Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicembre 2001, del 15 giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del 15 giugno 2003 senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente comma si applicano altresi' alle controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi di cui al presente comma nonche' a coloro i quali si siano avvalsi della facolta' di cui all' articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , anche entro i termini stabiliti dall' articolo 38 della legge 8 maggio 1998, n. 146 , e dall' articolo 45, comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144 .
2. ((Per gli anni 2001 e 2002)) , i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.