuta opposta costituita in giudizio avvalendosi di un funzionario appositamente delegato.
2 2. Avverso l'indicata pronuncia , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1
di ha interposto tempestivo appello, affidato a due motivi di Controparte_2
gravame.
2.1 Con il primo motivo afferma che il tribunale ha errato per aver ritenuto sussistente in capo al trasgressore l'elemento soggettivo dell'infrazione contestatagli, sebbene il Pt_1 avendo rilevato il malfunzionamento dell'apparecchio in questione, si fosse attivato, allertando la società produttrice affinché ponesse in essere gli interventi Parte_3 idonei alla risoluzione delle anomalie riscontrate e quest'ultima avesse provveduto ad estrarre la scheda difettosa, nel contempo rimuovendo il titolo autorizzatorio, così impedendo ogni eventuale impiego irregolare durante il tempo occorrente per l'esecuzione degli interventi di manutenzione.
2.2 Con il secondo motivo censura la sentenza laddove ha ritenuto corretta la quantificazione della sanzione irrogata dall sebbene Controparte_1 la condotta contestata all'opponente non sia sussumibile nell'ambito della fattispecie contemplata dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater, bensì eventualmente in quella disciplinata dall'art. 110 comma 9 lett c) TULPS, e la misura della sanzione risulti sproporzionata rispetto alla gravità dell'infrazione.
3. L si è costituita, chiedendo il rigetto del gravame Controparte_1
e la conferma della sentenza impugnata.
4. Il primo motivo di gravame è infondato.
4.1 Va innanzitutto rammentato che all'odierno appellante è stata contestata la violazione dell'art. 110 T.U.L.P.S., comma 9, lettera f-quater, introdotto dall'art. 27 comma 7 del d.l.
4/2019, il quale prevede che: “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle
3 caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
L'illecito ascritto all'appellante risulta integrato ove l'apparecchio per il gioco non presenti le caratteristiche previste dai commi 6 e 7 del medesimo articolo.
Il comma 6 lettera a dell'art. 110 considera “apparecchi idonei per il gioco lecito … quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con …”
Dunque il comma 6 richiede che gli apparecchi di cui alla lettera a), tra i quali rientra quello oggetto della contestazione elevata nei confronti dell'appellante, siano muniti dell'attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Il decreto dell del 29.05.2013 chiarisce che esso ha Controparte_1
per oggetto la specificazione di tutte le caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del da sottoporre alla verifica tecnica di cui all'art. 38 comma 3 della legge 23 Parte_4
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni (art. 1) ed all'art. 3, comma 1 specifica che ciascun apparecchio di gioco deve disporre di una sola scheda di gioco univocamente individuata, la quale deve possedere le caratteristiche indicate dal successivo art. 4
Si può pertanto affermare che tra i requisiti richiesti dall'art. 110 comma 6 lett. a)
rientrano tutti quelli necessari ai fini del rilascio del nulla osta da parte Parte_4 dell'Amministrazione finanziaria ai sensi dall'art. 38 comma 3 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, tra cui in particolare quelli che si riferiscono alla scheda di gioco, le cui caratteristiche sono disciplinate dal decreto del 29.05.2013.
4.2 Riguardo all'elemento soggettivo, secondo la giurisprudenza di legittimità, la norma di cui all'art. 3, comma 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - secondo cui per le
4 violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa - pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa (v. in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 11777 del
18/06/2020).
L'art. 3, comma 2 esclude la responsabilità del soggetto che è incorso in errore sul fatto qualora l'errore non sia determinato da sua colpa (esimente della buona fede).
L'esimente della buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (v. Cass. n. 20219 del 31/07/2018).
Ad escludere la responsabilità dell'autore dell'illecito non è quindi sufficiente che al momento dell'infrazione costui si trovi in uno stato di mera ignoranza circa la concreta sussistenza dei presupposti ai quali l'ordinamento positivo riconduce il suo dovere (punito in caso di inosservanza con la detta sanzione) di tenere una determinata condotta;
occorre, invece, che tale stato di ignoranza sia incolpevole, ossia che non sia superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Nel caso in esame, in occasione del controllo eseguito l'11.11.2020 dai funzionari dell' presso l'esercizio commerciale “Bar Controparte_1
Arlecchino” corrente in San Dona di Piave (Ve), è stato accertato che un apparecchio di gioco collegato alla rete elettrica ed appartenente a era privo della Controparte_2
scheda di gioco.
In primo grado ha espressamente riconosciuto di aver rimosso la Controparte_2 scheda di gioco dell'apparecchio che, quale gestore, aveva concesso in uso all'esercente, e di averla consegnata al produttore in quanto era risultata difettosa e necessitava di interventi di manutenzione straordinaria.
E' inoltre pacifico che l'apparecchio era collegato alla rete elettrica e non era stato fisicamente rimosso dal locale accessibile all'utenza per essere collocato in magazzino.
Secondo la giurisprudenza di legittimità sia il concessionario del servizio telematico per la raccolta e la gestione del gioco lecito, sia i gestori e gli esercenti hanno l'obbligo di
5 impedire l'utilizzo irregolare in qualsivoglia ipotesi di difformità, e devono porre in essere tutti gli adempimenti connessi al funzionamento degli apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco, quali l'attivazione della procedura di blocco e di collocazione in magazzino delle apparecchiature non collegate alla rete telematica, essendo prevista la punizione di tutti coloro che consentono o comunque non impediscono l'uso delle macchine non rispondenti alle prescrizioni di legge ed amministrative (cfr., con riferimento all'identica previsione di cui all'art. 110, comma 9, lett. c), Cass. 27/10/2017, n. 25614 e
Cass. n. 23954 del 29/10/2020).
E' stato altresì chiarito che ai fini della punibilità della condotta di coloro che consentono l'uso delle macchine non rispondenti alle prescrizioni di legge, è sufficiente accertare la potenzialità offensiva degli apparecchi, non assumendo alcuna rilevanza la mancanza di allaccio ai cavi di alimentazione alla rete elettrica, atteso che solo la neutralizzazione dell'uso potenziale degli apparecchi può comportare l'esclusione della responsabilità per i gestori, gli esercenti ed anche il concessionario del servizio telematico per la raccolta e la gestione del gioco lecito da ogni rilievo (v. Cass. n. 23954 del 29/10/2020).
Ora, la mancanza della scheda di gioco non escludeva l'idoneità dell'apparecchio in questione ad essere posto in funzione, in mancanza della sua collocazione in magazzino.
Del tutto correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha escluso la configurabilità nella specie dell'esimente invocata dall'appellante, dal momento che è stata la stessa
[...]
a rimuovere la scheda di gioco senza attivare la procedura di blocco. Controparte_2
5. Il secondo motivo di gravame, con cui si deduce che la violazione ascritta agli opponenti è riconducibile non già alla fattispecie prevista dall'art. 110 T.U.L.P.S., comma
9, lettera f-quater, bensì a quella disciplinata dall'art. 110, comma 9, lett. c) è inammissibile, non essendo tale contestazione stata sollevata in primo grado con il ricorso in opposizione.
Invero, il giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, regolato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, ha ad oggetto l'esame della legittimità della pretesa sanzionatoria della P.A. quale contestata all'autore della violazione e nei limiti dedotti dall'opponente nel relativo ricorso, sicché non è in alcun modo consentito un successivo ampliamento del thema decidendum, neppure d'ufficio (a meno che non emerga la giuridica
6 inesistenza del provvedimento opposto), rimanendo irrilevante che, su di esso, la parte interessata abbia accettato il contraddittorio (cfr. Cass. n. 23284 del 27.10.2006).
In senso conforme Cass. n. 11298 del 16.05.2007 ha ribadito che, nel vigore del regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli artt. 183 e 184 c.p.c. introdotto dalla legge n.
353 del 1990 ed applicabile anche al procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, la questione della novità della domanda risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti -
e pertanto ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del giudice - essendo l'intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano l'ampliamento successivo del thema decidendi.
E più di recente Cass. n. 9178 del 16/04/2010 ha nuovamente escluso che nel giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, abbia il potere di rilevare ragioni di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto diverse da quelle fatte valere con l'atto introduttivo, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, ostandovi il principio di cui all'articolo 112 cod. proc. civ., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (v. anche Cass. n. 13751 del 14/06/2006).
Ad ogni modo la tesi sostenuta da parte appellante non ha pregio.
La disposizione più risalente nel tempo è quella contenuta nell'art. 110, comma 9, lett. c), che in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, stabilisce che: “chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed
7 amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro
o di altra specie, diversi da quelli ammessi”.
Successivamente l'art. 27 comma 7 del d.l. 4/2019, convertito nella legge n. 26/2019, ha modificato l'art. 110 TULPS introducendo il nuovo comma 9 lettera f-quater, il quale prevede che: “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
La previsione della lett. f-quater) riproduce la prima parte della lett. c) ma estende la fattispecie sanzionatoria alla figura del produttore (in precedenza non contemplata) ed agli apparecchi destinati, all'interno di pubblici esercizi, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, “non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7”, senza tuttavia far più riferimento “alle caratteristiche e prescrizioni indicate … nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi”.
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, stabilisce che quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
Il principio di specialità trova applicazione quando le norme sanzionano un medesimo fatto
- ipotesi che si verifica quando il medesimo accadimento concreto, inteso come fatto storicamente determinato, possa integrare il contenuto descrittivo di diverse previsioni legislative astratte a carattere sanzionatorio - e la fattispecie prevista nella disciplina generale risulti compresa in quella speciale, che contiene un elemento ulteriore rispetto alla prima, così che, ove non fosse prevista la disposizione speciale, la fattispecie rientrerebbe nella disposizione generale (Cass. n. 3745 del 16/02/2009; Cass. n. 1299 del 22/01/2008).
Com'è noto, il rapporto di specialità presuppone che una determinata fattispecie (speciale) contenga tutti gli elementi costitutivi di un'altra (generale) insieme ad altri, cosiddetti
“specializzanti”.
Ne discende che la norma generale ha portata applicativa più ampia rispetto a quella speciale, nel senso che ogni fattispecie da quest'ultima disciplinata, rientrerebbe, qualora la
8 norma speciale venisse meno, nell'ambito applicativo di quella generale.
Nel caso di specie la norma di cui alla prima parte dell'art. 110, comma 9, lett. c) non contiene alcun elemento costitutivo specializzante rispetto a quella di cui alla lett. f-quater) tale che, in sua assenza, la fattispecie rientrerebbe nella previsione di quest'ultima norma, la quale, come testé indicato, si è limitata ad ampliare la platea dei soggetti punibili e la descrizione delle caratteristiche tecniche che devono possedere gli apparecchi per risultare idonei per il gioco lecito.
In particolare non può considerarsi un elemento costitutivo specializzante il riferimento contenuto nella lettera c), ma non riprodotto nella lettera f-quater) dell'art. 110, comma 9, alle caratteristiche e prescrizioni indicate nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative dei commi 6 e 7, tra le quali rientra la disposizione che è stata violata nella fattispecie, perché, come in precedenza indicato, dall'esame del comma 6 dell'art. 110
T.U.L.P.S. si evince che anche nel caso di mancanza negli apparecchi della scheda di gioco risulta applicabile la sanzione più grave introdotta dall'art. 27 comma 7 del d.l.
4/2019.
In altri termini, l'omesso richiamo nell'art. 110 comma 9 lettera f-quater TULPS “alle caratteristiche e prescrizioni indicate … nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative” dei commi 6 e 7 non significa che, per questo aspetto, la sfera di applicazione di tale norma sia diversa rispetto a quella dell'art. 110, comma 9, lett. c).
In definitiva, si deve ritenere che la prima parte dell'art. 110, comma 9, lett. c) sia stata sostituita dalla norma di cui alla lett. f-quater), che ha introdotto un inasprimento delle sanzioni, mentre è rimasta in vigore la seconda parte, la quale disciplina un illecito amministrativo diverso nei suoi elementi costitutivi, perché punisce colui che consente l'uso di apparecchi conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e corrisponde, a fronte delle vincite, premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi.
La mancata abrogazione espressa è giustificata dal fatto che la sanzione applicabile all'illecito disciplinato dalla seconda parte dell'art. 110, comma 9, lett. c) è individuata mediante il richiamo alla sanzione prevista dalla prima parte.
Per le medesime ragioni sopra illustrate è inammissibile la richiesta di riduzione dell'entità della sanzione per violazione del principio di proporzionalità, che gli opponenti non hanno
9 avanzato nel ricorso in opposizione, ma solo con il deposito della memoria conclusionale in primo grado e riproposto con il secondo motivo di gravame.
Infatti, in tema di sanzioni amministrative, la modifica dell'ordinanza - ingiunzione, limitatamente all'entità della sanzione, non può essere disposta dal giudice se non in accoglimento della corrispondente domanda dell'opponente (v. Cass. n.
21486 del 11/11/2004), che nel caso in esame gli opponenti avrebbero dovuto formulare nel ricorso introduttivo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali, che si liquidano in
€2.055,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10.06.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1797 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
R. (C.F. ) Parte_2 P.IVA_1
appellanti rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Bordoni contro
Controparte_1
(C.F.
[...] P.IVA_2
appellata rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3439/2024 del Tribunale di Venezia emessa in data 16.05.2024 e depositata in data 03.10.2024.
1 Conclusioni di parte appellante:
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, previa sospensione dell'esecuzione della stessa, disporre l'annullamento della ordinanza ingiunzione di pagamento opposta, in tutto od in parte, per le ragioni sopra articolate. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
Conclusioni di parte appellata:
“respingere integralmente l'appello, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte, nonchè respingere l'originario ricorso proposto il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 6 del D.Lgs. 150/2011 depositato in data 21.09.2022, Parte_1
in proprio e quale legale rappresentante di proponeva
[...] Controparte_2 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. G5220021/0V46E04V prot. 65162 del
17.07.2022, con la quale il Direttore della sede di Venezia dell' gli Controparte_1 aveva intimato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di €20.000,00 prevista dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater del r.d. 18.6.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), in quanto, in occasione del controllo eseguito l'11.11.2020 dai funzionari dell'
[...] presso l'esercizio commerciale “Bar Arlecchino” corrente in San Controparte_1
Dona di Piave (Ve), era stato riscontrato che un apparecchio da gioco collegato alla rete elettrica ed appartenente a era privo di scheda di gioco e dei titoli Controparte_2
autorizzatori.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_1 dell'opposizione.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia rigettava l'opposizione e nulla disponeva in ordine alle spese, essendosi la convenuta opposta costituita in giudizio avvalendosi di un funzionario appositamente delegato.
2 2. Avverso l'indicata pronuncia , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1
di ha interposto tempestivo appello, affidato a due motivi di Controparte_2
gravame.
2.1 Con il primo motivo afferma che il tribunale ha errato per aver ritenuto sussistente in capo al trasgressore l'elemento soggettivo dell'infrazione contestatagli, sebbene il Pt_1 avendo rilevato il malfunzionamento dell'apparecchio in questione, si fosse attivato, allertando la società produttrice affinché ponesse in essere gli interventi Parte_3 idonei alla risoluzione delle anomalie riscontrate e quest'ultima avesse provveduto ad estrarre la scheda difettosa, nel contempo rimuovendo il titolo autorizzatorio, così impedendo ogni eventuale impiego irregolare durante il tempo occorrente per l'esecuzione degli interventi di manutenzione.
2.2 Con il secondo motivo censura la sentenza laddove ha ritenuto corretta la quantificazione della sanzione irrogata dall sebbene Controparte_1 la condotta contestata all'opponente non sia sussumibile nell'ambito della fattispecie contemplata dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater, bensì eventualmente in quella disciplinata dall'art. 110 comma 9 lett c) TULPS, e la misura della sanzione risulti sproporzionata rispetto alla gravità dell'infrazione.
3. L si è costituita, chiedendo il rigetto del gravame Controparte_1
e la conferma della sentenza impugnata.
4. Il primo motivo di gravame è infondato.
4.1 Va innanzitutto rammentato che all'odierno appellante è stata contestata la violazione dell'art. 110 T.U.L.P.S., comma 9, lettera f-quater, introdotto dall'art. 27 comma 7 del d.l.
4/2019, il quale prevede che: “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle
3 caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
L'illecito ascritto all'appellante risulta integrato ove l'apparecchio per il gioco non presenti le caratteristiche previste dai commi 6 e 7 del medesimo articolo.
Il comma 6 lettera a dell'art. 110 considera “apparecchi idonei per il gioco lecito … quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con …”
Dunque il comma 6 richiede che gli apparecchi di cui alla lettera a), tra i quali rientra quello oggetto della contestazione elevata nei confronti dell'appellante, siano muniti dell'attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Il decreto dell del 29.05.2013 chiarisce che esso ha Controparte_1
per oggetto la specificazione di tutte le caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del da sottoporre alla verifica tecnica di cui all'art. 38 comma 3 della legge 23 Parte_4
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni (art. 1) ed all'art. 3, comma 1 specifica che ciascun apparecchio di gioco deve disporre di una sola scheda di gioco univocamente individuata, la quale deve possedere le caratteristiche indicate dal successivo art. 4
Si può pertanto affermare che tra i requisiti richiesti dall'art. 110 comma 6 lett. a)
rientrano tutti quelli necessari ai fini del rilascio del nulla osta da parte Parte_4 dell'Amministrazione finanziaria ai sensi dall'art. 38 comma 3 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, tra cui in particolare quelli che si riferiscono alla scheda di gioco, le cui caratteristiche sono disciplinate dal decreto del 29.05.2013.
4.2 Riguardo all'elemento soggettivo, secondo la giurisprudenza di legittimità, la norma di cui all'art. 3, comma 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - secondo cui per le
4 violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa - pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa (v. in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 11777 del
18/06/2020).
L'art. 3, comma 2 esclude la responsabilità del soggetto che è incorso in errore sul fatto qualora l'errore non sia determinato da sua colpa (esimente della buona fede).
L'esimente della buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (v. Cass. n. 20219 del 31/07/2018).
Ad escludere la responsabilità dell'autore dell'illecito non è quindi sufficiente che al momento dell'infrazione costui si trovi in uno stato di mera ignoranza circa la concreta sussistenza dei presupposti ai quali l'ordinamento positivo riconduce il suo dovere (punito in caso di inosservanza con la detta sanzione) di tenere una determinata condotta;
occorre, invece, che tale stato di ignoranza sia incolpevole, ossia che non sia superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Nel caso in esame, in occasione del controllo eseguito l'11.11.2020 dai funzionari dell' presso l'esercizio commerciale “Bar Controparte_1
Arlecchino” corrente in San Dona di Piave (Ve), è stato accertato che un apparecchio di gioco collegato alla rete elettrica ed appartenente a era privo della Controparte_2
scheda di gioco.
In primo grado ha espressamente riconosciuto di aver rimosso la Controparte_2 scheda di gioco dell'apparecchio che, quale gestore, aveva concesso in uso all'esercente, e di averla consegnata al produttore in quanto era risultata difettosa e necessitava di interventi di manutenzione straordinaria.
E' inoltre pacifico che l'apparecchio era collegato alla rete elettrica e non era stato fisicamente rimosso dal locale accessibile all'utenza per essere collocato in magazzino.
Secondo la giurisprudenza di legittimità sia il concessionario del servizio telematico per la raccolta e la gestione del gioco lecito, sia i gestori e gli esercenti hanno l'obbligo di
5 impedire l'utilizzo irregolare in qualsivoglia ipotesi di difformità, e devono porre in essere tutti gli adempimenti connessi al funzionamento degli apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco, quali l'attivazione della procedura di blocco e di collocazione in magazzino delle apparecchiature non collegate alla rete telematica, essendo prevista la punizione di tutti coloro che consentono o comunque non impediscono l'uso delle macchine non rispondenti alle prescrizioni di legge ed amministrative (cfr., con riferimento all'identica previsione di cui all'art. 110, comma 9, lett. c), Cass. 27/10/2017, n. 25614 e
Cass. n. 23954 del 29/10/2020).
E' stato altresì chiarito che ai fini della punibilità della condotta di coloro che consentono l'uso delle macchine non rispondenti alle prescrizioni di legge, è sufficiente accertare la potenzialità offensiva degli apparecchi, non assumendo alcuna rilevanza la mancanza di allaccio ai cavi di alimentazione alla rete elettrica, atteso che solo la neutralizzazione dell'uso potenziale degli apparecchi può comportare l'esclusione della responsabilità per i gestori, gli esercenti ed anche il concessionario del servizio telematico per la raccolta e la gestione del gioco lecito da ogni rilievo (v. Cass. n. 23954 del 29/10/2020).
Ora, la mancanza della scheda di gioco non escludeva l'idoneità dell'apparecchio in questione ad essere posto in funzione, in mancanza della sua collocazione in magazzino.
Del tutto correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha escluso la configurabilità nella specie dell'esimente invocata dall'appellante, dal momento che è stata la stessa
[...]
a rimuovere la scheda di gioco senza attivare la procedura di blocco. Controparte_2
5. Il secondo motivo di gravame, con cui si deduce che la violazione ascritta agli opponenti è riconducibile non già alla fattispecie prevista dall'art. 110 T.U.L.P.S., comma
9, lettera f-quater, bensì a quella disciplinata dall'art. 110, comma 9, lett. c) è inammissibile, non essendo tale contestazione stata sollevata in primo grado con il ricorso in opposizione.
Invero, il giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, regolato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, ha ad oggetto l'esame della legittimità della pretesa sanzionatoria della P.A. quale contestata all'autore della violazione e nei limiti dedotti dall'opponente nel relativo ricorso, sicché non è in alcun modo consentito un successivo ampliamento del thema decidendum, neppure d'ufficio (a meno che non emerga la giuridica
6 inesistenza del provvedimento opposto), rimanendo irrilevante che, su di esso, la parte interessata abbia accettato il contraddittorio (cfr. Cass. n. 23284 del 27.10.2006).
In senso conforme Cass. n. 11298 del 16.05.2007 ha ribadito che, nel vigore del regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli artt. 183 e 184 c.p.c. introdotto dalla legge n.
353 del 1990 ed applicabile anche al procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, la questione della novità della domanda risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti -
e pertanto ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del giudice - essendo l'intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano l'ampliamento successivo del thema decidendi.
E più di recente Cass. n. 9178 del 16/04/2010 ha nuovamente escluso che nel giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, abbia il potere di rilevare ragioni di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto diverse da quelle fatte valere con l'atto introduttivo, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, ostandovi il principio di cui all'articolo 112 cod. proc. civ., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (v. anche Cass. n. 13751 del 14/06/2006).
Ad ogni modo la tesi sostenuta da parte appellante non ha pregio.
La disposizione più risalente nel tempo è quella contenuta nell'art. 110, comma 9, lett. c), che in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, stabilisce che: “chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed
7 amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro
o di altra specie, diversi da quelli ammessi”.
Successivamente l'art. 27 comma 7 del d.l. 4/2019, convertito nella legge n. 26/2019, ha modificato l'art. 110 TULPS introducendo il nuovo comma 9 lettera f-quater, il quale prevede che: “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
La previsione della lett. f-quater) riproduce la prima parte della lett. c) ma estende la fattispecie sanzionatoria alla figura del produttore (in precedenza non contemplata) ed agli apparecchi destinati, all'interno di pubblici esercizi, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, “non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7”, senza tuttavia far più riferimento “alle caratteristiche e prescrizioni indicate … nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi”.
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, stabilisce che quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
Il principio di specialità trova applicazione quando le norme sanzionano un medesimo fatto
- ipotesi che si verifica quando il medesimo accadimento concreto, inteso come fatto storicamente determinato, possa integrare il contenuto descrittivo di diverse previsioni legislative astratte a carattere sanzionatorio - e la fattispecie prevista nella disciplina generale risulti compresa in quella speciale, che contiene un elemento ulteriore rispetto alla prima, così che, ove non fosse prevista la disposizione speciale, la fattispecie rientrerebbe nella disposizione generale (Cass. n. 3745 del 16/02/2009; Cass. n. 1299 del 22/01/2008).
Com'è noto, il rapporto di specialità presuppone che una determinata fattispecie (speciale) contenga tutti gli elementi costitutivi di un'altra (generale) insieme ad altri, cosiddetti
“specializzanti”.
Ne discende che la norma generale ha portata applicativa più ampia rispetto a quella speciale, nel senso che ogni fattispecie da quest'ultima disciplinata, rientrerebbe, qualora la
8 norma speciale venisse meno, nell'ambito applicativo di quella generale.
Nel caso di specie la norma di cui alla prima parte dell'art. 110, comma 9, lett. c) non contiene alcun elemento costitutivo specializzante rispetto a quella di cui alla lett. f-quater) tale che, in sua assenza, la fattispecie rientrerebbe nella previsione di quest'ultima norma, la quale, come testé indicato, si è limitata ad ampliare la platea dei soggetti punibili e la descrizione delle caratteristiche tecniche che devono possedere gli apparecchi per risultare idonei per il gioco lecito.
In particolare non può considerarsi un elemento costitutivo specializzante il riferimento contenuto nella lettera c), ma non riprodotto nella lettera f-quater) dell'art. 110, comma 9, alle caratteristiche e prescrizioni indicate nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative dei commi 6 e 7, tra le quali rientra la disposizione che è stata violata nella fattispecie, perché, come in precedenza indicato, dall'esame del comma 6 dell'art. 110
T.U.L.P.S. si evince che anche nel caso di mancanza negli apparecchi della scheda di gioco risulta applicabile la sanzione più grave introdotta dall'art. 27 comma 7 del d.l.
4/2019.
In altri termini, l'omesso richiamo nell'art. 110 comma 9 lettera f-quater TULPS “alle caratteristiche e prescrizioni indicate … nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative” dei commi 6 e 7 non significa che, per questo aspetto, la sfera di applicazione di tale norma sia diversa rispetto a quella dell'art. 110, comma 9, lett. c).
In definitiva, si deve ritenere che la prima parte dell'art. 110, comma 9, lett. c) sia stata sostituita dalla norma di cui alla lett. f-quater), che ha introdotto un inasprimento delle sanzioni, mentre è rimasta in vigore la seconda parte, la quale disciplina un illecito amministrativo diverso nei suoi elementi costitutivi, perché punisce colui che consente l'uso di apparecchi conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e corrisponde, a fronte delle vincite, premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi.
La mancata abrogazione espressa è giustificata dal fatto che la sanzione applicabile all'illecito disciplinato dalla seconda parte dell'art. 110, comma 9, lett. c) è individuata mediante il richiamo alla sanzione prevista dalla prima parte.
Per le medesime ragioni sopra illustrate è inammissibile la richiesta di riduzione dell'entità della sanzione per violazione del principio di proporzionalità, che gli opponenti non hanno
9 avanzato nel ricorso in opposizione, ma solo con il deposito della memoria conclusionale in primo grado e riproposto con il secondo motivo di gravame.
Infatti, in tema di sanzioni amministrative, la modifica dell'ordinanza - ingiunzione, limitatamente all'entità della sanzione, non può essere disposta dal giudice se non in accoglimento della corrispondente domanda dell'opponente (v. Cass. n.
21486 del 11/11/2004), che nel caso in esame gli opponenti avrebbero dovuto formulare nel ricorso introduttivo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali, che si liquidano in
€2.055,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10.06.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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