Articolo 26 della Legge 5 marzo 1961, n. 90
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29 marzo 1961
Art. 26. (Congedo straordinario per richiamo alle armi)

L'operaio richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo, e' considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di quaranta giorni.
In tal caso, durante i primi venti giorni di congedo straordinario, spettano all'operaio la paga e le quote di aggiunta di famiglia per gli altri venti giorni di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.
Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.
Entrata in vigore il 29 marzo 1961