Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/03/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1392/2022
RE BBLICA ATINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Consigliere rel. Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1392/2022 promossa da: Parte 1 (c.f.
P.IVA 1 ), con il patrocinio dell'avv. MANZO FEDERICA, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE
contro
C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. CP 1 (c.f.
GALEAZZI ROBERTO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLATA
avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Grosseto pubblicata il
24.10.2022;
CONCLUSIONI
Per parte appellante: "Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, per tutte le motivazioni esposte, in riforma dell'appellata ordinanza emessa dal Tribunale di Grosseto nella persona del Giudice Unico Dott. Amedeo Russoin data 24 giugno 2022, pubblicata e comunicata in data24 giugno 2022che ha deciso la causa civile n. 995/2020R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si richiamano integralmente e quindi "accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. CP 1 per i fatti tutti di cui in narrativa, e per le causali ivi indicate;
per l'effetto condannare il Sig. CP 1 al risarcimento dei danni tutti, non patrimoniali, in favore della ricorrente, che si stimano fin d'ora in Euro 10.000,00 salvo quella maggior o minor somma che il giudice riterrà di giustizia e ragione e che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa;
in ogni caso con vittoria di spese, ed compensi di causa, oltre I.V.A e C.p.a, come per legge dovuti.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio".
Per parte appellata: affinché l'appello venga respinto, perché infondato e perché la domanda non
è provata, con conferma della sentenza emessa in primo grado e con conseguente vittoria di spese e competenze di lite;
in via del tutto subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante, ridurre il risarcimento secondo equità e giustizia e quindi nella misura massima di
€. 400,00, come da offerta già svolta, in questa seconda ipotesi, con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
FATTI di CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato la Pt 1 ha interposto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c del Tribunale di Grosseto che ne ha rigettato la domanda risarcitoria da essa proposta nei confronti di CP 1 compensando le
,
spesedi lite.
A fondamento della propria pretese la L.A.C. ha allegato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado che in data 1.09.2018 le guardie giurate venatorie hanno accertato che il Sig. CP 1 stava cacciando all'interno dell'Azienda faunistico
venatoria denominata “La Perrina", nel Comune di Orbetello, ed aveva abbattuto e detenuto numero quattro tortore dal collare orientale (Streptopedia decaocto), la cui caccia è vietata;
gli agenti accertatori del corpo della Polizia Provinciale di Grosseto, intervenuti in loco, hanno contestato al CP 1 a violazione degli artt. 18 co.1 e 30
lettera "h" legge 157/92 per "l'esercizio di caccia con abbattimento e successiva detenzione di specie nei cui confronti la caccia non è consentita" perché esemplari di volatili appartenenti a specie particolarmente protette;
il conseguente procedimento penale a carico del
CP_1 si è estinto per intervenuta oblazione (cft doc.5 – 6 fascicolo di primo grado)
L'attrice, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte sulla propria legittimazione attiva, ha chiesto dunque il ristoro del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa nell'importo di euro 10.000.
Costituitosi, il convenuto ha eccepito in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dell'associazione ricorrente in relazione alla concreta fattispecie oggetto di lite;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata.
All'esito di istruzione documentale, il Tribunale con l'ordinanza gravata, affermata la "legittimazione della ricorrente, in qualità di associazione ambientalista, ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento di un danno anche non patrimoniale conseguente alla lesione dei propri diritti
(cfr. Cass. sent n. 18974 del 2009; cfr. anche Cass. S.U. n. 38343 del 2014), nella specie ricavabili dallo statuto LAC all'art. 2 laddove si legge che scopo dell'associazione è quello di
"promuovere l'abolizione della caccia, la difesa della fauna, il riconoscimento dei diritti soggettivi di tutti gli animali e la conservazione ed il ripristino dell'ambiente. A tale scopo attua o favorisce tutte le iniziative giuridiche, politiche, culturali, educative, informative ed editoriali idonee", ha ritenuto infondata la domanda per carenza di allegazione e prova dell'esistenza “di un effettivo e concreto pregiudizio, che nella specie, trattandosi di diritto non patrimoniale derivante da lesione dell'interesse statutario, deve porsi come autonomo ed ulteriore rispetto all'interesse - di carattere pubblico ed eventualmente oggetto anche di responsabilità erariale solo nei confronti dello Stato (cfr.
Corte dei Conti, sezione I giurisdizionale centrale d'appello sentenza n.248/18) - alla tutela della fauna e dell'ambiente, ovvero che la condotta lesiva comporti un pregiudizio al diritto particolare, proprio dell'associazione.”.,Il primo giudice, in particolare, dopo aver premesso di essere ben consapevole dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui è “astrattamente attribuibile all'associazione ambientalista, a seguito di condotte illecite in tema di caccia, il risarcimento in via equitativa in considerazione dei "presumibili esborsi finanziari sostenuti dall'ente per l'espletamento dell'attività di tutela e del danno all'immagine" (cfr. Cass. Sent.
N.5302/2022), tuttavia, ha osservato “che un simile danno va comunque adeguatamente allegato e provato dalla parte che ne chiede il ristoro, non potendo il giudice supplire di sua iniziativa all'onere gravante esclusivamente sulla parte. La vicenda de qua, così come documentata non pare di per sé tale da ritenere sussistente un danno che si ponga in nesso di causa concreto e non meramente ideologico - con l'agire dell'associazione, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente la mera contrarietà della condotta del CP 1 llo statuto fin quando ciò non si riverberi su di un diritto proprio dell'associazione, autonomo ed ulteriore rispetto all'interesse statutario. Il danno risarcibile agli enti collettivi, come a più riprese chiarito dalla giurisprudenza, deve infatti intendersi comprensivo dei pregiudizi derivanti dalla lesione di diritti della personalità compatibili con l'assenza di fisicità quali il diritto all'esistenza, all'identità, al nome, alla reputazione, all'immagine (cfr.
Cass. 10/07/1991, n. 7642; 05/12/1992, n. 12951; 03/03/2000, n. 2367; 02/08/2002,
n. 11600; 29/10/2002, n. 15233; 13/02/2003, n. 2130; 10/04/2003, n. 5664;
16/04/2003, n. 6022; 11/02/2004, n. 2570; 26/06/2007, n. 14766; Ordinanza
n.9662/2018); pregiudizi che non paiono in concreto ravvisabili nel caso di specie, nemmeno in relazione alla reputazione o all'immagine della ricorrente, quest'ultima semmai rafforzata dalla sua proficua attività di controllo e denuncia delle condotte illecite in tema di caccia (attività ricompresa nello scopo statutario ex art. 2), nel caso di specie intese come "attività giuridiche" propedeutiche alla repressione delle medesime a cura dell'autorità competente (cfr. art. 2 Statuto LAC)”.
Il Tribunale ha infine escluso di poter procedere ad una liquidazione equitativa di un pregiudizio non sussistente, disponendo tuttavia la compensazione delle spese lite perla seguente motivazione: “emerge dagli atti di causa l'effettiva commissione da parte del CP 1 i un illecito penale in tema di caccia, come ricavabile dal complesso delle produzioni di parte ricorrente (cfr. All.ti 1, 2, 3, 5 e 6 in produzione nonché in virtù della acclarata
,
collaborazione della alle attività di controllo e denuncia delle condotte illecite in tema di caccia,
ivi inclusa quella per cui è causa, collaborazione che ha in definitiva agevolato - anche nel caso di specie - la repressione di tal genere di violazioni da parte delle Autorità competenti." La Pt 1 ha appellato siffatta decisione sulla base di due motivi: con il primo ha censurato l'ordinanza per aver ritenuto non provato neanche in via presuntiva il danno non patrimoniale subito dall'associazione in conseguenza della condotta del
CP_1 pur ritenendo accertato il fatto illecito ovvero che quest'ultimo, nell'esercizio di attività venatoria non consentita, abbia ucciso 4 esemplari di volatili appartenenti a specie protetta, per i quali non è consentita la caccia, e che proprio l'attività di controllo sul territorio dei volontari della Pt 1 ha consentito la repressione di siffatta condotta costituente reato. Con il secondo motivo ha riproposto le argomentazioni già svolte in primo grado circa la possibilità di una liquidazione equitativa del pregiudizio di natura non patrimoniale da essa patito a causa della condotta del CP_1
Si è costituito l'appellato contestando la fondatezza dell'impugnazione di cui ha chiesto il rigetto.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 20.12.2024, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 13 marzo 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE In limine va rilevata la formazione del giudicato- in assenza di impugnazione incidentale da parte dell'appellato- con riferimento al positivo accertamento contenuto nell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c del Tribunale di Grosseto della condotta posta in essere in data 1.9.2018 dal CP 1 n violazione degli artt 18 co 1 e
.30 lett.h) e h) L. 157/92 e consistita nell' esercizio di attività venatoria in danno di specie protetta con detenzione e abbattimento di quattro tortore dal collare orientale con fucile da caccia.
Nel merito l'appello è fondato.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. Cass. pen. 17/01/2012
n. 19439; 21/06/2011 n. 34761), le associazioni ambientaliste hanno diritto al risarcimento del danno, non solo patrimoniale, ma anche morale, derivante dal pregiudizio arrecato all'attività da esse concretamente svolta per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo.
La Lega per l'abolizione della caccia figura pacificamente tra gli enti ai quali viene pienamente riconosciuto il diritto di essere risarcita per danni non patrimoniali da coloro che, in qualche modo, si rendano artefici di maltrattamenti verso gli animali
(cfr. Cassazione civ. sentenza n. 9662/2022) e comunque ledano gli interessi a tutela dei quali l'ente agisce in virtù delle proprie finalità statutarie.
I giudici della Suprema Corte (cfr con sentenza n. 24619/2014) hanno infatti ribadito che le associazioni sono pienamente legittimate a stare nel processo penale e civile e che "tale legittimazione deve riconoscersi anche per il risarcimento di danni non patrimoniali derivanti dalla lesione, riconducibili al fatto reato, assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, con l'effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione della personalità o identità" dell'associazione stessa.
Nello specifico, dunque, deve ritenersi che si sia verificato per effetto del reato commesso dal convenuto-appellato un pregiudizio all'attività concretamente svolta dalla L.A.C. perla protezione della fauna selvatica, come dimostra la circostanza che le guardie dell'associazione fossero attive e operanti sul territorio al fine di coadiuvare il lavoro della Polizia Provinciale, facendo segnalazioni e denunce per impedire che venissero commessi reati contro la fauna e l'ambiente, come comprovano i fatti di causa. L'intervento delle Guardie Giurate della L.A.C. ha infatti consentito l'accertamento della condotta del CP 1 costituente reato da parte della Polizia
Provinciale. Il danno, allora, lungi dall'essere in re ipsa, è concreto e deriva proprio dall'aggressione all'attività che connota l'essenza dell'Ente, e dunque al diritto soggettivo di cui il medesimo è attivamente portatore. L'uccisione illecita di una specie protetta lede infatti con tutta evidenza il diritto della L.A.C. alla tutela anche della fauna selvatica dall'esercizio illecito di attività venatoria, finalità prevista all'art. 2 dello Statuto.
La liquidazione di tale danno, avente ad oggetto un interesse non suscettibile di valutazione economica, non può che avvenire in via equitativa, tenuto conto degli elementi concreti del fatto costituente reato, in particolare dell'effettiva soppressione di ben quattro volatili appartenenti a specie protette nonché della circostanza che, se non fossero intervenute le guardie, altri animali sicuramente sarebbero stati abbattuti, avendo il CP 1 con sé la disponibilità di un fucile da caccia, poi sequestratogli. Si reputa dunque equo liquidare il danno in complessivi euro 5.000 oltre accessori.
In definitiva, in riforma dell'ordinanza impugnata, il convenuto- appellato deve essere condannato al pagamento in favore dell'attrice-appellante della somma di euro
5.000 liquidata all'attualità, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
La riforma della decisione impugnata determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, ed impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione dellespese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017; Sez. L, Sentenza n.
11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che l'appellante all'esito dei due gradi ha visto riconosciuto il proprio diritto sia pur in misura inferiore a quella domandata (10.000 euro), fatto che, come chiarito autorevolmente dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite (v. sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022), non costituisce ragione di soccombenza reciproca (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi).
L'appellato deve dunque rifondere alla L.A.C. le spese dei due gradi liquidate ex
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, considerato il valore della controversia compreso fra euro 1.101 ed euro 5.200 in considerazione del credito riconosciuto alla danneggiata, nei seguenti importi:
per il primo grado, in euro 1.276,00 applicati i valori medi per la fase di studio-
•
introduttiva e quelli minimi per la fase decisionale svoltasi nelle forme semplificate proprie del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., esclusa infine la fase di trattazione/istruttoria in quanto non espletata;
per il secondo grado, in euro 1.498,00 riconosciuti i valori medi per la fase di
•
studio- introduttiva, quelli minimi per la fase decisionale, considerato che l'appellante ha depositato breve comparsa conclusionale e memoria di replica di cui all'art. 190 c.p.c., in cui si è sostanzialmente riportato alle difese già svolte nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, infine esclusa la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702da Parte 1
ter c.p.c. del 24 giugno 2022 del Tribunale di Grosseto, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in favoreCP_1 della Pt 1 che liquida in euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
2) condanna altresì l'appellato a corrispondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano per il primo in euro 1.276,00 per compenso professionale e per il secondo in euro 1.498,00 per compenso professionale, oltre rimborso al 15% spese generali, iva e cap come per legge per entrambi i gradi;
.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.