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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/10/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 897/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
14/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. GREGORIS GINO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. GREGORIS GINO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e
1 successivamente – ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 353/2025 pubblicata in data 18.3.2025.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 18.3.2025, data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi (n. a Parte_1
BE (TV) il 13/03/1969) e (n. in MAROCCO il Parte_2
10/04/1964), matrimonio contratto il 28/04/2007 e iscritto al n. 12, Parte I, Anno 2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune di BE alle seguenti condizioni:
1) I SIg.ri e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Parte_1 Parte_2
2) La casa coniugale, sita in Montebelluna (TV), via Cal Stretta n. 2/3, condotta in locazione, verrà assegnata, con tutto
l'arredamento in essa contenuto, alla SI.ra che continuerà ad abitarvi con il figlio minore Parte_1 Per_1
2 3) Il SI. si è già trasferito altrove portando con sé i propri beni ed effetti personali. Parte_2
4) Il figlio minore verrà affidato in via esclusiva alla madre e manterrà la propria residenza prevalente ed Persona_2
anagrafica presso la madre.
Considerata la situazione, i genitori stabiliscono concordemente che il padre potrà vedere il figlio quando lo vorrà, Per_1
previo avviso telefonico.
I genitori concorderanno fra loro, di anno in anno, con congruo anticipo, l'organizzazione delle vacanze natalizie, pasquali ed estive di in modo che il figlio possa trascorrere con entrambi i genitori un adeguato periodo di festività. Per_1
5) Il SI. corrisponderà alla SI.ra l'assegno mensile di € 250,00# Parte_2 Parte_1
(duecentocinquanta/00) a titolo di concorso nel mantenimento del figlio Per_1
Tale importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, verrà versato, tramite bonifico bancario, entro il giorno 15
(quindici) di ogni mese sul conto corrente che verrà indicato dalla SI.ra . Parte_1
6) La SI.ra percepirà nella misura del 100% l'assegno unico spettante al nucleo familiare. Parte_1
7) I genitori sosterranno inoltre, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per il figlio secondo Per_1
il Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, cui i ricorrenti faranno riferimento ai fini di un adeguato inquadramento per la definizione delle spese straordinarie stesse, nonché dei casi in cui è necessario l'assenso dell'altro genitore ai fini del rimborso
8) I SIg.ri e dichiarano di essere economicamente autosufficienti. Parte_1 Parte_2
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 28/10/2025.
Il Presidente dott. Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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