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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/06/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n.292/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 28 maggio 2025, nella causa avente ad oggetto “ripristino rendita vitalizia_eredi”
tra ed quali eredi del fu , rappr. e dif. da avv. Cataldo Parte_1 Parte_2 Persona_1
Fornari e Daniele Maranò Appellante
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Angela Maria Controparte_1
Buccoliero Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 9 luglio 2020 ed Parte_1 [...]
quali eredi del fu , impugnavano la sentenza resa in data 26 novembre Pt_2 Persona_1
2019 dal Giudice del Lavoro di , con cui era stata rigettata la domanda vòlta ad ottenere il CP_1 ripristino della rendita vitalizia di cui già godeva il loro dante causa, e a corrispondere i ratei maturati a decorrere dalla sospensione e sino al decesso del dante causa, intervenuto l'11.5.2013.
Si è costituito l'appellato . Controparte_1
All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
La premessa in fatto è costituita dalle circostanze seguenti, analiticamente esposte dal Giudice di prime cure e nell'atto di appello:
1.Il fu aveva lavorato alle dipendenze del dal 1.4.1960 al Persona_1 Controparte_1 1.7.1992, con la qualifica di Vigile Urbano e mansione di “motociclista”;
2.Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 376 del 16.02.1996, il CP_1 CP_1 riconosceva al il diritto all'attribuzione della rendita vitalizia, acquisito in forza dell'evento Per_1 dannoso che aveva provocato le istanze di riconoscimento ed aggravamento di causa di servizio datate, rispettivamente, 15.11.1977 e 28.03.1983, liquidando lo stesso beneficio, detratti gli importi già versati a titolo di equo indennizzo, a decorrere dal 16.11.1992 (cfr. all. n. 1 fascicolo di primo grado);
3.tale rendita era stata regolarmente corrisposta, con gli aggiornamenti di legge, sino alla mensilità di Dicembre 2008, con la denominazione nel cedolino retributivo di “Rendita Vitalizia” Codice n. 00810, nella misura mensile rivalutata a Dicembre 2008 di € 360,63 (Cfr. all. n. 2 fascicolo di primo grado);
4.dal mese di Gennaio 2009 l'Amministrazione comunale non aveva più corrisposto tale rendita vitalizia in virtù delle Determinazioni Dirigenziali nn. 19, 34, 86 e 150 del 2009 (cfr. all.ti nn.
3-6 fascicolo primo grado);
5.con comunicazione prot. N. 12450 del 27.01.2009 (Cfr. all. n. 7 fascicolo primo grado), il informava il Sig. di aver disposto la sospensione della erogazione della CP_1 CP_1 Per_1 rendita vitalizia, sulla base del disposto dell'art. n. 70 della L. 133 del 06.08.2008 che testualmente recita: “
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo e' esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa.
2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del testo unico di cui al regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni”;
6.nonostante i reiterati solleciti da parte del al Comune di , intesi ad ottenere il Per_1 CP_1 ripristino dell'erogazione della rendita vitalizia in godimento, a nulla veniva corrisposto;
7.in data 18.02.2010 il inoltrava alla competente Direzione Provinciale del Lavoro Tentativo Per_1 obbligatorio di Conciliazione ex art. 66 D. Lgsl. n. 165/2001, per la soluzione stragiudiziale della questione de qua, comunicato con a/r del 24.02.2010 al Comune di (cfr. all. 8 e 9 Pt_3 CP_1 fascicolo primo grado);
8.gli eredi odierni appellanti chiedevano condannarsi il a ripristinare la rendita Controparte_1 vitalizia e a corrispondere i ratei maturati a decorrere dalla sospensione e sino al decesso del dante causa, intervenuto l'11.5.2013.
8.seguiva il ricorso al Giudice del Lavoro, conclusosi, come si è sopra detto, negativamente.
---§§ooo§§---
L'appello è infondato.
Le doglianze degli appellanti si fondano sulla parte motivazionale della sentenza appellata in cui il Giudice di prime cure testualmente ha ritenuto, sulla base dell'art. 70 D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008, e integralmente riportata nell'atto di appello: “L'art. 70 d.l. 112/08 conv. in l. 133/08 dispone, infatti, che “a decorrere dall'1.1.2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al d.p.r. 23.12.1978 n. 915 e succ. mod., fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie”.
La chiara formulazione letterale della norma appena citata impone che la stessa sia interpretata nel senso di escludere l'erogazione, a decorrere dall'1.1.2009, delle prestazioni – quale la rendita vitalizia – diverse dall'equo indennizzo, ai dipendenti pubblici che ne fossero già beneficiari, per intervenuto riconoscimento di una infermità dipendente da causa di servizio. Tale opzione ermeneutica si rivela altresì pienamente conforme alla ratio legis, che è quella di limitare la spesa pubblica, nella materia de qua, all'equo indennizzo, con conseguente esclusione degli altri trattamenti economici.
Deve inoltre evidenziarsi che, già nella vigenza dell'art. 11 d.p.r. 191/79, la rendita vitalizia era prevista solo in favore del personale addetto a mansioni pericolose e assicurato all' ma non CP_2 anche ai dipendenti pubblici (cfr. Cons. Stato 2708/02), e che comunque l'art. 66 d.p.r. 268/87 aveva poi disposto che “nei confronti del personale operaio non assicurato obbligatoriamente all' sono abrogate le norme in materia di rendite vitalizie”. CP_2
Ebbene, se la concessione di nuove rendite era già preclusa dalle norme previgenti, a maggior ragione l'art. 70 d.l. 112/08 conv. in l. 133/08 deve ritenersi riferito alle rendite in corso di erogazione.
Né possono al riguardo sollevarsi dubbi di costituzionalità, atteso che “nel nostro sistema costituzionale non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti”: cfr. Corte cost. n. 349/85.
Ad analoghe conclusioni dovrebbe peraltro pervenirsi anche ove la rendita fosse riconosciuta con provvedimento giudiziario, atteso che la disciplina normativa sopravvenuta non incide sul fatto costitutivo a suo tempo accertato, ma ne regola gli effetti per il futuro: cfr. Cass. n. 15931/04”.
Email_1
Si eccepisce nell'appello violazione di legge, opinando che la norma citata non è idonea ad incidere su una posizione giuridica soggettiva, qualificabile alla stregua di diritto quesito, i cui presupposti si sono perfezionati sotto la vigenza della legge precedente;
e richiama l'art. 11 comma 1 delle Disposizioni sulla legge in generale, che stabilisce il principio secondo cui “La legge non dispone che per il futuro”.
A giudizio di questa Corte il motivo è infondato. La lettura dell'art. 70 d.l. 112/08 conv. in l. 133/08 (“a decorrere dall'1.1.2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al d.p.r. 23.12.1978 n. 915 e succ. mod., fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie” dispone chiaramente per il futuro, e cioè a decorrere dal 1.1.2009.
Di talchè non può ritenersi, come vorrebbero gli appellanti, una valutazione operata dal Giudice di prime cure che avrebbe operato una sorta di retroattività della regolamentazione peggiorativa sopravvenuta, essendo chiarissima la formulazione della norma che, peraltro, lascia intatto il diritto all'equo indennizzo: è evidente che l'art. 70 d.l. 112/08 conv. in l. 133/08 deve ritenersi riferito alle rendite in corso di erogazione, e statuisce per il futuro.
Ed è parimenti corretta, a giudizio della Corte, la valutazione del Giudice di primo grado che esclude dubbi di costituzionalità, atteso che “nel nostro sistema costituzionale non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti”: cfr. Corte cost. n. 349/85.”
E' corretto allora affermare che ““L'art. 70 cit. non ha inciso sul fatto generatore della prestazione, ma ne ha disciplinato gli effetti giuridici successivamente alla propria entrata in vigore”.
Gli appellanti richiamano poi, a conforto del proprio assunto, la previsione secondo cui(“Lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio non tutelate da copertura ” – D.P.R. 1 giugno 1979 CP_2 n. 91 art. 1) alla malattia o all'infortunio contratti per causa di servizio residui una invalidità permanente parziale o totale, l'Ente liquiderà al dipendente una rendita vitalizia nella misura e con le modalità stabilite dalla legislazione relativa all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Le stesse disposizioni saranno applicate in caso di morte del dipendente nei confronti dei superstiti aventi diritto”, ritenendo l'errore del Giudice di primo grado in quanto, secondo giurisprudenza della Suprema Corte non sarebbe conferente il riferimento all'esclusione dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 70 citato dal 1.1.200 (senza peraltro indicare gli estremi della sentenza citata e soprattutto la data di emissione della stessa).
Ma anche tale motivo di appello, a giudizio di questa Corte, è infondato, in quanto già nella vigenza dell'art. 11 d.p.r. 191/79, la rendita vitalizia era prevista solo in favore del personale addetto a mansioni pericolose e assicurato all' ma non anche ai dipendenti pubblici (cfr. Cons. Stato CP_2 2708/02), e che comunque l'art. 66 d.p.r. 268/87 aveva poi disposto che “nei confronti del personale operaio non assicurato obbligatoriamente all' sono abrogate le norme in materia di CP_2 rendite vitalizie”.
Assumono che l'art. 70 citato, se bene interpretato, esclude per il futuro soltanto l'attribuzione di nuove rendite, mentre nel caso che qui occupa si tratta di attribuzione agli eredi di una rendita già goduta dal loro defunto dante causa;
ma tale voluta interpretazione è stata disattesa dalla Suprema Corte con la sentenza già sopra citata: ““Nel nostro sistema costituzionale non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti”: cfr. Corte cost. n. 349/85.”
Per tutti tali motivi l'appello va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e liquidate come da dispositivo vanno poste a carico degli appellanti ed in favore dell'appellato . Controparte_1
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellato delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 2.800,00 oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 28 maggio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 28 maggio 2025, nella causa avente ad oggetto “ripristino rendita vitalizia_eredi”
tra ed quali eredi del fu , rappr. e dif. da avv. Cataldo Parte_1 Parte_2 Persona_1
Fornari e Daniele Maranò Appellante
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Angela Maria Controparte_1
Buccoliero Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 9 luglio 2020 ed Parte_1 [...]
quali eredi del fu , impugnavano la sentenza resa in data 26 novembre Pt_2 Persona_1
2019 dal Giudice del Lavoro di , con cui era stata rigettata la domanda vòlta ad ottenere il CP_1 ripristino della rendita vitalizia di cui già godeva il loro dante causa, e a corrispondere i ratei maturati a decorrere dalla sospensione e sino al decesso del dante causa, intervenuto l'11.5.2013.
Si è costituito l'appellato . Controparte_1
All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
La premessa in fatto è costituita dalle circostanze seguenti, analiticamente esposte dal Giudice di prime cure e nell'atto di appello:
1.Il fu aveva lavorato alle dipendenze del dal 1.4.1960 al Persona_1 Controparte_1 1.7.1992, con la qualifica di Vigile Urbano e mansione di “motociclista”;
2.Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 376 del 16.02.1996, il CP_1 CP_1 riconosceva al il diritto all'attribuzione della rendita vitalizia, acquisito in forza dell'evento Per_1 dannoso che aveva provocato le istanze di riconoscimento ed aggravamento di causa di servizio datate, rispettivamente, 15.11.1977 e 28.03.1983, liquidando lo stesso beneficio, detratti gli importi già versati a titolo di equo indennizzo, a decorrere dal 16.11.1992 (cfr. all. n. 1 fascicolo di primo grado);
3.tale rendita era stata regolarmente corrisposta, con gli aggiornamenti di legge, sino alla mensilità di Dicembre 2008, con la denominazione nel cedolino retributivo di “Rendita Vitalizia” Codice n. 00810, nella misura mensile rivalutata a Dicembre 2008 di € 360,63 (Cfr. all. n. 2 fascicolo di primo grado);
4.dal mese di Gennaio 2009 l'Amministrazione comunale non aveva più corrisposto tale rendita vitalizia in virtù delle Determinazioni Dirigenziali nn. 19, 34, 86 e 150 del 2009 (cfr. all.ti nn.
3-6 fascicolo primo grado);
5.con comunicazione prot. N. 12450 del 27.01.2009 (Cfr. all. n. 7 fascicolo primo grado), il informava il Sig. di aver disposto la sospensione della erogazione della CP_1 CP_1 Per_1 rendita vitalizia, sulla base del disposto dell'art. n. 70 della L. 133 del 06.08.2008 che testualmente recita: “
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo e' esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa.
2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del testo unico di cui al regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni”;
6.nonostante i reiterati solleciti da parte del al Comune di , intesi ad ottenere il Per_1 CP_1 ripristino dell'erogazione della rendita vitalizia in godimento, a nulla veniva corrisposto;
7.in data 18.02.2010 il inoltrava alla competente Direzione Provinciale del Lavoro Tentativo Per_1 obbligatorio di Conciliazione ex art. 66 D. Lgsl. n. 165/2001, per la soluzione stragiudiziale della questione de qua, comunicato con a/r del 24.02.2010 al Comune di (cfr. all. 8 e 9 Pt_3 CP_1 fascicolo primo grado);
8.gli eredi odierni appellanti chiedevano condannarsi il a ripristinare la rendita Controparte_1 vitalizia e a corrispondere i ratei maturati a decorrere dalla sospensione e sino al decesso del dante causa, intervenuto l'11.5.2013.
8.seguiva il ricorso al Giudice del Lavoro, conclusosi, come si è sopra detto, negativamente.
---§§ooo§§---
L'appello è infondato.
Le doglianze degli appellanti si fondano sulla parte motivazionale della sentenza appellata in cui il Giudice di prime cure testualmente ha ritenuto, sulla base dell'art. 70 D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008, e integralmente riportata nell'atto di appello: “L'art. 70 d.l. 112/08 conv. in l. 133/08 dispone, infatti, che “a decorrere dall'1.1.2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al d.p.r. 23.12.1978 n. 915 e succ. mod., fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie”.
La chiara formulazione letterale della norma appena citata impone che la stessa sia interpretata nel senso di escludere l'erogazione, a decorrere dall'1.1.2009, delle prestazioni – quale la rendita vitalizia – diverse dall'equo indennizzo, ai dipendenti pubblici che ne fossero già beneficiari, per intervenuto riconoscimento di una infermità dipendente da causa di servizio. Tale opzione ermeneutica si rivela altresì pienamente conforme alla ratio legis, che è quella di limitare la spesa pubblica, nella materia de qua, all'equo indennizzo, con conseguente esclusione degli altri trattamenti economici.
Deve inoltre evidenziarsi che, già nella vigenza dell'art. 11 d.p.r. 191/79, la rendita vitalizia era prevista solo in favore del personale addetto a mansioni pericolose e assicurato all' ma non CP_2 anche ai dipendenti pubblici (cfr. Cons. Stato 2708/02), e che comunque l'art. 66 d.p.r. 268/87 aveva poi disposto che “nei confronti del personale operaio non assicurato obbligatoriamente all' sono abrogate le norme in materia di rendite vitalizie”. CP_2
Ebbene, se la concessione di nuove rendite era già preclusa dalle norme previgenti, a maggior ragione l'art. 70 d.l. 112/08 conv. in l. 133/08 deve ritenersi riferito alle rendite in corso di erogazione.
Né possono al riguardo sollevarsi dubbi di costituzionalità, atteso che “nel nostro sistema costituzionale non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti”: cfr. Corte cost. n. 349/85.
Ad analoghe conclusioni dovrebbe peraltro pervenirsi anche ove la rendita fosse riconosciuta con provvedimento giudiziario, atteso che la disciplina normativa sopravvenuta non incide sul fatto costitutivo a suo tempo accertato, ma ne regola gli effetti per il futuro: cfr. Cass. n. 15931/04”.
Email_1
Si eccepisce nell'appello violazione di legge, opinando che la norma citata non è idonea ad incidere su una posizione giuridica soggettiva, qualificabile alla stregua di diritto quesito, i cui presupposti si sono perfezionati sotto la vigenza della legge precedente;
e richiama l'art. 11 comma 1 delle Disposizioni sulla legge in generale, che stabilisce il principio secondo cui “La legge non dispone che per il futuro”.
A giudizio di questa Corte il motivo è infondato. La lettura dell'art. 70 d.l. 112/08 conv. in l. 133/08 (“a decorrere dall'1.1.2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al d.p.r. 23.12.1978 n. 915 e succ. mod., fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie” dispone chiaramente per il futuro, e cioè a decorrere dal 1.1.2009.
Di talchè non può ritenersi, come vorrebbero gli appellanti, una valutazione operata dal Giudice di prime cure che avrebbe operato una sorta di retroattività della regolamentazione peggiorativa sopravvenuta, essendo chiarissima la formulazione della norma che, peraltro, lascia intatto il diritto all'equo indennizzo: è evidente che l'art. 70 d.l. 112/08 conv. in l. 133/08 deve ritenersi riferito alle rendite in corso di erogazione, e statuisce per il futuro.
Ed è parimenti corretta, a giudizio della Corte, la valutazione del Giudice di primo grado che esclude dubbi di costituzionalità, atteso che “nel nostro sistema costituzionale non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti”: cfr. Corte cost. n. 349/85.”
E' corretto allora affermare che ““L'art. 70 cit. non ha inciso sul fatto generatore della prestazione, ma ne ha disciplinato gli effetti giuridici successivamente alla propria entrata in vigore”.
Gli appellanti richiamano poi, a conforto del proprio assunto, la previsione secondo cui(“Lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio non tutelate da copertura ” – D.P.R. 1 giugno 1979 CP_2 n. 91 art. 1) alla malattia o all'infortunio contratti per causa di servizio residui una invalidità permanente parziale o totale, l'Ente liquiderà al dipendente una rendita vitalizia nella misura e con le modalità stabilite dalla legislazione relativa all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Le stesse disposizioni saranno applicate in caso di morte del dipendente nei confronti dei superstiti aventi diritto”, ritenendo l'errore del Giudice di primo grado in quanto, secondo giurisprudenza della Suprema Corte non sarebbe conferente il riferimento all'esclusione dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 70 citato dal 1.1.200 (senza peraltro indicare gli estremi della sentenza citata e soprattutto la data di emissione della stessa).
Ma anche tale motivo di appello, a giudizio di questa Corte, è infondato, in quanto già nella vigenza dell'art. 11 d.p.r. 191/79, la rendita vitalizia era prevista solo in favore del personale addetto a mansioni pericolose e assicurato all' ma non anche ai dipendenti pubblici (cfr. Cons. Stato CP_2 2708/02), e che comunque l'art. 66 d.p.r. 268/87 aveva poi disposto che “nei confronti del personale operaio non assicurato obbligatoriamente all' sono abrogate le norme in materia di CP_2 rendite vitalizie”.
Assumono che l'art. 70 citato, se bene interpretato, esclude per il futuro soltanto l'attribuzione di nuove rendite, mentre nel caso che qui occupa si tratta di attribuzione agli eredi di una rendita già goduta dal loro defunto dante causa;
ma tale voluta interpretazione è stata disattesa dalla Suprema Corte con la sentenza già sopra citata: ““Nel nostro sistema costituzionale non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti”: cfr. Corte cost. n. 349/85.”
Per tutti tali motivi l'appello va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e liquidate come da dispositivo vanno poste a carico degli appellanti ed in favore dell'appellato . Controparte_1
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellato delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 2.800,00 oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 28 maggio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella