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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 389/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Marco Bianchini;
appellante
CONTRO
( c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Nicola P.IVA_2
Sotgiu;
c.f. , contumace;
Controparte_3 P.IVA_3
appellati avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellante: “piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, per le causali sopra esposte, in via preliminare accogliere, inaudita altera parte o in alternativa previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, l'istanza di sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c. e disporre la
1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 15/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno;
nel merito, respinta ogni contraria istanza, accogliere il presente appello e riformare la sentenza n. 15/2022 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 10/01/2022 e pubblicata il
10/01/2022 e confermare nei confronti di il Controparte_1 Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 447/2019 – R.G. 1206/2019 emesso provvisoriamente esecutivo in data
18/06/2019 dal Tribunale di Ascoli Piceno. Con vittoria di spese di lite di primo e secondo grado e ripetizione di quanto pagato per le spese di primo grado”; appellati costituiti: “voglia, l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa: in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
nel merito, in conferma della sentenza impugnata, respingere il gravame in quanto palesemente inammissibile ed infondato;
in via incidentale e condizionata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, accogliere l'opposizione proposta dal solo Ing. per le ragioni di cui in atto e Controparte_1
per l'effetto dichiarare l'intervenuta decadenza della Controparte_4
e della derivante dalla natura vessatoria della clausola
[...] Controparte_3
di rinuncia all'art. 1957 c.c.Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di riposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dell'unico motivo in cui si esaurisce l'appello principale e dell'unico motivo dell'impugnazione incidentale.
*****
2 I. Occorre principiare dall'esame del motivo dell'appello incidentale in ragione della pregiudizialità logica (con riferimento alla posizione di ) che discende dalla Controparte_1
questione ad esso sottesa.
La difesa appellata, infatti, censura la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno nella parte in cui ha negato la qualità di consumatore del fideiussore , sì da disattendere le Controparte_1
doglianze relative alla nullità parziale della fideiussione, sottesa al decreto ingiuntivo opposto, ed incentrate appunto sulla asserita qualità soggettiva del fideiussore.
Il motivo è infondato.
Come noto, “in tema di contratti stipulati dal consumatore, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso ,e non già del distinto contratto principale, dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (così,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 1666 del 24/01/2020; in tal senso, anche Ordinanza della Corte di Cassazione n. 32225 del 13/12/2018)”.
Ancora, e ponendo l'attenzione alla giurisprudenza comunitaria, “è necessario ricordare che la nozione di consumatore, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo. Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come consumatore ai sensi della suddetta direttiva .Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non
3 trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata (così,
Ordinanza CGUE del 19.11.2015)”.
Vi è, pertanto, che la partecipazione non trascurabile al capitale sociale si configura di per sé, ossia anche in carenza della attribuzione di prerogative gestionali, come elemento ostativo all'assunzione dello status di consumatore in capo al socio che abbia a prestare una garanzia personale in favore della propria società, salva, all'evidenza, la sussistenza di adeguati elementi istruttori di segno contrario idonei a confutare tale assunto presuntivo.
Declinando tale principio al caso di specie, e ponendo l'attenzione sulla documentazione prodotta nel corso del primo grado di giudizio, occorre rilevare che:
- il debitore principale è Controparte_5
- è socio di in misura del 8.5% del capitale sociale, Controparte_1 Controparte_5
unitamente a socia al 9,68%, socia al 32,82%, Parte_2 Controparte_6
Nobilmax s.r.l., socia al 20%, socia al 20%; Controparte_2
- è anche socio al 50% e coamministratore di Nobilmax s.r.l. Controparte_1
Dunque, attribuendo anche adeguato valore alla circostanze della ristrettezza della base sociale di vi è che è titolare in via indiretta ed indiretta, ossia tramite Controparte_5 Controparte_1
Nobilmax s.r.l. (di cui è amministratore e socio), di quote sociali di entità considerevole, tali, cioè, da sottintendere un sicuro interesse al proficuo andamento dell'attività di impresa esercitata da Controparte_5
Deve presumersi, pertanto, che abbia agito, ovvero abbia rilasciato la Controparte_1
fideiussione, in ragione del collegamento funzionale con Controparte_5
Tale convincimento non è incrinato dalla circostanza che è (o, comunque era Controparte_1
al momento del rilascio della fideiussione) un ingegnere iscritto all'albo e un docente scolastico, posto che egli, al contempo, ha amministrato plurime società di capitali (oltre a
Nobilmax s.r.l., anche Immobiliare San Michele s.r.l., Immobilsistem s.r.l., Controparte_7
, ciò che, Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
sul piano concreto, dimostra che, nel caso in esame, non vi è stata alcuna incompatibilità di fatto tra l'inquadramento lavorativo e lo svolgimento di attività di impresa in forma collettiva.
4 In altri termini, nel caso di specie la collocazione professionale e lavorativa di CP_1
non veicola alcun elemento indiziario idoneo al superamento della presunzione
[...]
derivante dalla sussistenza del collegamento funzionale sopra evidenziato.
Ne consegue che, condividendo in parte qua la decisione impugnata, deve essere negata la qualità di consumatore di in relazione alla fideiussione sottesa al decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto.
Peraltro, anche qualora per mera ipotesi si volesse ritenere che abbia Controparte_1
rilasciato la fideiussione nelle qualità di consumatore, nondimeno la clausola di deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c., da essa prevista, non sarebbe vessatoria.
Muovendo dalla constatazione che non vi è alcuna norma che abbia a precludere al consumatore di rilasciare fideiussioni (e finanche di stipulare contratti autonomi di garanzia e, dunque, di assumere garanzie personali ove il il nesso di accessorietà con l'obbligazione principale sia totalmente eliso), va osservato che la le norme di cui all'art. 1957 c.c. sono derogabili dall'autonomia privata poiché non intercettano alcuna esigenza di tutela superindividuale.
In altri e più compiuti termini, “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del debitore (così, Sentenza della
Corte di Cassazione n. 12456 del 09/12/1997; nei medesimi termini, Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 21867 del 24/09/2013 nonché Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28943 del
04/12/2017)”.
In secondo luogo, ed in consapevole dissenso con un diverso orientamento della giurisprudenza di merito, va rilevato che la clausola di deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c., esula dal perimetro precettivo della disposizione di cui alla lettera t) dell'art. 33 del d.lgs. n. 206 del
2005.
Invero, le norme di cui all'art. 1957 c.c., lungi dal riconoscere un'eccezione in favore del fideiussore, contemplano un'ipotesi di decadenza a carico del creditore garantito.
5 Ne consegue che la deroga a tale disposizione non si traduce in una limitazione alla facoltà di opporre eccezioni, ossia in una delle condizioni di sfavore tipizzate dalla norma di cui alla lettera t) dell'art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005 , ma, diversamente, dà luogo ad una fattispecie negoziale da cui origina un'obbligazione di garanzia geneticamente svincolata da termini di decadenza e, dunque, avente, per espressa volontà delle parti, una durata più ampia di quella ricavabile dalle norme di cui all'art. 1957 c.c.
A conferma di tal ultimo convincimento, occorre porre l'attenzione sulla norma di cui al secondo comma dell'art. 34 del d.lsg. n. 206 del 2005, secondo cui “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, ne' all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purche' tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
Che la garanzia personale presenti o meno un vincolo di accessorietà, sotto il profilo temporale, più o meno inteso con l'obbligazione principale, attiene all'oggetto del contratto e sottintende una libera determinazione negoziale della parte che, quand'anche consumatore, sottostà unicamente al vaglio della meritevolezza degli interessi, giusto il principio generale di cui all'art. 1322 c.c.
Da altro angolo prospettico, non appare peregrino osservare che la deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c. si risolve nella rinuncia del fideiussore a far valere lo spirare del termine di decadenza (termine, in realtà, mai attratto al contenuto negoziale in ragione della deroga originaria) e, per consolidato orientamento, “tra le clausole vessatorie non possono essere annoverare le rinunce, le quali non rientrano tra le condizioni che stabiliscono ... limitazioni alle facoltà di opporre eccezioni o restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi
(così, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 5815 del 03/07/1987)”.
II. Il motivo dell'appello principale censura la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno nella parte in cui ha dichiarato la nullità testuale, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., integrante il contenuto dell'atto pubblico del 28.10.2015 per il cui tramite gli appellati rilasciarono la fideiussione in favore di (dante causa di Controparte_3
6 parte appellante), sì da giungere ad affermare l'avvenuta liberazione dei fideiussori in ragione dell'inosservanza del termine di decadenza contemplato dal primo comma dell'art. 1957 c.c.
Il motivo è fondato.
In primo luogo, occorre osservare che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa appellata nella comparsa conclusionale, la doglianza in esame investe l'intero capo decisionale relativo all'accertata nullità parziale nonché le statuizioni decisionali ad essa conseguenti.
In altri termini, come emerge adeguatamente dall'esame complessivo dell'atto introduttivo del presente grado (si rinvia, in particolare, alla lettura delle pagine 9,10,11,12,13),
[...]
pur indugiando con particolare insistenza sulla dicotomia tra Controparte_4
fideiussione specifica e fideiussione omnibus, lamenta che il Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato la nullità testuale della clausola di deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c. pur in carenza di adeguata prova della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale a monte.
In tale ottica, il reiterato richiamo alla riferita dicotomia si configura unicamente come elemento volto a lumeggiare la fondatezza della doglianza incentrata sulla carenza di profili di invalidità parziale e, pertanto, non esaurisce lo spettro della doglianza che, lo si ripete, si estende al presupposto necessario del capo decisionale relativo alla pronuncia incidentale di nullità parziale, ossia la sussistenza o meno dell'intesa anticoncorrenziale a monte.
Tanto premesso, vi è che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Ascoli Piceno,
l'avvenuta tempestiva produzione del c.d. modello A.B.I. e del susseguente provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 non esprimono, nel caso di specie, la necessaria significanza probatoria.
Come correttamente osservato dalla difesa appellante, non vi è il necessario allineamento cronologico tra l'attività istruttoria svolta dalla Banca d'Italia e sottesa alla misura provvedimentale adottata nel 2005 e la fideiussione rilasciata dagli opponenti con atto pubblico del 28.10.2015, ossia in epoca successiva di oltre dieci anni alla ricognizione di mercato all'epoca compiuta dall'Autorità di vigilanza.
Altresì, nel caso di specie nemmeno vi è corrispondenza, sotto il profilo della formulazione letterale, tra la clausola inserita nel richiamato atto pubblico e quella predisposta dall' nel CP_11
2003.
7 La circostanza non è sfuggita al Tribunale di Ascoli Piceno che, al riguardo, osserva quanto segue: “nello specifico, confrontando le clausole accettate e sottoscritte da e Controparte_1
non può non notarsi come due delle clausole dello schema ABI dichiarate Controparte_2
illegittime per contrasto con la normativa anticoncorrenziale siano palesemente presenti, seppur con qualche differenza linguistica che, sostanzialmente, non muta il contenuto delle stesse. In particolare, è presente la clausola di rinuncia alla decadenza per inerzia del creditore per mezzo della quale i fideiussori (odierni opponenti) si obbligavano a prestare la garanzia “con esplicita e formale rinuncia al diritto di preventiva escussione del debitore principale e con rinuncia altresì a far valere il disposto degli artt. 1955, 1957 e 1205 del c.c.”
(clausola 6 schema ABI) così come è presente la clausola di “sopravvivenza” n. 8 dello schema
ABI, dichiarata nulla laddove estende l'obbligazione di garanzia all' “obbligo di restituzione delle somme erogate nell'ipotesi in cui venisse dichiarato comunque invalido il contratto di mutuo”.
L'assunto non è condivisibile.
Muovendo dal presupposto della natura derogabile delle norme di cui all'art. 1957 c.c., come sopra già osservato, vi è che il linguaggio giuridico utilizzabile per il confezionamento di una clausola derogatoria offre formule limitate e, dunque, che vi sia una corrispondenza tra alcuni lemmi utilizzati per la clausola contemplata dallo schema A.B.I. e quelli in concreto impiegati dal fideiussore, si risolve in un accadimento totalmente irrilevante al fine della prova della sussistenza della lamentata intesa anticoncorrenziale.
Peraltro, nel caso di specie, per quanto possa rilevare, non vi è alcuna intersecazione tra la lettera della clausola predisposta dall' e quella inserita nel richiamato atto pubblico. CP_11
Oltre allo schema A.B.I. e al provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, privi di ogni significanza probatoria per le ragioni sopra indicate, gli opponenti non hanno fornito alcun ulteriore elemento volto a lumeggiare adeguatamente la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale alla data del 28.10.2015.
Tale lacuna probatoria, non colmabile aliunde, preclude di affermare che la fideiussione sottesa al decreto ingiuntivo sia affetta da nullità parziale testuale ai sensi della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990.
8 La validità della clausola derogatoria si risolve nell'infondatezza dell'eccezione incentrata sulle norme di cui all'art. 1957 c.c.
In subordine, occorre osservare che il richiamato atto pubblico prevede anche quanto segue: “le le parti fidejubenti … si obbligano … a pagare alle scadenze contrattuali ed a seguito di semplice richiesta della Banca mutuante quanto dovuto dal debitore per interessi ed accessori ... a pagare alla Banca mutuante, a semplice richiesta della stessa e an che in caso di opposizione del debitore”.
Ad avviso del Collegio, tale clausola, pur non risolvendosi in una deroga alla norma di cui all'art. 1957 c.c. laddove prevede il termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, nondimeno consente al creditore garantito di rispettare tale termine tramite tempestiva formulazione, nei confronti del fideiussore, di una richiesta stragiudiziale di pagamento (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 13078 del
21/05/2008, Sentenza della Corte di Cassazione n. 22346 del 26/09/2017).
Ciò che è avvenuto nel caso di specie atteso che, come emerge dall'esame della scrittura del
12.10.2017, tempestivamente prodotta da parte opposta, Controparte_3
ha contestualmente richiesto, sebbene in via stragiudiziale (in conformità a quanto pattuito nel richiamato atto pubblico), il pagamento sia al debitore principale che ai fideiussori, così rispettando il termine di cui al primo comma dell'art. 1957 c.c.
III. L'accoglimento dell'appello principale e l'infondatezza dell'appello incidentale conducono alla riforma della sentenza impugnata.
Al riguardo, deve trovare applicazione il principio secondo cui “l'accoglimento dell'opposizione
a decreto ingiuntivo, anche per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, che non rivive in caso di riforma, in sede di gravame, della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22874 del 16/08/2024)”.
Dunque, posto che l'accoglimento dell'impugnazione non può condurre alla reviviscenza e conferma del provvedimento monitorio ormai revocato, nondimeno, in ragione della fondatezza della domanda originariamente veicolata tramite ricorso ex art. 633 c.p.c., Controparte_1
deve essere condannato all'immediato pagamento, in favore di Controparte_12
9
[...] della somma di euro 493.000,00 oltre interessi legali dalla notificazione del
[...]
decreto ingiuntivo al saldo;
invece, deve essere condannata Controparte_2
all'immediato pagamento, in favore di della Controparte_4
somma di euro 1.682.000,00 oltre interessi legali dalla notificazione del decreto ingiuntivo al saldo.
IV. Con riferimento al rapporto processuale tra le parti costituite, la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
Nel primo grado, la difesa di parte opposta ha svolto attività difensiva in tutte le fasi.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale ed a quelli minimi per la fase istruttoria, esauritasi nel deposito delle memorie di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c.
Nel presente grado, la difesa di parte appellante ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 nei confronti di Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 493.000,00 oltre interessi legali dalla Controparte_4
notificazione del decreto ingiuntivo al saldo;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
della somma di euro 1.682.000,00 oltre interessi legali dalla Controparte_4
notificazione del decreto ingiuntivo al saldo;
- condanna e all'immediato pagamento in via Controparte_1 Controparte_2
solidale, in favore di delle spese del primo grado di Controparte_4
10 giudizio, che si liquidano in euro 29.124,00 per compenso ed euro 870,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed Iva;
- condanna e all'immediato pagamento in via Controparte_1 Controparte_2
solidale, in favore di delle spese del primo grado di Controparte_4
giudizio, che si liquidano in euro 24.064,00 per compenso ed euro 2.556,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed Iva;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di dei presupposti contemplati Controparte_1
dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 7.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 389/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Marco Bianchini;
appellante
CONTRO
( c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Nicola P.IVA_2
Sotgiu;
c.f. , contumace;
Controparte_3 P.IVA_3
appellati avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellante: “piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, per le causali sopra esposte, in via preliminare accogliere, inaudita altera parte o in alternativa previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, l'istanza di sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c. e disporre la
1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 15/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno;
nel merito, respinta ogni contraria istanza, accogliere il presente appello e riformare la sentenza n. 15/2022 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 10/01/2022 e pubblicata il
10/01/2022 e confermare nei confronti di il Controparte_1 Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 447/2019 – R.G. 1206/2019 emesso provvisoriamente esecutivo in data
18/06/2019 dal Tribunale di Ascoli Piceno. Con vittoria di spese di lite di primo e secondo grado e ripetizione di quanto pagato per le spese di primo grado”; appellati costituiti: “voglia, l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa: in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
nel merito, in conferma della sentenza impugnata, respingere il gravame in quanto palesemente inammissibile ed infondato;
in via incidentale e condizionata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, accogliere l'opposizione proposta dal solo Ing. per le ragioni di cui in atto e Controparte_1
per l'effetto dichiarare l'intervenuta decadenza della Controparte_4
e della derivante dalla natura vessatoria della clausola
[...] Controparte_3
di rinuncia all'art. 1957 c.c.Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di riposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dell'unico motivo in cui si esaurisce l'appello principale e dell'unico motivo dell'impugnazione incidentale.
*****
2 I. Occorre principiare dall'esame del motivo dell'appello incidentale in ragione della pregiudizialità logica (con riferimento alla posizione di ) che discende dalla Controparte_1
questione ad esso sottesa.
La difesa appellata, infatti, censura la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno nella parte in cui ha negato la qualità di consumatore del fideiussore , sì da disattendere le Controparte_1
doglianze relative alla nullità parziale della fideiussione, sottesa al decreto ingiuntivo opposto, ed incentrate appunto sulla asserita qualità soggettiva del fideiussore.
Il motivo è infondato.
Come noto, “in tema di contratti stipulati dal consumatore, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso ,e non già del distinto contratto principale, dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (così,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 1666 del 24/01/2020; in tal senso, anche Ordinanza della Corte di Cassazione n. 32225 del 13/12/2018)”.
Ancora, e ponendo l'attenzione alla giurisprudenza comunitaria, “è necessario ricordare che la nozione di consumatore, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo. Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come consumatore ai sensi della suddetta direttiva .Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non
3 trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata (così,
Ordinanza CGUE del 19.11.2015)”.
Vi è, pertanto, che la partecipazione non trascurabile al capitale sociale si configura di per sé, ossia anche in carenza della attribuzione di prerogative gestionali, come elemento ostativo all'assunzione dello status di consumatore in capo al socio che abbia a prestare una garanzia personale in favore della propria società, salva, all'evidenza, la sussistenza di adeguati elementi istruttori di segno contrario idonei a confutare tale assunto presuntivo.
Declinando tale principio al caso di specie, e ponendo l'attenzione sulla documentazione prodotta nel corso del primo grado di giudizio, occorre rilevare che:
- il debitore principale è Controparte_5
- è socio di in misura del 8.5% del capitale sociale, Controparte_1 Controparte_5
unitamente a socia al 9,68%, socia al 32,82%, Parte_2 Controparte_6
Nobilmax s.r.l., socia al 20%, socia al 20%; Controparte_2
- è anche socio al 50% e coamministratore di Nobilmax s.r.l. Controparte_1
Dunque, attribuendo anche adeguato valore alla circostanze della ristrettezza della base sociale di vi è che è titolare in via indiretta ed indiretta, ossia tramite Controparte_5 Controparte_1
Nobilmax s.r.l. (di cui è amministratore e socio), di quote sociali di entità considerevole, tali, cioè, da sottintendere un sicuro interesse al proficuo andamento dell'attività di impresa esercitata da Controparte_5
Deve presumersi, pertanto, che abbia agito, ovvero abbia rilasciato la Controparte_1
fideiussione, in ragione del collegamento funzionale con Controparte_5
Tale convincimento non è incrinato dalla circostanza che è (o, comunque era Controparte_1
al momento del rilascio della fideiussione) un ingegnere iscritto all'albo e un docente scolastico, posto che egli, al contempo, ha amministrato plurime società di capitali (oltre a
Nobilmax s.r.l., anche Immobiliare San Michele s.r.l., Immobilsistem s.r.l., Controparte_7
, ciò che, Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
sul piano concreto, dimostra che, nel caso in esame, non vi è stata alcuna incompatibilità di fatto tra l'inquadramento lavorativo e lo svolgimento di attività di impresa in forma collettiva.
4 In altri termini, nel caso di specie la collocazione professionale e lavorativa di CP_1
non veicola alcun elemento indiziario idoneo al superamento della presunzione
[...]
derivante dalla sussistenza del collegamento funzionale sopra evidenziato.
Ne consegue che, condividendo in parte qua la decisione impugnata, deve essere negata la qualità di consumatore di in relazione alla fideiussione sottesa al decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto.
Peraltro, anche qualora per mera ipotesi si volesse ritenere che abbia Controparte_1
rilasciato la fideiussione nelle qualità di consumatore, nondimeno la clausola di deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c., da essa prevista, non sarebbe vessatoria.
Muovendo dalla constatazione che non vi è alcuna norma che abbia a precludere al consumatore di rilasciare fideiussioni (e finanche di stipulare contratti autonomi di garanzia e, dunque, di assumere garanzie personali ove il il nesso di accessorietà con l'obbligazione principale sia totalmente eliso), va osservato che la le norme di cui all'art. 1957 c.c. sono derogabili dall'autonomia privata poiché non intercettano alcuna esigenza di tutela superindividuale.
In altri e più compiuti termini, “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del debitore (così, Sentenza della
Corte di Cassazione n. 12456 del 09/12/1997; nei medesimi termini, Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 21867 del 24/09/2013 nonché Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28943 del
04/12/2017)”.
In secondo luogo, ed in consapevole dissenso con un diverso orientamento della giurisprudenza di merito, va rilevato che la clausola di deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c., esula dal perimetro precettivo della disposizione di cui alla lettera t) dell'art. 33 del d.lgs. n. 206 del
2005.
Invero, le norme di cui all'art. 1957 c.c., lungi dal riconoscere un'eccezione in favore del fideiussore, contemplano un'ipotesi di decadenza a carico del creditore garantito.
5 Ne consegue che la deroga a tale disposizione non si traduce in una limitazione alla facoltà di opporre eccezioni, ossia in una delle condizioni di sfavore tipizzate dalla norma di cui alla lettera t) dell'art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005 , ma, diversamente, dà luogo ad una fattispecie negoziale da cui origina un'obbligazione di garanzia geneticamente svincolata da termini di decadenza e, dunque, avente, per espressa volontà delle parti, una durata più ampia di quella ricavabile dalle norme di cui all'art. 1957 c.c.
A conferma di tal ultimo convincimento, occorre porre l'attenzione sulla norma di cui al secondo comma dell'art. 34 del d.lsg. n. 206 del 2005, secondo cui “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, ne' all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purche' tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
Che la garanzia personale presenti o meno un vincolo di accessorietà, sotto il profilo temporale, più o meno inteso con l'obbligazione principale, attiene all'oggetto del contratto e sottintende una libera determinazione negoziale della parte che, quand'anche consumatore, sottostà unicamente al vaglio della meritevolezza degli interessi, giusto il principio generale di cui all'art. 1322 c.c.
Da altro angolo prospettico, non appare peregrino osservare che la deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c. si risolve nella rinuncia del fideiussore a far valere lo spirare del termine di decadenza (termine, in realtà, mai attratto al contenuto negoziale in ragione della deroga originaria) e, per consolidato orientamento, “tra le clausole vessatorie non possono essere annoverare le rinunce, le quali non rientrano tra le condizioni che stabiliscono ... limitazioni alle facoltà di opporre eccezioni o restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi
(così, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 5815 del 03/07/1987)”.
II. Il motivo dell'appello principale censura la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno nella parte in cui ha dichiarato la nullità testuale, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., integrante il contenuto dell'atto pubblico del 28.10.2015 per il cui tramite gli appellati rilasciarono la fideiussione in favore di (dante causa di Controparte_3
6 parte appellante), sì da giungere ad affermare l'avvenuta liberazione dei fideiussori in ragione dell'inosservanza del termine di decadenza contemplato dal primo comma dell'art. 1957 c.c.
Il motivo è fondato.
In primo luogo, occorre osservare che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa appellata nella comparsa conclusionale, la doglianza in esame investe l'intero capo decisionale relativo all'accertata nullità parziale nonché le statuizioni decisionali ad essa conseguenti.
In altri termini, come emerge adeguatamente dall'esame complessivo dell'atto introduttivo del presente grado (si rinvia, in particolare, alla lettura delle pagine 9,10,11,12,13),
[...]
pur indugiando con particolare insistenza sulla dicotomia tra Controparte_4
fideiussione specifica e fideiussione omnibus, lamenta che il Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato la nullità testuale della clausola di deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c. pur in carenza di adeguata prova della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale a monte.
In tale ottica, il reiterato richiamo alla riferita dicotomia si configura unicamente come elemento volto a lumeggiare la fondatezza della doglianza incentrata sulla carenza di profili di invalidità parziale e, pertanto, non esaurisce lo spettro della doglianza che, lo si ripete, si estende al presupposto necessario del capo decisionale relativo alla pronuncia incidentale di nullità parziale, ossia la sussistenza o meno dell'intesa anticoncorrenziale a monte.
Tanto premesso, vi è che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Ascoli Piceno,
l'avvenuta tempestiva produzione del c.d. modello A.B.I. e del susseguente provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 non esprimono, nel caso di specie, la necessaria significanza probatoria.
Come correttamente osservato dalla difesa appellante, non vi è il necessario allineamento cronologico tra l'attività istruttoria svolta dalla Banca d'Italia e sottesa alla misura provvedimentale adottata nel 2005 e la fideiussione rilasciata dagli opponenti con atto pubblico del 28.10.2015, ossia in epoca successiva di oltre dieci anni alla ricognizione di mercato all'epoca compiuta dall'Autorità di vigilanza.
Altresì, nel caso di specie nemmeno vi è corrispondenza, sotto il profilo della formulazione letterale, tra la clausola inserita nel richiamato atto pubblico e quella predisposta dall' nel CP_11
2003.
7 La circostanza non è sfuggita al Tribunale di Ascoli Piceno che, al riguardo, osserva quanto segue: “nello specifico, confrontando le clausole accettate e sottoscritte da e Controparte_1
non può non notarsi come due delle clausole dello schema ABI dichiarate Controparte_2
illegittime per contrasto con la normativa anticoncorrenziale siano palesemente presenti, seppur con qualche differenza linguistica che, sostanzialmente, non muta il contenuto delle stesse. In particolare, è presente la clausola di rinuncia alla decadenza per inerzia del creditore per mezzo della quale i fideiussori (odierni opponenti) si obbligavano a prestare la garanzia “con esplicita e formale rinuncia al diritto di preventiva escussione del debitore principale e con rinuncia altresì a far valere il disposto degli artt. 1955, 1957 e 1205 del c.c.”
(clausola 6 schema ABI) così come è presente la clausola di “sopravvivenza” n. 8 dello schema
ABI, dichiarata nulla laddove estende l'obbligazione di garanzia all' “obbligo di restituzione delle somme erogate nell'ipotesi in cui venisse dichiarato comunque invalido il contratto di mutuo”.
L'assunto non è condivisibile.
Muovendo dal presupposto della natura derogabile delle norme di cui all'art. 1957 c.c., come sopra già osservato, vi è che il linguaggio giuridico utilizzabile per il confezionamento di una clausola derogatoria offre formule limitate e, dunque, che vi sia una corrispondenza tra alcuni lemmi utilizzati per la clausola contemplata dallo schema A.B.I. e quelli in concreto impiegati dal fideiussore, si risolve in un accadimento totalmente irrilevante al fine della prova della sussistenza della lamentata intesa anticoncorrenziale.
Peraltro, nel caso di specie, per quanto possa rilevare, non vi è alcuna intersecazione tra la lettera della clausola predisposta dall' e quella inserita nel richiamato atto pubblico. CP_11
Oltre allo schema A.B.I. e al provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, privi di ogni significanza probatoria per le ragioni sopra indicate, gli opponenti non hanno fornito alcun ulteriore elemento volto a lumeggiare adeguatamente la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale alla data del 28.10.2015.
Tale lacuna probatoria, non colmabile aliunde, preclude di affermare che la fideiussione sottesa al decreto ingiuntivo sia affetta da nullità parziale testuale ai sensi della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990.
8 La validità della clausola derogatoria si risolve nell'infondatezza dell'eccezione incentrata sulle norme di cui all'art. 1957 c.c.
In subordine, occorre osservare che il richiamato atto pubblico prevede anche quanto segue: “le le parti fidejubenti … si obbligano … a pagare alle scadenze contrattuali ed a seguito di semplice richiesta della Banca mutuante quanto dovuto dal debitore per interessi ed accessori ... a pagare alla Banca mutuante, a semplice richiesta della stessa e an che in caso di opposizione del debitore”.
Ad avviso del Collegio, tale clausola, pur non risolvendosi in una deroga alla norma di cui all'art. 1957 c.c. laddove prevede il termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, nondimeno consente al creditore garantito di rispettare tale termine tramite tempestiva formulazione, nei confronti del fideiussore, di una richiesta stragiudiziale di pagamento (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 13078 del
21/05/2008, Sentenza della Corte di Cassazione n. 22346 del 26/09/2017).
Ciò che è avvenuto nel caso di specie atteso che, come emerge dall'esame della scrittura del
12.10.2017, tempestivamente prodotta da parte opposta, Controparte_3
ha contestualmente richiesto, sebbene in via stragiudiziale (in conformità a quanto pattuito nel richiamato atto pubblico), il pagamento sia al debitore principale che ai fideiussori, così rispettando il termine di cui al primo comma dell'art. 1957 c.c.
III. L'accoglimento dell'appello principale e l'infondatezza dell'appello incidentale conducono alla riforma della sentenza impugnata.
Al riguardo, deve trovare applicazione il principio secondo cui “l'accoglimento dell'opposizione
a decreto ingiuntivo, anche per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, che non rivive in caso di riforma, in sede di gravame, della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22874 del 16/08/2024)”.
Dunque, posto che l'accoglimento dell'impugnazione non può condurre alla reviviscenza e conferma del provvedimento monitorio ormai revocato, nondimeno, in ragione della fondatezza della domanda originariamente veicolata tramite ricorso ex art. 633 c.p.c., Controparte_1
deve essere condannato all'immediato pagamento, in favore di Controparte_12
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[...] della somma di euro 493.000,00 oltre interessi legali dalla notificazione del
[...]
decreto ingiuntivo al saldo;
invece, deve essere condannata Controparte_2
all'immediato pagamento, in favore di della Controparte_4
somma di euro 1.682.000,00 oltre interessi legali dalla notificazione del decreto ingiuntivo al saldo.
IV. Con riferimento al rapporto processuale tra le parti costituite, la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
Nel primo grado, la difesa di parte opposta ha svolto attività difensiva in tutte le fasi.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale ed a quelli minimi per la fase istruttoria, esauritasi nel deposito delle memorie di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c.
Nel presente grado, la difesa di parte appellante ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 nei confronti di Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 493.000,00 oltre interessi legali dalla Controparte_4
notificazione del decreto ingiuntivo al saldo;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
della somma di euro 1.682.000,00 oltre interessi legali dalla Controparte_4
notificazione del decreto ingiuntivo al saldo;
- condanna e all'immediato pagamento in via Controparte_1 Controparte_2
solidale, in favore di delle spese del primo grado di Controparte_4
10 giudizio, che si liquidano in euro 29.124,00 per compenso ed euro 870,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed Iva;
- condanna e all'immediato pagamento in via Controparte_1 Controparte_2
solidale, in favore di delle spese del primo grado di Controparte_4
giudizio, che si liquidano in euro 24.064,00 per compenso ed euro 2.556,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed Iva;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di dei presupposti contemplati Controparte_1
dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 7.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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