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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/06/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 702 del ruolo generale dell'anno 2016 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 (C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), tutti Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Mercadante e dall'Avv. Ugo Maria Ciliberti, come da procura in atti;
- parte attrice -
CONTRO (C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Scudier, dall'Avv. Lucia Casella e dall'Avv. Sandra Salvigni, come da procura in atti;
-parte convenuta con chiamata di terzo -
E CONTRO
(C.F. ), Controparte_2 C.F._5 rappresentato e difeso dall'Avv. Placido Rosini, come da procura in atti;
-parte convenuta con chiamata di terzo-
E CONTRO
(P.I. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Marchionne e dall'Avv. Annalisa Muzio, come da procura in atti;
-parte convenuta con chiamata di terzo-
NONCHE' CONTRO
Controparte_4 P.I. ), in persona
[...] P.IVA_3
1 del legale rappresentante pro tempore, CP_4
(C.F. ),
[...] C.F._6 CP_5 (C.F. ), tutti rappresentati e
[...] C.F._7 difesi dall'Avv. Paolo Centola, come da procura in atti;
-parte convenuta -
E NEI CONFRONTI DI
(P. I. , in persona del Controparte_6 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Dino Lucchetti, come da procura in atti;
-terza chiamata in causa-
NONCHE' NEI CONFRONTI DI (P. I. Controparte_7
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano De Paolini e dall'Avv. Alvaro Marabini, come da procura in atti;
-terza chiamata in causa surrogata nei diritti degli originari attori-
FATTO E DIRITTO
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quali eredi di , convenivano Parte_4 Persona_1 in giudizio Controparte_3 Controparte_4
, ,
[...] Controparte_4 Controparte_5
e e rappresentavano Controparte_1 Controparte_2 che in data 29.07.2011 , mentre stava svolgendo Persona_1 la propria attività lavorativa quale dipendente della ditta
[...]
all'interno di un cantiere sito in Controparte_4 Cisterna di Latina, via Quaglia, di proprietà della Controparte_3 cadeva dall'altezza di 4 metri e decedeva a causa dei gravissimi traumi riportati.
Rappresentavano che la società per la quale lavorava il proprio congiunto agiva in esecuzione del contratto di subappalto stipulato con la la quale - a sua volta - aveva Controparte_1 concluso un contratto d'appalto con la per la Controparte_3 realizzazione dell'impianto elettrico interno, telefonico, citofonico, delle canalizzazioni per l'aria condizionata, della linea di freddo e di controsoffitti e pareti. Rassegnavano le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis rejectis e per tutte le ragioni di cui alla premessa del presente atto, ritenere e dichiarare la solidale responsabilità dei convenuti, o in subordine in via alternativa tra loro, nella causazione dell'infortunio mortale per cui è causa e del quale in data 29.07.2011 è rimasto vittima il sig. e, per Persona_1 l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro o ciascuno per
2 quanto di ragione, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguentemente patiti dagli attori Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
rispettivamente coniuge e figli della vittima, nella misura
[...] che sarà ritenuta in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali dal fatto sino al saldo effettivo, e che in via prudenziale viene indicata come descritto in narrativa o in quelle maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, compensi e spese generali”.
costituendosi in giudizio, rassegnava Controparte_1 le seguenti conclusioni: “in via principale: disattesa ogni affermazione, argomentazione e pretesa avversaria, rigettarsi le domande proposte nei confronti della società
[...] in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i Controparte_1 motivi di cui in narrativa. Nel merito, in via subordinata: nelle denegata ipotesi in cui fosse ravvisato un qualsivoglia grado di responsabilità a carico della società Controparte_1 contenere il quantum dovuto a quanto risulterà di giustizia considerata la condotta del lavoratore nonché la concorrente responsabilità della società in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, della società
[...]
in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, dei signori Controparte_4 e e dell'Ing. . Nel merito, Controparte_5 Controparte_2 sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si accertasse la responsabilità esclusiva o concorrente della società in ordine ai fatti di causa, con Controparte_1 conseguente obbligo al risarcimento in via esclusiva o solidale del danno vantato dagli attori, accertarsi e dichiararsi il diritto della società ad essere tenuta indenne e Controparte_1 manlevata dalla in persona Controparte_8 del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P. Iva , P.IVA_5 con sede legale in Torino (TO), via Corte d'Appello n. 11, di tutte le somme che la medesima società fosse Controparte_1 condannata a pagare per i titoli azionati;
conseguentemente condannarsi la in persona Controparte_8 del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P. Iva , P.IVA_5 con sede legale in Torino (TO), via Corte d'Appello n. 11, a tenere indenne la società di tutto quanto la Controparte_1 medesima fosse condannata a pagare per i titoli azionati. Spese, diritti ed onorari di causa rifusi.”
, costituendosi in giudizio, rassegnava le seguenti Controparte_2 conclusioni: “In via preliminare. Dichiarare la nullità della domanda in quanto competenza del Giudice del Lavoro ex art. 444
c.p.c. e per conseguenza condannare parti convenute alle spese di lite. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ing. CP_2
per non avere gli eredi alcuna azione diretta nei suoi
[...] confronti. Sospendere il presente procedimento civile in attesa del
3 Giudizio penale. Nel merito. In via principale. Dichiarare ed accertare l'esclusiva responsabilità dell'evento al lavoratore per aver eseguito il lavoro con imprudenza, Controparte_9 negligenza e imperizia e per l'effetto rigettare le domanda degli eredi sia di danno patrimoniale che non patrimoniale. Parte_2 Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'ing. CP_2
per non avere gli eredi alcuna azione diretta nei suoi
[...] confronti e per non essere civilmente obbligato al risarcimento del danno. Dichiarare ed accertare l'estraneità dei fatti addebitati all'Ing. in qualità di CSE per non essere stato Controparte_2 informato dal committente, dall'appaltatore e dal sub-appaltatore della realizzazione dell'opera di canalizzazione dell'aria e della presenza del lavoratore e della ditta sub- Controparte_9 appaltatrice Dichiarare ed accertare che i Controparte_4 Piani di Sicurezza e Coordinamento prevedevano i rischi e pericoli relativi alla predisposizione dell'impianto di canalizzazione dell'area. In via subordinata, Accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'infortunio mortale al lavoratore
[...] secondo il grado di responsabilità che verrà accertato CP_9 in corso di causa. Accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al CSE Ing. per difetto di legittimazione Controparte_2 passiva. In via ulteriormente subordinata nel caso in cui venga riconosciuta una corresponsabilità del CSE INg. . Controparte_2 Accertare e dichiarare il grado di corresponsabilità con gli altri convenuti e per l'effetto essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa Lloyds chiamata in garanzia.”. Si costituiva in giudizio così concludendo: “in via Controparte_3 preliminare, per i motivi esposti nel presente atto, si chiede la sospensione del presente giudizio fino all'esito definitivo del giudizio penale, ai sensi del combinato disposto dell'art.75, ultimo comma, cpp e dell'art.295 cpc;
- nel merito ed in subordine, nei limiti del contraddittorio non accettato, rigettare tutte le domande contenute nell'atto di citazione per tutte le motivazioni espresse nella presente comparsa di costituzione e di risposta, ed in subordine dichiararne la nullità; - nel merito e sempre in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, dichiarare il terzo Società di Controparte_10
(già ), in persona del legale rappresentante pro
[...] CP_11 tempore, tenuto a manlevare da ogni pretesa degli odierni attori la società in virtù del contratto di polizza n.373 CP_3 00023825 depositato in atti, e per l'effetto condannare la
[...]
(già in persona del legale rappresentante CP_6 CP_11 pro tempore alla refusione in favore di di quanto sarà CP_3 tenuta eventualmente a corrispondere in favore degli odierni attori;
- in ogni caso, rigettare tutte le domande contenute nell'atto di citazione in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti con il presente atto;
- si chiede altresì di condannare la
[...]
(già ), in persona del legale rappresentante CP_6 CP_11
4 pro tempore alla refusione delle spese tutte sostenute da CP_3
[... per il presente giudizio, ex art.1917 c.c. Con vittoria di spese di lite.”.
Controparte_4
e si costituivano in giudizio Controparte_4 Controparte_5 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, voglia rigettare integralmente la domanda di parte attorea proposta nei confronti della società Controparte_4
, del sig. e del sig.
[...] Controparte_4
, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i Controparte_5 motivi sopra indicati;
con vittoria di spese e competenze professionali oltre iva e cnpa come per legge.”. Autorizzata la chiamata dei terzi, si costituiva in giudizio la
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo CP_6
Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare, sospendere il procedimento ex art. 75 cpp e/o art. 295 cpc;
sempre preliminarmente, dichiarare la competenza funzionale del Giudice del Lavoro, con tutti i conseguenti provvedimenti, nonché la prescrizione del diritto invocato dalla nei confronti Controparte_3 di Nel merito, ravvisare la inoperatività della Controparte_6 polizza assicurativa con conseguente rigetto della domanda di manleva formulata dalla nei confronti della CP_3 Compagnia esponente;
sempre nel merito, rigettare la domanda attorea giacché infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata e, in subordine, per l'ipotesi di accoglimento della domanda CP_ stessa, considerare sia le somme erogate dall a causa del decesso del Sig. riconoscendo in capo ai Persona_1 medesimi attori il diritto a vedersi risarcito il solo danno differenziale, sia il concorso colposo dello stesso sig.
[...] rispetto alla produzione dell'evento lesivo ex art. Per_1 1227c.c. In ogni caso limitare l'eventuale condanna della compagnia esponente entro il massimale previsto in polizza, pari ad un milione di euro. Infine, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di condanna della Compagnia esponente in ragione della domanda di garanzia spiegata dalla CP_3 delineare la graduazione delle responsabilità dei diversi coobbligati, riconoscendo contestualmente, proprio in ragione di tale graduazione delle responsabilità, il diritto di regresso della
nei confronti degli altri responsabili in Controparte_6 riferimento alle somme corrisposte da detta Compagnia. Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
terzo chiamato dalla Controparte_8 [...]
rassegnava le seguenti conclusioni: “Reiectis Controparte_1 contrariis, si chiede che il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, 1) In via principale, previa ogni declaratoria del caso, respinga ogni domanda proposta nei confronti di
[...]
perché infondata in fatto e in diritto. 2) In via Controparte_1
5 subordinata, salvo gravame, previa declaratoria dell'inoperatività, nel caso di specie, della garanzia assicurativa di cui alla polizza Programma Aziende n. 8453, respinga la domanda di manleva proposta da nei confronti della Controparte_1 [...]
perché infondata in fatto e in diritto. Controparte_8 3) In ulteriore subordine, salvo gravame, previa determinazione delle rispettive quote di responsabilità attribuibili alle parti ritenute responsabili, ai fini di una futura azione di regresso che la
[...] avrà titolo di esperire, ex art. 1916 Controparte_8
c.c., per quanto dovesse essere eventualmente tenuta a pagare in misura eccedente la minoritaria quota di responsabilità attribuibile al proprio assicurato, dichiari tenuta la Controparte_8
a prestare la garanzia assicurativa in favore di
[...]
nei limiti di quanto effettivamente Controparte_1 dovuto e provato da parte attrice a titolo di risarcimento danno, tenuto conto della colpa concorrente dell'infortunato e detratto CP_1 quanto gli attori hanno percepito e percepiranno dall' in dipendenza dell'infortunio de quo, e nei limiti del massimale di polizza per sinistro di euro 5.000,000,00. In tutti i casi con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Con ordinanza del 12.01.2021, tenuto conto delle istanze delle parti e preso atto dell'accordo di transazione intervenuto, il giudice precedentemente assegnatario del giudizio dichiarava l'estinzione dal processo ex art. 306 c.p.c. con spese di lite integralmente compensate, relativamente al rapporto processuale tra gli attori, da un lato, ed i convenuti Controparte_1 [...]
e . Controparte_4 Controparte_4 Controparte_5 Dichiarava altresì l'estinzione dal processo ex art. 306 c.p.c. con spese di lite integralmente compensate relativamente al rapporto processuale tra le parti convenute da Controparte_1 un lato, e e Controparte_4 Controparte_4 CP_5
, dall'altro lato, nonché relativamente al rapporto
[...] processuale tra la e la terza chiamata Controparte_1
Controparte_8
Il giudice precedentemente assegnatario del giudizio disponeva la prosecuzione del processo tra Controparte_8 intervenuta come successore a titolo particolare nel diritto controverso, ed i convenuti Ing. e nonché CP_2 Controparte_3 la terza chiamata Controparte_6 Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. depositato il 16.10.2020 la società dava atto dell'intervenuta Controparte_8 transazione tra gli attori, da una parte, e Controparte_1
[...] Controparte_8 [...]
e Controparte_4 Controparte_4
, dall'altra parte, deducendo di agire quale Controparte_5 successore a titolo particolare degli attori in tutti i diritti risarcitori rinvenienti dall'infortunio mortale, nei limiti di quanto pagato in
6 sede di transazione (€ 680.000,00). Rappresentava in particolare di agire in surroga nei conforti dei convenuti Ing. e CP_2 CP_3
nonché della terza chiamata
[...] Controparte_6 Rassegnava le seguenti conclusioni: “ Reiectis contrariis, si chiede al Tribunale di Latina, in composizione monocratica, a) preso atto del trasferimento dei diritti controversi – costituiti dai diritti risarcitori degli attori signori , Parte_1 Parte_2
, e conseguenti
[...] Parte_3 Parte_4 all'infortunio sul lavoro in data 29/07/2011 che ha causato la morte del loro congiunto , azionati nella presente causa Persona_1 nei confronti dei convenuti – per atto tra vivi, a titolo particolare, in virtù di quanto pattuito nella “Convenzione di Transazione” conclusa in data 01/08/2018 tra , Parte_1 Parte_2
, e ( da una parte)
[...] Parte_3 Parte_4 e Controparte_1 Controparte_8
[...] Controparte_4
e (
[...] Controparte_5 dall'altra parte) e gli effetti conseguenti l'esatto adempimento del pagamento della somma transattiva di € 680.000,00, ivi prevista, in favore delle predette parti attrici, con surrogazione legale ( ex art. 1203 cod. civ.) e dell'assicuratore ( ex art. 1916 cod. civ.) della parti solventi nei diritti risarcitori degli attori e cessione, in favore di
da parte degli altri soggetti Controparte_8 solventi di ogni diritto di regresso, che non sia già oggetto di surrogazione ex art. 1916 cod. civ.; b) previa estromissione dal processo ex art. 111, 3° comma c.p.c. dei creditori surrogati
, , e Controparte_13 Parte_2 Parte_3
, non avendo più interesse ad essere parti del Parte_4 processo;
c) previa ogni declatoria del caso, in ordine alla sussistenza dell'ammontare dei diritti di credito per il risarcimento dei danni tutti subiti dai signori , Controparte_13 Parte_2
, e a causa del
[...] Parte_3 Parte_4 decesso del loro congiunto occorso Persona_1 nell'infortunio sul lavoro per cui è causa, nei confronti dei convenuti, e previa determinazione delle quote interne e personali di responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa in capo alle originarie parti convenute Controparte_4
, e i signori e
[...] Controparte_4
l'ing. e CP_5 Controparte_3 Controparte_2 [...]
. Di condannare e l'ing. Controparte_14 Controparte_3
, in solido tra loro e/o ciascuno per i propri titoli, Controparte_2
a pagare, in favore di la Controparte_8 somma ( o le somme) corrispondente/i alla accertanda quota di responsabilità di ciascuna delle predette parti rapportata all'importo transattivo pagato di € 680.000,00, oggetto di surrogazione ( o, in subordine salvo gravame, al diverso minore importo risarcitorio che dovesse essere accertato come dovuto in
7 sede di quantificazione dei diritti risarcitori spettanti agli originari aventi diritto). Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e prove orali, il giudizio è stato assegnato alla scrivente in data 04.09.2024 in esecuzione del decreto n. 85/2024 del Presidente del Tribunale, a seguito di trasferimento presso altro ufficio giudiziario del giudice precedentemente assegnatario del giudizio. All'udienza del 04.12.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa in pari data sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
Nel merito la domanda della terza chiamata, surrogata nei diritti di parte attrice, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
Occorre in via preliminare precisare che nelle more del giudizio, in data 15.07.2024, è stata emessa sentenza penale n. 2078/2024, con la quale è stata dichiarata l'assoluzione degli imputati e CP_2
legale rappresentante della per non aver CP_15 Controparte_3 commesso il fatto, ed è stata accertata la penale responsabilità degli imputati (legale rappresentante della CP_16 [...]
e (legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_4
. Controparte_4
Dall'esame della sentenza prodotta nel presente giudizio emerge l'irrevocabilità della decisione per i soli imputati e CP_2 CP_15 a partire dal 24.12.2024, e la introduzione del giudizio di appello per la restante parte della decisione. Tanto premesso, occorre chiarire in tema di giudicato che la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p. costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e, di conseguenza, non è applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Aderendo ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, ritiene il Tribunale che il giudicato di assoluzione abbia effetto preclusivo nel giudizio civile (tanto di danni ex art. 652 c.p.p. quanto negli altri giudizi civili ex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. (Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 16422 del 12/06/2024; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 17708 del 21/06/2023; Cass., Sez. 3, Sent. n.
4764 del 2016, Sez. L, Sent. n. 3376 del 2011).
8 È stato infatti chiarito che ai sensi dell'articolo 652 c.p.p.
(nell'ambito del giudizio civile di danni) e articolo 654 c.p.p. (nell'ambito di altri giudizi civili) il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto nella sua materialita' o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza degli elementi costituenti il reato contestato e non coincidenti con l'illecito dedotto nel giudizio civile di danno. In tal caso, compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale (ex plurimis a Cassazione con l 'ordinanza 30 gennaio 2023 n. 2659.
Sez. 3, Sentenza n. 36638 del 25/11/2021, Rv. 663298 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4764 del 11/03/2016). Corollario di tali principi è che “l'assoluzione dell'incolpato nel giudizio penale con la formula "il fatto non sussiste" non esonera il giudice civile, davanti al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni, dal riesame dei fatti emersi nel procedimento penale ai fini propri del giudizio civile, quando il titolo della responsabilita' civile sia diverso da quello della responsabilita' penale” (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 8035 del 21/04/2016).
Nel caso di specie legale rappresentante della CP_17
e l'ing. , coordinatore per la Controparte_3 Controparte_2 esecuzione dei lavori, sono stati assolti con sentenza irrevocabile ex art. 530, 2 c. c.p., dunque per fattispecie diverse rispetto all'assoluzione in formula piena, perché il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ipotesi eccezionali di efficacia del giudizio penale in ambito civile.
Occorre dunque procedere anche in questa sede alla autonoma valutazione degli elementi istruttori emersi nel corso del giudizio.
Tanto premesso e ferma restando la piena autonomia tra giudizio civile e giudizio penale, costituisce ius receptum il principio per cui il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi (Cass. civ. sent. n. 15714/2010). Invero, può porre anche ad esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in sede penale, ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo (Cass. civ., sent. n. 5009/2009).
9 Gli elementi istruttori acquisiti nel processo penale circa la non imputabilità della responsabilità devono quindi essere valutati in questa sede unitamente al complesso quadro istruttorio raccolto nel procedimento civile.
Occorre procedere in particolare alla valutazione di tutti gli elementi probatori raccolti e volti all'accertamento della ripartizione della responsabilità in merito alla determinazione causale dell'evento lesivo che ha condotto alla morte del Parte_2 Dalla perizia disposta dal PM nel corso delle indagini preliminari è emerso che “l'eziologia dell'infortunio va ricercata nelle operazioni di taglio che, così come è stata effettuata, senza l'adozione delle opportune precauzioni e protezioni, non poteva non comportare l'avvenuto infortunio”. Viene evidenziato che “nessuna informazione circa l'operazione di taglio del pannello, né ovviamente le relative modalità, è stata trovata nelle redazioni del Piano della Sicurezza e di
Coordinamento”, riferendosi al Piano redatto dal responsabile della sicurezza, sottoscritto anche dal committente ed integrato dalla datato 28 marzo 2011. Controparte_1 Viene rilevato inoltre che “nella suddetta documentazione la ditta
(alle cui dipendenze lavorava Controparte_4 l'infortunato) non è menzionata tra le ditte sub-appaltatrici” e che
“nella documentazione presente agli atti presso i competenti uffici in 25 ottobre 2011, è presente un P.O.S. redatto dalla Ditta CP_18
F.lli Pietrarota Riscaldamenti s.n.c. (in cui, comunque, non viene fatta menzione alcuna del taglio dei pannelli né delle modalità di realizzazione), datato 8 luglio 2011 e firmato dal proprio legale rappresentante, ma non timbrato e controfirmato né dal Coordinatore della Sicurezza né dal Committente.” Conclude, poi, “in estrema sintesi di può affermare che in nessuna documentazione tecnica di sicurezza redatta precedentemente la data dell'infortunio, è citata l'operazione di taglio del pannello”.
Da tali valutazioni emerge la mancanza della valutazione specifica dei rischi connessi alle lavorazioni da eseguire e - nello specifico - al taglio dei pannelli;
emerge la mancata integrazione ed il mancato completamento dei documenti di sicurezza, nonchè l'assenza della attestazione della trasmissione del contratto di subappalto concluso tra la e . Controparte_1 Controparte_4 Condivide il Tribunale la valutazione di genericità e ridotta motivazione del Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalla
[...]
atteso che il POS è privo della descrizione Controparte_4 dettagliata dei rischi in base alla tipologia di attività specifica da svolgere (taglio della controsoffittatura) ed è priva della ponderata valutazione di tali rischi. Dall'esame della documentazione in atti emerge inoltre che la avrebbe dovuto, Controparte_1 una volta stabilite le opere da eseguire in relazione al contratto di subappalto, provvedere agli aggiornamenti del POS e del PSC a cura
10 del coordinatore dell'esecuzione dei lavori per poi trasmetterlo alla
. Quest'ultima società, a sua volta, avrebbe dovuto Controparte_4 procedere agli aggiornamenti dei relativi documenti di sicurezza.
Emerge pertanto con evidenza un vuoto informativo incombente sulla onerata di aggiornare i propri Controparte_1 documenti sulla sicurezza per poi sottoporli all'approvazione del responsabile della sicurezza e della società committente, CP_3
[...] La avrebbe infatti dovuto informare la Controparte_1 committente della conclusione del contratto di subappalto, anche al fine di consentire alla ditta sub-affidataria di operare sul cantiere. Il quadro istruttorio che ne deriva consente di confermare che l'omessa comunicazione alla committente da parte Controparte_3 della della conclusione e della Controparte_1 esecuzione del contratto di subappalto ha di fatto impedito sia alla stessa committente che al responsabile della sicurezza di adempiere ai rispettivi obblighi di prevenzione e di informazione in ordine alle lavorazioni specifiche da compiere.
In conclusione, ritiene il Tribunale che l'evento lesivo (infortunio da cui è derivato il decesso del lavoratore) non fosse prevedibile né da parte del coordinatore dell'esecuzione dei lavori, né da parte del committente, “in ragione di un deficit informativo che non li ha messi in condizione di avvalersi della presenza di un rischio che l'azione doverosa richiesta ad entrambi avrebbe potuto evitare.” Quanto al responsabile della sicurezza, occorre ribadire che, in mancanza di una corretta informazione da parte di
[...]
non era nota la presenza sul cantiere di lavoratori Controparte_1 dipendenti da altra società per l'esecuzione del lavoro specifico di canalizzazione, oggetto di subappalto. Di conseguenza, il responsabile della sicurezza non era nelle condizioni oggettive per poter svolgere i compiti di alta di vigilanza o per esercitare i poteri inibitori, imponendo ad esempio la sospensione dei lavori.
In ordine al legale rappresentante della committente risulta accertato che “A maggior ragione questo vulnus informativo si riflette sulla posizione di , il quale, pur ricoprendo una posizione CP_17 di garanzia, che conserva l'obbligo di vigilanza sull'operato del coordinatore dell'esecuzione dei lavori, non era nelle condizioni di esercitare i poteri impeditivi trovandosi ad una distanza maggiore dalle fonti di pericolo.” Valutati complessivamente gli esiti del giudizio penale (quale fonte di prova atipica concorrente con le altre risultanze istruttorie) e gli esiti istruttori del presente giudizio, ritiene il Tribunale che debba essere esclusa la responsabilità per la determinazione dell'evento lesivo dell'ing. , responsabile della sicurezza, e di CP_2 CP_17
, legale rappresentante della committente.
[...]
11 Nel caso concreto, gli elementi raccolti in sede penale hanno trovato pieno riscontro negli esiti dell'istruttoria svolta nel presente giudizio.
Esaminata la documentazione prodotta dalle parti ritiene il Tribunale che non sia stata fornita la prova della comunicazione del contratto di subappalto stipulato tra la e la Controparte_1 [...]
in favore Controparte_4 del committente e del responsabile della sicurezza, né risulta integrato il Piano della Sicurezza, redatto dal Responsabile, con i rischi specifici connessi alle lavorazioni subappaltate.
Il Pos in atti della di Controparte_4 [...]
prodotto dalla (doc. 6 CP_4 Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta), oltre ad essere privo di indicazioni specifiche in merito alle modalità di esecuzione delle cd.
“operazioni di taglio”, risulta sottoscritto dal solo legale rappresentante della e non anche Controparte_4 dal responsabile della sicurezza, diversamente dal Pos della sottoscritto sia dal legale Controparte_1 rappresentante che dal responsabile della sicurezza.
Da tale circostanza deriva l'assenza di comunicazione del contratto di subappalto in favore dell'ing. e, conseguentemente, del CP_2 committente.
Le circostanze risultano confermate anche dalle risultanze testimoniali.
I testi escussi, e le cui Testimone_1 Tes_2 dichiarazioni sono da valutare come attendibili, attesa la specificità
e la coerenza delle informazioni fornite, hanno confermato la periodicità dei sopralluoghi eseguiti dal responsabile della sicurezza sul cantiere, con riferimento in particolare al coordinamento delle diverse lavorazioni, alla valutazione dei rischi, all'integrazione del
Pos ed alle riunioni con i terzi interessati.
Il teste inoltre, ha dichiarato - in qualità di collaboratore di Tes_2 studio dell'ing. - di aver effettuato direttamente i controlli CP_2 dei diversi Pos delle ditte operanti nel cantiere ed onerate alla preventiva trasmissione dello stesso, al fine di valutare in modo specifico i rischi connessi alle lavorazioni da eseguire. Ha inoltre escluso di aver ricevuto alcuna comunicazione sia in ordine al subappalto in favore dei Controparte_4
sia in merito al relativo Pos.
[...]
L'assenza di comunicazione della presenza della ditta
[...]
incombente sulla Controparte_4 Controparte_1 in favore – da un lato - del responsabile della sicurezza, ing. , CP_2
12 e – dall'altro lato - della committente, determina Controparte_3
l'esclusione di responsabilità di quest'ultimi.
Si osserva, infatti, che in tema di infortuni sul lavoro, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 494 del 1996, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale tuttavia non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Ne consegue che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto l'incidenza della relativa condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori. Occorre quindi prendere in considerazione e valutare la specificità dei lavori da eseguire, i criteri applicati dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, la sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché la agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 9178 del 03/04/2023).
Inoltre, è stato chiarito che gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non si limitano ad una generica vigilanza finalizzata ad evitare le interferenze tra le attività svolte da più appaltatori nel medesimo cantiere, ma, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 494 del 1996, si estendono al controllo del rispetto delle norme antinfortunistiche da parte delle imprese appaltatrici, con la conseguenza che la relativa violazione può rivestire efficacia causale rispetto alle lesioni occorse al lavoratore in conseguenza del mancato apprestamento delle misure di cui all'art. 2087 c.c. (cfr., tra le altre, Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 25738 del 04/09/2023).
Nel caso di specie né il committente né il responsabile della
Sicurezza sono stati resi edotti della stipula del contratto di sub appalto tra e Controparte_1 [...]
e, dunque, della presenza di altra ditta sul Controparte_4 cantiere. Di conseguenza non avrebbero potuto accertare in concreto la pericolosità del rischio delle lavorazioni da eseguire e l'adeguatezza delle misure di protezione e del Pos predisposto dalla in adempimento del dovere di Controparte_4 vigilanza sugli stessi incombente.
In conclusione, alcuna responsabilità può essere imputata a carico della e dell'ing. . Controparte_3 CP_2
13 Ne consegue il rigetto della domanda della terza CP_8
surrogata nei diritti degli attori.
[...]
Quanto alla regolazione delle spese di lite, nei rapporti tra
[...]
e , le spese Controparte_8 Controparte_3 CP_2 di giudizio devono essere compensate per la metà, tenuto conto della natura della domanda, dell'atto di intervento, degli oneri probatori e dell'atto di transazione. Per la restante metà devono essere poste a carico della ex art. 91 c.p.c. e Controparte_8 vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM 147/2022 e successive modifiche, in considerazione del valore della domanda, della ridotta istruttoria espletata e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Devono invece essere interamente compensate le spese di lite tra e Controparte_8 Controparte_6
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta la domanda della Controparte_8 surrogata nei diritti degli attori;
- compensa per metà le spese di lite tra Controparte_8
e , e per la restante
[...] Controparte_3 Controparte_2 metà condanna alla refusione Controparte_8 in favore di e di del 50% spese di Controparte_3 Controparte_2 lite del presente giudizio, che liquida in € 7.100,00 a titolo di compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra Parte_5
[...] Controparte_6 Latina, 23.06.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
14
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 702 del ruolo generale dell'anno 2016 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 (C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), tutti Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Mercadante e dall'Avv. Ugo Maria Ciliberti, come da procura in atti;
- parte attrice -
CONTRO (C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Scudier, dall'Avv. Lucia Casella e dall'Avv. Sandra Salvigni, come da procura in atti;
-parte convenuta con chiamata di terzo -
E CONTRO
(C.F. ), Controparte_2 C.F._5 rappresentato e difeso dall'Avv. Placido Rosini, come da procura in atti;
-parte convenuta con chiamata di terzo-
E CONTRO
(P.I. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Marchionne e dall'Avv. Annalisa Muzio, come da procura in atti;
-parte convenuta con chiamata di terzo-
NONCHE' CONTRO
Controparte_4 P.I. ), in persona
[...] P.IVA_3
1 del legale rappresentante pro tempore, CP_4
(C.F. ),
[...] C.F._6 CP_5 (C.F. ), tutti rappresentati e
[...] C.F._7 difesi dall'Avv. Paolo Centola, come da procura in atti;
-parte convenuta -
E NEI CONFRONTI DI
(P. I. , in persona del Controparte_6 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Dino Lucchetti, come da procura in atti;
-terza chiamata in causa-
NONCHE' NEI CONFRONTI DI (P. I. Controparte_7
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano De Paolini e dall'Avv. Alvaro Marabini, come da procura in atti;
-terza chiamata in causa surrogata nei diritti degli originari attori-
FATTO E DIRITTO
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quali eredi di , convenivano Parte_4 Persona_1 in giudizio Controparte_3 Controparte_4
, ,
[...] Controparte_4 Controparte_5
e e rappresentavano Controparte_1 Controparte_2 che in data 29.07.2011 , mentre stava svolgendo Persona_1 la propria attività lavorativa quale dipendente della ditta
[...]
all'interno di un cantiere sito in Controparte_4 Cisterna di Latina, via Quaglia, di proprietà della Controparte_3 cadeva dall'altezza di 4 metri e decedeva a causa dei gravissimi traumi riportati.
Rappresentavano che la società per la quale lavorava il proprio congiunto agiva in esecuzione del contratto di subappalto stipulato con la la quale - a sua volta - aveva Controparte_1 concluso un contratto d'appalto con la per la Controparte_3 realizzazione dell'impianto elettrico interno, telefonico, citofonico, delle canalizzazioni per l'aria condizionata, della linea di freddo e di controsoffitti e pareti. Rassegnavano le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis rejectis e per tutte le ragioni di cui alla premessa del presente atto, ritenere e dichiarare la solidale responsabilità dei convenuti, o in subordine in via alternativa tra loro, nella causazione dell'infortunio mortale per cui è causa e del quale in data 29.07.2011 è rimasto vittima il sig. e, per Persona_1 l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro o ciascuno per
2 quanto di ragione, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguentemente patiti dagli attori Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
rispettivamente coniuge e figli della vittima, nella misura
[...] che sarà ritenuta in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali dal fatto sino al saldo effettivo, e che in via prudenziale viene indicata come descritto in narrativa o in quelle maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, compensi e spese generali”.
costituendosi in giudizio, rassegnava Controparte_1 le seguenti conclusioni: “in via principale: disattesa ogni affermazione, argomentazione e pretesa avversaria, rigettarsi le domande proposte nei confronti della società
[...] in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i Controparte_1 motivi di cui in narrativa. Nel merito, in via subordinata: nelle denegata ipotesi in cui fosse ravvisato un qualsivoglia grado di responsabilità a carico della società Controparte_1 contenere il quantum dovuto a quanto risulterà di giustizia considerata la condotta del lavoratore nonché la concorrente responsabilità della società in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, della società
[...]
in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, dei signori Controparte_4 e e dell'Ing. . Nel merito, Controparte_5 Controparte_2 sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si accertasse la responsabilità esclusiva o concorrente della società in ordine ai fatti di causa, con Controparte_1 conseguente obbligo al risarcimento in via esclusiva o solidale del danno vantato dagli attori, accertarsi e dichiararsi il diritto della società ad essere tenuta indenne e Controparte_1 manlevata dalla in persona Controparte_8 del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P. Iva , P.IVA_5 con sede legale in Torino (TO), via Corte d'Appello n. 11, di tutte le somme che la medesima società fosse Controparte_1 condannata a pagare per i titoli azionati;
conseguentemente condannarsi la in persona Controparte_8 del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P. Iva , P.IVA_5 con sede legale in Torino (TO), via Corte d'Appello n. 11, a tenere indenne la società di tutto quanto la Controparte_1 medesima fosse condannata a pagare per i titoli azionati. Spese, diritti ed onorari di causa rifusi.”
, costituendosi in giudizio, rassegnava le seguenti Controparte_2 conclusioni: “In via preliminare. Dichiarare la nullità della domanda in quanto competenza del Giudice del Lavoro ex art. 444
c.p.c. e per conseguenza condannare parti convenute alle spese di lite. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ing. CP_2
per non avere gli eredi alcuna azione diretta nei suoi
[...] confronti. Sospendere il presente procedimento civile in attesa del
3 Giudizio penale. Nel merito. In via principale. Dichiarare ed accertare l'esclusiva responsabilità dell'evento al lavoratore per aver eseguito il lavoro con imprudenza, Controparte_9 negligenza e imperizia e per l'effetto rigettare le domanda degli eredi sia di danno patrimoniale che non patrimoniale. Parte_2 Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'ing. CP_2
per non avere gli eredi alcuna azione diretta nei suoi
[...] confronti e per non essere civilmente obbligato al risarcimento del danno. Dichiarare ed accertare l'estraneità dei fatti addebitati all'Ing. in qualità di CSE per non essere stato Controparte_2 informato dal committente, dall'appaltatore e dal sub-appaltatore della realizzazione dell'opera di canalizzazione dell'aria e della presenza del lavoratore e della ditta sub- Controparte_9 appaltatrice Dichiarare ed accertare che i Controparte_4 Piani di Sicurezza e Coordinamento prevedevano i rischi e pericoli relativi alla predisposizione dell'impianto di canalizzazione dell'area. In via subordinata, Accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'infortunio mortale al lavoratore
[...] secondo il grado di responsabilità che verrà accertato CP_9 in corso di causa. Accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al CSE Ing. per difetto di legittimazione Controparte_2 passiva. In via ulteriormente subordinata nel caso in cui venga riconosciuta una corresponsabilità del CSE INg. . Controparte_2 Accertare e dichiarare il grado di corresponsabilità con gli altri convenuti e per l'effetto essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa Lloyds chiamata in garanzia.”. Si costituiva in giudizio così concludendo: “in via Controparte_3 preliminare, per i motivi esposti nel presente atto, si chiede la sospensione del presente giudizio fino all'esito definitivo del giudizio penale, ai sensi del combinato disposto dell'art.75, ultimo comma, cpp e dell'art.295 cpc;
- nel merito ed in subordine, nei limiti del contraddittorio non accettato, rigettare tutte le domande contenute nell'atto di citazione per tutte le motivazioni espresse nella presente comparsa di costituzione e di risposta, ed in subordine dichiararne la nullità; - nel merito e sempre in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, dichiarare il terzo Società di Controparte_10
(già ), in persona del legale rappresentante pro
[...] CP_11 tempore, tenuto a manlevare da ogni pretesa degli odierni attori la società in virtù del contratto di polizza n.373 CP_3 00023825 depositato in atti, e per l'effetto condannare la
[...]
(già in persona del legale rappresentante CP_6 CP_11 pro tempore alla refusione in favore di di quanto sarà CP_3 tenuta eventualmente a corrispondere in favore degli odierni attori;
- in ogni caso, rigettare tutte le domande contenute nell'atto di citazione in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti con il presente atto;
- si chiede altresì di condannare la
[...]
(già ), in persona del legale rappresentante CP_6 CP_11
4 pro tempore alla refusione delle spese tutte sostenute da CP_3
[... per il presente giudizio, ex art.1917 c.c. Con vittoria di spese di lite.”.
Controparte_4
e si costituivano in giudizio Controparte_4 Controparte_5 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, voglia rigettare integralmente la domanda di parte attorea proposta nei confronti della società Controparte_4
, del sig. e del sig.
[...] Controparte_4
, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i Controparte_5 motivi sopra indicati;
con vittoria di spese e competenze professionali oltre iva e cnpa come per legge.”. Autorizzata la chiamata dei terzi, si costituiva in giudizio la
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo CP_6
Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare, sospendere il procedimento ex art. 75 cpp e/o art. 295 cpc;
sempre preliminarmente, dichiarare la competenza funzionale del Giudice del Lavoro, con tutti i conseguenti provvedimenti, nonché la prescrizione del diritto invocato dalla nei confronti Controparte_3 di Nel merito, ravvisare la inoperatività della Controparte_6 polizza assicurativa con conseguente rigetto della domanda di manleva formulata dalla nei confronti della CP_3 Compagnia esponente;
sempre nel merito, rigettare la domanda attorea giacché infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata e, in subordine, per l'ipotesi di accoglimento della domanda CP_ stessa, considerare sia le somme erogate dall a causa del decesso del Sig. riconoscendo in capo ai Persona_1 medesimi attori il diritto a vedersi risarcito il solo danno differenziale, sia il concorso colposo dello stesso sig.
[...] rispetto alla produzione dell'evento lesivo ex art. Per_1 1227c.c. In ogni caso limitare l'eventuale condanna della compagnia esponente entro il massimale previsto in polizza, pari ad un milione di euro. Infine, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di condanna della Compagnia esponente in ragione della domanda di garanzia spiegata dalla CP_3 delineare la graduazione delle responsabilità dei diversi coobbligati, riconoscendo contestualmente, proprio in ragione di tale graduazione delle responsabilità, il diritto di regresso della
nei confronti degli altri responsabili in Controparte_6 riferimento alle somme corrisposte da detta Compagnia. Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
terzo chiamato dalla Controparte_8 [...]
rassegnava le seguenti conclusioni: “Reiectis Controparte_1 contrariis, si chiede che il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, 1) In via principale, previa ogni declaratoria del caso, respinga ogni domanda proposta nei confronti di
[...]
perché infondata in fatto e in diritto. 2) In via Controparte_1
5 subordinata, salvo gravame, previa declaratoria dell'inoperatività, nel caso di specie, della garanzia assicurativa di cui alla polizza Programma Aziende n. 8453, respinga la domanda di manleva proposta da nei confronti della Controparte_1 [...]
perché infondata in fatto e in diritto. Controparte_8 3) In ulteriore subordine, salvo gravame, previa determinazione delle rispettive quote di responsabilità attribuibili alle parti ritenute responsabili, ai fini di una futura azione di regresso che la
[...] avrà titolo di esperire, ex art. 1916 Controparte_8
c.c., per quanto dovesse essere eventualmente tenuta a pagare in misura eccedente la minoritaria quota di responsabilità attribuibile al proprio assicurato, dichiari tenuta la Controparte_8
a prestare la garanzia assicurativa in favore di
[...]
nei limiti di quanto effettivamente Controparte_1 dovuto e provato da parte attrice a titolo di risarcimento danno, tenuto conto della colpa concorrente dell'infortunato e detratto CP_1 quanto gli attori hanno percepito e percepiranno dall' in dipendenza dell'infortunio de quo, e nei limiti del massimale di polizza per sinistro di euro 5.000,000,00. In tutti i casi con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Con ordinanza del 12.01.2021, tenuto conto delle istanze delle parti e preso atto dell'accordo di transazione intervenuto, il giudice precedentemente assegnatario del giudizio dichiarava l'estinzione dal processo ex art. 306 c.p.c. con spese di lite integralmente compensate, relativamente al rapporto processuale tra gli attori, da un lato, ed i convenuti Controparte_1 [...]
e . Controparte_4 Controparte_4 Controparte_5 Dichiarava altresì l'estinzione dal processo ex art. 306 c.p.c. con spese di lite integralmente compensate relativamente al rapporto processuale tra le parti convenute da Controparte_1 un lato, e e Controparte_4 Controparte_4 CP_5
, dall'altro lato, nonché relativamente al rapporto
[...] processuale tra la e la terza chiamata Controparte_1
Controparte_8
Il giudice precedentemente assegnatario del giudizio disponeva la prosecuzione del processo tra Controparte_8 intervenuta come successore a titolo particolare nel diritto controverso, ed i convenuti Ing. e nonché CP_2 Controparte_3 la terza chiamata Controparte_6 Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. depositato il 16.10.2020 la società dava atto dell'intervenuta Controparte_8 transazione tra gli attori, da una parte, e Controparte_1
[...] Controparte_8 [...]
e Controparte_4 Controparte_4
, dall'altra parte, deducendo di agire quale Controparte_5 successore a titolo particolare degli attori in tutti i diritti risarcitori rinvenienti dall'infortunio mortale, nei limiti di quanto pagato in
6 sede di transazione (€ 680.000,00). Rappresentava in particolare di agire in surroga nei conforti dei convenuti Ing. e CP_2 CP_3
nonché della terza chiamata
[...] Controparte_6 Rassegnava le seguenti conclusioni: “ Reiectis contrariis, si chiede al Tribunale di Latina, in composizione monocratica, a) preso atto del trasferimento dei diritti controversi – costituiti dai diritti risarcitori degli attori signori , Parte_1 Parte_2
, e conseguenti
[...] Parte_3 Parte_4 all'infortunio sul lavoro in data 29/07/2011 che ha causato la morte del loro congiunto , azionati nella presente causa Persona_1 nei confronti dei convenuti – per atto tra vivi, a titolo particolare, in virtù di quanto pattuito nella “Convenzione di Transazione” conclusa in data 01/08/2018 tra , Parte_1 Parte_2
, e ( da una parte)
[...] Parte_3 Parte_4 e Controparte_1 Controparte_8
[...] Controparte_4
e (
[...] Controparte_5 dall'altra parte) e gli effetti conseguenti l'esatto adempimento del pagamento della somma transattiva di € 680.000,00, ivi prevista, in favore delle predette parti attrici, con surrogazione legale ( ex art. 1203 cod. civ.) e dell'assicuratore ( ex art. 1916 cod. civ.) della parti solventi nei diritti risarcitori degli attori e cessione, in favore di
da parte degli altri soggetti Controparte_8 solventi di ogni diritto di regresso, che non sia già oggetto di surrogazione ex art. 1916 cod. civ.; b) previa estromissione dal processo ex art. 111, 3° comma c.p.c. dei creditori surrogati
, , e Controparte_13 Parte_2 Parte_3
, non avendo più interesse ad essere parti del Parte_4 processo;
c) previa ogni declatoria del caso, in ordine alla sussistenza dell'ammontare dei diritti di credito per il risarcimento dei danni tutti subiti dai signori , Controparte_13 Parte_2
, e a causa del
[...] Parte_3 Parte_4 decesso del loro congiunto occorso Persona_1 nell'infortunio sul lavoro per cui è causa, nei confronti dei convenuti, e previa determinazione delle quote interne e personali di responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa in capo alle originarie parti convenute Controparte_4
, e i signori e
[...] Controparte_4
l'ing. e CP_5 Controparte_3 Controparte_2 [...]
. Di condannare e l'ing. Controparte_14 Controparte_3
, in solido tra loro e/o ciascuno per i propri titoli, Controparte_2
a pagare, in favore di la Controparte_8 somma ( o le somme) corrispondente/i alla accertanda quota di responsabilità di ciascuna delle predette parti rapportata all'importo transattivo pagato di € 680.000,00, oggetto di surrogazione ( o, in subordine salvo gravame, al diverso minore importo risarcitorio che dovesse essere accertato come dovuto in
7 sede di quantificazione dei diritti risarcitori spettanti agli originari aventi diritto). Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e prove orali, il giudizio è stato assegnato alla scrivente in data 04.09.2024 in esecuzione del decreto n. 85/2024 del Presidente del Tribunale, a seguito di trasferimento presso altro ufficio giudiziario del giudice precedentemente assegnatario del giudizio. All'udienza del 04.12.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa in pari data sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
Nel merito la domanda della terza chiamata, surrogata nei diritti di parte attrice, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
Occorre in via preliminare precisare che nelle more del giudizio, in data 15.07.2024, è stata emessa sentenza penale n. 2078/2024, con la quale è stata dichiarata l'assoluzione degli imputati e CP_2
legale rappresentante della per non aver CP_15 Controparte_3 commesso il fatto, ed è stata accertata la penale responsabilità degli imputati (legale rappresentante della CP_16 [...]
e (legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_4
. Controparte_4
Dall'esame della sentenza prodotta nel presente giudizio emerge l'irrevocabilità della decisione per i soli imputati e CP_2 CP_15 a partire dal 24.12.2024, e la introduzione del giudizio di appello per la restante parte della decisione. Tanto premesso, occorre chiarire in tema di giudicato che la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p. costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e, di conseguenza, non è applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Aderendo ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, ritiene il Tribunale che il giudicato di assoluzione abbia effetto preclusivo nel giudizio civile (tanto di danni ex art. 652 c.p.p. quanto negli altri giudizi civili ex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. (Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 16422 del 12/06/2024; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 17708 del 21/06/2023; Cass., Sez. 3, Sent. n.
4764 del 2016, Sez. L, Sent. n. 3376 del 2011).
8 È stato infatti chiarito che ai sensi dell'articolo 652 c.p.p.
(nell'ambito del giudizio civile di danni) e articolo 654 c.p.p. (nell'ambito di altri giudizi civili) il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto nella sua materialita' o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza degli elementi costituenti il reato contestato e non coincidenti con l'illecito dedotto nel giudizio civile di danno. In tal caso, compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale (ex plurimis a Cassazione con l 'ordinanza 30 gennaio 2023 n. 2659.
Sez. 3, Sentenza n. 36638 del 25/11/2021, Rv. 663298 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4764 del 11/03/2016). Corollario di tali principi è che “l'assoluzione dell'incolpato nel giudizio penale con la formula "il fatto non sussiste" non esonera il giudice civile, davanti al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni, dal riesame dei fatti emersi nel procedimento penale ai fini propri del giudizio civile, quando il titolo della responsabilita' civile sia diverso da quello della responsabilita' penale” (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 8035 del 21/04/2016).
Nel caso di specie legale rappresentante della CP_17
e l'ing. , coordinatore per la Controparte_3 Controparte_2 esecuzione dei lavori, sono stati assolti con sentenza irrevocabile ex art. 530, 2 c. c.p., dunque per fattispecie diverse rispetto all'assoluzione in formula piena, perché il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ipotesi eccezionali di efficacia del giudizio penale in ambito civile.
Occorre dunque procedere anche in questa sede alla autonoma valutazione degli elementi istruttori emersi nel corso del giudizio.
Tanto premesso e ferma restando la piena autonomia tra giudizio civile e giudizio penale, costituisce ius receptum il principio per cui il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi (Cass. civ. sent. n. 15714/2010). Invero, può porre anche ad esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in sede penale, ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo (Cass. civ., sent. n. 5009/2009).
9 Gli elementi istruttori acquisiti nel processo penale circa la non imputabilità della responsabilità devono quindi essere valutati in questa sede unitamente al complesso quadro istruttorio raccolto nel procedimento civile.
Occorre procedere in particolare alla valutazione di tutti gli elementi probatori raccolti e volti all'accertamento della ripartizione della responsabilità in merito alla determinazione causale dell'evento lesivo che ha condotto alla morte del Parte_2 Dalla perizia disposta dal PM nel corso delle indagini preliminari è emerso che “l'eziologia dell'infortunio va ricercata nelle operazioni di taglio che, così come è stata effettuata, senza l'adozione delle opportune precauzioni e protezioni, non poteva non comportare l'avvenuto infortunio”. Viene evidenziato che “nessuna informazione circa l'operazione di taglio del pannello, né ovviamente le relative modalità, è stata trovata nelle redazioni del Piano della Sicurezza e di
Coordinamento”, riferendosi al Piano redatto dal responsabile della sicurezza, sottoscritto anche dal committente ed integrato dalla datato 28 marzo 2011. Controparte_1 Viene rilevato inoltre che “nella suddetta documentazione la ditta
(alle cui dipendenze lavorava Controparte_4 l'infortunato) non è menzionata tra le ditte sub-appaltatrici” e che
“nella documentazione presente agli atti presso i competenti uffici in 25 ottobre 2011, è presente un P.O.S. redatto dalla Ditta CP_18
F.lli Pietrarota Riscaldamenti s.n.c. (in cui, comunque, non viene fatta menzione alcuna del taglio dei pannelli né delle modalità di realizzazione), datato 8 luglio 2011 e firmato dal proprio legale rappresentante, ma non timbrato e controfirmato né dal Coordinatore della Sicurezza né dal Committente.” Conclude, poi, “in estrema sintesi di può affermare che in nessuna documentazione tecnica di sicurezza redatta precedentemente la data dell'infortunio, è citata l'operazione di taglio del pannello”.
Da tali valutazioni emerge la mancanza della valutazione specifica dei rischi connessi alle lavorazioni da eseguire e - nello specifico - al taglio dei pannelli;
emerge la mancata integrazione ed il mancato completamento dei documenti di sicurezza, nonchè l'assenza della attestazione della trasmissione del contratto di subappalto concluso tra la e . Controparte_1 Controparte_4 Condivide il Tribunale la valutazione di genericità e ridotta motivazione del Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalla
[...]
atteso che il POS è privo della descrizione Controparte_4 dettagliata dei rischi in base alla tipologia di attività specifica da svolgere (taglio della controsoffittatura) ed è priva della ponderata valutazione di tali rischi. Dall'esame della documentazione in atti emerge inoltre che la avrebbe dovuto, Controparte_1 una volta stabilite le opere da eseguire in relazione al contratto di subappalto, provvedere agli aggiornamenti del POS e del PSC a cura
10 del coordinatore dell'esecuzione dei lavori per poi trasmetterlo alla
. Quest'ultima società, a sua volta, avrebbe dovuto Controparte_4 procedere agli aggiornamenti dei relativi documenti di sicurezza.
Emerge pertanto con evidenza un vuoto informativo incombente sulla onerata di aggiornare i propri Controparte_1 documenti sulla sicurezza per poi sottoporli all'approvazione del responsabile della sicurezza e della società committente, CP_3
[...] La avrebbe infatti dovuto informare la Controparte_1 committente della conclusione del contratto di subappalto, anche al fine di consentire alla ditta sub-affidataria di operare sul cantiere. Il quadro istruttorio che ne deriva consente di confermare che l'omessa comunicazione alla committente da parte Controparte_3 della della conclusione e della Controparte_1 esecuzione del contratto di subappalto ha di fatto impedito sia alla stessa committente che al responsabile della sicurezza di adempiere ai rispettivi obblighi di prevenzione e di informazione in ordine alle lavorazioni specifiche da compiere.
In conclusione, ritiene il Tribunale che l'evento lesivo (infortunio da cui è derivato il decesso del lavoratore) non fosse prevedibile né da parte del coordinatore dell'esecuzione dei lavori, né da parte del committente, “in ragione di un deficit informativo che non li ha messi in condizione di avvalersi della presenza di un rischio che l'azione doverosa richiesta ad entrambi avrebbe potuto evitare.” Quanto al responsabile della sicurezza, occorre ribadire che, in mancanza di una corretta informazione da parte di
[...]
non era nota la presenza sul cantiere di lavoratori Controparte_1 dipendenti da altra società per l'esecuzione del lavoro specifico di canalizzazione, oggetto di subappalto. Di conseguenza, il responsabile della sicurezza non era nelle condizioni oggettive per poter svolgere i compiti di alta di vigilanza o per esercitare i poteri inibitori, imponendo ad esempio la sospensione dei lavori.
In ordine al legale rappresentante della committente risulta accertato che “A maggior ragione questo vulnus informativo si riflette sulla posizione di , il quale, pur ricoprendo una posizione CP_17 di garanzia, che conserva l'obbligo di vigilanza sull'operato del coordinatore dell'esecuzione dei lavori, non era nelle condizioni di esercitare i poteri impeditivi trovandosi ad una distanza maggiore dalle fonti di pericolo.” Valutati complessivamente gli esiti del giudizio penale (quale fonte di prova atipica concorrente con le altre risultanze istruttorie) e gli esiti istruttori del presente giudizio, ritiene il Tribunale che debba essere esclusa la responsabilità per la determinazione dell'evento lesivo dell'ing. , responsabile della sicurezza, e di CP_2 CP_17
, legale rappresentante della committente.
[...]
11 Nel caso concreto, gli elementi raccolti in sede penale hanno trovato pieno riscontro negli esiti dell'istruttoria svolta nel presente giudizio.
Esaminata la documentazione prodotta dalle parti ritiene il Tribunale che non sia stata fornita la prova della comunicazione del contratto di subappalto stipulato tra la e la Controparte_1 [...]
in favore Controparte_4 del committente e del responsabile della sicurezza, né risulta integrato il Piano della Sicurezza, redatto dal Responsabile, con i rischi specifici connessi alle lavorazioni subappaltate.
Il Pos in atti della di Controparte_4 [...]
prodotto dalla (doc. 6 CP_4 Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta), oltre ad essere privo di indicazioni specifiche in merito alle modalità di esecuzione delle cd.
“operazioni di taglio”, risulta sottoscritto dal solo legale rappresentante della e non anche Controparte_4 dal responsabile della sicurezza, diversamente dal Pos della sottoscritto sia dal legale Controparte_1 rappresentante che dal responsabile della sicurezza.
Da tale circostanza deriva l'assenza di comunicazione del contratto di subappalto in favore dell'ing. e, conseguentemente, del CP_2 committente.
Le circostanze risultano confermate anche dalle risultanze testimoniali.
I testi escussi, e le cui Testimone_1 Tes_2 dichiarazioni sono da valutare come attendibili, attesa la specificità
e la coerenza delle informazioni fornite, hanno confermato la periodicità dei sopralluoghi eseguiti dal responsabile della sicurezza sul cantiere, con riferimento in particolare al coordinamento delle diverse lavorazioni, alla valutazione dei rischi, all'integrazione del
Pos ed alle riunioni con i terzi interessati.
Il teste inoltre, ha dichiarato - in qualità di collaboratore di Tes_2 studio dell'ing. - di aver effettuato direttamente i controlli CP_2 dei diversi Pos delle ditte operanti nel cantiere ed onerate alla preventiva trasmissione dello stesso, al fine di valutare in modo specifico i rischi connessi alle lavorazioni da eseguire. Ha inoltre escluso di aver ricevuto alcuna comunicazione sia in ordine al subappalto in favore dei Controparte_4
sia in merito al relativo Pos.
[...]
L'assenza di comunicazione della presenza della ditta
[...]
incombente sulla Controparte_4 Controparte_1 in favore – da un lato - del responsabile della sicurezza, ing. , CP_2
12 e – dall'altro lato - della committente, determina Controparte_3
l'esclusione di responsabilità di quest'ultimi.
Si osserva, infatti, che in tema di infortuni sul lavoro, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 494 del 1996, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale tuttavia non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Ne consegue che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto l'incidenza della relativa condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori. Occorre quindi prendere in considerazione e valutare la specificità dei lavori da eseguire, i criteri applicati dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, la sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché la agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 9178 del 03/04/2023).
Inoltre, è stato chiarito che gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non si limitano ad una generica vigilanza finalizzata ad evitare le interferenze tra le attività svolte da più appaltatori nel medesimo cantiere, ma, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 494 del 1996, si estendono al controllo del rispetto delle norme antinfortunistiche da parte delle imprese appaltatrici, con la conseguenza che la relativa violazione può rivestire efficacia causale rispetto alle lesioni occorse al lavoratore in conseguenza del mancato apprestamento delle misure di cui all'art. 2087 c.c. (cfr., tra le altre, Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 25738 del 04/09/2023).
Nel caso di specie né il committente né il responsabile della
Sicurezza sono stati resi edotti della stipula del contratto di sub appalto tra e Controparte_1 [...]
e, dunque, della presenza di altra ditta sul Controparte_4 cantiere. Di conseguenza non avrebbero potuto accertare in concreto la pericolosità del rischio delle lavorazioni da eseguire e l'adeguatezza delle misure di protezione e del Pos predisposto dalla in adempimento del dovere di Controparte_4 vigilanza sugli stessi incombente.
In conclusione, alcuna responsabilità può essere imputata a carico della e dell'ing. . Controparte_3 CP_2
13 Ne consegue il rigetto della domanda della terza CP_8
surrogata nei diritti degli attori.
[...]
Quanto alla regolazione delle spese di lite, nei rapporti tra
[...]
e , le spese Controparte_8 Controparte_3 CP_2 di giudizio devono essere compensate per la metà, tenuto conto della natura della domanda, dell'atto di intervento, degli oneri probatori e dell'atto di transazione. Per la restante metà devono essere poste a carico della ex art. 91 c.p.c. e Controparte_8 vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM 147/2022 e successive modifiche, in considerazione del valore della domanda, della ridotta istruttoria espletata e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Devono invece essere interamente compensate le spese di lite tra e Controparte_8 Controparte_6
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta la domanda della Controparte_8 surrogata nei diritti degli attori;
- compensa per metà le spese di lite tra Controparte_8
e , e per la restante
[...] Controparte_3 Controparte_2 metà condanna alla refusione Controparte_8 in favore di e di del 50% spese di Controparte_3 Controparte_2 lite del presente giudizio, che liquida in € 7.100,00 a titolo di compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra Parte_5
[...] Controparte_6 Latina, 23.06.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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