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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/04/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies, 281 sexies, comma 3 c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 3283 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato CAVALCANTI STEFANO Pt_1
RICORRENTE
E
in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato COTTICELLI MARIA Controparte_1
CRISTINA
, in persona del lr.p.t., con il patrocinio Controparte_2 dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANZARO
RESISTENTI
NONCHE'
, in persona del suo liquidatore Controparte_3
p.t.
RESISTENTE CONTUMACE Oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Pt_1 [...]
e il Controparte_4 Controparte_5
per sentire accertare e dichiarare la nullità della
[...] comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480202300012301000 (fascicolo n. 2023/
000053348) emesso sull'autovettura targata GC 087 VJ di proprietà della ricorrente, notificata a mezzo pec il 2 ottobre 2023, per la somma complessiva di euro 11.114,81.
La ricorrente ha, in particolare, dedotto che la comunicazione di fermo amministrativo è stata emessa Contr sulla base di due cartelle esattoriali, e segnatamente: 1) Cartella esattoriale n.
03420170035007804000 notificata il 29 gennaio 2018, relativa ad una pretesa per l'anno 2016, CP_3
Contr dell'importo di euro 8.926,76; 2) Cartella esattoriale n. 03420220023519577000, notificata il
21 ottobre 2022 dell'importo di euro 2.095,08 relativo a crediti Iva ed Irap 2017 e 2018.
Ha, quindi, allegato che la cartella di pagamento n. 03420170035007804000 è stata impugnata davanti al Tribunale di Cosenza con giudizio iscritto al n. 1025/2021 RGAC e che in relazione alla seconda cartella, incontestata la pretesa creditoria relativa a crediti Erariali, è stata presentata istanza di rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973, con conseguente sospensione della sua efficacia.
ciò premesso, ha eccepito l'illegittimità della procedura di fermo amministrativo del suo Pt_1 veicolo per violazione dell'art. 86 DPR 602/1973 trattandosi di bene strumentale all'attività di impresa ed unica automobile di proprietà della società per come emergerebbe dal registro beni ammortizzabili.
Costituitasi in giudizio, l ha preliminarmente eccepito il difetto di Controparte_4 giurisdizione dell'adito G.O. in favore del G.T. ed il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo le deduzioni della ricorrente fondate esclusivamente sulla debenza del credito e sulla legittimità dell'avviso di accertamento emesso dall'ente impositore. Ha poi eccepito l'inammissibilità della domanda limitatamente alla cartella n. 03420170035007804000 attesa la pendenza di precedente giudizio avente analogo petitum.
L' , parimenti costituitasi in giudizio, ha Controparte_6 parimenti eccepito il difetto di giurisdizione dell'adito G.O. in favore del G.T. ed il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo in ogni caso l'infondatezza dell'opposizione. Va preliminarmente analizzata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da entrambi i resistneti costituiti.
Osserva sul punto il Tribunale che, conformemente a quanto statuito dalla S.C., l'opposizione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo costituisce azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, che si appunta su un atto qualificabile alla stregua di misura cautelare-coercitiva, non riconducibile, dunque, all'espropriazione forzata (Cas.civ., Sezioni Unite, ordinanza n.
8069/2025).
Ne deriva che, “ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari” (Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n, 8069/2025, nonché Sezioni Unite n., 14831/2008).
Nella specie, il preavviso di fermo ha ad oggetto due cartelle.
La cartella n. 03420170035007804000 ha ad oggetto una pretesa creditoria relativa a canoni per il servizio di depurazione effettuato dal nell'anno 2016 (quota consortile). La quota consortile CP_3 non costituisce entrata di natura tributaria ma corrispettivo per il servizio reso dal agli CP_5 associati con conseguente radicamento della giurisdizione dell'adito Tribunale civile ordinario.
Nel merito, risulta per tabulas, ed è incontestato, che il Tribunale di Cosenza, con sentenza n.
1580/2024, pubblicata il 09.07.2024, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla ha Parte_1 accertato e dichiarato l'invalidità della cartella di pagamento n. 03420170035007804000.
Ne deriva l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo fondata su tale atto in quanto dichiarato invalido con sentenza pronunciata nel contraddittorio tra tutte le parti odierne.
Il preavviso di fermo è dunque sprovvisto in parte qua del necessario titolo giustificativo.
La cartella n. 03420220023519577000 ha invece ad oggetto crediti Iva ed Irap per gli anni 2017 e
2018.
Si tratta, come ben si vede, di crediti di natura erariale che, per le ragioni sopra esposte, radicano la giurisdizione del Giudice tributario.
Va dunque accolta in parte qua l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dai due resistenti costituiti.
Spese compensate in ragione della soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- accoglie l'opposizione con riferimento alla cartella esattoriale n. 03420170035007804000 e, per l'effetto, annulla in parte qua la comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
- dichiara, invece, il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda della ricorrente con riferimento alla cartella esattoriale n. 03420220023519577000 in ragione della natura interamente tributaria del carico esattoriale da essa portato e, per l'effetto, rimette le parti dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente;
- spese compensate.
Cosenza, 30/04/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo