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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3718/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3718/2023 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del
28/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via Fascine n. 21 presso lo studio dell'avv. Bianco Gerardo (C.F.:
), dal quale è rappresentato e difeso - unitamente e C.F._2 disgiuntamente da sé stesso- in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE-OPPONENTE
E
(CF: ), elettivamente domicilio Controparte_1 C.F._3 in Lusciano (CE) alla Via Palermo n. 2, presso lo studio dell'Avv. Esposito Massimo
(C.F.: ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in C.F._4 calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto: “Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 451/2023, emesso dal Tribunale ordinario di
Napoli Nord, pubblicato in data 31/01/2023 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 620/2023 r.g. ”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate per la sostituzione dell'udienza del 28/10/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la n. 3718/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 7 N. 3718/2023 R.G.A.C.
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'attore-opponente,
[...]
, proponeva tempestiva opposizione al Decreto Ingiuntivo n. Parte_1
451/2023 emesso da questo Tribunale, ad istanza di , in data Controparte_1
30/01/2023, all'esito della procedura monitoria contraddistinta con numero di R.G.
620/2023, notificatogli in data 31/01/2023, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del decreto, la somma complessiva di euro 12.500,00, per le causali di cui al ricorso, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda e sino al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio.
Nel ricorso monitorio l'odierno opposto aveva assunto di essere creditore di di una somma di denaro pari a complessivi euro 12.500,00, in Parte_1 forza di 4 (quattro) effetti cambiari rimasti in soluti e, precisamente: effetto cambiario emesso in data 30.06.2017 con scadenza al 30.09.2018 di euro 3.125,00; effetto cambiario emesso in data 30.06.2017 con scadenza al 30.12.2018 di euro 3.125,00; effetto cambiario emesso in data 30.06.2017 con scadenza al 30.03.2019 di euro
3.125,00; effetto cambiario emesso in data 30.06.2017 con scadenza al 30.06.2019 di euro 3.125,00.
Dal canto suo, l'odierno opponente, , quali motivi di Parte_1 opposizione, deduceva la nullità delle cambiali poste alla base del decreto ingiuntivo opposto per abusivo riempimento delle stesse e il mancato riconoscimento, da parte del creditore, di pagamenti parziali. In particolare, la detta parte deduceva di aver, in data 30/06/2017, chiesto e ottenuto da tale (nato a [...] il Persona_1
16/12/1964), in virtù di rapporti di amicizia, un prestito per la complessiva somma di euro 12.500,00 e che solo a garanzia del pagamento del predetto prestito sarebbero state richieste e rilasciate le cambiali in questione, tutte mancanti, tuttavia, del nome e cognome del prenditore. Inoltre, deduceva ancora l'opponente, che dal 30/07/2017 e sino alla fine dell'anno 2018 avrebbe versato al la complessiva somma di Per_1 euro 8.225,00, a fronte degli euro 12.500,00 da quest'ultimo ricevuti in prestito e di essere, tutt'al più, debitore, nei confronti del e non del , della Per_1 CP_1 residua somma. Deduceva, ancora, di aver più volte sollecitato il alla Persona_1 riconsegna delle cambiali pagate e, per effetto della mancata consegna delle stesse, anche ex art. 1460 c.c., avrebbe sospeso il pagamento della residua somma dovutagli.
Tanto premesso, egli opponente concludeva, dunque, chiedendo all'adito Tribunale di:
“1) Accertare e dichiarare l' abusivo riempimento nella parte in cui viene indicato il c.d. soggetto prenditore e per l 'effetto dichiarare nulle le cambiali a base del D.I.
n. 451/2023 del Tribunale di Napoli Nord, notificato a mezzo pec il 31/01/2023
n. 3718/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 7 N. 3718/2023 R.G.A.C.
dal sig. al l ' avv. e quindi revocare Controparte_1 Parte_1 il predetto D.I. n. 451/2023 del Tribunale di Napoli Nord
2) In subordine, salvo gravame, accertare e dichiarare eventualmente l 'avv. tenuto al pagamento nei confronti del sig. Parte_1 Persona_1 ovvero del sig. , della restante somma di €. 4.275,00 Controparte_1
3) Condannare il sig. al pagamento in favore dell 'avv. Controparte_1 delle competenze del presente giudizio, in favore dell 'avv. Parte_1 ex D.M. 54/2015 e successive modifiche ed integrazione, Parte_1 oltre oneri di legge.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 27 aprile
2023, costituiva in giudizio l'opposto , il quale resisteva Controparte_1 all'avversa opposizione affermando che la ricostruzione fattuale del non Pt_1 aveva alcuna rilevanza rispetto al suo debito cartolare. Esponeva che esso opposto aveva stipulato con il un contratto con il quale questi prometteva di Pt_1 vendergli un immobile di sua proprietà sito a Trentola Ducenta (CE) in Via De Nicola
n. 7 e di avergli versato come acconto la somma di euro 25.000,00. Successivamente, però, il non avrebbe più voluto vendere tale appartamento, per cui, con Pt_1 scrittura privata, si sarebbe impegnato a restituire all'odierno opposto tale somma in complessive 8 (otto) rate a mezzo di altrettanti effetti cambiari, ciascuno di euro
3.125,00, prive del nominativo del soggetto prenditore, rendendosi, poi, tuttavia, inadempiente nel pagamento degli emessi titoli, onde la causale del credito oggetto di ingiunzione.
Ciò premesso, parte opposta, formulando istanza di anticipazione dell'udienza fissata dall'opponente in citazione, rassegnava le seguenti conclusioni:
“a. in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo
n.451/2023, perché l'opposizione non è fondata né su prova scritta né di pronta soluzione, essendo del tutto infondata in fatto ed in diritto;
b. nel merito in via principale: rigettare la domanda di parte opponente, perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c. nel merito in via ancora principale: condannare parte opponente alla refusione delle spese e competenze di causa anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per la lite temeraria intrapresa con tale opposizione.”.
Ciò premesso in fatto, nella specie va dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, in data 13/09/2023 la stessa parte opposta risulta aver prodotto in atti verbale di conciliazione avvenuta tra le parti in sede di procedimento di mediazione
(cfr. verbale di conciliazione del 10/05/2023 nell'ambito del procedimento di n. 3718/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 7 N. 3718/2023 R.G.A.C.
mediazione n. 243/2023, innanzi all'Organismo di Mediazione Reconcilia s.c.a r.l., allegato al menzionato deposito del 13/09/2023).
In merito giova osservare che la mediazione consiste in una modalità di risoluzione delle controversie alternativa e complementare rispetto al modello giurisdizionale ed incide sui diritti sostanziali e processuali delle parti. Deve ritenersi che l'aver aderito all'accordo abbia comportato, sul piano processuale, la rinuncia alle domande formulate in sede monitoria e nel presente giudizio di opposizione, con conseguente necessità di giungere alla pronuncia di cessata materia del contendere.
Gli effetti dell'accordo sono, infatti, disciplinati dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 28/2010, secondo il quale “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato,
l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale”.
La definizione della controversia raggiunta in sede di mediazione preclude, dunque, la valutazione nel merito delle domande formulate dalle parti nel presente giudizio e fa, inoltre, venir meno anche l'interesse delle parti ad una decisione nel merito della controversia (data anche l'efficacia particolarmente pregnante conferita dalla legge stessa al verbale conciliativo concluso in sede di mediazione, il quale è anche titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, con efficacia, dunque, pienamente parificabile
— sul punto — al provvedimento giurisdizionale).
Del resto, la stessa natura di procedimento deflattivo del contenzioso che il legislatore ha voluto assegnare alla soluzione concordata in sede di mediazione sarebbe vanificata se si predicasse la necessità, in ogni caso, di un provvedimento giudiziale che ne prenda atto.
Peraltro, la cessazione della materia del contendere pronunciata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo porta con sé, quale naturale corollario, la revoca del decreto ingiuntivo stesso, avendo le parti raggiunto, in sede conciliativa, un assetto di interessi alternativo e che supera quello cristallizzato nel titolo giudiziale.
Giovi richiamare sul punto — seppur in via analogica — quanto statuito dalla
Suprema Corte, a Sezioni Unite, in materia di intervenuta cessazione della materia del contendere nel corso di un giudizio di impugnazione (ovvero di grado successivo al primo), ove i Giudici di legittimità hanno avuto modo di precisare che:
“Allorquando la situazione di concordia delle parti sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare ed identificare, ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), quando si verifica davanti al giudice di merito in primo grado e dunque quando su di esso non sia ancora intervenuta una decisione, comporta che il giudizio debba essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla
n. 3718/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 7 N. 3718/2023 R.G.A.C.
controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti. Nella motivazione il giudice di merito darà atto che l'oggetto della controversia si intende disciplinato dal detto accordo se le parti l'hanno individuato. Ove le parti non l'abbiano identificato o non ne abbiano identificato i termini, il giudice darà atto che le parti hanno dichiarato di avere definito la lite con un accordo fra loro intervenuto. […] Allorquando la stessa situazione di attestazione delle parti circa la definizione della controversia con un accordo convenzionale, identificato o meno ch'esso sia, si verifichi in un giudizio di appello, le considerazioni appena svolte si possono riproporre perché le considerazioni sull'essere la decisione del giudice di rito o di merito sono riproponibili, siccome emerge dal rinvio fatto dall'art. 359 cod. proc. civ. e dovendo comunque considerarsi pronunce di rito le pronunce di inammissibilità o di improcedibilità, cui alludono espressamente gli artt. 348 e 348-bis. Il giudice d'appello, di fronte alla dichiarazione che le parti facciano di avere raggiunto un accordo transattivo a definizione della lite si troverà, pertanto, nella condizione di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere perché la lite è stata definita con il detto accordo e, dunque, pronuncerà una decisione di
"merito" nel senso indicato. Stante l'effetto devolutivo dell'appello e la perdurante caratteristica di esso di dover far luogo, sebbene sulla base del devolutum, ad una nuova decisione sulla lite, la pronuncia del giudice d'appello avrà necessariamente l'effetto di dichiarare che la controversia è definita dall'accordo transattivo e nel contempo assumerà il valore di dichiarare che è venuta meno ogni efficacia della sentenza di primo grado, quale che essa fosse per il suo contenuto. Il giudicato che nascerà dalla sentenza avrà ad oggetto l'accertamento che la controversia è regolata dall'accordo transattivo, sia esso individuato o no.” (cfr. Cass., SS.UU., 8980/2018).
Più specificamente in materia di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poi, analogamente la Suprema Corte ha sancito che “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario,
l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione.” (cfr. Cass. 13085/2008 e Cass. 21432/2011).
Ora, mutuando i su esposti principi di diritto e applicandoli al caso di specie, si deve certamente concludere che il provvedimento giudiziale già reso tra le parti (id est il decreto monitorio qui opposto) deve ritenersi superato dal successivo accordo conciliativo tra loro intervenuto nel corso del presente giudizio di opposizione, il che non può che condurre alla revoca e alla declaratoria di sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Residua la sola questione relativa alla regolamentazione delle spese di lite tra le parti
(invero, unica residua questione sollevata dalla parte opposta e sulla quale ella ha n. 3718/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 7 N. 3718/2023 R.G.A.C.
invocato l'emissione di una pronuncia di condanna dell'opponente in tal senso, sulla scorta dell'applicazione del principio di soccombenza virtuale).
Contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta-opposta, nella specie non vi sono margini per fare applicazione dell'invocato principio di soccombenza virtuale al fine di pervenire ad un riparto delle spese di lite relative al presente giudizio difforme rispetto allo stesso accordo conciliativo raggiunto tra le parti.
In merito va, in primo luogo, osservato come, ai sensi dell'art. 92, comma 3, c.c., se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
In secondo luogo, va evidenziato come lo stesso accordo conciliativo concluso tra le parti — intervenuto, nella specie, in un momento successivo all'instaurazione del giudizio e, peraltro, in una fase assai prodromica rispetto al suo sviluppo — sul punto abbia testualmente sancito: “le spese del procedimento di mediazione, nonché quelle fin qui sostenute dalle parti per la gestione della controversia, sono compensate.” (cfr. pag. 1, terzultimo rigo del verbale di conciliazione in atti).
Tale frase lascia chiaramente intendere che le parti abbiano inteso regolare tra loro, compensandole integralmente, non solo le spese della mediazione, ma anche tutte quelle sostenute per “la gestione della controversia” (ampia dizione che non può che riferirsi proprio e anche alle spese di lite del procedimento contenzioso tra loro già in essere alla data in cui il detto accordo risulta essere stato siglato).
Peraltro, neppure si potrebbe argomentare che l'avverbio di tempo ivi utilizzato (“fin qui sostenute”), lasci fuori ed escluda dalla compensazione ulteriori spese giudiziali di lite eventualmente maturate successivamente all'accordo stesso. Ed invero, successivamente alla conclusione tra le parti del menzionato verbale di conciliazione
(datato 10/05/2023 e prodotto in atti dalla stessa parte opposta in data 13/09/2023), praticamente nessun'altra rilevante attività processuale risulta essere stata compiuta
(non risultando essere state articolate istanze istruttorie, né risultando essere stata espletata attività istruttoria) ed, anzi, l'ulteriore prosecuzione del processo e la stessa emissione di questa pronuncia si è resa necessaria unicamente a causa della
(ingiustificata, come innanzi già argomentato) pretesa di parte opposta all'emissione di una statuizione di condanna della opponente alla rifusione delle spese di lite in proprio favore (e ciò in difformità a quanto, invece, pattuito tra le parti in sede conciliativa).
In altri termini, pur volendo applicare il principio di causalità ex art. 91 c.p.c., si dovrebbe argomentare che tutte le fasi processuali successive al raggiungimento tra le parti del su menzionato accordo conciliativo si sono rese necessarie unicamente a cagione dalla pretesa (rivelatasi arbitraria, in ragione di quanto innanzi già argomentato) della stessa parte opposta di emissione di una statuizione di condanna,
n. 3718/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 7 N. 3718/2023 R.G.A.C.
a carico della opponente e in proprio favore, al pagamento delle spese di lite;
statuizione, invece, ictu oculi contraria all'assetto di interessi negoziale raggiunto tra le parti in sede conciliativa, anche in punto di riparto di spese di lite (oltre che di mediazione).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3718/2023
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 451/2023, emesso dal
Tribunale ordinario di Napoli Nord, pubblicato in data 31/01/2023 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 620/2023 r.g.”, pendente tra Parte_1
— attore-opponente — e — convenuto-opposto — , Controparte_1 ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti, per le ragioni di cui in motivazione.
Così deciso in Aversa, 17/02/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 3718/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3718/2023 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del
28/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via Fascine n. 21 presso lo studio dell'avv. Bianco Gerardo (C.F.:
), dal quale è rappresentato e difeso - unitamente e C.F._2 disgiuntamente da sé stesso- in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE-OPPONENTE
E
(CF: ), elettivamente domicilio Controparte_1 C.F._3 in Lusciano (CE) alla Via Palermo n. 2, presso lo studio dell'Avv. Esposito Massimo
(C.F.: ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in C.F._4 calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto: “Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 451/2023, emesso dal Tribunale ordinario di
Napoli Nord, pubblicato in data 31/01/2023 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 620/2023 r.g. ”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate per la sostituzione dell'udienza del 28/10/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la n. 3718/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 7 N. 3718/2023 R.G.A.C.
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'attore-opponente,
[...]
, proponeva tempestiva opposizione al Decreto Ingiuntivo n. Parte_1
451/2023 emesso da questo Tribunale, ad istanza di , in data Controparte_1
30/01/2023, all'esito della procedura monitoria contraddistinta con numero di R.G.
620/2023, notificatogli in data 31/01/2023, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del decreto, la somma complessiva di euro 12.500,00, per le causali di cui al ricorso, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda e sino al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio.
Nel ricorso monitorio l'odierno opposto aveva assunto di essere creditore di di una somma di denaro pari a complessivi euro 12.500,00, in Parte_1 forza di 4 (quattro) effetti cambiari rimasti in soluti e, precisamente: effetto cambiario emesso in data 30.06.2017 con scadenza al 30.09.2018 di euro 3.125,00; effetto cambiario emesso in data 30.06.2017 con scadenza al 30.12.2018 di euro 3.125,00; effetto cambiario emesso in data 30.06.2017 con scadenza al 30.03.2019 di euro
3.125,00; effetto cambiario emesso in data 30.06.2017 con scadenza al 30.06.2019 di euro 3.125,00.
Dal canto suo, l'odierno opponente, , quali motivi di Parte_1 opposizione, deduceva la nullità delle cambiali poste alla base del decreto ingiuntivo opposto per abusivo riempimento delle stesse e il mancato riconoscimento, da parte del creditore, di pagamenti parziali. In particolare, la detta parte deduceva di aver, in data 30/06/2017, chiesto e ottenuto da tale (nato a [...] il Persona_1
16/12/1964), in virtù di rapporti di amicizia, un prestito per la complessiva somma di euro 12.500,00 e che solo a garanzia del pagamento del predetto prestito sarebbero state richieste e rilasciate le cambiali in questione, tutte mancanti, tuttavia, del nome e cognome del prenditore. Inoltre, deduceva ancora l'opponente, che dal 30/07/2017 e sino alla fine dell'anno 2018 avrebbe versato al la complessiva somma di Per_1 euro 8.225,00, a fronte degli euro 12.500,00 da quest'ultimo ricevuti in prestito e di essere, tutt'al più, debitore, nei confronti del e non del , della Per_1 CP_1 residua somma. Deduceva, ancora, di aver più volte sollecitato il alla Persona_1 riconsegna delle cambiali pagate e, per effetto della mancata consegna delle stesse, anche ex art. 1460 c.c., avrebbe sospeso il pagamento della residua somma dovutagli.
Tanto premesso, egli opponente concludeva, dunque, chiedendo all'adito Tribunale di:
“1) Accertare e dichiarare l' abusivo riempimento nella parte in cui viene indicato il c.d. soggetto prenditore e per l 'effetto dichiarare nulle le cambiali a base del D.I.
n. 451/2023 del Tribunale di Napoli Nord, notificato a mezzo pec il 31/01/2023
n. 3718/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 7 N. 3718/2023 R.G.A.C.
dal sig. al l ' avv. e quindi revocare Controparte_1 Parte_1 il predetto D.I. n. 451/2023 del Tribunale di Napoli Nord
2) In subordine, salvo gravame, accertare e dichiarare eventualmente l 'avv. tenuto al pagamento nei confronti del sig. Parte_1 Persona_1 ovvero del sig. , della restante somma di €. 4.275,00 Controparte_1
3) Condannare il sig. al pagamento in favore dell 'avv. Controparte_1 delle competenze del presente giudizio, in favore dell 'avv. Parte_1 ex D.M. 54/2015 e successive modifiche ed integrazione, Parte_1 oltre oneri di legge.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 27 aprile
2023, costituiva in giudizio l'opposto , il quale resisteva Controparte_1 all'avversa opposizione affermando che la ricostruzione fattuale del non Pt_1 aveva alcuna rilevanza rispetto al suo debito cartolare. Esponeva che esso opposto aveva stipulato con il un contratto con il quale questi prometteva di Pt_1 vendergli un immobile di sua proprietà sito a Trentola Ducenta (CE) in Via De Nicola
n. 7 e di avergli versato come acconto la somma di euro 25.000,00. Successivamente, però, il non avrebbe più voluto vendere tale appartamento, per cui, con Pt_1 scrittura privata, si sarebbe impegnato a restituire all'odierno opposto tale somma in complessive 8 (otto) rate a mezzo di altrettanti effetti cambiari, ciascuno di euro
3.125,00, prive del nominativo del soggetto prenditore, rendendosi, poi, tuttavia, inadempiente nel pagamento degli emessi titoli, onde la causale del credito oggetto di ingiunzione.
Ciò premesso, parte opposta, formulando istanza di anticipazione dell'udienza fissata dall'opponente in citazione, rassegnava le seguenti conclusioni:
“a. in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo
n.451/2023, perché l'opposizione non è fondata né su prova scritta né di pronta soluzione, essendo del tutto infondata in fatto ed in diritto;
b. nel merito in via principale: rigettare la domanda di parte opponente, perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c. nel merito in via ancora principale: condannare parte opponente alla refusione delle spese e competenze di causa anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per la lite temeraria intrapresa con tale opposizione.”.
Ciò premesso in fatto, nella specie va dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, in data 13/09/2023 la stessa parte opposta risulta aver prodotto in atti verbale di conciliazione avvenuta tra le parti in sede di procedimento di mediazione
(cfr. verbale di conciliazione del 10/05/2023 nell'ambito del procedimento di n. 3718/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 7 N. 3718/2023 R.G.A.C.
mediazione n. 243/2023, innanzi all'Organismo di Mediazione Reconcilia s.c.a r.l., allegato al menzionato deposito del 13/09/2023).
In merito giova osservare che la mediazione consiste in una modalità di risoluzione delle controversie alternativa e complementare rispetto al modello giurisdizionale ed incide sui diritti sostanziali e processuali delle parti. Deve ritenersi che l'aver aderito all'accordo abbia comportato, sul piano processuale, la rinuncia alle domande formulate in sede monitoria e nel presente giudizio di opposizione, con conseguente necessità di giungere alla pronuncia di cessata materia del contendere.
Gli effetti dell'accordo sono, infatti, disciplinati dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 28/2010, secondo il quale “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato,
l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale”.
La definizione della controversia raggiunta in sede di mediazione preclude, dunque, la valutazione nel merito delle domande formulate dalle parti nel presente giudizio e fa, inoltre, venir meno anche l'interesse delle parti ad una decisione nel merito della controversia (data anche l'efficacia particolarmente pregnante conferita dalla legge stessa al verbale conciliativo concluso in sede di mediazione, il quale è anche titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, con efficacia, dunque, pienamente parificabile
— sul punto — al provvedimento giurisdizionale).
Del resto, la stessa natura di procedimento deflattivo del contenzioso che il legislatore ha voluto assegnare alla soluzione concordata in sede di mediazione sarebbe vanificata se si predicasse la necessità, in ogni caso, di un provvedimento giudiziale che ne prenda atto.
Peraltro, la cessazione della materia del contendere pronunciata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo porta con sé, quale naturale corollario, la revoca del decreto ingiuntivo stesso, avendo le parti raggiunto, in sede conciliativa, un assetto di interessi alternativo e che supera quello cristallizzato nel titolo giudiziale.
Giovi richiamare sul punto — seppur in via analogica — quanto statuito dalla
Suprema Corte, a Sezioni Unite, in materia di intervenuta cessazione della materia del contendere nel corso di un giudizio di impugnazione (ovvero di grado successivo al primo), ove i Giudici di legittimità hanno avuto modo di precisare che:
“Allorquando la situazione di concordia delle parti sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare ed identificare, ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), quando si verifica davanti al giudice di merito in primo grado e dunque quando su di esso non sia ancora intervenuta una decisione, comporta che il giudizio debba essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla
n. 3718/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 7 N. 3718/2023 R.G.A.C.
controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti. Nella motivazione il giudice di merito darà atto che l'oggetto della controversia si intende disciplinato dal detto accordo se le parti l'hanno individuato. Ove le parti non l'abbiano identificato o non ne abbiano identificato i termini, il giudice darà atto che le parti hanno dichiarato di avere definito la lite con un accordo fra loro intervenuto. […] Allorquando la stessa situazione di attestazione delle parti circa la definizione della controversia con un accordo convenzionale, identificato o meno ch'esso sia, si verifichi in un giudizio di appello, le considerazioni appena svolte si possono riproporre perché le considerazioni sull'essere la decisione del giudice di rito o di merito sono riproponibili, siccome emerge dal rinvio fatto dall'art. 359 cod. proc. civ. e dovendo comunque considerarsi pronunce di rito le pronunce di inammissibilità o di improcedibilità, cui alludono espressamente gli artt. 348 e 348-bis. Il giudice d'appello, di fronte alla dichiarazione che le parti facciano di avere raggiunto un accordo transattivo a definizione della lite si troverà, pertanto, nella condizione di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere perché la lite è stata definita con il detto accordo e, dunque, pronuncerà una decisione di
"merito" nel senso indicato. Stante l'effetto devolutivo dell'appello e la perdurante caratteristica di esso di dover far luogo, sebbene sulla base del devolutum, ad una nuova decisione sulla lite, la pronuncia del giudice d'appello avrà necessariamente l'effetto di dichiarare che la controversia è definita dall'accordo transattivo e nel contempo assumerà il valore di dichiarare che è venuta meno ogni efficacia della sentenza di primo grado, quale che essa fosse per il suo contenuto. Il giudicato che nascerà dalla sentenza avrà ad oggetto l'accertamento che la controversia è regolata dall'accordo transattivo, sia esso individuato o no.” (cfr. Cass., SS.UU., 8980/2018).
Più specificamente in materia di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poi, analogamente la Suprema Corte ha sancito che “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario,
l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione.” (cfr. Cass. 13085/2008 e Cass. 21432/2011).
Ora, mutuando i su esposti principi di diritto e applicandoli al caso di specie, si deve certamente concludere che il provvedimento giudiziale già reso tra le parti (id est il decreto monitorio qui opposto) deve ritenersi superato dal successivo accordo conciliativo tra loro intervenuto nel corso del presente giudizio di opposizione, il che non può che condurre alla revoca e alla declaratoria di sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Residua la sola questione relativa alla regolamentazione delle spese di lite tra le parti
(invero, unica residua questione sollevata dalla parte opposta e sulla quale ella ha n. 3718/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 7 N. 3718/2023 R.G.A.C.
invocato l'emissione di una pronuncia di condanna dell'opponente in tal senso, sulla scorta dell'applicazione del principio di soccombenza virtuale).
Contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta-opposta, nella specie non vi sono margini per fare applicazione dell'invocato principio di soccombenza virtuale al fine di pervenire ad un riparto delle spese di lite relative al presente giudizio difforme rispetto allo stesso accordo conciliativo raggiunto tra le parti.
In merito va, in primo luogo, osservato come, ai sensi dell'art. 92, comma 3, c.c., se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
In secondo luogo, va evidenziato come lo stesso accordo conciliativo concluso tra le parti — intervenuto, nella specie, in un momento successivo all'instaurazione del giudizio e, peraltro, in una fase assai prodromica rispetto al suo sviluppo — sul punto abbia testualmente sancito: “le spese del procedimento di mediazione, nonché quelle fin qui sostenute dalle parti per la gestione della controversia, sono compensate.” (cfr. pag. 1, terzultimo rigo del verbale di conciliazione in atti).
Tale frase lascia chiaramente intendere che le parti abbiano inteso regolare tra loro, compensandole integralmente, non solo le spese della mediazione, ma anche tutte quelle sostenute per “la gestione della controversia” (ampia dizione che non può che riferirsi proprio e anche alle spese di lite del procedimento contenzioso tra loro già in essere alla data in cui il detto accordo risulta essere stato siglato).
Peraltro, neppure si potrebbe argomentare che l'avverbio di tempo ivi utilizzato (“fin qui sostenute”), lasci fuori ed escluda dalla compensazione ulteriori spese giudiziali di lite eventualmente maturate successivamente all'accordo stesso. Ed invero, successivamente alla conclusione tra le parti del menzionato verbale di conciliazione
(datato 10/05/2023 e prodotto in atti dalla stessa parte opposta in data 13/09/2023), praticamente nessun'altra rilevante attività processuale risulta essere stata compiuta
(non risultando essere state articolate istanze istruttorie, né risultando essere stata espletata attività istruttoria) ed, anzi, l'ulteriore prosecuzione del processo e la stessa emissione di questa pronuncia si è resa necessaria unicamente a causa della
(ingiustificata, come innanzi già argomentato) pretesa di parte opposta all'emissione di una statuizione di condanna della opponente alla rifusione delle spese di lite in proprio favore (e ciò in difformità a quanto, invece, pattuito tra le parti in sede conciliativa).
In altri termini, pur volendo applicare il principio di causalità ex art. 91 c.p.c., si dovrebbe argomentare che tutte le fasi processuali successive al raggiungimento tra le parti del su menzionato accordo conciliativo si sono rese necessarie unicamente a cagione dalla pretesa (rivelatasi arbitraria, in ragione di quanto innanzi già argomentato) della stessa parte opposta di emissione di una statuizione di condanna,
n. 3718/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 7 N. 3718/2023 R.G.A.C.
a carico della opponente e in proprio favore, al pagamento delle spese di lite;
statuizione, invece, ictu oculi contraria all'assetto di interessi negoziale raggiunto tra le parti in sede conciliativa, anche in punto di riparto di spese di lite (oltre che di mediazione).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3718/2023
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 451/2023, emesso dal
Tribunale ordinario di Napoli Nord, pubblicato in data 31/01/2023 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 620/2023 r.g.”, pendente tra Parte_1
— attore-opponente — e — convenuto-opposto — , Controparte_1 ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti, per le ragioni di cui in motivazione.
Così deciso in Aversa, 17/02/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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