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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/12/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa IA NG RI SS,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3154 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Miriam Parte_1
Simeone, presso il cui studio in Gioia Sannitica (CE), piazza Municipio, 35, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato in data 8/08/2025 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico CP_1 preventivo effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 925/2025) e chiedendo al
Tribunale, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, di dichiarare il suo diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 2, l. 222/1984 a partire dalla data della domanda amministrativa e, per l'effetto, di condannare l' al pagamento della prestazione, oltre accessori;
con vittoria CP_1 delle spese, con attribuzione.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 1 della l. 222/1984, il presupposto sanitario dell'assegno ordinario di invalidità
è costituito dalla riduzione in modo permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato, a causa di infermità ovvero di un difetto fisico o mentale.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di valutazione della capacità di lavoro ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 legge n. 222 del 1984 si deve tenere conto del quadro morboso complessivo, senza limitarsi ad una somma aritmetica delle percentuali riguardanti le singole patologie, dovendosi, invece, operare una considerazione complessiva da mettere in relazione 1 all'attività svolta in precedenza e a quella che, tenuto conto dell'età, capacità ed esperienza, potrebbe svolgere l'assicurato (cfr. in tal senso Cass. Sez. L, Sent. n. 259 del 12/01/1993, Cass.
Sez. L, Sent. n. 11787 del 25/11/1997, Cass. Sez. L, Sent. n. 9762 del 25/07/2000).
Ancora, si è precisato che ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 6443 del 13/03/2017; Sez. L, Ord. n.
16141 del 19/06/2018).
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che la ricorrente, in possesso di diploma di ragioniera, impiegata presso una società di assicurazioni, è affetta da “Sclerosi multipla recidivante-remittente in fase di stabilità clinico-strumentale in trattamento con anticorpo monoclonale. Pregresso angioma cavernoso cerebellare chirurgicamente trattato senza esiti funzionali”, e ha concluso che il quadro patologico non è tale da ridurne permanentemente a meno di un terzo la capacità lavorativa in occupazioni confacenti.
La perizia è soggetta da una logica, coerente ed esaustiva motivazione di carattere medico-legale, riferita all'esame obiettivo e alla documentazione medica agli atti.
A fronte delle ragioni che hanno indotto il CTU alle evidenziate conclusioni, parte ricorrente, nell'atto introduttivo, non ha indicato specifici elementi tali da consentirne il superamento e da giustificare l'ammissione di una nuova consulenza tecnica, ma si è limitata a contestare in maniera generica l'elaborato peritale in quanto il CTU avrebbe sottostimato l'incidenza sulla sua vita quotidiana e di relazione delle patologie da cui è affetta.
Va a questo punto rammentato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del
CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se 2 si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 22707 del
08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Per tali ragioni le contestazioni che – come quelle sollevate nel caso di specie – si sostanziano in un mero dissenso diagnostico non possono trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze sul piano motivazionale.
Il ricorso va, conseguentemente, respinto, stante l'accertata insussistenza del requisito sanitario e in difetto di elementi che giustifichino la rinnovazione delle operazioni peritali.
Le spese di lite si compensano ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 17 dicembre 2025.
Il Giudice
IA NG RI SS
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa IA NG RI SS,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3154 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Miriam Parte_1
Simeone, presso il cui studio in Gioia Sannitica (CE), piazza Municipio, 35, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato in data 8/08/2025 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico CP_1 preventivo effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 925/2025) e chiedendo al
Tribunale, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, di dichiarare il suo diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 2, l. 222/1984 a partire dalla data della domanda amministrativa e, per l'effetto, di condannare l' al pagamento della prestazione, oltre accessori;
con vittoria CP_1 delle spese, con attribuzione.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 1 della l. 222/1984, il presupposto sanitario dell'assegno ordinario di invalidità
è costituito dalla riduzione in modo permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato, a causa di infermità ovvero di un difetto fisico o mentale.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di valutazione della capacità di lavoro ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 legge n. 222 del 1984 si deve tenere conto del quadro morboso complessivo, senza limitarsi ad una somma aritmetica delle percentuali riguardanti le singole patologie, dovendosi, invece, operare una considerazione complessiva da mettere in relazione 1 all'attività svolta in precedenza e a quella che, tenuto conto dell'età, capacità ed esperienza, potrebbe svolgere l'assicurato (cfr. in tal senso Cass. Sez. L, Sent. n. 259 del 12/01/1993, Cass.
Sez. L, Sent. n. 11787 del 25/11/1997, Cass. Sez. L, Sent. n. 9762 del 25/07/2000).
Ancora, si è precisato che ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 6443 del 13/03/2017; Sez. L, Ord. n.
16141 del 19/06/2018).
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che la ricorrente, in possesso di diploma di ragioniera, impiegata presso una società di assicurazioni, è affetta da “Sclerosi multipla recidivante-remittente in fase di stabilità clinico-strumentale in trattamento con anticorpo monoclonale. Pregresso angioma cavernoso cerebellare chirurgicamente trattato senza esiti funzionali”, e ha concluso che il quadro patologico non è tale da ridurne permanentemente a meno di un terzo la capacità lavorativa in occupazioni confacenti.
La perizia è soggetta da una logica, coerente ed esaustiva motivazione di carattere medico-legale, riferita all'esame obiettivo e alla documentazione medica agli atti.
A fronte delle ragioni che hanno indotto il CTU alle evidenziate conclusioni, parte ricorrente, nell'atto introduttivo, non ha indicato specifici elementi tali da consentirne il superamento e da giustificare l'ammissione di una nuova consulenza tecnica, ma si è limitata a contestare in maniera generica l'elaborato peritale in quanto il CTU avrebbe sottostimato l'incidenza sulla sua vita quotidiana e di relazione delle patologie da cui è affetta.
Va a questo punto rammentato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del
CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se 2 si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 22707 del
08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Per tali ragioni le contestazioni che – come quelle sollevate nel caso di specie – si sostanziano in un mero dissenso diagnostico non possono trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze sul piano motivazionale.
Il ricorso va, conseguentemente, respinto, stante l'accertata insussistenza del requisito sanitario e in difetto di elementi che giustifichino la rinnovazione delle operazioni peritali.
Le spese di lite si compensano ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 17 dicembre 2025.
Il Giudice
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