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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 176/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
27.1.2025
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avv. SACCO GIUSEPPE, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, Via Mestrina n. 22
con tro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
– contumace -
O G G ETTO : Rapport o di agenzi a e al t ri rapport i di col l aboraz i one ex art . 409,
n. 3 c .p.c. .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
condannarsi la in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al CP_1
Signor € 16.227,09 per provvigioni al netto delle ritenute di legge, € 4.409,55 Parte_1
1 a titolo di indennità suppletiva di clientela ed € 504,05, come rideterminato in ricorso, a titolo di
F.I.R.R., oltre agli interessi moratori dal dovuto all'effettivo saldo.
IN OGNI CASO
Con rifusione di spese e competenze, oltre ad accessori di legge (spese generali ex D.M. n. 55/2014,
C.P.A. e I.V.A.).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente esponeva di aver svolto attività di promozione nella zona operativa assegnatagli la vendita dei propri prodotti da parte di Controparte_2
dall'1.9.2009, fino al recesso comunicato il 28.3.2022 per
[...]
pensionamento. Lamentava fossero state pagate in ritardo e senza riconoscimento degli interessi le provvigioni maturate nel 2020 e non fossero state pagate in parte quelle maturate nel 2021 e del tutto impagate quelle maturate nel 2022, il FIRR per € 504,05 e l'indennità suppletiva di clientela.
2. Agiva dunque in giudizio per la condanna di controparte al pagamento degli importi residui dovuti, quantificati in complessivi € 42.545,31, oltre accessori.
3. In sede di prima udienza, riscontrata la regolarità della notifica del ricorso-decreto, veniva dichiarata la contumacia della società convenuta, e parte ricorrente discuteva la causa chiedendo la condanna di controparte al pagamento dei minori importi riportati in epigrafe.
§ § § § § § § § § § § § §
4. La domanda, come ridotta nel corso dell'udienza odierna, è fondata e va quindi accolta.
5. Il ricorrente ha infatti limitato la domanda agli importi dovuti come riconosciuti dalla stessa controparte, che
- nella mail del 28.7.2022 (doc. 7 ric.) faceva riferimento a: € 4.309,55 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
€ 8.996,38 per provvigioni maturate nel 2020,
importo nelle more pagato, ma senza riconoscimento di interessi (cfr. contabile di novembre 2022 sub doc. 9 ric.); € 8.778,37 per provvigioni maturate nel 2021,
2 importo nelle more parzialmente pagato (per € 2.266,89, nel febbraio 2024 confronti doc. 10 ric.) ma senza riconoscimento di interessi;
€ 4.689,50 per provvigioni maturate nel 2022;
- non ha in alcun modo contestato, nello scambio di missive dell'ottobre 2024 (docc.
11 e 12 ric.), gli importi dovuti come ricapitolati dal legale del ricorrente, comprensivi di ulteriori provvigioni indicate negli e/c 2022 e 2023 (cfr. docc. 15 e 16 ric.), riferiti a provvigioni ancora dovute per € 16.227,09, ad € 4.409,55 per indennità suppletiva di clientela e ad € 649,08 – importo ridotto in ricorso ad € 504,05 - a titolo di FIRR.
6. Deve dunque ritenersi accertato in giudizio il credito come azionato, riferito ad importo di € 16.227,09 a titolo di provvigioni ancora dovute (€ 6.511,48 per il 2021, € 9.598,28
per il 2022 ed € 117,33 per il 2023 cfr. doc. 11 ric.), ad € 4.409,55 per indennità
suppletiva di clientela e ad € € 504,05 a titolo di FIRR.
7. La società convenuta va di conseguenza condannata a corrispondere al ricorrente i relativi importi, maggiorati della maggior somma tra interessi moratori ex art. 7 AEC
Commercio ed applicazione del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c..
7.1 In relazione agli accessori, deve ritenersi che non possano essere applicati cumulativamente i criteri di computo di cui all'art. 429 c.p.c. e dell'art. 7 AEC, potendo tuttavia la normativa convenzionale se di maggior favore in quanto concordata dalle parti prevalere sulla previsione di cui all'art. 429 c.p.c.
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente:
- € 16.227,09 a titolo di provvigioni;
- € 4.409,55 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
- € 504,05 a titolo di FIRR.,
3 maggiorati della maggior somma tra interessi moratori ex art. 7 AEC Commercio ed applicazione del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c..
Condanna altresì la società convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale nonchè al rimborso delle spese di contributo unificato per € 259,00.
Venezia, 02/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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