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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/03/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6116/2022 R.G.A.L., alla quale sono state riunite le cause iscritte ai nn. 2794/2024 R.G.A.L. e 3328/2024 R.G.A.L., vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
Oreste Morcavallo e Luigi Pitaro nel procedimento n. 6116/2022 R.G.A.L. e dagli Avv.ti
Luigi Pitaro e Manfredo Piazza nei procedimenti nn. 2794/2024 e 3328/2024 R.G.A.L.
- ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Stefano
Montesano e Tommaso Scalzi nel procedimento n. 6116/2022 R.G.A.L. e dai Dott.ri Sara
Alcaro, Stefano Montesano e Stefano Galiano nei procedimenti nn. 2794/2024 e
3328/2024 R.G.A.L. - resistente
Oggetto: diritto di precedenza, assegnazione sede, indennità sostitutiva di ferie non
pagate.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare l'inadempimento dell' CP_2
per non avere destituito la prof.ssa sin dal mese di giugno 2024
[...] Persona_1
1 lasciando libero il posto dell'I.C. Cutuli - Don Milani di Crotone che sarebbe spettato alla
Dirigente ; - accertare, altresì, il diritto della ricorrente, ai sensi dell'articolo 12 del Pt_1
decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, per l'anno scolastico 2024/2025 di poter scegliere
una sede su un posto che deve essere reso a tal fine disponibile dall' presso la sede CP_2
più prossima alla sua residenza sita in ST (CS) tenendo conto che la si Pt_1
trova in posizione di privilegio rispetto al D.L. 71/2024 palesemente violato dall'
[...]
in quanto prima della mobilità interregionale vi erano due posti vacanti e CP_2
disponibili a cui è da sommare il posto lasciato libero dalla prof.ssa . - In Persona_1
subordine, comunque, riconoscere che la stessa ricorrente ha diritto a scegliere tali posti
anche in via prioritaria perché beneficiaria ex art. 21 della l. n. 104/1992 in
considerazione, anche, dell'aggravamento delle condizioni di salute, costituzionalmente
garantita … accertare e dichiarare che la ricorrente, avendo espletato attività di Dirigente
Scolastico, con rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, in virtù dei
contratti di lavoro allegati, relativi agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 e, più
precisamente con decorrenza dall'11.11.2019 fino al 17 ottobre 2022, ha maturato
complessivamente n. 30,33 giorni di ferie, come da conteggi precedentemente allegati;
accertare e dichiarare che, per causa non imputabile alla stessa ricorrente, bensì per
effetto della risoluzione contrattuale adottata dall'amministrazione scolastica convenuta in
17 ottobre 2022, con effetto immediato, la ricorrente non ha potuto fruire delle suddette
ferie, né l'Amministrazione ne ha chiesto la fruizione nonostante l'I.C. di
[...]
è rimasto senza Dirigente reggente per oltre 20 giorni, dopo la destituzione CP_3
della ; accertare e dichiarare, di conseguenza, il diritto della ricorrente a percepire, Pt_1
a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, l'importo determinato come da
conteggi allegati e meglio specificati nel ricorso di € 5.549,78 e, per l'effetto, condannare
l'Amministrazione convenuta al pagamento della suddetta somma con relativi accessori di
2 legge (interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo). Con vittoria di spese e compensi
di lite …”.
Conclusione di parte resistente: “… 1. Rigettare ogni avversa pretesa, in quanto infondata
in fatto e in diritto;
2. Con condanna alle spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 bis delle
disposizioni di attuazione al Codice di procedura civile, come introdotto dalla legge
12/11/2011 n. 183 …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Per i presenti procedimenti, riuniti con ordinanze del 7.10.2024 e del 18.11.2024, è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata al 14.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte, con cui hanno rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. Nel procedimento n. 6116/2022 R.G., nell'ambito del quale è stata formulata istanza ex art. 700 c.p.c. rigettata con ordinanza del 13.2.2023, la parte ricorrente ha contestato il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria del 17.10.2022 con cui è stato risolto il contratto stipulato in data 8.11.2019 tra le parti di assunzione a tempo indeterminato della ricorrente con la qualifica di dirigente scolastico, con richiesta di accertamento del diritto della ricorrente alla permanenza nel ruolo dell'Amministrazione
scolastica nella qualità di dirigente scolastico presso l'Istituto Comprensivo di Rende -
Quattromiglia e condanna della parte resistente alla reintegrazione nell'incarico di dirigente scolastico ed al pagamento delle differenze retributive.
La parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso con argomentazioni fondate, atteso che la risoluzione era stata conseguente al depennamento
3 della ricorrente dalla graduatoria a seguito del procedimento in sede di giurisdizione amministrativa, come espressamente previsto al punto 3 del contratto dell'8.11.2019, con valutazione che determina anche la non accoglibilità delle ulteriori argomentazioni di parte ricorrente sull'assenza di preavviso, sull'impossibilità di sostituzione dei dirigenti trascorso il termine di 20 giorni dall'inizio dell'anno scolastico e sulla decorrenza degli effetti della riassegnazione al ruolo di provenienza.
Deve peraltro evidenziarsi che la particolare domanda appare superata da quella introdotta con il procedimento n. 2794/2024 R.G., anche nelle conclusioni e nelle argomentazioni della stessa parte ricorrente e, comunque, dalle vicende successive oggetto del procedimento indicato.
In ogni caso, la domanda formulata da parte ricorrente nel procedimento n. 6116/2022
R.G.A.L., anche in riferimento alle differenze retributive chieste, deve essere rigettata.
3. Per il procedimento n. 2794/2024 R.G., nel quale la parte ricorrente ha agito ancora con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare, appare opportuno richiamare le considerazioni svolte con l'ordinanza cautelare del 23.9.2024.
La parte ricorrente ha affermato fondamentalmente che ex art. 5, comma 11-undecies del
D.L. 198/2022, convertito dalla legge 14/2023 e art. 12 del D.L. 71/2024, convertito dalla legge 25/2022, spettava l'immissione in ruolo con decorrenza dall'1.9.2024 e precedenza rispetto alle procedure di mobilità ed alle altre procedure di immissione in ruolo dei neo-
dirigenti scolastici, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione con decreto dipartimentale prot. n. 1623 del 25.6.2024; che, tuttavia, non vi era stata tale immissione sul presupposto per cui non vi era disponibilità di posti;
che la mancanza di disponibilità
dei posti era dovuta all'illegittimo provvedimento dell' del 20.6.2024 che, CP_2
pur sussistendo 11 posti del concorso ordinario assegnati alla Regione Calabria, aveva omesso di destinare il 50% di tali posti ai dirigenti da immettere ex art. 12 D.L. 71/2024,
come previsto dalla circolare prot. n. AOODGPER86611 richiamata nello stesso
4 provvedimento;
che si erano resi disponibili due posti prima della pubblicazione della procedura di mobilità in a seguito del trasferimento di un dirigente scolastico e CP_2
dell'esecuzione di provvedimento ex art. 700 c.p.c. per altro dirigente scolastico;
che la ricorrente aveva diritto di precedenza anche ex art. 21 della legge 104/1992, essendo persona invalida al 67% e portatrice di handicap ex art. 3, comma 1, della legge 104/1992,
come riconosciuto con altra sentenza per l'anno scolastico 2021/2022 passata in giudicato.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che per la fase relativa alle immissioni a ruolo dei beneficiari dell'art. 5, comma 11-undecies D.L. 198/2022 non vi erano posti disponibili;
che i due posti indicati da parte ricorrente, uno dei quali legato ad un provvedimento provvisorio ex art. 700 c.p.c., si erano resi disponibili nella fase successiva della mobilità interregionale,
sicché non potevano essere considerati;
che gli 11 posti indicati erano relativi al contingente dei DD.SS. previsto dal nell'ambito della procedura concorsuale di CP_1
cui al DD n. 2788 del 18.12.2023; che non vi era stata alcuna violazione di giudicato,
atteso che la sentenza riguardava vicenda poi superata;
che il diritto di precedenza ex art. 21 della legge 104/1992 non attribuiva un diritto assoluto, dovendo contemperarsi con le esigenze dell'Amministrazione; che, per le sedi in reggenza, il posto non era vacante e disponibile, ma semplicemente accantonato per il titolare.
Ebbene, in sede cautelare si ritenevano fondate le argomentazioni di parte ricorrente,
rilevandosi che la ricorrente ha, in maniera non contestata, due criteri di precedenza,
relativi all'applicazione dell'art. 5, comma 11-undecies D.L. 198/2022, secondo cui vi era la precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025 per l'immissione in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, oltre che dell'art. 21 della legge 104/1992 in ragione delle sue condizioni di salute.
Il motivo di contrasto tra le parti attiene fondamentalmente all'esistenza di posti vacanti e disponibili, che è negata dall'Amministrazione con argomentazioni non condivisibili. 5 Per un primo aspetto, la parte resistente sostiene che la fase dell'immissione in ruolo destinata ai beneficiari dell'art. 5, comma 11-undecies D.L. 198/2022 era precedente rispetto alle altre fasi, che al momento dell'espletamento di tale fase non vi erano posti disponibili e che la disponibilità di posti si era realizzata nella fase successiva della mobilità interregionale.
In tal modo, tuttavia, si vanifica la norma di legge che impone la precedenza, atteso che, di fatto, i dirigenti scolastici interessati alla mobilità interregionale sono stati preferiti nella scelta della sede rispetto alla ricorrente, che pur aveva diritto di precedenza nell'immissione in ruolo rispetto alle procedure di mobilità, nel corso delle quali vi erano posti disponibili, dovendosi dare alla previsione di legge una interpretazione estensiva,
volta a garantire l'immissione in ruolo prevista.
In merito, è condivisibile l'argomentazione di parte ricorrente in riferimento al “Concorso
per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruolo regionali presso le istituzioni scolastiche statali” che prevedevano 11 posti per la , con necessità di CP_2
destinazione di tali posti in via prioritaria ai beneficiari dell'art. 5, comma 11-undecies
D.L. 198/2022 al fine di rispettare il disposto normativo.
Per altro verso, in relazione alla precedenza ex art. 21 della legge 104/1992, richiamato dall'art. 601 D. Lgs. 297/1994, deve evidenziarsi che parte resistente non formula contestazioni specifiche se non con il richiamo ai principi di diritto in ordine all'insussistenza di un diritto assoluto della ricorrente ed alla necessità di un contemperamento di tale diritto con le esigenze dell'Amministrazione.
In merito, se pur la norma non sancisce un diritto assoluto di preferenza prevalente sulle esigenze organizzative dell'Amministrazione, deve tuttavia affermarsi che la limitazione del diritto, in ragione della concomitanza di valori di rilievo costituzionale, è
subordinata alla condizione che il suo esercizio non determini un danno per la collettività
compromettendo il buon andamento e l'efficienza della Pubblica Amministrazione, con
6 onere della prova di lesione a carico della Pubblica Amministrazione (cfr. principi affermati Cass. SS. UU. 7945/2008).
Ebbene, nel caso in esame, non stata allegata alcuna compiuta circostanza afferente ad un danno per la collettività derivante dalla compromissione del buon andamento e dell'efficienza della Pubblica Amministrazione, se non in riferimento ad un possibile esubero dei posti di dirigente scolastico che si mostra ancora contrario al criterio di precedenza ex art. 5, comma 11-undecies del D.L. 198/2022 e art. 12 del D.L. 71/2024.
Si è richiamata per ampi stralci l'ordinanza cautelare, resa all'esito della cognizione sommaria, per confermarla integralmente all'esito della cognizione piena della controversia, anche sul rilievo della non condivisibilità dell'ordinanza resa in sede di reclamo, con cui l'ordinanza cautelare è stata revocata, atteso che le argomentazioni svolte non appaiono decisive a fronte delle ragioni indicate a conferma della domanda formulata da parte ricorrente.
È emerso poi che l'ordinanza cautelare, con cui si disponeva l'assegnazione provvisoria (in ossequio alla previsione dell'art. 700 c.p.c., che prevede espressamente che il Giudice
dispone i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito) della ricorrente a sede nella Regione secondo i criteri di precedenza previsti dall'art. 5, comma 11- CP_2
undecies D.L. 198/2022 e dall'art. 21 della legge 104/1992 era stata eseguita dall'Amministrazione, con contratto individuale presso l'I.I.S. “Margherita Hack” di
Cotronei.
La vicenda relativa al posto presso l'IC “Cutuli Don Milani” di Crotone, sul quale le parti controvertono, non appare decisiva in questa sede (dovendosi tuttavia evidenziare che, per tale aspetto, si conferma la presenza di posti disponibili), atteso che l'esecuzione dell'ordinanza cautelare è stata vanificata dall'ordinanza resa in sede di reclamo.
7 In questa sede, in accoglimento della domanda, deve disporsi che l'Amministrazione
resistente provveda all'assegnazione della ricorrente a sede nella Regione più CP_2
vicina a quella di residenza secondo i criteri di precedenza previsti dall'art. 5, comma 11-
undecies D.L. 198/2022, dall'art. 12 del D.L. 71/2024 e dall'art. 21 della legge 104/1992.
4. Con il procedimento n. 3328/2024 R.G., la parte ricorrente, richiamando il provvedimento di risoluzione del contratto con effetto immediato del 17.10.2022 già
oggetto del procedimento n. 6116/2022 R.G.A.L., ha affermato che, in ragione di tale provvedimento, non aveva potuto usufruire delle ferie per n. 30,33 giorni per il periodo di lavoro 2019/2022 ed ha chiesto il pagamento, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non usufruite, della somma di €. 5.549,78.
In merito, la parte resistente non ha svolto contestazioni specifiche in punto di fatto, come imposto dall'art. 115 c.p.c. (affermando anche che l'Amministrazione avrebbe certamente valutato una richiesta di pagamento stragiudiziale e che la ricorrente non aveva mai comunicato l'intenzione di usufruire delle ferie o chiesto l'indennità per mancata fruizione delle ferie), dovendosi considerare che le contestazioni sulla mancanza di un dettagliato conteggio sono generiche, mentre la parte resistente aveva il richiamato onere di contestazione specifica, che si sostanzia in una ricostruzione alternativa dei fatti e, dunque,
nell'indicazione di un eventuale diverso numero di giornate di ferie non usufruite.
In ordine alle restanti contestazioni, inerenti principalmente alla possibilità di fruizione delle ferie anche per gli anni scolastici successivi e alla mancanza di responsabilità del datore di lavoro, si richiama il principio per cui, anche per il dirigente pubblico, la mancata fruizione delle ferie non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto,
all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze
8 del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento (cfr.
Cass. Sez. Lav. 18140/2022).
In tal modo la domanda deve accogliersi nei termini in cui è formulata, con condanna della parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 5.549,78,
oltre interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo a titolo di indennità
sostitutiva di ferie non usufruite alla cessazione del rapporto di lavoro del 17.10.2022.
5. Le spese di lite si compensano nella misura di 2/3 in ragione dell'accoglimento parziale delle domande riunite e della complessità delle questioni affrontate, anche considerando gli esiti delle fasi cautelari in cui si era rinviata alla definizione del merito la regolazione delle spese di lite.
Per il restante 1/3 le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulle cause riunite pendenti tra le parti indicate in epigrafe,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie le domande di parte ricorrente nei limiti indicati e, per l'effetto, dispone che l'Amministrazione resistente provveda all'assegnazione della ricorrente a sede nella
Regione più vicina a quella di residenza secondo i criteri di precedenza previsti CP_2
dall'art. 5, comma 11-undecies D.L. 198/2022, art. 12 del D.L. 71/2024 e dall'art. 21 della legge 104/1992;
condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di €. 5.549,78, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo per le ragioni indicate al punto 4 della motivazione;
compensa le spese di lite nella misura di 2/3 e condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, del restante 1/3 delle spese di lite, che si liquida in
9 €. 212,17 per esborsi ed €. 3.800,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi.
Cosenza, 10.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
10
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6116/2022 R.G.A.L., alla quale sono state riunite le cause iscritte ai nn. 2794/2024 R.G.A.L. e 3328/2024 R.G.A.L., vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
Oreste Morcavallo e Luigi Pitaro nel procedimento n. 6116/2022 R.G.A.L. e dagli Avv.ti
Luigi Pitaro e Manfredo Piazza nei procedimenti nn. 2794/2024 e 3328/2024 R.G.A.L.
- ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Stefano
Montesano e Tommaso Scalzi nel procedimento n. 6116/2022 R.G.A.L. e dai Dott.ri Sara
Alcaro, Stefano Montesano e Stefano Galiano nei procedimenti nn. 2794/2024 e
3328/2024 R.G.A.L. - resistente
Oggetto: diritto di precedenza, assegnazione sede, indennità sostitutiva di ferie non
pagate.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare l'inadempimento dell' CP_2
per non avere destituito la prof.ssa sin dal mese di giugno 2024
[...] Persona_1
1 lasciando libero il posto dell'I.C. Cutuli - Don Milani di Crotone che sarebbe spettato alla
Dirigente ; - accertare, altresì, il diritto della ricorrente, ai sensi dell'articolo 12 del Pt_1
decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, per l'anno scolastico 2024/2025 di poter scegliere
una sede su un posto che deve essere reso a tal fine disponibile dall' presso la sede CP_2
più prossima alla sua residenza sita in ST (CS) tenendo conto che la si Pt_1
trova in posizione di privilegio rispetto al D.L. 71/2024 palesemente violato dall'
[...]
in quanto prima della mobilità interregionale vi erano due posti vacanti e CP_2
disponibili a cui è da sommare il posto lasciato libero dalla prof.ssa . - In Persona_1
subordine, comunque, riconoscere che la stessa ricorrente ha diritto a scegliere tali posti
anche in via prioritaria perché beneficiaria ex art. 21 della l. n. 104/1992 in
considerazione, anche, dell'aggravamento delle condizioni di salute, costituzionalmente
garantita … accertare e dichiarare che la ricorrente, avendo espletato attività di Dirigente
Scolastico, con rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, in virtù dei
contratti di lavoro allegati, relativi agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 e, più
precisamente con decorrenza dall'11.11.2019 fino al 17 ottobre 2022, ha maturato
complessivamente n. 30,33 giorni di ferie, come da conteggi precedentemente allegati;
accertare e dichiarare che, per causa non imputabile alla stessa ricorrente, bensì per
effetto della risoluzione contrattuale adottata dall'amministrazione scolastica convenuta in
17 ottobre 2022, con effetto immediato, la ricorrente non ha potuto fruire delle suddette
ferie, né l'Amministrazione ne ha chiesto la fruizione nonostante l'I.C. di
[...]
è rimasto senza Dirigente reggente per oltre 20 giorni, dopo la destituzione CP_3
della ; accertare e dichiarare, di conseguenza, il diritto della ricorrente a percepire, Pt_1
a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, l'importo determinato come da
conteggi allegati e meglio specificati nel ricorso di € 5.549,78 e, per l'effetto, condannare
l'Amministrazione convenuta al pagamento della suddetta somma con relativi accessori di
2 legge (interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo). Con vittoria di spese e compensi
di lite …”.
Conclusione di parte resistente: “… 1. Rigettare ogni avversa pretesa, in quanto infondata
in fatto e in diritto;
2. Con condanna alle spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 bis delle
disposizioni di attuazione al Codice di procedura civile, come introdotto dalla legge
12/11/2011 n. 183 …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Per i presenti procedimenti, riuniti con ordinanze del 7.10.2024 e del 18.11.2024, è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata al 14.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte, con cui hanno rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. Nel procedimento n. 6116/2022 R.G., nell'ambito del quale è stata formulata istanza ex art. 700 c.p.c. rigettata con ordinanza del 13.2.2023, la parte ricorrente ha contestato il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria del 17.10.2022 con cui è stato risolto il contratto stipulato in data 8.11.2019 tra le parti di assunzione a tempo indeterminato della ricorrente con la qualifica di dirigente scolastico, con richiesta di accertamento del diritto della ricorrente alla permanenza nel ruolo dell'Amministrazione
scolastica nella qualità di dirigente scolastico presso l'Istituto Comprensivo di Rende -
Quattromiglia e condanna della parte resistente alla reintegrazione nell'incarico di dirigente scolastico ed al pagamento delle differenze retributive.
La parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso con argomentazioni fondate, atteso che la risoluzione era stata conseguente al depennamento
3 della ricorrente dalla graduatoria a seguito del procedimento in sede di giurisdizione amministrativa, come espressamente previsto al punto 3 del contratto dell'8.11.2019, con valutazione che determina anche la non accoglibilità delle ulteriori argomentazioni di parte ricorrente sull'assenza di preavviso, sull'impossibilità di sostituzione dei dirigenti trascorso il termine di 20 giorni dall'inizio dell'anno scolastico e sulla decorrenza degli effetti della riassegnazione al ruolo di provenienza.
Deve peraltro evidenziarsi che la particolare domanda appare superata da quella introdotta con il procedimento n. 2794/2024 R.G., anche nelle conclusioni e nelle argomentazioni della stessa parte ricorrente e, comunque, dalle vicende successive oggetto del procedimento indicato.
In ogni caso, la domanda formulata da parte ricorrente nel procedimento n. 6116/2022
R.G.A.L., anche in riferimento alle differenze retributive chieste, deve essere rigettata.
3. Per il procedimento n. 2794/2024 R.G., nel quale la parte ricorrente ha agito ancora con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare, appare opportuno richiamare le considerazioni svolte con l'ordinanza cautelare del 23.9.2024.
La parte ricorrente ha affermato fondamentalmente che ex art. 5, comma 11-undecies del
D.L. 198/2022, convertito dalla legge 14/2023 e art. 12 del D.L. 71/2024, convertito dalla legge 25/2022, spettava l'immissione in ruolo con decorrenza dall'1.9.2024 e precedenza rispetto alle procedure di mobilità ed alle altre procedure di immissione in ruolo dei neo-
dirigenti scolastici, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione con decreto dipartimentale prot. n. 1623 del 25.6.2024; che, tuttavia, non vi era stata tale immissione sul presupposto per cui non vi era disponibilità di posti;
che la mancanza di disponibilità
dei posti era dovuta all'illegittimo provvedimento dell' del 20.6.2024 che, CP_2
pur sussistendo 11 posti del concorso ordinario assegnati alla Regione Calabria, aveva omesso di destinare il 50% di tali posti ai dirigenti da immettere ex art. 12 D.L. 71/2024,
come previsto dalla circolare prot. n. AOODGPER86611 richiamata nello stesso
4 provvedimento;
che si erano resi disponibili due posti prima della pubblicazione della procedura di mobilità in a seguito del trasferimento di un dirigente scolastico e CP_2
dell'esecuzione di provvedimento ex art. 700 c.p.c. per altro dirigente scolastico;
che la ricorrente aveva diritto di precedenza anche ex art. 21 della legge 104/1992, essendo persona invalida al 67% e portatrice di handicap ex art. 3, comma 1, della legge 104/1992,
come riconosciuto con altra sentenza per l'anno scolastico 2021/2022 passata in giudicato.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che per la fase relativa alle immissioni a ruolo dei beneficiari dell'art. 5, comma 11-undecies D.L. 198/2022 non vi erano posti disponibili;
che i due posti indicati da parte ricorrente, uno dei quali legato ad un provvedimento provvisorio ex art. 700 c.p.c., si erano resi disponibili nella fase successiva della mobilità interregionale,
sicché non potevano essere considerati;
che gli 11 posti indicati erano relativi al contingente dei DD.SS. previsto dal nell'ambito della procedura concorsuale di CP_1
cui al DD n. 2788 del 18.12.2023; che non vi era stata alcuna violazione di giudicato,
atteso che la sentenza riguardava vicenda poi superata;
che il diritto di precedenza ex art. 21 della legge 104/1992 non attribuiva un diritto assoluto, dovendo contemperarsi con le esigenze dell'Amministrazione; che, per le sedi in reggenza, il posto non era vacante e disponibile, ma semplicemente accantonato per il titolare.
Ebbene, in sede cautelare si ritenevano fondate le argomentazioni di parte ricorrente,
rilevandosi che la ricorrente ha, in maniera non contestata, due criteri di precedenza,
relativi all'applicazione dell'art. 5, comma 11-undecies D.L. 198/2022, secondo cui vi era la precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025 per l'immissione in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, oltre che dell'art. 21 della legge 104/1992 in ragione delle sue condizioni di salute.
Il motivo di contrasto tra le parti attiene fondamentalmente all'esistenza di posti vacanti e disponibili, che è negata dall'Amministrazione con argomentazioni non condivisibili. 5 Per un primo aspetto, la parte resistente sostiene che la fase dell'immissione in ruolo destinata ai beneficiari dell'art. 5, comma 11-undecies D.L. 198/2022 era precedente rispetto alle altre fasi, che al momento dell'espletamento di tale fase non vi erano posti disponibili e che la disponibilità di posti si era realizzata nella fase successiva della mobilità interregionale.
In tal modo, tuttavia, si vanifica la norma di legge che impone la precedenza, atteso che, di fatto, i dirigenti scolastici interessati alla mobilità interregionale sono stati preferiti nella scelta della sede rispetto alla ricorrente, che pur aveva diritto di precedenza nell'immissione in ruolo rispetto alle procedure di mobilità, nel corso delle quali vi erano posti disponibili, dovendosi dare alla previsione di legge una interpretazione estensiva,
volta a garantire l'immissione in ruolo prevista.
In merito, è condivisibile l'argomentazione di parte ricorrente in riferimento al “Concorso
per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruolo regionali presso le istituzioni scolastiche statali” che prevedevano 11 posti per la , con necessità di CP_2
destinazione di tali posti in via prioritaria ai beneficiari dell'art. 5, comma 11-undecies
D.L. 198/2022 al fine di rispettare il disposto normativo.
Per altro verso, in relazione alla precedenza ex art. 21 della legge 104/1992, richiamato dall'art. 601 D. Lgs. 297/1994, deve evidenziarsi che parte resistente non formula contestazioni specifiche se non con il richiamo ai principi di diritto in ordine all'insussistenza di un diritto assoluto della ricorrente ed alla necessità di un contemperamento di tale diritto con le esigenze dell'Amministrazione.
In merito, se pur la norma non sancisce un diritto assoluto di preferenza prevalente sulle esigenze organizzative dell'Amministrazione, deve tuttavia affermarsi che la limitazione del diritto, in ragione della concomitanza di valori di rilievo costituzionale, è
subordinata alla condizione che il suo esercizio non determini un danno per la collettività
compromettendo il buon andamento e l'efficienza della Pubblica Amministrazione, con
6 onere della prova di lesione a carico della Pubblica Amministrazione (cfr. principi affermati Cass. SS. UU. 7945/2008).
Ebbene, nel caso in esame, non stata allegata alcuna compiuta circostanza afferente ad un danno per la collettività derivante dalla compromissione del buon andamento e dell'efficienza della Pubblica Amministrazione, se non in riferimento ad un possibile esubero dei posti di dirigente scolastico che si mostra ancora contrario al criterio di precedenza ex art. 5, comma 11-undecies del D.L. 198/2022 e art. 12 del D.L. 71/2024.
Si è richiamata per ampi stralci l'ordinanza cautelare, resa all'esito della cognizione sommaria, per confermarla integralmente all'esito della cognizione piena della controversia, anche sul rilievo della non condivisibilità dell'ordinanza resa in sede di reclamo, con cui l'ordinanza cautelare è stata revocata, atteso che le argomentazioni svolte non appaiono decisive a fronte delle ragioni indicate a conferma della domanda formulata da parte ricorrente.
È emerso poi che l'ordinanza cautelare, con cui si disponeva l'assegnazione provvisoria (in ossequio alla previsione dell'art. 700 c.p.c., che prevede espressamente che il Giudice
dispone i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito) della ricorrente a sede nella Regione secondo i criteri di precedenza previsti dall'art. 5, comma 11- CP_2
undecies D.L. 198/2022 e dall'art. 21 della legge 104/1992 era stata eseguita dall'Amministrazione, con contratto individuale presso l'I.I.S. “Margherita Hack” di
Cotronei.
La vicenda relativa al posto presso l'IC “Cutuli Don Milani” di Crotone, sul quale le parti controvertono, non appare decisiva in questa sede (dovendosi tuttavia evidenziare che, per tale aspetto, si conferma la presenza di posti disponibili), atteso che l'esecuzione dell'ordinanza cautelare è stata vanificata dall'ordinanza resa in sede di reclamo.
7 In questa sede, in accoglimento della domanda, deve disporsi che l'Amministrazione
resistente provveda all'assegnazione della ricorrente a sede nella Regione più CP_2
vicina a quella di residenza secondo i criteri di precedenza previsti dall'art. 5, comma 11-
undecies D.L. 198/2022, dall'art. 12 del D.L. 71/2024 e dall'art. 21 della legge 104/1992.
4. Con il procedimento n. 3328/2024 R.G., la parte ricorrente, richiamando il provvedimento di risoluzione del contratto con effetto immediato del 17.10.2022 già
oggetto del procedimento n. 6116/2022 R.G.A.L., ha affermato che, in ragione di tale provvedimento, non aveva potuto usufruire delle ferie per n. 30,33 giorni per il periodo di lavoro 2019/2022 ed ha chiesto il pagamento, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non usufruite, della somma di €. 5.549,78.
In merito, la parte resistente non ha svolto contestazioni specifiche in punto di fatto, come imposto dall'art. 115 c.p.c. (affermando anche che l'Amministrazione avrebbe certamente valutato una richiesta di pagamento stragiudiziale e che la ricorrente non aveva mai comunicato l'intenzione di usufruire delle ferie o chiesto l'indennità per mancata fruizione delle ferie), dovendosi considerare che le contestazioni sulla mancanza di un dettagliato conteggio sono generiche, mentre la parte resistente aveva il richiamato onere di contestazione specifica, che si sostanzia in una ricostruzione alternativa dei fatti e, dunque,
nell'indicazione di un eventuale diverso numero di giornate di ferie non usufruite.
In ordine alle restanti contestazioni, inerenti principalmente alla possibilità di fruizione delle ferie anche per gli anni scolastici successivi e alla mancanza di responsabilità del datore di lavoro, si richiama il principio per cui, anche per il dirigente pubblico, la mancata fruizione delle ferie non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto,
all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze
8 del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento (cfr.
Cass. Sez. Lav. 18140/2022).
In tal modo la domanda deve accogliersi nei termini in cui è formulata, con condanna della parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 5.549,78,
oltre interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo a titolo di indennità
sostitutiva di ferie non usufruite alla cessazione del rapporto di lavoro del 17.10.2022.
5. Le spese di lite si compensano nella misura di 2/3 in ragione dell'accoglimento parziale delle domande riunite e della complessità delle questioni affrontate, anche considerando gli esiti delle fasi cautelari in cui si era rinviata alla definizione del merito la regolazione delle spese di lite.
Per il restante 1/3 le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulle cause riunite pendenti tra le parti indicate in epigrafe,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie le domande di parte ricorrente nei limiti indicati e, per l'effetto, dispone che l'Amministrazione resistente provveda all'assegnazione della ricorrente a sede nella
Regione più vicina a quella di residenza secondo i criteri di precedenza previsti CP_2
dall'art. 5, comma 11-undecies D.L. 198/2022, art. 12 del D.L. 71/2024 e dall'art. 21 della legge 104/1992;
condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di €. 5.549,78, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo per le ragioni indicate al punto 4 della motivazione;
compensa le spese di lite nella misura di 2/3 e condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, del restante 1/3 delle spese di lite, che si liquida in
9 €. 212,17 per esborsi ed €. 3.800,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi.
Cosenza, 10.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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