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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FI FRANCESCO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore MIGLIORI MAURIZIA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 127/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Prof. Avv. Telefono -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Prof. Avv. Difensore_2 Telefono - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - ATTO RECUPERO n. THBCRCL00249/2024 REC.CREDITO.IMP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 716/2025 depositato il 09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., ricorre contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna avverso l'Atto di recupero n. THBCRCL00249 2024, credito d'imposta ricerca e sviluppo maturato nell'anno 2015 ed utilizzato in compensazione nell'anno 2016 notificato il giorno 9 dicembre 2024, per Euro 222.021,30 oltre interessi di Euro 75.515,00 e sanzioni per Euro 222.021,30.
L'oggetto del presente contenzioso attiene sostanzialmente al disconoscimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria del credito d'imposta R&S connesso all'attività di ricerca e sviluppo svolta dalla stessa per lo sviluppo di un ambiente digitale di apprendimento di materie scolastiche denominato Booktab Web e Booktab Z.
La contestazione mossa dall'Ufficio in merito attiene alla circostanza che l'attività posta in essere dalla ricorrente è riferibile ad un programma già in uso e di cui era interesse procedere ad un miglioramento/ottimizzazione dello stesso al fine di conservare adeguate refactoringposizioni concorrenziali di mercato ( ). Pertanto non si rinviene alcuna novità apprezzabile per il mercato. Requisito, questo, che deve caratterizzare i prodotti oggetto degli investimenti per ricerca e sviluppo e la cui realizzazione non derivi dalla semplice utilizzazione dello stato delle conoscenze e delle tecnologie già disponibili.
A sostegno del proprio ricorso la ricorrente società eccepisce, in sintesi: a) La nullità dell'atto per violazione del termine di decadenza quinquennale ex. art. 38 bis DPR n. 600/73; b) nullità dell'atto per carenza di motivazione ed eccesso di potere;
c) L'illegittimità ed infondatezza dell'atto per mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 7 comma 5 bis D.lgs. n. 546/1992; d) L'illegittimità ed infondatezza dell'atto per violazione, falsa applicazione dell'art. 3 del D.L. 145/2013 vigente ratione temporis Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, previa sospensiva poi accolta, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre ad IVA e C.P. di legge.
Si è ritualmente costituito l'Ufficio che respinge le argomentazioni difensive avanzate dalla società ricorrente rilevando che il credito dichiarato ed utilizzato in compensazione dalla Ricorrente_1 srl è stato legittimamente qualificato come “inesistente”, stante l'assenza del presupposto costitutivo e, trattandosi di un'attività istruttoria svolta in contraddittorio e pertanto, l'atto di recupero è stato notificato dall'Ufficio usufruendo del più lungo termine decadenziale di cui all'art.27, comma 16, del DL n. 185/2008. Sottolinea altresì la non obbligatorietà del parere del IS.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto.
Questo Collegio, ritiene di condividere il filone giurisprudenziale secondo il quale l'attività di recupero degli uffici finanziari debba essere supportata da elementi tecnici idonei a giustificarla;
elementi tecnici che possono essere forniti sia dal parere del IS (opportuno specialmente in caso di valutazioni tecniche specifiche non di comune conoscenza ed esperienza, anche se non obbligatorio) sia con altri strumenti quali relazioni di esperti dello specifico settore di indagine. Del resto, non si intravedono competenze specifiche ed adeguate, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, necessarie al fine di valutare in modo esaustivo la valenza tecnica di natura altamente specialistica dell'attività svolta dall'azienda e che attraggono la competenza del IS. Di converso la Corte ritiene che la parte ricorrente abbia fornito validi e molteplici indici probanti, attraverso una corposa documentazione versata in atti, relativamente alla spettanza del credito d'imposta in discussione. Al riguardo non può tuttavia sottacersi che la materia oggetto di questa tipologia di contenzioso è, di per sé, caratterizzata da un elevato tasso di specializzazione e di conoscenza tecnica che rende il compito del giudice tributario non del tutto lineare ed agevole.
Il progetto realizzato dalla ricorrente andava a definire un'attività di ricerca e sviluppo di un nuovo strumento didattico, un ambiente digitale, gli obiettivi tecnologici erano la build realizzazione di un nuovo sistema di dei libri digitali, di una nuova piattaforma di un nuovo sistema di distribuzione via web e di una nuova versione dotata di una nuova interfaccia e di mappe multimediali. Ai fini di una corretta implementazione la società ha avviato un'attività di Ricerca e Sviluppo software, investendo, nel 2015, circa 450.000,00 euro, la società ricorrente programma e inizia l'attività di ricerca sperimentale peraltro in aderenza con quanto disposto dal Manuale Frascati. Nel particolare l'atto impugnato risulta viziato per eccesso di potere. Infatti la richiesta del parere del IS, come sopra ricordato non è obbligatorio, tuttavia è pur vero che la facoltà dell'Agenzia delle Entrate di chiedere il parere al Ministero dello Sviluppo economico è prevista dalla circolare n. 5/E del 16 marzo 2016; per cui la scelta dell'Amministrazione di non ricorrere al suddetto parere deve essere adeguatamente motivata o quantomeno deve essere rappresentato il percorso logico-giuridico che ha guidato l'Amministrazione a tale interpretazione. Nel caso in esame ciò non è stato effettuato per cui è da registrare un difetto di istruttoria in capo all'ufficio in una materia, dove appare determinante la funzione e il ruolo del IS nella predisposizione delle “disposizioni applicative necessarie” nonché delle “modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute” e delle “cause di decadenza e revoca del beneficio” (art. 3, comma 14, D.L n. 145/2013. Il che genera, a parere di questa Corte un difetto di legittimità dell'atto di recupero impugnato e fondato su elementi di discrezionalità tecnica non corroborati da valutazioni operate dagli organi tecnici di riferimento. Da evidenziare altresì che la parte ricorrente ha supportato la propria attività attraverso una voluminosa relazione tecnica, nonché ha prodotto una certificazione di effettività delle spese di ricerca e sviluppo ritenute ammissibili, in linea con le disposizioni normative di riferimento, così come rappresentato nel ricorso introduttivo. Il che induce a ritenere assolto l'onere della prova circa l'innovatività degli investimenti.
Devesi altresì valorizzare in proposito quanto indicato nell'Atto di indirizzo del MEF n. 18 del 1luglio 2025 laddove viene conferito alla certificazione tecnica un ruolo rilevante e di garanzia per le imprese, in quanto in caso di accertamento, l'Amministrazione Finanziaria non può contestare la natura tecnica e l'ammissibilità del progetto, a meno che non emergano prove evidenti di frode o dolo. Per completezza espositiva si ritiene opportuno riportare di seguito il pensiero contenuto nell'Atto Vale di indirizzo MEF n. 18 del 1luglio 2025, nella parte che interessa. “ ricordare che per favorire la fruizione dei crediti d'imposta in condizioni di certezza operativa ed evitare controversie sulla qualificazione delle spese effettuate dall'impresa, l'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2022, n. 122, ha previsto la possibilità, per le imprese interessate, di chiedere, a soggetti qualificati, una certificazione attestante la qualificazione degli investimenti, sia già effettuati sia ancora da effettuare, al precipuo scopo di farne riscontrare la compatibilità con l'ammissibilità al beneficio fiscale previsto per tali impieghi di risorse….Discende allora dal letterale disposto normativo che, impregiudicate le ordinarie attività di controllo de1l'Agenzia delle entrate, se il contribuente si dota di una certificazione che attenga alle richiamate tipologie di crediti d'imposta, rilasciata dai soggetti qualificati ammessi a sottoscriverla, che attesti la qualificazione tecnica degli investimenti, effettuati o da effettuare, e che riguardi l'attività concretamente realizzata, un eventuale atto, impositivo o sanzionatorio, che contesti la fruizione del credito sotto l'unico profilo della qualificazione dell'investimento potrà essere censurato sotto il profilo della sua nullità, con tutte le relative possibili conseguenze sul piano giuridico, secondo i principi generali. Come detto, la certificazione può essere chiesta anche dopo l'avvenuta effettuazione degli investimenti, purché eventuali violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non abbiano già formato oggetto di un processo verbale di constatazione. Sarebbe allora auspicabile, in questi casi, che il contribuente che si munisce della certificazione ne dia collaborativamente comunicazione all'Amministrazione finanziaria, anche per evitare eventuali contestazioni unicamente incentrate sul profilo della qualificazione tecnica dell'investimento.”.
Per le ragioni su esposte il ricorso deve essere accolto. Ulteriori motivi di legittimità sono assorbiti. Le spese seguono la soccombenza nell'ammontare indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, condanna l'agenzia a pagare le spese legali quantificate in euro 5.000 oltre accessori di legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FI FRANCESCO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore MIGLIORI MAURIZIA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 127/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Prof. Avv. Telefono -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Prof. Avv. Difensore_2 Telefono - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - ATTO RECUPERO n. THBCRCL00249/2024 REC.CREDITO.IMP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 716/2025 depositato il 09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., ricorre contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna avverso l'Atto di recupero n. THBCRCL00249 2024, credito d'imposta ricerca e sviluppo maturato nell'anno 2015 ed utilizzato in compensazione nell'anno 2016 notificato il giorno 9 dicembre 2024, per Euro 222.021,30 oltre interessi di Euro 75.515,00 e sanzioni per Euro 222.021,30.
L'oggetto del presente contenzioso attiene sostanzialmente al disconoscimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria del credito d'imposta R&S connesso all'attività di ricerca e sviluppo svolta dalla stessa per lo sviluppo di un ambiente digitale di apprendimento di materie scolastiche denominato Booktab Web e Booktab Z.
La contestazione mossa dall'Ufficio in merito attiene alla circostanza che l'attività posta in essere dalla ricorrente è riferibile ad un programma già in uso e di cui era interesse procedere ad un miglioramento/ottimizzazione dello stesso al fine di conservare adeguate refactoringposizioni concorrenziali di mercato ( ). Pertanto non si rinviene alcuna novità apprezzabile per il mercato. Requisito, questo, che deve caratterizzare i prodotti oggetto degli investimenti per ricerca e sviluppo e la cui realizzazione non derivi dalla semplice utilizzazione dello stato delle conoscenze e delle tecnologie già disponibili.
A sostegno del proprio ricorso la ricorrente società eccepisce, in sintesi: a) La nullità dell'atto per violazione del termine di decadenza quinquennale ex. art. 38 bis DPR n. 600/73; b) nullità dell'atto per carenza di motivazione ed eccesso di potere;
c) L'illegittimità ed infondatezza dell'atto per mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 7 comma 5 bis D.lgs. n. 546/1992; d) L'illegittimità ed infondatezza dell'atto per violazione, falsa applicazione dell'art. 3 del D.L. 145/2013 vigente ratione temporis Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, previa sospensiva poi accolta, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre ad IVA e C.P. di legge.
Si è ritualmente costituito l'Ufficio che respinge le argomentazioni difensive avanzate dalla società ricorrente rilevando che il credito dichiarato ed utilizzato in compensazione dalla Ricorrente_1 srl è stato legittimamente qualificato come “inesistente”, stante l'assenza del presupposto costitutivo e, trattandosi di un'attività istruttoria svolta in contraddittorio e pertanto, l'atto di recupero è stato notificato dall'Ufficio usufruendo del più lungo termine decadenziale di cui all'art.27, comma 16, del DL n. 185/2008. Sottolinea altresì la non obbligatorietà del parere del IS.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto.
Questo Collegio, ritiene di condividere il filone giurisprudenziale secondo il quale l'attività di recupero degli uffici finanziari debba essere supportata da elementi tecnici idonei a giustificarla;
elementi tecnici che possono essere forniti sia dal parere del IS (opportuno specialmente in caso di valutazioni tecniche specifiche non di comune conoscenza ed esperienza, anche se non obbligatorio) sia con altri strumenti quali relazioni di esperti dello specifico settore di indagine. Del resto, non si intravedono competenze specifiche ed adeguate, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, necessarie al fine di valutare in modo esaustivo la valenza tecnica di natura altamente specialistica dell'attività svolta dall'azienda e che attraggono la competenza del IS. Di converso la Corte ritiene che la parte ricorrente abbia fornito validi e molteplici indici probanti, attraverso una corposa documentazione versata in atti, relativamente alla spettanza del credito d'imposta in discussione. Al riguardo non può tuttavia sottacersi che la materia oggetto di questa tipologia di contenzioso è, di per sé, caratterizzata da un elevato tasso di specializzazione e di conoscenza tecnica che rende il compito del giudice tributario non del tutto lineare ed agevole.
Il progetto realizzato dalla ricorrente andava a definire un'attività di ricerca e sviluppo di un nuovo strumento didattico, un ambiente digitale, gli obiettivi tecnologici erano la build realizzazione di un nuovo sistema di dei libri digitali, di una nuova piattaforma di un nuovo sistema di distribuzione via web e di una nuova versione dotata di una nuova interfaccia e di mappe multimediali. Ai fini di una corretta implementazione la società ha avviato un'attività di Ricerca e Sviluppo software, investendo, nel 2015, circa 450.000,00 euro, la società ricorrente programma e inizia l'attività di ricerca sperimentale peraltro in aderenza con quanto disposto dal Manuale Frascati. Nel particolare l'atto impugnato risulta viziato per eccesso di potere. Infatti la richiesta del parere del IS, come sopra ricordato non è obbligatorio, tuttavia è pur vero che la facoltà dell'Agenzia delle Entrate di chiedere il parere al Ministero dello Sviluppo economico è prevista dalla circolare n. 5/E del 16 marzo 2016; per cui la scelta dell'Amministrazione di non ricorrere al suddetto parere deve essere adeguatamente motivata o quantomeno deve essere rappresentato il percorso logico-giuridico che ha guidato l'Amministrazione a tale interpretazione. Nel caso in esame ciò non è stato effettuato per cui è da registrare un difetto di istruttoria in capo all'ufficio in una materia, dove appare determinante la funzione e il ruolo del IS nella predisposizione delle “disposizioni applicative necessarie” nonché delle “modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute” e delle “cause di decadenza e revoca del beneficio” (art. 3, comma 14, D.L n. 145/2013. Il che genera, a parere di questa Corte un difetto di legittimità dell'atto di recupero impugnato e fondato su elementi di discrezionalità tecnica non corroborati da valutazioni operate dagli organi tecnici di riferimento. Da evidenziare altresì che la parte ricorrente ha supportato la propria attività attraverso una voluminosa relazione tecnica, nonché ha prodotto una certificazione di effettività delle spese di ricerca e sviluppo ritenute ammissibili, in linea con le disposizioni normative di riferimento, così come rappresentato nel ricorso introduttivo. Il che induce a ritenere assolto l'onere della prova circa l'innovatività degli investimenti.
Devesi altresì valorizzare in proposito quanto indicato nell'Atto di indirizzo del MEF n. 18 del 1luglio 2025 laddove viene conferito alla certificazione tecnica un ruolo rilevante e di garanzia per le imprese, in quanto in caso di accertamento, l'Amministrazione Finanziaria non può contestare la natura tecnica e l'ammissibilità del progetto, a meno che non emergano prove evidenti di frode o dolo. Per completezza espositiva si ritiene opportuno riportare di seguito il pensiero contenuto nell'Atto Vale di indirizzo MEF n. 18 del 1luglio 2025, nella parte che interessa. “ ricordare che per favorire la fruizione dei crediti d'imposta in condizioni di certezza operativa ed evitare controversie sulla qualificazione delle spese effettuate dall'impresa, l'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2022, n. 122, ha previsto la possibilità, per le imprese interessate, di chiedere, a soggetti qualificati, una certificazione attestante la qualificazione degli investimenti, sia già effettuati sia ancora da effettuare, al precipuo scopo di farne riscontrare la compatibilità con l'ammissibilità al beneficio fiscale previsto per tali impieghi di risorse….Discende allora dal letterale disposto normativo che, impregiudicate le ordinarie attività di controllo de1l'Agenzia delle entrate, se il contribuente si dota di una certificazione che attenga alle richiamate tipologie di crediti d'imposta, rilasciata dai soggetti qualificati ammessi a sottoscriverla, che attesti la qualificazione tecnica degli investimenti, effettuati o da effettuare, e che riguardi l'attività concretamente realizzata, un eventuale atto, impositivo o sanzionatorio, che contesti la fruizione del credito sotto l'unico profilo della qualificazione dell'investimento potrà essere censurato sotto il profilo della sua nullità, con tutte le relative possibili conseguenze sul piano giuridico, secondo i principi generali. Come detto, la certificazione può essere chiesta anche dopo l'avvenuta effettuazione degli investimenti, purché eventuali violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non abbiano già formato oggetto di un processo verbale di constatazione. Sarebbe allora auspicabile, in questi casi, che il contribuente che si munisce della certificazione ne dia collaborativamente comunicazione all'Amministrazione finanziaria, anche per evitare eventuali contestazioni unicamente incentrate sul profilo della qualificazione tecnica dell'investimento.”.
Per le ragioni su esposte il ricorso deve essere accolto. Ulteriori motivi di legittimità sono assorbiti. Le spese seguono la soccombenza nell'ammontare indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, condanna l'agenzia a pagare le spese legali quantificate in euro 5.000 oltre accessori di legge.