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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1258 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. Antonio Giovanni Fusaro); Parte_1
appellante
e
(avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Marcello Carnovale); CP_1
appellato
FATTO E DIRITTO
1. appella la sentenza con la quale il Tribunale Parte_1
di Castrovillari ne ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'avviso di addebito notificatole dal convenuto per pretesi Controparte_2
contributi relativi all'anno 2019, affermando che dagli atti di causa non sarebbe emersa prova dei caratteri di personalità e prevalenza dell'attività svolta, che ne avrebbero potuto giustificare l'iscrizione d'ufficio alla Gestione
Commercianti e lamentando il contrasto con quanto, in senso contrario e con riferimento alle medesima situazione fattuale, sarebbe stato accertato in due altre sentenze del medesimo tribunale, passate i giudicato.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento della proposta opposizione.
2. Nella resistenza dell' la causa è decisa all'odierna udienza con lettura CP_1
contestuale del dispositivo.
3. L'appello non merita accoglimento.
4. In data 22\4\2022 l'odierna appellante ricorre al Tribunale di Castrovillari
proponendo opposizione avverso l'A.V.A. in atti specificato, notificatole il
29\3\22, con il quale le era chiesto il pagamento della somma complessiva di
€ 4.282,69, asseritamente dovuti a titolo di contributi in favore della Gestione
Commercianti per il periodo luglio-dicembre 2019, interessi e somme aggiuntive.
Dopo avere ricordato che l'iscrizione presume lo svolgimento di attività
personale e prevalente, deduce che lei
all'interno della società e non fornisce alcun contributo all'azienda>>.
Aggiungendo che già in precedenza l' le aveva notificato un analogo CP_1
A.V.A., annullato con sentenza 75/2019 dello stesso Tribunale, che produce,
passata in giudicato.
Giudicato che assume precludere ogni nuova pretesa fondata sui presupposi per l'iscrizione alla gestione commercianti di cui si era ivi accertata l'inesistenza.
5. Resiste l' con memoria, deducendo che l'iscrizione d'ufficio è stata CP_1
conseguenza di quanto accertato dai propri funzionari con verbale ispettivo del 24\5\2011, dal quale risultava che la ricorrente, nell'anno 2019, svolgeva attività commerciale con caratteri di abitualità e prevalenza. 6. L'adito Tribunale rileva che <<dalla produzione agli atti dell e cp_1>
precisamente dal documento denominato “domanda iscrizione gestione commercianti”
si evince che sin dal 2010 la ricorrente ha espressamente richiesto l'iscrizione nella
gestione commercianti tenuta dall' quanto al presunto giudicato, CP_1
osservando che
giudicato, non copre le considerazioni relative alla domanda di iscrizione nella gestione
commercianti, non oggetto della predetta sentenza. Inoltre, la presente domanda
riguarda un avviso di addebito relativo all'annualità 2019, mentre la sentenza già
intervenuta tra le stesse parti aveva come oggetto un avviso di addebito riguardante
gli anni dal 2006 al 2012>>. Rigetta pertanto il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
7. L'appellante censura l'impugnata decisione, ribadendo l'assenza di prova dei caratteri di personalità e prevalenza che potrebbero giustificare la propria iscrizione alla Gestione commercianti come pure la preclusione che deriverebbe dal passaggio in giudicato non solo della già citata sentenza
75/2019, ma anche dell'ulteriore sentenza 1198/23 del medesimo Tribunale,
avente ad oggetto identiche pretese contributive dell' questa volta CP_1
relative agli anni 2020-21.
8. Nella resistenza dell'Istituto previdenziale, la causa è decisa all'odierna udienza con lettura contestuale del dispositivo.
9. L'appello non merita accoglimento.
10. In primo luogo, si deve escludere che qualsiasi effetto preclusivo possa discendere dalle due sentenze invocate dall'appellante. Sia perché riferite ad annualità diverse da quella che qui occupa (2006-2012 nella 75/2019, 2020-21
nella n.1198/23), sia perché decise in base al principio della distribuzione degli oneri probatori, nel caso di specie gravanti sull' In altri termini, non si CP_1
tratta di sentenze che contengono una pronuncia di accertamento della inesistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti. In generale e tanto meno per l'anno 2019. Quanto al merito, l' costituendosi in giudizio, ha avuto cura di produrre CP_1
il verbale ispettivo richiamato in memoria. Nel quale, per quanto qui interessa,
si rileva che era stata la stessa ricorrente a chiedere l'iscrizione nella gestione speciale con domanda depositata il 10\11\2010, nella quale la richiesta di iscrizione nella Gestione commercianti era formulata in qualità di socio della
MUNDIALFRUTTA srl, dichiarando espressamente che “la società è
organizzata prevalentemente col lavoro dei soci e dei componenti della famiglia” e “di
svolgere la propria attività con carattere di abitualità e prevalenza”.
Inoltre, è allegato il verbale delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, con le quali ella afferma di occuparsi personalmente di tutta l'attività commerciale:
controllava e vendeva la merce ( , curava i rapporti con i fornitori, Parte_2
curava tutti gli adempimenti amministrativi e contabili, ecc..
Dichiarazioni rese, è vero, in anni molto precedenti al 2019, ma la signora
[...]
non ha mai dichiarato, neppure agli atti del presente giudizio, che Parte_1
la situazione sia mutata rispetto ad allora.
Essendo provati gli elementi costitutivi dell'obbligo di iscrizione alla speciale
Gestione previdenziale è altrettanto provato l'obbligo di pagamento dei minimali contributivi.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari del Parte_1
30\6\2023, così provvede:
1) Rigetta il ricorso in appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €.2.000; 3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro 25\2\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1258 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. Antonio Giovanni Fusaro); Parte_1
appellante
e
(avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Marcello Carnovale); CP_1
appellato
FATTO E DIRITTO
1. appella la sentenza con la quale il Tribunale Parte_1
di Castrovillari ne ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'avviso di addebito notificatole dal convenuto per pretesi Controparte_2
contributi relativi all'anno 2019, affermando che dagli atti di causa non sarebbe emersa prova dei caratteri di personalità e prevalenza dell'attività svolta, che ne avrebbero potuto giustificare l'iscrizione d'ufficio alla Gestione
Commercianti e lamentando il contrasto con quanto, in senso contrario e con riferimento alle medesima situazione fattuale, sarebbe stato accertato in due altre sentenze del medesimo tribunale, passate i giudicato.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento della proposta opposizione.
2. Nella resistenza dell' la causa è decisa all'odierna udienza con lettura CP_1
contestuale del dispositivo.
3. L'appello non merita accoglimento.
4. In data 22\4\2022 l'odierna appellante ricorre al Tribunale di Castrovillari
proponendo opposizione avverso l'A.V.A. in atti specificato, notificatole il
29\3\22, con il quale le era chiesto il pagamento della somma complessiva di
€ 4.282,69, asseritamente dovuti a titolo di contributi in favore della Gestione
Commercianti per il periodo luglio-dicembre 2019, interessi e somme aggiuntive.
Dopo avere ricordato che l'iscrizione presume lo svolgimento di attività
personale e prevalente, deduce che lei
all'interno della società e non fornisce alcun contributo all'azienda>>.
Aggiungendo che già in precedenza l' le aveva notificato un analogo CP_1
A.V.A., annullato con sentenza 75/2019 dello stesso Tribunale, che produce,
passata in giudicato.
Giudicato che assume precludere ogni nuova pretesa fondata sui presupposi per l'iscrizione alla gestione commercianti di cui si era ivi accertata l'inesistenza.
5. Resiste l' con memoria, deducendo che l'iscrizione d'ufficio è stata CP_1
conseguenza di quanto accertato dai propri funzionari con verbale ispettivo del 24\5\2011, dal quale risultava che la ricorrente, nell'anno 2019, svolgeva attività commerciale con caratteri di abitualità e prevalenza. 6. L'adito Tribunale rileva che <<dalla produzione agli atti dell e cp_1>
precisamente dal documento denominato “domanda iscrizione gestione commercianti”
si evince che sin dal 2010 la ricorrente ha espressamente richiesto l'iscrizione nella
gestione commercianti tenuta dall' quanto al presunto giudicato, CP_1
osservando che
giudicato, non copre le considerazioni relative alla domanda di iscrizione nella gestione
commercianti, non oggetto della predetta sentenza. Inoltre, la presente domanda
riguarda un avviso di addebito relativo all'annualità 2019, mentre la sentenza già
intervenuta tra le stesse parti aveva come oggetto un avviso di addebito riguardante
gli anni dal 2006 al 2012>>. Rigetta pertanto il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
7. L'appellante censura l'impugnata decisione, ribadendo l'assenza di prova dei caratteri di personalità e prevalenza che potrebbero giustificare la propria iscrizione alla Gestione commercianti come pure la preclusione che deriverebbe dal passaggio in giudicato non solo della già citata sentenza
75/2019, ma anche dell'ulteriore sentenza 1198/23 del medesimo Tribunale,
avente ad oggetto identiche pretese contributive dell' questa volta CP_1
relative agli anni 2020-21.
8. Nella resistenza dell'Istituto previdenziale, la causa è decisa all'odierna udienza con lettura contestuale del dispositivo.
9. L'appello non merita accoglimento.
10. In primo luogo, si deve escludere che qualsiasi effetto preclusivo possa discendere dalle due sentenze invocate dall'appellante. Sia perché riferite ad annualità diverse da quella che qui occupa (2006-2012 nella 75/2019, 2020-21
nella n.1198/23), sia perché decise in base al principio della distribuzione degli oneri probatori, nel caso di specie gravanti sull' In altri termini, non si CP_1
tratta di sentenze che contengono una pronuncia di accertamento della inesistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti. In generale e tanto meno per l'anno 2019. Quanto al merito, l' costituendosi in giudizio, ha avuto cura di produrre CP_1
il verbale ispettivo richiamato in memoria. Nel quale, per quanto qui interessa,
si rileva che era stata la stessa ricorrente a chiedere l'iscrizione nella gestione speciale con domanda depositata il 10\11\2010, nella quale la richiesta di iscrizione nella Gestione commercianti era formulata in qualità di socio della
MUNDIALFRUTTA srl, dichiarando espressamente che “la società è
organizzata prevalentemente col lavoro dei soci e dei componenti della famiglia” e “di
svolgere la propria attività con carattere di abitualità e prevalenza”.
Inoltre, è allegato il verbale delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, con le quali ella afferma di occuparsi personalmente di tutta l'attività commerciale:
controllava e vendeva la merce ( , curava i rapporti con i fornitori, Parte_2
curava tutti gli adempimenti amministrativi e contabili, ecc..
Dichiarazioni rese, è vero, in anni molto precedenti al 2019, ma la signora
[...]
non ha mai dichiarato, neppure agli atti del presente giudizio, che Parte_1
la situazione sia mutata rispetto ad allora.
Essendo provati gli elementi costitutivi dell'obbligo di iscrizione alla speciale
Gestione previdenziale è altrettanto provato l'obbligo di pagamento dei minimali contributivi.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari del Parte_1
30\6\2023, così provvede:
1) Rigetta il ricorso in appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €.2.000; 3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro 25\2\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni