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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3891/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3891/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Brusadelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Giulio
Cesare, 28
- parte attrice opponente - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, elettivamente domiciliata in La Spezia, Via Paolo Emilio
Taviani, 170
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
In via pregiudiziale di rito:
- Accertare e dichiarare notificato fuori termine il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiararlo inefficace, nullo e comunque improduttivo di qualunque effetto giuridico.
Nel merito:
─ Revocare il n. 626/2022 (R.G. 1456/2022) emesso il 30 maggio 2022 e depositato in
Cancelleria nella medesima data dal Tribunale di Como, in persona del Giudice Dott.
Agostino Abate, notificato il 10 settembre 2022.
─ Respingere le domande formulate da nei confronti Controparte_1
dell'opponente.
─ Dichiarare la prescrizione del credito, o di parte dello stesso, vantato dall'opposta. pagina 1 di 8 Nel merito, in via subordinata:
─ Dichiarare dovuta dall'opponente la minor somma, quale risultante dall'espletanda istruttoria, anche con compensazione di reciproche partite contabili.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre ad accessori di legge.
In via istruttoria:
1) "Vero che, a seguito della sottoscrizione del contratto di Cessione del Quinto di
Stipendio n. 0000000 – CQ00000006014480 con Unicredi s.p.a., provvedevo a decurtare da ogni busta paga successiva, fino alla chiusura dell'attività, un quinto di stipendio a carico della IG.ra (Testi: Legale Rappresentante pro tempore Parte_1 [...]
Partita IVA: - Codice Fiscale: con sede Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_2
legale a Como, via Avignone 13/a);
2) "Vero che sia sia l'opposta mai hanno fatto richiesta del pagamento della Controparte_3
somma di cui al punto precedente" (Testi: Legale Rappresentante pro tempore
[...]
Partita IVA: - Codice Fiscale: con sede Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_2
legale a Como, via Avignone 13/a).
Si indicano a testimoni:
1) Legale Rappresentante pro tempore Partita IVA: Controparte_2
- Codice Fiscale: , con sede legale a Como, via Avignone 13/a. P.IVA_2 P.IVA_2
Conclusioni di parte convenuta opposta
In via principale nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 626/2022 R.G. n. 1456/2022 del 30.05.2022 emesso dal
Tribunale di Como
In via subordinata
, nel merito, condannare, in ogni caso, la IG. ra al pagamento in favore Parte_1
della società della somma identica a quella ingiunta (€ 13.466,08 ) Controparte_1
e/o della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
Sulla domanda riconvenzionale pagina 2 di 8 In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società
[...]
in ordine alle domande svolte in via riconvenzionale da l la IG. ra Controparte_1
Parte_1
In via subordinata nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto formulato in via preliminare, rigettare tutte le domande rivolte ad in quanto Controparte_4
infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa.
In via ulteriormente subordinata , nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal la IG. ra , condannare la società Parte_1 [...]
al pagamento del minor importo ritenuto di giustizia. Controparte_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 626/2022, con il quale il Tribunale di Como le ha ingiunto di pagare a la somma di € 13.466,08, oltre interessi e spese del Controparte_1
procedimento monitorio, pari al capitale e agli interessi dovuti dall'ingiunta in forza di un contratto di finanziamento, con cessione del quinto dello stipendio, stipulato tra l'opponente e Unicredi S.p.a., la quale aveva successivamente ceduto il credito all'odierna opposta.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha dedotto ed eccepito:
- l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., essendo il provvedimento monitorio stato emesso il 30.05.2022 e portato all'ufficiale giudiziario per la notificazione – eseguita il 10.09.2022 - oltre il termine di 60 giorni stabilito dalla norma;
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
- l'inidoneità della documentazione prodotta in via monitoria e, in particolare, dell'attestazione allegata come doc. n. 8, a costituire idonea prova del credito vantato dall'opposta;
- la nullità del contratto costituente titolo della domanda per difetto di forma, ex art. 117 T.U.B., non essendo stata consegnata al cliente la copia del documento, sottoscritta dalla CP_5
pagina 3 di 8 - l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall'opposta, con particolare riferimento agli interessi;
- che l'opponente aveva ottenuto dalla banca cedente il credito, azionato in via monitoria, un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio “appoggiato” su la quale aveva mensilmente decurtato dallo stipendio Controparte_2 dell'attrice le somme da versarsi alla mutuante, sino alla data del fallimento della società;
- se avesse comunicato tempestivamente la circostanza, l'attrice si Controparte_3
sarebbe attivata, mentre il comportamento della banca cedente equivarrebbe una rinuncia al credito.
Ha quindi chiesto, in via pregiudiziale, di dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo e comunque l'improcedibilità della domanda e, nel merito, la revoca del decreto e il rigetto delle domande svolte dall'opposta in via monitoria e, in subordine, di dichiarare dovuta dall'opponente la minor somma risultante dall'espletanda istruttoria, anche con compensazione di reciproche partite contabili.
Si è costituita in giudizio deducendo ed eccependo: Controparte_1
- l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda alla luce del disposto dell'art. 4 D. Lgs 28/2010, per cui la mediazione non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- l'improcedibilità dell'opposizione, essendo la causa stata tardivamente iscritta a ruolo, solo il 02.11.2022 e, quindi, oltre il termine di cui all'art. 165 c.p.c., essendo stata la citazione notificata il 20.10.2022;
- che, anche ove dovesse essere appurata la tardività della notifica del decreto ingiuntivo, la causa dovrebbe comunque continuare per l'accertamento delle ragioni di credito dell'opposta;
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, decorrendo il termine prescrizionale per ottenere sia la restituzione del capitale mutuato, che il pagamento degli interessi, dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo e, quindi, dall'agosto 2022;
- l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto di finanziamento, essendo sufficiente, secondo la più autorevole giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza del requisito di forma richiesto dalla legge, la sola sottoscrizione del contratto da parte del cliente.
pagina 4 di 8 Ha quindi chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, comunque, di dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione, nonché di concedere il termine per l'esperimento del procedimento di mediazione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione o, in subordine, di condannare al pagamento, Parte_1 in favore di di € 13.466,08 o della somma, maggiore o minore, che Controparte_1 risulterà all'esito dell'istruttoria.
Concessi due rinvii della prima udienza, su istanza delle parti, per pendenze di trattative, all'udienza del 23.05.2023, ritenuta – tra le altre cose - infondata l'eccezione dell'opposta di improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo, essendo l'atto di citazione in opposizione stato notificato in data 20.10.2022 ed essendo stata la causa iscritta a ruolo il lunedì 31.10.2022, primo giorno non festivo successivo alla scadenza del termine stabilito dall'art. 165 c.p.c., è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. dell'opposta e assegnato il termine per la presentazione della domanda di mediazione.
All'udienza dell'11.10.2023, accertato l'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda, sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa è stata istruita solo documentalmente.
All'udienza dell'08.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione dell'opponente di tardività della notifica del ricorso e del decreto monitorio e, quindi, di sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 644 c.p.c..
L'eccezione è fondata.
Difatti, il decreto ingiuntivo è stato pubblicato in data 30.05.2022 ed è stato notificato alla parte ingiunta in data 30.08.2022 (cfr., doc. n. 1 opposta – notifica perfezionatasi il
10.09.2022) e, quindi, oltre il termine stabilito dall'art. 644 c.p.c..
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato inefficace ex art. 644 c.p.c..
Tuttavia, deve osservarsi che, seppur la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporti, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, le ragioni del debitore possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione e, in tale giudizio, il giudice è tenuto a decidere non solo sulla proposta pagina 5 di 8 eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria, di tal che l'inosservanza del termine ex art. 644 c.p.c. potrà acquisire rilevanza solo ai fini della condanna alla spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (cfr., ex multis, Cass. n. 287/1992;
Cass. n. 3908/2016).
Pertanto, deve essere esaminata in questo giudizio la domanda di condanna svolta dalla convenuta opposta nel ricorso monitorio e riproposta in via gradata nel giudizio di opposizione.
Deve allora innanzitutto osservarsi che, con il ricorso monitorio, Controparte_1
aveva dedotto e provato documentalmente che, in data 05.09.2012, Parte_1
aveva stipulato con un contratto di finanziamento con cessione del quinto Controparte_3 dello stipendio, con il quale la banca mutuante aveva concesso all'opponente un finanziamento di € 8.281,05 netti da rimborsarsi, unitamente ad oneri, commissioni e spese di istruttoria, al tasso di interesse fisso del 12%, mediante 120 rate mensili di € 135,00 ciascuna. Il contratto prevedeva, altresì, che il capitale lordo mutuato, pari a complessivi €
16.200,00, venisse restituito mediante cessione pro solvendo di quote dello stipendio di misura pari alla rata, che sarebbero state trattenute dal datore di lavoro della mutuataria e versate da questo direttamente alla banca, con la precisazione che: “resta sin d'ora inteso che il cliente rimarrà personalmente responsabile nei confronti della Banca per l'eventuale mancata corresponsione delle quote di retribuzione da parte del datore di lavoro” (cfr., doc. n. 6 fascicolo monitorio, art. 4 delle condizioni generali di contratto).
Il contratto risulta sottoscritto sia dalla cliente sia dal procuratore della Parte_1
banca mutuante e nello stesso si dà atto che una copia del contratto è stata consegnata al cliente (cfr., ancora, doc. n. 6 fascicolo monitorio, p. 6). E', quindi, infondata l'eccezione di nullità per difetto di forma del contratto, ex art. 117, c. 1, T.U.B., essendo stato il contratto stipulato in forma scritta e, nello stesso, dandosi atto dell'avvenuta consegna della copia al cliente (cfr., peraltro, di recente Cass. n. 18230/2024, per cui “in tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del
1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale”).
pagina 6 di 8 Sono poi da ritenersi provate, in quanto non oggetto di contestazione, sia l'avvenuta erogazione del capitale mutuato da parte della mutuante alla mutuataria, sia la titolarità attiva del credito per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi in capo a parte opposta, a seguito di cessione del credito da parte di Controparte_3
L'opposta, inoltre, ha allegato l'inadempimento dell'opponente all'obbligo di rimborso del capitale e pagamento degli interessi e, a fronte di ciò, la prima non ha contestato l'inadempimento, né, comunque, ha dato prova di aver estinto il debito in misura maggiore di quella per cui è stata svolta la domanda giudiziale, limitandosi a sostenere che la cedente avrebbe rinunciato al credito, omettendo di informare la mutuataria del Controparte_3
mancato pagamento delle rate del finanziamento, a seguito del fallimento della società datore di lavoro dell'opponente, e, comunque, ad eccepire la prescrizione del credito dell'opposta, con riguardo alle somme dovute a titolo di interessi.
Le difese attoree, tuttavia, paiono infondate.
Difatti, il mancato pagamento, da parte del datore di lavoro ceduto, delle rate del finanziamento, in misura pari al quinto dello stipendio dovuto alla mutuataria, non esonerava l'opponente dal provvedere al rimborso del finanziamento in proprio, sia in quanto espressamente previsto in contratto (cfr., ancora, art. 4 delle condizioni di contratto, già sopra citato), sia perché, in generale, quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue (salvo diversi accordi tra le parti) con la riscossione del credito, ai sensi dell'art. 1198 c.c., né l'eventuale ritardo dell'opposta nel comunicare l'avvenuto inadempimento del datore di lavoro potrebbe, di per sé, comportare una rinuncia implicita al credito.
E', inoltre, infondata l'eccezione di prescrizione in quanto, nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (cfr., Cass. n. 4232/2023). Nel caso in esame, parte opponente ha ammesso che sarebbe receduta dal contratto e avrebbe Controparte_3
intimato il pagamento del capitale e degli interessi con lettera dell'11.11.2017 (cfr., p. 9 citazione), sicché deve escludersi l'intervenuta prescrizione, in quanto, da una parte,
l'intimazione di pagamento era intervenuta, contestualmente alla dichiarazione di recesso dal contratto, prima della scadenza dell'ultima rata per il rimborso di capitale e interessi,
pagina 7 di 8 che sarebbe scaduta nell'agosto 2022 (esseno previste 120 rate mensili, a decorrere dal settembre 2012), e, dall'altra parte, la cessionaria del credito ha agito in via monitoria entro il termine prescrizionale decennale, decorrente dalla lettera di recesso dell'11.11.2017, con ricorso per decreto ingiuntivo notificato all'opponente in data 10.09.2022.
Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, accertato il credito oggetto della domanda svolta in giudizio dall'opposta, deve essere condannata a pagare a Parte_1 [...] la somma di € 13.466,08. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui deve essere Parte_1
condannata a rifondere le spese sostenute per il presente giudizio Controparte_1
che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, secondo i parametri medi per tutte le fasi, salvo quelli minimi per la fase istruttoria - in complessivi €
4.237,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 626/2022 del 30.05.2022;
2) condanna a pagare a la somma di € Parte_1 Controparte_1
13.466,08;
3) condanna a rifondere le spese sostenute Parte_1 Controparte_1 per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.237,00 per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
6 febbraio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3891/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Brusadelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Giulio
Cesare, 28
- parte attrice opponente - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, elettivamente domiciliata in La Spezia, Via Paolo Emilio
Taviani, 170
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
In via pregiudiziale di rito:
- Accertare e dichiarare notificato fuori termine il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiararlo inefficace, nullo e comunque improduttivo di qualunque effetto giuridico.
Nel merito:
─ Revocare il n. 626/2022 (R.G. 1456/2022) emesso il 30 maggio 2022 e depositato in
Cancelleria nella medesima data dal Tribunale di Como, in persona del Giudice Dott.
Agostino Abate, notificato il 10 settembre 2022.
─ Respingere le domande formulate da nei confronti Controparte_1
dell'opponente.
─ Dichiarare la prescrizione del credito, o di parte dello stesso, vantato dall'opposta. pagina 1 di 8 Nel merito, in via subordinata:
─ Dichiarare dovuta dall'opponente la minor somma, quale risultante dall'espletanda istruttoria, anche con compensazione di reciproche partite contabili.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre ad accessori di legge.
In via istruttoria:
1) "Vero che, a seguito della sottoscrizione del contratto di Cessione del Quinto di
Stipendio n. 0000000 – CQ00000006014480 con Unicredi s.p.a., provvedevo a decurtare da ogni busta paga successiva, fino alla chiusura dell'attività, un quinto di stipendio a carico della IG.ra (Testi: Legale Rappresentante pro tempore Parte_1 [...]
Partita IVA: - Codice Fiscale: con sede Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_2
legale a Como, via Avignone 13/a);
2) "Vero che sia sia l'opposta mai hanno fatto richiesta del pagamento della Controparte_3
somma di cui al punto precedente" (Testi: Legale Rappresentante pro tempore
[...]
Partita IVA: - Codice Fiscale: con sede Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_2
legale a Como, via Avignone 13/a).
Si indicano a testimoni:
1) Legale Rappresentante pro tempore Partita IVA: Controparte_2
- Codice Fiscale: , con sede legale a Como, via Avignone 13/a. P.IVA_2 P.IVA_2
Conclusioni di parte convenuta opposta
In via principale nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 626/2022 R.G. n. 1456/2022 del 30.05.2022 emesso dal
Tribunale di Como
In via subordinata
, nel merito, condannare, in ogni caso, la IG. ra al pagamento in favore Parte_1
della società della somma identica a quella ingiunta (€ 13.466,08 ) Controparte_1
e/o della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
Sulla domanda riconvenzionale pagina 2 di 8 In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società
[...]
in ordine alle domande svolte in via riconvenzionale da l la IG. ra Controparte_1
Parte_1
In via subordinata nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto formulato in via preliminare, rigettare tutte le domande rivolte ad in quanto Controparte_4
infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa.
In via ulteriormente subordinata , nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal la IG. ra , condannare la società Parte_1 [...]
al pagamento del minor importo ritenuto di giustizia. Controparte_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 626/2022, con il quale il Tribunale di Como le ha ingiunto di pagare a la somma di € 13.466,08, oltre interessi e spese del Controparte_1
procedimento monitorio, pari al capitale e agli interessi dovuti dall'ingiunta in forza di un contratto di finanziamento, con cessione del quinto dello stipendio, stipulato tra l'opponente e Unicredi S.p.a., la quale aveva successivamente ceduto il credito all'odierna opposta.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha dedotto ed eccepito:
- l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., essendo il provvedimento monitorio stato emesso il 30.05.2022 e portato all'ufficiale giudiziario per la notificazione – eseguita il 10.09.2022 - oltre il termine di 60 giorni stabilito dalla norma;
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
- l'inidoneità della documentazione prodotta in via monitoria e, in particolare, dell'attestazione allegata come doc. n. 8, a costituire idonea prova del credito vantato dall'opposta;
- la nullità del contratto costituente titolo della domanda per difetto di forma, ex art. 117 T.U.B., non essendo stata consegnata al cliente la copia del documento, sottoscritta dalla CP_5
pagina 3 di 8 - l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall'opposta, con particolare riferimento agli interessi;
- che l'opponente aveva ottenuto dalla banca cedente il credito, azionato in via monitoria, un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio “appoggiato” su la quale aveva mensilmente decurtato dallo stipendio Controparte_2 dell'attrice le somme da versarsi alla mutuante, sino alla data del fallimento della società;
- se avesse comunicato tempestivamente la circostanza, l'attrice si Controparte_3
sarebbe attivata, mentre il comportamento della banca cedente equivarrebbe una rinuncia al credito.
Ha quindi chiesto, in via pregiudiziale, di dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo e comunque l'improcedibilità della domanda e, nel merito, la revoca del decreto e il rigetto delle domande svolte dall'opposta in via monitoria e, in subordine, di dichiarare dovuta dall'opponente la minor somma risultante dall'espletanda istruttoria, anche con compensazione di reciproche partite contabili.
Si è costituita in giudizio deducendo ed eccependo: Controparte_1
- l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda alla luce del disposto dell'art. 4 D. Lgs 28/2010, per cui la mediazione non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- l'improcedibilità dell'opposizione, essendo la causa stata tardivamente iscritta a ruolo, solo il 02.11.2022 e, quindi, oltre il termine di cui all'art. 165 c.p.c., essendo stata la citazione notificata il 20.10.2022;
- che, anche ove dovesse essere appurata la tardività della notifica del decreto ingiuntivo, la causa dovrebbe comunque continuare per l'accertamento delle ragioni di credito dell'opposta;
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, decorrendo il termine prescrizionale per ottenere sia la restituzione del capitale mutuato, che il pagamento degli interessi, dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo e, quindi, dall'agosto 2022;
- l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto di finanziamento, essendo sufficiente, secondo la più autorevole giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza del requisito di forma richiesto dalla legge, la sola sottoscrizione del contratto da parte del cliente.
pagina 4 di 8 Ha quindi chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, comunque, di dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione, nonché di concedere il termine per l'esperimento del procedimento di mediazione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione o, in subordine, di condannare al pagamento, Parte_1 in favore di di € 13.466,08 o della somma, maggiore o minore, che Controparte_1 risulterà all'esito dell'istruttoria.
Concessi due rinvii della prima udienza, su istanza delle parti, per pendenze di trattative, all'udienza del 23.05.2023, ritenuta – tra le altre cose - infondata l'eccezione dell'opposta di improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo, essendo l'atto di citazione in opposizione stato notificato in data 20.10.2022 ed essendo stata la causa iscritta a ruolo il lunedì 31.10.2022, primo giorno non festivo successivo alla scadenza del termine stabilito dall'art. 165 c.p.c., è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. dell'opposta e assegnato il termine per la presentazione della domanda di mediazione.
All'udienza dell'11.10.2023, accertato l'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda, sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa è stata istruita solo documentalmente.
All'udienza dell'08.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione dell'opponente di tardività della notifica del ricorso e del decreto monitorio e, quindi, di sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 644 c.p.c..
L'eccezione è fondata.
Difatti, il decreto ingiuntivo è stato pubblicato in data 30.05.2022 ed è stato notificato alla parte ingiunta in data 30.08.2022 (cfr., doc. n. 1 opposta – notifica perfezionatasi il
10.09.2022) e, quindi, oltre il termine stabilito dall'art. 644 c.p.c..
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato inefficace ex art. 644 c.p.c..
Tuttavia, deve osservarsi che, seppur la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporti, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, le ragioni del debitore possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione e, in tale giudizio, il giudice è tenuto a decidere non solo sulla proposta pagina 5 di 8 eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria, di tal che l'inosservanza del termine ex art. 644 c.p.c. potrà acquisire rilevanza solo ai fini della condanna alla spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (cfr., ex multis, Cass. n. 287/1992;
Cass. n. 3908/2016).
Pertanto, deve essere esaminata in questo giudizio la domanda di condanna svolta dalla convenuta opposta nel ricorso monitorio e riproposta in via gradata nel giudizio di opposizione.
Deve allora innanzitutto osservarsi che, con il ricorso monitorio, Controparte_1
aveva dedotto e provato documentalmente che, in data 05.09.2012, Parte_1
aveva stipulato con un contratto di finanziamento con cessione del quinto Controparte_3 dello stipendio, con il quale la banca mutuante aveva concesso all'opponente un finanziamento di € 8.281,05 netti da rimborsarsi, unitamente ad oneri, commissioni e spese di istruttoria, al tasso di interesse fisso del 12%, mediante 120 rate mensili di € 135,00 ciascuna. Il contratto prevedeva, altresì, che il capitale lordo mutuato, pari a complessivi €
16.200,00, venisse restituito mediante cessione pro solvendo di quote dello stipendio di misura pari alla rata, che sarebbero state trattenute dal datore di lavoro della mutuataria e versate da questo direttamente alla banca, con la precisazione che: “resta sin d'ora inteso che il cliente rimarrà personalmente responsabile nei confronti della Banca per l'eventuale mancata corresponsione delle quote di retribuzione da parte del datore di lavoro” (cfr., doc. n. 6 fascicolo monitorio, art. 4 delle condizioni generali di contratto).
Il contratto risulta sottoscritto sia dalla cliente sia dal procuratore della Parte_1
banca mutuante e nello stesso si dà atto che una copia del contratto è stata consegnata al cliente (cfr., ancora, doc. n. 6 fascicolo monitorio, p. 6). E', quindi, infondata l'eccezione di nullità per difetto di forma del contratto, ex art. 117, c. 1, T.U.B., essendo stato il contratto stipulato in forma scritta e, nello stesso, dandosi atto dell'avvenuta consegna della copia al cliente (cfr., peraltro, di recente Cass. n. 18230/2024, per cui “in tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del
1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale”).
pagina 6 di 8 Sono poi da ritenersi provate, in quanto non oggetto di contestazione, sia l'avvenuta erogazione del capitale mutuato da parte della mutuante alla mutuataria, sia la titolarità attiva del credito per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi in capo a parte opposta, a seguito di cessione del credito da parte di Controparte_3
L'opposta, inoltre, ha allegato l'inadempimento dell'opponente all'obbligo di rimborso del capitale e pagamento degli interessi e, a fronte di ciò, la prima non ha contestato l'inadempimento, né, comunque, ha dato prova di aver estinto il debito in misura maggiore di quella per cui è stata svolta la domanda giudiziale, limitandosi a sostenere che la cedente avrebbe rinunciato al credito, omettendo di informare la mutuataria del Controparte_3
mancato pagamento delle rate del finanziamento, a seguito del fallimento della società datore di lavoro dell'opponente, e, comunque, ad eccepire la prescrizione del credito dell'opposta, con riguardo alle somme dovute a titolo di interessi.
Le difese attoree, tuttavia, paiono infondate.
Difatti, il mancato pagamento, da parte del datore di lavoro ceduto, delle rate del finanziamento, in misura pari al quinto dello stipendio dovuto alla mutuataria, non esonerava l'opponente dal provvedere al rimborso del finanziamento in proprio, sia in quanto espressamente previsto in contratto (cfr., ancora, art. 4 delle condizioni di contratto, già sopra citato), sia perché, in generale, quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue (salvo diversi accordi tra le parti) con la riscossione del credito, ai sensi dell'art. 1198 c.c., né l'eventuale ritardo dell'opposta nel comunicare l'avvenuto inadempimento del datore di lavoro potrebbe, di per sé, comportare una rinuncia implicita al credito.
E', inoltre, infondata l'eccezione di prescrizione in quanto, nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (cfr., Cass. n. 4232/2023). Nel caso in esame, parte opponente ha ammesso che sarebbe receduta dal contratto e avrebbe Controparte_3
intimato il pagamento del capitale e degli interessi con lettera dell'11.11.2017 (cfr., p. 9 citazione), sicché deve escludersi l'intervenuta prescrizione, in quanto, da una parte,
l'intimazione di pagamento era intervenuta, contestualmente alla dichiarazione di recesso dal contratto, prima della scadenza dell'ultima rata per il rimborso di capitale e interessi,
pagina 7 di 8 che sarebbe scaduta nell'agosto 2022 (esseno previste 120 rate mensili, a decorrere dal settembre 2012), e, dall'altra parte, la cessionaria del credito ha agito in via monitoria entro il termine prescrizionale decennale, decorrente dalla lettera di recesso dell'11.11.2017, con ricorso per decreto ingiuntivo notificato all'opponente in data 10.09.2022.
Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, accertato il credito oggetto della domanda svolta in giudizio dall'opposta, deve essere condannata a pagare a Parte_1 [...] la somma di € 13.466,08. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui deve essere Parte_1
condannata a rifondere le spese sostenute per il presente giudizio Controparte_1
che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, secondo i parametri medi per tutte le fasi, salvo quelli minimi per la fase istruttoria - in complessivi €
4.237,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 626/2022 del 30.05.2022;
2) condanna a pagare a la somma di € Parte_1 Controparte_1
13.466,08;
3) condanna a rifondere le spese sostenute Parte_1 Controparte_1 per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.237,00 per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
6 febbraio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
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