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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 609/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 609/2023 R.G. promossa da c.f. (avv.ti Sara Terpin e Alessandra Parte_1 C.F._1
Lucchesi)
PARTE ATTRICE contro
.f. (avv. Linda Oliva) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Come da fogli depositato telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 § 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 13 ottobre 2001 trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Castel Mella (atto n. 22 parte II serie A anno 2001), sono genitori di (nata a [...] il [...]), Per_1 Per_2
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) e si Per_3
sono separate consensualmente nel 2015, concordando l'affidamento condiviso delle figlie, il loro collocamento presso la madre, assegnataria della casa coniugale in comproprietà al 50% fra i coniugi, nonché l'obbligazione paterna di concorrere al mantenimento delle figlie con la somma di euro 600,00 mensili (e, dopo l'estinzione del mutuo contratto in data 23 ottobre 2000, di euro 700,00 mensili).
La parte attrice ha chiesto la pronuncia del divorzio e, dopo aver rappresentato di convivere con la figlia , ha domandato un assegno di euro 250,00 per il Per_2
mantenimento della minore, offrendo, al contempo, euro 250,00 per ciascuna delle figlie rimaste presso la madre.
La parte convenuta si è detta disponibile a versare euro 100,00 mensili per Per_2
e ha quantificato l'assegno necessario per le altre due figlie in euro 600,00 mensili (euro
300,00 cadauna).
Con ordinanza presidenziale adottata in data 9 maggio 2023 dal giudice dott.
Enrico Consolandi la questione economica è stata così disciplinata in via provvisoria: «
5. stabilisce un contributo al mantenimento, attese le differenti condizioni economiche di
300 euro a figlia per e e di euro 200,00 per , di modo che il Per_3 Per_1 Per_2
ricorrente verserà una somma mensile di euro 400,00 rivalutabili con indici ISTAT FOI, dal giorno d'oggi 6. spese straordinarie al 50 % determinate come da protocollo
Tribunale Brescia».
Non è stata svolta attività istruttoria.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta nelle forme dell'art. 127- ter c.p.c. Le parti hanno confermato le principali domande economiche proposte ad avvio di causa.
Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., il processo è infine transitato in fase decisoria.
§ 2. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
2 il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa)
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett.
b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 3. – Non sono in discussione:
- l'affidamento condiviso di , unica figlia tuttora minorenne;
Per_3
- la coabitazione del padre con e della madre con e;
Per_2 Per_1 Per_3
- l'assegnazione della casa coniugale alla madre.
ha quindici anni e, in assenza di peculiari problematiche nel rapporto coi Per_3 genitori, è ragionevole che decida liberamente, d'accordo col padre, quando vederlo e con quali modalità. Non si detta, pertanto, un calendario di frequentazioni, che si reputa superfluo attesa l'età della ragazza.
Vi sono, poi, due domande attoree che sono inammissibili: una è quella di ristoro/indennizzo per avere mantenuto la figlia dall'anno 2020; l'altra è quella Per_2
volta alla ripetizione di quanto percepito dalla resistente a titolo di assegno unico.
In assenza di reciproche pretese di assegno divorzile, resta da definire il solo profilo del mantenimento delle figlie.
A tal fine, occorre delineare le posizioni economiche dei coniugi.
Il ricorrente lavora, in proprio, come imbianchino e, nel 2023, ha percepito un reddito (quasi integralmente d'impresa) pari ad euro 31.159,00, da cui debbono essere detratti gli oneri deducibili (contributi previdenziali), l'imposta netta e le addizionali, per un residuo di euro 22.194,00. Al mese, la somma media di cui dispone il ricorrente è, quindi, pari ad euro 1.849,50. Non si deducono, ulteriormente, i costi relativi ai due furgoni, perché verosimilmente già computati nel passivo d'impresa e, quindi, già scorporati ai fini del calcolo del reddito d'impresa indicato in dichiarazione. Il ricorrente ha dedotto di aver reperito un appartamento in locazione, ma non ha mai prodotto il contratto né precisato l'importo del canone. Anche di questa posta, non è possibile tener conto.
La resistente è lavoratrice dipendente e gode di entrate più contenute di quelle del ricorrente (meno della metà). Nel 2023 (cfr. 730/2024), infatti, ha conseguito un reddito mensile medio netto, calcolato su dodici mensilità, pari ad euro 804,16. Non sostiene costi abitativi perché vive nella casa coniugale, che le è stata assegnata sin dalla separazione.
3 È evidente che, in ragione dello squilibrio reddituale, ben evidenziato nell'ordinanza presidenziale, l'importo degli assegni non può essere omogeneo, come vorrebbe il ricorrente, ma deve essere differenziato, con un carico maggiore sul ricorrente.
Così, appare equo fissare l'assegno a carico del padre in euro 300,00 per ciascuna figlia (euro 600,00 totali) e quello a carico della madre in euro 100,00 mensili. Onde ridurre ulteriormente la disparità, si dispone che, con decorrenza dalla mensilità di giugno
2025, l'assegno unico universale per la figlia sia percepito interamente dalla madre, Per_3
quale genitore collocatario. Nulla viene disposto circa l'assegno unico per , che Per_1
ha superato gli anni ventuno.
Le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori per tutte le figlie, saranno disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio
2016.
§ 4. – L'esito della lite è in parte basato su prospettazioni e richieste condivise e, in parte, lascia registrare la soccombenza del ricorrente (in punto quantificazione assegni). Di conseguenza, le spese processuali saranno compensate nella misura di 2/3, con condanna del ricorrente a rifondere alla resistente il restante terzo. La quantificazione
è operata in dispositivo, secondo i parametri medi dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00. Per la sola fase di istruzione e trattazione sono liquidati i compensi minimi, poiché non sono state assunte prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione;
2. affida la figlia ad entrambi i genitori, con esercizio separato della Per_3
responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione;
3. dispone che la figlia minorenne resti collocata presso la madre;
4. assegna la casa coniugale alla madre;
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia prendendo Per_3
direttamente accordi con la ragazza;
4
6. dispone che, fermi quanto al pregresso i provvedimenti temporanei ed urgenti, il padre versi alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 600,00 mensili quale contributo al mantenimento ordinario delle figlie e (euro Per_1 Per_3
300,00 cadauna), somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
7. dispone che, fermi quanto al pregresso i provvedimenti temporanei ed urgenti, la madre contribuisca al mantenimento della figlia versando al padre, entro il Per_2
giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 100,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
8. dispone che le spese straordinarie per tutte le figlie, da ripartire al 50% fra i genitori, siano disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data
14 luglio 2016;
9. dispone che, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2025, l'assegno unico universale per la figlia sia percepito interamente dalla madre, quale genitore Per_3
collocatario;
10. dichiara inammissibili le domande attoree indicate in motivazione;
11. compensa le spese di lite nella misura di due terzi e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente il restante terzo, che liquida in euro 2.237,66 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
12. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 609/2023 R.G. promossa da c.f. (avv.ti Sara Terpin e Alessandra Parte_1 C.F._1
Lucchesi)
PARTE ATTRICE contro
.f. (avv. Linda Oliva) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Come da fogli depositato telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 § 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 13 ottobre 2001 trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Castel Mella (atto n. 22 parte II serie A anno 2001), sono genitori di (nata a [...] il [...]), Per_1 Per_2
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) e si Per_3
sono separate consensualmente nel 2015, concordando l'affidamento condiviso delle figlie, il loro collocamento presso la madre, assegnataria della casa coniugale in comproprietà al 50% fra i coniugi, nonché l'obbligazione paterna di concorrere al mantenimento delle figlie con la somma di euro 600,00 mensili (e, dopo l'estinzione del mutuo contratto in data 23 ottobre 2000, di euro 700,00 mensili).
La parte attrice ha chiesto la pronuncia del divorzio e, dopo aver rappresentato di convivere con la figlia , ha domandato un assegno di euro 250,00 per il Per_2
mantenimento della minore, offrendo, al contempo, euro 250,00 per ciascuna delle figlie rimaste presso la madre.
La parte convenuta si è detta disponibile a versare euro 100,00 mensili per Per_2
e ha quantificato l'assegno necessario per le altre due figlie in euro 600,00 mensili (euro
300,00 cadauna).
Con ordinanza presidenziale adottata in data 9 maggio 2023 dal giudice dott.
Enrico Consolandi la questione economica è stata così disciplinata in via provvisoria: «
5. stabilisce un contributo al mantenimento, attese le differenti condizioni economiche di
300 euro a figlia per e e di euro 200,00 per , di modo che il Per_3 Per_1 Per_2
ricorrente verserà una somma mensile di euro 400,00 rivalutabili con indici ISTAT FOI, dal giorno d'oggi 6. spese straordinarie al 50 % determinate come da protocollo
Tribunale Brescia».
Non è stata svolta attività istruttoria.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta nelle forme dell'art. 127- ter c.p.c. Le parti hanno confermato le principali domande economiche proposte ad avvio di causa.
Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., il processo è infine transitato in fase decisoria.
§ 2. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
2 il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa)
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett.
b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 3. – Non sono in discussione:
- l'affidamento condiviso di , unica figlia tuttora minorenne;
Per_3
- la coabitazione del padre con e della madre con e;
Per_2 Per_1 Per_3
- l'assegnazione della casa coniugale alla madre.
ha quindici anni e, in assenza di peculiari problematiche nel rapporto coi Per_3 genitori, è ragionevole che decida liberamente, d'accordo col padre, quando vederlo e con quali modalità. Non si detta, pertanto, un calendario di frequentazioni, che si reputa superfluo attesa l'età della ragazza.
Vi sono, poi, due domande attoree che sono inammissibili: una è quella di ristoro/indennizzo per avere mantenuto la figlia dall'anno 2020; l'altra è quella Per_2
volta alla ripetizione di quanto percepito dalla resistente a titolo di assegno unico.
In assenza di reciproche pretese di assegno divorzile, resta da definire il solo profilo del mantenimento delle figlie.
A tal fine, occorre delineare le posizioni economiche dei coniugi.
Il ricorrente lavora, in proprio, come imbianchino e, nel 2023, ha percepito un reddito (quasi integralmente d'impresa) pari ad euro 31.159,00, da cui debbono essere detratti gli oneri deducibili (contributi previdenziali), l'imposta netta e le addizionali, per un residuo di euro 22.194,00. Al mese, la somma media di cui dispone il ricorrente è, quindi, pari ad euro 1.849,50. Non si deducono, ulteriormente, i costi relativi ai due furgoni, perché verosimilmente già computati nel passivo d'impresa e, quindi, già scorporati ai fini del calcolo del reddito d'impresa indicato in dichiarazione. Il ricorrente ha dedotto di aver reperito un appartamento in locazione, ma non ha mai prodotto il contratto né precisato l'importo del canone. Anche di questa posta, non è possibile tener conto.
La resistente è lavoratrice dipendente e gode di entrate più contenute di quelle del ricorrente (meno della metà). Nel 2023 (cfr. 730/2024), infatti, ha conseguito un reddito mensile medio netto, calcolato su dodici mensilità, pari ad euro 804,16. Non sostiene costi abitativi perché vive nella casa coniugale, che le è stata assegnata sin dalla separazione.
3 È evidente che, in ragione dello squilibrio reddituale, ben evidenziato nell'ordinanza presidenziale, l'importo degli assegni non può essere omogeneo, come vorrebbe il ricorrente, ma deve essere differenziato, con un carico maggiore sul ricorrente.
Così, appare equo fissare l'assegno a carico del padre in euro 300,00 per ciascuna figlia (euro 600,00 totali) e quello a carico della madre in euro 100,00 mensili. Onde ridurre ulteriormente la disparità, si dispone che, con decorrenza dalla mensilità di giugno
2025, l'assegno unico universale per la figlia sia percepito interamente dalla madre, Per_3
quale genitore collocatario. Nulla viene disposto circa l'assegno unico per , che Per_1
ha superato gli anni ventuno.
Le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori per tutte le figlie, saranno disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio
2016.
§ 4. – L'esito della lite è in parte basato su prospettazioni e richieste condivise e, in parte, lascia registrare la soccombenza del ricorrente (in punto quantificazione assegni). Di conseguenza, le spese processuali saranno compensate nella misura di 2/3, con condanna del ricorrente a rifondere alla resistente il restante terzo. La quantificazione
è operata in dispositivo, secondo i parametri medi dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00. Per la sola fase di istruzione e trattazione sono liquidati i compensi minimi, poiché non sono state assunte prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione;
2. affida la figlia ad entrambi i genitori, con esercizio separato della Per_3
responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione;
3. dispone che la figlia minorenne resti collocata presso la madre;
4. assegna la casa coniugale alla madre;
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia prendendo Per_3
direttamente accordi con la ragazza;
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6. dispone che, fermi quanto al pregresso i provvedimenti temporanei ed urgenti, il padre versi alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 600,00 mensili quale contributo al mantenimento ordinario delle figlie e (euro Per_1 Per_3
300,00 cadauna), somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
7. dispone che, fermi quanto al pregresso i provvedimenti temporanei ed urgenti, la madre contribuisca al mantenimento della figlia versando al padre, entro il Per_2
giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 100,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
8. dispone che le spese straordinarie per tutte le figlie, da ripartire al 50% fra i genitori, siano disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data
14 luglio 2016;
9. dispone che, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2025, l'assegno unico universale per la figlia sia percepito interamente dalla madre, quale genitore Per_3
collocatario;
10. dichiara inammissibili le domande attoree indicate in motivazione;
11. compensa le spese di lite nella misura di due terzi e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente il restante terzo, che liquida in euro 2.237,66 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
12. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025.
Il Presidente estensore
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