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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/02/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 2641/2020, riservata in decisione all'udienza collegiale del 18.02.2025, sostituita con decreto di questa Corte del 30.12.2024 con lo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c. al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
, nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1 Pt_2 [...]
) C.F._1
1
1 , nato in [...] il [...] (C.F. Parte_3 Pt_4 [...]
), nella qualità di fideiussori della C.F._2 [...]
Parte_5
elettivamente domiciliati in Roma, via Romeo Romei, 2, presso lo studio dell'Avv. Francesco Albisinni del Foro di Roma, rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario Beninato – indirizzo pec:
per procura alle liti allegata Email_1
all'atto di appello
APPELLANTI
E
in persona del suo Presidente ( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Nanna pec.: in virtù di procura generale alle Email_2
liti per atto del Notaio di Bologna del 29.10.2010, rep. Per_1
115840/33105, allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.2.2021
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 194 pubblicata il 07.01.2020
Conclusioni: gli appellanti hanno concluso come da comparsa conclusionale depositata il 03.02.2025: “- accogliere il gravame proposto e per l'effetto, in 2 totale riforma della sentenza di primo grado impugnata: - accertare e dichiarare, in relazione al rapporto di c/c ordinario n.10878596 ed al c/c anticipi su fatture n. 10878643, con connesse aperture di credito,
l'insussistenza di qualsiasi valida pattuizione determinativa di interessi convenzionali sia creditori che debitori e per l'effetto dichiararne la nullità
e l'inefficacia, per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., 116, 117, 118 e
120 L. n. 385/93, nonché l'inefficacia degli addebiti per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto ai sensi dell'art. 1284 c.c.; - accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e l'illegittimità della praticata capitalizzazione trimestrale degli interessi, stante la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.; - accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e l'illegittimità per violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c degli addebiti per interessi ultralegali maturati sui rapporti bancari in questione e applicati nel corso del rapporto, in assenza di valida pattuizione determinativa di interessi convenzionali, nonché della praticata capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati, stante la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.; - accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità, per violazione degli artt. 1325 e 1418
c.c., dell'addebito di commissioni di massimo scoperto comunque prive di causa negoziale e capitalizzate trimestralmente;
- accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità, per violazione degli artt. 1284, 1325,
1346 e 1418 c.c., dell'addebito, privo di qualsiasi giustificazione causale, di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
- accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità dell'addebito di commissioni, 3 remunerazioni, provvigioni e spese non documentate applicate dalla banca pur in mancanza, anche in ordine ai relativi importi, di espresse previsioni contrattuali;
- accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità
e la risoluzione del mutuo n. 1356546 del 01.08.2007, del mutuo n. 6458661 del 29.01.2010 e del mutuo n. 3795716 del 10.03.2011, per palese violazione della L. n. 108/1996, attesa l'usurarietà "genetica" degli stessi, per tutti i motivi diffusamente illustrati in narrativa;
- accertare e dichiarare la nullità della clausola determinativa dei tassi di interessi in relazione al contratto di finanziamento 01.08.2007 per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) L.
n. 287/1990 e dell'art. 101 TFUE;
- per l'effetto condannare la _1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di
[...]
tutte le somme che saranno definitivamente accertate in corso di causa, in relazione ai rapporti bancari in contestazione che potranno essere compensate, ove occorra, con le eventuali maggiori somme dovute;
- condannare la banca convenuta al pagamento di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che se ne dichiara anticipatario. - in ogni caso, per la rimessione della causa in istruttoria, per la rinnovazione e/o integrazione di CTU contabile, ai fini dell'applicazione della capitalizzazione semplice degli interessi (in luogo di quella trimestrale illegittimamente applicata dalla banca) nel ricalcolo del c/c ordinario e del c/c anticipi;
- rettifica del calcolo del TEG del c/c anticipi n. 10878643 con riferimento agli importi degli oneri e dell'accordato, e confronto del TEG con il corretto tasso soglia di riferimento;
- ricalcolo del piano di ammortamento del finanziamento
01.08.2007 in base ai tassi ex art. 117 T.U.B.; - calcolo del TEG dei contratti di finanziamento includendo il compenso di estinzione anticipata, 4 indipendentemente dal relativo addebito verificatosi in epoca successiva alla stipula, ipotizzando anche la penale per inadempimento del mutuo e
l'addebito del relativo onere” ; nonché come da note depositate il
17.2.2025;
l'appellata ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.07.2020: “voglia così provvedere: IN RITO - dichiarare inammissibile l'avversa impugnazione non avendo la stessa alcuna possibilità di essere accolta, essendosi il Tribunale a quo attenuto agli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali in subiecta materia;
- dichiarare inammissibile ed improponibile l'avversa impugnazione trattandosi di rapporti ancora in itinere, non essendo stati revocati nel momento della proposizione della actio indebiti;
- dichiarare i fideiussori sforniti di legittimazione, avendo essi sottoscritto un mero contratto di garanzia e non di conto corrente, stante la FUGA all'estero della debitrice principale;
NEL MERITO - confermare il credito della Banca, come quantificato dal CTU ma con esclusione della garanzia fideiussoria prestata per la posizione collegata FULL TEXIL, a cui ci si riporta;
- dichiarare aventi effetti solutori i versamenti registrati a credito della società; IN
OGNI CASO - condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento in base a tariffe e/o usi, oltre iva, cpa
e spese generali, come per legge;
- condannare parte attrice al risarcimento del danno per conclamata malafede processuale, ex art. 96 del c.p.c”; nonché come da note depositate il 17.2.2025.
Svolgimento del Processo 5 Con atto di citazione notificato in data 12.06.2013, la società
[...]
nonché i sig.ri Parte_5 Parte_6
e quali fideiussori della prima
[...] Parte_5
convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Matera la Controparte_1
affinché accertasse e dichiarasse, in riferimento al rapporto di c/c ordinario n. 10878596 ed al conto anticipi su fatture n. 10878643, l'assenza di qualsiasi valida pattuizione determinativa di interessi convenzionali, sia creditori che debitori;
l'applicazione di interessi ultralegali;
l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
la nullità e l'inefficacia dell'addebito di commissioni di massimo scoperto prive di causa negoziale;
affinché dichiarasse l'effettivo saldo dei rapporti bancari oggetto di causa, nonché la nullità e la risoluzione dei mutui n. 1356546 dell'1.8.2007, n.
6458661 del 29.1.2010 e del mutuo n. 3795716 del 10.3.2011 per violazione di norme imperative, con richiesta di condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite, nonché al risarcimento del danno.
Si costituì in giudizio chiedendo l'integrale rigetto della Controparte_1
domanda avversaria ed eccependo l'incompetenza del Tribunale di Matera in favore del Tribunale di Roma, competente in base alle clausole dei contratti litigiosi.
Con sentenza n. 257/2016, pubblicata in data 09.02.2016, il Tribunale di
Matera dichiarò la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Roma.
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 06.05.2016 il giudizio venne riassunto dinanzi il Tribunale di Roma.
6 Quest'ultimo, nel valido contraddittorio delle parti, istruita la causa con c.t.u. contabile, con sentenza n. 194 del 07.01.2020 così decise la causa:
- rigetta la domanda proposta da parte attrice con riferimento al contratto di mutuo chirografario n. 1356546; - accerta che il saldo del mutuo chirografario n. 6458661 è pari ad e. 32.723,69 a debito del mutuatario;
- accerta che il saldo del mutuo chirografario n. 3795716 è pari ad e.
133,259,16 a debito del mutuatario;
- accerta che il saldo del conto anticipi
n. 10878643 è pari ad e. 558.445,47 a debito del cliente;
- accerta che il saldo del c/c n. 10878596 è pari ad e. 75788,56 a debito del cliente;
- condanna gli attori, in solido fra loro, alla rifusione in favore di parte convenuta, delle spese della presente procedura che liquida in e. 25.000,00, oltre accessori tutti di legge;
- pone a carico di parte attrice le spese della
CTU già liquidate in corso di causa.
Con atto di citazione notificato ad in data 04.06.2020, i soli Controparte_1
sig.ri e , hanno Parte_5 Parte_6
proposto appello avverso la suindicata sentenza, concludendo come in epigrafe e chiedendone la riforma per i seguenti motivi.
1.Erroneamente il Tribunale, pur avendo dato atto della mancanza del documento negoziale del rapporto di c/c ordinario n. 10878596, e quindi della implicita insussistenza di una clausola recante la medesima periodicità della capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi debitori che creditori, aveva ritenuto comunque legittimo l'anatocismo operato dalla banca. In particolare, il richiamo al contratto di affidamento in cui vi sarebbe un'accettazione da parte del correntista della periodicità della capitalizzazione degli interessi, risultava inconferente. 7 Infatti, tale clausola, proprio in quanto inserita nell'ambito di un contratto di affidamento, disciplinava le sole condizioni applicabili all'apertura di credito;
non risultavano, invece, convenute le condizioni da applicare al rapporto di conto corrente.
2.Erroneamente il Tribunale aveva ritenuto validi gli addebiti intervenuti sul rapporti di c/c ordinario ed anticipi a titolo di “commissioni disponibilità fondi”.
Invece, il quesito peritale atteneva esclusivamente alle commissioni di massimo scoperto: di conseguenza, non poteva essere utilizzato dal c.t.u. per verificare la legittimità o meno degli addebiti per commissioni di disponibilità fondi, trattandosi di entità distinte.
In ogni caso, il giudice avrebbe dovuto rilevare che la commissione disponibilità fondi era convenuta con i contratti di affidamento del
29.01.2010, per cui tutti gli addebiti operati dalla banca in epoca anteriore, dovevano essere considerati illegittimi ed espunti dal ricalcolo, in quanto privi di pattuizione.
3.Erroneamente il Tribunale aveva mancato di rilevare il superamento dei tassi soglia in relazione al rapporto di c/c anticipi n. 10878643.
In particolare, risultava del tutto erroneo l'importo delle spese incluse nel
TEG: non era condivisibile l'esclusione delle spese per operazioni o delle spese per invio estratti conto o comunicazioni, perché tutte le spese, nel caso di un c/c anticipi, devono ritenersi collegate all'erogazione del credito e come tali rilevanti ai fini del TEG.
8 Ove correttamente calcolato il TEG, infatti, sarebbe emerso il superamento del tasso soglia nel corso di ben cinque trimestri (secondo trimestre 2011, secondo, terzo e quarto 2012 e primo 2013).
In ogni caso, era erronea la sentenza di primo grado nella parte in cui, pur rilevando il superamento dei tassi soglia in alcuni trimestri, a seguito dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca in relazione ai rapporti di c/c ordinario ed anticipi, non ne aveva considerato il carattere c.d.
"genetico": invece, la variazione unilaterale dei tassi di interesse da parte degli istituti di credito, che comporti il superamento dei tassi soglia, doveva essere ricondotta alla figura dell'usura originaria.
4.Erroneamente il Tribunale, aderendo alle risultanze della c.t.u., aveva ritenuto non usurari i tassi di interesse pattuiti nei finanziamenti sulla base di un'erronea interpretazione del 644 c.p. Dal tenore letterale di quest'ultimo articolo, si desumeva invece che, ai fini della verifica della natura usuraria del tasso convenuto nei contratti di mutuo, doveva tenersi conto non solo del tasso di interessi convenuto, ma anche di tutti gli altri costi previsti in contratto, sia quelli certi, sia quelli eventuali, quali gli interessi moratori e la commissione per estinzione anticipata e/o per decadenza dal beneficio del termine.
Di conseguenza, risultava del tutto erronea la mancata considerazione della penale per estinzione anticipata e/o per estinzione del contratto o decadenza dal beneficio del termine nel calcolo del TEG, nel presupposto della mera
"eventualità" di applicazione di detto onere.
9 5.La c.t.u. era nulla in quanto le risultanze peritali risultano viziate da gravi errori di carattere metodologico, e dunque inattendibili.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.07.2020 si è costituita contestando l'appello e chiedendone il rigetto, nonché Controparte_1
l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., per i seguenti motivi:
i fideiussori non erano legittimati a proporre l'actio indebiti per la ripetizione di somme, in quanto i rapporti negoziali de quibus erano ancora in essere presso la dipendenza di Matera della banca;
l' impugnazione era inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt.
342 e 348-ter c.p.c.; , i contratti oggetto di causa erano stati stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera del CICR del febbraio 2000; la Banca aveva computato interessi e spese come previste nei contratti. Il c.t.u. inoltre, aveva ritenuto inefficaci le variazioni peggiorative delle condizioni, procedendo al ricalcolo degli interessi applicando l'ultimo tasso di interesse pattuito e lasciando, invece, inalterate le variazioni in melius dello stesso intervenute nel corso del rapporto. Le commissioni di massimo scoperto erano sono state scomputate;
la c.d. usura sopravvenuta non rilevava ai fini dell'individuazione dell'usura negoziale;
lo ius variandi praticato dalla banca convenuta nel corso del rapporto doveva ritenersi del tutto valido ed efficace, poiché comunicato al cliente, a norma dell'art. 118 comma 1 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385, mediante appositi avvisi affissi nelle filiali della banca e mediante l'invio dei singoli estratti di c/c. Peraltro, il c.t.u. aveva escluso l'usura.
10 Fissata l'udienza collegiale in data odierna, essa è stata sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c.
Nella comparsa conclusionale depositata il 03.02.2025, gli appellanti hanno chiesto alla Corte di disporre, ex art. 89 c.p.c., la cancellazione della frase, contenuta a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta avversaria,
“ponendo così in atto una vera e propria strategia fraudatoria che interesserà la Procura della Repubblica competente”, in quanto immotivatamente offensiva e indebitamente tesa a paventare condotte penalmente rilevanti a carico degli appellanti.
Hanno chiesto la condanna della banca al risarcimento del danno in favore degli appellanti, da liquidarsi in via equitativa.
Con le memorie depositate il 17.2.2025 l'appellata, premesso che nel presente giudizio non si era celebrata la prima udienza, ha chiesto che fosse fissata un'udienza a tal fine, oppure un'altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
E' stata in seguito emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
Motivi della decisione
1.Pregiudizialmente, non può accogliersi l'istanza di fissazione di ulteriore udienza, quale proposta nella memoria depositata dall'appellata il 14.2.2025
e riproposta nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
17.2.2025.
E' sufficiente osservare che ai sensi dell'art. 80 bis disp. Att. C.p.c. la causa può essere rimessa in decisione anche all'esito della prima udienza di
11 comparizione, cosicché non vi sono i presupposti per fissare né una prima udienza, né altra udienza per la precisazione delle conclusioni, in ogni caso rassegnate da tutte le parti.
2.Osserva la Corte che, venendo in rilievo, nel caso di specie, un'ipotesi di cause scindibili, i fideiussori, nonostante non sia parte in causa la società
siano legittimati unicamente a richiedere l'accertamento Controparte_2
dei rapporti di dare/avere tra le parti, previa contestazione della pattuizione di clausole nulle, asseritamente contenute nei contratti conclusi tra la correntista e la banca, facendo valere la propria fideiussione.
3.Il primo motivo d'appello è infondato.
In guisa del tutto condivisibile, il Tribunale ha ravvisato l'esistenza delle pattuizioni inerenti agli interessi ed in generale al costo del danaro, nonché della capitalizzazione trimestrale degli interessi per tutti i contratti di affidamento, successivi all'anno 2000.
E' pacifico che fossero regolati in conto corrente, del quale il Tribunale ha rilevato l'assenza in atti.
Qualora gli attori, odierni appellanti, avessero voluto dimostrare che il contratto di conto corrente ordinario n. 10878596 prevedeva altri addebiti non dipendenti dal contratto di affidamento o escludeva la pari periodicità della capitalizzazione, sarebbe stato loro onere, in base al disposto dell'art. 2697 c.c., depositare il documento negoziale del rapporto di c/c. ed allegare, in base all'andamento del rapporto, quando fosse stata applicata la capitalizzazione pretesa illegittima.
12 Al contrario, il predetto documento non è stato prodotto, né alcuna specifica allegazione è contenuta nell'atto di appello.
4.Il secondo motivo d'appello è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il c.t.u. ha dapprima epurato le commissioni di massimo scoperto, e poi ha proceduto ad accertare che la banca si fosse adeguata alla disciplina vigente a partire dal 2009.
Peraltro, gli stessi appellanti, all'interno del proprio atto di citazione (pag.
14) hanno riconosciuto che le commissioni di disponibilità fondi erano pattuite con i contratti di affidamento del 29.01.2010, cioè ne hanno ammesso la valida pattuizione;
mentre risulta del tutto generico l'assunto secondo il quale “ tutti gli addebiti” operati dalla banca prima del 29.1.2010 dovevano essere espunti, il quale peraltro non ha tenuto conto che il
Tribunale ha epurato i saldi dalle commissioni di massimo scoperto.
5.Il terzo motivo d'appello è infondato.
Gli appellanti hanno fatto riferimento ad “alcuni trimestri” in cui si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia in relazione al rapporto di c/c anticipi n. 10878643 a seguito dell'esercizio dello ius variandi della banca.
Si deve osservare che il Tribunale, nell'aderire alla c.t.u., non ha considerato le variazioni “in peius” dei tassi, ma solo i tassi migliorativi applicati in occasione dello ius variandi esercitato dalla banca.
Ne deriva quanto segue, salvo quanto di seguito precisato in ordine ai due trimestri più avanti esaminati:
13 pur dovendo qualificarsi astrattamente genetica l'usura ove siano applicati tassi usurari a seguito dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, nella specie è incontestato che i tassi pattuiti nel contratto litigioso non fossero usurari;
pertanto, ove in occasione dell'esercizio dello ius variandi sono stati computati solo gli interessi migliorativi, come nella specie, a maggior ragione alcuna usura è ravvisabile nel rapporto in questione.
Infine, vi è da osservare che il Tribunale ha rideterminato il saldo del conto anticipi sulla scorta della c.t.u.; in essa, nel capitolo relativo all'usura originaria, gli interessi passivi di due soli trimestri in cui è stata rilevata usura sono stati integralmente sottratti dal calcolo del dare/avere tra le parti
( pag. 54 della c.t.u.), cosicché gli appellanti avrebbero dovuto specificamente contestare se ed in qual modo tale criterio sarebbe stato errato.
Nel resto, il motivo di appello lamenta usura sopravvenuta, la quale non viene in rilievo al fine di ravvisare la pattuizione di interessi usurari: Cass.
S.U. del 2017 n. 24675 e successive conformi, secondo la quale nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del
1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso 14 validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
6.In ordine al quarto motivo d'appello, si osserva quanto segue.
“In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”: Cass. n.
7352/2022 e successiva conforme.
Il motivo, secondo il quale anch'essa andava calcolata ai fini del calcolo della soglia usuraria, si rivela pertanto infondato, non apparendo nel resto evidente il criterio adottato dagli appellanti per ritenere, senza computare detta commissione, usurari gli interessi relativi ai contratti di finanziamento.
7.Alla luce delle osservazioni che precedono, non sussistono ragioni per accogliere l'ultimo motivo d'appello, con cui è chiesta la dichiarazione della nullità integrale della c.t.u., perché viziata da gravi errori di carattere metodologico.
8. Quanto alla richiesta degli appellanti, di cancellazione delle espressioni richiamate in narrativa, essa non può accogliersi in quanto non è evidente che si tratti di espressioni rivolte agli appellanti, piuttosto che alla società originaria attrice, cosicché non emerge il loro interesse a tale cancellazione.
15 Non ricorrono i presupposti per applicare l'art. 96 c.p.c.
9.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G, se dovuto ( Cass. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dai sig.ri e Parte_5 Parte_6
avverso la sentenza in epigrafe indicata nei confronti di
[...] _1
[...]
respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, liquidate in euro 30.000 per onorari oltre spese generali;
dà atto della sussistenza dei requisiti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Roma, 18.02.2025.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 2641/2020, riservata in decisione all'udienza collegiale del 18.02.2025, sostituita con decreto di questa Corte del 30.12.2024 con lo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c. al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
, nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1 Pt_2 [...]
) C.F._1
1
1 , nato in [...] il [...] (C.F. Parte_3 Pt_4 [...]
), nella qualità di fideiussori della C.F._2 [...]
Parte_5
elettivamente domiciliati in Roma, via Romeo Romei, 2, presso lo studio dell'Avv. Francesco Albisinni del Foro di Roma, rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario Beninato – indirizzo pec:
per procura alle liti allegata Email_1
all'atto di appello
APPELLANTI
E
in persona del suo Presidente ( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Nanna pec.: in virtù di procura generale alle Email_2
liti per atto del Notaio di Bologna del 29.10.2010, rep. Per_1
115840/33105, allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.2.2021
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 194 pubblicata il 07.01.2020
Conclusioni: gli appellanti hanno concluso come da comparsa conclusionale depositata il 03.02.2025: “- accogliere il gravame proposto e per l'effetto, in 2 totale riforma della sentenza di primo grado impugnata: - accertare e dichiarare, in relazione al rapporto di c/c ordinario n.10878596 ed al c/c anticipi su fatture n. 10878643, con connesse aperture di credito,
l'insussistenza di qualsiasi valida pattuizione determinativa di interessi convenzionali sia creditori che debitori e per l'effetto dichiararne la nullità
e l'inefficacia, per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., 116, 117, 118 e
120 L. n. 385/93, nonché l'inefficacia degli addebiti per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto ai sensi dell'art. 1284 c.c.; - accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e l'illegittimità della praticata capitalizzazione trimestrale degli interessi, stante la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.; - accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e l'illegittimità per violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c degli addebiti per interessi ultralegali maturati sui rapporti bancari in questione e applicati nel corso del rapporto, in assenza di valida pattuizione determinativa di interessi convenzionali, nonché della praticata capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati, stante la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.; - accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità, per violazione degli artt. 1325 e 1418
c.c., dell'addebito di commissioni di massimo scoperto comunque prive di causa negoziale e capitalizzate trimestralmente;
- accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità, per violazione degli artt. 1284, 1325,
1346 e 1418 c.c., dell'addebito, privo di qualsiasi giustificazione causale, di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
- accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità dell'addebito di commissioni, 3 remunerazioni, provvigioni e spese non documentate applicate dalla banca pur in mancanza, anche in ordine ai relativi importi, di espresse previsioni contrattuali;
- accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità
e la risoluzione del mutuo n. 1356546 del 01.08.2007, del mutuo n. 6458661 del 29.01.2010 e del mutuo n. 3795716 del 10.03.2011, per palese violazione della L. n. 108/1996, attesa l'usurarietà "genetica" degli stessi, per tutti i motivi diffusamente illustrati in narrativa;
- accertare e dichiarare la nullità della clausola determinativa dei tassi di interessi in relazione al contratto di finanziamento 01.08.2007 per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) L.
n. 287/1990 e dell'art. 101 TFUE;
- per l'effetto condannare la _1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di
[...]
tutte le somme che saranno definitivamente accertate in corso di causa, in relazione ai rapporti bancari in contestazione che potranno essere compensate, ove occorra, con le eventuali maggiori somme dovute;
- condannare la banca convenuta al pagamento di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che se ne dichiara anticipatario. - in ogni caso, per la rimessione della causa in istruttoria, per la rinnovazione e/o integrazione di CTU contabile, ai fini dell'applicazione della capitalizzazione semplice degli interessi (in luogo di quella trimestrale illegittimamente applicata dalla banca) nel ricalcolo del c/c ordinario e del c/c anticipi;
- rettifica del calcolo del TEG del c/c anticipi n. 10878643 con riferimento agli importi degli oneri e dell'accordato, e confronto del TEG con il corretto tasso soglia di riferimento;
- ricalcolo del piano di ammortamento del finanziamento
01.08.2007 in base ai tassi ex art. 117 T.U.B.; - calcolo del TEG dei contratti di finanziamento includendo il compenso di estinzione anticipata, 4 indipendentemente dal relativo addebito verificatosi in epoca successiva alla stipula, ipotizzando anche la penale per inadempimento del mutuo e
l'addebito del relativo onere” ; nonché come da note depositate il
17.2.2025;
l'appellata ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.07.2020: “voglia così provvedere: IN RITO - dichiarare inammissibile l'avversa impugnazione non avendo la stessa alcuna possibilità di essere accolta, essendosi il Tribunale a quo attenuto agli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali in subiecta materia;
- dichiarare inammissibile ed improponibile l'avversa impugnazione trattandosi di rapporti ancora in itinere, non essendo stati revocati nel momento della proposizione della actio indebiti;
- dichiarare i fideiussori sforniti di legittimazione, avendo essi sottoscritto un mero contratto di garanzia e non di conto corrente, stante la FUGA all'estero della debitrice principale;
NEL MERITO - confermare il credito della Banca, come quantificato dal CTU ma con esclusione della garanzia fideiussoria prestata per la posizione collegata FULL TEXIL, a cui ci si riporta;
- dichiarare aventi effetti solutori i versamenti registrati a credito della società; IN
OGNI CASO - condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento in base a tariffe e/o usi, oltre iva, cpa
e spese generali, come per legge;
- condannare parte attrice al risarcimento del danno per conclamata malafede processuale, ex art. 96 del c.p.c”; nonché come da note depositate il 17.2.2025.
Svolgimento del Processo 5 Con atto di citazione notificato in data 12.06.2013, la società
[...]
nonché i sig.ri Parte_5 Parte_6
e quali fideiussori della prima
[...] Parte_5
convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Matera la Controparte_1
affinché accertasse e dichiarasse, in riferimento al rapporto di c/c ordinario n. 10878596 ed al conto anticipi su fatture n. 10878643, l'assenza di qualsiasi valida pattuizione determinativa di interessi convenzionali, sia creditori che debitori;
l'applicazione di interessi ultralegali;
l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
la nullità e l'inefficacia dell'addebito di commissioni di massimo scoperto prive di causa negoziale;
affinché dichiarasse l'effettivo saldo dei rapporti bancari oggetto di causa, nonché la nullità e la risoluzione dei mutui n. 1356546 dell'1.8.2007, n.
6458661 del 29.1.2010 e del mutuo n. 3795716 del 10.3.2011 per violazione di norme imperative, con richiesta di condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite, nonché al risarcimento del danno.
Si costituì in giudizio chiedendo l'integrale rigetto della Controparte_1
domanda avversaria ed eccependo l'incompetenza del Tribunale di Matera in favore del Tribunale di Roma, competente in base alle clausole dei contratti litigiosi.
Con sentenza n. 257/2016, pubblicata in data 09.02.2016, il Tribunale di
Matera dichiarò la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Roma.
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 06.05.2016 il giudizio venne riassunto dinanzi il Tribunale di Roma.
6 Quest'ultimo, nel valido contraddittorio delle parti, istruita la causa con c.t.u. contabile, con sentenza n. 194 del 07.01.2020 così decise la causa:
- rigetta la domanda proposta da parte attrice con riferimento al contratto di mutuo chirografario n. 1356546; - accerta che il saldo del mutuo chirografario n. 6458661 è pari ad e. 32.723,69 a debito del mutuatario;
- accerta che il saldo del mutuo chirografario n. 3795716 è pari ad e.
133,259,16 a debito del mutuatario;
- accerta che il saldo del conto anticipi
n. 10878643 è pari ad e. 558.445,47 a debito del cliente;
- accerta che il saldo del c/c n. 10878596 è pari ad e. 75788,56 a debito del cliente;
- condanna gli attori, in solido fra loro, alla rifusione in favore di parte convenuta, delle spese della presente procedura che liquida in e. 25.000,00, oltre accessori tutti di legge;
- pone a carico di parte attrice le spese della
CTU già liquidate in corso di causa.
Con atto di citazione notificato ad in data 04.06.2020, i soli Controparte_1
sig.ri e , hanno Parte_5 Parte_6
proposto appello avverso la suindicata sentenza, concludendo come in epigrafe e chiedendone la riforma per i seguenti motivi.
1.Erroneamente il Tribunale, pur avendo dato atto della mancanza del documento negoziale del rapporto di c/c ordinario n. 10878596, e quindi della implicita insussistenza di una clausola recante la medesima periodicità della capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi debitori che creditori, aveva ritenuto comunque legittimo l'anatocismo operato dalla banca. In particolare, il richiamo al contratto di affidamento in cui vi sarebbe un'accettazione da parte del correntista della periodicità della capitalizzazione degli interessi, risultava inconferente. 7 Infatti, tale clausola, proprio in quanto inserita nell'ambito di un contratto di affidamento, disciplinava le sole condizioni applicabili all'apertura di credito;
non risultavano, invece, convenute le condizioni da applicare al rapporto di conto corrente.
2.Erroneamente il Tribunale aveva ritenuto validi gli addebiti intervenuti sul rapporti di c/c ordinario ed anticipi a titolo di “commissioni disponibilità fondi”.
Invece, il quesito peritale atteneva esclusivamente alle commissioni di massimo scoperto: di conseguenza, non poteva essere utilizzato dal c.t.u. per verificare la legittimità o meno degli addebiti per commissioni di disponibilità fondi, trattandosi di entità distinte.
In ogni caso, il giudice avrebbe dovuto rilevare che la commissione disponibilità fondi era convenuta con i contratti di affidamento del
29.01.2010, per cui tutti gli addebiti operati dalla banca in epoca anteriore, dovevano essere considerati illegittimi ed espunti dal ricalcolo, in quanto privi di pattuizione.
3.Erroneamente il Tribunale aveva mancato di rilevare il superamento dei tassi soglia in relazione al rapporto di c/c anticipi n. 10878643.
In particolare, risultava del tutto erroneo l'importo delle spese incluse nel
TEG: non era condivisibile l'esclusione delle spese per operazioni o delle spese per invio estratti conto o comunicazioni, perché tutte le spese, nel caso di un c/c anticipi, devono ritenersi collegate all'erogazione del credito e come tali rilevanti ai fini del TEG.
8 Ove correttamente calcolato il TEG, infatti, sarebbe emerso il superamento del tasso soglia nel corso di ben cinque trimestri (secondo trimestre 2011, secondo, terzo e quarto 2012 e primo 2013).
In ogni caso, era erronea la sentenza di primo grado nella parte in cui, pur rilevando il superamento dei tassi soglia in alcuni trimestri, a seguito dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca in relazione ai rapporti di c/c ordinario ed anticipi, non ne aveva considerato il carattere c.d.
"genetico": invece, la variazione unilaterale dei tassi di interesse da parte degli istituti di credito, che comporti il superamento dei tassi soglia, doveva essere ricondotta alla figura dell'usura originaria.
4.Erroneamente il Tribunale, aderendo alle risultanze della c.t.u., aveva ritenuto non usurari i tassi di interesse pattuiti nei finanziamenti sulla base di un'erronea interpretazione del 644 c.p. Dal tenore letterale di quest'ultimo articolo, si desumeva invece che, ai fini della verifica della natura usuraria del tasso convenuto nei contratti di mutuo, doveva tenersi conto non solo del tasso di interessi convenuto, ma anche di tutti gli altri costi previsti in contratto, sia quelli certi, sia quelli eventuali, quali gli interessi moratori e la commissione per estinzione anticipata e/o per decadenza dal beneficio del termine.
Di conseguenza, risultava del tutto erronea la mancata considerazione della penale per estinzione anticipata e/o per estinzione del contratto o decadenza dal beneficio del termine nel calcolo del TEG, nel presupposto della mera
"eventualità" di applicazione di detto onere.
9 5.La c.t.u. era nulla in quanto le risultanze peritali risultano viziate da gravi errori di carattere metodologico, e dunque inattendibili.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.07.2020 si è costituita contestando l'appello e chiedendone il rigetto, nonché Controparte_1
l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., per i seguenti motivi:
i fideiussori non erano legittimati a proporre l'actio indebiti per la ripetizione di somme, in quanto i rapporti negoziali de quibus erano ancora in essere presso la dipendenza di Matera della banca;
l' impugnazione era inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt.
342 e 348-ter c.p.c.; , i contratti oggetto di causa erano stati stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera del CICR del febbraio 2000; la Banca aveva computato interessi e spese come previste nei contratti. Il c.t.u. inoltre, aveva ritenuto inefficaci le variazioni peggiorative delle condizioni, procedendo al ricalcolo degli interessi applicando l'ultimo tasso di interesse pattuito e lasciando, invece, inalterate le variazioni in melius dello stesso intervenute nel corso del rapporto. Le commissioni di massimo scoperto erano sono state scomputate;
la c.d. usura sopravvenuta non rilevava ai fini dell'individuazione dell'usura negoziale;
lo ius variandi praticato dalla banca convenuta nel corso del rapporto doveva ritenersi del tutto valido ed efficace, poiché comunicato al cliente, a norma dell'art. 118 comma 1 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385, mediante appositi avvisi affissi nelle filiali della banca e mediante l'invio dei singoli estratti di c/c. Peraltro, il c.t.u. aveva escluso l'usura.
10 Fissata l'udienza collegiale in data odierna, essa è stata sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c.
Nella comparsa conclusionale depositata il 03.02.2025, gli appellanti hanno chiesto alla Corte di disporre, ex art. 89 c.p.c., la cancellazione della frase, contenuta a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta avversaria,
“ponendo così in atto una vera e propria strategia fraudatoria che interesserà la Procura della Repubblica competente”, in quanto immotivatamente offensiva e indebitamente tesa a paventare condotte penalmente rilevanti a carico degli appellanti.
Hanno chiesto la condanna della banca al risarcimento del danno in favore degli appellanti, da liquidarsi in via equitativa.
Con le memorie depositate il 17.2.2025 l'appellata, premesso che nel presente giudizio non si era celebrata la prima udienza, ha chiesto che fosse fissata un'udienza a tal fine, oppure un'altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
E' stata in seguito emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
Motivi della decisione
1.Pregiudizialmente, non può accogliersi l'istanza di fissazione di ulteriore udienza, quale proposta nella memoria depositata dall'appellata il 14.2.2025
e riproposta nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
17.2.2025.
E' sufficiente osservare che ai sensi dell'art. 80 bis disp. Att. C.p.c. la causa può essere rimessa in decisione anche all'esito della prima udienza di
11 comparizione, cosicché non vi sono i presupposti per fissare né una prima udienza, né altra udienza per la precisazione delle conclusioni, in ogni caso rassegnate da tutte le parti.
2.Osserva la Corte che, venendo in rilievo, nel caso di specie, un'ipotesi di cause scindibili, i fideiussori, nonostante non sia parte in causa la società
siano legittimati unicamente a richiedere l'accertamento Controparte_2
dei rapporti di dare/avere tra le parti, previa contestazione della pattuizione di clausole nulle, asseritamente contenute nei contratti conclusi tra la correntista e la banca, facendo valere la propria fideiussione.
3.Il primo motivo d'appello è infondato.
In guisa del tutto condivisibile, il Tribunale ha ravvisato l'esistenza delle pattuizioni inerenti agli interessi ed in generale al costo del danaro, nonché della capitalizzazione trimestrale degli interessi per tutti i contratti di affidamento, successivi all'anno 2000.
E' pacifico che fossero regolati in conto corrente, del quale il Tribunale ha rilevato l'assenza in atti.
Qualora gli attori, odierni appellanti, avessero voluto dimostrare che il contratto di conto corrente ordinario n. 10878596 prevedeva altri addebiti non dipendenti dal contratto di affidamento o escludeva la pari periodicità della capitalizzazione, sarebbe stato loro onere, in base al disposto dell'art. 2697 c.c., depositare il documento negoziale del rapporto di c/c. ed allegare, in base all'andamento del rapporto, quando fosse stata applicata la capitalizzazione pretesa illegittima.
12 Al contrario, il predetto documento non è stato prodotto, né alcuna specifica allegazione è contenuta nell'atto di appello.
4.Il secondo motivo d'appello è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il c.t.u. ha dapprima epurato le commissioni di massimo scoperto, e poi ha proceduto ad accertare che la banca si fosse adeguata alla disciplina vigente a partire dal 2009.
Peraltro, gli stessi appellanti, all'interno del proprio atto di citazione (pag.
14) hanno riconosciuto che le commissioni di disponibilità fondi erano pattuite con i contratti di affidamento del 29.01.2010, cioè ne hanno ammesso la valida pattuizione;
mentre risulta del tutto generico l'assunto secondo il quale “ tutti gli addebiti” operati dalla banca prima del 29.1.2010 dovevano essere espunti, il quale peraltro non ha tenuto conto che il
Tribunale ha epurato i saldi dalle commissioni di massimo scoperto.
5.Il terzo motivo d'appello è infondato.
Gli appellanti hanno fatto riferimento ad “alcuni trimestri” in cui si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia in relazione al rapporto di c/c anticipi n. 10878643 a seguito dell'esercizio dello ius variandi della banca.
Si deve osservare che il Tribunale, nell'aderire alla c.t.u., non ha considerato le variazioni “in peius” dei tassi, ma solo i tassi migliorativi applicati in occasione dello ius variandi esercitato dalla banca.
Ne deriva quanto segue, salvo quanto di seguito precisato in ordine ai due trimestri più avanti esaminati:
13 pur dovendo qualificarsi astrattamente genetica l'usura ove siano applicati tassi usurari a seguito dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, nella specie è incontestato che i tassi pattuiti nel contratto litigioso non fossero usurari;
pertanto, ove in occasione dell'esercizio dello ius variandi sono stati computati solo gli interessi migliorativi, come nella specie, a maggior ragione alcuna usura è ravvisabile nel rapporto in questione.
Infine, vi è da osservare che il Tribunale ha rideterminato il saldo del conto anticipi sulla scorta della c.t.u.; in essa, nel capitolo relativo all'usura originaria, gli interessi passivi di due soli trimestri in cui è stata rilevata usura sono stati integralmente sottratti dal calcolo del dare/avere tra le parti
( pag. 54 della c.t.u.), cosicché gli appellanti avrebbero dovuto specificamente contestare se ed in qual modo tale criterio sarebbe stato errato.
Nel resto, il motivo di appello lamenta usura sopravvenuta, la quale non viene in rilievo al fine di ravvisare la pattuizione di interessi usurari: Cass.
S.U. del 2017 n. 24675 e successive conformi, secondo la quale nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del
1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso 14 validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
6.In ordine al quarto motivo d'appello, si osserva quanto segue.
“In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”: Cass. n.
7352/2022 e successiva conforme.
Il motivo, secondo il quale anch'essa andava calcolata ai fini del calcolo della soglia usuraria, si rivela pertanto infondato, non apparendo nel resto evidente il criterio adottato dagli appellanti per ritenere, senza computare detta commissione, usurari gli interessi relativi ai contratti di finanziamento.
7.Alla luce delle osservazioni che precedono, non sussistono ragioni per accogliere l'ultimo motivo d'appello, con cui è chiesta la dichiarazione della nullità integrale della c.t.u., perché viziata da gravi errori di carattere metodologico.
8. Quanto alla richiesta degli appellanti, di cancellazione delle espressioni richiamate in narrativa, essa non può accogliersi in quanto non è evidente che si tratti di espressioni rivolte agli appellanti, piuttosto che alla società originaria attrice, cosicché non emerge il loro interesse a tale cancellazione.
15 Non ricorrono i presupposti per applicare l'art. 96 c.p.c.
9.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G, se dovuto ( Cass. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dai sig.ri e Parte_5 Parte_6
avverso la sentenza in epigrafe indicata nei confronti di
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[...]
respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, liquidate in euro 30.000 per onorari oltre spese generali;
dà atto della sussistenza dei requisiti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Roma, 18.02.2025.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella
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