Cass. civ., sez. III, sentenza 24/11/1979, n. 6151
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Sentenza 24 novembre 1979

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Quando una disposizione legislativa proroga i contratti di locazione di immobili urbani in corso alla data della sua entrata in vigore, purche sussistano certi requisiti oggettivi e soggettivi riferiti, rispettivamente, alla consistenza dell'alloggio e al reddito annuo del conduttore, e preliminarmente necessario accertare se il rapporto locatizio fosse a quella data in corso de iure, in quanto concorrevano le condizioni richieste dalla normativa precedente per poter fruire della proroga ex lege; in conseguenza non basta che il conduttore dimostri di avere un reddito annuo netto inferiore a quello massimo stabilito dalla legge in vigore al momento della decisione, ma occorre altresi stabilire, ove sia oggetto di contestazione fra le parti, se l'ammontare del suo reddito netto fosse compreso entro i limiti fissati dalla precedente legge di proroga nell'anno di riferimento. ( Conf 6136/78, mass n 395961; ( Conf 1426/77, mass n 385140).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/11/1979, n. 6151
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6151
    Data del deposito : 24 novembre 1979

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