Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/05/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 683/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
20.02.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Clara Fanelli e Chiara Federici ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.I.: ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Gian Luca Pinto, Chiara Baracchi e Benedetta Vivarelli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Accertamento di qualifica superiore e condanna al pagamento delle differenze retributive
Conclusioni
ricorrente della mansione di autista adibito alla conduzione di autocarri a due assi o tre assi di portata superiore ai 35 quintali, e comunque addetto alla guida di mezzi pesanti per i quali è richiesta la patente C, e per la conseguenza accertato il diritto del ricorrente al superiore inquadramento nel livello 4° del CCNL Pulizia Industria
Multiservizi per il periodo dal 2.11.2009 al 31.10.2016 o per il diverso periodo che sarà accertato in corso di causa, per l'effetto condanni la Società convenuta al pagamento in suo favore delle differenze retributive risultanti dalla differenza tra quanto percepito e quanto dovuto, pari ad €.11.931,84. di cui € 746,70 a titolo di differenze TFR, o alle diverse somme che risulteranno in corso di causa;
Con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme comunque dovute. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore delle procuratrici antistatarie”.
Per la parte resistente “In tesi, voglia rigettare la Controparte_1
domanda del ricorrente per infondatezza in fatto e in diritto;
in ipotesi, voglia dichiarare prescritto il diritto di alle differenze retributive per il periodo Pt_1 precedente all'11.12.2013; In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.05.2023, il ricorrente chiedeva il riconoscimento di mansioni superiori (livello 4°) per il periodo dal 02.11.2009 al 31.10.2016 e la conseguente condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive, quantificate in 11.931,84, euro, di cui 746,70 euro a titolo di differenze TFR.
2. Nello specifico, il riferiva di avere svolto lavoro subordinato presso lo Pt_1
stabilimento di Pisa in qualità di autista, dal 02.11.2009 fino al 31.10.2016, data del suo licenziamento, nell'ambito dell'appalto relativo ai servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana concernenti i comuni della provincia di Pisa. Il ricorrente è stato inquadrato inizialmente nel 1° livello operai del CCNL Pulizia Industria Multiservizi;
poi da 01.08.2010 fino al 31.12.2015 nel
2° livello;
infine, dal 010.1.2016 nel 3° livello.
Pag. 2 di 8 3. Il ricorrente spiegava di essere stato assunto inizialmente dalla Società
Cooperativa L'ARCA con contratto a tempo determinato per 36 ore settimanali;
successivamente il rapporto negoziale è stato trasformato a tempo indeterminato a
40 ore settimanali a decorrere dal 1° aprile 2010. A seguito della fusione per incorporazione di ARCA con , il rapporto di lavoro dal Controparte_2
01.8.2014 è proseguito alle stesse condizioni fino al 12.05.2016, quando il ricorrente, al pari di tutti i colleghi di lavoro, è passato alle dipendenze della
Cont convenuta società facente parte del gruppo , fino al termine del CP_1 rapporto di lavoro, mantenendo l'anzianità di servizio e le condizioni contrattuali.
4. Il precisava che durante tutto il rapporto di lavoro era stato addetto Pt_1
esclusivamente o prevalentemente alla mansione di autista per la conduzione di autocarri a due assi o tre assi di portata superiore ai 35 quintali, ovvero addetto alla raccolta di rifiuti guidando mezzi pesanti per i quali è richiesta la patente “C”.
Sulla base delle mansioni svolte in concreto il ricorrente chiedeva il riconoscimento del 4° livello e le differenze retributive maturate nel periodo sopra indicato.
5. In data 15.12.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente, Controparte_3
che contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva
[...]
il rigetto delle domande proposte.
6. La resistente, in particolare, contestava la possibilità di riconoscere al ricorrente il
4° livello, in quanto caratterizzato da una particolare autonomia esecutiva e decisionale, oltre che da preparazione ed esperienza maturate in precedenza.
7. In subordine, la società convenuta eccepiva la prescrizione delle differenze retributive antecedenti alla data dell'11.12.2013, in ragione dell'atto di messa in mora dell'11.12.2018, ritenendo che il termine di prescrizione decorra anche in costanza di rapporto di lavoro.
8. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 20.02.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
9. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 3 di 8 10. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte resistente.
11. Sul punto è costante la giurisprudenza di legittimità, affermando che: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012
e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L., n. 26246/2022); interpretazione pienamente confermata nella recente pronuncia del 2024: “Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal D.Lgs.. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022). Il
Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n.
26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte,
Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di
Pag. 4 di 8 lavoro. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs.
n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso” (Cass. Sez. L., n.
13932/2024).
12. Pertanto, le pretese di parte ricorrente, trattandosi di rapporto di lavoro terminato in data 31.10.2016 e considerato l'atto di messa in mora dell'11.12.2018, non risultano prescritte, poiché riguardano il periodo dal 04.11.2013 al 31.10.2016.
13. Nel merito del ricorso si osserva che l'art. 10 del CCNL Pulizia Industria
Multiservizi 2007-2011 stabilisce che appartengono al 1° livello: “i lavoratori che svolgono attività semplici, a contenuto manuale, anche con attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica e che non necessitano di autorizzazioni. Esempi: Testimone_1 non addetto a comuni servizi di pulizia”; al 2° livello devono essere inquadrati: “i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione.
Appartengono a questo livello anche i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici. Profilo:
1. Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti anche con l'utilizzo di semplici attrezzature e macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate Esempi: 1.1
Pag. 5 di 8 Pulitori addetti al lavaggio con sistemi automatici o normali, addetti ai lavori di pulizia anche con l'uso di lucidatrici ed aspiratori, nonché ai lavori di pulizia dei vetri;
1.2 Addetti al riassetto e rigoverno di locali, foresterie e assimilabili;
1.3
Operai comuni addetti alla manutenzione, falciatura, potatura, concimazione e pulizia aree verdi;
1.4 Conducente di piccoli mezzi di trasporto per i quali non è richiesta la patente”; al 3° livello appartengono “i lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali. Profilo:
1. Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti, chiusi ed aperti, con l'utilizzo di attrezzature e macchine operatrici complesse Esempi:
1.1 Addetti al risanamento ambientale;
1.2 Addetti al trattamento/pulitura delle facciate;
1.3 Conducente autospazzatrici e/o macchine operatrici per le quali è richiesto il possesso della patente B;
1.4
Pulitori finiti (che operano con l'uso di macchine industriali o scale e/o piattaforme aeree montate su semoventi) o polivalenti (caratterizzati da esperienza, flessibilità, più aree e servizi di intervento, utilizzo di tecniche innovative);
1.5 Addetti alla potature ed al trattamento di alberi, di siepi, agli sfalci ed alla piantumazione;
1.6 Operai qualificati addetti alle cabine e linee di verniciatura;
1.7 Operai qualificati addetti alle operazioni di sterilizzazione.
Profilo:
2. Lavoratori che sulla base di indicazioni o documenti equivalenti svolgono attività di conduzione impianti, effettuando manovre di normale difficoltà. Esempi:
2.1 Addetti alle attività di base nella conduzione impianti civili ed industriali. Profilo:
3. Lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione di materiali con mezzi complessi. Esempi:
3.1 Conducenti di autoveicoli e motocarri inferiori ai 35 quintali (per i quali non è richiesta la patente C e D)”; infine, sono da inquadrare nel 4° livello :“i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico
- operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche;
i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti (esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari
Pag. 6 di 8 capacità tecnico pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori. Profilo:
3. Lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione di materiali con mezzi complessi e pesanti. Esempi:
3.1 Autisti e conducenti veicoli per i quali sia previsto il possesso della patente C
o superiore;
3.2 Conducente di semoventi, pale caricatrici, autogrù, trattorista con patente C”.
14. La parte ricorrente (doc. 10) ha dimostrato di essere in possesso della patente di categoria C. Ha affermato nel ricorso di avere guidato costantemente autocarri con portata superiore a 35 quintali nel periodo di lavoro indicato. Tali circostanze non sono mai state contestate dalla parte resistente, tanto che questo ufficio ha ritenuto superfluo assumere la prova orale.
15. Ebbene, considerate le mansioni svolte dal , appare evidente come il Pt_1
corretto inquadramento del dipendente sia da compiere in riferimento al livello 4° del suddetto CCNL, che espressamente prevede “Autisti e conducenti veicoli per i quali sia previsto il possesso della patente C”.
16. Pertanto, la domanda di inquadramento superiore risulta fondata.
17. Anche in merito alle differenze retributive la parte convenuta non ha opposto alcuna contestazione. Pertanto, la richiesta del ricorrente, fondata sul conteggio svolto dalla CISL – Vertenze (doc. 15), è giustificata e va accolta.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
19. Tuttavia, occorre considerare che nel corso della causa, all'udienza del
19.09.2024, la parte resistente ha offerto alla parte ricorrente la somma di
10.000,00 euro lordi oltre 1.500,00 quale contributo spese, offerta già formulata al ricorrente. Tale proposta conciliativa è stata rifiutata dal ricorrente con una motivazione non condivisibile. La richiesta indicata nel ricorso è di 11.931,84 euro (lordi), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
l'offerta conciliativa, come detto, è stata di 10.000 euro lordi con contributo spese. Si tratta, quindi, di un'offerta che va ben oltre il 50% del petitum. Pertanto, si ritiene che la parte
Pag. 7 di 8 soccombente in questo giudizio sia da condannare alle spese solamente nella misura del 50%, compensando per il resto le spese fra le parti.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, Parte_1
per le mansioni svolte nel periodo dal 02.11.2009 al 31.10.2016 (autista adibito alla conduzione di autocarri a due assi o tre assi di portata superiore a 35 quintali o comunque addetto alla guida di mezzi pesanti per i quali è richiesta la patente C), al livello 4° del CCNL Pulizia Industria Multiservizi;
2) condanna la società a pagare a favore del ricorrente Controparte_1
le differenze retributive risultanti dalla differenza tra quanto Parte_1
percepito e quanto dovuto per il diverso inquadramento, ovvero la somma di
11.931,84, euro, di cui 746,70 euro a titolo di differenze TFR, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del dovuto al saldo;
3) condanna la società al pagamento del 50% delle Controparte_1
spese di lite, che liquida in euro 1.698,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore degli avvocati Clara
Fanelli e Chiara Federici, dichiaratisi antistatari;
4) compensa nella misura del 50% le spese di lite.
Pisa, 26.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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