Articolo 2 della Legge 14 febbraio 1994, n. 114
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 febbraio 1994
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto rispettivamente dall'articolo XX, sezione 46, dell'accordo e dai due scambi di lettere.
Entrata in vigore il 23 febbraio 1994